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Procedura per la citazione diretta nel diritto penale: forme speciali e deroghe, Appunti di Diritto Processuale Penale

Il procedimento legale per la citazione diretta nel diritto penale, con particolare attenzione alle forme speciali come giudizio abbreviato, patteggiamento e oblazione, e alle deroghe al dibattimento tradizionale. Viene inoltre discusso il ruolo del giudice e delle parti in queste procedure.

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 21/09/2020

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GIUDIZIO MONOCRATICO
Va ricordato che nell’ambito della giurisdizione il c.p.p disegna
delle ripartizioni: competenza per materia e territorio: la prima
riguarda quegli affari penali ripartiti a seconda della gravità
( giudice di pace = reati bagatellari, corte d’assise= reati gravissimi
, tribunale = reati non inclusi nei primi due )Proprio riguardo alla
competenza per materia devoluta al tribunale va detto che esiste
il tribunale in comp. collegiale e quello in composizione
monocratica (v. art 33,33 bis c.p.p ) quest’ultimo con devoluzione
residuale rispetto al primo ( cioè ciò che non viene deciso in
composizione collegiale spetta a quello monocratica )
Inoltre scansione ordinaria classica per il tribunale in
composizione collegiale , diversamente per il tribunale in
composizione monocratica
V libro VIII . Secondo una distinzione che astrattamente dovrebbe
corrispondere ad una minore complessità dei casi da questa
categoria di giudicante , ad accertamento quindi meno complesso
ergo => con un rito con caratteristiche che ne assicurano la
maggiore agilità e semplificazione. In realtà questo corrisponde
alla realtà solo fino ad un certo punto !!
Il tribunale in comp monocratica prevede 2 tipologie di sequenza
procedimentale:
1) procedimento con UP
2) procedimento a citazione diretta .
Il procedimento per citazione diretta disciplinato al titolo II del
LIBRO VIII caratterizzato dalla chiusura delle IP alla fase
dibattimentale (salta l’ UP con decurtazione del segmento
centrale che comporta un iter più rapido ) Sequenza che
assomiglia a quella del giudizio immediato
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GIUDIZIO MONOCRATICO

Va ricordato che nell’ambito della giurisdizione il c.p.p disegna delle ripartizioni: competenza per materia e territorio: la prima riguarda quegli affari penali ripartiti a seconda della gravità ( giudice di pace = reati bagatellari, corte d’assise= reati gravissimi , tribunale = reati non inclusi nei primi due )Proprio riguardo alla competenza per materia devoluta al tribunale va detto che esiste il tribunale in comp. collegiale e quello in composizione monocratica (v. art 33,33 bis c.p.p ) quest’ultimo con devoluzione residuale rispetto al primo ( cioè ciò che non viene deciso in composizione collegiale spetta a quello monocratica ) Inoltre scansione ordinaria classica per il tribunale in composizione collegiale , diversamente per il tribunale in composizione monocratica V libro VIII. Secondo una distinzione che astrattamente dovrebbe corrispondere ad una minore complessità dei casi da questa categoria di giudicante , ad accertamento quindi meno complesso ergo => con un rito con caratteristiche che ne assicurano la maggiore agilità e semplificazione. In realtà questo corrisponde alla realtà solo fino ad un certo punto !! Il tribunale in comp monocratica prevede 2 tipologie di sequenza procedimentale:

  1. procedimento con UP
  2. procedimento a citazione diretta. Il procedimento per citazione diretta disciplinato al titolo II del LIBRO VIII caratterizzato dalla chiusura delle IP alla fase dibattimentale (salta l’ UP con decurtazione del segmento centrale che comporta un iter più rapido ) Sequenza che assomiglia a quella del giudizio immediato

Art 550 cpp = precisa la casistica rispetto a cui si procede con cit diretta individuando un elencazione di fattispecie puntuali ( ii co.) e poi una sfera di fattispecie più ampie con riferimento alla pena edittale. L’art 550 precisa che il PM esercita l’azione penale con la citazione diretta a giudizio: siamo di fronte a una forma speciale di esercizio dell’AP. Due precisazioni: la norma dice che si applicano anche al proc per citaz diretta le disp dell’art 415 bis : avviso di conclusione delle IP e a ciò si collega la disp dell’art 552 co 2 che fa riferimento alle ipotesi di nullità del decreto : se non viene inviato l’avviso di conclusione di IP o l’invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio che sia stato tempestivamente richiesto dall’indagato il decreto di cita a giudizio è nullo. CO 3 ART 550 = ipotesi di errore cioè il PM esercita l’AP con citazione diretta per un reato per cui è prevista invece l’UP :violazione di un diritto dell’imputato se si considera che l’up come sappiamo ha un profilo di garanzia evidente. La norma favorisce la deflazione se si considera che è possibile tornare indietro ma solo quando l’eccezione di mancanza dell’UP sia eccepita entro il termine dell’art 491 co 1 : la norma cioè ci dice che l’imputato per ottenere che si torni indietro all’UP deve sollevare la questione di erroneo esercizio dell’AP al PM a quel punto il Pm dovrà esercitare l’UP prima omessa. DECRETO DI CITAZIONE DIRETTA A GIUDIZIO= forma speciale di esercizio dell’azione penale : il decreto è strutturato sulla falsariga del decreto che dispone il giudizio ai sensi dell’art 429 c.p.p a parte qualche aggiustamento. Lett. c) ricalca la formula standard che è l’imputazione con le medesime caratteristiche lett. d) citazione per il giudizio con indicazione del giudice competente con avvertimento all’imputato che non comparendo verrà considerato assente ( nel testo c’è un refuso ) lett f) si

l’operazione si recupera successivamente in udienza di comparazione Art 554 = atti urgenti …v art 467 a cui vengono assimilati anche gli atti di natura cautelare : per quanto riguarda l’art 467 parliamo di atti di natura probatoria : prove non rinviabili. Chi è competente nell’intermezzo? Cioè nel momento in cui ci troviamo tra il decreto che dispone il giudizio e la relativa trasmissione degli atti al giudice dibattimentale : competente è il GIP. L’art 554 serve appunto a disciplinare questo arco temporale ART 555 = udienza di comparizione : segmento iniziale della fase dibattimentale che il legislatore ha inserito come occasione di gestione del processo prima della fase del dibattimento vero e proprio in cui si dovrebbe dar luogo allo sviluppo dell’istruzione probatoria. Serve per razionalizzare l’attività processuale in un contesto in cui è mancata l’UP .la norma riferisce il deposito delle liste testimoniali funzionale ad una migliore gestione delle prove dichiarative ( clausola forse inutile perché replica la regola generale ) Particolarmente importante il II CO: prima della dichiarazione di apertura del dibatt devono essere presentate le richieste dei riti speciali : patteggiamento (444) giudizio abbreviato o domanda di oblazione a queste ipotesi va inclusa la sospensione del processo con messa alla prova. Altro profilo rilevante : co 3 = cd tentativo di conciliazione = il giudice è tenuto a effettuare questo tentativo già previsto nel procedimento pretorile agli esordi del 1988 ; nasce per i reati bagatellari per cui il giudice deve tentare una composizione pacifica del conflitto alla luce del p. di ragionevole durata del processo e alla sollecitazione a comporre la lite in sede stragiudiziale. Non assimilabile però alla mediazione penale affidato ad un soggetto esterno al processo( mediatore professionale)

All’udienza di comparizione viene anche sviluppata l’attività introduttiva : fase iniziale dell’istruzione in cui si colloca quel segmento per la formazione del fasc dibatt che manca nell’art 553 : in questa sede infatti le parti concordano l’acquisizione di atti contenuti nel fascicolo del PM nonché della documentazione delle investigazioni difensive. è quella parte cioè eventuale del fascicolo per il dibatt che ha matrice negoziata : riferimento alla seconda parte dell’art 431 c.p.p. Quindi il legislatore la colloca all’inizio. L’inserimento è prodromico all’uso probatorio : atti che non essendo formati in contradd ai sensi del co iv art 111 cost non potrebbero divenire prova , tuttavia in deroga a quella regola per via dell’accordo ( negozio) tra le parti saranno impiegate come prove a tutti gli effetti : meccanismo in cui si ha consenso dell’imputato che ai sensi del 111 co V rappresenta una delle eccezioni legittime al contraddittorio ammessa dal dettato costituzionale ART 559 = alcune deroghe rispetto al dibattimento tradizionale : tuttavia si applicano per quanto possibile le norme sul procedimento davanti al tribunale in comp collegiale ( clausola che nel 559 precisa la regola generale del 549 : rapporto tra disc speciale e quella ordinaria )

  1. II co. art 559 = Verbalizzazione dell’attività processuale : norma a carattere economico fondata sull’idea per cui difronte al tribunale in composizione monocratica si abbiano reati di minore gravità di conseguenza l’attività dibatt possa essere documentata più agevolmente in forma riassuntiva. Ma non è sempre così! Infatti la documentazione in forma riassuntiva è prevista solo se le parti vi consentono e se il giudice non prevede una redazione in forma integrale.

Arresto ancora da convalidare : 2 modelli

  1. Gestito dal PM
  2. GESTITO DALLA PG Nel caso di arresto in flagranza il PM può disporre che l’arrestato venga posto direttamente davanti al giudice dibatt funzionalmente competente sia per la convalida che per la prosecuzione del giudizio di merito ( 48 h dall’arresto) = arresto classico! Co. IV si esprime in termini di possibilità : potere discrezionale del PM legato all’alternativa del procedimento cioè può investire del compito la polizia giudiziaria. Difatti il modello principale è il num. 2. CO I art 558 = > La PG conduce l’arrestato difronte al giudice dibatt. Se il giudice del dibatt tiene udienza la presentazione sarà immediata , altrimenti la PG gliene danno notizia e lo presentano all’udienza da fissarsi entro 48 ore dall’arresto Naturalmente c’è un problema! = > chi esercizio l’AP? c’è bisogno che si attivi il dominus dell’AP : IL PM che formula l’imputazione va ad integrare l’esercizio dell’azione penale. Questo passaggio dell’art 558 va collegato con l’art 163 disp att. che disciplina questo rapporto tra PM e PG. L’art 163 precisa infatti che la presentazione dell’arrestato è disposta dal procuratore della repubblica con atto mediante cui formula l’imputazione quindi esercita l’a.p sarà poi la PG a consegnare gli atti in udienza al PM che è presente in udienza. Il giudizio che si svolge in questo modo è a struttura leggera e rapida : per esempio è la stessa PG anche oralmente a citare la persona offesa e i testimoni e ad avvisare il difensore. Inoltre il giudice autorizza la PG a una relazione orale. Quindi il segmento introduttivo dell’udienza vede questo ruolo importante della PG ; tuttavia non va confusa con una relazione funzionale a dimostrare la responsabilità

dell’arrestato bensì ha solo funzione di verifica della legittimità dell’arresto in flagranza come presupposto per la legittima instaurazione del giudizio direttissimo. ---> Se l’arresto viene convalidato---> si procede altrimenti il giudice restituisce gli atti al PM ---> da precisare che siccome l’AP è stata già esercitata ed è irretrattabile,al pm non resta altro che formulare l’imputazione di nuovo esercitando l’AP in forma ordinaria, non potrà richiedere più l’archiviazione NB= Se l’arresto non è convalidato tuttavia vi è la possibilità che il giudizio direttissimo si faccia tramite accordo tra PM e imputato CO VII ART 558 => previsto un termine a difesa non superiore a 5 giorni il che significa che può essere peraltro inferiore. Come mai questo termine così breve? differenze con la disc generale:

  1. Nel giudizio direttissimo la disciplina generale prevede un termine estensibile fino a 10gg
  2. Nel giudizio direttissimo è previsto che di questo termine il giudice dia avviso all’imputato, mentre qui manca! Garanzie sicuramente quindi ridotte. Che cosa accade rispetto ai riti alternativi? Meccanismo di trasformazione legato all’esigenza di garantire che in ogni caso il soggetto tratto a giudizio per iniziativa del PM dovendo rinunciare a qualunque sede di contradd, verifica preliminare ecc, possa avere modo di accedere ad un rito negoziato cioè premiale. Di qui la pox di prevedere che il giudizio direttissimo diventi un rito con sbocchi premiali : co VIII dopo l’udienza di convalida l’imputato può chiedere o patteggiamento