Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


fallimento e le altre procedure concorsiali, Appunti di Diritto fallimentare

schema completo del fallimento e delle altre procedure fallimentari utili per un ripasso veloce prima dell'esame

Tipologia: Appunti

2010/2011

Caricato il 16/07/2011

n.colosi
n.colosi 🇮🇹

4.2

(6)

2 documenti

1 / 56

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
Prof.ssa Enrica Morena
FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE
CONCORSUALI
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
pf1d
pf1e
pf1f
pf20
pf21
pf22
pf23
pf24
pf25
pf26
pf27
pf28
pf29
pf2a
pf2b
pf2c
pf2d
pf2e
pf2f
pf30
pf31
pf32
pf33
pf34
pf35
pf36
pf37
pf38

Anteprima parziale del testo

Scarica fallimento e le altre procedure concorsiali e più Appunti in PDF di Diritto fallimentare solo su Docsity!

Prof.ssa Enrica Morena

FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE

CONCORSUALI

LE PROCEDURE CONCORSUALI

LE PROCEDURE CONCORSUALI

FALLIMENTO

CONCORDATO PREVENTIVO

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIADELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI

LIQUIDAZIONE COATTAAMMINISTRATIVA

FALLIMENTO

FALLIMENTO

 

Definizione:

Definizione:



E’ quella procedura rivolta alla realizzazione

E’ quella procedura rivolta alla realizzazione

coattiva

dei

diritti

dei

creditori

quando

il

coattiva

dei

diritti

dei

creditori

quando

il

titolare di una impresa commerciale (debitore

titolare di una impresa commerciale (debitore

comune) non è più in grado di far fronte alle

comune) non è più in grado di far fronte alle

proprie obbligazioni.

proprie obbligazioni.

FONTI

FONTI

 

Legge fallimentare che è un R.d. 16 marzo

Legge fallimentare che è un R.d. 16 marzo

1942, n.267;

1942, n.267;

 

Modificata dal D.

Modificata dal D.

Lgs

Lgs

. 9 gennaio 2006, n.5;

. 9 gennaio 2006, n.5;

 

Modificata dal D.

Modificata dal D.

Lgs

Lgs

. 12 settembre 2007,

. 12 settembre 2007,

n.

n.

Istanza di fallimento Istanza di fallimento

: creditore : creditore

- –

debitoredebitore

- –

pubblico ministeropubblico ministero

oggettivo

Il tribunale

compie le indagini

e sulla base dei presupposti

soggettivo

Accoglie il ricorso

oppure

Rigetta il ricorso

Sentenza dichiarativa di fallimento

Contenuto

:

  • nomina Giudice delegato- nomina curatore fallimentare- ordina al fallito di depositare ibilanci- assegna ai creditori un termineper

presentare

le

domande

di

insinuazione al passivo

Effetti: -Il

fallito

viene

spossessato

dei

beni

che

vengono amministrati dalcuratore-par condicio creditorum-azioni revocatorie

Procedura

:

-Apposizione

dei

sigilli

e

inventario-Accertamento

dello

stato

passivo-Liquidazione dell’attivo-Ripartizione dell’attivo

Chiusura del fallimento

CHI

CHI

PUO’

PUO’

FALLIRE?

FALLIRE?

PRESUPPOSTIFALLIMENTO

SOGGETTIVI

OGGETTIVI

Il debitore deve essere: imprenditorecommerciale, con determinati requisitidimensionali e di indebitamento individuati.sono esclusi gli enti pubblici

Stato di insolvenza

FALLIMENTO

FALLIMENTO

Presupposto oggettivo

La manifestazione

dello stato di

insolvenza art. 5 L.F.

L’imprenditore
che
si
trova
in
stato
di
insolvenza è dichiarato fallito. Lo stato diinsolvenza
si
manifesta
con
inadempimenti
o
altri
fatti
esteriori
i
quali dimostrano che il debitore non è piùin
grado
di
soddisfare
regolarmente
le
proprie obbligazioni”

FALLIMENTO

FALLIMENTO

Organi della procedura fallimentare

Tribunale

Giudice delegato

Curatore

Comitato dei creditori

FALLIMENTO

FALLIMENTO

Giudice delegato:

è l’organo a cui è affidata la

direzione concreta della

procedura fallimentare” egli è

infatti “lato sensu” l’organo che

dirige le operazioni fallimentari

e vigila sull’attività del

curatore.

 

Riferisce al tribunale su ogni questione su cui deve pronunciars Riferisce al tribunale su ogni questione su cui deve pronunciars

i ili il

tribunale stesso; tribunale stesso;

 

Emette i provvedimenti necessari ed urgenti per la conservazione Emette i provvedimenti necessari ed urgenti per la conservazione

del patrimonio del fallito; del patrimonio del fallito;

 

Nomina il comitato dei creditori e lo convoca, ogni qual volta l Nomina il comitato dei creditori e lo convoca, ogni qual volta l

o o

ritiene opportuno, per sentirne il parere; ritiene opportuno, per sentirne il parere;

 

Autorizza

il

curatore

a

nominare

tutti

gli

ausiliari

(periti,

Autorizza

il

curatore

a

nominare

tutti

gli

ausiliari

(periti,

stimatori, stimatori,

etc etc

che

siano

necessari

nel

corso

della

procedura,

che

siano

necessari

nel

corso

della

procedura,

nonché a nominarsi un coadiutore, che agisca per lui fuori sede nonché a nominarsi un coadiutore, che agisca per lui fuori sede

o o

lo sostituisca in caso di impedimento; lo sostituisca in caso di impedimento;

Giudice delegato

Funzioni:

Funzioni:

FALLIMENTO

FALLIMENTO

 

Provvede,

con

la

cooperazione

del

Provvede,

con

la

cooperazione

del

curatore,

all’esame

preliminare

dei

curatore,

all’esame

preliminare

dei

crediti, dei diritti reali vantati da terzi, e

crediti, dei diritti reali vantati da terzi, e

della relativa documentazione;

della relativa documentazione;

 

Appone i sigilli;

Appone i sigilli;

 

Dispone

le

vendite

dei

mobili

e

Dispone

le

vendite

dei

mobili

e

provvede alla vendita degli immobili.

provvede alla vendita degli immobili.

Giudice delegato

Funzioni:

Funzioni:

FALLIMENTO

FALLIMENTO

Tutti gli atti sono dati con

Tutti gli atti sono dati con

decreto.

decreto.

Contro di essi è ammesso

Contro di essi è ammesso

reclamo al tribunale

reclamo al tribunale

, da

, da

parte del fallito, del curatore, del comitato dei creditori

parte del fallito, del curatore, del comitato dei creditori

e di chiunque vi abbia interesse.

e di chiunque vi abbia interesse.

Impugnabilità degli atti

Impugnabilità degli atti

Giudice delegato

Il comitato dei creditori:

è un organo collegiale,

composto da tre o cinque

creditori e nominato dal giudice

delegato, al quale spetta anche

la scelta del presidente.

FALLIMENTO

FALLIMENTO

Il comitato dei creditori:

Funzione consultiva

Funzione di controllo

obbligatoria

eventuale