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Sorveglianza particolare nel carcere italiano: analisi normativa e giurisprudenziale - Pro, Dispense di Diritto Penitenziario

l'illustrazione delle funzioni della pena, che non deve mai essere contraria al senso di umanità e deve tendere alla rieducazione del condannato. i presupposti del trattamento e del relativo programma trattamentale: gli elementi essenziali del trattamento, dalla religione al lavoro, ecc. studio della disciplina all'interno del carcere, e degli istituti derogatori delle ordinarie regole. misure alternative.

Tipologia: Dispense

2020/2021

In vendita dal 19/02/2021

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DIRITTO PENITENZIARIO
NOZIONI PRELIMINARI (LEZIONE 1)
Nel nostro ordinamento è stata introdotta una l. 354/1975 dell’ordinamento penitenziario legge
sul carcere, è un punto di riferimento legge, di ordinamento penitenziario.
È molto importante perché segna una svota ideologica nel modo di concepire il detenuto all’interno
del mondo carcerario (legge 1975). Per la prima volta nel nostro sistema giuridico il detenuto non è
considerato come un OGGETTO DA CUSTODIRE E DA ISOLARE DALLA SOCIETA’ IN QUANTO
SOGGETTO PERICOLOSO.
Il detenuto deve essere valorizzato come PERSONA, protagonista di due fenomeni:
1. esecuzione della pena detentiva, quella che consegue all’accertamento di un fatto di reato
con una sentenza definitiva di condanna per eseguire una pena detentiva questa
situazione appartiene al condannato;
2. delle limitazioni della libertà personale che conseguono all’applicazione di una misura
cautelare (es. custodia cautelare in carcere)questa situazione appartiene all’ imputato
Detenuto: soggetto titolare di diritti, soggetto che ha bisogno di essere valorizzato e nell’ottica della
costituzione deve essere rieducato attraverso una serie di interventi per fare in modo che egli non
delinqua più.
Perché vi è il cambio nel 1975? Perché diviene fondamentale mettere l’imputato/condannato al
centro? Qual è il RISCHIO connesso alle strutture di detenzione?
Il rischio insito nel mondo carcerario è l’alienazione, depersonalizzazione dell’individuo ciò vale
per tutte le strutture chiuse, totalizzanti.
Si cerca quindi di dare importanza e valorizzare il detenuto, al fine di un riadattamento sociale, in
questa cornice troviamo l’Art.1 che parla del trattamento penitenziario trattamento e
rieducazione della persona attraverso il trattamento penitenziario il quale deve essere conforme
all’umanità, e deve assicurare il rispetto e la dignità della persona, inoltre deve tendere al
reinserimento sociale degli stessi.
L’art 1 è stato successivamente modificato il trattamento umanitario deve essere conforme
all’umanità e deve assicurare il rispetto e la dignità della persona. l trattamento é improntato ad
assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche e
sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose. Etc.
Il trattamento serve come spinta antitetica rispetto alle ricorrenti tentazioni di imbarbarimento dei
sistemi penitenziari, i quali, per loro natura, tendono a trasformarsi in sistemi di neutralizzazione e
annullamento (talvolta)della persona reclusa.
Il detenuto è un uomo e, in quanto tale, deve essere destinatario di una attività diretta a consentirgli
un recupero verso la società civile. Tenere ferma questa idea di trattamento è il miglior strumento
per il cedimento a prassi o peggio di previsioni normative, di contenuto inumano e degradante a
prescindere dalla pericolosità del reato commesso.
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DIRITTO PENITENZIARIO

◼ NOZIONI PRELIMINARI (LEZIONE 1)

Nel nostro ordinamento è stata introdotta una l. 354/ 1975 dell’ordinamento penitenziario→ legge sul carcere, è un punto di riferimento legge, di ordinamento penitenziario. È molto importante perché segna una svota ideologica nel modo di concepire il detenuto all’interno del mondo carcerario (legge 1975). Per la prima volta nel nostro sistema giuridico il detenuto non è considerato come un OGGETTO DA CUSTODIRE E DA ISOLARE DALLA SOCIETA’ IN QUANTO SOGGETTO PERICOLOSO. Il detenuto deve essere valorizzato come PERSONA, protagonista di due fenomeni:

  1. esecuzione della pena detentiva, quella che consegue all’accertamento di un fatto di reato con una sentenza definitiva di condanna per eseguire una pena detentiva→ questa situazione appartiene al condannato;
  2. delle limitazioni della libertà personale che conseguono all’applicazione di una misura cautelare (es. custodia cautelare in carcere)→questa situazione appartiene all’ imputato Detenuto : soggetto titolare di diritti, soggetto che ha bisogno di essere valorizzato e nell’ottica della costituzione deve essere rieducato attraverso una serie di interventi per fare in modo che egli non delinqua più. Perché vi è il cambio nel 1975? Perché diviene fondamentale mettere l’imputato/condannato al centro? Qual è il RISCHIO connesso alle strutture di detenzione? Il rischio insito nel mondo carcerario è l’ alienazione, depersonalizzazione dell’individuo → ciò vale per tutte le strutture chiuse, totalizzanti. Si cerca quindi di dare importanza e valorizzare il detenuto, al fine di un riadattamento sociale, in questa cornice troviamo l’ Art.1 che parla del trattamento penitenziario→ trattamento e rieducazione della persona attraverso il trattamento penitenziario il quale deve essere conforme all’umanità, e deve assicurare il rispetto e la dignità della persona, inoltre deve tendere al reinserimento sociale degli stessi. L’art 1 è stato successivamente modificato→ il trattamento umanitario deve essere conforme all’umanità e deve assicurare il rispetto e la dignità della persona. l trattamento é improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose. Etc. Il trattamento serve come spinta antitetica rispetto alle ricorrenti tentazioni di imbarbarimento dei sistemi penitenziari, i quali, per loro natura, tendono a trasformarsi in sistemi di neutralizzazione e annullamento (talvolta)della persona reclusa. Il detenuto è un uomo e, in quanto tale, deve essere destinatario di una attività diretta a consentirgli un recupero verso la società civile. Tenere ferma questa idea di trattamento è il miglior strumento per il cedimento a prassi o peggio di previsioni normative, di contenuto inumano e degradante a prescindere dalla pericolosità del reato commesso.

