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I commentatori, Appunti di Storia Del Diritto Medievale E Moderno

Storia Del Diritto Medievale e Moderno I commentatori

Tipologia: Appunti

2015/2016

Caricato il 13/01/2016

jefferson
jefferson 🇮🇹

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Medievale 19-03-12
I COMMENTATORI
Il basso medioevo giuridico, età più nota con il nome di diritto comune, viene presentato come tutto
ciò contro cui si erge il diritto moderno.
Il diritto medievale ha una vita più lunga di qualsiasi altra espressione culturale del medioevo. Il
medioevo dell'arte finisce sicuramente col 1400, il medioevo del metodo scientifico finisce, per
l'appunto, con l'inizio dell'umanesimo, come pure il medioevo della religione. Il medioevo del
diritto continuerà, finche non sarà spazzato via dalla rivoluzione francese.
In ogni caso il periodo della rivoluzione non riuscirà ad eliminare completamente il diritto comune,
che continuerà a sopravvivere in isole più o meno larghe.
In Italia e nella penisola italiana più o meno tutti gli stati accetteranno il codice, eccetto il gran
ducato di Toscana, che finché rimarrà stato autonomo, lo rifiuterà a favore del diritto comune.
Scuola pi evoluta dei Glossatori.
Oggi vediamo la seconda scuola, più evoluta a quella dei glossatori,l'altra metodologia giuridica del
basso-medioevo. Questa scuola, insieme a quella dei glossatori, costituisce quello che noi
chiamiamo diritto comune classico, l'inizio del diritto comune.
Glossatori e commentari sono differenti per quantità.
I commentatori adoperano le stesso metodo dei glossatori, ma giungono a conseguenze ulteriori,
lavorano un terreno già lavorato e dissodato dai glossatori stessi.
La principale preoccupazione dei glossatori, da qui il loro nome, è quello di assegnare un significato
ai singoli termini. Termini come consuetudo, come usus longevus, sono portati alla lingua del
glossatore dal corpus iuris, e lui deve trovare il significato di quei termini all'interno dello stesso
testo in cui li trova in uso.
I commentatori sono persone diverse. Possono permettersi un rapporto diverso, meno diretto, meno
immediato, con il testo romano, perchè per loro il testo romano è qualcosa che è già stato
interpretato da 2 secoli di glossatori, è già stato interpretato, è già stato studiato.
I commentari sono persone chiaramente di ben altro spessore, hanno nomi e cognomi a differenza
dei glossatori.
Per quanto riguarda i glossatori ci sono dei nomi, dei nomi strani spesso e volentieri.
I commentatori troveranno nel 300 il loro secolo di svolta.
Ultramontani: Jacques de R!vigny, Pierre de Belleperche, Guillaume de Cunh
Innanzitutto la prima parte della scuola dei commentatori non nasce in Italia.
I primi 3 giuristi,che daranno vita a questa scuola ,si trovano per l'appunto in Francia. Nel loro
territorio iniziano una guerra contro il mito dei glossatori. In quanto francesi sono noti come
ultramontani(aldi la delle alpi). Queste persone sono doctores iures, cioè insegnano in delle
università, e hanno come missione sacra quella di criticare passo per passo le soluzioni dei
glossatori. Mostrando un metodo diverso, che prescinde dal rapporto immediato e diretto con la
singola parola, con la singola parte del testo, cercano una costruzione di dottrina più complessa,
fatta attraverso quello che è il metodo dialettico, che arriva a costoro anche attraverso il rinnovato
uso di una certa parte della teoria aristotelica.
Questi secoli del basso medioevo, sono effettivamente diversi dai secoli appena precedenti, proprio
perchè essendo venuti a compimento una serie di processi relativi alla diffusione della cultura
circolante , ecco che questi processi portano ad una critica delle tradizioni precedenti, che sono
venute se i g
Se i glossatori sono rappresentati nei termini in cui li descrive Ambrogio Lorenzetti, ossia dalla
figura del doctor incastrato tra una bottega di salumi e un'altra di tintori di panni, gli ultramontani
sono invece professori di un università più strutturata, con più di 2 secoli di vita.
Da cui un metodo che è sicuramente in continuità con il metodo dei glossatori, ma che è allo stesso
diverso perchè adopera di categorie filosofiche, categorie prese di peso dalla logica e filosofia
aristotelica.
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Medievale 19-03- I COMMENTATORI Il basso medioevo giuridico, età più nota con il nome di diritto comune, viene presentato come tutto ciò contro cui si erge il diritto moderno. Il diritto medievale ha una vita più lunga di qualsiasi altra espressione culturale del medioevo. Il medioevo dell'arte finisce sicuramente col 1400, il medioevo del metodo scientifico finisce, per l'appunto, con l'inizio dell'umanesimo, come pure il medioevo della religione. Il medioevo del diritto continuerà, finche non sarà spazzato via dalla rivoluzione francese. In ogni caso il periodo della rivoluzione non riuscirà ad eliminare completamente il diritto comune, che continuerà a sopravvivere in isole più o meno larghe. In Italia e nella penisola italiana più o meno tutti gli stati accetteranno il codice, eccetto il gran ducato di Toscana, che finché rimarrà stato autonomo, lo rifiuterà a favore del diritto comune. Scuola più evoluta dei Glossatori. Oggi vediamo la seconda scuola, più evoluta a quella dei glossatori,l'altra metodologia giuridica del basso-medioevo. Questa scuola, insieme a quella dei glossatori, costituisce quello che noi chiamiamo diritto comune classico, l'inizio del diritto comune. Glossatori e commentari sono differenti per quantità. I commentatori adoperano le stesso metodo dei glossatori, ma giungono a conseguenze ulteriori, lavorano un terreno già lavorato e dissodato dai glossatori stessi. La principale preoccupazione dei glossatori, da qui il loro nome, è quello di assegnare un significato ai singoli termini. Termini come consuetudo , come usus longevus , sono portati alla lingua del glossatore dal corpus iuris , e lui deve trovare il significato di quei termini all'interno dello stesso testo in cui li trova in uso. I commentatori sono persone diverse. Possono permettersi un rapporto diverso, meno diretto, meno immediato, con il testo romano , perchè per loro il testo romano è qualcosa che è già stato interpretato da 2 secoli di glossatori, è già stato interpretato, è già stato studiato. I commentari sono persone chiaramente di ben altro spessore, hanno nomi e cognomi a differenza dei glossatori. Per quanto riguarda i glossatori ci sono dei nomi, dei nomi strani spesso e volentieri. I commentatori troveranno nel 300 il loro secolo di svolta. Ultramontani: Jacques de Révigny, Pierre de Belleperche, Guillaume de Cunh Innanzitutto la prima parte della scuola dei commentatori non nasce in Italia. I primi 3 giuristi,che daranno vita a questa scuola ,si trovano per l'appunto in Francia. Nel loro territorio iniziano una guerra contro il mito dei glossatori. In quanto francesi sono noti come ultramontani (aldi la delle alpi). Queste persone sono doctores iures, cioè insegnano in delle università, e hanno come missione sacra quella di criticare passo per passo le soluzioni dei glossatori. Mostrando un metodo diverso, che prescinde dal rapporto immediato e diretto con la singola parola, con la singola parte del testo, cercano una costruzione di dottrina più complessa, fatta attraverso quello che è il metodo dialettico, che arriva a costoro anche attraverso il rinnovato uso di una certa parte della teoria aristotelica. Questi secoli del basso medioevo, sono effettivamente diversi dai secoli appena precedenti, proprio perchè essendo venuti a compimento una serie di processi relativi alla diffusione della cultura circolante , ecco che questi processi portano ad una critica delle tradizioni precedenti, che sono venute se i g Se i glossatori sono rappresentati nei termini in cui li descrive Ambrogio Lorenzetti, ossia dalla figura del doctor incastrato tra una bottega di salumi e un'altra di tintori di panni, gli ultramontani sono invece professori di un università più strutturata, con più di 2 secoli di vita. Da cui un metodo che è sicuramente in continuità con il metodo dei glossatori, ma che è allo stesso diverso perchè adopera di categorie filosofiche, categorie prese di peso dalla logica e filosofia aristotelica.

