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Il diritto penitenziario, Appunti di Diritto Penitenziario

Si prevede lo studio dell'ordinamento penitenziario nelle sue componenti essenziali alla luce dei principi costituzionali e sovranazionali. La prima parte del corso prevede l'illustrazione delle funzioni della pena, che non deve mai essere contraria al senso di umanità e deve tendere alla rieducazione del condannato. Si analizzano, quindi, i presupposti del trattamento e del relativo programma trattamentale: uno specifico focus riguarderà gli elementi essenziali del trattamento, dalla religione al lavoro, ecc. La seconda parte del corso, invece, ha come obiettivo lo studio della disciplina all'interno del carcere, e degli istituti derogatori delle ordinarie regole trattamentali: dalla sorveglianza particolare ai regimi differenziati. L'ultima parte del corso si sofferma sulle misure alternative al carcere e sugli altri benefici penitenziari.

Tipologia: Appunti

2022/2023

In vendita dal 25/02/2025

Davidebanfi
Davidebanfi 🇮🇹

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Diritto Penitenziario
Lezione 27/09/2022
Art. 1 “Ordinamento penitenziario”
Ad ogni persona privata della libertà sono garantiti i diritti fondamentali; è vietata ogni
violenza fisica e morale in suo danno.
Sentenza 154 del 1975 si ha una svolta ideologica rispetto al passato, una scelta fatta sulla
base di precise idee e ideali.
Il detenuto non è più visto come un oggetto da isolare (dalla società in quanto soggetto pericoloso)
e custodire. Questa sentenza mette al centro dell’esecuzione penitenziaria il detenuto come
persona (perché al centro non si vuole la depersonalizzazione del condannato stesso risultato di
una pena afflittiva e mortificante - retributiva).
La legge italiana vuole trovare le risorse, creare valore e sfruttare le capacità del detenuto per
recuperarlo socialmente valorizzazione della persona per operare la reintegrazione.
Come si investe sulla personalità? Lart. 1 è una norma programmatica dell’ordinamento
penitenziario.
Il trattamento penitenziario deve essere conforme all’umanità e assicurare rispetto della dignità
della persona comma 7 il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al
principio per cui essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitivaspinta
antitetica alle ricorrenti tentazioni di imbarbarimento dei sistemi penitenziari che per loro natura
tendono a trasformarsi in sistemi di annientamento della persona/neutralizzazione del soggetto
pericoloso (carcere e istituzione totalizzante)
Base art. 1 principio: il detenuto uomo trattato in modo conforme all’umanità e rispettata la
dignità il detenuto è seguito/accompagnato, destinatario di attività che consenta di reinserirlo
nella società e non delinquere più.
L’art. 1 ha referenti a livello di legge costituzionale nonché in ambito sovranazionale ed europeo
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo
Regole penitenziarie europee (sovranazionali): orientano le scelte degli stati sul tema
dell’esecuzione della pena; riferimento all’art. 1.
Matura l’idea della centralità del detenuto opposto al regime predigente. Prima della riforma del
1975 la normativa sull’esecuzione della pena era regolamentata dalla normativa fascista. Non vi era
una legge sull’esecuzione penitenziaria ma un regolamento ministeriale (1930 - regolamento
penitenziario improntato sulle esigenze di amministrazione penitenziaria e non sulla persona)
1948 nasce la Costituzione che pone i principi fondamentali e si occupa della pena (comma 3). il
regolamento non può essere oggetto di legittimità costituzionale.
Nel 1975 è stata adottata la legge sul detenuto (sottoposta al vaglio costituzionale perché mette al
centro la legittimità costituzionale).
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Diritto Penitenziario

Lezione 27/09/

Art. 1 “Ordinamento penitenziario” → “ Ad ogni persona privata della libertà sono garantiti i diritti fondamentali; è vietata ogni violenza fisica e morale in suo danno ”. Sentenza n° 154 del 1975 → si ha una svolta ideologica rispetto al passato, una scelta fatta sulla base di precise idee e ideali. Il detenuto non è più visto come un oggetto da isolare (dalla società in quanto soggetto pericoloso) e custodire. Questa sentenza mette al centro dell’esecuzione penitenziaria il detenuto come persona (perché al centro non si vuole la depersonalizzazione del condannato stesso → risultato di una pena afflittiva e mortificante - retributiva). La legge italiana vuole trovare le risorse, creare valore e sfruttare le capacità del detenuto per recuperarlo socialmente → valorizzazione della persona per operare la reintegrazione. Come si investe sulla personalità? L’art. 1 è una norma programmatica dell’ordinamento penitenziario. Il trattamento penitenziario deve essere conforme all’umanità e assicurare rispetto della dignità della persona → comma 7 “ il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio per cui essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva ” → spinta antitetica alle ricorrenti tentazioni di imbarbarimento dei sistemi penitenziari che per loro natura tendono a trasformarsi in sistemi di annientamento della persona/neutralizzazione del soggetto pericoloso (carcere e istituzione totalizzante) Base – art. 1 → principio : il detenuto uomo trattato in modo conforme all’umanità e rispettata la dignità – il detenuto è seguito/accompagnato, destinatario di attività che consenta di reinserirlo nella società e non delinquere più. L’art. 1 ha referenti a livello di legge costituzionale nonché in ambito sovranazionale ed europeo → Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo → Regole penitenziarie europee (sovranazionali): orientano le scelte degli stati sul tema dell’esecuzione della pena; riferimento all’art. 1. Matura l’idea della centralità del detenuto opposto al regime predigente. Prima della riforma del 1975 la normativa sull’esecuzione della pena era regolamentata dalla normativa fascista. Non vi era una legge sull’esecuzione penitenziaria ma un regolamento ministeriale (1930 - regolamento penitenziario improntato sulle esigenze di amministrazione penitenziaria e non sulla persona) → 1948 nasce la Costituzione che pone i principi fondamentali e si occupa della pena (comma 3). il regolamento non può essere oggetto di legittimità costituzionale. Nel 1975 è stata adottata la legge sul detenuto (sottoposta al vaglio costituzionale perché mette al centro la legittimità costituzionale).

