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I termini processuali e le preclusioni in diritto processuale, inclusi i termini legali e giudiziali, i loro ruoli di acceleratori e dilatatori, e le conseguenze di scadenze e preclusioni. Viene anche trattato il concetto di remissione in termini e il computo dei termini. La riforma del 2009 ha influenzato le regole sulla decadenza.
Tipologia: Appunti
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- In base alla fonte: legali se previsti dalla legge, giudiziali se stabiliti dal giudice nei soli casi in cui la legge espressamente glielo consente. - In base alla funzione : acceleratori se mirano a che una certa attività venga compiuta entro un certo momento(se viene violato il risultato non è sempre lo stesso *); dilatatori se un’attività processuale venga posta in essere non prima di un certo momento. (se viene violato l’atto diventa invalido) *A tal proposito si distingue tra: PRIMA IPOTESI - termine perentori, non può essere prorogato o abbreviato neanche su accordo delle parti - termine ordinatorio, è consentita al giudice l’abbreviazione o la proroga purchè prima della scadenza. Però la proroga non può avere una durata superiore al termine origniario e può essere fatta non più di una volta. Quindi la scadenza del termine ordinatorio che non è stato prorogato ha conseguenze analoghe alla scadenza del perentorio, cioè il venir meno del potere di compiere l’atto SECONDA IPOTESI La scadenza del termine ordinatorio non può mai di per se determinare alcuna decadenza Elementi a favore della prima hp: articoli 153 e 154 Elementi a favore della seconda hp: il fatto che questi articoli non distinguano tra termini assegnati alle parti e termini riguardanti l’attività d’ufficio, per i quali si sa per certo che lo spirare del termine non porti mai all’estinzione del potere-dovere di compiere l’atto La riforma del 2009 ha indicato che la decadenza possa derivare solo dall’inosservanza dei termini perentori. È certo che di regola i termini sono ordinatori, tranne quando sia la legge a indicarli come perentori
Il provvedimento di remissione in termini può anche essere successivo al compimento dell’attività processuale per la quale sia maturata una preclusione. Esempio: la parte soccombente in primo grado non riesca, per circostanze ad essa non imputabili, a proporre l’appello entro il termine di decadenza previsto dalla legge. In tale caso la parte interessata deve provvedere nel più breve tempo possibile dopo la scadenza del termine. Sarà poi sempre il giudice a valutare se il ritardo sia concretamente giustificabile o cmq non imputabile alla parte. Si ribadisce il concetto che per causa non imputabile alla parte s’intende un concetto generico nel quale è inevitabile prevedere una forte discrezionalità del giudice