Commentatori italiani: Cino da Pistoia; Iacopo Butrigario; Bartolo da Sassoferrato; Baldo degli Ubaldi. Per quanto riguarda i commentatori italiani è importante citare Cino da Pistoia , importante stilnovista, che oltre ad essere poeta è anche giurista, e anzi il principale veicolo di importazione delle idee francesi delle idee ultramontane sul territorio italiano. Un altro nome è Iacopo Butrigario, che passò alla storia soprattutto per essere stato maestro di Bartolo da Sassoferrato. Per secoli il nome di Bartolo ha riassunto in se la parola diritto senza bisogno di specificazioni, inteso come il massimo possibile per quanto riguarda dell'interpretazione giuridica. Allievo di Bartolo è Baldo degli Ubaldi , maggior espressione del metodo dei commentatori, sicuramente uno dei massimi giuristi di tutti i tempi, forse troppo votato alla pratica del'astrazione giuridica per poter avere lo stesso successo che ottenne il suo maestro. INTERPRETAZIONE AUTONOMA BARTOLO E LA CONSUETUDINE Ora vedremo come Bartolo descriverà lo stesso argomento visto dai glossatori: la consuetudine. In queste righe sono evidenti più che altro le differenze nei metodi, più che nelle soluzioni, rispetto ai glossatori. Spesso e volentieri la differenza tra glossatori e commentari non è sempre sostanziale. Non si parla infatti di interpretazioni date in secoli e secoli di distanza, quindi la differnza non è epocale, si parla di 2 diverse categorie linguistiche che tuttavia sono ricollocabili allo stesso periodo storico, che si costituiscono anzi nello stesso periodo storico. “Nell'esposizione di questa legge conserverò l'ordine seguente: per prima cosa collegherò questa materia alla precedente, perché, come dice anche Azone, il titolo superiore parla del diritto scritto e ora il testo prosegue esaminando il diritto non scritto. [...] In secondo luogo divido la legge in due parti, nella prima delle quali secondo la Glossa si dice che la consuetudine particolare di un certo luogo esclude e abroga la legge comune solo per quel luogo, nella seconda che essa non può abrogare la legge generale valida per ogni luogo.” “... In quarto luogo pongo la fattispecie nei suoi termini primi. In quinto luogo segnalo talune particolarità che debbono essere notate. In sesto e ultimo, tratto del significato di questa legge.” Gli scritti di Bartolo permetteranno di dire che consuetudine e legge sono esattamente la stessa cosa, o meglio che la loro consuetudine è esattamente la stessa cosa della legge che costituiva la norma sopra tutte del loro testo. PRIMA OPERAZIONE: ESAME DELLE OPINIONI PRECEDENTI Il primo passo da fare è quello di riesaminare le interpretazioni precedenti, ed è proprio quello che va a fare Bartolo. Un commentatore ha l'onere di non separarsi dalla storia, di non separarsi dalle interpretazioni precedenti. Anche per il commentatore vige lo stesso onere di autoritatività del passato, che vigeva per il glossatore. A differenza però del glossatore, che riferiva quest'onere immediatamente al testo romano, il commentatore ha come riferimento la dottrina a lui precedente, quindi quella del glossatore. Chiaramente il commentatore sceglie le dottrine che a lui sono più congeniali, che secondo lui possono essere definite migliori rispetto alle altre. A Bartolo da Sassoferrato piace la teoria di Azone. Dopo aver descritto ciò che il problema è stato presso la dottrina precedente, soltanto dopo, il commentatore pone in termini autonomi i capo-saldi della sua interpretazione. Dopo aver descritto le opinioni precedenti, pone la fattispecie nei suoi termini primi, cioè analizza nuovamente la fattispecie secondo termini che prende autonomamente, segnala poi le particolarità, e infine tratta

bisogno di specificare , dando a questo termine una sfumatura quasi di minorità rispetto al diritto scritto. Il diritto del medioevo è soprattutto non scritto, e quindi non c'è bisogno di specificare una caratteristica che è intrinseca nelle norme dell'epoca. Azone ha ragione nello stabilire quando l'uso diventa consuetudine, solo bisogna verificare se la consuetudine sia perfetta. Perfetta non significa ottima, ma compiuta. Bisogna stabilire quando l'uso diventa consuetudine perchè diventa recettiva. Una cosa è l'uso, che un può essere tenuto per un determinato motivo, altra cosa è la consuetudine, quella norma che impone anche ai terzi di tenere quel determinato comportamento. Se la consuetudine fosse imperfetta, non sarebbe di fatto diritto. Il commentatore si serve del confronto per riformulare i termini del problema. “Le singole parti di questa definizione sono esaminate da Cino nella sua lettura, nella quale dice che questa definizione è migliore e più completa di quella di Azone, ma difetta in un punto, poiché non dice che la consuetudine è non scritta.” Per il commentatore che viene dopo, stabilire se la consuetudine sia o meno eguale alla lex prevista come termine unico di normatività non è più un problema, se la consuetudine sia uguale alla legge non rappresenta un emergenza interpretativa(diverso per i glossatori), perchè è assodato che la consuetudine sia l'unica norma configurabile. Il problema del commentatore è un altro: stabilire quando nasce la consuetudine. Il problema viene posto in termini diversi rispetto la tradizione, sfruttando la tradizione stessa. TERZA OPERAZIONE:CONSUEGUENZE ULTERIORI “Chiedo in secondo luogo quale sia la differenza tra la legge generale a tutti e la consuetudine. La risposta comune è che vi è la stessa differenza che corre tra un atto scritto e uno non scritto, poiché l'essere scritta appartiene all'essenza delta legge, l'essere non scritta a quella della consuetudine....Pietro da Bellapertica critica tale tesi, affermando che la differenza tra Iegge e consuetudine è quella che passa tra un atto esplicito e uno tacito. Certamente disapprovo questa opinione di Pietro e aderisco a quella sopra espressa.” La definizione di Sassoferrato, che non viene mai espressa in forma compiuta, è per l'appunto questa: sia che si tratti un uso tenuto da un numero potenzialmente infinito di persone, o che invece vi sia dietro, un lungo decorso di tempo, quello che il giudice deve stabilire nel caso concreto, è il grado di perfezione della consuetudine, il grado di perfezione di quella singola consuetudine come norma che si realizza solo nel momento in cui diventa precettiva per terzi, precettiva per soggetti diversi da quelli per cui quella consuetudine è in uso. Questo è uno dei modi possibili per valutare il grado di perfezione della consuetudine. BALDO DEGLI UBALDI E LA CONSUETUDINE egli arrivando in un terreno che è quello della consuetudine, che ha interessato tutti i suoi predecessori, anche se in modi diversi, riesce a dare un definizione positiva della consuetudine. Dice: “La consuetudine è complesso trascorrere del tempo, posto in una forma giuridica ;” questa definizione non sembra diversa da quella che qualsiasi altro teorico potrebbe dare, ma il punto è proprio questo. Questa è una definizione che sta a cavallo tra il tempo del diritto medievale, e il tempo del diritto moderno. È una definizione che è stata apprezzata tanto dal diritto comune, come perfezione di una dottrina, quanto da molta parte del diritto moderno come momento