L’art. 1 è il risultato di principi costituzionali e ha un suo riferimento in una pluralità di fonti europee, che sono le regole minime per il trattamento dei detenuti, approvate nel 1973 dal comitato dei ministri del consiglio d’Europa. La carta è stata poi revisionata nel 1987 con il titolo “ regole penitenziarie europee”. Ad oggi è stata riproposta nella versione aggiornata del 2006. Le regole europee sono composte da 108 articoli, che riguardano i profili organizzativi degli istituti penitenziari e, comprendono, lo statuto delle persone custodite e delle persone che custodiscono i detenuti (polizia, medici etc.)→ regole di soft law, non regole cogenti. Accanto a queste regole esistono i principi costituzionali. PRIMA DEL 1975…→ PROSPETTIVA STORICA In precedenza, la disciplina del diritto penitenziario (prima della costituzione) era regolamentata non da una legge, ma dal regolamento del 1931, il quale insisteva sulla dimensione organizzativa dell’amministrazione penitenziaria e sulle correlative esigenze di disciplina. Era quindi minuzioso nel disciplinare i poteri da riconoscere all’apparato pubblico ai fini dell’esercizio della potestà punitiva in un totale disinteresse/indifferenza per il soggetto detenuto. La legge del ’75 si preoccupa invece di definire le linee e le modalità del trattamento penitenziario , avendo come punto di riferimento fondamentale il detenuto e non della pubblica amministrazione o altro. Da qui nascono delle norme, rivolte a disciplinare particolari aspetti o momenti della vita penitenziaria, e che pongono le premesse per il riconoscimento di specifiche situazioni soggettive, veri e propri diritti in capo al detenuto. La corte Cost. sentenza numero 26/1999 afferma: “la restrizione della libertà personale non può comportare un disconoscimento delle situazioni soggettive in capo al detenuto attraverso un assoggettamento dell’individuo all’organizzazione penitenziaria. L’art 4 dell’Ord. Penitenziario infatti, afferma che i detenuti esercitano personalmente i diritti riconosciuti dalla legge di ordinamento penitenziario. Vi sono quindi dei limiti di comportamento dell’ordinamento penitenziario, i quali non devono pregiudicare le situazioni soggettive che fanno capo ai detenuti. Il passaggio da una disciplina regolamentare ad una disciplina legislativa (legge formale), è dato dal fatto che il regolamento è del 1931 (periodo fascista), e dopo la guerra viene adottata la carta Cost. e quindi molte regole penitenziarie sono in contrasto con la Costituzione. Quest’ultima può sindacare la legittimità costituzionale di una legge, così da avere un controllo di legittimità sulla legge stessa. PRINCIPI COSTITUZIONALI Art 27 Cost. c.3 →fissa un vincolo costituzionale sul diritto penitenziario. L’art afferma che: “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità ( senso negativo = bisogna astenersi dal fare un qualcosa) e devono tendere alla rieducazione del condannato ( senso positivo ). Il profilo negativo, trova un preciso riscontro all’interno delle convenzioni internazionali sul diritto dell’uomo art. 3 CEDU. Il profilo positivo è la finalità ultima della pena. Per la Cost. la pena deve essere tale da favorire il recupero del condannato evitando gli effetti desocializzanti di certe realtà penitenziarie e delle

  • comma 1 “il trattamento degli imputati sottoposti a misure privative della libertà consiste nell’offerta di interventi diretti a sostenere i loro interessi umani, culturali e professionali”→ trattamento penitenziario
  • comma 2 “il trattamento dei condannati è diretto a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali degli stessi.” → trattamento rieducativo Vi è un principio molto importante dunque: noi/lo stato italiano siamo obbligati ad offrire un trattamento nei confronti delle persone private dalla loro libertà, diversamente i condannati, imputati e detenuti hanno la possibilità di aderire all’offerta fatta dallo Stato. Lo stato quindi dà un’offerta formativa al soggetto, e quest’ultimo è libero di aderirvi o menodiritto al trattamento per il detenuto → nella prassi abbiamo la circostanza opposta. Il detenuto che rinuncia alle attività proposte ne pagherà le conseguenze, poiché l’accesso ai benefici penitenziari è dato da un percorso che il detenuto ha svolto durante la detenzione. Il trattamento rieducativo spetta solo ai condannati, perché vi è il principio presunzione di innocenza (degli imputati) che porta con sé una regola di trattamento→il condannato NON PUO’ essere equiparato all’imputato. L’imputato non deve essere rieducato in quanto non ha ancora avuto una sentenza definitiva che accerti la sua colpevolezza e alla luce di questa scelta ne deriva che il trattamento vale solo per chi è stato condannato da sentenza definitiva. L’imputato può svolgere delle attività offerte in carcere, ma non in un’ottica rieducativa, poiché non essendo condannato non può essere rieducato. (La pena serve per punire mentre la custodia cautelare serve ad impedire la fuga, reiterazione del reato e inquinamento delle prove→hanno finalità diverse. Dal punto di vista strutturale gli imputati si trovano insieme ai condannati.) Tutte le volte in cui la legge di ordinamento penitenziario si riferisce al detenuto si rifà tanto al condannato quanto all’imputato, in caso contrario specifica se si parla del condannato o imputato→ bisogna guardare i termini usati dalla legge. L’art. 1 dell’ordinamento penitenziario dispone, oltre al trattamento, che siano adottati ordine e disciplina. CARATTERE DISUMANO DELLA PENA Art.3 CEDUproibizione alla tortura. La Convenzione sui diritti dell’uomo è stata adottata nel Consiglio d’Europa (48 Stati dove ci sono Italia, Russia, Turchia..., i quali aderiscono per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali), vengono sanciti qui dei diritti irrinunciabili (diritto alla vita, divieto alla schiavitù o tortura, diritto all’equo processo). Esiste una Corte europea dei diritti dell’uomo (Strasburgo) dove una persona lesa può rivolgersi a questa corte per un diritto violato dal suo paese es. tortura art.3 è un diritto fondamentale ed esso recita: “nessuno può essere sottoposto a tortura o trattamenti degradanti”. È stato anche istituito il CPT un comitato europeo proibizione tortura che controlla i vari luoghi di detenzione (carceri, strutture per migranti etc.)→ riduce le violazioni possibili fatte dagli stati. La CEDU pone un divieto di tortura rivolto agli Stati e quindi poi ai vari agenti statali come: il legislatore (es. ponendo una pena disumana), il ministro (es. ordinando che tutte le persone

