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Diritto Antidiscriminatorio: Evoluzione e Applicazione, Appunti di Diritto del Lavoro

tutte le leggi ben spiegate del diritto antidiscriminatorio

Tipologia: Appunti

2018/2019

In vendita dal 22/03/2019

l.perrotta
l.perrotta 🇮🇹

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diritto antidiscriminatorio
Durata ore: costituzione dà al legislatore possibilità di decidere orario. Ma il massimo è 40 ore settimanale,
non vi è limite giornaliero espresso e si desume che giornata massima lavorativa sarà di 13 ore. (domanda
esame)
Esempio di fabbrica del ‘900: fiat era organizzata, divisa per rampe, vi era rigida divisione del lavoro
(reparti), ogni reparto si occupava di un pezzo del prodotto, uno stabilimento dal quale usciva un prodotto
finito. Lavoravano uomini e donne sono italiani, eterosessuali, cattolici. Contesto omogeneo, sistema
fordista, contratto a tempo pieno indeterminato.
OGGI FABBRICA: il sistema fordista è stato superato, vi è un’eterizzazione poiché vi è delocalizzazione di
produzione, vi è smembramento della produzione, produzione viene segmentata, diversifico tipologie
contrattuali: il contratto a tempo pieno viene in disuso, vi sono tante tipologie. I lavoratori sono uomini,
donne con religione diverse, non per forza eterosessuali.
Ad esempio: musulmano, cattolico, ebreo. Loro hanno diversi gironi di riposo: per noi domenica, ebrei
sabato, musulmani venerdi. Si creano problemi di identità
Le imprese si danno dei codici etici con cui assumono impegni, ad esempio jonson e jonson: codcie etico
che i dipendenti devono pagare le tasse. Oopure azienda scrive che non i dipendenti non devono svelare loro
identità religiosa entra ragazza con il vleo la posso licenziare?
Nella realtà vi sono conflitti significativi.
Organizzazioni di tendenza erano realtà produttive che avevano una determinata tendenza: ad esempio
sindcato o partito politico. Quindi in quel sistema se direttore del giornale del partito scriveva contro quel
partito, il parito lo licenziava, quindi veniva considerato licenziato. Poiché lavoratore non poteva andare
contro la tendenza.
Il problema che oggi le imprese adottano molti codici etici che possono entrare in contrasto con identità
lavoratore.
Quindi il diritto antidiscriminatorio assume ruolo centrale.
(licenziamento ritorsivo: daotre licenzia per una tto considerato sgradito dal lavoraotre, e il datore ritorce il
lavoraotre)
Ma quando il licenziamento è discriminatorio?
Vi sono 4 fasi nell’evoluzione dalla carta.
1. Tutela differenziata: coincide con entrata in vigore della carta costituzionale. Art.3(prinicipio cardine), art.37
introduce 2 principi:
1co principio in maniera paritaria ovvero donna lavoratrice ha diritto a parità di lavoro (inquadramento:
lavoratori che occupano stesso gradino) non solo parità retributiva, ma anche parità normativa: stessi diritti;
2co le condizioni di lavoro (organizzazione, funzionamento) da assicurare alla madre e bambino una speciale
protezione
Si riconosce eguaglianza formale: lavoratore e lavoratrice hanno diritto allo stesso trattamento
Ma anche eguaglianza sostanziale: si consente alla donna di poter conciliare la sua attività lavorativa con
quella familiare, principio differenziazione, per far si che questi diritti siano uguali. Se non costruisco asili,
sistema di stato sociale che garantisca eguaglianza sostanziale (avviene nei paesi nord Europa).
2. Seconda metà anni ’70: interviene legge 77 n.7 volta a tutelare principi di parità tra donne-uomini quindi
assicurare diritti tra lavoratori e lavoratrici. Il nostro ordinamento presta attenzione ad alti fattori
discriminatori : ad esempio: art.15 statuto dei lavoratori: atti discriminatori: spesso un ordinario atto di
getsione del lavoro come trasferimento o licenizamento viene utilizzato per mascherare condotta
dsicirminitpria. Si afferma un diritto anti discriminatorio ampio
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diritto antidiscriminatorio

