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appunti presi a lezione del professor ragucci
Tipologia: Appunti
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fonti: ordinamento multilivello (sia nazionale che sovranazionale) precetti ricavati dalla Costituzione diffusa percezione che le tasse siano un’imposizione c’è estraneità dalla libera imposizione? potere o dovere? potere (=el. imperativo implicito nel concetto di tributo, un potere dello Stato, quale fosse entità terza che esercitando prerogative in conformità alla legge prevale sulla libertà dei cittadini imponendosi) vs idea di dovere (=posizione giuridica passiva, ma non di sudditanza) rapp. “sinallagmatico” (idea presente in fase pre-costituzionale sotto lo Statuto albertino, rapp. Stato-contribuente concepito come animato in s. lato da uno scambio) vs dovere di solidarietà e lo Stato quale strumento di questa solidarietà (si contribuisce in funzione di quello che si può, non di quello che si riceve, ecco perché questa concezione è preferita oggi) “Il potere tributario è un fattore fondante dell'ordine sociale. La determinazione del livello di risorse fiscali da mettere al servizio dei programmi collettivi e la fissazione dei criteri di distribuzione tra i consociati costituiscono infatti meccanismi essenziali per la stessa sussistenza della comunità e producono la rappresentazione della logica di coesione e di partecipazione che esprime la visione della società.” (“Il potere tributario: politica e tributi nel corso dei secoli – P. Boria) emerge che si contribuisce per coesione sociale fondata su un potere, potere di determinare quanto si versa e come questo viene allocato, e non tanto per un’istanza di solidarietà Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. ( principio di capacità contributiva) Il sistema tributario è informato a criteri di progressività. (art.53 Cost.) concetto vertice di dovere “tutti sono tenuti” (e non “lo Stato può”) enunciazione (generica) di un dovere a liv. costituzionale, tuttavia non ancora traducibile in obblighi specifici serie di obblighi che sorgono al verificarsi di det. fatti enunciati dalla legge (le singole leggi di imposta), e hanno per oggetto una det. prestazione patrimoniale o personale doveri hanno come car. primaria il fatto che comportano possibilità che siano prescritti obblighi di condotta (condotta collaborativa nel caso di obblighi preparatori, es conservare documenti e redazione scritture contabili; o adempimenti veri e propri, es pagamento di un’imposta): obblighi di collaborazione o di adempimento dell’obbligazione principale, che il contribuente è in prima battuta messo nelle condizioni di adempiere volontariamente (non c’è coartazione); se condotte sono realizzate in modo corretto esauriscono il rapp. con l’amm. finanziaria dovere al centro del diritto tributario evidenzia che la rel. fiscale è principalmente affidata al corretto adempimento degli obblighi di legge da parte di tutti i contribuenti e in caso di inadempimento? possibilità di attivazione di una serie di attività, di collaborazione e di imposizione, che nelle forme estreme assumono i car. tipici dell’esercizio di poteri (potere di imposizione, di riscossione coattiva, sanzioni,…) ma si tratta di un’attivazione secondaria, strumentale, dello Stato la legittimità del potere di coazione dello Stato è possibile nell’interesse della collettività
quindi non tutto il dir. tributario trova attuazione per mezzo del potere (possibilità di adempimento volontario), ciò ha permesso introduzione di nuovi strumenti, servizi, pensati per rafforzare la determinazione volontaria e libera del contribuente di adempiere correttamente (es avvertendolo che ha sbagliato senza punirlo, informarlo su come risolvere le questioni più complicate, permettendogli di essere assistito da un consulente dell’ufficio, consentendo alle imprese più importanti di costituire con agenzia dei protocolli affinché questa non intervenga se preventivamente avvertita delle problematiche fiscali), allo scopo di stimolarli a dichiarare bene, correggere, informarsi, … e quindi di ampliare l’area dell’adempimento volontario e ridurre la coercizione istituti per la collaborazione: poter chiedere se interpretazione di una norma è corretta chiedere se si può chiedere che venga evitata applicazione di una norma di sfavore in presenza di talune condizioni (interpelli qualificatori, interpelli