Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


Postaccursiani e commentatori, Sintesi del corso di Storia Del Diritto Medievale E Moderno

Postaccursiani e commentatori, tratto dal testo "Italia ed Europa nella storia del diritto" Libro di Antonio Padoa-Schioppa

Tipologia: Sintesi del corso

2015/2016

Caricato il 22/06/2016

frollacchia
frollacchia 🇮🇹

4.5

(2)

3 documenti

1 / 8

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
ITALIA COMUNALE: GLI STATUTI
L’ autonomia politica e giuridica conquistata dai comuni italiani nel corso del XII
secolo si realizzò con la libera elezione dei consoli dotati della piena
giurisdizione civile e penale, ma comportò ben presto anche un amplissimo
potere normativo, esercitato in tre distinte direzioni. i consoli e le altre
magistrature giuravano all’ atto dell’ assunzione della carica l’ osservanza di
speciche obbligazioni relative alle proprie competenze e ai modi di esercizio
del potere: appositi documenti notarili in forma di brevia precisavano tali
funzioni, stabilite dall’ assemblea cittadina. I brevia dei consoli, le consuetudini
scritte, le leggi approvate dal comune formano la base del diritto scritto
cittadino che assunse il nome di statuto. Per la redazione del liber statuto rum
i comuni ricorsero a giuristi locali o di altre città. La base della costituzione
comunale era data dalla durata della carica, dai poteri giudiziari, diplomatici,
amministrativi, militari dei consoli. Le consuetudini di diritto privato, penale e
amministrativo furono organizzate in modo sistematico in libri comprendenti
anche regole sul processo civile e penale oltre a norme sanitarie e urbanistiche.
Per quanto riguarda il diritto civile le disposizioni statuarie furono poco
numerose poiché quando la normativa del corpus iuris non si contrapponeva a
consuetudini divergenti non si riteneva necessaria ripeterla nello statuto. Vi
erano anche consuetudini radicate e lontane dal diritto romano, ma che si
rifacevano più al diritto longobardo-franco.. la presenza del diritto comune
spinse le città a mettere per iscritto queste consuetudini che si volevano
preservare, e ad approvarle legislativamente trasformandole in leggi. Inne vi
furono numerose norme nuove: le decisioni pubbliche ( statuta) che avevano
carattere proprio della legge perché generali e astratte. Molto dettagliate erano
le norme relative alle magistrature cittadine.
Ad ogni cambiamento di regime costituzionale si cambiava anche lo statuto. Lo
statuto cittadino si stabilizzò alla ne del ‘300 con l’ avvento delle signorie che
imposero la predominanza degli ordini e delle normative del signore rispetto
alla legislazione cittadina, ma non abolì gli statuti.
I POSTACCURSIANI
I TRATATI MONOGRAFICI( 1250-1300)
Si tratta di un metodo di raccolta di quaestiones su un unico tema, in
particolare scompare lo studio e la citazione del corpus iuris, nel trattato tutto
è incentrato sul suo tema. I legame con il corpus iuris rimane solo riguardo al
contenuto dei trattati ovvero le quaestiones : domande su un problema
giuridico nato dalla complessità delle norme o dalla dicoltà di dare una
spiegazione ragionevole di un fatto attuale.
Statuti
pf3
pf4
pf5
pf8

Anteprima parziale del testo

Scarica Postaccursiani e commentatori e più Sintesi del corso in PDF di Storia Del Diritto Medievale E Moderno solo su Docsity!

ITALIA COMUNALE: GLI STATUTI

L’ autonomia politica e giuridica conquistata dai comuni italiani nel corso del XII secolo si realizzò con la libera elezione dei consoli dotati della piena giurisdizione civile e penale, ma comportò ben presto anche un amplissimo potere normativo, esercitato in tre distinte direzioni. i consoli e le altre magistrature giuravano all’ atto dell’ assunzione della carica l’ osservanza di specifiche obbligazioni relative alle proprie competenze e ai modi di esercizio del potere: appositi documenti notarili in forma di brevia precisavano tali funzioni, stabilite dall’ assemblea cittadina. I brevia dei consoli, le consuetudini scritte, le leggi approvate dal comune formano la base del diritto scritto cittadino che assunse il nome di statuto. Per la redazione del liber statuto rum i comuni ricorsero a giuristi locali o di altre città. La base della costituzione comunale era data dalla durata della carica, dai poteri giudiziari, diplomatici, amministrativi, militari dei consoli. Le consuetudini di diritto privato, penale e amministrativo furono organizzate in modo sistematico in libri comprendenti anche regole sul processo civile e penale oltre a norme sanitarie e urbanistiche. Per quanto riguarda il diritto civile le disposizioni statuarie furono poco numerose poiché quando la normativa del corpus iuris non si contrapponeva a consuetudini divergenti non si riteneva necessaria ripeterla nello statuto. Vi erano anche consuetudini radicate e lontane dal diritto romano, ma che si rifacevano più al diritto longobardo-franco.. la presenza del diritto comune spinse le città a mettere per iscritto queste consuetudini che si volevano preservare, e ad approvarle legislativamente trasformandole in leggi. Infine vi furono numerose norme nuove: le decisioni pubbliche ( statuta) che avevano carattere proprio della legge perché generali e astratte. Molto dettagliate erano le norme relative alle magistrature cittadine.