detenute in un centro migranti siano private di cibo o espose alle intemperie), un giudice, il PM (es. che sottopone a minaccia il soggetto che deve confessare), polizia. (soggetti che potrebbero violare il divieto) etc. → obbligo di tipo negativo ➢ Se un detenuto picchia o tortura un altro detenuto è un caso di violazione dell’art.3? Inizialmente trattandosi di privati, non era disciplinabile dalla CEDU. Successivamente si è definito che vi siano delle situazioni peculiari per le quali lo Stato è tenuto ad agire, affinché questi episodi non si verifichino. → **obbligo positivo *** ➢ Se un poliziotto picchia un detenuto quali sono gli strumenti di tutela che il detenuto ha a disposizione? Potrei denunciarlo in Italia, ma non posso poi accedere alla Corte perché ho già ottenuto tutela nel mio paese. Non vi è quindi solo un obbligo negativo per gli Stati, ma anche un **obbligo positivo *** quando una persona lamenta una violazione dell’art.3 lo Stato deve tutelare la violazione dell’obbligo positivo attraverso delle pene adeguate→ no prescrizione, svolgimento di indagini esaustive e veloci. Se manca una di queste conclusioni, la Corte può affermare la violazione dell’art.3 sotto il profilo positivo, in quanto non è stato fatto il necessario per impedire l’azione scorretta e tutelare il soggetto leso. Tortura, trattamenti degradanti e disumani hanno accezioni differenti→ ad oggi la tortura è un delitto, e consiste infliggere volontariamente delle sofferenze psicofisiche ad un individuo con un determinato obiettivo, il trattamento inumano è leggermente al disotto della tortura, il trattamento degradante è dato da un trattamento moralmente deprecabile (umiliazione). Non tutti i comportamenti integrano la violazione dell’Art. 3 poiché devono raggiungere una certa soglia di gravità. Il fatto che non si raggiunga una soglia minima dell’art.3 non esclude che ci possano essere altre violazioni della CEDU, es. art.8 CEDU (perquisizione nuda di fronte ad altri soggetti). ◼ IL TRATTAMENTO, (LEZIONE 3) La nozione di trattamento , intesa come complesso di interventi utilizzabili ai fini della rieducazione si è sviluppata nel tempo, in stretta correlazione con l’affermarsi ed evolversi delle teorie della pena correzionale. Alla fine del 1800, si collocano le teorie di Lombroso sul delitto, inteso come una conseguenza di anomalie dell’individuo che danno origine al così detto indirizzo giuridico criminologico di stampo positivista. Queste teorie si oppongono alla scuola classica ed assumono a proprio metodo di indagine gli strumenti delle scienze naturali e sociali. Qui l’attenzione dello studioso, si sposta dal delitto , alla persona del reo , allo scopo di individuarne, attraverso l’osservazione, le tendenze anti sociali e curarle mediante una separazione dalla società. Nel 1889 viene emanato il codice Zanardelli che riflette i postulati della scuola di stampo liberale. Insieme al codice, nel 1891, viene adottato il regolamento generale per gli stabilimenti carcerari. Entrambe i testi, non recepiscono gli indirizzi di stampo positivista, e pur prospettandosi l’idea della pena correzionale, nel codice Zanardelli, alla pena stessa viene assegnato il significato di emenda, ovvero un mezzo utile alla riabilitazione morale del condannato, il quale attraverso la pena detentiva, deve prendere coscienza dell’errore commesso nel delinquere. In questa cornice (quella di questi due codici), il carcere non serve solo a punire ma anche a rigenerare (emendare) il delinquente.

Le parole chiave dunque sono: diagnosi della personalità, individualizzazione del trattamento e prognosi sul futuro comportamento della persona condannata. La presente ideologia si afferma, inizialmente, nei paesi nord-americani e nord-europei, vengono introdotti dei sistemi di sanzione indeterminata, la cui esecuzione è rimessa ad organi amministrativi senza controllo giurisdizionale. Viene quindi recepita in toto la metodologia della osservazione scientifica e del trattamento attraverso la criminologia clinica che opera secondo schemi impositivi e medicali. Nello specifico, le teorie che si affermano in questi paesi possono essere divise in due categorie:

  • metodologie che modificano la psicologia della persona → esempio si ricorre alla psicoterapia con uno psicoterapeuta.
  • metodologie behaviouriste/ fisiologiche che tendono a modificare un comportamento attraverso degli incentivi o stimoli sgradevoli. Gli incentivi (gettoni e privilegi) sono per esempio più colloqui o permessi premio, mentre gli stimoli sgradevoli sono per esempio elettroshock o uso di droghe (apomodine, anectine) che producono risposte consequenziali a stimoli sgradevoli. Queste tecniche fisiologiche, che agiscono direttamente sulla persona, talvolta coincidono con un trattamento medico in senso stretto (es. teorie farmacologiche come somministrazione di antidepressivi) o psicochirurgia come lobotomia frontale, o sostanze chimiche che producono la castrazione chimica, usata per reprimere i reati di tipo sessuale in olanda, Finlandia etc. Tutti questi possono essere definiti come trattamenti rieducativi , che presentano un netto cedimento (non rispettano) dei diritti umani (art 27 comma 3→ umanità e rieducazione, o CEDU→ no pene disumane e degradanti)→ questi trattamenti che incidono sull’integrità psico-fisica del condannato sono rifiutati… …Si apre qui un problema: cosa significa rieducare? Cosa significa che la pena deve tendere alla rieducazione? Vi è un problema interpretativo: dipende dunque dal momento storico in cui lo si vuole definire. Il dibattito sul significato del termine ‘rieducare’ è molto controverso ed articolato→può coinvolgere ad esempio la stessa struttura del reato, oppure avere un significato più ristretto dove rieducare significa, sottolineare il valore morale della rieducazione. Rieducare oggi, si concepisce come reinserimento sociale del condannato in un duplice senso: il condannato deve imparare a vivere nella società rispettando la legge, e viceversa la società deve impegnarsi in modo solidale affinché il delinquente non cada più nella rete del crimine. Per avere dunque una riforma del sistema penitenziario conforme all’impegno preso dalla costituzione occorre attendere un periodo che va dal 1948 al 1975, ossia dalla Costituzione alla legge di riforma penitenziaria. Il legislatore, nel 1975, accoglie il sistema del trattamento individualizzato , come metodo di risocializzazione del reo, discostandosi così dal modello medico ed autoritario (paesi nord europei e nord americani) per seguire il modello umanista. Il detenuto è quindi il soggetto attivo del trattamento (non è più l’oggetto, ma il protagonista), serve quindi un’adesione spontanea al trattamento per avere risultati positivi della sua risocializzazione (risocializzazione= vivere nella società, rispettando la legge). La risocializzazione/rieducazione si ottiene quindi attraverso un

