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IL FALLIMENTO, PROCEDURE FALLIMENTARI, Appunti di Diritto Commerciale

Diritto commerciale, procedure fallimentari riassunto

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 25/05/2019

martina-zinco
martina-zinco 🇮🇹

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PRINCIPI SULLA GESTIONE E RISOLUZIONE DELL’IMPRESA
FASE PATOLOGICA: l’incapacità di produzione di nuova ricchezza
In questa fase l’Impresa si trova in situazione che non le permette un’utile prosecuzione,
per uno Squilibrio economico o finanziario, senza compromettere gli interessi dei soggetti
che ruotano intorno all’impresa.
La Categoria è ampia, perché comprende sia creditori interni all’impresa (come lavoratori)
ma anche nelle strutture societarie ai soci che hanno contribuito alla creazione di capitale di
rischio (che non rivedranno) e apportato anche capitale di debito(come finanziatori esterni).
Creditori esterni (fornitori, prestatori di vari prodotti o servizi anche semilavorati) sono in
una situazione di attesa di restituzione del capitale per le obbligazioni assunte
dall’imprenditore.
Queste situazioni sono affrontate dal nostro sistema fallimentare fornendo soluzioni di vario
tipo: non solo fallimento ma anche altre situazioni che hanno carattere di procedura, o anche
di forma contrattuale (soluzioni negoziate della crisi di impresa).
Tutte queste hanno presupposto: insolvenza o situazione di crisi economico finanziaria non
irreversibile, vi è la possibilità di ripresa dell’attività e disquisizione della capacità
produttiva.
Accanto a queste due situazioni si affiancano:
Insolvenza -> FALLIMENTO : procedura giudizairia che mira a liquidare il patrimonio
dell’imprenditore insolvente e ripartirne il ricavato tra i creditori secondo criteri ispirati a
parità di trattamento
Crisi non irreversibile -> CONCORDATO PREVENTIVO : può perseguire la liquidazione
di tutto il patrimonio oppure il ritorno in bonis del debitore e la prosecuzione dell’attività di
impresa da parte dello stesso imprenditore. ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI
DEBITI: accordo che intercorre tra debitore e una certa misura di creditori, maggiore libertà
delle parti dunque ma il fine resta quello del concordato preventivo.
ALTRE SOLUZIONI: Esse sono la liquidazione coatta amministrativa e l’amministrazione
straordinaria per le grandi imprese in grande crisi; la peculiarità sta nell’essere gestite non
dall’autorità giudiziaria o da organi da questa nominata, ma da autorità di vigilanza(per la
banche da Banca d’Italia, assicurazioni da IVASS) per cui risentono di una certa influenza
politica, cosa che comporta che l’amministrazione sia compiuta non solo nell’interesse dei
creditori ma anche di interessi più generali che guardano al mercato soluzioni amministrate.
Porta all’eliminazione dell’impresa dal mercato e disgregazione del complesso produttivo,
assicurando il soddisfacimento paritario dei creditori.
La disciplina è destinata all’Impresa commerciale, qualunque sia la forma assunta.
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PRINCIPI SULLA GESTIONE E RISOLUZIONE DELL’IMPRESA

FASE PATOLOGICA : l’incapacità di produzione di nuova ricchezza In questa fase l’Impresa si trova in situazione che non le permette un’utile prosecuzione , per uno Squilibrio economico o finanziario, senza compromettere gli interessi dei soggetti che ruotano intorno all’impresa. La Categoria è ampia, perché comprende sia creditori interni all’impresa (come lavoratori) ma anche nelle strutture societarie ai soci che hanno contribuito alla creazione di capitale di rischio (che non rivedranno) e apportato anche capitale di debito(come finanziatori esterni). Creditori esterni (fornitori, prestatori di vari prodotti o servizi anche semilavorati) sono in una situazione di attesa di restituzione del capitale per le obbligazioni assunte dall’imprenditore. Queste situazioni sono affrontate dal nostro sistema fallimentare fornendo soluzioni di vario tipo: non solo fallimento ma anche altre situazioni che hanno carattere di procedura, o anche di forma contrattuale (soluzioni negoziate della crisi di impresa). Tutte queste hanno presupposto : insolvenza o situazione di crisi economico finanziaria non irreversibile, vi è la possibilità di ripresa dell’attività e disquisizione della capacità produttiva. Accanto a queste due situazioni si affiancano: Insolvenza -> FALLIMENTO : procedura giudizairia che mira a liquidare il patrimonio dell’imprenditore insolvente e ripartirne il ricavato tra i creditori secondo criteri ispirati a parità di trattamento Crisi non irreversibile -> CONCORDATO PREVENTIVO : può perseguire la liquidazione di tutto il patrimonio oppure il ritorno in bonis del debitore e la prosecuzione dell’attività di impresa da parte dello stesso imprenditore. ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI: accordo che intercorre tra debitore e una certa misura di creditori, maggiore libertà delle parti dunque ma il fine resta quello del concordato preventivo. ALTRE SOLUZIONI: Esse sono la liquidazione coatta amministrativa e l’amministrazione straordinaria per le grandi imprese in grande crisi; la peculiarità sta nell’essere gestite non dall’autorità giudiziaria o da organi da questa nominata, ma da autorità di vigilanza(per la banche da Banca d’Italia, assicurazioni da IVASS) per cui risentono di una certa influenza politica, cosa che comporta che l’amministrazione sia compiuta non solo nell’interesse dei creditori ma anche di interessi più generali che guardano al mercato soluzioni amministrate. Porta all’eliminazione dell’impresa dal mercato e disgregazione del complesso produttivo, assicurando il soddisfacimento paritario dei creditori. La disciplina è destinata all’Impresa commerciale, qualunque sia la forma assunta.

Ci sono oggi altri strumenti di composizione dell’ insolvenza per le situazioni di sovraindebitamento che non possiedono i presupposti soggettivi richiesti per le procedure ordinarie: quelli agricoli, consumatori, professionisti intellettuali, società tra professionisti, enti pubblici, start up innovative (hanno dentro un obbiettivo innovativo). Procedura di composizione dell’insolvenza civile : riguarda composizione degli interessi dei creditori, società finanziarie, consumatore. A breve dovremmo avere codice della crisi e dell’insolvenza il quale dovrebbe prevedere per qualsiasi soggetto sovraindebitato l’avvio di una procedura che ha primo avvio comune e in seconda fase si biforca. Per l’impresa commerciale: liquidazione giudiziale o concordato preventivo. FALLIMENTO FASI DELLA PROCEDURA Impresa commerciale che supera una delle soglie (in caso di non superamento è tenuta a dimostrarlo = PROVA DI NON FALLIBILITÀ) sulla base di una situazione di insolvenza = incapacità al soddisfacimento regolare delle proprie obbligazioni (a prescindere dall’adempimento di una o tutte le obbligazioni). La procedura, con la determinazione degli organi, si sviluppa lungo una serie di fasi. Aspetto fondamentale della formazione del passivo, e attivo. Qualora alcuni beni sono usciti in modo pregiudizievole.

1. Conservazione del patrimonio

  1. Definizione del programma : è fatto di beni, denaro, diritti, azienda che fino al momento della dichiarazione era in attività, o che rimane attiva anche durante la procedura. Art. 105 Anziché la vendita di singoli beni si procede a quella dell’azienda, cessione di rapporto giuridici in blocco. Se l’azienda è ancora capace di produrre reddito, ossia il suo avviamento è positivo converrebbe vendere l’azienda anziché i singoli beni. Deroga alla Norma ex art. 2560 sulla responsabilità dei debiti pregressi nei confronti dell’acquirente dell’azienda di un imprenditore fallito. Crediti della massa vanno in prededuzione, la ripartizione dell’attivo è destinata ai chirografi. 3. Accertamento e formazione passivo e attivo: c’è un meccanismo di verifica per l’entrata di un creditore all’interno della massa passiva affinché possa concorrere insieme agli altri alla ripartizione dell’attivo. Curatore deve individuare la massa attiva recuperando quei beni usciti dal patrimonio in modo pregiudizievoli per gli interessi del concorso. 4. Amministrazione del patrimonio

PRESUPPOSTI E SOGGETTI

Presupposti soggettivi (art.1 legge fallimentare):