Ad ogni cambiamento di regime costituzionale si cambiava anche lo statuto. Lo statuto cittadino si stabilizzò alla fine del ‘300 con l’ avvento delle signorie che imposero la predominanza degli ordini e delle normative del signore rispetto alla legislazione cittadina, ma non abolì gli statuti.

I POSTACCURSIANI

I TRATATI MONOGRAFICI( 1250-1300)

Si tratta di un metodo di raccolta di quaestiones su un unico tema, in particolare scompare lo studio e la citazione del corpus iuris, nel trattato tutto è incentrato sul suo tema. I legame con il corpus iuris rimane solo riguardo al contenuto dei trattati ovvero le quaestiones : domande su un problema giuridico nato dalla complessità delle norme o dalla difficoltà di dare una spiegazione ragionevole di un fatto attuale.

  • Statuti
  • Diritto penale :unificazioni di tutte le azioni romani riunificate in un unico processo
  • Processo
  • Notariato

IL NOTARIATO NEL XII SECOLO

Fino all’ XI secolo l’ atto notarile non aveva l’ efficacia probatoria: consisteva in un complesso di testimonianze convalidate dalle parti e dai testimoni e, in caso di contestazione, si soleva ricorrere al giudice per convalidarlo. Dal XII secolo è il notaio che conferisce efficacia obbligatoria all’ atto notarile e l’ atto fa di per sé piena prova.

Ars notaria (1255) Rolandino Passeggeri (bologna 1215-1300)

All’ origine del notariato moderno. l’ opera di Rolandino si colloca come egli stesso dice tra un passato di formulari pieni di errori e contrari al diritto romano e un presente dibattuto tra exercitium dell’ arte e scienza giuridica.

L’ attività del notaio, fondata sull’ esperienza dei rapporti sociali e sulla scienza del diritto, deve offrire:

  • Anchora di credibilità, efficacia e verità
  • Lucerna sulla via del diritto
  • Affidabilità sulla corrispondenza tra atto e volontà di colui o di coloro che si rivolgono al notaio
  • I notai devono essere esempio di buoni costumi nei rapporti sociali

STATUTI

Fonte normativa del particolarismo giuridico. Si formano diverse specie di statuti: di città, di comuni rurali, di pieve, di valle (particolarismo territoriale) e corporativi.(particolarismo personale). Il diritto delle autonomie cittadine, prima inserito nella categoria romanistica delle consuetudine assume una propria autonomia nel sistema delle fonti del diritto: diventa fonte del diritto. Le fonti sostanziali dello statuto sono: giuramento dei consoli (podestà), giudici, notai; le consuetudini; le delibere delle assemblee.

ALBERTO DA GANDINO (Pratico e podestà)

Il trattato de statutis: la giustificazione degli statuti, i modi della loro formazione, l’ interpretazione degli statuti e le questioni statutarie.

Il trattato de maleficiis: il diritto penale tra il diritto processuale e il diritto sostanziale.

Le associazioni professionali e mercantili, purché il loro scopo fosse lecito, non dovevano richiedere alcuna conferma superiore per costituirsi validamente: erano per Sinibaldo Approbatae a lege (D.3,4,1) Interpreta il diritto romano il diritto canonico, ritiene si debba distinguere tra le associazioni di carattere volontario e personale da quelle di carattere necessario e reale. Le associazioni professionali, purchè abbiano causa lecita, sono consentite e la loro esistenza sta nei fatti in quanto non necessitano di autorizzazione da parte di alcun organo. È la stessa legge che ne autorizza la costituzione e l’ esistenza. Nasce quindi la controversia con i comuni i quali ritengono che tutto ciò che accade nel loro territorio debba essere da loro autorizzato, dall’ altra parte le corporazioni che si ritengono associazioni libere.

I COMMENTATORI

TRA SCIENZA DEL DIRITTO E SCIENTIFICITA’ DELLA PRASSI. Le dottrine come sforzo di ragione concettuale libera e autonoma del giurista. LA SCUOLA DI ORLEANS Istituita dopo il 1219 come scuola di diritto romano per i chierici, dopo che il papa, su richiesta del re di Francia aveva abolito l’ insegnamento del diritto romano al fine di evitare ogni rischio di subordinazione all’ Impero, del quale il Corpus Iuris era considerato espressione normativa. Tra i maestri vi è anche l’ italiano Guido di Cumis, che anche se bolognese non presenta un indirizzo accursiano. Il maggiore esponente fu Jacques de Revigny che anche nelle lezioni mostra una grande indipendenza di pensiero rispetto alla Glossa di Accursio ed un particolare acume nell’ interpretazione della fonti, fa una critica alla glossa di accursio con la dialettica e la ricerca della ratio della norma. E infine Pierre de Belleperche, autore di un’ importante Lectura al codice. Gli orlane commentano a fondo ogni passo con analisi esegetiche più esaustive di quelle dei Glossatori. Essi ricercano sistematicamente la ratio della norma. Il principio che sta alla base di essa, anche se non espresso letteralmente dal testo, così da rendere possibile la sua corretta applicazione anche a casi non esplicitati, ma simili a quello che la norma contemplava. Nella repertitio sulla consuetudine, Revigny, ragiona sull’ ipotesi in cui un caso non sia regolato né dalla legge né dalla consuetudine, ma trovi analogie sia nell’ una che nell’ altra: quale deve allora prevalere? Revigny ritiene che la preferenza vada data a quella delle due fonti che presenta una somiglianza di disciplina maggiore con il caso in questione. Questa tendenza ad affrontare Temi cruciali per la pratica del diritto non è in contraddizione con un atteggiamento apparentemente ignaro dalla prassi e tutto volto all’ esegesi: perché la profondità analitica e l’ attenzione ai casi concreti e al mondo delle consuetudini non sono se non i due aspetti complementari di un indirizzo che presuppone l’ adeguatezza dei testi romani a risolvere ogni possibile controversia legale. Svolgono uno studio del diritto romano in rapporto alla pratica: individuano quindi gli istituti, i principi generali, le procedure speciali, applicabili a tutto il diritto tranne a quelli speciali. Allora se il diritto romano è quello generale e, ad esempio, il diritto feudale è speciale fino a dove si applica il diritto generale e fino a dove quello speciale?

SCUOLA DI TOLOSA

Vi insegnò anche Giullaume de Cunh.

CINO DA PISTOIA (1270-1336)

1302 fugge da Pistoia per motivi politici, Prima giudice a Pistoia, poi docente a Siena, Perugia e Napoli; Studia le opere di Pierre de Belleperche e introduce in Italia i metodi interpretativi della scuola di Orléans; Critica la glossa di Accursio e rifiuta il principio di autorità. Dice allo studente: Tu cogita; nuovo metodo di esposizione e insegnamento del diritto ( Lectio, expositio casus, notabilia, oppositiones, quaestiones ); Amico di Dante,forse ispiratore del Petrarca, conosce Boccaccio a Napoli. La Lectura Codicis di Cino, del 1314, segna l’ introduzione in Italia del metodo orleanese che prenderà il nome di Scuola del Commento. La letture è indipendente dalla tradizione accursiana. Nella trattazione, Cino, da ampio spazio a questioni teoriche, casi tratti dalla prassi, spunti di discussione ricavati dalla normativa degli statuti cittadini.

BARTOLO DI SASSOFERRATO (1314-1357?) Allievo a Perugia di Raniero Arsendi e di Cino da Pistoia. Insegna a Pisa e Perugia ed è nominato dall’imperatore Carlo IV suo consigliere. Alcune teorie di Bartolo:

  1. Commento alla lex Omnes populi per la “giustificazione” degli statuti: inizialmente, Bartolo, imposta il ragionamento fondandosi sulla distinzione tra tre categorie di comunità locali: quelle dotate di piena giurisdizione civile e penale, quelle con giurisdizione limitata e infine le comunità prive di poteri giurisdizionali. Ad ogni categoria fa corrispondere un particolare livello di abilitazione a legiferare. Tale potestà statuaria è piena e senza necessità di autorizzazione superiore per la prima categoria, per la seconda è limitata ai settori che corrispondono all’ autonomia giurisdizionale e per la terza, è possibile solo con l’ autorizzazione del superiore, da parte della città dominante o del signore. Bartolo, attribuisce il concetto di popolo ad ogni singola collettività cittadina, rurale e professionale; quindi, chiarisce i confini della potestà legislativa in analogia con quelli della potestà giurisdizionale. Infine, emerge una concezione amplissima della autonomie cittadine e rurali, poiché persino i quartieri cittadini e i comuni del contado privi di giurisdizione sono ritenuti atti a statuire selle questioni relative ai beni comuni e alla sfera delle rispettive competenze.
  2. Impero e autonomie : Omnes populi iurisdictionem habentes: dalla teoria della permissio a quella della iurisdictio : bartolo ha una concezione gerarchica dell’ autorità pubblica, riconosce al di sopra dei regni e delle città il primato giuridico del potere imperiale che offre la sola garanzia di tutela del valore supremo della pace. Regni è autonomie non sono enti

distruggono le persone di cultura ( sapientes ), affinché non contestino le loro azioni e non provochino il popolo contro di loro, non solo distruggono le persone di cultura, ma avviliscono gli studi ( disciplina et studium ) per evitare la formazione di sapientes, impediscono la formazione di associazioni lecite (sodalitates et congregationes ), hanno molte spie, perché sanno di agire male, temono che le persone parlino

male di loro e vedono dovunque macchinazioni contro di loro, governano

sulla divisione dei partiti e la coltivano, impoveriscono i sudditi affinché, troppo preoccupati dalla sopravvivenza, non si rivoltino contro di loro , continuano a fare guerre che servono a loro anche per gli scopi precedenti (impoverire, abbattere gli studi ecc.), si fanno difendere da non cittadini, sostengono un partito e affliggono gli altri.

  1. Le rappresaglie: era un istituto che consentiva al creditore di un forestiero di ottenere dal proprio giudice il sequestro dei beni di un concittadino del debitore, a titolo di rivalsa per il mancato adempimento dell’ obbligazione. Bartolo riconduce il problema all’ assenza di un potere superiore a quello delle città, che fosse in grado di imporsi efficacemente nei confronti del forestiero, laddove le autonomie cittadine potevano condurre a situazioni di anarchia.
  2. Obbligazioni e valore del denaro: bartolo, elabora una teoria che distingue due forme di variazione del valore del denaro, a seconda che sia mutato il peso del metallo (variazione intrinseca) ovvero che ne sia mutato il valore in seguito alle oscillazioni del mercato monetario (variazione estrinseca). La prima variazione impone al debitore di pagare secondo il valore del tempo dell’ obbligazione, la seconda gli consente di pagare secondo il valore del tempo del pagamento.

BALDO DEGLI UBALDI (1327-1400)

Allievo di Bartolo, studia a Perugia, insegna a bologna, perugia, pisa, firenze, padova, pavia. È uno scienziato del diritto e giurista filosofo. Baldo ha un temperamento scientifico molto differente dal maestro, egli infatti ricorre spesso ad una terminologia filosofia di origine aristotelico- scolastica.

Commentari al Corpus Iuris , al Liber Extra , alla Pace di Costanza, ai Libri feudorum. Baldo fu uno dei primi giuristi a dare grande importanza ai rapporti e agli istituti del diritto commerciale. Scrisse migliaia di Consiglia che gli venivano commissionati per la sua grande fama. Sono pareri legali ricchi di spunti dottrinali spesso anche innovatori.

Interpretazione degli statuti: anche negli statuti occorre considerare la ratio (la ratio è come l’anima, le parole sono come il corpo). Ponderare oportet singula verba statuti in quibus stat intellectus = Occorre soppesare le singole parole della legge che ne rivelano lo scopo (oppure che rivelano la volontà della legge e del legislatore): così anche con riguardo al conflitto di

leggi nello spazio (Consilia, vol. I, 358). ad esempio: nessuna donna, che ha ricevuto un’eredità, possa contrarre matrimonio ( se nubat ) con uno straniero: che cosa significa se nubat?

La teoria della potestas condendi statuta : un ritorno alla teoria della permissio.

Discutere sul potere dei “signori” equivale a revangare mundum. ritiene che nessuna norma che dirittamente o indirettamente, tocchi le prerogative del principo può essere ammessa senza la previa autorizzazione del principe stesso.