Lezione 29/09/

Art. 4 “ordinamento penitenziario” Esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati. → “ I detenuti e gli internati esercitano personalmente i diritti loro derivanti dalla presente legge anche se si trovano in stato di interdizione legale ”. Dopo la seconda guerra mondiale il contesto giuridico è cambiato, sia a livello nazionale (costituzione) che a livello internazionale (carte sovranazionali), queste tutele nascono in ogni caso dopo la seconda guerra mondiale, dove le democrazie affermano i diritti umani. Art. 27 comma 3 cost. → “ Le pene [17 ss. c.p.] non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato ”. Si tratta di un principio fondamentale e riguardante la materia penitenziaria, altre costituzioni sono indifferenti a questo tema, mentre all’interno della nostra troviamo un riferimento alla esecuzione della pena, la quale deve tendere alla rieducazione del condannato. Lo stato si deve astenere dall’erogare pene contrarie al senso di umanità, devono essere umane le pene. Il secondo fronte su cui opera è quello positivo, ovvero che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato, e questa è la finalità ultima della pena, bisogna favorire il recupero del condannato, e questo è possibile evitando gli effetti de-socializzanti o evitando di mortificare la persona che è privata della propria libertà personale. Lo strumento principe per evitare la de-socializzazione e non mortificare il detenuto è il “trattamento”. Questa idea che cosa comporta? Il tema è quello delle funzioni della pena, il compito della pena non è buttare via la chiave, ma svolge diverse funzioni: funzione retributiva : retribuire il male con il male, vendetta pubblica; special - preventiva : prevenire il rischio di commissione di nuovi reati dalla medesima persona, la pena diviene misura di sicurezza per contenere la pericolosità, permane finché il soggetto è pericoloso; general – preventiva : deterrenza, la pena è rivolta ai cittadini che ancora non hanno commesso il reato, spesso pene sproporzionate rispetto alla offensività del comportamento (guida in stato di ebbrezza, aver procurato un pericolo); difesa sociale : difendere la collettività da individui pericolosi; rieducativa : l’unica espressa in costituzione, si tratta di un contesto pedagogico, la pena si proietta sul futuro e deve servire a rieducare. Ogni pena esprime in prevalenza o in minoranza ognuna di queste funzioni, la nostra costituzione non considera tutti questi scopi della pena perché deve tendere alla rieducazione, prende una posizione forte su queste funzione. Come si rieduca il detenuto? Questa rieducazione sancita dall’art. 27 comma 3 della costituzione si persegue attraverso un complesso di attività, misure e di interventi, rivolti al condannato nel corso dell’esecuzione della pena, cui convenzionalmente si dà il nome di “trattamento rieducativo”. Nell’art. 1 della legge di ordinamento penitenziario, comma 2, ritroviamo il riferimento, secondo cui vi deve essere una individualizzazione rispetto ai diretti interessati relativamente al trattamento rieducativo. Ritroviamo lo stesso riferimento anche all’art. 1 dell’ordinamento penitenziario, una normativa fatta dal governo al fine di regolamentare il carcere. Il trattamento rieducativo fa parte anche di una categoria di un altro trattamento, ovvero quello penitenziario, ovvero:

Art. 1 gerarchia:

  • regole sovranazionali art. 3 CEDU,…
  • regole penitenziarie europee
  • a livello interno: costituzione art. 27 comma 3, art. 13 comma 4
  • al di sotto legge ordinaria n° 354 del 1975
  • al di sotto il regolamento penitenziario: normativa fatta dal ministero, dal governo. Su certi aspetti è più innovativo, vede i problemi in un’ottica diversa rispetto al 1975.

Lezione 3/10/

Premessa : Una delle condizioni essenziali per cui una pena sia utile è che sia scontata nel rispetto della dignità dell’uomo → regole penitenziarie europee e nostra costituzione. Tra la realtà e i principi proclamati nelle nostre carte fondamentali, nonché nella legge dell’ordinamento penitenziario, c’è un grado di separazione significativo (gradi di ineffittività). C’è di fatto una discrasia tra un mondo ideale e il mondo dei fatti, non sulla base del vissuto ma sulla base di sentenze. ………………………………………………………………………………………………………… Una sentenza è divisa in due parti: parte in fatto → ci si occupa di che cosa è accaduto (prima parte) parte in diritto → ci si occupa dei principi giuridici che entrano in gioco (seconda parte) Ogni sentenza rivolta alla Corte di europea dei Diritti dell’Uomo (corte che è stata istituita quando è stata adottata dagli stati del Consiglio d’Europa – insieme di stati che si sono uniti nel rispetto dei principi dello stato di diritto e dei diritti fondamentali, istituito nel 1949, nel 1950 è stata adottata la Carta di Roma che è la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, nel cui seno è stato creato un tribunale, la Corte europea dei diritti dell’uomo ()* - la convenzione europea dei diritti dell’uomo), del giudice di Strasburgo ha una parte dedicata alla “ ricevibilità o ammissibilità del ricorso ”, una volta giudicato ammissibile abbiamo a decisione nel merito. ()* questa corte è “ sovranazionale ” (giudica la responsabilità degli stati) e ha una competenza “ sussidiaria ” (il primo compito di tutelare i diritti riconosciuti nella convenzione europea spettano allo stato nazionale – se lo stato non tutela quei diritti ci si può rivolgere alla corte europea, esaurite le vie di ricorso interne – ES. di tutela del diritto all’integrità psicofisica, rivolgendomi a Strasburgo, tutelato dall’art. 3 della CEDU). La forza del ricorso alla corte europea dei diritti dell’uomo è che dal 1999 può presentare ricorso anche individuale (normalmente gli stati si rivolgono ai tribunali internazionali perché sono rapporti del diritto internazionale regolati tra poteri pubblici) i privati chiedendo giustizia e tutela. Es. di sentenza: SEZIONE PRIMA CAUSA CIRINO E RENNE c. ITALIA SENTENZA STRASBURGO 26 ottobre 2017