Durata ore: costituzione dà al legislatore possibilità di decidere orario. Ma il massimo è 40 ore settimanale ,

non vi è limite giornaliero espresso e si desume che giornata massima lavorativa sarà di 13 ore. ( domanda

esame)

Esempio di fabbrica del ‘900: fiat era organizzata, divisa per rampe, vi era rigida divisione del lavoro

(reparti), ogni reparto si occupava di un pezzo del prodotto, uno stabilimento dal quale usciva un prodotto

finito. Lavoravano uomini e donne sono italiani, eterosessuali, cattolici. Contesto omogeneo, sistema

fordista, contratto a tempo pieno indeterminato.

OGGI FABBRICA: il sistema fordista è stato superato, vi è un’eterizzazione poiché vi è delocalizzazione di

produzione, vi è smembramento della produzione, produzione viene segmentata, diversifico tipologie

contrattuali: il contratto a tempo pieno viene in disuso, vi sono tante tipologie. I lavoratori sono uomini,

donne con religione diverse, non per forza eterosessuali.

Ad esempio: musulmano, cattolico, ebreo. Loro hanno diversi gironi di riposo: per noi domenica, ebrei

sabato, musulmani venerdi. Si creano problemi di identità

Le imprese si danno dei codici etici con cui assumono impegni, ad esempio jonson e jonson: codcie etico

che i dipendenti devono pagare le tasse. Oopure azienda scrive che non i dipendenti non devono svelare loro

identità religiosa entra ragazza con il vleo la posso licenziare?

Nella realtà vi sono conflitti significativi.

Organizzazioni di tendenza erano realtà produttive che avevano una determinata tendenza: ad esempio

sindcato o partito politico. Quindi in quel sistema se direttore del giornale del partito scriveva contro quel

partito, il parito lo licenziava, quindi veniva considerato licenziato. Poiché lavoratore non poteva andare

contro la tendenza.

Il problema che oggi le imprese adottano molti codici etici che possono entrare in contrasto con identità

lavoratore.

Quindi il diritto antidiscriminatorio assume ruolo centrale.

(licenziamento ritorsivo: daotre licenzia per una tto considerato sgradito dal lavoraotre, e il datore ritorce il

lavoraotre)

Ma quando il licenziamento è discriminatorio?

Vi sono 4 fasi nell’evoluzione dalla carta.

  1. Tutela differenziata : coincide con entrata in vigore della carta costituzionale. Art.3(prinicipio cardine), art. introduce 2 principi: 1co principio in maniera paritaria ovvero donna lavoratrice ha diritto a parità di lavoro (inquadramento: lavoratori che occupano stesso gradino) non solo parità retributiva, ma anche parità normativa: stessi diritti; 2co le condizioni di lavoro (organizzazione, funzionamento) da assicurare alla madre e bambino una speciale protezione Si riconosce eguaglianza formale : lavoratore e lavoratrice hanno diritto allo stesso trattamento

Ma anche eguaglianza sostanziale: si consente alla donna di poter conciliare la sua attività lavorativa con quella familiare, p rincipio differenziazione, per far si che questi diritti siano uguali. Se non costruisco asili, sistema di stato sociale che garantisca eguaglianza sostanziale (avviene nei paesi nord Europa).

  1. Seconda metà anni ’70: interviene legge 77 n.7 volta a tutelare principi di parità tra donne-uomini quindi assicurare diritti tra lavoratori e lavoratrici. Il nostro ordinamento presta attenzione ad alti fattori discriminatori : ad esempio: art.15 statuto dei lavoratori : atti discriminatori: spesso un ordinario atto di getsione del lavoro come trasferimento o licenizamento viene utilizzato per mascherare condotta dsicirminitpria. Si afferma un diritto anti discriminatorio ampio
  1. Legge del ’91 n.125 una fase di promozione elle opportunità, legge che introduce, distingue nozione dei discriminazione diretta da quella indiretta, e promuove pari opportunità introducendo strumento di azioni positive: ovvero tutti quegli strumenti volti a rendere effettiva la parità. Ad esempio: asilo nell’università per conciliari l’attività lavorativa delle lavoratrici con quella familiare.
  2. Attuazione delle direttive europee che aprono la nuova stagione del diritto anti-discriminatorio di 2° generazione decreti 215-2016 del 2003 che fa attuare pacchetto di direttive nel 200, con il quale viene modulato diritto anti-discriminatorio europeo. La nostra legislazione è derivata ovvero attuativa del diritto europeo. La comunità economica europea che ha avuto atteggiamento regressivo, dal 2000 in poi consnete di compiere balzi in avanti e accade con le direttive di 2 generazione dal 200. Prima non era cosi: la comunità economica europea nasce del 1957, con il boom economico e cambia la vita delle persone vi è crescita economica e quindi si dà vita ad una situazione europea che si trovava in 2 blocci: Russia e usa. Obiettivo era garantire mercato unico per le merci, nei trattati istitutivi non vi erano norme sui diritti fondamentali poiché l’intento degli stati era che carta csotiuzionale era garantire a sufficienza. Nei trattati istitutivi non vi sono norme sociali ve ne è solo 1 art.119: sanciva parità retributiva tra uomini e donne per evitare ramping sociale, falsa libera concorrenza, una norma ridotta nel suo contenuto perché prende in considerazione un solo fattore (motivo di discriminazione NON CI Può ESSERE DISCIMINAZIONE SE NON C’è FATTORE): il genere. Vi è ambito di applicazione soggettivo : fattore molto ristretto: genere. Ordinamento europeo introduce un principio di eguaglianza molto contenuto e dal punto di vista soggettivo e dal punto div ista oggettiv o (parità che riguarda solo trattamento economico: retribuzione, differenza del nostro art.37 cost che parlava anche di parità di diritti). Vi sono 2 strade: normativa e giruiripsudenziale. A partire dagli anni ’50 al giurisprudenza della corte di giustizia ha ampliato interpretazione ed è intervenuto legislatore europeo adottando direttivo anche in maniera di antidiscriminatoria. Negli anni ’70 vi fu crisi per il petrolio e UE dubita che se mercato è libero distribuisce ricchezza, emana direttive sui licenziamenti collettivi (coinvolge almeno 5 lavoratori in ambito tempo di 120 gg ed è procedura diversa rispetto quello individuale, la nostra normativa sul licenziamento collettivo è di derivazione europea). Ue amana:

1 direttiva anti-discriminatoria: emanata negli anni ’70 volta ad attuare parità retributiva tra lavoratori e lavoratrici

2 direttiva per attrae parità di trattamento nei luoghi di lavoro Il fattore resta sempre il genere e(soggettivo) e amplia ambito di applicazione oggettivo quindi non più solo trattamento economico ma anche diritti Exart.13: viene inserita una norma che autorizza ue: consiglio può all’unanimità adottare provvedimenti per combattere discriminazioni sesso, razza, origine etnica, convinzione personale, religione, età handica, orientamento sessuale e genere. Quindi negli anni ’90 si ampliano i fattori di discriminazioni. Dal 2000 vengono applicate una serie direttive: direttiva 43/2000 per attuare parità di trattamento in caso di diversa etnica, poi un’altra per parità di trattamento in caso di religione, sesso, handicap.. le altre per uniformare serie di direttive per parità di genere. Vi era un ambiente

Tra le 2 direttive 2000/43 e 2000/74 muta ambito applcizione soggettivo prima vi è solo etnia o razza.

Mutano i fattori: genere, razza,convinzioni eprsonalii, relgione, handicap, ma i fattori sono solo questi?

  1. La giurisprduenza dice che non vi può essere un altro fattore al difuori di quelli elencati dalla legislazione europea.
  2. Convinzione personale, religione vanno interpetati

Problemi? 1) I fattori sono solo quelli ma dobbiamo ragionare sull’interpretazione di quei singoli

fattori

Inizialmente la corte ue aveva atteggiamento rigoroso, che muta per dare elasticità: ad esempio malattia può

essere considerata fattore o ricompresa nell’handicap. La malattia può essere considerata come fattore