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Il Giuramento: Specie e Conseguenze, Appunti di Diritto Processuale Civile

Il concetto di giuramento in diritto, le sue due specie (decisorio e suppletorio) e le conseguenze che derivano dalla sua prestazione o dallo sfidare la sfida. Viene inoltre illustrato il processo di deferimento e riferimento del giuramento, le contestazioni e la revoca.

Tipologia: Appunti

2012/2013

Caricato il 29/10/2021

leo_bozzi
leo_bozzi 🇮🇹

4.1

(8)

43 documenti

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Il giuramento è una dichiarazione che una parte fa di fatti a sé favorevoli, avente una particolare
efficacia probatoria (prova legale) - questa dichiarazione viene resa non spontaneamente, cioè su
iniziativa della parte che giura, ma è provocata, o su istanza dell’altra parte (g. decisorio) o del
giudice (g. suppletorio).
Art. 2736 - Specie
“Il giuramento è di due specie:
1) è decisorio quello che una parte deferisce all'altra per farne dipendere la decisione totale o
parziale della causa;
2) è suppletorio quello che è deferito d'ufficio dal giudice a una delle parti al fine di decidere la
causa quando la domanda o le eccezioni non sono pienamente provate, ma non sono del tutto
sfornite di prova, ovvero quello che è deferito al fine di stabilire il valore della cosa domandata, se
non si può accertarlo altrimenti.”
Il giuramento decisorio
Giuramento decisorio
Una parte deferisce il giuramento, cioè invita l’altra parte a giurare la verità di fatti a quest’ultima
favorevoli
questi fatti devono avere una rilevanza determinante ai fini della decisione della causa - il g. deve
cioè esaurire ogni qt. controversa relativa alla causa: se ci sono più fatti controversi, tutti devono
essere oggetto di g. (dopo la dichiarazione non deve essere necessaria alcuna ulteriore indagine
del giudice su altri fatti)
quindi, una volta prestato il giuramento, deve essere possibile la decisione totale (o parziale – cioè
su una delle domande cumulate).
Il giuramento decisorio
A seconda dell’oggetto si distingue tra giuramento de veritate (riguarda un fatto proprio della
parte cui si deferisce il giuramento – es. si chiede al debitore se è vero che ha pagato) e
giuramento de scientia o de notitia (riguarda la conoscenza che si abbia di un fatto altrui – es.
giuramento deferito all’erede del creditore con cui gli si chiede se sa che il de cuius ha ricevuto il
pagamento). Per questa distinzione v.
Art. 2740, 2 comma – “Il giuramento non può essere deferito che sopra un fatto proprio della
parte a cui si deferisce o sulla conoscenza che essa ha di un fatto altrui e non può essere riferito
qualora il fatto che ne è l'oggetto non sia comune a entrambe le parti.”
Quindi, quale significato ha il g? Si tratta di una sfida, rivolta alla controparte – questa sfida tiene
conto delle conseguenze negative che derivano dalla falsa dichiarazione (sia sul piano morale, sia,
soprattutto, sul piano penale: il falso giuramento è un reato – v. art. 371 c.p.).
Il giuramento decisorio
Conseguenze del giuramento: se, la parte invitata a giurare, lo fa, vince la causa
la dichiarazione fatta ha efficacia di prova legale, nel senso che il giudice deve dichiarare vittoriosa
la parte che ha giurato (in tutto o in parte, a seconda della portata del fatto oggetto del
giuramento: se questo riguardi fatti idonei a condurre a decidere totalmente la controversia o solo
una sua parte)
dopo il giuramento tutte le altre risultanze probatorie sono superate e non è ammessa prova
contraria;
se invece la parte si rifiuta di giurare, va dichiarata soccombente.
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Il giuramento è una dichiarazione che una parte fa di fatti a sé favorevoli, avente una particolare efficacia probatoria (prova legale) - questa dichiarazione viene resa non spontaneamente, cioè su iniziativa della parte che giura, ma è provocata, o su istanza dell’altra parte (g. decisorio) o del giudice (g. suppletorio). Art. 2736 - Specie “Il giuramento è di due specie:

  1. è decisorio quello che una parte deferisce all'altra per farne dipendere la decisione totale o parziale della causa;
  2. è suppletorio quello che è deferito d'ufficio dal giudice a una delle parti al fine di decidere la causa quando la domanda o le eccezioni non sono pienamente provate, ma non sono del tutto sfornite di prova, ovvero quello che è deferito al fine di stabilire il valore della cosa domandata, se non si può accertarlo altrimenti.” Il giuramento decisorio Giuramento decisorio Una parte deferisce il giuramento, cioè invita l’altra parte a giurare la verità di fatti a quest’ultima favorevoli questi fatti devono avere una rilevanza determinante ai fini della decisione della causa - il g. deve cioè esaurire ogni qt. controversa relativa alla causa: se ci sono più fatti controversi, tutti devono essere oggetto di g. (dopo la dichiarazione non deve essere necessaria alcuna ulteriore indagine del giudice su altri fatti) quindi, una volta prestato il giuramento, deve essere possibile la decisione totale (o parziale – cioè su una delle domande cumulate). Il giuramento decisorio A seconda dell’oggetto si distingue tra giuramento de veritate (riguarda un fatto proprio della parte cui si deferisce il giuramento – es. si chiede al debitore se è vero che ha pagato) e giuramento de scientia o de notitia (riguarda la conoscenza che si abbia di un fatto altrui – es. giuramento deferito all’erede del creditore con cui gli si chiede se sa che il de cuius ha ricevuto il pagamento). Per questa distinzione v. Art. 2740, 2 comma – “Il giuramento non può essere deferito che sopra un fatto proprio della parte a cui si deferisce o sulla conoscenza che essa ha di un fatto altrui e non può essere riferito qualora il fatto che ne è l'oggetto non sia comune a entrambe le parti.” Quindi, quale significato ha il g? Si tratta di una sfida, rivolta alla controparte – questa sfida tiene conto delle conseguenze negative che derivano dalla falsa dichiarazione (sia sul piano morale, sia, soprattutto, sul piano penale: il falso giuramento è un reato – v. art. 371 c.p.). Il giuramento decisorio Conseguenze del giuramento: se, la parte invitata a giurare, lo fa, vince la causa la dichiarazione fatta ha efficacia di prova legale, nel senso che il giudice deve dichiarare vittoriosa la parte che ha giurato (in tutto o in parte, a seconda della portata del fatto oggetto del giuramento: se questo riguardi fatti idonei a condurre a decidere totalmente la controversia o solo una sua parte) dopo il giuramento tutte le altre risultanze probatorie sono superate e non è ammessa prova contraria; se invece la parte si rifiuta di giurare, va dichiarata soccombente.

Il giuramento decisorio Questa efficacia permane anche quando sia accertata la falsità del giuramento (v. infatti l’art. 2738 che esclude la possibilità di utilizzare la revocazione): il soccombente può solo ottenere il risarcimento del danno, dopo che ci sia stata la sentenza penale per il falso giuramento. V. al riguardo Art. 2738, 2 e 3 comma: “Se è stato prestato il giuramento deferito o riferito, l'altra parte non è ammessa a provare il contrario, né può chiedere la revocazione della sentenza qualora il giuramento sia stato dichiarato falso. Può tuttavia domandare il risarcimento dei danni nel caso di condanna penale per falso giuramento. Se la condanna penale non può essere pronunziata perché il reato è estinto, il giudice civile può conoscere del reato al solo fine del risarcimento.” Il giuramento decisorio Effetti della mancata prestazione del giuramento: Art. 239 “La parte alla quale il giuramento decisorio è deferito, se non si presenta senza giustificato motivo all'udienza all'uopo fissata, o, comparendo, rifiuta di prestarlo o non lo riferisce all'avversario, soccombe rispetto alla domanda o al punto di fatto relativamente al quale il giuramento è stato ammesso; e del pari soccombe la parte avversaria, se rifiuta di prestare il giuramento che le è riferito. Il giudice istruttore, se ritiene giustificata la mancata comparizione della parte che deve prestare il giuramento, provvede a norma dell'articolo 232 secondo comma.” Il giuramento decisorio 8 Ci si potrebbe chiedere: perché deferire il giuramento, se si dà la possibilità alla controparte di vincere facilmente la causa? Es.: A e B stipulano una transazione, ma non usano la forma scritta – per la transazione è prevista la forma scritta ad probationem (art. 1967) – A non ha dunque nessun modo di provarla (non può utilizzare la prova per testimoni) – può però deferire il giuramento a B (“giura di non aver stipulato la transazione”) e, se B giura, per lui c’è il pericolo del processo penale (nel quale non ci sono limiti alla prova testimoniale) quindi si può ricorrere al giuramento o quando non c’è altro mezzo di prova (e la causa sarebbe comunque persa), o quando la prova c’è, ma è utilizzabile solo nel processo penale per il falso giuramento (quindi per la controparte è pericoloso giurare il falso). Il giuramento decisorio Chi che viene invitato a giurare ha anche una terza possibilità (oltre a giurare o a rifiutarsi di farlo): cioè riferire il giuramento all’altra parte (cioè invitare a giurare chi ha deferito il giuramento). Art. 234 – Riferimento “Finché non abbia dichiarato di essere pronta a giurare, la parte, alla quale il giuramento decisorio è stato deferito, può riferirlo all'avversario nei limiti fissati dal codice civile.” è però necessario che si tratti di un fatto comune ad entrambe le parti (v. art. 2740, 2 comma)