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Giuramento, Dispense di Diritto Processuale Civile

appunti procedura civile

Tipologia: Dispense

2015/2016

Caricato il 25/08/2016

jessica.89
jessica.89 🇮🇹

4.8

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IL GIURAMENTO
Il giuramento è il mezzo istruttorio in cui una delle parti è chiamata ad affermare in forma grave e
solenne, attraverso una dichiarazione giurata, la verità di fatti a sé favorevoli, che in tal modo si
hanno per definitivamente accertati nel processo, senza alcuna possibilità di prova contraria.
L’efficacia del giuramento è massima, superiore rispetto alla confessione.
L'art. 2736 c.c. distingue due tipi di giuramento: quello decisorio, che una parte deferisce all'altra
per farne dipendere la decisione totale o parziale della causa; e quello suppletorio, che è deferito
d’ufficio ad una qualunque delle parti, al fine di decidere la causa quando la domanda o le eccezioni
non sono pienamente provate, ma non sono del tutto sfornite di prova, oppure per stabilire il valore
della cosa domandata, se non si può accertare altrimenti (giuramento di estimazione).
Il giuramento è decisorio perché:
a) deve vertere su fatti decisivi, idonei a portare all'immediata definizione, tot. o parz., della
causa;
b) costituisce una prova legale, che ha la peculiarità di prevalere sempre e
comunque su tutte le altre prove, sia nell'ipotesi in cui venga prestato sia nel caso in cui la
parte si rifiuti di renderlo.
Attraverso il deferimento del giuramento ciascuna parte ha la possibilità di sfidare l'altra ad
affermare la verità di fatti ad essa favorevoli, ponendola di fronte all'alternativa tra rendere la
dichiarazione giurata, ottenendo che la verità dei fatti resti definitivamente accertata in suo favore,
senza possibilità di prova contraria, oppure rifiutarsi di giurare, rimanendo soccombente rispetto
alla domanda o al punto relativamente al quale il giuramento era stato ammesso (art. 239). Il che si
traduce nell’imporre alla parte alla quale è stato deferito il giuramento il divieto di mentire.
Quest’ultima, quando i fatti siano comuni all'altra parte, può sottrarsi a tale alternativa solo
attraverso il “riferimento” del giuramento, cioè chiedendo che a giurare sia proprio la parte che
glielo aveva deferito.
La capacità richiesta alla parte per deferire (o riferire) il giuramento è il poter disporre del diritto
controverso, il che esclude la legittimazione del sostituto processuale. Nulla è detto circa la capacità
necessaria per la parte chiamata a rendere il giuramento, al riguardo si ritiene che il deferimento
può
avere come destinatario anche la persona fisica cui compete la rappresentanza di una persona
giuridica o di una società che sia parte del processo.
Quanto all’oggetto, il giuramento può essere:
de veritate, quando riguardi un fatto proprio della parte a cui si deferisce;
de scentia, quando verte sulla conoscenza che essa ha di un fatto altrui.
L'art. 2739 c.c. esclude la possibilità di avvalersi di tale mezzo di prova:
nelle cause relative a diritti di cui le parti non possono disporre;
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IL GIURAMENTO

Il giuramento è il mezzo istruttorio in cui una delle parti è chiamata ad affermare in forma grave e solenne, attraverso una dichiarazione giurata, la verità di fatti a sé favorevoli, che in tal modo si

hanno per definitivamente accertati nel processo, senza alcuna possibilità di prova contraria. L’efficacia del giuramento è massima, superiore rispetto alla confessione.

L'art. 2736 c.c. distingue due tipi di giuramento: quello decisorio , che una parte deferisce all'altra

per farne dipendere la decisione totale o parziale della causa; e quello suppletorio , che è deferito d’ufficio ad una qualunque delle parti, al fine di decidere la causa quando la domanda o le eccezioni non sono pienamente provate, ma non sono del tutto sfornite di prova, oppure per stabilire il valore della cosa domandata, se non si può accertare altrimenti ( giuramento di estimazione ). Il giuramento è decisorio perché:

a) deve vertere su fatti decisivi, idonei a portare all'immediata definizione, tot. o parz., della causa;

b) costituisce una prova legale, che ha la peculiarità di prevalere sempre e comunque su tutte le altre prove, sia nell'ipotesi in cui venga prestato sia nel caso in cui la

parte si rifiuti di renderlo.

Attraverso il deferimento del giuramento ciascuna parte ha la possibilità di sfidare l'altra ad affermare la verità di fatti ad essa favorevoli, ponendola di fronte all'alternativa tra rendere la dichiarazione giurata, ottenendo che la verità dei fatti resti definitivamente accertata in suo favore, senza possibilità di prova contraria, oppure rifiutarsi di giurare, rimanendo soccombente rispetto alla domanda o al punto relativamente al quale il giuramento era stato ammesso (art. 239 ). Il che si traduce nell’imporre alla parte alla quale è stato deferito il giuramento il divieto di mentire.

Quest’ultima, quando i fatti siano comuni all'altra parte, può sottrarsi a tale alternativa solo

attraverso il “ riferimento ” del giuramento, cioè chiedendo che a giurare sia proprio la parte che

glielo aveva deferito. La capacità richiesta alla parte per deferire (o riferire) il giuramento è il poter disporre del diritto controverso, il che esclude la legittimazione del sostituto processuale. Nulla è detto circa la capacità necessaria per la parte chiamata a rendere il giuramento, al riguardo si ritiene che il deferimento può

avere come destinatario anche la persona fisica cui compete la rappresentanza di una persona giuridica o di una società che sia parte del processo.

Quanto all’oggetto, il giuramento può essere:

  • de veritate , quando riguardi un fatto proprio della parte a cui si deferisce;
  • de scentia , quando verte sulla conoscenza che essa ha di un fatto altrui.

L'art. 2739 c.c. esclude la possibilità di avvalersi di tale mezzo di prova:

  • nelle cause relative a diritti di cui le parti non possono disporre;
  • quando il giuramento dovrebbe vertere sopra un fatto illecito;
  • quando sia diretto a provare l'esistenza di un contratto per la validità del quale sia richiesta la forma scritta, che evidentemente sarebbe nullo se non fosse stato consacrato in un documento; tale limitazione non si applica quando la forma sia richiesta solo ad probationem;
  • quando il giuramento mirerebbe a negare un fatto che da un atto pubblico risulti avvenuto alla presenza del pubblico ufficiale che ha formato l'atto stesso.

Il giuramento decisorio, rimesso all’iniziativa delle parti, può essere deferito in qualunque stato della causa davanti al giudice istruttore, fino alla precisazione delle conclusioni, anche dopo che siano maturate le eventuali preclusioni istruttorie; nonché, in deroga al divieto di nuovi mezzi di prova, in appello e nel giudizio di rinvio.

Può riguardare fatti già accertati, in positivo o in negativo, attraverso altre prove anteriormente assunte, tenuto conto che prevale su ogni altra prova.

Il deferimento (ed il riferimento) deve essere compiuto personalmente dalla parte, con atto scritto d a essa sottoscritto o con dichiarazione resa all'udienza, oppure dal difensore munito di procura ad hoc con dichiarazione in udienza (art. 233). Al momento del deferimento il giuramento deve essere formulato in articoli separati, in modo chiaro e specifico.

Una particolarità riguarda proprio la concreta articolazione della formula sulla quale l’altra parte è chiamata a giurare, poiché la dichiarazione deve avere ad oggetto fatti favorevoli al giurante, quest’ultima dovrà fedelmente riprodurre, in un certo senso, la sua tesi difensiva, affinchè l’effetto dell giuramento sia quello di vincere, in tutto o in parte, la causa del delato.

In caso di riferimento, tale formula verrà invertita, al fine di riprodurre la tesi difensiva della parte che aveva originariamente deferito il giuramento e che viene in tal modo chiamata essa stessa a giurare. Sia il deferimento che il riferimento sono di regola revocabili solo fino a quando l'avversario non si sia dichiarato pronto a prestare giuramento (o abbia a sua volta riferito); se però il giudice, nell'ammettere la prova, abbia modificato la formula indicata dalla parte, essi potranno essere revocati anche dopo tale momento, fino all'effettiva prestazione. Quando sorgano contestazioni circa l'ammissibilità del giuramento, la risoluzione spetta al collegio (art. 273), se si tratti di causa per la quale è prevista la decisione collegiale. L'ordinanza ammissiva del giuramento deve essere sempre notificata direttamente alla parte (non al procuratore costituito), anche quando sia contumace (art. 237).

Il giuramento deve essere prestato personalmente davanti al giudice istruttore, che previamente ammonisce la parte sull'importanza morale dell'atto e circa le conseguenze penali delle dichiarazioni false.

La prestazione consiste nel pronunciare le parole “ consapevole della responsabilità che col giuramento assumo…giuro” , seguita dalla fedele ripetizione della formula ammessa dal giudice (art. 238).

Se la parte delata non si presenta, senza giustificato motivo, all'udienza fissata per l'assunzione del mezzo istruttorio, o rifiuti di prestare giuramento o ne modifichi arbitrariamente e sostanzialmente la formula, tale parte rimane soccombente rispetto alla domanda o al punto relativamente al quale il

assoluzione pronunciata nel giudizio penale non abbia efficacia nei cfr del danneggiato, quest’ultimo prima di poter chiedere il risarcimento in sede civile, cmq deve attendere la decisione del processo penale.