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Teoria della forma in diritto privato: distinzioni e richieste - Prof. Orlandi, Appunti di Diritto Privato

Sulla teoria della forma in diritto privato, distingue diverse teorie sul concetto di forma e le richieste legali associate. La forma è considerata come manifestazione della volontà contrattuale, ma il problema si pone quando il contratto richiede una determinata forma esterna. La teoria dichiarazionista, la dottrina precettiva e il principio di libertà nelle forme. Il testo include anche un discorso sulle esigenze legali per cui il legislatore richiede la forma scritta ad substantiam.

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 09/02/2022

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seciao 🇮🇹

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Forma del contratto
In una pronuncia Cass. nella quale il collegio ha ritenuto che in caso di contratto di compravendita
avente ad oggetto un bene immobile (per cui è richiesta forma scritta) e nel caso in cui le parti non
avessero precisamente individuato il bene immobile da vendere, è ritenuto integrato l’onere di
forma scritta perché le parti in un precedente scritto avevano individuato il bene. Dunque, pur non
avendolo precisamente individuato nel contratto di cui si discuteva, non doveva indagarsi sullo
scopo sotteso alla scrittura considerata, ma doveva farsi riferimento al fatto che il bene in
precedenza era già stato individuato dalle parti.
Il contratto presuppone un comportamento umano significativo ossia idoneo ad esprimere e a
comunicare alla cerchia dei consociati un significato. Secondo alcuni avrebbe attitudine semantica
e normativa perchè da esso discendono obblighi e diritti per le parti.
Il contratto presuppone un comportamento umano significativo che si esteriorizzi socialmente sia
verso l’altra parte e verso i consociati, perché l’interno volere non può essere scrutinato, ma deve
essere manifestato all’esterno. La forma potrebbe intendersi come manifestazione della volontà
contrattuale.
Sono state diverse le teorie che si sono sviluppate sul concetto di forma.
Teoria dichiarazionista
Forma da tenere distinta da contratto e accordo perché è il veicolo attraverso cui si
manifesta l’accordo delle parti.
Dottrina precettiva
Per la quale è difficile distinguere l’accordo dalla forma con il quale viene manifestato
all’esterno. Questo perchè l’accordo è la figura esteriore del negozio (contratto) .
Quindi, la forma rileva ex se oppure per essa si intende la forma del contratto che assume
rilevanza giuridica di contratto perché esteriorizzato attraverso una quella determinata
(comportamento o dichiarazione).
Non ogni manifestazione di volontà assume rilievo
I fatti assumono significato giuridico sotto il prisma della fattispecie. Un fatto è rilevante
giuridicamente in quanto preso in considerazione dal modello normativo della fattispecie. È
rilevante la volontà che assume significato normativo, giuridico , in relazione ad una fattispecie.
Forma è manifestazione diretta ad esprimere un intento che sia conforme allo schema legale
dell’accordo contrattuale. Una manifestazione delle parti che sia idonea ad esprimere in modo
conforme descritto dalla fattispecie quello schema contrattuale.
Si pone subito un problema della diversa conformazione semantica dei mezzi espressivi: se un
contratto presuppone un comportamento umano significativo che può essere tout court che
assume significato – se, in quanto nell’ambito del contesto e delle circostanze, la condotta può
ritenersi conforme ad uno schema legale di disciplina che illustri o descriva un contratto.
Ad es. ad un’asta il battitore ossia il proponente dell’acquisto di un bene mobile che viene
illustrato indica un prezzo, nell’alzare la mano o fare un cenno per esprimere il consenso, Tizio
attraverso il comportamento senza espressione linguistica accetta quella proposta: ha compiuto
un comportamento che esprime una determinata volontà.
In alternativa a questa modalità espressiva vi è quello che utilizza il linguaggio ovvero quello che
utilizza dei codici di significazione che sono stati precedentemente fissati dalle parti o da una
cerchia di consociati che ha attribuito ad un determinato segno un preciso significato. Questi sono
i simboli di cui si avvale il linguaggio. Quindi abbiamo da un lato comportamenti concludenti e
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Forma del contratto In una pronuncia Cass. nella quale il collegio ha ritenuto che in caso di contratto di compravendita avente ad oggetto un bene immobile (per cui è richiesta forma scritta) e nel caso in cui le parti non avessero precisamente individuato il bene immobile da vendere, è ritenuto integrato l’onere di forma scritta perché le parti in un precedente scritto avevano individuato il bene. Dunque, pur non avendolo precisamente individuato nel contratto di cui si discuteva, non doveva indagarsi sullo scopo sotteso alla scrittura considerata, ma doveva farsi riferimento al fatto che il bene in precedenza era già stato individuato dalle parti. Il contratto presuppone un comportamento umano significativo ossia idoneo ad esprimere e a comunicare alla cerchia dei consociati un significato. Secondo alcuni avrebbe attitudine semantica e normativa perchè da esso discendono obblighi e diritti per le parti. Il contratto presuppone un comportamento umano significativo che si esteriorizzi socialmente sia verso l’altra parte e verso i consociati, perché l’interno volere non può essere scrutinato, ma deve essere manifestato all’esterno. La forma potrebbe intendersi come manifestazione della volontà contrattuale. Sono state diverse le teorie che si sono sviluppate sul concetto di forma.  Teoria dichiarazionista Forma da tenere distinta da contratto e accordo perché è il veicolo attraverso cui si manifesta l’accordo delle parti.  Dottrina precettiva Per la quale è difficile distinguere l’accordo dalla forma con il quale viene manifestato all’esterno. Questo perchè l’accordo è la figura esteriore del negozio (contratto). Quindi, la forma rileva ex se oppure per essa si intende la forma del contratto che assume rilevanza giuridica di contratto perché esteriorizzato attraverso una quella determinata (comportamento o dichiarazione). Non ogni manifestazione di volontà assume rilievo I fatti assumono significato giuridico sotto il prisma della fattispecie. Un fatto è rilevante giuridicamente in quanto preso in considerazione dal modello normativo della fattispecie. È rilevante la volontà che assume significato normativo, giuridico , in relazione ad una fattispecie. Forma è manifestazione diretta ad esprimere un intento che sia conforme allo schema legale dell’accordo contrattuale. Una manifestazione delle parti che sia idonea ad esprimere in modo conforme descritto dalla fattispecie quello schema contrattuale. Si pone subito un problema della diversa conformazione semantica dei mezzi espressivi: se un contratto presuppone un comportamento umano significativo che può essere tout court che assume significato – se, in quanto nell’ambito del contesto e delle circostanze, la condotta può ritenersi conforme ad uno schema legale di disciplina che illustri o descriva un contratto. Ad es. ad un’asta il battitore ossia il proponente dell’acquisto di un bene mobile che viene illustrato indica un prezzo, nell’alzare la mano o fare un cenno per esprimere il consenso, Tizio attraverso il comportamento senza espressione linguistica accetta quella proposta: ha compiuto un comportamento che esprime una determinata volontà. In alternativa a questa modalità espressiva vi è quello che utilizza il linguaggio ovvero quello che utilizza dei codici di significazione che sono stati precedentemente fissati dalle parti o da una cerchia di consociati che ha attribuito ad un determinato segno un preciso significato. Questi sono i simboli di cui si avvale il linguaggio. Quindi abbiamo da un lato comportamenti concludenti e

