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appunti sulla fase decisoria del processo civile
Tipologia: Appunti
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Tra il passaggio dalla fase istruttoria a quella decisoria c'è la precisazione delle conclusioni. L'art 189 "rimessione al collegio" (ogni qual volta nel c.p.c. vi è la locuzione "rimessione al collegio" bisogna interpretarla come se ci fosse scritto "passaggio della causa in decisione") prevede che il g. istruttore quando rimette la causa al collegio a norma dei primi tre commi
dell'art 186 e art 188, che indica alle parti a precisare davanti a lui le conclusioni che intendono sottoporre al collegio stesso. Precisare le conclusioni significa appunto riassumere
e dare una compiuta e definitiva formulazione alle conclusioni già formulate alle parti negli atti introduttivi o nell'udienza di trattazione. Bisogna dire che questa udienza per la precisazioni
delle conclusioni ha perso gran parte del suo significato con l'introduzione di un modello processuale caratterizzato da un rigido sistema di preclusioni (come appunto è il rito ordinario
dopo le varie riforme che lo hanno portato sempre più ad avvicinarsi al rito del lavoro). In un modello processuale così fatto le parti hanno scarse possibilità di modificazione/precisazione delle conclusioni già formulate. Il processo disciplinato dal codice del 40' era caratterizzato dalla assenza di limiti preclusivi alle attività delle parti (processo dove tendenzialmente si poteva fare tutto e sempre). Oggi , nel processo testé novellato dalle riforme, le richieste delle parti sono già definite all'atto del passaggio della causa nella fase decisoria e quindi questa precisazione delle conclusioni ha un valore sostanzialmente riepilogativo, tanto è vero che il legislatore del 90' ha sentito bisogno di modificare l'art 189 inserendo la locuzione : "nei limiti di quelle conclusioni formulate negli atti introduttivi o a norma dell'art 183" un inciso che prima non era presente della riforma del 90, inserito coerentemente nel contesto della riforma per un modello processuale caratterizzato da un sistema di preclusioni. L'ipotesi ordinaria di passaggio della causa alla fase decisoria è quella disciplinata dall'art 188,che disciplina la chiusura dell'istruzione : "il g. istruttore provvede all'assunzione dei mezzi di prova. Esaurita l'istruzione, rimette le parti al collegio per la decisione della causa a norma dell'articolo seguente". L'art 188 ,per l'esaurimento dell'istruzione, rimanda l'interprete (in maniera non esplicita, quindi non citandolo direttamente) all' art 209 [ l'art disciplina la chiusura dell'istruzione prevedendo che il giudice istruttore dichiara chiusa l'assunzione quando sono eseguiti i mezzi ammessi oppure quando dichiarata la decadenza di cui l' art precedente,( 208 : decadenza dell'assunzione della parte che non si presenta all'udienza fissata per i mezzi di prova) non vi sono altri mezzi di prova di cui assumere oppure quando egli ravvisi superflua per i risultati già raggiunti l'ulteriore assunzione di altre prove]
EXCURSUS : (questo giudizio di superfluità secondo una parte della dottrina può essere compiuto solo in presenza di prove tecniche, non di argomenti di prova che posso sì essere usati come unico mezzo di prova per fondare la decisione ma non possono escludere altri mezzi di prova per la decisione stessa. Altri ancora considerano gli argomenti come pura Probatio inferior, ovvero atti che servono solo da contorno, per convincimento di altre prove. Dottrina che però è minoritaria rispetto alla prima.) Questa opinione ha l'onere di individuare in cosa consista l'argomento di prova e quale sia il suo limite rispetto alla prova in senso tecnico ed questo valore differenziale è stato trovato proprio nell'impossibilità, per gli argomenti, di poter far scaturire il giudizio di superfluità del giudice nei confronti delle altre prove di cui art 209. ( in sostanza, la differenza degli argomenti di prova e prove : Non sta nella idoneità a fondare da sola la decisione del giudice ma sta nel fatto che gli argomenti di prova non consentono al giudice il giudizio di superfluità dell'ulteriore assunzione di prove a cui art 209). FINE EXCURSUS
Prima ipotesi di rimessione dalla causa in collegio dunque è : Conseguenza della chiusura dell'istruzione (189 che richiama il 188 che l'interprete ricollega indirettamente al 209 chi si ricollega a sua volta al 116 per gli argomenti di prova). L'art 189 richiama anche l'art 187 (primi 3 commi) che disciplina la remissione ANTICIPATA della causa al collegio.
I commi secondo e terzo del 187 disciplinano la remissione anticipata al collegio a seguito dell'insorgere di una questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito idonea a definire il giudizio. Le questioni pregiudiziali di rito: Sono le questioni (es: giurisdizione, competenza ecc..) che concernono l'esistenza di uno dei presupposti della trattazione e decisione nel merito della causa, i così detti "presupposti processuali". Sorge una questione pregiudiziale di rito dove una parte promuove eccezione (o dove la legge prevede il rilevo in maniera officiosa dal giudice) in ordine all'esistenza in ordine a uno dei presupposti processuali (esse sono sempre idonee a definire il giudizio. L'inesistenza di un presupposto processuale si risolve in un impedimento alla decisione di merito). Essa può essere risolta dal giudice in due modi diversi, in senso ostativo alla prosecuzione del processo o in senso non ostativo.
In senso ostativo quando il g. riterrà che vi è un impedimento alla trattazione della decisone nel merito, manca il presupposto di cui si sta trattando. Il g. dovrà pronunciare una sentenza di rito in cui chiude il processo (ove non fosse possibile una sanatoria). Non ostativo se riterrà inesistente l'impedimento o se riterrà sussistere il presupposto. Il 3° comma del 187 attribuisce al g. istruttore quando sorge una q. pregiudiziale di rito un potere discrezionale e incontrollabile che ha suscitato molte perplessità perché sono dei poteri insindacabili di scelta se la questione pregiudiziale di rito debba essere decisa subito. Es: A seguito dell'eccezione del convenuto sia sorta una q. di giurisdizione (Q pregiudiziale di rito idonea a definire il giudizio. In caso di accoglimento dell'eccezione vi sarebbe una sentenza definitiva di rito e di chiusura del processo). Il giudice (nelle cause di competenza del tribunale in composizione collegiale) per le questioni di rito non è il "giudice" (inteso come ente giudicante, quindi in questo caso il collegio) ma il g. istruttore che è diverso dal giudice "finale". Il g. istruttore può scegliere se trattare la questione o accantonarla/rimandare al momento della decisione finale (ergo: potere di ammettere o meno i mezzi di prova quale un eccezione). Il criterio che dovrebbe orientare la decisone del g. istruttore potrebbe essere rappresentato da una prognosi sulla fondatezza dell'eccezione. Se il g.istruttorie ritiene sulla base di una valutazione sommaria della questione che la questione vada decisa in senso ostativo (quindi fondata) è inutile andare avanti il g. inviterà le parti a precisare le conclusioni nella prospettiva
indipendentemente dal passaggio in giudicato, finché non è rimossa tramite i mezzi di
impugnazione. Il giudice non può tornare sulla questione e la sentenza definitiva deve essere collegata a quella non definitiva.
Oggi la regola della collegialità del tribunale è stata rovesciata a favore della monocraticità. I casi in cui il tribunale decide in composizione collegiale sono tassativi(50 bis) ,nel art 50
ter ,introdotto nel 98',vi è regola generale della monocraticità. ES di collegialità : intervento obbligatorio del P.M. , querela di falso, causa/giudizi endofallimentari (opposizione,
impugnazione, revocazione ecc... del regio decreto 267/1942. Il giudizio è sullo STATO PASSIVO dei crediti non impugnazione ecc.. delle sentenze o atti giudiziali), sezioni specializzate (minori, agrarie ecc...). Questa materia va integrata con gli art 281 septies e octies, gli art si occupano nei casi in cui è stato usato un collegio inidoneo al posto di un giudice monocratico e viceversa. Il giudice monocratico quando rileva che una causa avanti a se debba essere trattata con la composizione collegiale , gli art consentano di rimediare all'errore. Se l'errore non viene rilevato e la cuasa viene decisa nel merito, in questo caso l'art 50 quater (in caso di una decisione invalida come questa, vizio di costituzione del giudice) prevede che non si considerino come vizi di costituzione del giudice (quindi nullità rilevabile ex art 158, possono essere rilevate d'ufficio in ogni grado stato del processo. Se è impugnata per nullità o motivi diversi, il giudice d'appello potrebbe rilevare d'ufficio il vizio di nullità) ma si applica il 161 1° comma (nullità fatta valere solo con i mezzi di impugnazione e NON rilevabile d'ufficio)