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Il procedimento legale per la citazione diretta nel diritto penale, con particolare attenzione alle forme speciali come giudizio abbreviato, patteggiamento e oblazione, e alle deroghe al dibattimento tradizionale. Viene inoltre discusso il ruolo del giudice e delle parti in queste procedure.
Tipologia: Appunti
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Va ricordato che nell’ambito della giurisdizione il c.p.p disegna delle ripartizioni: competenza per materia e territorio: la prima riguarda quegli affari penali ripartiti a seconda della gravità ( giudice di pace = reati bagatellari, corte d’assise= reati gravissimi , tribunale = reati non inclusi nei primi due )Proprio riguardo alla competenza per materia devoluta al tribunale va detto che esiste il tribunale in comp. collegiale e quello in composizione monocratica (v. art 33,33 bis c.p.p ) quest’ultimo con devoluzione residuale rispetto al primo ( cioè ciò che non viene deciso in composizione collegiale spetta a quello monocratica ) Inoltre scansione ordinaria classica per il tribunale in composizione collegiale , diversamente per il tribunale in composizione monocratica V libro VIII. Secondo una distinzione che astrattamente dovrebbe corrispondere ad una minore complessità dei casi da questa categoria di giudicante , ad accertamento quindi meno complesso ergo => con un rito con caratteristiche che ne assicurano la maggiore agilità e semplificazione. In realtà questo corrisponde alla realtà solo fino ad un certo punto !! Il tribunale in comp monocratica prevede 2 tipologie di sequenza procedimentale:
Art 550 cpp = precisa la casistica rispetto a cui si procede con cit diretta individuando un elencazione di fattispecie puntuali ( ii co.) e poi una sfera di fattispecie più ampie con riferimento alla pena edittale. L’art 550 precisa che il PM esercita l’azione penale con la citazione diretta a giudizio: siamo di fronte a una forma speciale di esercizio dell’AP. Due precisazioni: la norma dice che si applicano anche al proc per citaz diretta le disp dell’art 415 bis : avviso di conclusione delle IP e a ciò si collega la disp dell’art 552 co 2 che fa riferimento alle ipotesi di nullità del decreto : se non viene inviato l’avviso di conclusione di IP o l’invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio che sia stato tempestivamente richiesto dall’indagato il decreto di cita a giudizio è nullo. CO 3 ART 550 = ipotesi di errore cioè il PM esercita l’AP con citazione diretta per un reato per cui è prevista invece l’UP :violazione di un diritto dell’imputato se si considera che l’up come sappiamo ha un profilo di garanzia evidente. La norma favorisce la deflazione se si considera che è possibile tornare indietro ma solo quando l’eccezione di mancanza dell’UP sia eccepita entro il termine dell’art 491 co 1 : la norma cioè ci dice che l’imputato per ottenere che si torni indietro all’UP deve sollevare la questione di erroneo esercizio dell’AP al PM a quel punto il Pm dovrà esercitare l’UP prima omessa. DECRETO DI CITAZIONE DIRETTA A GIUDIZIO= forma speciale di esercizio dell’azione penale : il decreto è strutturato sulla falsariga del decreto che dispone il giudizio ai sensi dell’art 429 c.p.p a parte qualche aggiustamento. Lett. c) ricalca la formula standard che è l’imputazione con le medesime caratteristiche lett. d) citazione per il giudizio con indicazione del giudice competente con avvertimento all’imputato che non comparendo verrà considerato assente ( nel testo c’è un refuso ) lett f) si
l’operazione si recupera successivamente in udienza di comparazione Art 554 = atti urgenti …v art 467 a cui vengono assimilati anche gli atti di natura cautelare : per quanto riguarda l’art 467 parliamo di atti di natura probatoria : prove non rinviabili. Chi è competente nell’intermezzo? Cioè nel momento in cui ci troviamo tra il decreto che dispone il giudizio e la relativa trasmissione degli atti al giudice dibattimentale : competente è il GIP. L’art 554 serve appunto a disciplinare questo arco temporale ART 555 = udienza di comparizione : segmento iniziale della fase dibattimentale che il legislatore ha inserito come occasione di gestione del processo prima della fase del dibattimento vero e proprio in cui si dovrebbe dar luogo allo sviluppo dell’istruzione probatoria. Serve per razionalizzare l’attività processuale in un contesto in cui è mancata l’UP .la norma riferisce il deposito delle liste testimoniali funzionale ad una migliore gestione delle prove dichiarative ( clausola forse inutile perché replica la regola generale ) Particolarmente importante il II CO: prima della dichiarazione di apertura del dibatt devono essere presentate le richieste dei riti speciali : patteggiamento (444) giudizio abbreviato o domanda di oblazione a queste ipotesi va inclusa la sospensione del processo con messa alla prova. Altro profilo rilevante : co 3 = cd tentativo di conciliazione = il giudice è tenuto a effettuare questo tentativo già previsto nel procedimento pretorile agli esordi del 1988 ; nasce per i reati bagatellari per cui il giudice deve tentare una composizione pacifica del conflitto alla luce del p. di ragionevole durata del processo e alla sollecitazione a comporre la lite in sede stragiudiziale. Non assimilabile però alla mediazione penale affidato ad un soggetto esterno al processo( mediatore professionale)
All’udienza di comparizione viene anche sviluppata l’attività introduttiva : fase iniziale dell’istruzione in cui si colloca quel segmento per la formazione del fasc dibatt che manca nell’art 553 : in questa sede infatti le parti concordano l’acquisizione di atti contenuti nel fascicolo del PM nonché della documentazione delle investigazioni difensive. è quella parte cioè eventuale del fascicolo per il dibatt che ha matrice negoziata : riferimento alla seconda parte dell’art 431 c.p.p. Quindi il legislatore la colloca all’inizio. L’inserimento è prodromico all’uso probatorio : atti che non essendo formati in contradd ai sensi del co iv art 111 cost non potrebbero divenire prova , tuttavia in deroga a quella regola per via dell’accordo ( negozio) tra le parti saranno impiegate come prove a tutti gli effetti : meccanismo in cui si ha consenso dell’imputato che ai sensi del 111 co V rappresenta una delle eccezioni legittime al contraddittorio ammessa dal dettato costituzionale ART 559 = alcune deroghe rispetto al dibattimento tradizionale : tuttavia si applicano per quanto possibile le norme sul procedimento davanti al tribunale in comp collegiale ( clausola che nel 559 precisa la regola generale del 549 : rapporto tra disc speciale e quella ordinaria )
Arresto ancora da convalidare : 2 modelli
dell’arrestato bensì ha solo funzione di verifica della legittimità dell’arresto in flagranza come presupposto per la legittima instaurazione del giudizio direttissimo. ---> Se l’arresto viene convalidato---> si procede altrimenti il giudice restituisce gli atti al PM ---> da precisare che siccome l’AP è stata già esercitata ed è irretrattabile,al pm non resta altro che formulare l’imputazione di nuovo esercitando l’AP in forma ordinaria, non potrà richiedere più l’archiviazione NB= Se l’arresto non è convalidato tuttavia vi è la possibilità che il giudizio direttissimo si faccia tramite accordo tra PM e imputato CO VII ART 558 => previsto un termine a difesa non superiore a 5 giorni il che significa che può essere peraltro inferiore. Come mai questo termine così breve? differenze con la disc generale: