






Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
I principi e le procedure delle notifiche e comunicazioni nei processi formali italiani, inclusi gli atti che devono essere compiuti oralmente, la sottoscrizione necessaria, la notifica telematica e la congruità delle forme al loro scopo. Viene inoltre discusso il ruolo dell'ufficiale giudiziario nella notifica e la presunzione di conoscenza del destinatario. Il documento si riferisce alla legge 221/2012 e ai relativi regolamenti.
Tipologia: Dispense
1 / 12
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!







Nel disciplinare le forme degli atti del processo, la legge si ispira al PRINCIPIO DELLA CONGRUITA’ DELLE FORME ALLO SCOPO. Le forme devono essere rispettate solo in quanto e nei limiti in cui sono necessarie per realizzare lo scopo obiettivo, ossia per assolvere la loro funzione di garanzia e obiettività: se non rispondono a questa funzione possono essere anche trasgredite. Vi è libertà delle forme nel senso che gli atti possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo, salvo che la legge imponga forme determinate (art. 121). In realtà è difficile che la legge non predetermini le forme, tuttavia tale disposizione normativa ha la funzione di “chiusura del sistema”. L’art. 122 prevede che in tutto il processo debba essere utilizzata la lingua italiana; la giurisprudenza ha tuttavia precisato che la lingua italiana è prescritta solo per gli atti processuali in senso stretto e non anche per le dichiarazioni probatorie raccolte nel processo oppure per i documenti allegati. Quando deve essere sentita una persona che non conosce la lingua italiana, il giudice può nominare un interprete, il quale è tenuto a prestare giuramento di adempiere fedelmente l’ufficio. L’art. 123 prevede la possibilità per il giudice di nominare un traduttore quando occorre procedere all’esame di documenti scritti in lingua diversa da quella italiana. L’art. 124 detta le regole di comportamento per il giudice quando deve sentire un sordo, un muto o un sordomuto: le interrogazioni possono essere fatte per iscritto e occorrendo il giudice può nominare un interprete. Vi è poi una serie di atti che devono essere compiuti oralmente: sono tipicamente orali tutti gli atti che si svolgono con la contemporanea presenza delle parti innanzi al giudice. Anche in questi casi tuttavia deve essere redatta una documentazione scritta (c.d. processo verbale), il cui contenuto è disciplinato dall’art. 126 (persone intervenute, circostanze di luogo e di tempo, descrizione dell’attività svolta); tale disposizione stabilisce, inoltre, che il verbale deve essere sottoscritto dal cancelliere il quale, per l’ipotesi in cui vi sono altri intervenuti, deve darne loro lettura, senza che occorra la loro sottoscrizione, salvo che la legge non disponga altrimenti (dopo le modifiche introdotte dal D.L. 90/2014, conv. in L. 114/2014). In realtà, nel processo civile il cancelliere non è quasi mai presente alle udienze. È per questi motivi che la giurisprudenza ritiene che l’omessa sottoscrizione da parte del cancelliere non determina nullità. Dopo l’introduzione del processo civile telematico (già previsto dal D.P.R. 123/2001), il verbale può essere anche un documento informatico sottoscritto digitalmente (il giudice e il cancelliere vi appongono la propria firma digitale). Inoltre, il D.M. 44/2011 ha fornito le regole tecniche per l’utilizzazione della p.e.c. nelle comunicazioni e notificazioni degli atti e dei provvedimenti del processo civile. Un ulteriore rafforzamento dell’uso della p.e.c. si è avuto con gli artt. 16 e 16bis del D.L. 179/2012 (conv. L. 221/2012 e s.m.), che prevede l’obbligo di comunicazione e notificazione per via telematica da parte del cancelliere e l’obbligo di deposito per via telematica degli atti processuali. L’udienza q diretta dal giudice singolo (o dal presidente del collegio), che prescrive e fa quanto
occorre affinché la trattazione delle cause avvenga in modo ordinato e proficuo, regola la discussione e determina i punti sui quali deve svolgersi e la dichiara chiusa quando ritiene la discussione sufficiente (art. 127). L’udienza q privata se si tratta di udienze avanti al giudice istruttore, mentre q pubblica, a pena di nullità, l’udienza di discussione. Il giudice che la dirige può disporre che si svolga a porte chiuse se ricorrono ragioni di sicurezza, ordine pubblico, buon costume. Il giudice esercita i poteri di polizia per il mantenimento dell’ordine e del decoro e può allontanare chi contravviene alle sue prescrizioni (art.128). Chi interviene o assiste all’udienza non può portare armi o bastoni, deve restare a capo scoperto, in silenzio e non può fare segni di approvazione o disapprovazione (art.129). La nullità della sentenza relativa ad una causa la cui discussione si sia tenuta non in pubblica udienza, ma in camera di consiglio, non può essere rilevata d’ufficio ma solo dalle parti nella difesa successiva alla notizia della nullità. I REQUISITI INDISPENSABILI DEGLI ATTI DI PARTE (da integrare con la disciplina dei singoli atti). L’art. 125 stabilisce il contenuto minimo degli ATTI DI PARTE (citazione, ricorso, comparsa, controricorso, precetto) che devono indicare:
all’esecuzione, dichiarazione e revoca del fallimento e alle materie di lavoro e previdenza, trattandosi di materie che necessitano di essere trattate con particolare urgenza. PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE Sono tali gli atti processuali che provengono dal giudice. L’art. 131 ne individua tre tipologie: 1 - sentenza: provvedimento tipico con il quale il giudice decide la controversia 2 - ordinanza: provvedimento tipico con il quale in giudice istruisce la causa e decide soltanto su questioni di competenza 3 - decreto: provvedimento ordinatorio che non richiede, di regola, alcuna motivazione. I provvedimenti vanno pronunciati nelle forme più idonee al raggiungimento del loro scopo, ma si esclude la possibilità per il giudice di emettere atti atipici. La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che per stabilire la natura di un provvedimento, si deve guardare non alla forma adottata, ma al suo contenuto. Va tenuto poi presente che, ai sensi dell’art. 111, c. VI Cost., tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. Sebbene tale norma non distingua tra le varie tipologie di provvedimenti, opera inderogabilmente soltanto con riguardo ai provvedimenti decisori. 1 - SENTENZE: possono essere di merito (accoglimento o rigetto della domanda: sentenze di mero accertamento, di condanna, costitutive) o di rito (incidenti solamente sul processo). La sentenza può essere definitiva del processo (sul merito o sul rito) quando appunto definisce il processo, oppure può essere non definitiva quando non chiude il giudizio poiché risolve una questione pregiudiziale o preliminare in un modo che presuppone la prosecuzione (ad es., risolve una questione di giurisdizione, affermando la propria giurisdizione) o poiché decide il merito solo parzialmente (art. 279, c. II, nn. 4 e 5 e art. 277, c. II). L’art. 132 elenca i requisiti della sentenza: la sentenza q pronunciata “in nome del popolo italiano”, reca l’intestazione “Repubblica Italiana” e deve contenere:
all’incompetenza dell’ufficiale giudiziario dà luogo a nullità della notificazione (sanabile con la costituzione della parte destinataria della notificazione). La notificazione è strumentale rispetto all’atto da notificarsi, nel senso che ne condiziona determinati effetti (es: decorrenza del termine di impugnazione della sentenza). La notificazione è disciplinata con forme ispirate al principio di congruità al suo scopo: se le forme sono rispettate, ne deriva una presunzione assoluta di conoscenza in capo al destinatario dell’atto, indipendentemente dalla conoscenza effettiva. D’altra parte, l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario, al di fuori della notificazione, non produce gli effetti propri di quest’ultima, salvi i casi in cui risulti comunque raggiunto lo scopo dell’atto e la notificazione non sia richiesta per l’esistenza dell’atto. Gli effetti della notifica si verificano per il richiedente al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, per il destinatario al momento della ricezione dell’atto; il principio di scissione degli effetti della notificazione opera sia per la notifica a mani, sia per quella a mezzo posta (Corte Cost. 477/2002). La notificazione non può essere effettuata tra le ore 21 e le ore 7, se eseguita oltre le ore 21 si considera eseguita alle ore 7 del giorno successivo; la ratio consiste nel garantire il riposo notturno del destinatario della notifica. Peraltro, il giudice delle leggi ha dichiarato l’incostituzionalità della disposizione di cui all’art. 16 septies d.l. 179/2019, convertito con l. 221/2012 - articolo inserito dal d.l. 90/2014, convertito con l. 114/2014 - nella parte in cui prevedeva l’applicazione del divieto di notificazione tra le ore 21 e le ore 7 anche alla notifica telematica, la quale dunque si perfeziona al momento di generazione della ricevuta di avvenuta consegna, a prescindere dall’orario (Corte Cost. 75/2019). La notificazione può avvenire in mani proprie (art. 138), ossia mediante consegna personale al destinatario, o a persone che diano affidamento di effettuare la consegna al destinatario, consegna che l’ufficiale giudiziario può effettuare in un luogo qualunque compreso nella circoscrizione dell’ufficio giudiziario di appartenenza. Se il destinatario si rifiuta di ricevere copia, l’ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione e la notificazione si considera effettuata in mani proprie (art. 138, c. II). Di regola la notificazione va fatta nel comune di residenza (o eventualmente di domicilio o dimora) del destinatario, che va cercato nell’abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio (art. 139). Se in uno di questi luoghi non viene trovato, l’ufficiale giudiziario consegna copia dell’atto a persona di famiglia o addetta alla casa, ufficio o azienda, purché non minore di anni 14 e non palesemente incapace. In mancanza delle suddette persone, la copia è consegnata al portiere dello stabile o al vicino di casa, i quali devono sottoscrivere una ricevuta (in questi casi l’ufficiale giudiziario deve poi dare notizia al destinatario, con lettera raccomandata, dell’avvenuta notifica dell’atto). La notificazione a chi ha eletto domicilio presso una persona o ufficio avviene con la consegna della copia alla persona o al capo dell’ufficio domiciliatario (art. 141). In caso di assenza del destinatario operano le regole di cui all’art. 139. In caso di irreperibilità temporanea del destinatario o rifiuto o incapacità delle suddette persone (art. 140 ), l’ufficiale giudiziario, che nella relazione deve dare atto delle ragioni dell’impossibilità della consegna, deposita la copia nella casa comunale, affiggendo poi avviso di ciò in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio del destinatario, che viene anche avvertito con lettera raccomandata. L’atto si considera notificato per il destinatario dal momento della ricezione della raccomandata, o comunque decorsi 10 giorni dalla spedizione (Corte Cost. sent. 3/2010).
Se del destinatario non si conosce la residenza, né il domicilio, né la dimora, il deposito va fatto alla casa comunale dell’ultima residenza o, se questa ignota, in quella del luogo di nascita (art. 143). Se neppure questi luoghi sono noti, la copia va consegnata al PM. In tutti questi casi la notificazione si considera eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte. Quando la notifica è da effettuarsi all’estero, l’atto q notificato dall’ufficiale giudiziario mediante spedizione al destinatario per mezzo di posta raccomandata e mediante consegna di altra copia al PM, che ne cura la consegna al ministero degli affari esteri per la successiva consegna al destinatario. Tali disposizioni tuttavia si applicano solo nel caso in cui non sia possibile la notificazione in uno dei modi consentiti dalle convenzioni internazionali. Normalmente si applica la Convenzione dell’Aja del 1965 che prevede una procedura uniforme: consegna di due copie dell’atto corredate di traduzione all’ufficiale giudiziario; spedizione dell’atto da parte dell’ufficiale giudiziario all’autorità centrale dello stato di destinazione insieme alla domanda di notifica redatta su un modulo uniforme in lingua francese o inglese. La notificazione negli stati membri dell’UE deve, invece, avvenire sulla base del Reg. 1393/2007. La notifica alle persone giuridiche si esegue presso la sede (legale o anche solo effettiva) mediante consegna al rappresentante o a persona incaricata a riceverla o ad altra persona addetta. In caso di impossibilità, la notifica è da effettuarsi alla persona fisica che rappresenta l’ente, se indicata nell’atto, a mani proprie, ovvero a norma degli artt. 140 e 143. Alle società prive di personalità, alle associazioni non riconosciute e ai comitati, la notifica è da effettuarsi nel luogo in cui svolgono la loro attività. In alternativa, la notifica è valida se effettuata alla persona fisica che rappresenta l’ente, sempre che nell’atto ne sia specificata la residenza, domicilio o dimora. In caso di impossibilità, si dovrà ricorrere alle modalità previste dagli artt. 140 e 143. Per le notificazioni alle amministrazioni dello Stato: in tutti i casi in cui l’amministrazione deve essere rappresentata dalle amministrazioni dello Stato, l’atto deve essere notificato al Ministro competente presso l’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria adita. In tutti gli altri casi le notificazioni si fanno direttamente all’amministrazione interessata, nella persona del suo rappresentante. La notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno. In questo modo l’ufficiale giudiziario può eseguire notificazioni anche al di fuori dell’ambito territoriale di competenza. L’ufficiale giudiziario scrive la relazione di notifica in calce all’originale e alla copia (peraltro, nella prassi q chiesto all’avvocato di redigere la relata in calce all’atto di cui chiede la notificazione) e spedisce la copia al destinatario in plico raccomandato con avviso di ricevimento, che andrà poi allegato all’originale dell’atto. Compete, dunque, all’ufficio postale la consegna dell’atto che deve avvenire sempre a mani proprie o a persone di famiglia. La notificazione si perfeziona con la consegna del plico e l’apposizione della data sull’avviso di ricevimento. Se il plico non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale ne dà notizia al destinatario medesimo a mezzo raccomandata denominata CAN (comunicazione avviso notifica). Se il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano di firmare l’avviso di ricevimento, l’agente postale ne fa menzione sull’avviso di ricevimento, che è restituito al mittente, e la
Mentre nel diritto sostanziale vi è contrapposizione tra nullità e annullabilità, nel processo civile le ipotesi di invalidità sono ricollegabili esclusivamente alla figura della nullità. Il principio fondamentale è quello della tassatività: non può essere pronunciata nullità per inosservanza della forma, se la conseguenza della nullità non è comminata dalla legge; nè se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato. Può, tuttavia, essere pronunciata la nullità quando l’atto manca dei requisiti formali indispensabili al raggiungimento dello scopo - c.d. principio della congruità delle forme allo scopo (art. 156). La nullità è oggetto di una pronuncia (dichiarativa, a seguito di accertamento) da parte del giudice, in mancanza della quale l’atto continua a produrre i propri effetti. La pronuncia con la quale il giudice dà atto della nullità opera con efficacia retroattiva. I vizi dell’atto che fondano la pronuncia di nullità consistono nella mancanza di requisiti che l’ordinamento ritiene necessari, tuttavia la sua nullità non può essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato. Se, ad esempio, nella copia notificata di un atto di citazione manca l’indicazione della prima udienza, l’atto sarebbe di per sé nullo poiché inidoneo ad instaurare il contraddittorio, tuttavia, se il convenuto si costituisce in giudizio poiché ha assunto autonomamente informazioni dalla cancelleria sul giorno dell’udienza, la nullità sarebbe sanata. Le nullità si distinguono in:
Il giudice che pronuncia la nullità deve disporre, quando sia possibile, la rinnovazione degli atti ai quali la nullità si estende (es: il giudice quando rileva la nullità della citazione, nella contumacia del convenuto, dispone la rinnovazione entro un termine perentorio). NULLITA’ DELLA SENTENZA: la sentenza può essere viziata da una nullità derivata (nullità di atti precedenti che la sentenza presuppone) o da nullità propria. Il legislatore ha previsto il principio di conversione dei vizi di nullità in motivi di impugnazione: la nullità della sentenza può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie dei mezzi di impugnazione (art. 161). La decadenza dall’impugnazione comporta la sanatoria dei vizi, in quanto la sentenza passa in giudicato. È questa la ragione per la quale i vizi di un provvedimento idoneo al giudicato non possono essere fatti valere con un’autonoma azione di cognizione, che sarebbe di mero accertamento (c.d. actio nullitatis), che è invece ammissibile contro i provvedimenti non idonei al giudicato. Se la sentenza manca della sottoscrizione del giudice, la disposizione di cui all’art. 161 non si applica, poiché la sentenza è inesistente, essendo affetta da nullità insanabile. La sentenza collegiale priva di una delle due sottoscrizioni previste dall’art. 132 (presidente ed estensore) è, invece, affetta da nullità sanabile da far valere come motivo di impugnazione (Cass. SS.UU. 11021/2014). NULLITA’ DELLA NOTIFICAZIONE (art. 160): la notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva sanatoria per il raggiungimento dello scopo. Dottrina e giurisprudenza ritengono che la disposizione di cui all’art. 160 non ha carattere tassativo: sussiste nullità ogni qualvolta manchi un requisito formale necessario per il raggiungimento dello scopo (es: difformità tra originale e copia, giacenza presso l’ufficio postale per un tempo inferiore a quello stabilito dalla legge). Le Sezioni Unite hanno chiarito che, se la notifica non va a buon fine per colpa del notificante, questi deve provvedere immediatamente al rinnovo della stessa, in modo da rispettare i termini previsti dal codice; se invece ciò avviene per causa non imputabile al notificante, il rinnovo della notificazione deve avvenire entro la metà del tempo indicato per ciascun atto del codice, salve circostanze eccezionali di cui sia data rigorosa prova (Cass. SS.UU. 14594/201 6 ).