sistema di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei detenuti, modificando gli atteggiamenti del reo che ostacolano la sua partecipazione alla vita sociale→con la riforma del ‘ si guarda più alla condotta esterna del condannato, che al suo aspetto psicologico e diagnostico. In tale contesto l’osservazione scientifica è finalizzata a cogliere le carenze psico- fisiche e altre cause del disadattamento sociale. Sebbene la legge del ’75 si definisca l’osservazione come scientifica, la scientificità è solo eventuale, ossia usata in presenza di particolari situazioni soggettive→ ovvero quando la persona condannata ha per sue esigenze personali necessità dell’ausilio di esperti in psicologia, psichiatria, servizi sociali e così via… Nel ’75, per perseguire lo scopo del trattamento rieducativo, si utilizzano delle misure alternative , che sono modalità alternative per scontare la pena. Esse consentono un collegamento tra carcere e società (interno ed esterno). Il carcere non deve essere più concepito come struttura chiusa, impermeabile dall’esterno. Si riteneva, in quegli anni, che chi delinque nasce in un contesto disagiato e tramite gli strumenti dati gli si offriva la possibilità di potersi reintegrare. Quali sono, però, gli aspetti critici insiti nell’idea del trattamento del 1975 sino ai giorni nostri?

  • Il legislatore di questo periodo sposa il trattamento individualizzato, sulla scorta di altri paesi stranieri dove questo trattamento è in crisi poiché si ha una recidiva del reo. Si ha però il dubbio, che il mal funzionamento di questo sistema sia dato dalla mancanza di mezzi.
  • Si ha uno stereotipo di delinquente → soggetto poco istruito, disadattato sociale, soggetto marginale. Vi sono però nuove forme di criminalità, in quegli anni: esempio terrorismo, matrice sessuale o economica (es. colletti bianchi) e non sempre si tratta di soggetti disagiati appartenenti ad un contesto sociale deficitario o non culturale→ nascono forme di criminalità che prescindono dalla personalità e dal contesto sociale dal quale la persona proviene.
  • Il trattamento rieducativo si svolge attraverso la triade: lavoro-religione-istruzione. Questa triade era rilevante anche nel regolamento del 1931→ linea di continuità del passato reinterpretata alla luce del contesto presente. ◼ CASO CIRINO E RENNE CONTRO ITALIA- ASPETTO SOSTANZIALE (LEZIONE 4) È una sentenza della corte europea dei diritti dell’uomo, la quale è un giudice sovrannazionale che va ad accerta re se uno stato che appartiene al consiglio d’Europa, in questo caso l’Italia ha violato uno dei principi fondamentali. In questo caso si parla dell’art 3 che parla della pena. Com’è strutturata una sentenza della corte?
  • PROCEDURA, la corte da atto del momento e del luogo da cui ha trattato origine il ricorso alla corte → la vicenda nasce da due ricorsi presentati da due cittadini italiani: Andrea Cirino e Claudio Renne, questi due sono i ricorrenti. Il ricorso nasce ai sensi dell’art. 34 della convenzione europea dei diritti dell’uomo. Il secondo ricorrente è deceduto e sono entrati in gioco i suoi figli. Abbiamo due soggetti privati, i due ricorrenti, e come convenuto il Governo italiano e non il privato cittadino→ne risponde lo stato, in quanto è un’ ipotesi di responsabilità dello Stato in relazione al rispetto di obblighi positivi e negativi. (la CEDU si rivolge agli stati).
  • ARGOMENTAZIONI IN FATTO, dove si raccontano i punti salienti della vicenda giunta all’attenzione della corte→rilevare i fatti alla luce di ciò che è giuridicamente rilevante.
  • L’articolo 582 del codice penale prevede che chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, può essere punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.
  • L’articolo 608 del codice penale prevede il pubblico ufficiale che sottopone a misure di rigore non consentite dalla legge una persona arrestata o detenuta di cui egli abbia la custodia può essere punito con la reclusione fino a trenta mesi.
  • L’articolo 61 del codice penale contiene disposizioni generali in materia di circostanze aggravanti. Il comma 9 dell’articolo 61 prevede che l’aver commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio costituisce una circostanza aggravante. La Corte prende poi atto che nel 2014, è stato approvato il disegno di legge che introduce il delitto di tortura e poi entrata in vigore il 18 luglio 2017. Se questo fosse avvenuto prima della sentenza gli agenti sarebbero stati rinviati a giudizio per il delitto di tortura.
  • QUESTIONE IN DIRITTO → si esamina la vicenda dal punto di vista giuridico e normativo. La corte unisce i due ricorsi poiché sostanzialmente analoghi. La vicenda in fatto ha due risvolti giuridici:
  • il primo è la violazione dell’art 3 CEDU sotto il profilo dell’obbligo negativo o profilo sostanziale → lo stato si deve astenere dal tenere condotte in violazione dell’art 3. Esistono poi due problemi a livello di ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo: 1 ricevibilità del ricorso, 2 sul merito Sulla ricevibilità del ricorso (1) non ci sono problemi: il soggetto ricorrente deve essere qualificato come vittima (la qualità di vittima si trasferisce agli eredi) e devono essere esaurite le vie di ricorso interne→ deve essere fatto il possibile per poter tutelare il singolo all’interno dell’ordinamento nazionale, se poi la tutela non è esaustiva, mi appello alla Corte. Sul merito, la corte analizza il punto di vista dei ricorrenti poi il governo, sentite le parti la corte effettuerà la sua valutazione dei fatti. Se sono privato della libertà personale mi viene più difficile l’onere della prova, in questo caso non vi è necessità perché bastano le prove portate dai ricorrenti (siccome il soggetto in questione (detenuto) è affidato allo stato è lui stesso che deve convincere che non vi sia stata una violazione del dettato convenzionale). La Corte, nella sua valutazione richiama quindi l’art. 3 e ribadisce che per determinare una forma di trattamento come tortura, si deve tenere conto della distinzione tra tortura (ha l’elemento intenzionale di torturare= vi è un fine, ad esempio la confessione) e trattamento degradante e inumano il qual provoca gravi e crudeli sofferenze. La Corte, riprende quindi quanto detto dal tribunale di Asti ed accerta che i ricorrenti siano stati sottoposti al trattamento lamentato (fatto pacifico), è un dato di fatto. La Corte ha solo il problema di qualificare il trattamento: vi sono delle sofferenze fisiche e certificati medici. Il trattamento è stato fatto quando i ricorrenti erano affidati ad agenti dello stato (il detenuto è più debole), gli abusi fisici erano sommati a privazioni materiali. Il trattamento è quindi senz’altro inumano e crudele. Ma la Corte va oltre, il trattamento era premeditato e organizzato (prolungate aggressioni) e si ritiene quindi che vi debba essere un esame accurato della situazione. Le condotte degli agenti statali sono state estremamente vessatorie, mirate ad una specifica finalità si può dunque definire come tortura.

