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Il concetto di giuramento in diritto, le sue due specie (decisorio e suppletorio) e le conseguenze che derivano dalla sua prestazione o dallo sfidare la sfida. Viene inoltre illustrato il processo di deferimento e riferimento del giuramento, le contestazioni e la revoca.
Tipologia: Appunti
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Il giuramento è una dichiarazione che una parte fa di fatti a sé favorevoli, avente una particolare efficacia probatoria (prova legale) - questa dichiarazione viene resa non spontaneamente, cioè su iniziativa della parte che giura, ma è provocata, o su istanza dell’altra parte (g. decisorio) o del giudice (g. suppletorio). Art. 2736 - Specie “Il giuramento è di due specie:
Il giuramento decisorio Questa efficacia permane anche quando sia accertata la falsità del giuramento (v. infatti l’art. 2738 che esclude la possibilità di utilizzare la revocazione): il soccombente può solo ottenere il risarcimento del danno, dopo che ci sia stata la sentenza penale per il falso giuramento. V. al riguardo Art. 2738, 2 e 3 comma: “Se è stato prestato il giuramento deferito o riferito, l'altra parte non è ammessa a provare il contrario, né può chiedere la revocazione della sentenza qualora il giuramento sia stato dichiarato falso. Può tuttavia domandare il risarcimento dei danni nel caso di condanna penale per falso giuramento. Se la condanna penale non può essere pronunziata perché il reato è estinto, il giudice civile può conoscere del reato al solo fine del risarcimento.” Il giuramento decisorio Effetti della mancata prestazione del giuramento: Art. 239 “La parte alla quale il giuramento decisorio è deferito, se non si presenta senza giustificato motivo all'udienza all'uopo fissata, o, comparendo, rifiuta di prestarlo o non lo riferisce all'avversario, soccombe rispetto alla domanda o al punto di fatto relativamente al quale il giuramento è stato ammesso; e del pari soccombe la parte avversaria, se rifiuta di prestare il giuramento che le è riferito. Il giudice istruttore, se ritiene giustificata la mancata comparizione della parte che deve prestare il giuramento, provvede a norma dell'articolo 232 secondo comma.” Il giuramento decisorio 8 Ci si potrebbe chiedere: perché deferire il giuramento, se si dà la possibilità alla controparte di vincere facilmente la causa? Es.: A e B stipulano una transazione, ma non usano la forma scritta – per la transazione è prevista la forma scritta ad probationem (art. 1967) – A non ha dunque nessun modo di provarla (non può utilizzare la prova per testimoni) – può però deferire il giuramento a B (“giura di non aver stipulato la transazione”) e, se B giura, per lui c’è il pericolo del processo penale (nel quale non ci sono limiti alla prova testimoniale) quindi si può ricorrere al giuramento o quando non c’è altro mezzo di prova (e la causa sarebbe comunque persa), o quando la prova c’è, ma è utilizzabile solo nel processo penale per il falso giuramento (quindi per la controparte è pericoloso giurare il falso). Il giuramento decisorio Chi che viene invitato a giurare ha anche una terza possibilità (oltre a giurare o a rifiutarsi di farlo): cioè riferire il giuramento all’altra parte (cioè invitare a giurare chi ha deferito il giuramento). Art. 234 – Riferimento “Finché non abbia dichiarato di essere pronta a giurare, la parte, alla quale il giuramento decisorio è stato deferito, può riferirlo all'avversario nei limiti fissati dal codice civile.” è però necessario che si tratti di un fatto comune ad entrambe le parti (v. art. 2740, 2 comma)