prodonico della definizione moderna di consuetudine. “Complesso trascorrere del tempo” significa che :non basta che un uso venga tenuto per un tempo immemorabile, come diceva Azone, ma significa che per individuare o meno la consuetudine, non basta dimostrare che quell'uso è stato tenuto da un tempo immemorabile, ma anche che è stato tenuto da una parte significativa di popolazione. La sintesi tra le 2 diverse teorie dei glossatori viene realizzata attraverso questo concetto da Baldo degli Ubaldi. “tuttavia poiché l'ultimo istante del tempo trascorso le dà una perfezione sostanziale, questo viene definito qui momento: allorché un qualsiasi termine viene a scadenza, ciò accade difatti nel suo ultimo momento, come appare nel caso della prescrizione e dell'usucapione. Difatti prima che esse siano complete, si parla di prescrizione e di usucapione, ma dopo, trascorso l'ultimo momento del lasso di tempo dovuto, si parla di prescrizione o usucapione intervenuta. Pertanto alla consuetudine conviene la definizione propria della prescrizione o dell'usucapione”. Baldo degli Ubaldi, come prima cosa, apparenta il fenomeno giuridico della consuetudine al fenomeno giuridico della prescrizione dell'usucapione. Tutte fattispecie che si perfezionano nel momento in cui un c omplesso trascorrere del tempo viene a verificarsi tale da portare quella stessa fattispecie in una determinata forma giuridica. Costoro non pensano di doversi inventare nulla, non pensavo di essere creatore. È una caratteristica del giurista moderno quello di ritenersi come l'unico che ha capito qualcosa. Costoro ritengono che l'unico modo per fare diritto, sia quello di perfezionare una tradizione. Così come il glossatore cerca di fare scienza del diritto per il suo tempo, sfruttando la scienza contenuta nel corpus iuris , il commentatore fa lo stesso sfruttando le dottrine di chi lo ha preceduto. La metafora in genere più adoperata, dagli scienziati del medioevo per descrivere il loro lavoro, è: “ noi siamo dei nani sulle spalle dei giganti ”. Con questo vogliono significare di essere delle piccole persone che possono vedere quanto più in la possibile, perchè poggiano sulle spalle degli uomini del passato, ossia i giuristi romani in prima battuta e poi la tradizione precedente.

IL DOMINIO DIVISO

Abbiamo già visto come possano esistere più legittimazione in capo a soggetti differenti.

Il problema è che glossatore e commentatore devono spiegare questa realtà del dominio,

questa realtà dell'appartenenza, per cui sullo stesso bene esistono indipendentemente l'una

dall'altra, un numero potenzialmente infinito di situazioni giuridiche reali, nell'architettura

del diritto romano,quindi nell'architettura di quel diritto per il quale esiste una e una sola

proprietà. Il vero dogma del diritto romano è l'assolutezza del diritto di proprietà.

Cercare di portare a quell'apertura concettuale, quella del diritto romano, l'idea stessa della

pluralità di legittimazione è un compito difficilissimo.

Commentatori e glossatori raggiungono questo obbiettivo esaltando al massimo il lato

creativo della loro interpretazione.

L'interpretazione del giurista medievale è di tipo analitico, è fatta per l'appunto dai mattoni

dell'edificio giuridico di Roma antica solo e semplicemente , adoperati per costruire un

edificio diverso.

De verbis quibusdam legalibus (1100 ca.) “Si quaeratur de superficiario et emphiteoticario an sint fructuari, quia fruuntur utuntur, dicimus quia non, quia fruuntur utuntur rebus alienis, sed quomodo domini intelliguntur. Si enim cadunt de possessione, licebit eis agere actione in rem quod non liceret nisi quomod domini intelligerentur”