  • (^) Imprenditore commerciale sopra soglia : (sopra le soglie dettate dall’art 1 dell’attivo patrimoniale, ricavi lordi e ammontare di debiti) compresa impresa individuale, società lucrative, anche a partecipazione pubblica o consortili, enti senza scopo di lucro e imprese sociali. Non falliscono gli imprenditori agricoli ex art 2135
  • (^) Ex imprenditori: imprenditore cessato (art.10), cancellato dal registro delle imprese, defunti (11), soci illimitatamente responsabili : (escluso società semplice che non può esercitare impresa commerciale) fallimento in estensione (s.n.c., s.a.s., s.a.p.a., società di fatto (art.147)) —> entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese. Esclusi enti pubblici (mettono in gioco interessi generali), cooperative (art.45 cost. Repubblica dà valore alla cooperazione) viene avviata la procedura che inizia per prima tra il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa. Grandi imprese (dal p.d.v. patrimoniale e di quantità di forza lavoro) in grande crisi sono assoggettate procedure a cura di amministratori di nomina giudiziale. Fallimento non interviene se non supera una delle soglie fallimentari, per ragioni di efficienza: la figura del piccolo imprenditore non viene citata. La sua crisi non impatta sul sistema e quindi costerebbe troppo in termini di efficienza delle procedure attivare il fallimento per questi soggetto sotto soglia.
  • Anche qualora vi siano tutti i presupposti del fallimento non si fa luogo alla relativa dichiarazione se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria prefallimentare sia complessivamente inferiore a trentamila euro: importo periodicamente aggiornato. Presupposto oggettivo-> stato di insolvenza Definizione: art. 5 comma 2 la.fallimentare: Incapacità attuale di adempimento regolare delle obbligazioni (art.5). Altri fatti esteriori art 7 o altri elementi da cui emerga che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni: la fuga dell’imprenditore, la chiusura dei locali dell’impresa. Lo stato di insolvenza non per forza è legato all’inadempimento ad es debitore ha adempiuto ai suoi debiti pendenti, ma non regolarmente. La modalità di adempimento deve essere normali : con i mezzi finanziari dell’impresa (la propria liquidità, incassando alcuni crediti, ricorso finanziamento bancario) esprime gestione ordinata e ordinaria dell’attività svolta. Analogamente non si può far discendere a priori l’insolvenza dalla prevalenza del passivo sull’attivo (v. Il patrimonio delle banche) e neanche può venire esclusa l’insolvenza nel caso di attività sulle passività (v. Posizioni attive saranno soddisfatte a lungo medio termine, mentre quelle passive da soddisfare a vista quindi il rischio di mancanza di liquidità e di insolvenza è imminente).

L’insolvenza è desumibile o riconoscibile dall’incapacità dell’imprenditore di ottenere credito : le risorse attraverso cui questo ottempera alle sue obbligazioni sono nella maggior parte dei casi ottenute tramite finanziamenti, per cui la perdita di fiducia da parte degli enti creditizi innesca più facilmente reazione dell’ insolvenza. L’insolvenza non permette di prospettare un ripristino della capacità produttiva, quindi irreversibile. ≠ Stato di crisi perché esprime una capacità potenziale di ripartenza. Iniziativa e oneri probatori

  • (^) Da parte di uno o più creditori che provino la loro qualità e i presupposti. Spetta all’imprenditore dimostrare la non fallibilità: es. Di essere imprenditore agricolo o di essere sotto soglia.
  • (^) Imprenditore debitore: la cui iniziativa potrebbe incrementare la possibilità di risollevarsi dal dissesto. Inoltre il legislatore ha voluto incentivare l’iniziativa dell’imprenditore alleggerendo le pesanti sanzioni e conseguenze personali che il fallimento comportava in precedenza. Tuttavia il legislatore ha disposto sanzioni per l’imprenditore che non sollevando istanza di fallimento è responsabile dell’aggravamento del dissesto della sua impresa.
  • (^) su istanza del PM, iniziativa pubblicistica, in due casi: a) quando insolvenza risulta da un procedimento penale o dalla fuga, irreperibilità dell’imprenditore ecc. b) quando l’insolvenza risulta dal giudice in un procedimento civile. Questa procedura si svolge all’interno di un sistema gestito dall’autorità giudiziaria. Nel sistema riformato nel 2007, i ruoli sono molto cambiati rispetto a prima perché si caratterizza in senso più privatistico : si da più voce ai portatori di interesse, sostanzialmente al comitato dei creditori e alleggerisce il carico del giudice delegato per quel fallimento. Si potenzia il ruolo anche del curatore. L’ISTRUTTORIA PREFALLIMENTARE E LA SENTENZA DI FALLIMENTO Qualora il tribunale non ritenga sussistenti gli estremi del fallimento provvede con decreto motivato di rigetto. Qualora questi estremi sussistano, il fallimento viene dichiarato con sentenza provvisoriamente esecutiva, con motivazione, che contenga:
  • Nomina del GD e curatore
  • L’ordine al fallito di depositare bilanci e scritture contabili
  • (^) L’ordine ai creditori e soggetti che vantino diritti reali o personali sui beni del fallito a presentare in cancelleria le domande di insinuazione
  • Fissazione dell’udienza in cui si esamineranno le domande e si accerterà lo stato passivo. Effetti

GD sullo stato di gestione) e autorizzativi (se curatore vuole fare scelte di amministrazione straordinaria deve essere autorizzato da comitato). Contraddittore delle scelte del curatore. La nomina avviene da parte del GD entro 30 giorni dalla dichiarazione di fallimento sentiti il curatore e creditori. Questi ruoli sono interferenti, vista la sorveglianza del GD su tutto il procedimento. La logica della privatizzazione alimenta una forte dialettica si instaura tra curatore e comitato. EFFETTI DEL FALLIMENTO Si dichiara con sentenza , che va iscritta nel registro delle imprese.