PARTE IN FATTO

→ due persone detenute nel carcere di Asti; “in fatto” succede che c’è una lite tra un detenuto e un agente di polizia penitenziaria; interviene un secondo detenuto per sedare la rissa e alla fine i due detenuti stanno per essere condotti verso l’ufficio del direttore del carcere, però lungo il percorso incontrano un gruppo di agenti penitenziari che li fermano e picchiano; il primo dopo essere stato picchiato viene condotto verso una cella di isolamento (camera di pernottamento sprovvista di qualsiasi cosa), stessa cosa il secondo detenuto. All’interno del carcere c’era un’indagine in corso per il traffico di stupefacenti e erano state piazzate delle cimici che hanno captato la violenza di queste persone nei confronti dei due detenuti; a seguito delle intercettazioni nasce un’indagine penale nei confronti di alcuni agenti di polizia sospettati di aver commesso violenze ai due ricorrenti. L’indagine viene svolta e c’è il rinvio a giudizio di cinque individui. Il reato ipotizzato (art. 572 c.p. - lo stato individua una responsabilità da accertare con un processo degli agenti per il reato di maltrattamenti – viene concepita questa fattispecie perché non c’era il delitto di tortura perché nel 1984 è stata ratificata la Convenzione contro la tortura, la “Convenzione di New york” da cui discendeva un obbligo per il nostro stato di adottare tale delitto, ma dal punto di vista internazionale è sempre stato inadempiente perché il quadro delle pene e dei delitti previsti dal nostro sistema giuridico era ritenuto già sufficiente a coprire le condotte di tortura - standard minimo di tutela). Nel procedimento penale, il tribunale accerta le prove nei confronti dei due detenuti. Il tribunale va oltre dicendo che non si tratta di una situazione occasionale ma di comportamenti/episodi ripetuti posti in essere in modo sistematico. Vengono poi ricostruite le posizioni dei singoli ricorrenti e accerta che tra gli anni 2004 e 2005 c’è una prassi generalizzata di maltrattamenti inflitti in modo sistematico che serviva per punire e intimorire i detenuti problematici e dissuadere da altri comportamenti turbolenti. Questa pratica comprendeva che il detenuto fosse condotto in una cella di isolamento in cui veniva sottoposto a ripetute vessazioni e abusi (violenze fisiche, privazioni di cibo e acqua…), tutto questo dovuto anche all’acquiescenza del direttore del carcere (Direzione del carcere). Il tribunale quindi fa un’ispezione constatando che esistono queste celle e che tutto ha un riscontro dal punto di vista materiale. La responsabilità penale in Italia è individuale ed è compito dell’avvocato difendere la responsabilità individuale della persona, quindi due soggetti dei cinque vengono assolti ed escono dal processo. Per gli altri tre vi sono le prove materiali della commissione del fatto addebitato (c’è un mutamento della qualificazione giuridica – art. 608 c.p. - mutamento della qualificazione giuridica, non è più “maltrattamenti in famiglia” → riqualificazione del reato fino a 30 mesi – reato qualificato come lieve – istituto giuridico → “prescrizione”). Gli imputati vengono quindi prosciolti per prescrizione. Recap : Dal punto di vista dei fatti: è stata scoperta una violazione dei diritti fondamentali di due persone private della libertà personale; lo stato ha svolto un’indagine approfondita delle vicende che hanno portato al rinvio a giudicio e al processo di cinque persone (due assolte, le altre tre hanno un proscioglimento per prescrizione, vengono riconosciuti i fatti loro attribuiti in base al reato contestato, ma gli stessi per effetto del decorso del tempo non possono essere puniti, non procedibili). Quindi è stata avuta una tutela effettiva in Italia di questo diritto all’integrità psicofisica riconosciuto dalla Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo? No, si è avuto un qualcosa che non si è tradotto in una tutela “effettiva” e “concreta” dei diritti ma “teorica” ed “illusoria”. Il procedimento va in Corte di Cassazione che non può che confermare quanto avvenuto nei gradi precedenti. Nei confronti degli agenti di polizia penitenziaria invece vengono prese delle misure di carattere disciplinare in relazione ai casi contestati all’esito del processo (due persone vengono destituite, le altre sospese dal servizio per un periodo di 4 e sei mesi).

La figura dell’”agente statale” comprende il legislatore, il giudice, il pm, le forze di polizia, l’amministrazione penitenziaria e il governo (potere esecutivo). Gli agenti statali che si devono astenere dal violare il dettato convenzionale sono tanti (polizia penitenziaria, carabinieri, pm, giudici, legislatore, governo, l’amministrazione penitenziaria). C’è una violazione dell’art. 3 della CEDU (stabilire se si tratta di tortura o di una pena disumana degradante). Vi è da parte della corte europea dei diritti dell’uomo una distinzione: trattamento degradante → siamo di fronte a questo quando la persona che subisce il maltrattamento subisce uno stato di umiliazione, limitazione della propria libertà di autodeterminarsi, morale, sofferenza psicologica; trattamento disumano → implica una forma di sofferenza fisica acuta; tortura → entra in gioco quando accanto a questa sofferenza fisica acuta si accompagna uno scopo ulteriore (es. pena esemplare, ottenere confessioni…) - fine specifico che si somma rispetto alla sofferenza fisica. Nella nostra vicenda si ravvisa la “tortura” → l’Italia quindi viene condannata per aver violato l’art. 3 avendo torturato i due detenuti (violato l’obbligo negativo e parallelamente anche l’obbligo positivo).

Lezione 4/10/

Recap lezione precedente : Abbiamo trattato il tema della tutela, per quanto possa essere effettiva questa tutela dei diritti umani a livello sovranazionale (vicenda concreta che ha riguardato l’Italia). Abbiamo visto che le parole in Europa, la tortura e i trattamenti disumani e degradanti hanno una loro portata effettiva perché la un’agente dello stato viola questo principio/precetto contenuto nell’art. 3 lo stato va incontro a una responsabilità sovranazionale che porterà poi a seconda del tipo di violazione al rifacimento di un processo, al risarcimento del danno nei confronti delle persone che sono state vittime di una violazione del dettato convenzionale ecc… Oggi proseguiamo nell’analisi della Sentenza Cirino – Renne mettendo in luce il secondo aspetto molto importante che da concretezza ed effettività all’art. 3 sotto il profilo sostanziale. Immaginiamoci la situazione tipo → detenuti affidati ad un carcere (agente dello stato, poliziotto o direttore del carcere) e che si subiscono delle violenze del genere già visto, succede che la corte europea dei diritti dell’uomo si può attivare solo nella misura in cui viene a conoscenza dei fatti; è necessario che lo scandalo avvenga all’esterno, che vengano raccolti referti medici, che sia un qualcosa che dia traccia di quanto accaduto; quindi potrebbe essere molto facile per gli stati eludere questo obbligo di tipo negativo perché si potrebbe impedire di comunicare all’esterno, si picchia e si tortura in modo tale che non rimangano segni (i trattamenti degradanti implicano un’umiliazione, una sofferenza psicologica). Es. episodio → 1° sentenza della corte europea dei diritti dell’uomo contro l’Italia per la violazione dell’art. 3 ...sono gli anni ‘90 e uccidono Falcone e Borsellino, lo stato reagisce fermamente e apre le carceri sulle isole con regimi detentivi duri e rigidi (art. 41 bis); il carcere duro significava persone recluse su isole in regimi detentivi ai limiti della tollerabilità.

Un pentito di mafia (un “correo”, imputato di reato connesso) chiama in correità (“chiamata in correità”) una persona che lavora in una banca, di nome Labita; viene attinto dalla chiamata in correità (che per valere deve essere riscontrata da altri elementi di prova, interni, estrinseci…) e finisce in carcere a Pianosa; Labita subisce violenze per gran parte della detenzione come imputato nel regime carcerario duro, perde l’udito di un orecchio, poi viene assolto e farà ricorso alla corte europea per denunciare l’accaduto. Però non ci sono prove e neanche principi che confermino che la sordità l’abbia maturata all’interno del carcere (se c’è un principio di prova si verifica un’inversione dell’onere della prova in cui è lo stato che deve dimostrare → c’è questa inversione dell’onere perché la persona è affidata nelle mani dello stato). Per lui non c’è nulla e quindi abbiamo sotto il profilo sostanziale dell’art. 3 una non violazione da parte dell’Italia. Succede quindi che ci si chiede se l’Italia abbia violato l’art. 3 sotto il profilo degli “obblighi positivi”...non basta che lo stato si astengano dal, ma si devono anche attivare per ...per fare in modo che non vi siano violazioni dei diritti che appartengono allo zoccolo duro della convenzione (art. 2 – 3 – 4…); come ci si attiva? Nel prevenire la violazione degli obblighi convenzionali percorrendo due strade: lavorando “a monte” → ogni stato ha l’obbligo di attrezzarsi e di predisporre tutte le misure necessarie volta ad evitare che accada una violazione dell’art. 2 – 3...(es. devo organizzare una perquisizione in una stanza, faccio parte della polizia per ricercare la droga o gli esplosivi; non posso entrare a caso, ma le forze di polizia o gli altri agenti statali devono muoversi in modo tale che non vi sia violazione dell’art. 2 – 3...devono rispettare dei protocolli - organizzare le proprie attività in modo tale che non avvenga una violazione...devo agire prima per evitare che). lavorando “a valle” → seconda valutazione; quando vi è una violazione dei diritti fondamentali è necessario svolgere un’indagine effettiva che porti all’individuazione dei colpevoli e alla loro punizione che deve essere effettiva, reale. Gli stati, in particolare sull’autorità giudiziaria, grava l’obbligo di iniziare un’indagine penale, quando qualcuno lamenta la violazione di un diritto fondamentale. Ci sono degli “ obblighi positivi ” (impongono agli stati di prevenire e punire chi si è macchiato di condotte contrarie ai diritti umani attraverso queste modalità) che operano a valle:

  1. garantisce un’indagine effettiva → iniziare le indagini subito, presto in modo repentino; il rischio è la prescrizione; vi è l’obbligo di aprire le indagini (“obbligo dell’azione penale”), indipendentemente dalla querela della parte, procedibilità di ufficio;
  2. le indagini devono essere condotte da forze di polizia diverse da quelle che sono sotto indagine → soggetto indifferente, terzo alla vicenda per evitare di coprire le condotte in violazione degli art. 2 - 3 da parte degli agenti statali;
  3. indagini complete → non è tollerata ad es. una sentenza che finisca con un proscioglimento per insufficienza di prove/mancanza di materiale istruttorio; le indagini in seconda battuta dipendono da Pm e polizia quindi si indaga poco per cercare di assolvere;
  4. il processo deve portare all’applicazione di pene/condanne che siano effettive, congrue, non illusorie o teoriche perché la condanna deve essere dissuasiva;
  5. durante la pendenza dei procedimenti gli agenti statali devono essere allontanati e sospesi dal servizio dal punto di vista disciplinare, non basta un risarcimento del danno per eliminare la violazione del dettato convenzionale. Nelle singole vicende che arrivano all’attenzione della corte si va a vedere che cosa ha fatto lo stato per reagire alla violazione di un diritto fondamentale. La questione degli obblighi positivi non è mai stata scritta all’interno della convenzione europea dei diritti dell’uomo perché la convenzione nasce come “stato astieniti dal…”; però in un’ottica di proiezione dei diritti umani a 360° (potenziamento di protezione/tutela dei diritti umani) a partire

nell’anno 2010 e si richiama su una sentenza presente dove l’Italia fu condannata per sovraffollamento carcerario. Che mezzo mette a disposizione l’ordinamento italiano? Un istituto che si chiama “ reclamo ” (art.

  1. → c’è la possibilità di rivolgersi ad un magistrato e alla fine di questa procedura si emette un provvedimento dove si indica al ministero della giustizia di prendere delle misure adatte per porre i detenuti in condizioni più umane. Art. 6 L. N° 354 del 26 luglio 1975 “legge sull’ordinamento penitenziario”1. I locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati devono essere di ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale e artificiale in modo da permettere il lavoro e la lettura; areati, riscaldati per il tempo in cui le condizioni climatiche lo esigono, e dotati di servizi igienici riservati, decenti e di tipo razionale. I locali devono essere tenuti in buono stato di conservazione e di pulizia.

_2. Le aree residenziali devono essere dotate di spazi comuni al fine di consentire ai detenuti e agli internati una gestione cooperativa della vita quotidiana nella sfera domestica.

  1. I locali destinati al pernottamento consistono in camere dotate di uno o più posti.
  2. Particolare cura è impiegata nella scelta di quei soggetti che sono collocati in camere a più posti.
  3. Fatta salva contraria prescrizione sanitaria e salvo che particolari situazioni dell'istituto non lo consentano, è preferibilmente consentito al condannato alla pena dell'ergastolo il pernottamento in camere a un posto, ove non richieda di essere assegnato a camere a più posti.
  4. Alle stesse condizioni del comma 5, agli imputati è garantito il pernottamento in camera a un posto, salvo che particolari situazioni dell'istituto non lo consentano.
  5. Ciascun detenuto e internato dispone di adeguato corredo per il proprio letto._ ” Art. 35 “ Nel caso venga integrata l’ipotesi di cui alla lettera b) dell’art. 69 (ricorso per pregiudizio grave ed attuale del diritto soggettivo del detenuto) ed il pregiudizio consista, per un periodo di tempo non inferiore a 15 gg, in condizioni di detenzione tali da violare l’art. 3 CEDU, come interpretato dalla Corte EDU, il detenuto possa presentare un’istanza al magistrato di sorveglianza. ” Art. 69 “ _1. Il magistrato di sorveglianza vigila sulla organizzazione degli istituti di prevenzione e di pena e prospetta al Ministro le esigenze dei vari servizi, con particolare riguardo alla attuazione del trattamento rieducativo.
  6. Esercita, altresì, la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti.
  7. Sovraintende all'esecuzione delle misure di sicurezza personali.
  8. Provvede al riesame della pericolosità ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo_ 208 del codice penale, nonché all'applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca, anche anticipata, delle misure di sicurezza. Provvede altresì, con decreto motivato, in occasione dei provvedimenti anzidetti, alla eventuale revoca della dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza di cui agli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 _del codice penale.
  9. Approva, con decreto, il programma di trattamento di cui al terzo comma dell'articolo 13, ovvero, se ravvisa in esso elementi che costituiscono violazione dei diritti del condannato o dell'internato, lo restituisce, con osservazioni, al fine di una nuova formulazione. Approva, con decreto, il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno. Impartisce, inoltre, disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati.
  10. Provvede a norma dell'articolo 35_ bis sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti:
  11. a) le condizioni di esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell'organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolpa; nei casi di cui all'articolo 39, comma 1, numeri 4 e 5, è valutato anche il merito dei provvedimenti adottati;

_2. b) l'inosservanza da parte dell'amministrazione di disposizioni previste dalla presente legge e dal relativo regolamento, dalla quale derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti.

  1. Provvede, con decreto motivato, sui permessi, sulle licenze ai detenuti semiliberi ed agli internati, e sulle modifiche relative all'affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare.
  2. Provvede con ordinanza sulla riduzione di pena per la liberazione anticipata e sulla remissione del debito, nonché sui ricoveri previsti dall'articolo_ 148 _del codice penale.
  3. Esprime motivato parere sulle proposte e le istanze di grazia concernenti i detenuti.
  4. Svolge, inoltre, tutte le altre funzioni attribuitegli dalla Legge._ ” Nel nostro ordinamento, in relazione ad un caso analogo avvenuto a Lecce, un detenuto si era rivolto al magistrato di sorveglianza per il sovraffollamento supportato e in quell’occasione, il magistrato stesso, aveva riconosciuto la violazione e diritto a scontare la pena in condizioni non degradanti, ma aveva anche detto che gli spettava un corrispettivo economico di 220 euro per le condizioni. Il ministero della giustizia presenta ricorso per il provvedimento, in realtà tardivo e la decisione del giudice di sorveglianza passa in giudicato. Questa decisione è rimasta in isolata perché casi analoghi si sono conclusi in modo diverso. In Italia i diritti e doveri vengono riconosciuti dalla legge, poi nel caso pratico ci si rivolge a Strasburgo per chiedere la tutela; in altri ordinamenti di Common Law è la regola giurisprudenziale che fissa la regola di diritto/il principio (diritto positivo); siccome la Corte europea ha a che fare con i diritti dell’uomo, considera anche ciò che stabilisce una legge e la nostra non prevede un risarcimento. Se vi sono delle decisioi che hanno riconosciuto un risarcimento di danno esistenziale, si tratta di decisioni isolate, non che danno un indirizzo solido che riconosce un diritto al detenuto. Misure adottate per il sovraffollamento → nel 2010 vi erano 67 mila detenute in 206 carceri, la capienza massima è di 45 mila. Tasso di sovraffollamento del 151% in più comporta iniziativa del governo che mette in atto un piano di emergenza nazionale e con ordinanza ministeriale si pensa di costruire nuovi istituti penitenziari. Nel 2010 con una legge c’è stata la riduzione di pena per liberare le carceri e nel 2012 si è passato al 148% di tasso di sovraffollamento. Il 42% dei detenuti sono in attesa di un giudizio definitivo, sono imputati, il 30% in attesa del giudizio in primo grado. Il terzo passaggio è stabilire quali sono i testi internazionali pertinenti (a livello sovranazionale sul problema del sovraffollamento). I nostri tribunali prevedono del risarcimento del danno, ma che non fanno un diritto consolidato, non sono una prassi costante, solo alcuni avranno il risarcimento. Le leggi sovranazionali (le cornici che disciplinano la materia) servono per partire dai principi sovranazionali; la corte europea dell’umo fa questo si guarda quali principi governano i materia. I testi internazionali pertinenti sono del comitato europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti, che opera all’interno dl consiglio d’Europa; organo che gira negli stati e che può andare l commissariato della polizia di una città e chiedere di mostrare che cosa si ha nello scantinato, può entrare nel carcere di San Vittore capire e vedere cosa succede (visitare); emette delle raccomandazioni che riguardano vari temi. C’è un rapporto generale dove il Comitato si fa carico del sovraffollamento e si fanno delle considerazioni. Nel 1997 c’è un nuovo rapporto in cui sono richiamate le posizioni degli imputati, dove si devono trovare prima del processo penale e dopo il processo distinguendo tra imputati e detenuti. Sovraffollamento → calo della qualità della vita/benessere. Nel settimo rapporto fra ‘97, un carcere sovraffollato implica spazio ristretto e non igienico, sono i difetti che stanno alla base di un carcere sovraffollato che non permettono una rieducazione, troppe persone e poco personale, con sofferenze detentive per imputati e condannati.

all’ordinanza del magistrato di Reggio Emilia, è imputabile secondo il governo allo stesso detenuto, che avrebbe dovuto attivarsi per la messa in esecuzione della decisione. I ricorrenti sostengono che non sia un procedimento effettivo, non è un rimedio giudiziario ma è un ricorso di topo amministrativo. Le decisioni che prendono i magistrati di sorveglianza non sono vincolanti/coercibili e quindi siccome si tratta di un rimedio non effettivo è come se non ci fosse. L’ordinamento italiano non mi offre uno strumento adeguato di tutela. Per la corte il rimedio italiano non è effettivo, non funziona, non è adeguato. Nel merito → la corte europea dei diritti dell’uomo richiama la propria giurisprudenza in materia di sovraffollamento. Strutturalmente troviamo gli “ argomenti delle parti ”; sentite le parti la corte va a verificare/accertare se c’è stata una violazione del dettato convenzionale. Quello che si legge oggi è stato oggetto di una parziale “ove-rulling” da parte della corte europea, ha cambiato leggermente la propria giurisprudenza. Nel frattempo diverse cose sono cambiate a detrimento dei detenuti; questa sentenza è importante perché ha cambiato il quadro nazionale. Si tratta di una sentenza “ pilota ”, cioè che il governo è stato messo in mora e la corte europea ha dato un anno di tempo per mettere la situazione del sovraffollamento in regola. I principi stabiliti nella giurisprudenza della corte: Una persona che è privata della libertà personale non perde il beneficio dei diritti sanciti dalla corte europea dei diritti dell’uomo, anzi chi è detenuto è un soggetto vulnerabile perché si trova completamente nelle mani dello stato e deve avere fiducia nei confronti degli agenti statali; in questo contesto, l’art. 3 della CEDU pone a carico delle autorità un obbligo positivo che consiste nell’assicurare che ogni prigioniero sia detenuto in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana. Le modalità di esecuzione della pena non devono sottoporre l’interessato ad uno stato di sconforto né ad una prova d’intensità che ecceda il livello di sofferenza inerente alla detenzione. La corte prende in considerazione vari parametri → quanto tempo un individuo è stato detenuto in condizioni significative. Il sovraffollamento carcerario quando raggiunge un certo livello, la mancanza di spazio in un istituto penitenziario può costituire un elemento centrale. Di norma lo spazio auspicabile per le celle collettive deve essere di almeno 4 m². In situazioni in cui il sovraffollamento no nera così serio la corte non ha solo considerato la metratura, ma anche altri elementi sintomatici che possono comportare la violazione dell’art. 3. Questi elementi sono: la possibilità di utilizzare i servizi igienici in modo riservato, ‘aerazione disponibile, l’accesso alla luce e all’aria naturali, qualità di riscaldamento, rispetto delle esigenze sanitarie di base. La corte ha constatato che i sigg. Torreggiani hanno occupato durante tutta la detenzione nel carcere di Busto Arsizio celle di 9 m², ciascuno con altre due persone, quindi in uno spazio inferiore ai 3 m². In mancanza di documenti che dimostrino il contrario, si conclude che tutti i ricorrenti non hanno beneficiato di uno spazio adeguato in violazione dell’art. 3 della CEDU. Che tipo di trattamento è? Degradante, perché lo stato di sovraffollamento ha comportato una umiliazione e una sofferenza psicologica rilevante nei confronti delle persone private della libertà personale.

Questa sentenza è importante perché ha una natura particolare e si tratta di una sentenza “ pilota ”, la corte ha tanti ricorsi pendenti a causa del sovraffollamento e di conseguenza non va a giudicare/valutare i tanti ricorsi che pendono ma chiede al governo italiano di attivarsi per chiudere/terminare questa situazione di emergenza e sovraffollamento. La corte ha constatato che il sovraffollamento in Italia non riguarda esclusivamente il caso dei ricorrenti ma è una costante che emerge da precisi dati statistici. Questi dati rivelano che la violazione dl diritto dei ricorrenti di beneficiare di condizioni detentive adeguate non è la conseguenza di episodi isolati ma è un problema sistematico, strutturale. Vi è un aumento vertiginoso dei ricorsi provenienti dall’Italia a causa del sovraffollamento, di conseguenza la corte decide di applicare la procedura della sentenza pilota al caso di specie (provvedimento estremo). La corte fissa allo stato italiano delle linee guida per cercare di ridurre il sovraffollamento e a ridurre il numero di persone incarcerate attraverso l’applicazione di sanzioni diverse dalla misura detentiva, una diminuzione della custodia cautelare. La corte chiede poi una seconda modifica, che vengano introdotti degli strumenti di rimedio interni volti a tutelare i detenuti che si trovino in una condizione di sovraffollamento (introdurre via di ricorso interna); a seguito di questa sentenza il legislatore italiano introduce l’art. 35 ter dell’ordinamento giudiziario (prevede dei rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell’art. 3 per le persone che si trovino in uno stato di sovraffollamento). Questa norma come effetto e portato a una diminuzione drastica dei ricorsi di fronte alla corte. Storia del trattamento: Questo trattamento è un’innovazione del 1975, che deriva dalla costituzione, però cosi non è perché di trattamento se n’è parlato dal 1800, pur dando alla parola dei significati diversi da quelli che oggi conosciamo. C’è un’evoluzione del sistema carcerario, della pena, che ruota intorno alla nozione di “trattamento” da un lato e il modo di concepire l’esecuzione della pena. Nozione di trattamento → è il complesso di interventi impiegate ai fini della risocializzazione e rieducazione del reo; questi interventi dipendono dal modo di concepire la pena e le sue funzioni. Per capire cosa siamo oggi vi è un momento particolare dato dall’affermazione delle “ teorie lombrosiane ” sul diritto; le peculiarità: delitto concepito come la conseguenza di una anomalia dell’individuo (per il diritto penale classico invece il delitto è il frutto di un comportamento e non di una anomali imputabile a una persona); Queste idee lombrosiane del delitto danno inizio alla “ scuola giuridico criminologica di stampo positivista ” che si serve di strumenti peculiari di indagine, le scienze naturali e le scienze sociali; vi è uno spostamento dell’attenzione dal delitto (scuola classica) alla persona che commette il delitto; l’attenzione cade sul delinquente che è una persona che ha dei deficit, delle mancanze, che ha delle tendenza antisociali, che possono essere individuate/capite attraverso un’osservazione e che possono essere curate staccando il detenuto dalla società. In questa cornice di affermazione del positivismo giuridico (‘800) si ha il codice penale Zanardelli del 1889, cui segue il regolamento penitenziario del 1891 dove il legislatore non risente delle suggestioni delle teorie lombrosiane e sia mantiene su una concezione classica della diritto penale e della pena. La pena è concepita come “ emenda ” , riabilitarsi dal punto di vista morale prendendo coscienza degli sbagli commessi. Il carcere non serve solo a punire ma anche per rigenerare la persona che ha commesso il delitto.

attraverso una diagnosi della sua personalità; una volta osservate le sue carenze va predisposto un trattamento finalizzato ad eliminare o ridurre quei fattori che lo hanno portato a delinquere.

Lezione 11/10/

Nel dopoguerra si affermano delle teorie volte a cercare di guarire la persona che si è macchiata di un delitto. Nei paesi nordamericani e nell’Europea del nord si sono affermate delle teorie volte ad offrire ai detenuti un trattamento penitenziario improntato secondo schemi impositivi e medicali (introdotti dei sistemi di sanzione dove la medesima viene scontata in maniera indeterminata, senza una fine attraverso il controllo di organi amministrativi): psicologia della persona tecniche fisiologiche Nel primo gruppo che agisce sulla psiche del condannato sono state utilizzate due metodiche: la prima sulla tecnica degli incentivi (si utilizza il sistema dei “gettoni e dei privilegi” per incentivare la risocializzazione del detenuto – se segue il trattamento potrà beneficiare di privilegi, incentivi positivi es. uscite…) la seconda sugli stimoli sgradevoli (si utilizza la tecnica dell’”elettrochoc” e l’uso di droghe per ottenere la modificazione del comportamento del condannato) Nel secondo gruppo si utilizzano tecniche che tendono a modificare il comportamento del detenuto attraverso es. trattamenti medici in senso stretto → l’impiego di farmaci, antidepressivi, ansiolitici; si ricorre poi alla psicochirurgia con interventi sul corpo umano; un’altra tecnica fisiologica è la castrazione chimica utilizzata specie nei paesi del nord Europa per reprimere i reati di tipo sessuale (in alcuni tipo Danimarca con il consenso del condannato). Il problema/limite di questa tipologia di trattamento riservato al condannato è un netto cedimento sul fronte della tutela dei diritti umani, dignità dell’uomo (la pena non deve essere contraria al senso di umanità). Questo ha delle implicazioni, come si tratta l’individuo? Abbiamo delle indicazioni → la pena deve tendere alla rieducazione del condannato (art. 27 comma 3 cost.). Problematicità del termine “rieducazione”: La costituzione rifiuta l’approccio di stampo nordamericano e nord europeo; la pena deve tendere alla rieducazione. Le interpretazioni sono state tante sul termine “rieducare”; da un significato altissimo, dove la rieducazione viene connessa alla struttura del reato, ad un significato più ristretto → valore morale, imperativo categorico. Si è affermato nel tempo l’interpretazione del rieducare equivale all’impiego del termine “risocializzare” e la risocializzazione è funzionale al reinserimento sociale del condannato, cioè la persona deve accettare di vivere nella società rispettandone le regole, anche se non le condivide; la società non chiede un’adesione ideale della legge. C’è un altro aspetto, l’impegno solidale all’interno della società, compito a rovescio della società (carcere istituzione aperta). In questa cornice dobbiamo aspettare fino al 1975 per avere una legge di tipo penitenziario che dia attuazione all’art. 27 comma 3 della cost., dove rieducazione significhi almeno risocializzare, quando esce dal carcere non deve più delinquere. All’interno della cornice culturale degli anni ‘70, la nostra legge del 1975 adotta il “trattamento individualizzato”, rifiuta il metodo medico autoritario (castrazione chimica, uso di psicofarmaci…) perché si ispira a un metodo umanistico, sul rispetto della dignità della persona; si vuole promuovere un processo di modificazione degli

atteggiamenti che ostacolano la partecipazione del condannato/colpevole/reo alla vita sociale. (premessa culturale → chi delinque è un soggetto che non ha avuto le opportunità di chi invece delinque – idea base → chi delinque è più sfortunato di altri – VIVERE LEGALMENTE NELLA SOCIETà). Per ottenere questo risultato è necessario osservare il condannato, studiarlo, analizzarlo, per cogliere le cause del suo disadattamento sociale per capire le cause che lo hanno portato a delinquere. I punti di debolezza della legge del ‘75 sono: nonostante la riforma dell’ordinamento penitenziario i tassi di recidiva non si sono abbassati; idea della concezione stereotipata del delinquente (es. quartieri disagiati); se si dovesse leggere la legge dell’ordinamento penitenziario, la stessa si fonda sulla triade “lavoro, religione, istruzione/studio”, vista anche nel regolamento del 1931. Trattamento individualizzato: Si tratta del trattamento per le persone condannate non per gli imputati. Ѐ scandito dalle legge su tre momenti: osservazione della personalità del condannato; rilevamento/accertamento delle carenze del condannato; formulazione di un programma di intervento. In questa logica trattamentale, percorso dinamico, si coglie l’oggetto dell'attività trattamentale, la sua durata, le procedure che si seguono, chi sono i soggetti protagonisti del trattamento, i profili documentali. → l’oggetto : è focalizzata sull’accertamento dei bisogni di ciascun soggetto connessi alle eventuali carenze psico-fisiche, educative e sociali; formula contenuta nell’art. 27 del regolamento esecutivo; si differenzia dall’art. 13 comma 2 della legge dell’ordinamento penitenziario. La differenza tra i ue articoli è di matrice storica (il regolamento è del 2000, la legge di riforma è del 1975, nuova consapevolezza tra le due previsioni → “le eventuali carenze, gli eventuali bisogni”). I punti rilevanti sono l’accertamento dei bisogni (abbandono metodo deterministico – tanto medico quanto sociologico) e le carenze eventuali (cambio di rotta rispetto al 13 ord. penit.). Durata dell’osservazione scientifica → art. 27 reg. esec., commi: 2 ( termine di nove mesi – si vogliono accertare attraverso l’esame del comportamento del soggetto e delle modificazione della sua vita di relazione le...) – 3 (... eventuali nuove esigenze, variazione del programma di trattamento ) – 4 (mantenere carattere della continuità dell’osservazione e del trattamento dei detenuti e degli internati in caso di trasferimento in altri istituti). Questo trattamento non prevede l’adozione di specifiche metodiche, non ha modelli standard a cui rifarsi, ma si può servire di forme libere secondo le più recenti conquiste della psicologia e criminologia. In questa cornice chi osserva la personalità deve seguire l’art. 27 comma 1 secondo periodo regolamento esecutivo; sulla base dei dati giudiziari acquisiti viene espletata con il condannato una riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse e sulle possibili condotte riparatorie incluso il risarcimento del danno per offeso. Significato di “individualizzazione” : non è un rapporto a due (es. come fra medico e paziente); si tengono presenti le esigenze individuali del condannato; è possibile che il trattamento passi attraverso esperienze di gruppo, dove ciascuno trova spazio in base alla sua personalità:

Rispetto all’equipe, il G.O.T. è un “gruppo allargato” di cui fanno parte o possono essere chiamati a far parte, con il coordinamento del funzionario giuridico pedagogico, tutti coloro che (oltre ai componenti dell’equipe) interagiscono con il detenuto o che collaborano al trattamento dello stesso (personale di polizia penitenziaria, insegnanti, volontari, ecc…) Il G.O.T. si riunisce periodicamente – sempre coordinato dal responsabile dell’area educativa – sia prima che dopo l’osservazione, per verifiche ed aggiornamenti sulla situazione del detenuto. Art. 15 – elementi del trattamento:

  1. il trattamento del condannato e dell’internato è svolto avvalendosi principalmente (niente esclude che si possano avere degli elementi del trattamento diversi da quelli elencati) dall’istruzione, della formazione professionale, del lavoro, della partecipazione a progetti di pubblica utilità, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia;
  2. ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilità, al condannato e all’internato è assicurato il lavoro;
  3. gli imputati sono ammessi, a loro richiesta, a partecipare ad attività educative, culturali e ricreative e, salvo giustificati motivi o contrarie disposizioni dell’autorità giudiziaria, a svolgere attività lavorativa di formazione professionale, possibilmente di loro scelta e in condizioni adeguate alla loro posizione giuridica. 1° elemento: Istruzione → si perde il carattere della obbligatorietà (nessun detenuto può essere obbligato a studiare); l’articolo di riferimento è l’art. 19 dell’ordinamento penitenziario (distinzione fra istruzione scolastica - serve a migliorare i livello di cultura del detenuto - e professionale); i principi (adeguamento dei programmi, non devono essere speciali ma tendenzialmente gli stessi esistenti – metodo deve essere improntato in base alle capacità degli studenti); l’istruzione penitenziaria deve garantire/assicurare la frequentazione dell’istruzione obbligatoria – per quanto riguarda l’istruzione secondaria questa è facoltativa. Principi in materia d’istruzione: integrazione con il sistema pubblico (gli istituti penitenziari devono fornire i locali e attrezzatura adeguate allo svolgimento degli istituti di studio, invece spetta al ministero dell’istruzione organizzare i corsi della scuola obbligatoria e della scuola superiore avvalendosi di insegnamenti che appartengono alla relativa pubblica amministrazione, sia attraverso l'impiego di pubblici volontari – i corsi professionali sono di competenza regionale, dove l’amministrazione penitenziaria si rapporta con la pubblica amministrazione attraverso protocolli di intesa; attraverso i protocolli di intesa vi è l’accesso agli studi universitari e sono stati creati dei poli universitari penitenziari attraverso la stipula di convenzioni tra gli atenei e gli organi locali del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria – l’art. 44 del regolamento esecutivo prevede l’assegnazione degli studenti universitari a reparti appositi con camere singole e con la predisposizione di locali comuni diretti allo studio); incentivazione alla partecipazione dei detenuti (è stato abolito l’obbligo, gli educatori, i servizi sociali che seguono il detenuto per incentivare lo studio); tutela rafforzata di particolari categorie di detenuti (ci sono dei cambiamenti; lo studio deve essere favorito nei confronti dei “giovani adulti”, persone che vanno fino ai 25 anni –

l’altra fascia debole riguarda le donne (art. 42) – presenza di stranieri (comunità cinese, pachistana, indiana – problema di vita) e integrazione dei detenuti.

Lezione 17/10/

2° elemento:religione ” → disciplinata dall’art. 26 dell’ordinamento penitenziario. Sancisce (punti essenziali) la libertà religiosa; l’art. Dice infatti che “ ogni detenuto ha la libertà di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto ”. C’è bisogno di uno spazio per praticare la religione e di qualcuno. Ѐ garantito il culto perché l’Italia è un paese di religione cattolica, infatti si trova sempre un posto in cui celebrare il culto. L’ordinamento penitenziario del 1974 prevede anche la presenza di un “cappellano” che opera all’interno del carcere. Nel regolamento del 1931 la religione era un elemento obbligatorio, la pena detentiva era concepita come “emenda”; l’ordinamento del 1975 perde il connotato dell’”obbligatorietà”. Ѐ concepita come un forma di assistenza, non c’è più la funzione educativa, ma una missione di conforto dei detenuti. La figura del cappellano è importante perché è la persona più vicina al detenuto. La composizione carceraria oggi è varia (molti detenuti con culture diverse, tanti stranieri), il regolamento esecutivo ha preso atto di questa possibilità. L’art. 11 del regolamento (ultimo comma) prevede come vada predisposto il vitto nei confronti dei detenuti; nel predisporre le tabelle di vitto si deve tenere conto, in quanto risulti possibile, delle prescrizioni religiose delle diverse fedi. → art. 58 del regolamento – comma 5 (“ per l'istruzione religiosa o le pratiche di culto di persona che appartengono ad altre confessioni religiose anche quando mancano i ministri di culto, devono esser messi a disposizione dei locali idonei ”) – comma 6 (“ la direzione dell’istituto, al fine di assicurare ai detenuti e agli internati che ne facciano richiesta, l’istruzione e l’assistenza spirituale, nonché la celebrazione dei riti delle confessioni diverse da quella cattolica, si avvale dei ministri di culto indicati da quelle confessioni religiose i cui rapporti con lo stato italiano sono regolati con legge… ”). 3° elemento: Ha una finalità sia rieducativa, ma che costituisce anche un fattore volto a garantire una migliore vita all’interno del carcere è dato dalle “ attività - culturali ricreative e sportive ”, attività previste dall’art. 27 dell'ordinamento penitenziario. Si tratta dell’unico caso in cui i detenuti partecipano in maniera attiva alla fissazione dei programmi, i detenuti fanno parte del comitato che fissa il n° di attività e il calendario degli eventi; questi corsi possono essere organizzati sia con l’uso di risorse interne al carcere così come con l’aiuto della comunità esterna. 4° elemento: Uno degli elementi fondamentali del trattamento è il “ lavoro ” che insieme all’istruzione è uno dei temi principali che emergono all’interno della vita carceraria e uno degli argomenti più complessi per le implicazioni che ha.