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Lezione 12.4: Nuovi Effetti Civili delle Sentenze Ecclesiastiche di Nullità Matrimoniale, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Slide 12.4: novità nel processo di nullità matrimoniale secondo mitis iudex dominus iesus di papa francesco. Il processo di nullità matrimoniale è di competenza dei tribunali ecclesiastici, ora con la riforma di papa francesco, ogni vescovo è competente a conoscere cause di nullità matrimoniale, e una sentenza di nullità matrimoniale è sufficiente per dichiarare il matrimonio nullo. Il sistema precedente richiedeva due sentenze conformi, ma ora è possibile un procedimento più breve con l'accordo delle parti e una nullità evidente. Le condizioni per il procedimento più breve sono l'accordo delle parti e una nullità evidente. Con la riforma, la parte introduttiva della causa è stata velocizzata, e le dichiarazioni delle parti hanno valore di prova. Principi essenziali della riforma: il ruolo del vescovo e il superamento della doppia sentenza conforme.

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 06/05/2021

cristinaziliotto
cristinaziliotto 🇮🇹

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Lezione 12.4 – EFFETTI CIVILI DELLE SENTENZE ECCLESIASTICHE DI NULLITA’ (1-4)
slide 12.4 (n. 1-4)
novità rispetto al processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità matrimoniale, come
modificate dalla lettera apostolica di Papa Francesco Mitis Iudex Dominus Iesus del 2015
Il processo di nullità matrimoniale è di competenza dei tribunali ecclesiastici, che sono presenti in tutto
il mondo e che in Italia assumono una configurazione particolare alla luce del motu proprio 0:45 del
193, che ha suddiviso la giurisdizione dei tribunali ecclesiastici in tribunali regionali.
Infatti in Italia esistono circa 19 tribunali ecclesiastici, che servono tutto il territorio nazionale e una
quota minore di tribunali, che invece fungono come tribunali di appello per le cause già decise in primo
grado dai precedenti tribunali.
Il sistema precedente prevedeva il principio, secondo il quale per aversi una dichiarazione di nullità
matrimoniale erano necessari 2 sentenze conformi di nullità matrimoniale (= cioè 2 tribunali dovevano
pronunciarsi affermativamente su una richiesta di nullità matrimoniale (= cioè non bastava una sentenza,
ma ce ne volevano 2 = cioè era necessaria un'altra sentenza, che confermasse la precedente).
Invece ora secondo il nuovo sistema è sufficiente un'unica sentenza di nullità matrimoniale, affinché il
matrimonio venga dichiarato nullo dal tribunale ecclesiastico (se non c'è l'appello, che rimane come
diritto).
Ma vediamo i contenuti essenziali della riforma di Papa Francesco.
I principi ispiratori, che Papa Francesco sottolinea nella riforma sono = 1) il primo principio essenziale
= è il ruolo del Vescovo, perché la riforma ha rivoluzionato il sistema dei tribunali ecclesiastici, ridando
formalmente ai Vescovi la giurisdizione ecclesiastica sulle cause di nullità matrimoniale (sebbene nella
sostanza questo sia sempre stato, perché appartiene alla realtà teologica della potestà dei Vescovi).
Nel precedente sistema (dei 19 tribunali, che ancora oggi ci sono in Italia) la competenza sulle cause di
nullità matrimoniali per tutte le diocesi italiane era stata delegata a quei 19 tribunali.
Invece oggi il motu proprio (che si applica in tutto il mondo e non solo in Italia) dice, che ogni Vescovo
è competente a conoscere delle dichiarazioni di nullità matrimoniale (= cioè ogni Vescovo può fondare
il proprio tribunale ecclesiastico diocesano).
A un anno e mezzo dall’applicazione della riforma questo sistema ha comportato che, accanto ai vecchi
tribunali regionali, che continuano a esistere, diverse diocesi in Italia e nel mondo hanno fondato dei
propri tribunali diocesani (= cioè le diocesi, scorporandosi dai vecchi tribunali regionali, hanno fondato
dei propri tribunali diocesani).
Invece altre diocesi, che da sole non riuscivano a fare un tribunale, si sono unite in tribunali
interdiocesani, sempre scorporandosi dai vecchi tribunali regionali, tanto che oggi in Italia vi è una
geografia dei tribunali ecclesiastici molto variegata = infatti vi sono 1) i tribunali diocesani (= quando
servono la sola diocesi), 2) i tribunali interdiocesani (= quando mettono insieme più diocesi) e 3) i
vecchi tribunali regionali, che continuano il loro servizio in alcune diocesi (es. si pensi alla Lombardia,
nella quale è rimasta per tutta la regione un unico tribunale e non ci sono stati scorpamenti; es. si pensi
alla Campania, nella quale il vecchio tribunale regionale, che era nella città di Benevento, ha visto lo
scorporarsi delle diocesi di Avellino e di Ariano Irpino, che hanno fondato un loro tribunale a parte).