  • (^) ATTIVITÀ: impresa in atto o cessata Di norma l’attività si blocca, non si produce più nulla, perché l’insolvenza trae origine da un deficit nella gestione dell’impresa, e la continuazione comporterebbe ulteriori perdite. Salvo esercizio provvisorio: prosecuzione in forma diretta o indiretta dell’impresa, perché una sua interruzione provocherebbe perdite maggiori, o ancora l’esecuzione dei contratti pendenti incrementerebbero l’appettibilità dell’azienda per i potenziali acquirenti o affittuario. L’esercizio dell’impresa durante il fallimento = gestione endofallimentare dell’impresa. Art 104 ESERCIZIO PROVVISORIO DELL’IMPRESA DEL FALLITO I. Con la sentenza dichiarativa del fallimento, il tribunale può disporre l’esercizio provvisorio dell’impresa, anche limitatamente a specifici rami dell’azienda, se dalla interruzione può derivare un danno grave, purché non arrechi pregiudizio ai creditori. II. Successivamente, su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza, con decreto motivato, la continuazione temporanea dell’esercizio dell’impresa, anche limitatamente a specifici rami dell’azienda, fissandone la durata. III. III. Durante il periodo di esercizio provvisorio, il comitato dei creditori è convocato dal curatore, almeno ogni tre mesi, per essere informato sull’andamento della gestione e per pronunciarsi sull’opportunità di continuare l’esercizio. IV. IV. Se il comitato dei creditori non ravvisa l’opportunità di continuare l’esercizio provvisorio, il giudice delegato ne ordina la cessazione. V. V. Ogni semestre , o comunque alla conclusione del periodo di esercizio provvisorio, il curatore deve presentare un rendiconto dell’attività mediante deposito in cancelleria. In ogni caso il curatore informa senza indugio il giudice delegato e il comitato dei creditori di circostanze sopravvenute che possono influire sulla prosecuzione dell’esercizio provvisorio. VI.

VI. Il tribunale può ordinare la cessazione dell’esercizio provvisorio in qualsiasi momento laddove ne ravvisi l’opportunità, con decreto in camera di consiglio non soggetto a reclamo sentiti il curatore ed il comitato dei creditori. VII. VII. Durante l’esercizio provvisorio i contratti pendenti proseguono , salvo che il curatore non intenda sospenderne l’esecuzione o sciogliersi (ex art.72). VIII. VIII. I crediti sorti nel corso dell’esercizio provvisorio sono soddisfatti in prededuzione ai sensi dell’articolo 111, primo comma, n. 1). IX. IX. Al momento della cessazione dell’esercizio provvisorio si applicano le disposizioni di cui alla sezione IV del capo III del titolo II. Che fare dei nuovi debiti assunti durante l’esercizio è provvisorio? Questi vanno in prededuzione. Controllo periodico. Un'alternativa la continuazione provvisoria è l'affitto dell'azienda o di suoi rami: Art. 104-bis AFFITTO DELL’AZIENDA O DI RAMI DELL’AZIENDA I. Anche prima della presentazione del programma di liquidazione di cui all’articolo 104-ter su proposta del curatore, il giudice delegato , previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza l’affitto dell’azienda del fallito a terzi anche limitatamente a specifici rami quando appaia utile al fine della più proficua vendita dell’azienda o di parti della stessa.

  • (^) FALLITO: imprenditore persona fisica o struttura collettiva. ➔ (^) Personali : alcuni di questi vanno adattati alla natura del soggetto. Corrispondenza (48), comunicare informazioni sulla residenza (art.49): se si tratta di persona fisica la corrispondenza e le informazioni riservate devono essere consegnate al curatore personalmente, se si tratta di società le acquisisce direttamente il curatore. Gli eventuali effetti penali sono certamente personali sia che riguardino fallito persona fisica, mentre nelle società gli amministratori. Art. 48 CORRISPONDENZA DIRETTA AL FALLITO I. Il fallito persona fisica è tenuto a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nel fallimento. ( non integralmente cioè quelli relativi a sfera personale) II. La corrispondenza diretta al fallito che non sia persona fisica è consegnata al curatore. ➔ (^) Patrimoniali :
  • PERDITA DELLA CAPACITÀ PROCESSUALE PER LE LITI ATTIVE E PASSIVE: paralisi del fallito si manifesta anche qui: tutte le azioni che riguardano profili di carattere patrimoniale subentra il curatore, ossia controversie che abbiano ad oggetto rapporti o beni coinvolti nel fallimento. Perdita della capacità processuale.