interpretativi, interpelli disapplicativi) come si concorre alle spese pubbliche? attraverso quali prestazioni si contribuisce a finanziamento spesa pubblica? non tutti questi modi sono riconducibili alla nozione di tributo che cos’è un tributo prestazione patrimoniale tipica elaborazione giurisprudenziale (no def. normativa): a partire da Cost. “nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge” (art.23), è “spia” letterale (il fatto che non sia “sono tributi dovuti per legge”) che permette di dire che si tratta di riserva di legge relativa (solo el. essenziali del tributo devono essere regolati da una legge) prestazioni patrimoniali (hanno per oggetto erogazione di una somma) e personali (condotte dovute, richieste a sogg.) riserva di legge ha in realtà ambito molto esteso (non solo prestazione patrimoniale imposta, ce ne sono molte altre di prestazioni patrimoniali che non sono tributi, attribuite a giurisdizione ordinaria) la legge che le regola non fornisce definizione ma un supporto normativo che ci avvicina alla nozione: norma di portata sistematica (applicazione generale per tutti i tributi) molto importante che è quella sulla giurisdizione del art.2 dlgs 546/1992 (legge che regola il processo tributario, entrata in vigore nel 1997, perché in questi 5 anni bisognava smantellare sist. delle commissioni tributarie, che non erano considerate organi giurisdizionali e che operavano da lungo tempo; oggi abbiamo le Corti di giustizia tributaria* di 1° e 2° grado) giurisprudenza che si è sviluppata su questa norma ci aiuta ad avvicinarci al concetto *2023 iniziativa di riforma per rinominarle “Tribunali”, il fatto di aver lasciato “Corti di giustizia” è forse sempre parte dell’orientamento di non ammetterne una considerazione in toto quali giudici (come èprima c’era “commissioni”) Abrogato dall'art. 130, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 a decorrere dal 1° gennaio
[1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
diventare obiettivo per aggregazioni bancarie di livello superiore, affidandosi anche a misure regolatorie di questo genere (legislatore crea condizioni per cui entro un certo termine banche di credito coop. potessero conferire la loro azienda bancaria in una SpA, trattenendo la propria partecipazione e percependo dividenti da poi distribuire per finalità sociale, come avevano sempre fatto + favorendo creazione di gruppi bancari di espressione coop.; + se avessero voluto …. avrebbero dovuto dare 20% allo Stato) scopo non è finanziare lo Stato, bensì riadattare questo settore bancario 20% considerato restituzione allo stato di quanto dato nel corso dell’anno allo stato idea di trovarsi dinanzi a finanziamento dello Stato, in questo caso clinico in cui SU ancora non avevano potuto esprimersi sulla natura del prelievo (su 70 banche 9 avevano trattenuto la banchina ma tutte avevano dato il 20% tranne 1, che era andata dal giudice) CC torna allora in questo contesto sul concetto di base giuridica e fa ragionamento ulteriore: dato per assodato che, perché ci sia un tributo, deve essere imposto dalla legge, CC prende però atto che secondo questo cr. si trattava di tributo e quindi vedere se fosse conforme al canone di legittimità costituzionale, CC non se l’è sentita e ha aggiunto requisito: ha detto che versamento di 1/5 dell’attivo patrimonio delle società non era tributo, perchè in caso di tributo la legge deve predisporre in caso di omesso versamento una amministrazione finanziaria con dei poteri, attraverso il cui esercizio di amministrazione può costringere al pagamento ci vuole anche il potere di attuare coattivamente, non è sufficiente che ci sia un dovere in questa sent. si legge reminiscenza del concetto (vecchio, e criticato nella prima lezione) per cui serve un potere, per soddisfare esigenze di certezza del diritto, CC ha avuto difficoltà a dirimere la discussione sulla finalità; recuperare quindi la nozione di potere e contraddirsi con altre snet. in cui diceva che bastava la base legislativa-giuridica comprendiamo che la nozione di tributo è una nozione contesa, ciascuno dei 3 requisiti ha degli incastri con l’altro, e tutti poi confluiscono sulla base legislativa, che è tra l’altro requisito non uniformemente ricostruito dalla giurisprudenza *+ma anche da CC (ha talvolta definito che cos’è un tributo) NB “imposta”, “tassa”, “contributo” ecc sono dei tipi di tributo