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Famiglia e parentela. Matrimonio, unioni civili, convivenza di fatto. Regime patrimoniale della famiglia. Filiazione
Tipologia: Sbobinature
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Famiglia e parentela. Esaminiamo alcuni aspetti, alcuni istituti del diritto di famiglia soffermandoci innanzitutto sul concetto di famiglia e poi su quello di parentela. In particolare quando parliamo di famiglia facciamo riferimento alla disciplina contenuta nel libro I del codice civile. In merito al concetto di famiglia nel nostro ordinamento una definizione di famiglia è offerta dalla costituzione che all'articolo 4 definisce appunto la famiglia come una società naturale fondata sul matrimonio. Il riferimento al matrimonio ha sicuramente ritardato il processo che ha portato al riconoscimento normativo di altri modelli familiari non fondati sul matrimonio e di cui la realtà ormai da tempo registra l'esistenza. Infatti il diritto di famiglia costituisce un settore del diritto privato che ha subito profonde trasformazioni in considerazione del fatto che più di altri settori è stato fortemente influenzato dai mutamenti del costume sociale. E proprio con riferimento ai modelli familiari il mutamento del costume sociale ha portato ad individuare nella realtà una pluralità di modelli familiari non fondati sul matrimonio. Rispetto a questi modelli familiari la norma dell'articolo 2 della Costituzione ha avuto un ruolo fondamentale nel processo interpretativo e poi nel processo legislativo che ha portato a riconoscere rilevanza giuridica agli stessi. L'articolo 2 della Costituzione garantisce e tutela i diritti fondamentali dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali in cui l'uomo sviluppa la sua personalità. Ecco che la famiglia viene individuata come una formazione sociale nella quale l'uomo sviluppa la sua personalità indipendentemente da qualsiasi riferimento al matrimonio. Anche gli altri modelli familiari di cui la realtà registra l'esistenza non fondate sul matrimonio si pongono come formazioni sociali in cui l'uomo sviluppa la sua personalità si pensi ad esempio alla famiglia di fatto che nel nostro sistema normativo non è equiparata alla famiglia fondata sul matrimonio. Per essa innanzitutto l'interprete ha iniziato a riconoscermi la rilevanza giuridica ad esempio attribuendo al convivente superstite il diritto al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale in caso di uccisione dell'altro convivente da parte di un terzo. Così, ancora, un importante intervento della Corte costituzionale ha consentito di applicare la norma che in tema di contratto di locazione prevede in caso di morte del conduttore la successione nel contratto a favore del coniuge superstite anche al convivente superstite. Ma a questo proposito il recente intervento legislativo del 2016 numero 76 ha espressamente previsto la facoltà del convivente superstite di succedere nel contratto di locazione in caso di morte del conduttore. Il provvedimento legislativo del 2016 numero 76 è quello relativo alle cosiddette unioni civili, cioè alle unioni tra persone maggiorenni dello stesso sesso. Questo provvedimento normativo è un provvedimento normativo di significativa importanza anche in merito al riconoscimento normativo di altri modelli familiari non fondati sul matrimonio. L'unione civile, cioè l'unione tra persone dello stesso sesso, costituisce quindi un modello familiare giuridicamente rilevante da cui scaturiscono una serie di effetti personali molto simili a quelli che scaturiscono per i coniugi dal matrimonio e su questo ci soffermeremo nella prossima lezione. D'altro canto poi questo provvedimento normativo proprio con riferimento alle parti delle unioni civili detta disposizioni rilevanti anche in merito al regime patrimoniale delle parti delle unioni civili e detta altresì disposizioni rilevanti in merito ai profili successori; tutto ciò costituirà oggetto di successive videolezioni. D'altro canto lo stesso provvedimento normativo del 2016 numero 76 fa riferimento anche ai conviventi di fatto e definisce come conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale non vincolata da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio ovvero da unione civile. Come riferimento ai conviventi di fatto la legge numero 76 del 2016 prevede la possibilità che gli stessi disciplinino i loro rapporti patrimoniali attraverso un contratto di convivenza ed inoltre lo stesso provvedimento normativo detta una serie di disposizioni tra cui quella innanzi menzionata relativa alla facoltà del convivente superstite di succedere nel contratto di locazione in caso di morte dell'altro convivente conduttore, o ancora il diritto a favore del convivente superstite di abitare la casa adibita a residenza comune per un periodo di tempo definito dalla stessa legge.
Pertanto il concetto di famiglia non è un concetto univoco e statico ma si evolve in ragione dei mutamenti sociali che vengono poi recepiti dalle norme giuridiche; così in sostituzione della famiglia patriarcale dell'epoca preindustriale si è affermata la famiglia nucleare, composta dai genitori dei figli; accanto alla famiglia fondata sul matrimonio si è affermata la famiglia di fatto, ovvero quel modello familiare che di recente ha ricevuto riconoscimento normativo a cui abbiamo appena fatto riferimento, cioè le unioni civil, unioni tra persone maggiorenni dello stesso sesso. In sostanza come è stato osservato non è possibile individuare un unico dello familiare quello fondato sul matrimonio ma un arcipelago di modelli familiari. Rispetto alla famiglia si conosce a ciascun uomo il diritto di fondare una famiglia cioè espressamente previsto dalla convenzione di Roma del 4 novembre 1950 della convenzione sui diritti dell'uomo. Si suole distinguere tra famiglia nucleare a cui già prima si è fatto riferimento, cioè la famiglia composta dai coniugi o i conviventi e loro figli, e la famiglia parentale composta anche dai parenti e dagli affini. Che cos'è la parentela. La parentela è il vincolo tra persone che provengono dallo stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo; in quest'ultimo caso, cio è espressamente previsto dall'articolo 74 del codice civile, così come riformulato in base alla seconda riforma del diritto di famiglia, quella del 2012-2013, quella cioè che si è attuata in virtù della legge 2012 n. 219 e del decreto legislativo 2013 n. 154. Con riferimento alla parentela fuori dal matrimonio, la nostra tradizione giuridica per lungo tempo ha negato l'esistenza di un rapporto di parentela tra il figlio nato fuori del matrimonio e la famiglia di origine. Si è per lungo tempo addirittura escluso il rapporto di parentela tra figli di genitori non uniti in matrimonio che, pertanto, non venivano considerati fratelli. Come sopra affermato, questa odiosa discriminazione è stata eliminata dalla riforma del diritto di famiglia del 2012 2013. la quale ha proclamato la unicità dello stato di figlio sicché l'attuale articolo 315 codice civile dispone che tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico. Il rapporto di parentela può configurarsi come un rapporto di parentela in linea retta , ed è questo quello che intercorre tra un ascendente (o stipite) e i suoi discendenti (padre e figlio nonno-nipote), o ancora il rapporto di parentela può configurarsi come rapporto di parentela in linea collaterale, e questo è quello che intercorre tra persone che discendono per rami diversi da uno stesso ascendente (fratelli cugini eccetera.) La parentela si misura per gradi ed è tanto più stretta quanto minore è il numero di gradi. Per la parentela in linea retta si computa 1° per ogni generazione (quindi la parentela tra padre e figlio è una parentela di primo grado); per la parentela in linea collaterale si sommano i gradi che legano ciascuno dei due parenti all'ascendente comune (quindi la parentela tra zio e nipote è una parentela di terzo grado) La parentela oltre il sesto grado, in base a quanto previsto dall'articolo 77 del codice civile, non è giuridicamente rilevante. L' affinità invece è un effetto legale del matrimonio e si sostanzia nel rapporto che intercorre tra un coniuge ed i parenti dell'altro coniuge. In linea di principio la morte del coniuge o il divorzio non estinguono il vincolo di affinità. Peraltro, dal vincolo di affinità sorge l'obbligo di prestare gli alimenti a carico del genero, della nuora, dei suoceri. L'affinità riflette nella linea e nel grado il rapporto di parentela che sussiste tra l'altro coniuge ed i suoi parenti. Dal vincolo di parentela, così come in taluni casi anche dal vincolo di affinità, scaturiscono doveri familiari e diritt. Fra i doveri familiari si pensi al dovere di prestare gli alimenti.
La violazione dei doveri coniugali comporta la sanzione della addebitabilità della separazione a carico del coniuge che abbia violato tali doveri. La giurisprudenza poi da tempo afferma che la violazione dei doveri coniugali integra gli estremi di un fatto illecito fonte di responsabilità endofamiliare e quindi fonte dell'obbligo del risarcimento del danno. La recente legge del 2016 n. 76 riconosce la rilevanza giuridica delle unioni tra persone maggiorenni dello stesso sesso, cosiddette unioni civili , le quali si costituiscono mediante dichiarazione resa davanti all'ufficiale di stato civile alla presenza di due testimoni. Dalle unioni civili scaturisce l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale, alla coabitazione nonché l'obbligo di ciascuna parte di contribuire in relazione alle proprie sostanze, alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, ai bisogni comuni. Quindi questa previsione normativa conferma la rilevanza delle unioni civili come modelli familiari riconducibili alle formazioni sociali di cui all'articolo 2 della Costituzione ed ispirate a principio di solidarietà. Alla luce del riconoscimento normativo dei nuovi modelli familiari cui abbiamo appena fatto riferimento, possiamo dire che in generale il regime patrimoniale della famiglia è la disciplina dei diritti e dei doveri dei coniugi, delle parti delle unioni civili ovvero dei conviventi di fatto in ordine all'acquisto e alla gestione dei beni. L'atto con cui viene adottato o modificato un regime patrimoniale si denomina convenzione matrimoniale quando si è in presenza di un matrimonio, convenzione patrimoniale quando si è in presenza di una unione civile, contratto di convivenza quando si è in presenza di una convivenza di fatto. il legislatore detta le disposizioni relative alla regime patrimoniale della famiglia nel capo sesto del titolo sesto del libro primo del codice civile. Il titolo VI del libro I è quello del matrimonio, quindi il legislatore prevede con riferimento al matrimonio diversi regimi patrimoniali. In particolare: ✓il regime della comunione legale di beni, che implica la cogestione e la comunione degli acquisti ✓la separazione dei beni, che implica la separazione di gestione e la titolarità esclusiva degli acquisti ✓il fondo patrimoniale che implica la cogestione di uno o più beni destinati ai bisogni della famiglia. La normativa relativa al regime patrimoniale della famiglia contenuta nel capo sesto del titolo sesto del libro primo del codice civile si applica ora anche alle unioni civili e al contratti di convivenza. In particolare, la comunione legale è prevista dal legislatore all'articolo 159 del codice civile come il regime legale del matrimonio, cioè il regime che trova applicazione in mancanza di una diversa volontà delle parti. Così, ai sensi dell'articolo 1 della legge 2016 n 76, la comunione dei beni rappresenta il regime patrimoniale delle unioni civili quando manca una diversa convenzione patrimoniale Con riferimento invece ai rapporti patrimoniali dei conviventi di fatto relativi alla vita in comune, questi possono essere regolati con un con atto di convivenza per il quale la legge prevede una forma solenne. Il contratto di convivenza può prevedere il regime della comunione dei beni; in ogni caso, il regime patrimoniale indicato nel contratto di convivenza può essere modificato nel corso della convivenza purché vengano rispettate le forme prescritte per la redazione del contratto di convivenza. L'articolo 210 comma 1 del codice Civile prevede che i coniugi possono parzialmente modificare la disciplina della comunione legale mediante convenzioni matrimoniali. Le deroghe alla disciplina della comunione legale sono solo parziali ed infatti non sono ammissibili deroghe che si pongono in contrasto con il principio di parità al quale è ispirata la disciplina della comunione legale. Quindi, non sono ammesse deroghe che prevedano la amministrazione o la gestione esclusiva del bene della comunione da parte di uno solo dei coniugi.
Oggetto della comunione sono i beni comuni acquistati dai coniugi anche separatamente dopo il matrimonio, salvo che si tratti di beni personali. I beni oggetto della comunione sono anche i beni comuni di residuo, che divengono "comuni" per la parte residua al momento dello scioglimento della comunione. Per quanto riguarda i beni acquistati dei coniugi in costanza di matrimonio, questi vengono automaticamente acquistati in capo ad entrambi i coniugi sempre che non si tratti di beni personali. Beni personali del coniuge sono quelli che appartengono al coniuge stesso in modo esclusivo e quelli che non ricadono né tra i beni comuni né tra i beni comuni di residuo. (Art. 179 c.c.) Ad esempio, beni personali sono quelli acquistati dal coniuge prima del matrimonio, ovvero beni personali sono i beni ricevuti al coniuge anche costanza di matrimonio per donazione ovvero per successione a causa di morte. Per quanto riguarda l' amministrazione dei beni della comunione questa è disgiuntiva per gli atti di ordinaria amministrazione - che possono quindi essere compiuti separatamente da ciascun coniuge- invece congiuntiva per gli atti di straordinaria amministrazione. In caso di scioglimento della comunione ciascun coniuge ha diritto alla propria quota, che comprende la metà della proprietà e degli altri diritti già acquisiti alla comunione e la metà dei proventi che l'altro coniuge ha ricavato dalla propria attività separata. Infine consideriamo gli altri regimi patrimoniali previsti dalla legge e cioè innanzitutto il fondo patrimoniale e poi la separazione dei beni. Il fondo patrimoniale è composto da beni immobili, beni mobili registrati e titoli di credito che vengono vincolati al soddisfacimento dei bisogni della famiglia (art. 167 c.c.). Si tratta quindi con riferimento al fondo patrimoniale di un patrimonio di destinazione , cioè un patrimonio composto appunto da un complesso di beni immobili, mobili registrati e altresì da titoli di credito che tuttavia sono vincolati al soddisfacimento dei bisogni familiari. Infine il regime della separazione dei beni (che rappresentava prima della riforma del diritto di famiglia del 1975 il regime legale, quindi il regime patrimoniale applicabile alla famiglia in mancanza di una diversa la scelta delle parti effettuata con una convenzione matrimoniale), il regime della separazione dei beni implica che ciascun coniuge sia titolare esclusivo degli acquisti effettuati in costanza di matrimonio ed implica che dei beni acquistati ciascun coniuge ha la gestione separata. Filiazione. La filiazione è il rapporto intercorrente tra genitore e figlio. Questo rapporto si denomina filiazione perché gravita intorno alla posizione del figlio in funzione della quale il legislatore detta una disciplina che è essenzialmente una disciplina di tutela del figlio. Figlio è colui che nasce da un atto naturale di concepimento ma anche colui che nasce da fecondazione artificiale ovvero a seguito di un procedimento di adozione. L'articolo 315 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della legge 2012 n. 219, stabilisce che tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico. Quindi questa norma enuncia il principio al quale si è ispirata la riforma della filiazione e cioè il principio della unicità dello stato di figlio La unicità dello stato di figlio comporta che i diritti connessi alla filiazione spettano indistintamente a tutti figli senza distinzioni tra figli nati fuori dal matrimonio e figli nati in costanza di matrimonio. La unicità dello stato di figlio ha costituito il punto di approdo di un lungo processo interpretativo e legislativo ed infatti il legislatore del 42 aveva previsto numerose discriminazioni a danno dei figli
Lo statuto dei diritti del figlio prevede anche il diritto all'assistenza morale che secondo un'autorevole dottrina si traduce nel diritto all'amore, cioè nel diritto ad avere quella carica affettiva chr risulta essere fondamentale nella fase di crescita e di formazione del figlio. Questo diritto all'assistenza morale sussiste anche nei confronti degli ascendenti, nei confronti dei nonni, con i quali il figlio deve conservare rapporti significativi affettivi. E la stesso diritto la riforma della filiazione prevede a favore dei nonni, ai quali deve essere assicurato il diritto a mantenere rapporti significativi con i nipoti, anche in caso di separazione ovvero di crisi tra i genitori. Lo statuto fa riferimento al diritto del figlio di crescere nella propria famiglia. Questo diritto era già previsto nella disciplina dell'adozione ma ora il legislatore lo prevede in termini generali nello statuto dei diritti del figlio. E il diritto di crescere nella propria famiglia può essere fatto valere nei confronti di qualsiasi terzo, sia privato che pubblico. E pertanto nei confronti dello Stato il diritto di crescere nella propria famiglia si sostanzia nella pretesa a non subire provvedimenti di adozione, affidamento o allontanamento dalla casa in cui vivono i genitori, al di fuori dei casi previsti dalla legge. Infine, il diritto all'ascolto, anch'esso previsto dalla previgente disciplina in determinate ipotesi, ma ora previsto dalla riforma della filiazione, in termini generali, come diritto all'ascolto in tutte le questioni e le procedure che riguardano il minore. Quindi il diritto all'ascolto fa sì che laddove si tratti di adottare decisioni importanti per la vita del figlio, questi ha diritto ad essere ascoltato, a manifestare e ad esprimere la sua volontà. Il diritto all'ascolto spetta a tutti i figli a partire dal dodicesimo anno di età. Il legislatore prevede che il diritto all'ascolto può spettare, può essere riconosciuto anche al minore degli anni 12 quando risulti aver raggiunto quella capacità per cui la sua volontà può essere presa in considerazione ai fini dell'adozione di decisioni relative a questioni importanti della sua vita. La disciplina normativa prevede corrispondentemente ai diritti del figlio nei confronti dei genitori anche i doveri del figlio nei confronti dei genitori. In particolare prevede a carico del figlio il dovere di rispettare i genitori e di contribuire ai bisogni della famiglia finché convive con essa, in relazione alle sue capacità e alle sue sostanze (art. 315 bis, c.c.). A quest'ultimo proposito, abbiamo precedentemente parlato di un diritto al mantenimento del figlio nei confronti dei genitori. Diritto che secondo quanto espressamente prevede la disciplina normativa permane anche oltre il raggiungimento del diciottesimo anno di età, finché il figlio non abbia raggiunto una sua indipendenza economica, salvo che il mancato raggiungimento di questa indipendenza economica non dipenda da sua colpa. Il legislatore prevede poi, come si è appena detto, non sono il diritto al mantenimento del figlio nei confronti dei genitori nei termini che abbiamo descritto, ma anche il dovere del figlio di contribuire ai bisogni familiari finché convive con essa, finché convive con la famigli, e questo dovere di contribuire ai bisogni familiari deve essere proporzionato alle capacità e le sostanze del figlio. L'articolo 316 del codice civile, rubricato responsabilità genitoriale , dispone che la responsabilità genitoriale spetta ad entrambi i genitori, i quali la esercitano di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni del figlio. In effetti, la norma dell'articolo 316 rappresenta e pone in evidenza un altro elemento di novità particolarmente significativo introdotto dalla riforma del 2012 2013. Infatti, la riforma sostituisce all'espressione "potestà genitoriale" l'espressione "responsabilità genitoriale". In tal modo, come è stato osservato, il legislatore ha chiaramente voluto affermare il superamento della concezione che faceva riferimento all'autorità dei genitori. È chiaro che la espressione "responsabilità genitoriale" pone l'attenzione sul momento del dovere dei genitori nei confronti del figlio. La norma dell'articolo 316, così come le norme degli articoli precedentemente richiamati, 315 e 315 bis, si collocano nel titolo IX del libro I del codice civile la cui rubrica è stata sostituita dall'articolo 7 del decreto legislativo 2013 n. 154; infatti, il titolo IX attualmente reca la rubrica "della responsabilità genitoriale e dei diritti e dei doveri del figlio".
Qualora un genitore pone in essere comportamenti contrari ai doveri genitoriali, con grave pregiudizio per il figlio, può essere pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale. Pertanto la decadenza dalla responsabilità genitoriale è una vera sanzione che il legislatore prevede a carico del genitore che ponga in essere comportamenti contrari ai doveri che su di lui incombono nei confronti del figlio, con grave pregiudizio per il figlio stesso. Peraltro legislatore prevede che nelle ipotesi in cui venga dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale, il figlio non è tenuto, laddove ne ricorrano i presupposti, a prestare gli alimenti al genitore decaduto dalla responsabilità genitoriale. Un'altra conseguenza giuridicamente rilevante della pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale si individua sul piano successorio, perché l'articolo 448 bis del codice Civile prevede che il figlio, e in mancanza i suoi discendenti, possono escludere dalla successione per i fatti che non integrano i casi di indegnità, il genitore nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale. La norma fa chiaramente riferimento ad una ipotesi di diseredazione.