Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


Fase decisoria processuale civile, Dispense di Diritto Processuale Civile

Fase decisoria aggiornata alla riforma Cartabia

Tipologia: Dispense

2022/2023

Caricato il 07/06/2023

giulia-colella-nacci-1
giulia-colella-nacci-1 🇮🇹

4

(4)

5 documenti

1 / 2

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
La decisione può avvenire (a seguito di trattazione scritta, mista o orale ) davanti al tribunale in composizione
collegiale o in composizione monocratica
L’art. 189 disciplina la rimessione della causa in decisione davanti al collegio (Rimessione al collegio)
Il giudice istruttore, quando procede a norma dei primi tre commi dell'articolo 187 o dell'articolo 188, fissa davanti a
sé l'udienza per la rimessione della causa al collegio per la decisione e assegna alle parti, salvo che queste vi
rinuncino, i seguenti termini perentori:
1) un termine non superiore a 60 giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola
precisazione delle conclusioni che le parti intendono sottoporre al collegio, nei limiti di quelle formulate negli
atti introduttivi o a norma dell'articolo 171 ter.
2) un termine non superiore a 30 giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali
3) un termine non superiore a 15 giorni prima dell'udienza per il deposito delle memorie di replica.
All’udienza fissata ai sensi del primo comma la causa e rimessa a collegio per la decisione
L’art 275 co.1 disciplina la decisione del collegio a seguito di trattazione scritta e stabilisce che:
Rimessa la causa al collegio, la sentenza è depositata entro 60 giorni dall'udienza di cui all'articolo 189.
L’art. 275 co. 2-3-4 disciplina la decisione del collegio a seguito di trattazione mista
Ciascuna delle parti, con la nota di precisazione delle conclusioni, può chiedere al presidente del tribunale che la
causa sia discussa oralmente dinanzi al
collegio. In tal caso, resta fermo il rispetto
dei termini indicati nell'articolo 189 per il
deposito delle sole comparse conclusionali.
Il presidente provvede sulla richiesta
revocando l'udienza di cui all'articolo 189 e
fissando con decreto la data dell'udienza di
discussione davanti al collegio, da tenersi
entro 60 giorni.
Nell'udienza il giudice istruttore fa la
relazione orale della causa. Dopo la
relazione, il presidente ammette le parti alla
discussione e la sentenza è depositata in
cancelleria entro i 60 giorni successivi
L’art. 275-bis disciplina la decisione del collegio a seguito di discussione orale
Il giudice istruttore, quando ritiene che la causa può essere decisa a seguito di discussione orale, fissa udienza
davanti al collegio e assegna alle parti:
un termine, anteriore all'udienza, non superiore a 30 giorni per il deposito di note
limitate alla precisazione delle conclusioni
un ulteriore termine non superiore a 15 giorni per note conclusionali
All'udienza il giudice istruttore fa la relazione orale della causa e il presidente ammette le
parti alla discussione. All'esito della discussione il collegio pronuncia sentenza dando lettura
del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del presidente del
verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria
Se non provvede ai sensi del secondo comma, il collegio deposita la sentenza nei successivi
60 giorni
FASE DECISORIA
pf2

Anteprima parziale del testo

Scarica Fase decisoria processuale civile e più Dispense in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity!

La decisione può avvenire (a seguito di trattazione scritta, mista o orale ) davanti al tribunale in composizione collegiale o in composizione monocratica L’art. 189 disciplina la rimessione della causa in decisione davanti al collegio (Rimessione al collegio) Il giudice istruttore, quando procede a norma dei primi tre commi dell'articolo 187 o dell'articolo 188, fissa davanti a sé l'udienza per la rimessione della causa al collegio per la decisione e assegna alle parti , salvo che queste vi rinuncino, i seguenti termini perentori:

  1. un termine non superiore a 60 giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni che le parti intendono sottoporre al collegio, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'articolo 171 ter.
  2. un termine non superiore a 30 giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali
  3. un termine non superiore a 15 giorni prima dell'udienza per il deposito delle memorie di replica. All’udienza fissata ai sensi del primo comma la causa e rimessa a collegio per la decisione L’art 275 co.1 disciplina la decisione del collegio a seguito di trattazione scritta e stabilisce che: Rimessa la causa al collegio, la sentenza è depositata entro 60 giorni dall'udienza di cui all'articolo 189. L’art. 275 co. 2-3-4 disciplina la decisione del collegio a seguito di trattazione mista Ciascuna delle parti, con la nota di precisazione delle conclusioni , può chiedere al presidente del tribunale che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal caso, resta fermo il rispetto dei termini indicati nell'articolo 189 per il deposito delle sole comparse conclusionali. Il presidente provvede sulla richiesta revocando l'udienza di cui all'articolo 189 e fissando con decreto la data dell'udienza di discussione davanti al collegio, da tenersi entro 60 giorni. Nell'udienza il giudice istruttore fa la relazione orale della causa. Dopo la relazione, il presidente ammette le parti alla discussione e la sentenza è depositata in cancelleria entro i 60 giorni successivi L’art. 275-bis disciplina la decisione del collegio a seguito di discussione orale Il giudice istruttore, quando ritiene che la causa può essere decisa a seguito di discussione orale, fissa udienza davanti al collegio e assegna alle parti:  un termine , anteriore all'udienza, non superiore a 30 giorni per il deposito di note limitate alla precisazione delle conclusioni  un ulteriore termine non superiore a 15 giorni per note conclusionali All'udienza il giudice istruttore fa la relazione orale della causa e il presidente ammette le parti alla discussione. All'esito della discussione il collegio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del presidente del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria Se non provvede ai sensi del secondo comma, il collegio deposita la sentenza nei successivi 60 giorni

FASE DECISORIA

Quando la causa è matura per la decisione il giudice fissa davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione e assegna alle parti, salvo che queste vi rinuncino, i seguenti termini perentori:

  1. un termine non superiore a 60 giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni che le parti intendono sottoporre al collegio, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'articolo 171 ter.
  2. un termine non superiore a 30 giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali
  3. un termine non superiore a 15 giorni prima dell'udienza per il deposito delle memorie di replica. All'udienza trattiene la causa in decisione e la sentenza è depositata entro i 30 giorni successivi Il 2°comma stabilisce che, se una delle parti lo richiede , il giudice, disposto lo scambio dei soli scritti difensivi a norma dell'articolo 189 numeri 1) e 2), fissa l'udienza di discussione orale non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali e la sentenza è depositata entro 30 giorni. Se non dispone a norma dell'articolo 281-quinquies, il giudice , fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa:  nella stessa udienza  su istanza di parte in un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria. Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi 30 giorni L’art. 281-quinquies disciplina la decisione del tribunale in composizione monocratico a seguito di trattazione scritta o mista L’art. 281-sexies disciplina la decisione a seguito di trattazione orale da parte del **tribunale in composizione monocratica

TRATTAZIONE ORALE 281 SEXIES**