Quindi oggi esiste una nuova geografia dei tribunali. Il primo frutto della riforma di Papa Francesco = è
di aver ridato ai Vescovi la competenza sulle cause di dichiarazione di nullità matrimoniale (= cioè il
Vescovo può formare (= può avere) un proprio tribunale diocesano competente a conoscere delle cause
di nullità matrimoniale).
2) Il secondo principio essenziale = è il principio del superamento della doppia sentenza conforme (=
cioè non è più necessario, che vi siano 2 sentenze uguali per una dichiarazione di nullità matrimoniale,
ma ne basta una sola, se questa non viene appellata. Quindi se la sentenza di nullità matrimoniale non
viene appellata, diviene esecutiva e le parti riacquistano lo stato libero canonico, che permette loro di
potersi risposare anche in chiesa.
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Lezione 12.4 – EFFETTI CIVILI DELLE SENTENZE ECCLESIASTICHE DI NULLITA’ (1-4) slide 12.4 (n. 1-4) novità rispetto al processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità matrimoniale, come modificate dalla lettera apostolica di Papa Francesco Mitis Iudex Dominus Iesus del 2015 Il processo di nullità matrimoniale è di competenza dei tribunali ecclesiastici, che sono presenti in tutto il mondo e che in Italia assumono una configurazione particolare alla luce del motu proprio 0:45 del 193, che ha suddiviso la giurisdizione dei tribunali ecclesiastici in tribunali regionali. Infatti in Italia esistono circa 19 tribunali ecclesiastici, che servono tutto il territorio nazionale e una quota minore di tribunali, che invece fungono come tribunali di appello per le cause già decise in primo grado dai precedenti tribunali. Il sistema precedente prevedeva il principio, secondo il quale per aversi una dichiarazione di nullità matrimoniale erano necessari 2 sentenze conformi di nullità matrimoniale (= cioè 2 tribunali dovevano pronunciarsi affermativamente su una richiesta di nullità matrimoniale (= cioè non bastava una sentenza, ma ce ne volevano 2 = cioè era necessaria un'altra sentenza, che confermasse la precedente). Invece ora secondo il nuovo sistema è sufficiente un'unica sentenza di nullità matrimoniale, affinché il matrimonio venga dichiarato nullo dal tribunale ecclesiastico (se non c'è l'appello, che rimane come diritto). Ma vediamo i contenuti essenziali della riforma di Papa Francesco. I principi ispiratori, che Papa Francesco sottolinea nella riforma sono = 1) il primo principio essenziale = è il ruolo del Vescovo, perché la riforma ha rivoluzionato il sistema dei tribunali ecclesiastici, ridando formalmente ai Vescovi la giurisdizione ecclesiastica sulle cause di nullità matrimoniale (sebbene nella sostanza questo sia sempre stato, perché appartiene alla realtà teologica della potestà dei Vescovi). Nel precedente sistema (dei 19 tribunali, che ancora oggi ci sono in Italia) la competenza sulle cause di nullità matrimoniali per tutte le diocesi italiane era stata delegata a quei 19 tribunali. Invece oggi il motu proprio (che si applica in tutto il mondo e non solo in Italia) dice, che ogni Vescovo è competente a conoscere delle dichiarazioni di nullità matrimoniale (= cioè ogni Vescovo può fondare il proprio tribunale ecclesiastico diocesano). A un anno e mezzo dall’applicazione della riforma questo sistema ha comportato che, accanto ai vecchi tribunali regionali, che continuano a esistere, diverse diocesi in Italia e nel mondo hanno fondato dei propri tribunali diocesani (= cioè le diocesi, scorporandosi dai vecchi tribunali regionali, hanno fondato dei propri tribunali diocesani). Invece altre diocesi, che da sole non riuscivano a fare un tribunale, si sono unite in tribunali interdiocesani, sempre scorporandosi dai vecchi tribunali regionali, tanto che oggi in Italia vi è una geografia dei tribunali ecclesiastici molto variegata = infatti vi sono 1) i tribunali diocesani (= quando servono la sola diocesi), 2) i tribunali interdiocesani (= quando mettono insieme più diocesi) e 3) i vecchi tribunali regionali, che continuano il loro servizio in alcune diocesi (es. si pensi alla Lombardia, nella quale è rimasta per tutta la regione un unico tribunale e non ci sono stati scorpamenti; es. si pensi alla Campania, nella quale il vecchio tribunale regionale, che era nella città di Benevento, ha visto lo scorporarsi delle diocesi di Avellino e di Ariano Irpino, che hanno fondato un loro tribunale a parte). Quindi oggi esiste una nuova geografia dei tribunali. Il primo frutto della riforma di Papa Francesco = è di aver ridato ai Vescovi la competenza sulle cause di dichiarazione di nullità matrimoniale (= cioè il Vescovo può formare (= può avere) un proprio tribunale diocesano competente a conoscere delle cause di nullità matrimoniale).

  1. Il secondo principio essenziale = è il principio del superamento della doppia sentenza conforme (= cioè non è più necessario, che vi siano 2 sentenze uguali per una dichiarazione di nullità matrimoniale, ma ne basta una sola, se questa non viene appellata. Quindi se la sentenza di nullità matrimoniale non viene appellata, diviene esecutiva e le parti riacquistano lo stato libero canonico, che permette loro di potersi risposare anche in chiesa.

Accanto al processo ordinario di nullità matrimoniale esiste un altro procedimento c.d. più breve. Il procedimento più breve è di competenza diretta del Vescovo, che si fa aiutare da alcune persone e si può fare in alcuni casi particolari e ad alcune condizioni particolari. Le condizioni del procedimento più breve sono = 1) che vi sia l'accordo delle parti (= cioè che entrambe le parti chiedano il procedimento (= cioè una con il consenso dell'altra o tutte e due insieme) e 2) che vi sia una nullità talmente evidente, che permette l'accesso a una via più breve per giungere alla dichiarazione di nullità matrimoniale. Quindi si tratta di un procedimento più snello e più veloce nei tempi, affinché le parti nei casi di nullità evidente possono avere molto più velocemente la dichiarazione di nullità matrimoniale. Tuttavia anche il procedimento ordinario è stato molto snellito da questa riforma. Come funziona un processo? Essenzialmente la prima cosa da individuare è il foro competente (= cioè se io voglio chiedere la nullità del matrimonio (= la dichiarazione di nullità del mio matrimonio) devo rivolgermi al tribunale competente). Prima della riforma esisteva una gerarchia tra i fori (= cioè io dovevo rivolgermi prima a un foro e poi in maniera discendente (= secondaria) agli altri). Invece oggi la riforma prevede, che i fori sono tutti tra loro concorrenti (in questo modo la riforma ha velocizzato (= accelerato) il procedimento (= cioè io sono libero di scegliere a quale tribunale rivolgermi) =

  1. il tribunale del luogo, in cui il matrimonio fu celebrato;
  2. il tribunale del luogo, in cui una o entrambe le parti hanno il domicilio o il quasi domicilio;
  3. il tribunale del luogo, in cui devono essere raccolte la maggior parte delle prove. (io sono libero di scegliere tra questi fori qual è il foro al quale rivolgermi). Può sorgere anche il problema, che potrebbero esserci concorrenze tra fori (es. io potrei aver celebrato il matrimonio nella località A, ma ora vivo nella località B e quindi nella località B si devono raccogliere il maggior numero di prove = in questo caso viene in rilievo un altro principio della riforma = che è il principio della prossimità (= cioè scegliere il tribunale più prossimo al luogo, in cui si trovano le persone per evitare dispendi economici e accelerare la macchina della giustizia ecclesiale). Con la riforma è stata velocizzata la parte di introduzione della causa = per presentare una causa di nullità matrimoniale, l'atto iniziale è il c.d. libello, nel quale la parte o le parti spiegano quali sono i motivi per i quali ritengono nullo il loro matrimonio. Invece precedentemente passavano almeno due mesi prima che si dovesse arrivare alla determinazione del dubbio (= cioè alla definizione dell'oggetto della causa) e quindi prima che la causa (= la parte istruttoria della causa) prendesse inizio. Oggi la fase istruttoria si deve concludere entro 15 giorni (= cioè è stata velocizzata questa fase introduttiva della causa, affinché dal momento, in cui avviene il deposito del libello dopo 15 giorni si possa avere già la certezza, che la causa prenda il via). Il procedimento istruttorio viene snellito anche attraverso la possibilità di dare maggior peso alle dichiarazioni delle parti = che diventano piena prova. Cosa significa questo? Che mentre prima per dichiarare e per provare il motivo di nullità, che la parte opponeva, la parte doveva portare un buon numero di testimoni, che certificassero quello che era avvenuto, oggi con la riforma si dà molta attenzione alle confessioni e alle dichiarazioni delle parti (= cioè degli sposi), che chiedono la nullità del matrimonio, perché si ritiene, che sono le migliori persone, che possono conoscere cosa realmente è avvenuto all'interno del loro matrimonio (= cioè le dichiarazioni delle parti possono assumere il valore di piena prova). Naturalmente riducendo il numero dei testimoni, si accelera ulteriormente il tempo per arrivare alla sentenza di dichiarazione di nullità del matrimonio. Rimane il principio, secondo il quale nelle cause di nullità per un difetto di natura psichica (= cioè fondate su un difetto psichico) è necessario l'intervento del perito (= cioè di una persona, che dall'esterno certifichi, che ci sia stata una determinata 9:43 (= una determinata patologia psichica) in un determinato soggetto). La sentenza chiude la causa di nullità, quando non è appellata. Quindi questi sono i principi essenziali, secondo i quali oggi si viene a realizzare questa velocizzazione dei processi di nullità (= l'accelerazione della tempistica dei processi di nullità) voluta da Papa Francesco. Un’altra modalità processuale è il processo più breve (si parla di modalità processuale, perché la modalità, con cui questo processo si svolge (davanti al Vescovo) potrebbe portare a vedere in questo

persona ha voluto un matrimonio anche canonico non per fare una vita coniugale, ma per realizzare un fine del tutto estraneo alla vita coniugale (= cioè la residenza in Italia per il permesso di soggiorno);

  1. oppure la violenza fisica inferta per estorcere il consenso o la mancanza dell’uso della ragione, che viene comprovata da documenti medici. In questi casi ci sono delle circostanze, che possono comportare la possibilità di procedere con il processo c.d. più breve. Per il resto la Legge del 2015 di Papa Francesco non ha toccato altro, anche se a livello giornalistico si è molto parlato della gratuità dei processi. A questo proposito è bene chiarire, che i processi di nullità matrimoniale hanno dei tariffari, che sono stabiliti dalla 16:38 e che prevedono un minimo e un massimo, che non possono essere modificati (= cioè gli avvocati ecclesiastici sono tenuti a rispettare un tariffario, che non è stato toccato dalla riforma) (che poi di fatto è la giusta parcella, che l'avvocato ha nel momento, in cui segue una causa di nullità matrimoniale). Tuttavia nello stesso tempo chi accede a un tribunale ecclesiastico deve dare un contributo per le spese, che il tribunale sostiene per fare una causa. Su questo punto la riforma è intervenuta, limitando questo contributo attraverso la possibilità di non pagarlo o di ridurlo e ampliando molto il gratuito patrocinio, che è previsto anche dal tribunale ecclesiastico nel codice del 1917. Quindi prima ancora, che venisse introdotto nei tribunali civili, già la Chiesa aveva previsto il gratuito patrocinio per i non abbienti, stabilendo, che queste persone possono avere un avvocato d'ufficio, che viene pagato direttamente dal tribunale. Nello stesso tempo presso i tribunali ecclesiastici esiste la figura dell'avvocato d'ufficio = c.d. patrono stabile, che non è il patrono d'ufficio nel caso dei non abbienti, ma è un avvocato stipendiato dal tribunale per fare consulenza e per seguire le cause delle persone, che lo richiedono. Quindi sono stati molto ampliati quei sistemi, che permettono alle persone non solo di non dare o di dare limitatamente il contributo dovuto al tribunale, ma anche di accedere gratuitamente a patrono d'ufficio o stabile, che segue le cause di nullità. Invece quando le parti decidono di rivolgersi a un patrono d'ufficio pagano l'orario, che è stabilito dal tariffario della 18: