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Modelli processuali e principi costituzionali nel Diritto processuale penale, Slide di Diritto Processuale Penale

Una panoramica del diritto processuale penale, con un focus sui modelli processuali e i principi costituzionali. Il documento, scritto dal prof. Lucio camaldo dell'università degli studi di milano, copre argomenti come la procedura penale, il capo di imputazione, la ricerca della verità, i modelli processuali e la relazione tra stato e individuo. Vengono anche discusse le evoluzioni storiche in italia e i principi costituzionali che regolano il processo penale.

Tipologia: Slide

2023/2024

Caricato il 23/12/2023

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Modelli processuali e principi
costituzionali
Diritto processuale penale (R-Z)
Prof. Lucio Camaldo
Università degli Studi di Milano
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Modelli processuali e principi

costituzionali

Diritto processuale penale (R-Z) Prof. Lucio Camaldo Università degli Studi di Milano

DIRITTO PENALE

  • Codice penale 1930 (codice Rocco) + leggi speciali
  • Condotte (commissive/omissive) penalmente rilevanti
  • Condotte previste e punite con sanzione penale
  • Lesione o messa in pericolo di un bene giuridico tutelato dalla legge penale
  • Parte generale c.p.: elementi costitutivi del reato, cause di giustificazione, imputabilità, pene principali e accessorie, ecc.
  • Parte speciale c.p.: delitti – contravvenzioni

Il capo di imputazione fissa l’oggetto del processo

  • Tizio è imputato del delitto di cui all’art. 624 c.p., perché, approfittando di una momentanea distrazione di Caio, che aveva lasciato incustodito il suo cellulare Iphone del valore approssimativo di 800 euro sulla panchina dello spogliatoio della palestra Olimpia, sita in via San Felice 103, se ne impadroniva e scappava all’esterno. Fatto commesso in Bologna 8 gennaio 2021
  • Art. 624 c.p. (Furto) – Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire trecentomila ad un milione

FUNZIONE DEL PROCESSO Risolvere il quesito sull’applicabilità della norma incriminatrice (diritto sostanziale) Possono però emergere anche vicende che influenzano l’iniziativa penale o la sua prosecuzione: prima verifica su se stesso (ricusazione giudice, prova ammissibile, mancanza querela): questioni processuali – anticipato arresto della macchina Giudizio di fatto - giudizio di diritto

VERITÀ COME

SCOPO

verità materiale - verità processuale CPP 1930 ricerca della verità (299.1) il giudice ha l’obbligo di compiere quegli atti che appaiono necessari alla ricerca della verità CPP 1988 non c’è più questo riferimento: solo nella testimonianza (rispondere secondo verità 198.1, 497.2) Si tratta di conseguire un risultato sempre più vicino al vero: la decisione non più controversa va considerata come verità

Procedura penale

  • Per lungo tempo « Diritto e Procedura penale » (insegnamento unico) (oppure a volte diritto processuale civile insieme a procedura penale)
  • Procedura penale : insegnamento con autonomia didattica dal 1938 (prima cattedra all’Università di Roma)
  • Ancora per molti anni lo stesso docente spesso insegnava le due materie (diritto penale e procedura penale)
  • «Cenerentola» (Francesco Carnelutti - saggio dedicato alla procedura penale - 1946)

Il processo penale: definizione

  • Il processo penale consiste in una serie di atti solenni, con i quali certe persone a ciò legittimamente autorizzate, osservato un certo ordine e forma stabiliti dalla legge, conoscono dei delitti e dei loro autori, affinché la pena si storni dagli innocenti e si infligga ai colpevoli ( Francesco Cararra – Scuola positiva )

MODELLI PROCESSUALI

  • Tipi ideali di processo, modelli ricavati mediante astrazione da alcuni caratteri reali che sono riscontrabili nei singoli ordinamenti processuali in determinati momenti della storia
  • Sistema inquisitorio – Sistema accusatorio
  • Categorie generali
  • Difficile che discipline processuali siano perfettamente conformi a tali modelli – si ispirano o tendono (dipende anche da prassi e mentalità degli operatori)
  • Relazione tra Stato e individuo
  • Autorità e libertà individuali

SISTEMA

ACCUSATORIO

(common law)

Regime di oralità
Principio di immediatezza
Pubblicità
Principio di parità tra le parti
Netta distinzione tra parti e giudice
Presunzione di non colpevolezza
Diritto di difesa (anche non collaborazione)
Libertà individuali

Sistema misto

Prof. Lucio Camaldo - Università degli Studi di Milano

  • In concreto nella storia sono esistiti ordinamenti che presentavano miscelate le caratteristiche tipiche del sistema inquisitorio e accusatorio: sistema misto → tende a contemperare la difesa della società e la tutela dell’imputato
  • In Francia il Code d’instruction criminelle (promulgato 1808 – entrato in vigore nel 1811 ): sistema processuale mistofase anteriore al dibattimento (c.d. fase istruttoria): prevaletemene inquisitoriafase del dibattimento: prevalentemente accusatoria 14

Evoluzione storica in Italia

  • c.p.p. 1865 - primo codice di procedura penale dell’Italia unitaria attraverso l’estensione al territorio nazionale del codice del Regno di Sardegna (1859) - ha accolto il sistema misto (in aderenza al modello napoleonico)
  • c.p.p. 1913 ( c.d. codice Finocchiaro - Aprile ) è stata adottata una versione prevalentemente accusatoria
  • c.p.p. 1930 ( c.d. codice Rocco ) - una versione prevalentemente inquisitoria

Riforma del c.p.p.

  • 1962 – Commissione ministeriale per la riforma: bozza Carnelutti (rimasta tale)
  • Prima legge delega : l. 3 aprile 1974 n. 108 – progetto preliminare 1978 (rimasto tale)
  • Anni di piombo – legislazione d’emergenza
  • Seconda legge delega : l. 16 febbraio 1987 n. 81 (Commissione Pisapia) progetto preliminare → divenuto poi il nuovo c.p.p.

CPP 1988

  • c.p.p. 1988 (c.d. codice Vassalli - primo codice dell’età repubblicana)
  • DPR 22.09.1988 n. 447 (in vigore dal 24.10.1989)
  • La dottrina lo ha definito «sistema tendenzialmente accusatorio»

CPP 1988

  • TOTALE: 11 libri c.p.p.
  • Libri I - IV (parte «statica») I. Soggetti II. Atti III. Prove IV. Misure cautelari