EFFETTI

➔ (^) Creditori : devono accettare le regole del concorso. Prima di tutto devono accettare che il curatore verifichi l’ammissibilità di quel credito, in secondo luogo devono accettare che le regole dei loro crediti si modifichino.

  • (^) Accettano di entrare a far parte di una massa: caratterizzata dalla disindividualizzazione delle singole posizioni dei creditori. Anch’essi si trovano privati dai poteri che normalmente possono vantare. Il loro diritto è di concorrere pro quota (soggetti alla stessa perdita) alla liquidazione della massa attiva per cui di subire un’eguale perdita in misura proporzionale al valore dei loro crediti = soddisfatti in Moneta fallimentare..
  • (^) BLOCCO DELLE AZIONI ESECUTIVE INDIVIDUALI : Dal Giorno Della Dichiarazione Di Fallimento Nessuna Azione Esecutiva O Cautelare Individuale Può Essere Proseguita Ho Iniziata Anche Per I Crediti Maturati Durante Il Fallimento Sui Beni Compresi Nel Fallimento. Possono Essere Svolte Solo Dal Curatore.
  • (^) ACCERTAMENTO CREDITO : Ogni Credito Vantato Nei Confronti Del Fallito Deve Essere Accertato Secondo Le Norme Stabilite Dalla Legge Fallimentare Anche Se È Esente Dal Blocco Delle Azioni Esecutive
  • (^) Ai creditori concorsuali si contrappongono a quelli posteriori All A dichiarazione di fallimento, se si tratta di soggetti il cui titolo proviene dall'attività posta in essere dal curatore sono preferiti ai creditori concorrenti e vanno soddisfatti in prededuzione CRISTALLIZZAZIONE DEI CREDITI: in base a questa ai soli effetti del concorso:
  • (^) Si considerano scaduti alla data del fallimento
  • (^) Quelli non pecuniari concorrono secondo il loro valore alla data del fallimento
  • (^) Interessi convenzionali e legali sono sospesi. La presenza di una causa legittima di prelazione consente al contrario al credito di continuare a maturare interessi al tasso convenzionale fino al decorso di un anno dalla dichiarazione di fallimento, e dopo a quello legale (Art. 54).Inoltre il creditore pignoratizio È quello con privilegio speciale immobiliare possessorio possono essere autorizzati dal giudice delegato alla vendita extra fallimentare dell'oggetto della garanzia derogando così al principio dell'esecuzione concorsuale, analogamente le banche possono iniziare o proseguire esecuzione individuale sugli immobili ipotecati per operazioni di credito fondiario e agrario e alle opere pubbliche. Il creditore con più coobbligati solidali di cui uno è il fallito, partecipa al fallimento per l’importo del credito. Se il credito viene soddisfatto parzialmente da uno dei coobbligati il creditore partecipa ugualmente al concorso per la parte che residua, fermo restando che non potrà ottenere una prestazione di valore maggiore a quella dedotta nel diritto che vanta. Soggetto contemporaneamente debitore e creditore del fallito —> il creditore ha diritto di effettuare la compensazione evitando di dover pagare l’intero suo debito e ricevere il pagamento del credito in moneta fallimentare.

NECESSITÀ DI RICOSTRUIRE LA MASSA ATTIVA

L’insolvenza non si manifesta di punto in bianco, ma attraverso una pluralità di segnali. Ciò significa che ancora quando l’insolvenza non è diventata eclatante e non percebile all’esterno, ma l’imprenditore ne è già ben cosciente, questo può compiere vari atti di disposizione o adempimenti effettuati per mascherare l’insolvenza, tacitare o avvantaggiare uno specifico creditore. Possono esserci dei comportamenti dell’imprenditore che tendono a creare apparenza di solvibilità che si riverberano in danni al patrimonio o mancati adempimenti, tacitare uno specifico creditore (se riesco a persuadere la banca ancora l’insolvenza non deflagra).

  1. Creditore cerca di assicurarsi una posizione preferenziale ottenendo garanzia reale.
  2. Imprenditore paga il creditore insistente per evitare deflagrazione.
  3. Aliena beni al fine di recuperare liquidità per mascherare la sua posizione. Azione revocatoria : Per neutralizzare il possibile assalto alla diligenza delle controparti più astute o in migliori rapporti con il debitore la legge fallimentare prevede che, a determinate condizioni vengano reputati inefficaci rispetto ai creditori concorrenti gli atti compiuti entro un certo termine (c.d. periodo sospetto) anteriore alla dichiarazione del fallimento. Funzione dell’azione revocatoria:
  • (^) Neutralizzazione degli atti compiuti a insolvenza insorta ma prima del fallimento
  • (^) Inefficacia dichiarata dal curatore, degli atti nei confronti del fallimento (dei creditori concorrenti) compiuti entro un certo termine = Periodo sospetto, anteriore alla dichiarazione di fallimento. Tali atti si caratterizzano dal fatto che sono effettuati secondo criterio che contrasta con il principio della par condicio creditorum o perché lesivi del patrimonio. L’effetto principale dell’esperimento di tale azione è l’incremento della massa attiva su cui i creditori concorrenti potranno soddisfarli, o la diminuzione della massa passiva qualora l’atto pregiudizievole riguardi obblighi o altri situazioni passive contratte dal debitore. ATTI INEFFICACI DI DIRITTO Nessuna azione revocatoria, semplicemente il curatore deve accertare l’atto. La categoria di atti ex art. 64, se compiuti nei due anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento. ➔ (^) Atti a titolo gratuito : Donazione , rinuncia, remissione. Esclusi liberalità d’uso sempre in una logica di proporzione al patrimonio. Gli atti oggetto di questi atti rientrano ex legge nel patrimonio fallimentare al momento della dichiarazione di fallimento. ➔ Prestazione di garanzie per debito altrui gratuite per il soggetto garantito
  1. i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti; Regime della prova ➔ (^) Curatore : dimostrazione che questi atti siano stati compiuti in periodo sospetto nel quale la legge presume che già sussisteva lo stato di insolvenza (anno anteriore alla dichiarazione di fallimento o alla pubblicazione della domanda di concordato), la scientia decoctionis (conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo) si presume. ➔ Terzo può evitare la revoca : se dimostra la mancata conoscenza dell’insolvenza. Atti revocabili normali Se compiuti nei sei mesi anteriori (c.d. periodo sospetto —> prima della riforma un anno) ex art. 67, comma 2 II. Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento. ➔ Debiti scaduti ➔ (^) Atti a titolo oneroso a prestazioni proporzionali ➔ (^) Atti costitutivi di garanzie contestuali al sorgere del credito per debiti o terzi Regime della prova Solo a carico del curatore che deve dimostrare la scientia decoctionis. Spesso necessario il ricorso a presunzioni perché molto difficile da dimostrare. ESPERIBILITÀ REVOCATORIA ORDINARIA Possibilità di rendere inefficaci atti di disposizione e pagamenti anteriori al periodo sospetto. ➔ (^) Maggior onere probatorio: prova della consapevolezza Salvezza di alcune situazione: perché si vuole incentivare strumenti alternativi al fallimento. Esenzioni dalla revocatoria ex art. 67, comma 3: III. Non sono soggetti all'azione revocatoria: a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso; b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario , purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca; Apertura di credito la banca permette di utilizzare fino a 50 mila €, ogni rimessa sul conto corrente costituiscono pagamenti del debito che l’imprenditore ha nei confronti della banca. La legge dice che sono espressive da un servizio di cassa, quindi non sono revocabili, salvo che non riducono in modo consistente e durevole.

c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado (2) ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente, purché alla data di dichiarazione di fallimento tale attività sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio (3); La salvezza di questi atti da revocatoria per tutelare gli acquirenti degli immobili da costruire. d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria; un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28, lettere a) e b) deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; il professionista è indipendente quando non è legato all’impresa e a coloro che hanno interesse all’operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l’indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo; il piano può essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore; (4) e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, nonché dell’accordo omologato ai sensi dell’articolo 182-bis, nonché gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 161; (5) f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito; g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali e di concordato preventivo. Art. 69-bis DECADENZA DALL'AZIONE E COMPUTO DEI TERMINI I. Le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell’atto. II. Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segue la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69