◼ Lo Stato ha fatto tutto ciò che fosse possibili per eliminare le conseguenze del delitto riportato all’art.3? (ASPETTO MATERIALE) (LEZIONE 5) I due ricorrenti lamentano un ulteriore violazione dell’art 3→ la pena inflitta ai responsabili degli atti era inadeguata in quanto si sono concluse con la prescrizione, non sono state condannate. Il reato di tortura non era stato introdotto e, al tempo stesso, non era presente una pena adeguata per tale reato e lo stato non è stato efficiente nell’impedire il fatto. Per la Corte europea non è indispensabile che l’ordinamento preveda la tortura, ma è sufficiente che ci siano dei reati che possano rientrare nella fattispecie della tortura. Nel nostro ordinamento vi sono questi reati ma hanno pene così esigue per reati così gravi, da non poter tutelare al meglio i reati commessi→ non soddisfano i requisiti dell’art 3.

  • Sul merito, prima osservazioni delle parti e poi valutazione → viene riconosciuta dal tribunale di Asti la gravità delle condotte subite, ai ricorrenti. Il governo riconosce anch’esso la responsabilità degli agenti.
  • Amicus curie →intervengono a favore dei ricorrenti difronte alla Corte.
  • Valutazione della Corte europea dei diritti dell’uomo → si parte dai principi generali, applicati al caso di specie. Gli agenti quindi sono stati tutti processati, ma vi è stata prescrizione per alcuni di loro non per negligenza dell’ordinamento o ritardi, anche se la Corte rimarca alcune problematiche sulla lunghezza delle indagini→ le indagini sono comunque corrette e accettate dalla Corte. La Corte prende poi in considerazione il comportamento del tribunale interno, accertandone la conformità e qualificando correttamente le condotte degli agenti, anzi vi è stato un esame scrupoloso delle prove. Il problema non era tanto il tribunale ma quanto la legislazione italiana (problema strutturale), la quale non prevede la tortura ma solo reati affini che possano coprire quelle condotte. L’Italia dopo questo caso è stata costretta ad introdurre il reato di tortura. La Corte prende poi in considerazione il procedimento disciplinare ed afferma che gli stessi erano insufficienti. (N.B. anche quando gli imputati risarciscono il danno, la corte reputa inadeguato il risarcimento del danno, insufficiente a coprire le eventuali violazioni dell’art 3 CEDU→ non è questo il caso). Esistono rimedi ex ante ( prima che si realizzi la violazione) → es manifestazione di piazza deve essere organizzata in modo da evitare possibili reati e ex post (strumenti utilizzati una volta verificatasi la violazione)→ la Corte europea può affrontare una vicenda attinente all’art 3 esaminando cosa ha fatto l’autorità statale per evitare la violazione. ◼ CASO TORREGGIANI CONTRO ITALIA (LEZIONE 6) La Sentenza Torreggiani è molto importante poiché prende atto di un problema di numero e di spazio nelle carceri, che ha dei riflessi importanti sulla tenuta del sistema carcerario: il sovraffollamento.
    • PROCEDURA → comincia da 7 ricorsi contro l’Italia in virtù dell’art 34 della convenzione→ condizione di vittima. I ricorrenti lamentano delle condizioni contrarie all’art.
    • IN FATTO → abbiamo le circostanze del caso di specie→ il sig. Torreggiani lamenta di aver condiviso una cella molto ristretta con uno spazio personale limitato, inoltre l’accesso alle
  • La Corte europea cita un rapporto del CPT: il CPT conclude dicendo che il sovraffollamento ha delle conseguenze nocive. Si ribadisce l’importanza di spazio per svolgere le attività valide sia per imputati che per condannati+ servizi igienici
  • Alla luce di tutto ciò il comitato del consiglio dei ministri d’Europa, ha adottato la raccomandazione n.22/1999 riguardante il sovraffollamento delle carceri ed inflazione carceraria→vi sono delle indicazioni date dal consiglio sul sovraffollamento. ➢ Principi base → la privazione della libertà dovrebbe essere l’ultima ratio, e dovrebbe essere prevista solo quando la gravità di reato renderebbe qualsiasi altra misura inadeguata. L’ampliamento del parco penitenziario, ovvero l’aumento e la creazione di ulteriori carceri dovrebbe essere una misura eccezionale. È opportuno prevedere altre sanzioni anche all’esterno del carcere, la privazione della libertà non è l’unica soluzione. Gli stati membri dovrebbero considerare la possibilità di depenalizzare alcuni delitti facendo diventare per esempio un illecito di tipo penalistico, illecito amministrativo. ➢ Misure da applicare prima del processo penale → bisogna in primis favorire tutte quelle procedure che evitano il processo es archiviazione per inutilità del fatto o tenuità del fatto. Si deve anche ridurre il ricorso alla custodia cautelare durante la pendenza del procedimento. In questo senso bisognerebbe quindi semplificare la giustizia penale. L’applicazione della custodia cautelare e la sua durata dovrebbero essere ridotte al minimo, compatibile con gli interessi della giustizia, quando è strettamente necessario. (principio di proporzionalità della pena) ➢ Misure da applicare dopo il processo penale → sono sostanzialmente di due tipi: - applicazione delle sanzioni e delle misure applicate nella società→ es.affidamento in prova ai servizi sociali - esecuzione delle pene privative della libertà (amnistia svuota carceri con cambio governo, dopo tangentopoli si usa molto poco) La liberazione condizionale contribuisce al reinserimento del delinquente e riduce la durata della detenzione→ uno dei grandi pregi della riforma del ’75 è proprio quello di unire carcere e società, in questo modo si abbassa il tasso di recidiva e fa reinserire socialmente chi ha commesso un delitto. La seconda parte della raccomandazione riprende il discorso sulle condizioni della detenzione. Particolare attenzione si ha per come devono essere i locali di detenzione e ambienti comuni; questi locali devono rispondere a condizioni minime di igiene definite dalla legislazione regionale, vi devono essere finestre e luce artificiale per poter lavorare. I detenuti imputati vanno divisi dai condannati, come detenuti maschi e femmine, dividendo anche i giovani dagli anziani. [All’interno del carcere esiste una sottocultura che vale solo in carcere]
  • PARTE IN DIRITTO : hanno unito i ricorsi poiché analoghi. Il punto in discussione è la violazione dell’art. 3 della CEDU. Si tratta di verificare una condizione di sovraffollamento. I ricorrenti lamentano condizioni di sovraffollamento disumane e degradanti. Il governo si oppone ai ricorrenti, il fatto non pacifico. Il ricorso deve essere scomposto in ricevibilità e merito : i profili che fa valere il governo per il merito è che manca la qualità di vittima in quanto i soggetti non possono lamentarsi poiché trasferiti in altre celle o scarcerati. I ricorrenti si oppongono, lamentando di essere detenuti in periodi molto lunghi, ed inoltre la Corte conclude dicendo che i soggetti possono proclamarsi vittime.

Per quanto riguarda la ricevibilità si devono aver esaurito tutte le vie di ricorso interno: il governo dice che chiunque può rivolgere un reclamo al magistrato di sorveglianza previsto dall’art 35→forma di tutela accessibile ed effettiva, soluzione che può riparare i diritti del detenuto e solo un soggetto si è servito del reclamo e tutti gli altri sono andati dinanzi la Corte dei diritti dell’uomo perciò non sono state esaurite le vie di ricorso interno. I ricorrenti rispondono dicendo che l’art 35 è inadeguato, infatti non costituisce un rimedio giudiziario ma un ricorso di tipo amministrativo in quanto non ha un effetto vincolante sugli istituti penitenziari. La Corte afferma che la regola dell’esaurimento dei ricorsi interni mira a dare agli stati contraenti l’occasione per prevenire o curare le violazioni denunciate nei loro confronti (art. 13 CEDU). Sempre l’art 35 dice che vi è una ripartizione dell’onere della prova (anche il governo deve dire che le vie di ricorso sono finite). La Corte considera le tesi delle parti: il governo dice che il ricorso ha potere giurisdizionale mentre i ricorrenti dicono che è puramente amministrativo senza vincoli→ la corte dice che non è determinante in quanto anche i criteri amministrativi potrebbero essere idonei a porre fine a violazione, in questo caso le ordinanze disposte però non sono idonee a far fronte alle violazioni; si rigetta quindi l’eccezione di mancato esaurimento delle vie interne del governo.

  • NEL MERITO: si riprende argomenti delle parti e del governo. La Corte (applica i propri principi al caso concreto) dice che il carcerato ha dei diritti da tutelare e si trova sotto la responsabilità dello Stato (processo di infantilizzazione= i soggetti diventano deboli). L’art 3 pone a carico delle autorità un obbligo positivo ex ante, ovvero opera sul piano organizzativo, bisogna fare in modo che non si verifichino certe situazioni→ogni prigioniero deve essere detenuto in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana ( si tiene conto anche del tempo di detenzione in condizioni sfavorevoli). Il sovraffollamento è un elemento essenziale in prospettiva dell’art.3, che entra in gioco quando vi è il livello minimo di sofferenza e gravità→ dopodiché scatta la tortura e l’atteggiamento inumano e degradante (quando i detenuti sono sotto i 3 mq si tratta di casi di grave sovraffollamento e la violazione dell’art 3 si ha in maniera automatica). In questo caso vi era da tenere conto anche di altri elementi: es. accesso alla luce e aria, rispetto esigenze sanitarie e igieniche (tutte queste sono concause). La Corte decreta dunque che le condizioni in cui erano detenuti i prigionieri indicano la violazione dell’art.3 CEDU. La violazione in cui è incorsa l’Italia è una violazione strutturale→la corte di Strasburgo emette una sentenza pilota ai sensi dell’art 46 della CEDU, ovvero la corte riferisce allo stato italiano che era giunto il momento di risolvere il problema del sovraffollamento carcerario, imponendo all’Italia delle misure di carattere generale e particolare per risolvere questo problema. Si chiede all’Italia di adottare una procedura per risarcire i sovraffollati (si adotta l’art 35ter, dopo la sentenza pilota della Corte europea dei diritti dell’uomo). Ciò viene fatto per evitare molti ricorsi dinanzi alla Corte. ◼ IL TRATTAMENTO PENITENZIARIO E INDIVIDUALIZZATO - OSSERVAZIONE E TRATTAMENTO (LEZIONE 7) Nel regolamento del 1931 l’attenzione ricadeva sull’organizzazione della vita dei detenuti, successivamente nel 1975 ciò si arricchisce con l’umanizzazione della pena e il rispetto della persona detenuta. Qui di seguito alcuni diritti dei detenuti nel trattamento penitenziario (sia del regolamento che dell’ordinamento penitenziario):

L’art.13 dell’ordinamento penitenziario → “il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto, incoraggiare le attitudini e valorizzare le competenze che possono essere di sostegno per il reinserimento sociale. Nei confronti dei condannati e degli internati è predisposta l’osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze fisio-psichiche (…) e le altre cause del disadattamento sociale”. →Nei confronti dei condannati e degli internati viene disposta un’osservazione scientifica perché si vuole cogliere il nesso tra la vita del condannato e la commissione del reato → si attua una sorta di determinismo, prototipo del delinquente. Nella riforma del 20 18 nell’art.13 è sparito il riferimento “alle altre cause del disadattamento sociale” → è la presa di consapevolezza che i reati vengono commessi anche dai colletti bianchi indipendentemente dal disadattamento sociale. L’articolo è stato modificato con l’inserimento di “(…) o le altre cause che hanno condotto al reato e per proporre un idoneo programma di reinserimento”. Articolo 27 del regolamento penitenziario (anno 2000) → “E’ l’osservazione scientifica diretta all’accertamento dei bisogni di ciascun soggetto, connessi alla eventuali carenze fisio-psichiche, affettive, educative e sociali del detenuto”. Si parla dei bisogni della persona e si cerca di calibrarli in base a delle EVENTUALI carenze fisico-psichiche o deficit educativi e sociali. A che cosa è rivolta l’osservazione scientifica? Ad oggi è rivolta all’accertamento dei bisogni di qualsiasi soggetto che poi possono dipendere d carenze fisico-psichiche ecc. L’accertamento dei bisogni significa quindi abbandonare qualsiasi approccio di tipo deterministico (differenza con l’art.13 dove il reato era connesso allo stile di vita di vita del condannato). A chi svolge l’osservazione della personalità interessa meno il dato eziologico (la causa) per dare spazio all’attenzione per il modo in cui il soggetto condannato ha vissuto e vive le proprie esperienze. Le carenze sono ridotte ad eventualità, infatti non sono la conseguenza necessaria di deficit sociali o fisico-psichici. L’art 27 c.2 scandisce la fase iniziale dell’osservazione , finalizzata a desumere gli elementi per la formulazione del programma individualizzato, e una fase di aggiornamento dell’osservazione per le nuove esigenze che intervengono nella vita del condannato. Tra questi due momenti vi è una continuità anche nel caso di trasferimento del condannato c.4→ vi è una sorta di osmosi (unione) tra osservazione ed elaborazione del trattamento i quali richiedono continui aggiornamenti. Quando si entra in carcere il soggetto deve essere sottoposto ad un’osservazione di almeno 9 mesi dalla quale deriverà il programma di trattamento (che cosa il detenuto, se vuole, può fare). Con il decorrere della pena, il trattamento subisce degli aggiornamenti sulla base della risocializzazione, maturazione e della consapevolezza del detenuto. Ad esempio un detenuto dopo 2/3 anni di carcere ha già il diritto per ottenere un permesso premio (uscire qualche giorno dal carcere), ma il giudice non concede questo permesso premio in quanto è troppo presto, o è temuto per una possibile recidiva, ma con il passare del tempo raggiunge importanti obiettivi partecipando attivamente alle attività del carcere, viene ri-responsabilizzato e così viene riaggiornata la sua relazione di sintesi (osservazione di trattamento). Quindi quando il detenuto richiederà di nuovo il permesso premio, il giudice gli concederà questa possibilità perché ha raggiunto un livello di maturità tale che il giudice si può fidare del suo comportamento al di fuori del carcere. Quindi l’osservazione è molto importante perché permette di redigere un percorso trattamentale poi una volta raggiunti certi obiettivi questo percorso tratta mentale viene riaggiornato in modo da permettere al condannato una maggiore risocializzazione. Il giudice non è vincolato da queste relazioni, ma sono importanti ai fini del beneficio per il detenuto.

L’art 27 c. 2 → “momento iniziale dell’osservazione, finalizzato a desumere gli elementi per la formulazione del programma individualizzato di trattamento (9 mesi) e una fase di aggiornamento per le nuove esigenze insorte anche dalle modificazioni intervenute nella vita del soggetto. ◼ OSSERVAZIONE SCIENTIFICA E TRATTAMENTO (LEZIONE 8 ) Art. 27 c.1 secondo e terzo periodo regolamento esecutivo→ osservazione scientifica, sono delle forme libere non necessariamente strumenti tecnici per conoscere la personalità del condannato. Ma che significa osservazione scientifica? Ai fini dell'osservazione si provvede all'acquisizione di dati giudiziari e penitenziari, clinici, psicologici e sociali e alla loro valutazione con riferimento al modo in cui il soggetto ha vissuto le sue esperienze e alla sua attuale disponibilità ad usufruire degli interventi del trattamento (secondo periodo). Ciò che avviene materialmente è che l’equipe educativa incontra il detenuto studia le sentenze, precedenti penali, dati giudiziari, valuta gli aspetti clinici, psicologici e sociali e cerca di comprendere il modo in cui il condannato ha vissuto e vive le sue esperienze e viene vagliata la sua volontà/disponibilità di usufruire del programma tratta mentale. Sulla base dei dati giudiziari acquisiti, viene espletata, con il condannato o l'internato, una riflessione sulle condotte antigiuridiche (costituisce la base sulla quale poi si va a costruire il programma trattamentale del detenuto stesso) poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa. Concetti importanti dell’art.27 → questo trattamento individualizzato (osservazione della personalità che porta ad un programma individualizzato) non va concepito come un rapporto a due tra detenuto ed equipe che cura la rieducazione, anzi è un insieme di detenuti che svolge una determinata attività o che svolgono una determinata osservazione insieme al responsabile della formazione stessa. ‘Individualizzato’ significa che il trattamento deve seguire le esigenze individuali del condannato→ anche se si tratta della cura di un gruppo omogeneo di detenuti Il trattamento può passare attraverso un’esperienza di gruppo dove la personalità di ciascuno trova spazio. Si ha quindi la necessità di creare dei circuiti differenziati, ai quali assegnare i soggetti sulla base del trattamento (es. tossico dipendenti, sex offender→ soggetti che necessitano di particolare attenzione e per questo vengono istituite delle sezioni apposite dove si ha un’omogeneità di trattamento). I destinatari dell’osservazione sono tutti i condannati per tutti i tipi di reato, anche per i detenuti iper-integrati (colletti bianchi). Non ogni reato ha come oggetto l’azione di un soggetto disadattato. Tutti gli individui richiedono un intervento rieducativo. Si possono attuare qui delle distinzioni, per un trattamento particolare:

  • i tossico-dipendenti hanno delle apposite strutture detentive - sezioni del carcere (in quanto deve essere gestita un problema ulteriore che è la dipendenza dalle sostanze illecite) o istituti a custodia attenuata - finalizzate alla migliore gestione della dipendenza e all’accesso alle misure alternative (es. la Nave di san Vittore→ per tossico dipendenti, il trattamento non è un obbligo, ma per poter entrare all’interno nella nave terzo raggio bisogna compilare una dichiarazione dove si afferma che il sottoscritto si impegnerà ad partecipare alle attività

Gli aspetti più rilevati di cui deve tener conto l’equipe sono tre: 1.la compressione del vissuto del condannato, 2.la comprensione che attualmente egli ha della sua situazione, 3.la comprensione delle sue intenzioni e la disponibilità nei confronti delle opportunità offerte dall’ordinamento penitenziario. Come già sappiamo osservazione e trattamento vanno di pari passo, il gruppo si deve riunire periodicamente per esaminare gli sviluppi del trattamento e i suoi risultati. ◼ DEFINIZIONE DEL TRATTAMENTO-ELEMENTI DEL TRATTAMENTO (LEZIONE 9) Il trattamento si presenta al detenuto come un mixtum compositum (insieme di cose e attività) al cui interno giocano un ruolo di primo piano fattori intangibili ed impalpabili quali: la qualità di rapporti personali e umani, l’atmosfera relazionale che si instaura tra i diversi protagonisti della vicenda trattamentale. L’art 15 dell’Ord. Penit ., fissa i pilastri essenziali del trattamento attraverso l’individuazione dei così detti elementi del trattamento , i quali sono: istruzione, lavoro, la religione a cui si affiancano le attività culturali, ricreative e sportive nonché i rapporti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia. Quest’art 15 con il d.lgs. 123/2018 ha aggiunto il comma 1 e la partecipazione a progetti di pubblica utilità e la formazione professionale. La norma contiene un elenco di attività che si utilizzano PRINCIPALMENTE ( ma non solo ) per il trattamento del detenuto; sono quindi indicazioni date dalla legge, ma nulla esclude che il gruppo di osservazione possa offrire elementi diversi non menzionati in quest’articolo (es. un condannato con gravi disturbi della personalità, in questo caso si può pensare ad un trattamento psicoterapeutico che non è contenuto all’interno dell’art. 15) Il magistrato di sorveglianza non ha alcun compito sugli elementi del trattamento vengono utilizzati per il detenuto, ma ha un compito di controllo legale sui diritti fondamentali del condannato (es. no lavori forzati). Ad ogni elemento del trattamento, il legislatore dedica delle specifiche disposizioni, molto dettagliate quando si tratta di lavoro e quando si tratta di porre in relazione il carcere con il mondo esterno. Qui di seguito gli elementi del trattamento:

  • ISTRUZIONE, ART. 19 ORD. PENIT. → l’istruzione nella riforma del 1975, ha perso il connotato della obbligatorietà rispetto al regolamento esecutivo del 1931. L’ordinamento penitenziario in proposito distingue tra due tipi di istruzione: - istruzione scolastica,
    • istruzione professionale (diretta a imparare una professione). Quanto ai contenuti dell’istruzione, i programmi svolti in carcere, devono adeguarsi e seguire i contenuti culturali vigenti nella società libera. Quanto al metodo, occorre un adattamento alle capacità degli studenti. La legge distingue poi tra – istruzione obbligatoria , (garantita dalle carceri), mentre per l’ istruzione di secondo grado la legge di Ord. Penit. si limita a prescrivere che le scuole possono essere istituite nei limiti delle possibilità delle carceri stesse.

Per l’istruzione scolastica e professionale valgono tre principi:

  1. Integrazione con il sistema pubblico → sotto questo profilo, gli istituti penitenziari devono fornire i locali e le attrezzature adeguate allo svolgimento dei corsi, mentre spetta al ministero dell’istruzione, organizzare i corsi per la scuola dell’obbligo e per la scuola superiore (di secondo grado). Ciò avviene, sia avvalendosi di insegnanti che appartengono alla relativa pubblica amministrazione, sia attraverso l’impiego di pubblici volontari. Le scuole professionali non sono di competenza statale ma regionale, quindi spetta alle regioni organizzare i corsi. I corsi si organizzano attraverso un coordinamento tra amministrazione penitenziaria e pubblica amministrazione della regione o del ministero dell’istruzione attraverso la sottoscrizione di protocolli d’intesa. Vi sono poi gli studi universitari, che avvengono attraverso convenzioni e protocolli di intesa. In particolare sono stati creati dei poli universitari penitenziari mediante convenzioni fra atenei e gli organi periferici del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (DAP). Art 44 del reg. esecutivo→afferma che va agevolato lo studio individuale attraverso l’assegnazione a camere di pernottamento e reparti adeguati, la predisposizione di spazi comuni e l’autorizzazione conferita dal direttore dell’istituto al condannato, di tenere nella propria stanza libri e pubblicazioni, oltre ad un PC. Gli esami si svolgono in carcere, ed in casi eccezionali possono esserci misure alternative al carcere o permessi premio.
  2. Incentivazione alla partecipazione dei detenuti ai percorsi scolastici → un detenuto che partecipa al programma di istruzione, se tiene un comportamento scorretto, può nei casi estremi essere escluso dai corsi. L’espulsione è disposta dal direttore con il parere favorevole del gruppo di osservazione e di trattamento (equipe). Il detenuto può presentare reclamo al magistrato di sorveglianza contro il provvedimento del direttore.
  3. Tutela rafforzata per determinate categorie di soggetti ritenuti bisognosi di particolare assistenza, art. 19 c.2 → l’ordinamento pone attenzione su categorie come i giovani adulti , quelle persone che vanno dai 18 ai 25 anni d’età e che, per l’ordinamento, pur essendo maggiorenni in ragione della loro gioventù, meritano una tutela e un’attenzione particolare→ vanno integrati nel carcere degli adulti in maniera progressiva, separandoli dagli adulti, poiché si riconosce che sono ancora in un momento di formazione. C’è un richiamo della legge agli operatori del diritto di avere particolare cura di questi soggetti. Le donne , sono un’altra categoria protetta, tramite la programmazione di iniziative specifiche è assicurata la parità d’accesso di donne detenute alla formazione culturale e professionale (aggiunto nel 2018). Questo comma dell’art 19 si collega all’art 42 delle regole delle nazioni unite (ONU) dedicate al trattamento delle donne detenute. → regole di Bangkok In questo modo, si evita che la formazione femminile sia finalizzata allo svolgimento di attività prettamente femminili→ si evita la discriminazione di genere. Agli stranieri, è dedicata particolare attenzione attraverso lo studio della lingua italiana e attraverso lo studio dei principi costituzionali → integrazione degli stranieri all’interno del nostro stato, dove i valori imprescindibili sono la lingua italiana e la conoscenza della costituzione. La popolazione delle carceri conta un grande numero di delinquenti stranieri, non perché delinquono di più ma perché il soggetto italiano ha più risorse e mezzi per potere uscire dall’istituzione carceraria. (es. avere un domicilio)