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Faq diritto privato comparato, Appunti di Diritto Privato Comparato

Faq diritto privato comparato prof. Martini Università Degli Studi Niccolò Cusano

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 18/11/2020

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Faq svolte diritto privato comparato
1. I formanti
Il compito del comparatista è quello di comparare le norme giuridiche appartenenti ai
diversi ordinamenti, ossia mettere a confronto delle norme che appartengono a
sistemi diversi. Secondo Sacco il comparatista non considera la norma giuridica come
unica, ma una realtà molto vasta che comprende il dettato legale, la costruzione
dottrinale e il criterio di decisione giurisprudenziale. Il giurista, invece, segue il
principio di unità della norma, secondo il quale la regola legale, la regola dottrinale, la
massima giurisprudenziale, la regola estratta dagli esempi della dottrina e la regola
che le corti applicano hanno tutte lo stesso contenuto e per questo sono
intercambiabili. Il giurista crede che ci sia una sola verità giuridica, ricostruita dalla
dottrina e applicata dalla giurisprudenza e che tra le molteplici interpretazioni una sola
sia quella giusta. Sacco elabora la teoria dei formanti, prima introdotta da Amari. Il
comparatista deve considerare ogni componente della norma che viene chiamato
formante: i formanti sono l’insieme dei diversi sistemi o proposizioni che
contribuiscono a formare l’ordine giuridico. Dunque secondo la teoria dei formanti
esistono: formanti legali: le leggi dettate dal legislatore; formanti giudiziari: l’insieme
delle decisioni giurisprudenziali, dei giudici; formanti dottorali: l’insieme delle opinioni,
studio degli studiosi del diritto. Legge, dottrina e giurisprudenza sono formanti
operazionali perché costituiscono una regola di condotta, ma anche formanti definitori
perché hanno lo scopo di far conoscere il diritto. Secondo Sacco il giurista locale non
trova all’interno del sistema giuridico un criterio che chiarisce la coerenza di
opposizione e nemmeno una logica che faccia capire che l’interpretazione applicata
dal giurista è giusta o sbagliata. Il comparatista invece : deve effettuare la verifica
della coerenza dei formanti: controllare qual è la posizione reciproca dei formanti ;
deve effettuare la dissociazione dei formanti: decomporre il sistema giuridico e
distinguere i vari formanti; stabilire se vi è coerenza tra la realtà. Inoltre il
comparatista: non si pronuncia sull’esattezza o falsità di una data interpretazione, non
ha preferenze per nessun formante e se coesistono più interpretazioni deve
inventariarle tutte e non rifiutarne nessuna.
2. I sistemi
Il sistema giuridico è l’insieme di norme che regolano i rapporti tra soggetti di una
comunità o di un gruppo sociale. Si parla di comunità o gruppo sociale e non di stato
perché: uno stesso insieme di norme si può riscontrare non solo nello stesso Stato, ma
anche in diversi Stati; diversi insiemi di norme si possono trovare all’interno dello
stesso Stato. Dire ordinamento giuridico o sistema giuridico è equivalente. Infatti il
comparatista francese David afferma che ogni ordinamento giuridico costituisce di
fatto un sistema . Quando il comparatista analizza le differenze o le somiglianza tra i
vari ordinamenti redige anche una sorta di profilo dell’ordinamento esaminato in base
alle sue caratteristiche. Tale attività è la sistemologia: cioè la raccolta di dati utili a
classificare i sistemi in base ai loro caratteri permanenti. Il comparatista provvede alla
classificazione dei sistemi in base alle loro somiglianze per poi raggrupparli in famiglie.
3. I modelli
I modelli sono insiemi di concezioni giuridiche o costruzioni teoriche e istituti che si
trovano nel singolo sistema o nelle famiglie. Ogni sistema ha più modelli, nessun
sistema ha un modello unico: il modello è trasversale rispetto ai sistemi. Il
comparatista nello studiare sistemi e famiglie, si accorge che : i modelli circolano
quando un istituto tipico di un certo sistema è trapiantato in un altro sistema che
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Faq svolte diritto privato comparato

  1. I formanti Il compito del comparatista è quello di comparare le norme giuridiche appartenenti ai diversi ordinamenti, ossia mettere a confronto delle norme che appartengono a sistemi diversi. Secondo Sacco il comparatista non considera la norma giuridica come unica, ma una realtà molto vasta che comprende il dettato legale, la costruzione dottrinale e il criterio di decisione giurisprudenziale. Il giurista, invece, segue il principio di unità della norma, secondo il quale la regola legale, la regola dottrinale, la massima giurisprudenziale, la regola estratta dagli esempi della dottrina e la regola che le corti applicano hanno tutte lo stesso contenuto e per questo sono intercambiabili. Il giurista crede che ci sia una sola verità giuridica, ricostruita dalla dottrina e applicata dalla giurisprudenza e che tra le molteplici interpretazioni una sola sia quella giusta. Sacco elabora la teoria dei formanti, prima introdotta da Amari. Il comparatista deve considerare ogni componente della norma che viene chiamato formante: i formanti sono l’insieme dei diversi sistemi o proposizioni che contribuiscono a formare l’ordine giuridico. Dunque secondo la teoria dei formanti esistono: formanti legali: le leggi dettate dal legislatore; formanti giudiziari: l’insieme delle decisioni giurisprudenziali, dei giudici; formanti dottorali: l’insieme delle opinioni, studio degli studiosi del diritto. Legge, dottrina e giurisprudenza sono formanti operazionali perché costituiscono una regola di condotta, ma anche formanti definitori perché hanno lo scopo di far conoscere il diritto. Secondo Sacco il giurista locale non trova all’interno del sistema giuridico un criterio che chiarisce la coerenza di opposizione e nemmeno una logica che faccia capire che l’interpretazione applicata dal giurista è giusta o sbagliata. Il comparatista invece : deve effettuare la verifica della coerenza dei formanti: controllare qual è la posizione reciproca dei formanti ; deve effettuare la dissociazione dei formanti: decomporre il sistema giuridico e distinguere i vari formanti; stabilire se vi è coerenza tra la realtà. Inoltre il comparatista: non si pronuncia sull’esattezza o falsità di una data interpretazione, non ha preferenze per nessun formante e se coesistono più interpretazioni deve inventariarle tutte e non rifiutarne nessuna.
  2. I sistemi Il sistema giuridico è l’insieme di norme che regolano i rapporti tra soggetti di una comunità o di un gruppo sociale. Si parla di comunità o gruppo sociale e non di stato perché: uno stesso insieme di norme si può riscontrare non solo nello stesso Stato, ma anche in diversi Stati; diversi insiemi di norme si possono trovare all’interno dello stesso Stato. Dire ordinamento giuridico o sistema giuridico è equivalente. Infatti il comparatista francese David afferma che ogni ordinamento giuridico costituisce di fatto un sistema. Quando il comparatista analizza le differenze o le somiglianza tra i vari ordinamenti redige anche una sorta di profilo dell’ordinamento esaminato in base alle sue caratteristiche. Tale attività è la sistemologia: cioè la raccolta di dati utili a classificare i sistemi in base ai loro caratteri permanenti. Il comparatista provvede alla classificazione dei sistemi in base alle loro somiglianze per poi raggrupparli in famiglie.
  3. I modelli I modelli sono insiemi di concezioni giuridiche o costruzioni teoriche e istituti che si trovano nel singolo sistema o nelle famiglie. Ogni sistema ha più modelli, nessun sistema ha un modello unico: il modello è trasversale rispetto ai sistemi. Il comparatista nello studiare sistemi e famiglie, si accorge che : i modelli circolano quando un istituto tipico di un certo sistema è trapiantato in un altro sistema che

appartiene ad un'altra famiglia e che i modelli nascono in alcuni formanti ma possono essere trasferiti in un altro. La migliore comparazione da fare è quella tra sistemi e non tra modelli in quanto il sistema è qualcosa di concreto, mentre il modello qualcosa di astratto.

  1. Le famiglie Intorno al 1950 tre comparatisti francesi, distinsero 7 famiglie di diritti chiamati gruppi. Nel 1964 Renè David distinse 3 famiglie e un raggruppamento residuale. La prima famiglia è quella romano germanica cioè quei sistemi che si sono sviluppati in Europa dal 12 secolo al giorno d’oggi. Gli studiosi di questa area studiano il diritto canonico e quello giustinianeo. La seconda famiglia è quella del common low nata in Inghilterra quando i re normanni istituirono le corti regie e che giudicavano solo certe azioni che erano indicate nei writ con cui iniziava un processo. Studiavano il diritto del common low cioè un diritto di natura consuetudinaria e non quello romano. Si diffuse in India, Australia e così via. La terza famiglia è quella dei diritto socialisti che deriva dalla politica imposta da Lenin in Russia secondo il quale tutte le attività sociali erano sotto il controllo del partito comunista e che si basava sulla nazionalizzazione dei mezzi produttivi e la collettivizzazione dei mezzi agricoli. Si diffuse anche in Cina. Il raggruppamento residuale è quello che rappresenta quei Paesi in cui l’ordinamento giuridico si basa su regole di diversa derivazione come quello islamico e induista. Esistono anche sistemi misti che comprendono elementi romanistici e anglo- americani. Alcuni accettano questa distinzione e altri no per svariati motivi. Nel 1994 Ugo Mattei distingue i sistemi in 3 grandi famiglie considerando il fattore che influenza la formazione del diritto. La famiglia ad egemonia professionale che comprende il sistema di civil low, common low e anche sistemi misti nei quali il diritto è separato dalla politica, dalla morale, dalla religione; famiglia ad egemonia politica che comprende paesi africani e latino americani nei quali la politica influenza il diritto; la famiglia ad egemonia tradizionale comprende paesi musulmani, indù, cioè paesi nei quali il diritto è influenzato dalla religione come l’Islam e dove il diritto è influenzato da tradizioni filosofiche come Cina e Giappone. Sin dal 1971 i comparatisti tedeschi Zweigert e Kotz propongono una distinzione in base allo stile giuridico: determinato dalle differenze o caratteristiche più importanti di ciascun ordinamento. Distinguono 8 famiglie. I fattori determinanti di un certo stile giuridico che consentono la distinzione sono cinque: l’origine storica e l’evoluzione di un ordinamento giuridico: è importante specialmente per distinguere il sistema del common law, tipico dell’ Inghilterra, da quello del civil law, tipico del diritto romano; lo stile dei giuristi: nel civil law si opera per astrazione e con metodo sistematico e il grande giurista è il professore, mentre nel common law si opera nei casi pratici e il grande giurista si forma nei tribunali; gli istituti giuridici particolarmente caratterizzanti; le fonti del diritto e la loro interpretazione questo è importante per distinguere sistemi religiosi da quelli laici; i fattori ideologici: sono le dottrine politiche-economiche o le credenze religiose.
  2. La dottrina del precedente nel common law La dottrina del precedente giudiziale nel common law indica che le regole sono tratte dalle precedenti decisioni giudiziali. L’affermazione di questa dottrina unita al principio dello stare decisis secondo cui, entro certi limiti, il precedente è vincolante per il giudice successivo che deve decidere un caso simile o analogo, dà origine alla dottrina del precedente vincolante. La prassi di seguire il precedente giudiziale è spiegata da Blackstone con la teoria dichiarativa secondo cui: il giudice deve scoprire la regola da applicare al caso concreto ricorrendo alla consuetudine esistente da tempo immemorabile; una volta scoperta tale consuetudine, essa diviene fissa e immutabile

all’insorgere del conflitto che richiede l’intervento del giudice il quale, per risolverlo, deve applicare la legge.

  1. Le differenze tra common law e civil law Una non recente dottrina ha evidenziato le differenze tra civil law e common law prendendo in considerazione :  La storia giuridica: negli ordinamenti di common law il diritto consuetudinario si trasforma lentamente in diritto giurisprudenziale; negli ordinamenti di civil law le codificazioni determinarono una frattura con le precedenti forme di diritto.  Teoria delle fonti del diritto: negli ordinamenti di common law le sentenze sono fonti del diritto e vincolano i giudici dei casi successivi; nel civil law le sentenze non hanno valore giuridico, ma al massimo possono avere una sorta di autorità morale o di fatto.  Interpretazione della legge : negli ordinamenti di common law le norme di legge hanno carattere eccezionale e devono interpretarsi restrittivamente; nel civil law il testo legislativo è fonte di principi generali e racchiude il diritto da applicarsi.  Interpretazione della sentenza: negli ordinamenti di common law l’interpretazione della sentenza non può prescindere da una successiva applicazione e occorre ricavarne regole universali; nel civil law l’interpretazione è intesa nel senso di comprendere la singola decisione sui fatto della causa, riguardando solo le parti della controversia.  Ragionamento giuridico: nel common law le elaborazioni del diritto hanno dato vita ad un insieme di concetti; nel civil law questi concetti non sono elaborati in quanto è la stessa legge che risolve i problemi di applicazione del diritto. 10.Il codice civile francese Il modello francese si afferma a seguito di una lunga esperienza storica che culmina nel periodo della rivoluzione francese e dell’impero napoleonico e che poi si diffonde in diversi Paesi. Le caratteristiche di questo modello sono : il primato della legge come fonte del diritto, il ricorso al codice come forma principale di legislazione, l’organizzazione gerarchica delle corti di giustizia e la separazione tra diritto pubblico e civile. La Francia era divisa in due parti : nel sud della Francia si insediò la tradizione giuridica romana anche dopo l’invasione dei Visigoti e dei Burgundi. Il re dei Visigoti introdusse la lex visigothorum, successivamente il re dei Burgundi introdusse la lex burgundiorum. Nel nord della Francia c’erano i Franchi che fondarono uno stato basato sul diritto consuetudinario di origine germanica. Il re Clodoveo I introdusse la lex salica franco rum. Cosi la Francia si trova divisa in due aree geografiche e giuridiche. Al nord : i pays de droit coutumier ove vigevano consuetudini di origine germanica che potevano essere generali o locali; al sud: pays de droit ecrit che ove vigeva il diritto romano comune. Nonostante ciò c’erano alcune città del sud nei quali i testi scritti basandosi sul diritto romano, avevano elementi appartenenti al diritto consuetudinario germanico. Nel 1300 il diritto romano in Francia venne rifiutato dal re perché non voleva sottomettersi a nessuno. Ma gli ultramontani, cioè non italiani che si trovavano al di là delle montagne, difesero il diritto romano. Infatti esso venne recepito in parte: al sud si applicò il diritto romano e solo in casi eccezionali si applicarono le costume; al nord si applicarono le coutumes e solo in mancanza di consuetudini locali, il diritto romano. Nel nord della Francia le coutumes si basavano sulla tradizione orale e questo portava ad uno stato di incertezza. Cosi il re Carlo VII disponeva la trascrizione delle coutumes orali e la riformulazione delle coutumes già scritte. La prima ad essere

trascritta è quella di Parigi. Il risultato ultimo di questa trascrizione è stato quello di creare un diritto consuetudinario comune che venne chiamato droit francais che portò all’unificazione dei droit ecrit e droit coutumier. Accanto a ciò furono introdotte delle ordinanze regie o reali. Durante il regno di Luigi XIV introdusse diverse sentenze sul diritto commerciale, penale, civile, mentre durante il regno di Luigi XV introdusse le sentenze sui fedecommessi, sulle donazioni e sui testamenti. Anche il periodo illuminista fu importante per la formazione di un codice civile unitario in quanto si volevano eliminare le diverse leggi presenti e creare un'unica legge, chiara e semplice. Ricordiamo in questo periodo Montesquieu, Voltaire e Rousseau. Il diritto intermedio è il diritto del periodo che va dalla prima riunione dell’assemblea costituente sino al regno napoleonico. Tutto iniziò con la dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino nel 1789 che sanciva il diritto di uguaglianza, di libertà, il principio secondo cui la legge è espressione della volontà generale e il diritto di proprietà inviolabile e sacro. La rivoluzione francese si battè contro l’anciem regime e per questo eliminò tutti gli oneri feudali, eliminò il diritto di primogenitura e così via. Nel 1790 l’assemblea costituente voleva effettuare questa unificazione e furono presentati 3 progetti da Cambaceres: il primo progetto si componeva di 3 libri e di quasi 700 articoli, ma fu considerato troppo articolato e difficile; il secondo progetto si componeva di 3 libri e di quasi 300 articoli che si basavano sul giusnaturalismo e fu rifiutato perché considerato un insieme di norme morali e non un codice di legge; l’ultimo progetto composto sempre da 3 libri ma con più di 1000 articoli, era più vasto e molto più dettagliato, ma non venne mai discusso. Successivamente napoleone divenne console e formò una commissione per creare tale codice. Ma nel 1801 tale codice fu presentato ma venne criticato e dunque napoleone lo ritirò. Tra il 1803 e il 1804 vennero approvati 36 atti legislativi che vennero riuniti in quello che Napoleone chiamò codice civile dei francesi. Il 21 marzo del 1884 si ebbe l’unità del codice civile. Entrò in vigore nel 1806 e venne chiamato Code Napoleon. Era diviso secondo l’antica ripartizione di Gaio persone-cose-obbligazioni. Questo codice raccoglie le antiche consuetudini cioè il droit coutumier; il diritto romano e gli ideali rivoluzionari. Vennero successivamente introdotti il codice di procedura civile, penale e di commercio. Originariamente il codice si componeva di 3 libri e di 2281 articoli, oggi è composto da 2534 articoli e 5 libri e ai libri è premesso un titolo preliminare. Il primo libro regola il matrimonio, il divorzio e così via; il secondo libro disciplina i beni immobili, mobili, usufrutto ecc; il 3 libro contiene disposizioni relative alla successione, alle donazioni ecc; il 4 libro regola il diritto di ritenzione, la garanzia autonoma e così via; il 5 libro prevede norme per la collettività dipartimentale della repubblica francese Mayotte. Il code civil nonostante abbia influenzato molti paesi perché scritto in modo chiaro, perché presenta ideologie rivoluzionarie, ha delle lacune ad esempio manca di una parte generale, le disposizioni sono spesse incomplete. Una disposizione che viene disciplinata è quella del principio consensualistico in base al quale il semplice consenso delle parti produce l’effetto senza che avvenga la consegna della cosa. Mentre nel nostro ordinamento la consegna della cosa è un requisito fondamentale per il perfezionamento di alcuni contratti detti reali. In Italia il code civil arrivò con Napoleone che entrò in vigore in tutto il regno tranne in quello di Sicilia e Sardegna. Fu abbandonato nel 1814 perché i singoli stati promulgarono nuovi codici. Nel 1865 così si creò un nuovo codice di italia e nel 1942 venne promulgato il nuovo codice civile, attualmente in vigore. 11.Codice civile tedesco Il modello tedesco e il modello francese hanno influenzato la tradizione giuridica di civil law anche se secondo zweigert e kotz il modello francese si distingue da quello

del diritto , il divieto di abuso del diritto e i doveri di protezione che sono doveri che tutelano una persona o una cosa nell’eseguire una prestazione al fine di evitare il verificarsi di un danno. Il codice civile tedesco disciplina il negozio giuridico che nel nostro ordinamento non viene accolto, ma viene studiato parlando di atto e regolando il contratto. Anche in Francia vi è una categoria generale di contratto che è concepito con una duplicità di soggetti e identificato nell’atto dello scambio. Il contratto infatti viene inserito nel modo di acquisto della proprietà. Invece nel codice tedesco il negozio è concepito come un’individuale dichiarazione di volontà. Esso non è considerato come un mezzo d’acquisto della proprietà bensì come strumento in grado di realizzare un diritto uguale per tutti. Il trasferimento della proprietà nel codice civile tedesco avviene tramite diversi principi: secondo il principio di separazione il momento obbligatorio e reale sono diversi e dunque nascono due negozi: il negozio obbligatorio in cui nasce l’obbligo di trasferire una cosa; il negozio di attribuzione che trasferisce il diritto di proprietà di bene mobile e immobile; secondo il principio di astrazione il negozio di attribuzione è astratto perché prescinde dall’esistenza del negozio obbligatorio. Per le cose mobili vi è l’effetto traslativo cioè le due parti dichiarano la loro volontà di trasferire la proprietà del bene e la consegna della cosa mobile. Per la cosa immobile l’accordo di rilascio e la trascrizione di essi nei libri fondiari. Il codice civile francese non si basa sull’astrazione, ma sul principio consensualistico secondo il quale il diritto si trasferisce con il consenso, mentre quello italiano si basa sulla causa che è fondamentale. 12.Codice civile greco La Grecia ottenne indipendenza dalla dominazione dei turchi solo dopo le due guerre d’indipendenza dal 1821 al 1827 e nel 1830 si decide di iniziare i lavori per la codificazione di un codice civile generale. I primi progetti si ispiravano al code civil, ma non furono conclusi. Successivamente Wittelbash si insediò al trono insieme a degli studiosi tedeschi e per questo l’elaborazione del progetto fu influenzata dal modello tedesco e nel 1940 iniziarono i lavori. Il codice civile greco entrò in vigore nel 1946 dopo la seconda guerra mondiale; ebbe uno stile chiaro trovandosi al centro tra codice tedesco e svizzero; non è una copia di quello tedesco in quanto elimina l’astrattezza e il diritto greco che i redattori raccolsero nel codice si basava sul diritto tedesco studiato in Grecia e dunque non è considerato diritto straniero. Il codice civile greco si compone di 5 libri e più di 2000 articoli. Il primo libro contiene una parte generale nella quale disciplina il diritto internazionale privato e non disciplina i beni e viene introdotto il divieto di abuso del diritto. Il secondo libro disciplina il diritto delle obbligazioni. Il libro tre disciplina il diritto dei beni, ma non esistono i libri fondiari. Il libro quarto disciplina il diritto di famiglia. Il libro quinto disciplina i diritti successori. 13.Codice civile austriaco Il codice civile austriaco insieme a quello della Prussia e al quello francese è uno dei più importanti testi illuministici in quanto disciplina una legge chiara e razionale, contrariamente al diritto consuetudinario. I lavori per il codice civile iniziarono con Maria Teresa d’Asburgo che nominò una commissione. Essa iniziò i lavori, ma presentò un codice composto da 3 libri e 8000 articoli e fu criticato perché troppo lungo e perché si basava sul diritto romano. La seconda commissione presentò un progetto che si basava sull’equità naturale, distingueva la legge dalla dottrina e si componeva di pochi articoli. Per compilare le altre parti del codice venne nominata una seconda commissione presieduta da Martini. La commissione presentò il progetto di un codice civile generale che fu presentato alle autorità amministrative territoriale perché facessero le loro osservazioni, i monita. Così il progetto e i monita vennero consegnati

ad una nuova commissione per la codificazione finale nel 1801. Così i lavori finirono nel 1811 e il codice entrò in vigore nel 1812. Questo codice rappresenta il compromesso fra la razionalità illuministica e il senso pratico della tradizione storica, riconobbe al giudice il potere di analogia iuris e analogia legis, si basò sul diritto naturale in tema di persone, riconobbe l’uguaglianza, abolì la schiavitù, fu scritto in modo chiaro, ma presentava pochi articoli e dunque delle lacune così il governo nominò Unger che elaborò tre novelle parziali che lo modificarono e lo avvicinarono al modello tedesco. Nel 1848 vi fu l’apertura alla Germania e la scuola storica e la pandettistica influenzarono l’Austria. Unger non era d’accordo inzialmente, anche se dovette adattare il codice civile austriaco, basato sul giusnaturalismo, alla pandettistica, criticando alcuni principi di diritto naturale. Il codice austriaco si compone di 3 parti e di 1503 articoli. La parte generale introduce delle disposizioni sulle leggi in generale. La prima parte disciplina il diritto sulle persone, la capacità degli infermi e così via. La seconda parte i diritti reali che si divide in diritti reali sulle cose come proprietà e possesso, e diritti personali sulle cose in generale i contratti. La terza parte contiene usucapione, fideiussione. In tema di efficacia traslativa esiste la distinzione tra titulus che è la fonte di acquisto del diritto e il modus acquirenti che si realizza per i beni mobili con la consegna, per i beni immobili con l’iscrizione nei libri tavolari. 14.Il codice civile turco In Turchia il primo presidente Kemal decise di recepire integralmente il codice svizzero e il codice delle obbligazioni, ma nella versione francese. Tale recezione viene spiegata o perché il ministro della giustizia aveva studiato in Svizzera o perchè il modello svizzero era il più moderno dell’epoca. Il codice civile turco fu promulgato nel 1926 e entrato in vigore insieme al codice delle obbligazioni. Però questo porta ad un forte distacco dalla tradizione del diritto divino islamico e così fu contestato dal popolo più tradizionalista, dai religiosi islamici e ha sollevato problematiche in tema di diritto di famiglia. Ha subito varie modifiche, l’ultima nel 2001 infatti oggi si compone di quattro libri: libro primo sul diritto delle persone, libro secondo sul diritto di famiglia, libro terzo sul diritto ereditario e libro quarto sui diritti reali. 15.I sistemi dogmatici I sistemi dogmatici sono quelli che si fondano su concezioni filosofiche e religiose e sono il sistema islamico e il sistema indù, sono diversi tra loro, ma hanno delle caratteristiche comuni. Si basano su credenze religiose cioè il diritto non è posto dall’autorità terrena, ma da Dio; ritengono che sia la coscienza a imporre un certo comportamento e non la sanzione; non prevedono di norma un testo di norme ufficiali in quanto le regole vengono comunicate e interpretate dalle varie scuole giuridiche esistenti e in fine ciascun credente segue le regole della scuola di appartenenza. I due sistemi si differenziano perché nell’ Islam i profeti sono tutti uguali, tranne il Profeta; nell’Induismo si presuppone una divisione in caste. 16.Principio di astrattezza Nel nostro ordinamento la causa è un requisito del nostro contratto senza la quale esso risulterebbe nullo. L’astrattezza si ha quando il negozio giuridico produce effetti a prescindere dalla causa. Infatti si distingue l’astrazione sostanziale assoluta quando la causa non assume rilevanza ne al momento della conclusione del negozio ne successivamente, essa non è prevista dal nostro ordinamento ; l’astrazione sostanziale relativa quando la causa non è rilevante, ma ha un efficacia ritardata, il negozio produce effetti, ma gli arricchimenti sono ingiustificati e vanno restituiti

ecc… Il metodo seguito è quello fattuale cioè ogni domanda del questionario era costituita da un case tratto dall’esperienza angloamericana. Esso è un metodo tipico del common law, esclude che la regola dottrinale, legale, giurisprudenziale sia la stessa in tutti i formanti, afferma che le regole generiche che hanno formulazioni identiche, ma le cui applicazioni sono diversificate sono da considerare non omogenee. I risultati finali dei seminari sono: non è il giurista territoriale che è autorizzato a pronunciarsi sulla coerenza dell’ordinamento, ma alla comparazione; le discordanze apparenti fra i diversi sistemi scompaiono quando accanto alle regole consideriamo le eccezioni. La comparazione contribuisce allo sviluppo del diritto interno pe rché ogni giurista si è trovato a dover rispondere a dei quesiti sul proprio ordinamento che prima non erano mai stati posti. 20.L’Islam Islam significa sottomissione, abbandono a Dio e designa la religione monoteista nata a Mecca e seguita dal musulmano cioè colui che si sottomette alla divinità Allah, è una civiltà e un sistema di vita che regola tutti gli aspetti della vita quotidiana, come l’abbigliamento, l’alimentazione e così via. Si narra che sia stato Maometto a ricevere da Dio le rivelazioni della dottrina islamica, nella durata di 25 anni, e che sono stati trascritti nel Corano, libro sacro islamico che è diviso in capitoli detti sure e a sua volta in frasi o versetti. Esso è scritto in arabo e contiene i precetti che ogni uomo deve rispettare secondo lo shari’a cioè il diritto divino islamico. Lo shari’a è completo e non può essere mutato, è insostituibile, non ammette l’idea di una società laica e l’esistenza di una condotta extrareligiosa. Un’altra fonte importante è la Sunna che significa pratica di vita, consuetudine, codice di comportamento. Essa è costituita dall’insieme di atti che sono stati ispirati da Dio e trasmessi oralmente in racconto: questi racconti sono stati raccolti in sei libri dopo la morte di Maometto. Regolano la vita quotidiana e il contratto. La quarta fonte è il consenso unanime della comunità dei musulmani chiamata Umma che può essere espresso e concludente. La quinta fonte è l’analogia che oggi si discute. Nel diritto islamico non esiste giurisprudenza perché il giudice quando decide lo fa senza motivare, senza enunciare regole di diritto e non esiste un legislatore umano. L’islam si divide in : sunnita, sciita e kharigita. L’Islam sunnita ha 4 diverse scuole: la malikita, hanafita, shafi’ita, hanabalita. L’Islam distingue il musulmano dal non musulmano, la donna dall’uomo, il libero dallo schiavo(ormai superato). I cristiani, gli ebrei e gli indù godono della protezione dei musulmani verso il pagamento di una somma di denaro, ma non possono sposare un musulmano, mentre il contrario si. I politeisti, gli atei e gli idolatri non hanno la protezione e sono destinati alla schiavitù o alla morte. La donna invece è sottomessa all’uomo, infatti non può ricoprire cariche religiose e economiche, l’uomo può ripudiare la donna e può sposare fino a 4 mogli contemporaneamente. Per quanto riguarda il diritto di proprietà, è individuale e perpetuo, ma esistono anche i diritti temporanei sui beni come le servitù prediali. Per quanto riguarda l’obbligazione, non si ha una nozione generale di obbligazione né di contratti, ma di atti umani distinti in 5 : atto necessario, obbligatorio; atto raccomandato; atto lecito, permesso; atto sconsigliato; atto illecito. 21.L’Induismo L’Induismo è un’antica tradizione religiosa così chiamata perché praticata dagli hindu che vivevano nella foce del fiume Indo. L’induismo è una religione che si basa su un insieme di credenze religiose-filosofiche, è un insieme di culti, credi e di tradizioni. Si distingue dalle tradizioni cristiane, ebraiche, musulmane perché l’uomo non è uguale davanti a Dio, ma appartiene a diverse caste. I caratteri dell’induismo sono : credere

alla reincarnazione cioè che dopo la morte si rinasce in una nuova vita e che bisogna avere rispetto per tutti gli essere viventi per avere una migliore seconda vita e dunque esiste il karma perché ogni azione si rifletterà sulla vita futura. Questa dottrina religiosa si riflette su quella giuridica e dunque si crea il diritto indù. Esistono 4 gruppi sociali: i brahmani sono coloro che ricoprono cariche religiose e anche gli insegnanti e il loro colore è il bianco; i guerrieri: sono i guerrieri, i re, e il loro colore è il rosso; gli artigiani, commercianti: sono agricoltori, mercanti, il loro colore è il giallo; i lavoratori comuni: gli operai e i servitori e il loro colore è il nero. Infine ci sono i fuori caste, gli intoccabili, coloro che fanno i lavori più umili. Ogni casta contiene persone che sono li dalla nascita e dunque non può venire un trasferimento, le persone di una casta non possono mangiare, sposare, qualcuno di una casta inferiore, ogni casta ha le regole proprie. Oggi la costituzione dell’India entrata in vigore nel 1950 elimina ogni distinzione in base alle caste, anche se in realtà continua ad essere applicato. Il comportamento dell’uomo è guidato da tre nuclei fondamentali: il dharma cioè il dovere, la legge dell’ordine naturale contiene: la condotta che l’uomo deve seguire in materia religiosa, etica, non hanno sanzioni, sono raccolti in particolari libri della legge e i più importanti sono le leggi di Manu; l’artha è la realizzazione di un benessere e il kama è il piacere. I testi sacri dell’induismo sono : i Veda cioè testi religiosi molto antichi che si dividono in : ciò che è stato ascoltato e rivelato dallo spirito supremo ai saggi, il saggio ascolta e mette tutto per iscritto anche se contengono poche norme di rilevanza giuridica; ciò che è stato ricordato che contengono storie, leggende. I Dharmasutras sono raccolte di precetti religiosi, etici, morali e indicano le regole da seguire in base alla casta di appartenenza. I Dharmasastra sono regole in materia religiosa o sociale. Oggi in India, dopo la conquista degli inglese e l’introduzione del common law, dopo che l’India ha acquistato l’indipendenza, il diritto indù regola il diritto di famiglia e delle successioni ed è in parte codificato, mentre il common law regola il diritto patrimoniale. 22.La Cina La Cina fa parte degli ordinamenti di estremo Oriente in tali ordinamenti il diritto è laico, ma ha un ruolo secondario, si basa sulla tradizione infatti le controversie sono risolte con strumenti di conciliazione. In Cina, la soluzione giudiziaria delle controversie è una strada poco praticata perché vi è il Confucianesimo, da Confucio che identifica 5 virtù fondamentali. Infatti le virtù servono a mantenere un equilibrio dell’ordine sociale, l’armonia va ricercata nella condotta corretta dell’uomo che si esprime nel lì: esso è fondamentale, mentre il diritto ha un ruolo subalterno in quanto i rapporti sociali sono basati sul reciproco consenso e non su condanne o sanzioni. Ogni uomo deve cercare di contemperare il proprio interesse con quello degli altri e non far prevalere il proprio. Infatti in caso di controversie l’uomo deve cercare di risolverlo pacificamente senza andare in tribunale in quanto peggiorerebbe le cose, distruggerebbe l’armonia sociale e verrebbe considerato un uomo rozzo. Dopo la guerra dell’oppio e l’apertura alle potenze occidentali, inizio ad affermarsi un diritto cinese moderno. Inizialmente vennero tradotti alcune leggi penali, civili giapponesi in cinese. Nel 1905 i ministri cinesi scrissero una relazione sul modello pandettistico per riformare quello cinese. Nel 1911 dopo che venne nominata una commissione per la codificazione, venne istituito un Codice Civile composto da 5 libri che seguiva la struttura pandettistica. Dopo la guerra contro il Giappone nacque la repubblica popolare cinese che respinse ogni legge di matrice occidentale e inserì i concetti del sistema socialista. Successivamente venne istituito il ministero della Giustizia e cominciò a risvegliarsi l’interesse per la scienza giuridica. Il sistema del diritto privato si divide in diverse normative settoriali. E poi sono state approvate delle disposizioni

unico dell’ordinamento; insostituibilità: se sostituito l’ordinamento muta; l’indole determinante cioè la capacità di determinare le altre particelle; complementarietà: il mutamento di un elemento determinante incide sugli altri. 25.Il sistema dei writs Il ricorso alle corti regie e la richiesta di giustizia non è automatico, ma avviene solo in caso di denegata giustizia della corte locale mediante i writ o breve. Il writ è un documento costituito da un foglio di pergamena, emanato dai chierici dell’ufficio di cancellaria e poi dal Cancelliere, in nome del Re, senza interpellare il convenuto verso il pagamento di una tassa, contenente l’ordine del re destinato ad uno sceriffo, nominato dal re tra le persone di sua fiducia , a cui si ordina di portare il convenuto di fronte alle Corti regie, tale writ consente la trattazione del caso davanti a funzionari regi; o al signore locale cui si ordina di fare giustizia, dicendo che in caso contrario la causa sarà deferita alle Corti regie. Il contenuto dei writ è libero ed è sufficiente la descrizione del fatto e delle richieste, ma si sviluppano delle formule standard per ogni writs, l’attore deve fare attenzione a scegliere il writ giusto perché in mancanza non può tutelare il proprio diritto e l’azione è rigettata. Elenchiamo alcuni tipi di writs: writ of right ha funzione recuperato ria; writ of debt è l’ordine rivolto al convenuto di restituire l’attore una somma certa; writ of covenant: è l’ordine al barone, in quanto giudice e di ordinare al debitore il pagamento di una somma incerta; writ of trespass si ha in caso di trasgressione, quando si entra nella sfera giuridica altrui con violenza ed armi e si ordina il risarcimento del danno: esso si utilizza in caso di lesioni o sequestro di persona e più tardi anche violenza solo verbale, usato in caso di rapina e anche in caso di furto o di danneggiamento aggravati da effrazione. Le corti elaborano successivamente il trespass on the case nel quale è importante la descrizione dettagliata dei fatti. In conclusione nasce un tipo di azione sussidiaria generale che sanziona l’illecito civile. Successivamente è introdotto il writ of trespass on the case in assumpsit cioè si è assunto un obbligo, l’attore allega che il convenuto si è assunto un obbligo, ma non avendolo adempiuto o avendolo adempiuto in modo inesatto ha arrecato danno alla persona o ai beni dell’attore. Con esso il writ of trespass diventa un’azione contrattuale che sanziona l’inadempimento o adempimento inesatto. Con il provisions of Oxford del 1258 è il documento il quale pone fine all’utilizzo dei writs. 26.Il diritto privato comparato Secondo i comparatisti Zweigert e Kotz il diritto privato comparato ha per oggetto il diritto e per strumento la comparazione. La comparazione non avviene fra diversi principi di uno stesso ordinamento, ma è qualcosa di più, la comparazione deve comprendere diversi sistemi. Il diritto comparato è la comparazione di più sistemi, o gruppi di sistemi, giuridici nazionali(macrocomparazione), di più istituti(micro comparazione), attraverso una analisi delle loro differenze o somiglianze. La comparazione è un’ attività conoscitiva che si svolge perché ogni giorno anche implicitamente si comparano persone od oggetti. Si possono individuare diversi elementi strutturali: l’oggetto che è l’elemento su cui verte la comparazione; la proprietà che è l’aspetto sul quale si opera il confronto; lo stato che è il particolare modo di presentarsi della proprietà; il tempo. Comparazione non significa accoppiare, ma solo confrontare per rilevare differenze o somiglianze. Quindi si può definire come una comparazione mentale di confronto tra i diversi stati di uno o più oggetti di una stessa proprietà. Nella comparazione bisogna considerare anche il soggetto conoscente cioè colui che opera la comparazione; la forma che può essere sincronica quando si considerano ordinamenti vicini nel tempo , ma lontani nello spazio; diacronica quando si considera la dimensione temporale e si considerano ordinamenti

lontani nel tempo. Il diritto comparato si distingue in : diritto pubblico comparato, diritto penale comparato, diritto privato comparato. Esso va distinto dal diritto internazione privato che è l’insieme di norme che regolano i conflitti con la legge straniera; dal diritto internazionale pubblico che regola la vita della comunità internazionale; dal diritto comunitario che è l’insieme delle norme emanate dalle autorità sopranazionali che compongono l’Unione Europea; storia del diritto che si differenzia in quanto è una comparazione in senso verticale, mentre nel diritto comparato si effettua una comparazione in senso orizzontale; dall’etnologia, anche se il diritto comparato è una branca dell’etnologia, ma l’etnogiurista considera norme che non sono formulate adeguatamente, mentre il comparatista raffronta due o più norme normalmente formalizzate; dalla sociologia del diritto. Fin da Platone iniziarono gli studi del diritto comparato, perché comparava le leggi delle diverse città stato greche per creare una costituzione ideale, ma anche Aristotele studia 153 costituzioni di città sia greche che barbare, anche se i romani non effettuano comparazione in quanto considerano con disprezzo gli altri ordinamenti stranieri. Un primo esempio di comparazione si ebbe all’interno della Francia (comparazione interna) tra la consuetudine di Parigi e le altre francesi. Ma una vera comparazione (esterna) che è appunto quella che avviene raffrontando i diversi ordinamenti di distinti stati nazionali, si fa risalire a Grozio e a Montesquieu. Costantinesco distingue tre periodi : dal 1800 al 1850 si intende la comparazione come un semplice raffronto tra legislazioni e ricordiamo Zachariae e Mittermaier. Dal 1850 al 1900 si iniziano a conoscere i codici stranieri piuttosto che compiere una vera e propria comparazione. Ricordiamo maggiormente Amari secondo il quale le legislazione comparata ha due scopi: esaminare le cause del fenomeno giuridico e ciò che contribuisce a formarle come religione, costumi; studiare il destino delle leggi nella realtà concreta. Secondo Mittermaier lui è il vero padre del diritto comparato perché non ha solo studiato la comparazione fra norme, ma anche il diritto vivente. Dal 1900 al 1950 inizia ad avere maggiore importanza la comparazione. Infatti ricordiamo il congresso avvenuto a Parigi nel 1900 e che fu seguito dalla nascita di altre associazioni, come l’UNIDROIT e l’Aia in Olanda. Si discute ancora oggi se il diritto comparato sia una scienza in quanto ha un suo metodo o soltanto un particolare metodo di ricerca per studiare il diritto. La dottrina anglosassone pensa che sia inutile discuterne, mentre Costantinesco afferma che è scienza quando studia i grandi sistemi, metodo quando attua micro comparazione. Per Zweigert e Kotz il diritto comparato fornisce allo studente gli strumenti idonei a formare un giudizio critico. Il diritto comparato secondo loro può riguardare ordinamenti senza punti di contatto e qualsiasi sistema. Diverse sono le funzioni del diritto comparato : funzione epistemologica, di ausilio per il legislatore perché è utile per trovare il materiale che il legislatore può utilizzare, educativa, utile alla unificazione del diritto. Secondo Sacco chiedersi quale sia lo scopo è un falso problema, perché il diritto comparato è scienza e non ha bisogno di capire quale sia il suo scopo. 27.Il codice europeo Sull’unificazione del diritto europeo si sono svolti molti convegni. Il primo nel 1976 a Fiesole, sul tema di nuove prospettive di un diritto comune per Europa. Nel 1989 fu istituita una Commissione chiamata Commissione Lando che aveva l’obiettivo di creare un corpus di regole uniformi da applicare ai contratti e alle obbligazioni e creare un codice a livello europeo. Nel 1990 una seconda commissione, chiamata Gandolfi non studiava i principi generali del contratto, bensì una disciplina di dettaglio degli istituti prendendo come riferimento il IV libro del Codice Civile Italiano. Nel 1980 era stata fondata l’UNIDROIT che lavorava su regole di portata mondiale destinate a

scegliere il regime patrimoniale dei beni, il diritto a una quota ereditaria in caso di morte. La convivenza registrata può trasformarsi in un matrimonio. In Italia non è previsto il matrimonio tra persone dello stesso sesso, ma con la legge n. 76 del 2016 è stata introdotto l’istituto dell’unione civile. È costituita da due persone maggiorenni dello stesso sesso mediante una dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile e con due testimoni. Dopo che l’ufficiale ha contratto l’unione, i coniugi scelgono un cognome comune. Le parti acquistano gli stessi diritti e i medesimi doveri: dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco di assistenza morale e materiale e a contribuire agli obblighi comuni, manca l’obbligo di reciproca fedeltà; le parti concordano una residenza comune. Le cause di scioglimento sono : la morte di una delle parti, i casi previsti dalla legge sul divorzio, la volontà congiunta o disgiunta delle parti. In Italia è riconosciuta anche la convivenza di fatto disciplinata dalla legge n.76 del 2016 che afferma: si intendono conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza materiale e morale, non vincolate da rapporti di parentela, da matrimonio o unione civile. I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, assistenza e accesso alle informazioni personali; ciascun convivente può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia e in caso di morte per quanto riguarda ad esempio la donazione degli organi. In caso di morte del proprietario della casa comune di residenza, il convivente superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o comunque non superiore ai 5 anni; se nella casa abitano anche i figli minori o i figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha il diritto di continuare ad abitare per un periodo non inferiore ai tre anni. I conviventi di fatto possono contrarre un contratto di convivenza che deve essere redatto per iscritto con atto pubblico o scrittura privata autenticata, non deve essere sottoposto a termine, deve contenere l’indirizzo indicato da ciascuna parte. La risoluzione di tale contratto può avvenire per accordo delle parti, per recesso unilaterale, per matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona, per morte di uno dei contraenti. 30.Abuso del diritto L’espressione abuso del diritto designa l’uso anormale del diritto e ricorre quando un soggetto esercita un diritto che gli spetta superando però i limiti del diritto. Sul piano del diritto positivo non tutti gli ordinamenti prevedono una norma generale che sanzioni l’abuso del diritto; sul piano dottrinale e giurisprudenziale non tutti sono concordi a riconoscere la rilevanza della nozione di abuso del diritto. L’abuso del diritto trova la sua origine storica nell’exceptio doli generalis (seu praesentis) (eccezione di dolo generale) del diritto romano: eccezione concessa nel processo formulare quando l’esercizio di un’azione da parte dell’avente diritto rappresentava un’evidente iniquità, considerate i rapporti intercorsi fra le parti. L’exceptio doli generalis presuppone la distinzione fra ius civile e ius praetorium: l’inserimento della exceptio nella formula del processo, rendeva possibile l’intervento creativo del pretore che correggeva i risultati della formale applicazione delle regole dello ius civile mediante l’applicazione concreta dei principi della bona fides e dell’aequitas. Dall’exceptio doli generalis si distingue l’exceptio doli specialis (seu preteriti) (eccezione di dolo speciale): l’eccezione concessa per rendere invalido il negozio giuridico concluso con dolo a danno di un contraente, e che riguarda circostanze sorte al momento della conclusione del negozio. Nel diritto germanico dell’usus modernus pandectarum e sino al periodo pandettistico, la distinzione tra contratti bonae fidei e stricti iuris, consentì per questi ultimi la vigenza dell’exceptio doli generalis; nel diritto francese dell’ancien droit francese, invece, l’idea che tutti i contratti fossero bonae

fidei e che l’equità ispirasse tutto il diritto, fece sì che la bona fides fosse recepita all’interno dell’ordinamento mentre la figura dell’exceptio doli generalis non ebbe più una specifica funzione. Nel periodo delle codificazioni illuministiche il concetto di equità e bona fides non vennero recepite. Ad esempio il code civil stabilì che le convenzioni devono eseguirsi secondo buona fede nel senso che il contratto va eseguito secondo la volontà delle parti, che l’interpretazione va fatta seconda buona fede. In conclusione nel code civil la bona fides è inserita nel momento della volontà. Il Codice civile tedesco (BGB) prevede il divieto di atti emulativi «l’esercizio di un diritto è inammissibile, se può avere il solo scopo di arrecare danni ad un altro» (§ 226), ma non contiene una espressa norma sull’abuso del diritto, e rifiuta la figura dell’exceptio doli generalis. Dopo la codificazione tedesca del 1900, tuttavia, la figura dell’eccezione di dolo generale venne studiata dalla dottrina. Nella giurisprudenza degli anni 1920– 1930 si cominciò a fondare sull’eccezione di dolo la figura della Verwirkung che ricorre quando il soggetto, ritardando l’esercizio di un suo diritto, suscita nella controparte il giustificato affidamento che non ne farà più uso, è che pertanto va considerato decaduto dal diritto, anche se i termini di prescrizione non sono ancora decorsi. La Verwirkung venne inquadrata: inizialmente nel divieto di arrecare un danno in maniera contraria ai buoni costumi. Successivamente e definitivamente nel principio del divieto dell’abuso del diritto. Intorno al 1930 la giurisprudenza tedesca ipotizzò particolari ipotesi di abuso del diritto. In Germania quindi l’exceptio doli generalis continua ad essere operante a livello giurisprudenziale. In Italia sotto la vigenza del Codice civile del 1865, salvo qualche eccezione, la dottrina non accolse l’exceptio doli generalis e rifiutò la figura dell’abuso del diritto. Prima si recepì la dottrina e la giurisprudenza francese; poi si recepì il modello tedesco della pandettistica e della civilistica che rifiutava l’exceptio. Il Codice civile del 1942, non prevede una norma di carattere generale che vieti l’abuso del diritto, e: la dottrina e la giurisprudenza rifiutarono la nozione generale di abuso di diritto: secondo alcuni, infatti, i comportamenti non corrispondenti alla correttezza sono fuori dal diritto, importano un eccesso dal diritto e sono pertanto fatti illeciti, ma non costituiscono un abuso del diritto. altra parte della giurisprudenza e della dottrina italiana sottolinearono invece che alcune specifiche norme del diritto vigente potessero sanzionare il comportamento doloso o sleale a danno degli affidamenti creati nella controparte: in singole disposizioni normative possono rinvenirsi applicazioni del principio generale del divieto di abuso del diritto, e, fra di esse si ricordano: l’art. 833 c.c. sul divieto degli atti d’emulazione, secondo cui: «Il proprietario non può fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri»; l’art. 1175 c.c. secondo cui: «Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza»; l’art. 1375 c.c. secondo cui «Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede», hanno indotto la giurisprudenza più recente ad individuare ipotesi di abuso del diritto. In seguito la giurisprudenza (Cass. n. 20106/2009) ha enucleato la figura dell’abuso di diritto in presenza dei seguenti elementi: «la titolarità di un diritto soggettivo in capo ad un soggetto»; «la possibilità che il concreto esercizio di quel diritto possa essere effettuato secondo una pluralità di modalità non rigidamente predeterminate»; «la circostanza che tale esercizio concreto, anche se formalmente rispettoso della cornice attributiva di quel diritto, sia svolto secondo modalità censurabili rispetto ad un criterio di valutazione, giuridico od extragiuridico»; «la circostanza che, a causa di una tale modalità di esercizio, si verifichi una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare del diritto ed il sacrifico cui è soggetta la controparte». In materia tributaria il legislatore nel 2015 ha previsto l’abuso del diritto stabilendo che : «Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali

contenuto prestabilito, formulati volta in volta in base a diversi casi, senza limitazione di oggetto e la disobbedienza è considerata come un disprezzo verso la corte e severamente sanzionata. La decisione finale del cancelliere non è vincolata ne alla richiesta dell’attore, ne a quanto enunciato nel bill introduttivo, può disporre il risarcimento del danno, il recupero dell’immobile, ma anche la condanna all’esecuzione in forma specifica. Il giudice di equità può in caso di obbligazioni negative emanare l’ingiunzione cioè proibire al soccombente di tenere un certo comportamento; in caso di obbligazioni positive pronunciare la specific performance cioè costringere il soccombente a conformarsi alla decisione e ad eseguire le prestazioni cui è stato condannato. Le decisioni del cancelliere non formano precedente. Tra i giudici di cancelleria e di Westminster nascono dei conflitti che si tentano di risolvere con l’equità che agisce su una sola persona, non è ne di portata generale ne astratta; con l’equità che segue il common law che indica i limiti delle due giurisdizioni perché quella di common law si basa sulle antiche consuetudine del regno, mentre l’equity si fonda sulla consuetudine equitativa delle sole situazioni non tutelabili dal common law. Questi due sistemi entrano in crisi e Giacomo Stuart decide che nel caso di contrasto tra i due sistemi prevale quella della corte di cancelleria. Ma successivamente con la riforma del 1873-75 vengono eliminate queste distinzioni e gli organi giudiziari possono utilizzare entrambi gli istituti. 33.Gli istituti derivanti dall’equity L’equity ha introdotto dei veri e propri istituti. La responsabilità per fatto illecito: l’equity provvede a fornire tutela a chi sia stato vittima di un danno causato da animali altrui, da persone incapaci o infine da servi o domestici, cioè da persone che dovevano essere controllate. La tutela della buona fede: colui che viola le legittime aspettative della controparte allo scopo di trarne vantaggio, commettendo così un peccato, è sanzionato. Il trust è un istituto che utilizzano dal XII secolo i vassalli per evitare gli oneri feudali gravanti sui fondi ricevuti dal superiore e consiste nel trasferimento di questi fondi ad una persona di fiducia, che diventa proprietario, ma che si obbliga verso il disponente a farne un uso stabilito. Il settlor, cioè il disponente, è colui che istituisce il trust e da al soggetto (trustee) la proprietà di uno o più beni; i due stipulano un accordo fiduciario, secondo il quale il trustee promette al settlor di ammnistrare con diligenza il bene e di trasferirlo ad un altro soggetto, beneficiary, indicato dal settlor. Se il trustee viola la fiducia del settlor, per il common law non esistono rimedi per costringerlo ad adempiere, per l’equity può imporsi al trustee di comportarsi secondo coscienza e di amministrare diligentemente il bene e di trasferirlo al beneficiario, altrimenti potrà essere incarcerato e per di più i suoi beni verranno sequestrati. La Polonia In Polonia (capitale Varsavia), che dal 2004 fa parte dell’Unione europea: nel 1933 fu promulgato il Codice delle obbligazioni che si ispirò al Code civile francese del 1804, al Codice delle obbligazioni svizzero (CO) del 1911 e al Codice civile tedesco (BGB) del 1900; nel 1934 fu promulgato il Codice del commercio, che fu uno dei codici più evoluti del tempo, riformato dal Codice delle società commerciali in vigore dal 2001 e modificato nel 2015; nel 1946 fu approvata la Legge sulla proprietà e la Legge sull’eredità; nel 1950 furono approvati i Principi generali del diritto civile; nel 1964 fu approvato il Codice civile, entrato in vigore nel 1965 insieme al Codice del diritto di famiglia e di tutela, che sostituì tutta la previgente legislazione e venne poi modificato dopo la caduta del regime comunista;

nel 2014 fu promulgato il nuovo Codice civile. Il Codice civile polacco si suddivide in 4 libri (Parte generale, Obbligazioni, Diritti reali, Successioni, Diritto di famiglia) e si compone di 1.088 articoli e si ispira ai modelli francesi e tedeschi. La Bulgaria. In Bulgaria (capitale Sofia), che dal 2007 fa parte dell’Unione europea: nel 1867 entrò in vigore un Codice civile ottomano ( Codice Medjelle ), che avvicinava il diritto islamico ai principi del diritto francese del Code civil ; nel 1890 venne promulgata la Legge delle successioni che si ispirò al Codice civile italiano del 1865 e al Code civil francese, in cui venne stabilita l’uguaglianza fra i sessi; nel 1892 venne promulgata la Legge sul diritto delle obbligazioni e nel 1904 la Legge sui diritti reali che si ispirarono al Codice civile italiano del 1865 e al Codice civile spagnolo del 1889; nel 1897 venne promulgato il Codice commerciale che si ispirò al Codice di commercio ungherese del 1875; nel 1951, subentrò una legislazione di stampo socialista; nel 1951 si promulgò la Legge sulla proprietà, ancora in vigore, che disciplinò anche i diritti reali di godimento su cosa altrui come l’usufrutto e l’enfiteusi, adattate al sistema economico socialista; nel 1968 si promulgò un nuovo Codice della famiglia attualmente in vigore; nel 1987 entrò in vigore il Codice del lavoro. Ancora oggi non è stato promulgato un Codice civile su cui si sta lavorando. La Romania In Romania (capitale Bucarest), che dal 2007 fa parte dell’Unione Europea: nel 1859 Cuza fu eletto principe di Moldavia e Valacchia, territori denominati Principati danubiani e che erano Stati vassalli dell’Impero ottomano; nel 1864 Cuza nominò una commissione presieduta dal prof. Bosianu col compito di redigere un progetto di Codice civile; che si ispirò fra l’altro, al progetto del Codice civile italiano del 1865; nel 1865 il Codice civile entrò in vigore; nel 1887 entrò in vigore il Codice di Commercio che si ispira al Code de commerce francese del 1807 e al Codice di commercio italiano del 1882; nel 1953, con la dittatura comunista, entrò in vigore il Codice della famiglia, riformato nel 1974; nel 1954 entrò in vigore un decreto legge sulle persone naturali e giuridiche che sostituirono le relative disposizioni del Codice civile del 1864; nel 1990, dopo la caduta del comunismo, vennero ripristinate le norme del Codice civile del 1864 precedentemente sostituite da norme di ispirazione socialista: nel 2009 venne promulgato il secondo Codice civile che entrò in vigore nel 2011 sostituendo il previgente Codice civile del 1864. Il Codice civile romeno:

  • si suddivide in un Titolo preliminare e in sette libri, e si compone di 2.664 articoli;
  • si ispira anche al Codice civile italiano, francese, tedesco e svizzero;
  • riconosce e tutela i diritti della personalità come la vita, la salute, l’incolumità fisica e psichica;
  • protegge e garantisce la proprietà che può essere pubblica e privata (art. 552). L’Ungheria. In Ungheria (capitale Budapest), che dal 2004 fa parte dell’Unione Europea: dal 1853 al 1861 vigeva il Codice civile austriaco (ABGB); nel 1867 si cominciò a lavorare per un Codice civile che si ispirò al Codice civile sassone del 1863 e