dovuto il risarcimento del danno e gode del privilegio di cui all'articolo 2775-bis del codice civile a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione di fallimento. (4) VIII. VII. Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano al contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi dell’articolo 2645-bis del codice civile avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l’abitazione principale dell’acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente. IL PROCEDIMENTO FALLIMENTARE In sede fallimentare ogni creditore per partecipare al concorso deve preliminarmente far accertare il suo diritto ( c.d. verifica dei crediti); la preventiva determinazione della massa passiva risponde ad una esigenza di ordine nello svolgimento della procedura. Il curatore deve compilare un elenco dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali su beni mobili e immobili e mandare un avviso con l’invito a partecipare al concorso e la data fissata per l’esame dello stato passivo e quella entro cui la domanda va presentata. Esame delle domande di ammissione affidato al curatore che deve formare gli elenchi separati dei creditori e dei titolari di diritti sui beni e depositare il progetto di stato passivo nella cancelleria del tribunale e trasmetterlo via Pec a chi ha presentato la domanda di ammissione. Udienza il giudice delegato po sentire il fallito e procedere ad atti di istruzione compatibili con la speditezza del procedimento; il giudice decide con decreto succintamente motivato su ciascuna domanda. Si forma così lo stato passivo nel quale vengono indicati i crediti e le pretese che il giudice delegato ritiene di accogliere con la specificazione degli eventuali diritti di prelazione che li assistono. Lo stato passivo è dichiarato esecutivo con decreto del giudice delegato. Programma di Liquidazione dell’attivo Ripartizione dell’attivo : crediti prededucibili, privilegiati, chirografari. CESSAZIONE DELLA PROCEDURA Il fallimento può avere una sua chiusura nei seguenti casi: Altrimenti può trasformarsi in concordato fallimentare: forma alternativa di chiusura che si definisce su base concordataria. Concordato fra debitore e creditore ufficializzato con sigillo del GD. CHIUSURA DELLA PROCEDURA

  • (^) Inutilità di prosecuzione procedura: o (^) Mancanza di domande di ammissione al passivo o (^) Mancanza di attivo
  • (^) Raggiungimento della finalità: ripartizione dell’attivo. Con la chiusura cessano gli effetti del fallimento sul patrimonio del fallito (c.d. spossessamento) e le conseguenti incapacità personali e decadono gli organi della procedura. I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi, salvo che non si applichi il nuovo istituto dell’esdebitazione (art.142) , (questo è finalizzato a consentire al debitore di chiudere definitivamente le sue pendenze e avviare eventualmente nuove iniziative: si ammette per il fallito persona fisica il beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti. Chiaramente sono stabilite alcune condizioni in modo tale che non se ne abusi in modo strategico. COMPOSIZIONE DELLA CRISI Concordato fallimentare Concordato preventivo e accordi di ristrutturazione dei debiti Specialmente dopo il 2008 il legislatore ha lavorato per rafforzare questi strumenti che permettono la ripartenza. Nel contesto della riforma della legge fallimentare sono state toccate tutte le tecniche con cui si tenta di recuperare la produttività di imprese non totalmente dissestate, signore ragioni deflattive (ridurre contenzioso che sovraccarica i lavori nei tribunali fallimentari), sia per dare maggiore slancio alla ripartenza. Queste procedure sono a disposizione di un imprenditore fallibile: commerciale che superi le soglie di fallibilità. Ma in via eccezionale il legislatore consente anche all’impresa agricola insolvente di avvalersi degli accordi di ristrutturazione dei debiti e anche della transazione fiscale (si organizza il debito verso lo stato). A fronte del tentativo di recupero della vitalità di un’impresa in stato di difficoltà, il risultato può essere quello di un ripristino dell’attività in bonis o aprirsi la prospettiva del fallimento. Per quanto riguarda l’impresa agricola, se lo strumento negoziale di composizione della crisi fallisce, non c’è prospettiva di fallimento quindi Il creditore può essere scarsamente motivato dall’aderire a tale strumento perché non beneficia da una possibile risultato negativo. Può ritenere preferibile agire con strumenti di esecuzione individuale, tutela giudiziale della propria posizione. Questi strumenti consistono in ibridi poiché constano di un Mix di dimensione giudiziale, perché il tutto si svolge sotto la sorveglianza del tribunale fallimentare, e dimensione privatistica, contrattuale. Accordi: vengono definiti come veri e propri contratti tra creditori e debitore aventi ad oggetto un contenuto patrimoniale che è la ridefinizione delle situazioni di debito. La componente giudiziale può essere più o meno presente: nel concordato è più pregnante che non nell’accordo.

IL PROCEDIMENTO:

Il GD deve:

  • (^) Recepire parere tecnico del curatore sulla proposta (non vincolante): fattibilità (disponibilità delle risorse adeguate) e convenienza in confronto con realizzo fallimentare. Se poi questa proposta risulta meno conveniente per creditori di quanto non possa essere esito fallimentare il curatore lo deve evidenziare in questo parere.
  • (^) Recepire Parere obbligatorio del comitato dei creditori: nonché vincolante (mentre il GD può svincolarsi nel concordato preventivo). Comunicazione via PEC ai creditori.
  • (^) Controllo di legalità del tribunale, anche sulla coerenza della divisione in classi e soddisfazione e convenienza qualora la proposta contenga condizioni differenziate per singole classi di creditori.
  • (^) Sull’ammissione della proposta di concordato l’ago della bilancia è il comitato , mentre sul singolo piano si esprimono tutti i creditori affinché venga approvata. La votazione dei creditori, attuata con il meccanismo del silenzio-assenso avviene a maggioranza. Il voto spetta a tutti i creditori ammessi al passivo, anche con riserva, salvo il coniuge, i parenti e gli affini del fallito, le società controllanti o controllate o sottoposte a comune controllo del fallito e coloro che abbiano acquistato un credito concorsuale nei confronti del fallito dopo l’apertura del concorso.
  • (^) Effettuata la votazione il curatore presenta al GD una relazione sull’esito e quest’ultimo se la proposta è stata approvata dispone che il curatore ne dia comunicazione al proponente affinchè richieda l’omologazione al fallito e ai creditori dissenziente e viene fissato un termine per proporre eventuali opposizioni da parte di qualunque interessato.
  • (^) Se non ci sono opposizioni il tribunale omologa il concordato con decreto motivato e il piano sotteso al concordato è efficace, anche se ci sono classi dissenzienti. Se concorrono più proposte vince quella che ha ricevuto più voti. Gli effetti.
  • verso i creditori: assicura nei tempi o nell’importo, un trattamento migliore rispetto a quello che otterrebbero dalla liquidazione falliemntare
  • verso il fallito: egli è liberato dopo l’omologazione per la percentuale che eccede quella promessa e accettata: tale effetto vale nei confronti di tutti i creditori anteriori all’apertura del fallimento, ivi compresi quelli non insinuati nello stato passivo. Sull’adempimento vegliano tutti gli organi ( GD, CC e il curatore) : sorveglianza incrociata. Il concordato puo essere : a. risolto: su istanza di qualunque creditore se le garanzie promesse non vengono costituite o il fallito non adempie regolarmente gli obblighi derivanti dal concordato; b. annullato: su istanza di un curatore o di un creditore se si scopre che il debitore aveva dolosamente esagerato il passivo ovvero sottratto o dissimulato una parte rilevante dell’attivo.

Se l’esito non va a buon fine comporta risoluzione del piano si riattiva la procedura fallimentare. CONCORDATO PREVENTIVO Istituto nel nostro sistema dal 42. Però è profondamente cambiato. Prima della riforma era una procedura concausale che precludeva la dichiarazione di fallimento nonostante la sussistenza dello stato di insolvenza qualora l’imprenditore insolvente : a. presentasse determinati presupposti soggettivi di meritevolezza (si fosse comportato in modo esemplare dal p.d.v. della tenute delle scritture contabili, regolarmente iscritto nel registro delle imprese, avesse pagato in modo corretto le obbligazioni, ecc.); b. avesse offerto ai suoi creditori il pagamento integrale dei crediti assistiti da diritti di prelazione e almeno il 40% dei crediti chirografari entro sei mesi dalla data di omologazione del concordato tramite idonee garanzie reali o personali. Concordato era soggetto all’ approvazione dei creditori sulla base di una doppia maggioranza sia per teste sia per importo dei crediti. Il sistema ora si interessa di mettere a disposizione di un imprenditore in stato di crisi uno strumento estremamente snello capace di portarlo o al recupero della capacità economica finanziaria o al fallimento. I requisiti Mentre presupposto oggettivo è lo stato di crisi : art.160 comma 1 e 3, di portata molto più ampia, perché può comprendere insolvenza ma non solo. Per stato di crisi si intende anche insolvenza, ma non è necessario sia già insolvente è sufficiente si trovi in pericolo di insolvenza. Non è necessaria incapacità di adempiere regolarmente, ma sufficiente situazione meno critica capace di risolversi. Non è più richiesto alcun requisito di meritevolezza dell’imprenditore con ciò diviene chiaro che perno della disciplina è l’attività non il soggetto. Nelle prospettive di riforma entra nuova definizione di crisi: stato di difficoltà economico finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore che si manifesta come inadeguatezza di flussi di cassa (ricavi) prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate. Definizione legata alla programmazione dell’attività in chiave economica con cui deve essere gestita un’impresa. Art. 15 esclude il fallimento quando la misura dei debiti è inferiore ai 30 mila euro, perché è inefficiente rispetto all’efficienza di una procedura minore. Mentre il concordato può essere svolto per debiti inferiori ai 30 mila, quindi si integra art. 15 con art. 1. Legittimazione a sollevare l’istanza:

  • debitore sia per la proposta che per il piano. La domanda di concordato deve esser corredata oltre alla proposta fatta ai creditori da: