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i disturbi specifici dell'apprendimento, Appunti di Pedagogia

i disturbi specifici dell'apprendimento

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 17/02/2020

pappinafelice
pappinafelice 🇮🇹

4.3

(57)

9 documenti

Anteprima parziale del testo

Scarica i disturbi specifici dell'apprendimento e più Appunti in PDF di Pedagogia solo su Docsity! III INDICE Parte Prima La questione dei DSA tra clinica e didattica. Quale posto per il soggetto? Introduzione alla problematica dei DSA, 3 1 La normativa sui disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) Cenni storici e nodi salienti, 5 La legge 8 ottobre 2010 n. 170: contenuti principali, 5 – Riconoscimento e de- finizione dei disturbi specifici di apprendimento (art. 1), 5 – Finalità (art. 2), 6 – La diagnosi e la riabilitazione (art. 3), 6 – La formazione degli insegnanti e dei dirigenti scolastici (art. 4), 7 – Didattica di supporto (art. 5), 7 – Le principali note ministe- riali in materia anteriori alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, 7 – Il decreto attuativo 12 luglio 2011, 9 – Le linee guida come parte integrante del decreto attuativo 12 luglio 2011, 11 2 I disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) Quali sono, come si manifestano e la loro comorbilità, 13 Che cosa sono i DSA?, 13 – La classificazione dei DSA e le loro manifestazio- ni, 14 – La dislessia: disturbo specifico della lettura, 15 – La disortografia: disturbo specifico dell’aspetto ortografico della scrittura, 16 – La disgrafia: disturbo specifico dell’aspetto grafico della scrittura, 16 – La discalculia: disturbo specifico delle abilità dell’aritmetica, 17 – La comorbilità dei DSA, 17 3 La didattica con i DSA L’enigma della trasmissione tra insegnamento e apprendimento, 19 La relazione insegnante-allievo, 19 – Insegnare e apprendere: l’uno non senza l’altro, 20 – L’allievo con un DSA, 21 – Soggettivare un DSA: un breve frammento che insegna, 22 – Misure educative e didattiche di supporto secondo la legge 170/2010 e il decreto attuativo del 12 luglio 2011, 25 – Linee guida e didattica dei DSA, 27 – Didattica individualizzata e personalizzata, 29 – Misure compen- sative e dispensative, forme di verifica e valutazione, 30 IV 4 La questione DSA Alcune riflessioni intorno alle politiche di presa in carico e di trattamento, 33 Dall’ambito clinico a quello scolastico, 33 – Quale ruolo per la scuola e i suoi insegnanti?, 34 – Qualche riflessione sulla diagnosi, 37 – Dirigente scolastico, referente DSA e docenti, 39 – Il dirigente scolastico, 39 – Il referente DSA, 40 – Il docente, 41 Conclusione, 43 Parte Seconda Suggerimenti didattici 1 Proposte di didattica, 47 Prima proposta, 47 – Seconda proposta, 51 – Terza proposta, 52 2 Le caratteristiche di Luce del mondo e Verso l’altro Versione semplificata per DSA, 55 Caratteristiche dei testi, 55 – La costruzione di una mappa di sintesi, 58 4 PARTE PRIMA sintomi della clinica attuale si presentano sotto forme molto diverse da quelle di altri tempi. Il compito etico che spetta a ciascuna società è quello di trovare i modi, sulla base delle funzioni di ogni singola professionalità, di accogliere e trattare le difficoltà che si manifestano al suo interno. Questo decreto attuativo della legge sui DSA scommette sulla scuo- la e sui suoi insegnanti per trattare parte del disagio attuale, che in questo specifico contesto assume proprio le forme di una difficoltà di accesso ai tradizionali sistemi simbolici di codifica e organizzazione del sapere. I DSA pongono oggi alla scuola, ai suoi alunni e ai suoi insegnanti, una sfida che può avere il vantaggio di reintrodurre una riflessione sulla propria pratica, sulla didattica, e più in generale sul processo della trasmissione del sapere in una relazione tra soggetti. Come è stato nel passato, così anche nel presente il disagio se accolto ed elaborato può spingere a riflettere e a rimettere in discussione i campi tradizionali, che fino al giorno prima hanno tenuto. C’è da augurarsi che a partire da ciascun alunno in difficoltà, con DSA o senza DSA, si possano trovare di volta in volta le risorse ne- cessarie per includere e fare spazio a ciò che ancora non si conosce, come richiede ogni vera ricerca di sapere. 5 1 La questione dei DSA tra clinica e didattica La normativa sui disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) Cenni storici e snodi salienti LA LEGGE 8 OTTOBRE 2010 N. 170: CONTENUTI PRINCIPALI La legge 170/2010, che ha come titolo Nuove norme in materia di disturbi dell’apprendimento, rappresenta l’esito di un processo nor- mativo cominciato a partire dal 2004, con la nota ministeriale n. 4099 del 5 ottobre dello stesso anno. Essa è costituita da 9 articoli che disciplinano la materia dei disturbi specifici dell’apprendimento (DSA). Per chiarezza di esposizione sono enucleati i suoi principali conte- nuti per argomento; a latere è indicato il relativo articolo di riferi- mento.1 Riconoscimento e definizione dei disturbi specifici di apprendimento (art. 1) La legge riconosce la dislessia, la disgrafia o disortografia e la di- scalculia come disturbi specifici di apprendimento (DSA) che si evi- denziano in presenza di capacità cognitive “adeguate” e in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali. La dislessia si manifesta con la difficoltà nell’apprendimento della lettura e, in particolare, nella decifrazione dei segni linguistici, ossia nella correttezza e capacità di lettura. 1. Cfr. Legge 8 ottobre 2010, n. 170, Nuove norme in materia di disturbi specifici dell’appren- dimento. 6 PARTE PRIMA La disgrafia o disortografia invece si manifesta con prestazioni gra- fiche scadenti e particolarmente scorrette, mentre la discalculia pre- senta difficoltà negli automatismi del calcolo e dell’elaborazione dei numeri. Questi disturbi impediscono rispettivamente la capacità di lettura (di- slessia), di scrittura (disgrafia e disortografia) e di calcolo (discalculia) in modo automatico e strumentale e sono passibili di compromettere alcune attività della vita quotidiana di coloro che ne sono affetti. Essi possono manifestarsi separatamente o in associazione tra di loro. Finalità (art. 2) La legge intende garantire il diritto allo studio e i necessari supporti per consentirlo, favorendo il successo scolastico e riducendo i disagi formativi ed emozionali dei soggetti con DSA, attraverso un’adegua- ta formazione che ne sviluppi le potenzialità e l’adozione di nuove forme di verifica e valutazione a loro più consone. Essa inoltre ha di mira la sensibilizzazione degli insegnanti e delle famiglie a tale problematica: • assicurando adeguate possibilità per l’identificazione precoce e la riabilitazione dei soggetti con DSA; • garantendo una corretta e tempestiva diagnosi; • incrementando la comunicazione e la collaborazione tra la fami- glia, la scuola e i servizi sanitari durante tutto l’arco dell’istruzione scolastica. La diagnosi e la riabilitazione (art. 3) Tutte le scuole di ogni ordine e grado, comprese quelle dell’infanzia, hanno il compito di attuare interventi tempestivi, dopo aver informa- to le famiglie interessate, per individuare casi sospetti di DSA, il cui esito tuttavia non costituisce diagnosi di DSA. Qualora in seguito ad attività di recupero ad hoc l’alunno presenti persistenti difficoltà, la scuola trasmette un’apposita comunicazione alla famiglia. La diagnosi di disturbo specifico di apprendimento è effettuata nei servizi delle aziende sanitarie locali o delle aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale da neuropsichiatri infantili o da psicologi o da specialisti della disciplina, convenzionati o no. Nel caso di minori la diagnosi deve essere comunicata al genitore o al soggetto che esercita la potestà. In ogni caso essa è comunicata dalla famiglia alla scuola di apparte- nenza dell’alunno o dello studente. 9 La questione dei DSA tra clinica e didattica di lingua straniera, ma che, più opportunamente, è necessario compensare le oggettive difficoltà degli studenti mediante asse- gnazione di tempi adeguati per l’espletamento delle prove e pro- cedere in valutazioni più attente ai contenuti che alla forma. In particolare si richiama l’attenzione sul fatto che gli specifici di- sturbi di apprendimento rendono spesso difficile lo svolgimento di prove scritte che non si effettuano nella lingua nativa. […] In tutti i casi in cui le prove scritte interessino lingue diverse da quella materna (ivi comprese ovviamente anche quelle di la- tino e greco) e non si possano dispensare gli studenti dalla loro effettuazione, gli insegnanti vorranno riservare maggiore consi- derazione per le corrispondenti prove orali come misura com- pensativa dovuta».5 «Per quanto riguarda gli studenti con disturbo di apprendimen- to (dislessia, disgrafia, discalculia), […] si conferma che non vi può essere nei loro confronti dispensa dalle prove scritte ma che, più opportunamente, viene consentito loro un tempo più disteso per lo svolgimento delle prove, prevedendo altresì che la valutazione delle prove stesse avvenga tenendo conto pre- valentemente del contenuto più che della forma. In definitiva si suggerisce alle sottocommissioni di esame di adottare nello svolgimento delle prove scritte e orali le misure compensative e dispensative impiegate in corso d’anno nel limite della com- patibilità consentite alla particolare circostanza della finalità dell’esame».6 IL DECRETO ATTUATIVO 12 LUGLIO 2011 È datato 12 luglio 2011 il decreto attuativo della legge 8 ottobre 2010 n. 170 che ha per titolo Nuove norme in materia di disturbi specifici dell’apprendimento. La sua finalità principale è quella di garantire e tutelare il diritto allo studio di quegli alunni con diagnosi di disturbo specifico di appren- dimento (DSA), che frequentano scuole di ogni ordine e grado del sistema nazionale di istruzione e l’università. Esso si prefigge lo scopo di individuare le modalità di intervento op- portune nell’ambito dei disturbi specifici di apprendimento. Le strategie messe in atto per attuare tale proposito si dipanano lun- go tre assi così suddivisi: 5. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Dipartimento per l’Istruzione, Dire- zione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, Ufficio VII, C.M. prot. 4674. 6. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Dipartimento per l’Istruzione, Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, Ufficio VII, C.M. prot. 4600. 10 PARTE PRIMA • la formazione (art. 7); • le misure educative e didattiche (art. 4 e 5); • le forme di verifica e valutazione (art. 6). Come recita l’art. 3 del suddetto decreto attuativo gli Uffici Scolastici Regionali, le Istituzioni scolastiche e gli Atenei sono invitati a fare riferimento, per l’attuazione del decreto, alle Linee guida per il di- ritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento, intese come parte integrante del decreto stesso. La logica che sostiene questo decreto chiama direttamente in causa come principali interlocutori gli insegnanti, mostrando sin da subi- to che l’ambito di trattamento dei disturbi specifici dell’apprendimen- to deve essere affrontato proprio nel campo dell’istituzione che a esso è preposta: la scuola. In quest’ottica le tre strategie di intervento sopra menzionate, la formazione, le misure educative e didattiche e le forme di verifica e valutazione, hanno lo scopo di garantire e tutelare il diritto allo studio dei soggetti a cui è diagnosticato un DSA. In sintesi esse si propongono di:7 • effettuare attività di formazione per gli insegnanti e i dirigenti scolastici nei seguenti ambiti: – la legge 8 ottobre 2010, n. 170; – le caratteristiche delle diverse tipologie di DSA e i principali strumenti per la loro individuazione; – le strategie educative e didattiche di potenziamento e aiuto compensativo e le opportune modalità di verifica e valutazio- ne; – la gestione della classe in presenza di alunni con DSA; – l’orientamento e l’accompagnamento al prosieguo degli studi in ambito universitario, dell’alta formazione e dell’istruzione tecnica superiore; – le esperienze di studi di caso di alunni con DSA, per miglio- rare buone pratiche di didattica. A tal fine sono attivati dal Ministero piani di formazione, anche in convenzione con università, enti di ricerca, società scientifiche, as- sociazioni e servizi sanitari territoriali. Inoltre, conformemente alle norme sull’autonomia delle istituzioni scolastiche, le medesime pos- sono attivare interventi di formazione in materia. • Attuare percorsi di didattica individualizzata e personalizzata ri- correndo a strumenti compensativi e misure dispensative. 7. Cfr. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, decreto n. 5669, 12 luglio 2011. 11 La questione dei DSA tra clinica e didattica • Utilizzare forme per la verifica dei contenuti dell’apprendimento e la loro valutazione coerenti con gli interventi pedagogico-didattici raccomandati per gli alunni con DSA. Questi ultimi due punti, centrali nel trattamento dei DSA, saranno sviluppati nel capitolo che tratta le questioni della didattica. Un ultimo punto, di rilevanza fondamentale, posto come art. 1 del- la suddetta legge, riguarda l’individuazione degli alunni e studenti con DSA. Se i precedenti punti mettono in gioco la questione dell’apprendi- mento nella sua dimensione strettamente didattica, che chiama in causa in senso più stretto la trasmissione del sapere nella relazione docente e discente, con l’art. 1 si assiste a un allargamento dei con- fini dall’ambito della scuola a quello della clinica. Esso, infatti, invita le istituzioni scolastiche a segnalare alle famiglie eventuali evidenze, dopo aver provveduto ad applicare attività di re- cupero mirate, di un disturbo specifico di apprendimento, al fine di avviare il percorso della diagnosi da parte delle strutture preposte. Data la complessità e la delicatezza delle variabili che questo pas- saggio mette in gioco, questa questione sarà sviluppata più nel det- taglio nell’ultimo capitolo, intitolato Gli interlocutori nella presa in carico di un soggetto con DSA. LE LINEE GUIDA COME PARTE INTEGRANTE DEL DECRETO ATTUATIVO 12 LUGLIO 2011 Fanno parte integrante del decreto attuativo del 12 luglio 2011 le co- siddette linee guida che forniscono ulteriori indicazioni per l’appli- cazione della legge 170/2010 da parte di tutte quelle figure che sono implicate nei processi dell’insegnamento e dell’apprendimento. Dal momento che la legge sottolinea la necessità di una didattica individualizzata e personalizzata, nonché l’utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi in caso di DSA, le linee guida hanno la finalità di fornire alcune indicazioni, elaborate a partire dalle più recenti conoscenze scientifiche, affinché le istituzioni scolastiche e gli Atenei possano essere all’altezza di espletare tale compito. Sono costituite da sette capitoli, ciascuno dei quali affronta una que- stione ritenuta cruciale nell’ambito della presa in carico di un alunno con DSA:8 8. Cfr. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Dipartimento per l’Istruzione, Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione, Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di ap- prendimento, allegate al Decreto Ministeriale 12 luglio 2011.