dall’altro dei modelli linguistici che possono essere orali o scritti che utilizzano il linguaggio e prendono il nome di dichiarazioni. Il riferimento a questi mezzi espressivi ovviamente non incide sulla nozione di forma, ma si vogliono individuare mezzi con cui viene manifestata ed espressa la volontà delle parti. Ci sono però casi che potrebbero far sorgere qualche dubbio Ad es. laddove venga richiesta la consegna del bene (trattasi di una modalità esecutiva aggiuntiva) è configurabile alla stregua dell’elemento formale richiesto per la conclusione del contratto? Per la categoria dei contratti reali (mutuo, comodato, deposito), in questi casi perché possano dirsi validamente conclusi è così. Perciò affinché la fattispecie si perfezioni è necessario vi sia anche la consegna del bene. Ad es. nel contratto di comodato: devo prestare libro a Caio; perché sia concluso il contratto di comodato devo consegnare il bene e a Caio. In queste ipotesi la consegna della cosa si ritiene non attenga alla forma del contratto, ma la traditio è un elemento ulteriore richiesto dalla legge per considerare concluso quel contratto. Nel caso in cui non vi sia la consegna, la fattispecie descritta dal legislatore non è integrata, manca un elemento, non è perfezionata, sebbene vi sia stato l’accordo. Altri dubbi sorgono nei casi in cui è richiesta una determinata forma, ma per lo sviluppo dei traffici e commerci, quella forma non si rispettata. Principio di libertà nelle forme. Nel nostro ordinamento la dottrina maggioritaria ritiene che non è prescritto il rispetto di una forma aspecifica perché le parti possono concludere il contratto nella forma che ritengono più opportuna purché sia idonea a descrivere un intento conforme ad uno schema legale contrattuale. Non è richiesto per la compravendita di un bene mobile l’atto scritto. Infatti, l’art. 1325 cc. individua i requisiti del contratto e a proposito della forma stabilisce una regola ben precisa: _Art. 1325. (Indicazione dei requisiti). I requisiti del contratto sono:

  1. l'accordo delle parti;
  2. la causa;
  3. l'oggetto;
  4. la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità._ Parrebbe che la forma è requisito del contratto solo quando è richiesta dalla legge sotto pena di nullità. Oltretutto, proprio per questo principio generale di libertà delle forme, per la conclusione del contratto, qualora il legislatore preveda un vincolo di forma mediante una norma, allora, quella specifica norma deve essere considerata alla stregua di norma eccezionale. L’Art. 14 Preleggi dice che le norme eccezionali non sono suscettibili di applicazione analogica. L’onere di forma può avere e fonte legale e fonte convenzionale e cioè, sono le parti che possono stabilire che quel determinato contratto debba essere concluso per iscritto o con altra forma. Generalmente non diamo vincolo di forma, ma esso può essere dettato dal legislator o possono essere le stesse parti a pattuirlo. Prima del cc. del 42 la dottrina si interrogava sullo scopo per cui le parti o la funzione da dare ad una siffatta pattuizione delle part sull’adozione di una determinata forma. Quindi prima dell’intervento della norma la dottrina si interrogava se la funzione fosse ad substantiam o ad probationem.

ma no nvien erispettata unapreciss amodalita espressiva detattata dal legislatore manchera il reuqisto dell aform asi para di mancato rispetto della froma stabilita dal legislatore per quesl determianto contratto. Da questa casistica descritta risulta che potrebbe dirsi superata quella tradizionale dicotomia fra forma richiesta ad substantiam e forma richiestaad probationem quindi le funzioni per le quali è richisto il rispetto di una determinata forma sembrano ulteriori rispetto a quella sottostante ala forma ad substantiam e a quella previsioe di forma ad probationem perhcè gli scopi per cui è richista una dtemrinata modalita espressiva parrebbero essere non più riconducibili a quest categorie, ma ulteriori. Con riferimento alla form arichesta ad substantiam si fa riferimento ai contratti fomrali ossia queli per cui il legislatore ha previsto il rispetot di un determinato requisito di fomr poiche si possano ritenere conclusi. Si distinguono da quelli a form alibera, essi sno anche definiti ocme solenni in cui la forma è legale ossia stabilita dal legislator eepr distinguere la forma di uetsa prescrizione da quella convenzionale. Nei contratti fmrali forma è elemento costitutivo del cotnratto, essi sono contratti ocnclusi per iscritto nella forma dell’atto pubblico o scrittura privata. La disicplina dell’atto pubblico non è contenuta fra le nrome ch edisicplinano i contratto in generale, ma tra quelle che disicplinano le prove ossia libro 6 ch etutela la disciplina dei diritti. La srittura privata non è definita ma la disciplina descirtta dall ‘articolo x ossia nel’ambito delle norme cdisciplinanao le prove. Contratti che devinio essere cocnlusi nella forma dell’atto pubblico: donazione ordinaria: se decido di regalare ossa donare a itizio un determinato orlogoio particolarmente costoso non bastera che io e tizio ci accoridamo, ma è necessario affinch eil contratto di donazione sia validamente concluso, la donazione per tto pubblico ossia dovro recarmi davanti ad un pubblico ugfficiale e la mai dichiaraizone sara resa fdavati a lui. Diversa dall’ipotesi di modico vaore, in queste ipotesi di beni di modico valore nn è richiesto atto pubblico e presenza di due testimoni, ma consegna del bene. Sono conclusi per scrittura privata i cotratti che riguardano diritti reali su beni immobili. Ad es se tizio e caio decidio di acqiaatre un appartameno possono farlo e per atto pubbli oe attraverso scrittura privata attraverso cu iindicano bene, corrispettivo e il l oro consenso. Diversa è la forma richeista per la trascrizione di atto che attengono il trasferimento del diritto di proprietà di un bene immobile è necessaria la scrittura privata autentitcata che deve essere sottroscritta dalle parti e poi autnticata da notaio o pubblico ufficiale oppure per atto pubblico. Per la conclusione vlaida diu n contratto di copravendita di u nmene mobile basta la scrittura privata. Le esigenze per cui in determinati casi i llegislatore ha richiesto la forma scritta ad substantiam ossia una forma vincoolata: per ragioni di certezza oppure per garantire una ponderazione dell’oggetto del contratto ovvero effetto. Che si vuole raggiungere (ad es donazione non di modico valore laddove il donante dcidesse di prende run immobile oppure sicurezza nella circolazione dei beni ad esempio nella trascrizione