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Riassunto riguardante le fonti del diritto ecclesiastico, le basi e i concetti principali
Tipologia: Sintesi del corso
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Secondo la Corte costituzionale nella costituzione italiana sono individuabili alcuni principi supremi, che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali. La costituzione si dedica molto al fenomeno religioso come modo per sviluppare la personalità, e questo è dovuto al ruolo che le religioni hanno avuto nell'evoluzione dei sistemi giuridici e all'evoluzione della persona umana. I principi supremi dell'ordinamento costituzionale hanno una valenza superiore rispetto alle altre norme o leggi di rango costituzionale. Tra i principi supremi dell'ordinamento costituzionale rilevanti per il sistema normativo del diritto ecclesiastico ricorderemo il principio supremo di laicità dello Stato, il principio del diritto alla tutela giurisdizionale e il principio della inderogabile tutela dell'ordine pubblico. o Art. 2. “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.” Esso evidenzia la precedenza sostanziale della persona umana rispetto allo stato e la destinazione di questo servizio di quella e segna il momento del superamento del rapporto stato individuo che aveva caratterizzato il regime fascista. L'articolo due enuncia il principio personalista che pone l'uomo al centro della vita sociale, così annunciato dalla sentenza n 242/2019 Della Corte costituzionale. In base al principio personalista la persona umana non è oggetto di attenzione dell'ordinamento solo nella sua individualità, ma anche nella sua razionalità, cioè nell'insieme di situazioni, aggregazioni collettive e organizzazioni nelle quali svolge i suoi interessi e i suoi bisogni. Viene attribuito alle formazioni sociali una posizione all'interno dell'ordinamento, analoga a quella dell'individuo, venendo esse a godere dei medesimi diritti e delle stesse garanzie riservate ai singoli. Data la finalità dello sviluppo della persona umana, i soggetti collettivi e le forme associative risultano strumentali a tale realizzazione. Ciò comporta che le credenze di religione possono essere ricondotte nel quadro degli elementi che concorrono al progresso spirituale della società. La dizione diritti inviolabili dell'uomo sarebbe in grado di ricomprendere tutte le nuove libertà riconosciute come fondamentali dalla giurisprudenza e dal legislatore ordinario che acquisterebbero la stessa portata e il medesimo valore di quelle espressamente enunciati. L'art 3 della costituzione proclama il principio di uguaglianza. Il primo comma riguarda il principio di uguaglianza formale; il secondo comma riguarda il principio di eguaglianza sostanziale.
o Art 3.1 “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.” Il legislatore è vincolato a trattare in modo uguale situazioni eguali e in modo diverso situazioni diverse. Si determina quindi violazione dell'articolo quando situazioni identiche siano trattate in modo ingiustificatamente diverso, mentre non si ha tale contrasto col principio di uguaglianza quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non sostanzialmente identiche (Corte costituzionale, sentenza 340/2004). Pone, inoltre, una serie di divieti di discriminazione con riferimento a sesso, razza, lingua e religione. Si tratta non di una uguaglianza assoluta ma relativa, tendente a risolversi nel divieto di arbitrarie discriminazioni tra soggetti che si trovino in situazioni identiche o affini, così come di arbitrarie assimilazioni tra soggetti che si trovano in situazioni diverse. Quanto al fattore religioso che vieta: ogni discriminazione diretta; ogni discriminazione indiretta, che consiste in ogni trattamento pregiudizievole conseguente all'adozione di atti normativi, che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore gli individui in ragione della loro appartenenza religiosa e tendano a raggiungere obiettivi non espressamente prescritti dal dettato costituzionale. Tutte le esperienze religiose devono essere considerate capaci di assolvere al compito di promuovere e garantire lo sviluppo della società. o Art 3.2 “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.” Attribuisce allo stato il compito di rimuovere gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Ci si è chiesti se, per reprimere in maniera più efficace le discriminazioni religiose, non sia possibile tentare di garantire l'uguaglianza sostanziale degli individui e dei gruppi attraverso trattamenti preferenziali accordati a un gruppo religioso minoritario caratterizzato da una determinata specificità, al fine di rimuovere eventuali ostacoli che di fatto pongano i soggetti appartenenti a tale gruppo in condizioni di svantaggio e, misure positive di incentivazione e di incoraggiamento. Il principio della garanzia del diritto dalla parità delle chance, autorizza esclusivamente una ragionevole diversità di discipline volte a rendere effettivamente operante il pluralismo confessionale, e non anche una disparità di discipline volte a istituire meri trattamenti preferenziali. Sicché le appartenenze confessionali risultano uguali davanti alla legge, e pertanto non possono ritenersi legittimi interventi promozionali speciali a sostegno della libertà religiosa dei credenti di una determinata confessione. o Art 7.1 Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
riferimento espresso ai solo patti lateranensi. Contro questa interpretazione è stata tuttavia rilevato come ove fosse negata alla legge 1985 la garanzia della copertura costituzionale dell'art 7, sarebbe riservato ai nuovi accordi tra Italia e Santa Sede un trattamento deteriore rispetto a quello previsto dall'articolo 8. per le intese con le confessioni acattoliche. o Art 8.1 “Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge”. Si pone come la regola fondamentale del diritto ecclesiastico italiano. Questa disposizione muove da una concezione per la quale il fenomeno religioso è rilevante come tale, senza che si possano più discriminare gradi diversi di libertà per le differenti confessioni. Ci sono quattro caratteristiche base che connotano il principio del pluralismo confessionale: superamento del principio confessionista; impossibilità per lo stato di far proprio una religione; assicurare a tutte le religioni parità di chances; tutelare la specificità confessionale. Vincola dunque i pubblici poteri a costruire un pluralismo confessionale aperto, diretto alla realizzazione dell'uguaglianza nella libertà di tutte le confessioni religiose. Detta uguaglianza nella libertà comporta: che i pubblici poteri debbano astenersi dal favorire, propagandare o biasimare i valori di una determinata dottrina confessionale; il diritto alla parità delle chance di tutte le confessioni di tutti gli individui senza distinzione di religione per ciò che riguarda la partecipazione ai mezzi giuridici e predisposti dall'ordinamento per rendere effettivo il perseguimento dei diritti di libertà. L'eguale libertà garantita le confessioni non vieta però la possibilità che ciascuna di esse possa essere soggetta a un regime giuridico parzialmente differenziato. Gli organismi confessionali possono ottenere, attraverso lo strumento delle intese, l'opportuna valorizzazione della propria identità, mediante una regolazione dei reciproci rapporti con lo stato calibrata rispetto alle proprie specificità. Una delle questioni più delicate relative all'articolo in questione è l'individuazione di quali siano i soggetti che possono essere qualificati come confessioni religiose, espressione con la quale si indicano gli aggregati sociali che costituiscono espressione, o meglio, manifestazioni del diritto fondamentale di professare liberamente la propria religione in forma associata. La Corte costituzionale, con la sentenza n 195/1993, ha stabilito che per l'accertamento del carattere religioso di un'organizzazione non basta che il gruppo si auto qualifichi come confessione religiosa; ma occorre tenere presenti gli eventuali precedenti riconoscimenti pubblici, l'esistenza di uno statuto, la comune considerazione e i criteri che nell'esperienza giuridica vengono utilizzati per distinguere le confessioni religiose da altre organizzazioni sociali (sentenza n467/1992). o Art 8.2 “Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.”
Ha ad oggetto l'autonomia delle confessioni ed attribuisce alle confessioni religiose diverse dalla cattolica il diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. La Corte costituzionale, con la sentenza n 43/1998, ha precisato che ha la capacità delle confessioni diverse dalla cattolica di dotarsi di propri statuti corrisponde l'abbandono da parte dello Stato della pretesa di fissarne direttamente per legge i contenuti. Lo stato non può arrogarsi la funzione di valutare i principi di una confessione religiosa, dovendosi limitare a verificare che le norme di organizzazione di questa non deroghino i principi statuali di organizzazione dei gruppi sociali. Una confessione religiosa potrà ben prevedere la diffusione di principi sociali e forme di convivenza sociale diverse rispetto a quelle dell'etica comune, ma in nessun caso essa potrà negare i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale. Sembra aver esplicitamente riconosciuto l'esistenza di un diritto alla normazione sulla propria organizzazione, di cui sarebbero titolari le confessioni religiose e più latamente i gruppi religiosi. Nello stesso tempo implica il divieto di ogni ingerenza statale per ciò che attiene alla disciplina della struttura costituzionale delle confessioni. o Art 8.3 “I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze”. È una norma sulle fonti e contiene una riserva di legge nella materia della disciplina dei rapporti tra stato e confessioni diverse dalla cattolica. Tale riserva deve essere considerata una riserva di legge formale rinforzata per procedimento. La Corte costituzionale, con sentenza n52/2016, ha assunto una posizione nuova rilevando che non esiste oggi una legge che fissi un procedimento di attuazione dell'articolo 8.3 che disciplini le modalità e le condizioni di accesso alle intese e vincoli in qualche modo il governo anche nella scelta dell'interlocutore. Ne segue che il governo potrebbe rifiutare l'avvio delle trattative anche a prescindere da un'indagine sulla natura del soggetto richiedente e quindi verrebbe a godere di un'immensa area di immunità che lascia le confessioni religiose interessate alla stipula di un'intesa prive di qualsivoglia tutela e ciò in aperto contrasto col principio supremo della tutela giurisdizionale e con il principio supremo di laicità Dello Stato che comporta il dovere statale di equidistanza imparzialità di fronte a tutte le confessioni religiose. Per quanto concerne la natura giuridica delle intese, sembrerebbe riesumata la tesi che considera quest'ultime come meri atti politici. L'intesa è il presupposto condizione di legittimità costituzionale della legge che regola i rapporti con una confessione. Il compito del Parlamento è quello di tradurre in forma di leggere le disposizioni concordate nelle intese: si tratta di una legge di approvazione. Il testo del disegno di legge dovrà essere del tutto conforme all'intesa e la conformità può essere formale o sostanziale. Per quanto riguarda la capacità di stipulare le intese, essa spetta solo a quelle confessioni di minoranza organizzate. Per lo stato la competenza a stipulare le intese spetta senza dubbio al governo. Le richieste di intesa vengono preventivamente sottoposte al controllo del ministero dell'Interno, direzione generale per gli affari dei culti. Le confessioni interessate devono rivolgere le
È rimasta senza legge di approvazione l'intesa stipulata con la congregazione cristiana dei testimoni di Geova. Questi hanno iniziato a chiedere un'intesa nel 1977, ma hanno dovuto aspettare in quanto c'erano due problemi che stavano alla base dell'impossibilità di poter stipulare un'intesa: le trasfusioni di sangue; la situazione di servizio civile obbligatorio. Così vennero eliminati dalle intese. Testimoni di Geova riproposero un nuovo testo dove eliminarono le parti scomode e a tal proposito venne nominata una commissione parlamentare d'inchiesta che andava ad analizzare questa nuova intesa, ma non venne comunque varata una legge. Nel 2016 si arriva ad un'intesa, ma viene bocciata in Parlamento e ancora oggi non se ne hanno. In Italia abbiamo un Islam italiano, formato perlopiù da musulmani immigrati. L'islam ha provato a fare un'intesa col governo italiano, ma l'iter di stipulazione è stato diverso. Negli anni 90 sono state presentate ben tre diverse bozze di intesa, ma per tutte è stato sollevato il problema della rappresentanza: non esiste una figura rappresentativa dell'islam. Con decreto del 10 settembre 2005 il ministro dell'Interno Pisani crea la Consulta per l'islam italiano, organo consultivo per il dialogo interreligioso istituito per favorire il dialogo istituzionale con le comunità musulmane d'Italia. Il problema è che l'islam è avvertito come un problema di sicurezza pubblica. Nel 2007, con Amato, viene emanata la carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione, ma l’UCOI (Unione delle comunità islamiche in Italia) non firma. Nel 2008 è stata pubblicata la relazione sull'islam italiano e nel 2010 venne introdotto il comitato di esperti per gli Islam che si pone in netta rottura con la decisione del 2005. Nel 2012 nasce la Confederazione islamica italiana che promuove il dialogo interreligioso. Nel 2015 arriva il cambiamento: nasce il protocollo d'intesa per l'accesso mediatori culturali e ministri di culto negli istituti penitenziari, tra il ministero della giustizia, la direzione generale dell'amministrazione penitenziaria e l'unione delle comunità islamiche in Italia. Nel 2016 nasce il consiglio per le relazioni con l'islam. Infine, nel 2017, e stato siglato il patto nazionale per un Islam italiano sottoscritto da 9 organizzazioni islamiche. Naturalmente questi patti o rapporti non sono qualificabili come delle intese. o Art 19 “Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.” Con l'avvento della costituzione repubblicana l'ordinamento italiano ha garantito a tutti gli individui la piena libertà di avere le proprie opinioni in materia religiosa, di professare una religione e di diffonderla; ed a tutti i fedeli la piena libertà di culto. L'art 19 enuncia il diritto di libertà religiosa come diritto soggettivo complesso, costituito da un insieme di facoltà, le quali rappresentano un mezzo endogeno
di tutela dell'interesse individuale e consentono l'esplicazione di attività diverse. La libertà religiosa deve essere ritenuta diritto universale ed essa deve dunque essere riconosciuta a tutti in egual forma e misura. Infatti, essa spetta a tutti, a chiunque si trovi nel territorio dello Stato prescindendo dalla cittadinanza. La libertà religiosa è ritenuta generalmente un diritto indisponibile, inalienabile, inviolabile, in transigibile e personalissimo. In virtù della sua indisponibilità attiva, essa non è alienabile o cedibile o limitabile dal soggetto che ne è titolare; in forza della sua indisponibilità passiva, essa non è espropriabili e limitabile da altri soggetti, a cominciare dallo stato. La dottrina non nutre dubbi sul fatto che l'art 19 della costituzione offre a tutti i soggetti dell'ordinamento:
L'art 117 definisce nel suo secondo comma le materie per le quali lo stato ha competenza esclusiva, tra cui i rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose. Tra le leggi ordinarie dello Stato di rilievo per la nostra materia ricorderemo la legge 24 giugno 1929 sui culti ammessi; legge n 669/ di estensione dell'assicurazione contro le malattie in favore dei sacerdoti del culto cattolico e dei ministri di altre confessioni religiose; legge n 903/1973 istituzione del fondo di previdenza del clero; legge n151/ riforma del diritto di famiglia; legge n 300/1970 norme sulla tutela della dignità dei lavoratori; legge n 898/1970 divorzio; legge n 194/ sull'interruzione volontaria di gravidanza. Tra le leggi regionali dirette e regolamentare la libertà di estrinsecazione del sentimento religioso ricorderemo quelle in materia di istruzione, tutela della salute, alimentazione, ordinamento sportivo, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, edilizia di culto, nonché quelle in tema di promozione e organizzazione di attività culturali che vengono a toccare la materia ecclesiastica. La dichiarazione universale dei diritti dell'uomo ha una rilevante importanza politica e le sue norme costituiscono il presupposto interpretativo di tutte le carte sovranazionali aventi ad oggetto la tutela dei diritti fondamentali. È espressamente riprodotta dall'articolo 9 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). L'art 18 della dichiarazione afferma che ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, la libertà di manifestare isolatamente o in comune e sia in pubblico che in privato la propria religione o il proprio credo mediante l'insegnamento, il culto, le pratiche e l'osservanza dei riti. Occorre osservare che l'art 18 della dichiarazione protegge allo stesso modo sia la libertà di religione, sia la libertà di coscienza. Tutto questo non è un processo pacifico nei paesi orientali. Successivi alla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo sono sia il patto internazionale relativo ai diritti civili, economici, sociali e culturali, sia il patto internazionale relativo ai diritti civili e politici. Il primo patto contiene, quanto alla libertà religiosa, due disposizioni particolari:
l'impegno degli Stati firmatari a rispettare la libertà dei genitori e dei tutori legali nel curare nel curare l'educazione religiosa e morale dei figli in conformità alle proprie convinzioni. La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) firmata a Roma il 4 novembre 1950 è stata resa esecutiva in Italia con legge n 848/1955. Essa all'art 9 tutela la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, all'art 10 la libertà di espressione, all'art 11 la libertà di riunione e di associazione, all'art 14 è previsto il divieto di discriminazione. Vi è inoltre tutta una serie di leggi che danno esecuzione a convenzioni internazionali. Tali convenzioni hanno trovato ingresso nel nostro ordinamento in virtù di legge ordinaria di ratifiche pertanto sono ritenute leggi ordinarie. Esse sono garantite da ciò che fino a quando detti accordi saranno in vigore nell’ordinamento Internazionale fra gli Stati che li hanno ratificati, non potranno essere unilateralmente abrogate dal legislatore ordinario. Applicando il principio della successione delle leggi ordinarie nel tempo, le norme CEDU verrebbero abrogate con violazione degli obblighi comunitari italiani. Successivamente la nuova formulazione dell'art 117 della costituzione ha introdotto il principio che la potestà legislativa di Stato e regioni deve essere esercitata nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Il contrasto tra norme CEDU e norme interne non può essere risolto con la disapplicazione della norma interna contrastante con le norme CEDU. La Corte ha precisato che le norme CEDU integrano il parametro costituzionale, ma rimangono pur sempre ad un livello sub costituzionale. Il principio di laicità dello Stato non venne esplicitamente enunciato nella carta costituzionale: venne ricavato in via ermeneutica. Secondo i giudici della Consulta laicità costituisce un principio supremo dell'ordinamento costituzionale e rappresenta uno dei profili della forma di Stato delineati dalla costituzione italiana. Secondo la Corte costituzionale il principio di laicità implica un regime di pluralismo confessionale e culturale, come affermato dalla sentenza n 203/1989, e presuppone innanzitutto l'esistenza di una pluralità di sistemi di valori, di scelte personali riferibili allo spirito al pensiero, che sono dotati di pari dignità e nobiltà. Ne consegue una pari tutela della libertà di religione di quella di convinzione, comunque orientata. In giurisprudenza è ormai chiara la posizione della Corte costituzionale, secondo la quale la libertà di coscienza un bene costituzionalmente rilevante che quindi deve essere protetta in misura proporzionata alla priorità assoluta e al carattere fondante ad essa riconosciuta nella scala dei valori espressa dalla costituzione italiana, al punto che la stessa libertà religiosa ne diventa una particolare declinazione. La Corte, con la sentenza n 177/1979, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della formula del giuramento. In un regime di pluralismo confessionale e culturale si deve necessariamente avere una pari tutela della libertà di religione e di quella convinzione comunque orientata. L'art 19 della costituzione tutela la libertà di religione, non solo positiva ma anche negativa: vale a dire anche la professione di ateismo o di agnosticismo.