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Termini e preclusioni in diritto processuale: durata, scadenze, sospensioni, Appunti di Diritto Processuale Civile

I termini processuali e le preclusioni in diritto processuale, inclusi i termini legali e giudiziali, i loro ruoli di acceleratori e dilatatori, e le conseguenze di scadenze e preclusioni. Viene anche trattato il concetto di remissione in termini e il computo dei termini. La riforma del 2009 ha influenzato le regole sulla decadenza.

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 07/12/2020

luciettapisci
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SEZIONE II
I TERMINI
123. I termini processuali e le preclusioni
La preclusione riguarda esclusivamente le attività delle parti ed indica la perdita di un potere processuale
derivante da varie possibili cause (esempio: aver compiuto precedentemente un’altra attività incompatibile
con la conservazione del potere). Alla parte resta precluso il compimento dell’attività oggetto del potere
estintosi, pena l’invalidità degli atti posti in essere in violazione della preclusione.
I termini riguardano sia l’attività delle parti, sia d’ufficio e possono determinare una volta scaduti, la
decadenza del potere di compiere certe attività processuali.
I termini processuali sono:
- In base alla fonte: legali se previsti dalla legge, giudiziali se stabiliti dal giudice nei soli casi in cui la
legge espressamente glielo consente.
- In base alla funzione : acceleratori se mirano a che una certa attività venga compiuta entro un certo
momento(se viene violato il risultato non è sempre lo stesso *); dilatatori se un’attività processuale
venga posta in essere non prima di un certo momento. (se viene violato l’atto diventa invalido)
*A tal proposito si distingue tra:
PRIMA IPOTESI
- termine perentori, non può essere prorogato o abbreviato neanche su accordo delle parti
- termine ordinatorio, è consentita al giudice l’abbreviazione o la proroga purchè prima della
scadenza. Però la proroga non può avere una durata superiore al termine origniario e può essere
fatta non più di una volta.
Quindi la scadenza del termine ordinatorio che non è stato prorogato ha conseguenze analoghe alla
scadenza del perentorio, cioè il venir meno del potere di compiere l’atto
SECONDA IPOTESI
La scadenza del termine ordinatorio non può mai di per se determinare alcuna decadenza
Elementi a favore della prima hp: articoli 153 e 154
Elementi a favore della seconda hp: il fatto che questi articoli non distinguano tra termini assegnati alle
parti e termini riguardanti l’attività d’ufficio, per i quali si sa per certo che lo spirare del termine non porti
mai all’estinzione del potere-dovere di compiere l’atto
La riforma del 2009 ha indicato che la decadenza possa derivare solo dall’inosservanza dei termini
perentori.
È certo che di regola i termini sono ordinatori, tranne quando sia la legge a indicarli come perentori
124. la remissione in termini
Le conseguenze negative derivanti dallo spirare di un termine perentorio o dal maturare di una preclusione
sono superabili nei soli casi in cui la legge consenta la remissione in termini. Nel testo originario ciò era
possibile solo in certe fattispecie tipiche. Tale lacuna è stata colmata con la riforma del 2009 che ha
introdotto il principio secondo cui la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa
non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini, il quale decide con ordinanza.
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SEZIONE II

I TERMINI

  1. I termini processuali e le preclusioni La preclusione riguarda esclusivamente le attività delle parti ed indica la perdita di un potere processuale derivante da varie possibili cause (esempio: aver compiuto precedentemente un’altra attività incompatibile con la conservazione del potere). Alla parte resta precluso il compimento dell’attività oggetto del potere estintosi, pena l’invalidità degli atti posti in essere in violazione della preclusione. I termini riguardano sia l’attività delle parti, sia d’ufficio e possono determinare una volta scaduti, la decadenza del potere di compiere certe attività processuali. I termini processuali sono:
- In base alla fonte: legali se previsti dalla legge, giudiziali se stabiliti dal giudice nei soli casi in cui la legge espressamente glielo consente. - In base alla funzione : acceleratori se mirano a che una certa attività venga compiuta entro un certo momento(se viene violato il risultato non è sempre lo stesso *); dilatatori se un’attività processuale venga posta in essere non prima di un certo momento. (se viene violato l’atto diventa invalido) 

*A tal proposito si distingue tra: PRIMA IPOTESI - termine perentori, non può essere prorogato o abbreviato neanche su accordo delle parti - termine ordinatorio, è consentita al giudice l’abbreviazione o la proroga purchè prima della scadenza. Però la proroga non può avere una durata superiore al termine origniario e può essere fatta non più di una volta. Quindi la scadenza del termine ordinatorio che non è stato prorogato ha conseguenze analoghe alla scadenza del perentorio, cioè il venir meno del potere di compiere l’atto SECONDA IPOTESI La scadenza del termine ordinatorio non può mai di per se determinare alcuna decadenza Elementi a favore della prima hp: articoli 153 e 154 Elementi a favore della seconda hp: il fatto che questi articoli non distinguano tra termini assegnati alle parti e termini riguardanti l’attività d’ufficio, per i quali si sa per certo che lo spirare del termine non porti mai all’estinzione del potere-dovere di compiere l’atto La riforma del 2009 ha indicato che la decadenza possa derivare solo dall’inosservanza dei termini perentori. È certo che di regola i termini sono ordinatori, tranne quando sia la legge a indicarli come perentori

  1. la remissione in termini Le conseguenze negative derivanti dallo spirare di un termine perentorio o dal maturare di una preclusione sono superabili nei soli casi in cui la legge consenta la remissione in termini. Nel testo originario ciò era possibile solo in certe fattispecie tipiche. Tale lacuna è stata colmata con la riforma del 2009 che ha introdotto il principio secondo cui la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini, il quale decide con ordinanza.

Il provvedimento di remissione in termini può anche essere successivo al compimento dell’attività processuale per la quale sia maturata una preclusione. Esempio: la parte soccombente in primo grado non riesca, per circostanze ad essa non imputabili, a proporre l’appello entro il termine di decadenza previsto dalla legge. In tale caso la parte interessata deve provvedere nel più breve tempo possibile dopo la scadenza del termine. Sarà poi sempre il giudice a valutare se il ritardo sia concretamente giustificabile o cmq non imputabile alla parte. Si ribadisce il concetto che per causa non imputabile alla parte s’intende un concetto generico nel quale è inevitabile prevedere una forte discrezionalità del giudice

  1. il computo dei termini Un termine processuale può essere fissato dalla legge o dal giudice in relazione ad un certo numero di ore, giorni, mesi, anni oppure con riferimento a un determinato momento o fase del processo per esempio l’ incompetenza può essere rilevata dal convenuto nella comparsa di risposta o dal giudice entro la prima udienza di trattazione ci sono delle regole: A. quando si tratti di termine ad ore o a giorni non si tiene conto dell'ora e del giorno iniziale mentre si computa quello finale a meno che la legge non discorre espressamente di termine libero, nel qual caso dovrebbe escludersi dal computo del termine anche l'ora e il giorno finale B. per il computo dei termini a mesi o ad anni si osserva il calendario comune C. quando si tratta di termine espresso in mesi il termine spirerà nel giorno del mese di scadenza corrispondente al dies a quo del mese iniziale. se poi nel mese di scadenza dovesse mancare il giorno corrispondente il termine scadrà nell'ultimo giorno del medesimo mese di scadenza D. i giorni festivi si computano nel termine e però il dies ad quem(finale) viene a coincidere con un giorno festivo oppure con un sabato allora la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo
    1. La sospensione feriale dei termini Per consentire ad avvocati e magistrati un periodo di ferie la l.742/1969, il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal primo al trentuno agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sosppensione. La norma va applicata ai soli termini processuali, ossia propri di un processo già iniziato, così la sospensione dovrebbe operare per i termini riguardanti le impugnazioni e non per quelli riguardanti l’instaurazione del processo. Vi è stato un orientamento interpretativo più liberale secondo cui la disciplina in questione sarebbe direttamente applicabile anche ai termini stabiliti per l’istaurazione del processo, allorché si tratti di una decadenza che può essere evitata solo attraverso la proposizione della domanda giudiziale. In concreto:
  • tutti i termini che dovrebbero scadere dopo il 31 luglio, restano sospesi per 31 giorni e riprendono a decorrere dal 1° settembre
  • se è un termine il cui decorso dovrebbe avere inizio durante il predetto periodo feriale, il relativo dieas a quo viene differito al 1° settembre. Quindi tutti i termini annuali subiscono un prolungamento di almeno 31 giorni, proroga che può essere magigore nel caso di un termine che prenda a decorrere poco prima o durante tale periodo. Vi è però una insidia: la circostanza che la sospensione dei termini non si applica a certi procedimenti che il