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riassunto esame diritto penale sulle 20 pagine riguardanti il "dolo" del libro "diritto penale" di ferrando mantovani. precisamente da pagina 308 a pag 328
Tipologia: Sintesi del corso
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Il dolo: -Pag. 308- Nozione: il dolo è della colpevolezza, la forma:
- Originaria, perché il delitto doloso si impose per primo al pensiero giuridico nel passaggio dalla responsabilità oggettiva alla responsabilità colpevole, il reato colposo fu elaborato tardivamente. - Fondamentale , perché esso rappresenta la più autentica e vera forma di volontà colpevole. - Più grave, perché esprime il nesso psichico più stretto ed immediato tra fatto ed autore e, quindi una maggiore intensità aggressiva, percepita come tale dalla vittima e dalla collettività. - Regolare , perché per dette ragioni, è naturale che la responsabilità dolosa costituisca nei delitti la regola, mentre quella colposa e quella preterintenzionale l’eccezione. Per il nostro codice il dolo è rappresentazione e volontà del fatto oggettivo tipico, cioè di tutti gli elementi oggettivi, positivi e negativi della fattispecie del reato. Tale nozione si ricava dall’insieme delle disposizioni che concorrono a determinare elementi che debbono essere o che non occorre che siano conosciuti e voluti per aversi punibilità a titolo di dolo. La definizione dell’art. 43/1 si limita ad esprimere il nucleo del dolo, che abbraccia però non solo l’evento ma tutti gli elementi del fatto. E pertanto va completata e chiarita.
L’art. 43/1 qualifica il delitto doloso come delitto “secondo l’intenzione” ma, in verità, per la sua esistenza richiede nel testo della norma soltanto la “volontà” dell’evento. Da un alto respinge la teoria della rappresentazione, dall’altro appare abbandonare la teoria dell’intenzione. Oggi si è d’accordo nel ritenere che ai sensi dell’art. 43 il dolo sia, nella sua struttura, non solo rappresentazione, ma anche volontà. Da ciò deriva che nei tanti casi in cui la norma incriminatrice richiede solamente che il reo abbia accettato il rischio della verifica del danno e non anche che l’evento sia stato il punto di mira dell’attività. Rappresentazione e volontà sono categorie distinte, vi può essere la prima senza la seconda ma non viceversa, perché la volontà senza la rappresentazione non ha senso. a) Sotto il profilo intellettivo il dolo è rappresentazione del fatto, ma non necessariamente conoscenza, poiché il dubbio (es: animale o uomo il bersaglio del cacciatore) non esclude il dolo, pur non essendo conoscenza della realtà. b) Sotto il profilo volitivo il dolo è volontà (intenzionale o accettante), che abbraccia:
A) non del fatto materiale atipico (xchè giuridicamente autorizzato) costituito dalla condotta osservante di dette regole e dall’evento, verificatosi nonostante tale osservanza (morte paziente per complicazioni sopravvenute). B) bensì del fatto materiale tipico costituito dalla condotta inosservante delle regole cautelari e dall’evento, da essa causato (morte del paziente per imperizia chirurgica) D) Ma il perenne problema del dolo è se esso abbracci anche la consapevolezza del disvalore del fatto, non essendosi mai acquietata la dottrina sulla sufficienza della mera coscienza e volontà del solo fatto materiale, che ridurrebbero il dolo a categoria asignificativa. Senza successo sono rimasti numerosi sforzi a seconda delle diverse dottrine, per sostenere la coscienza
2) Il dolo dei reati di scopo, o di mera creazione legislativa che richiede:
a) delle semplificazioni probatorie nei casi di comportamenti c.d. psicologicamente orientati che permettono all’accusa una più rapida ed immediata inferenza del dolo, sempre però con l’onere della prova. b) delle accentuazioni probatorie rispetto a tanti altri comportamenti in cui l’evidenza sintomatica del dolo risulta più debole ed incerta, per esempio se si tratta di lesioni dolose o tentato omicidio. Ancora più arduo è inferire il dolo eventuale dalle circostanze del fatto materiale, questo essendo stato posto in essere in vista dell’evento intenzionale e parlando, perciò, più il linguaggio della intenzionalità del risultato, avuto di mira quello dell’accettazione delle conseguenze accessorie. Oggetto dell’accertamento è: A) la non intenzionalità dell’evento accessorio, desumibile dall’accertata direzione della condotta ad altro risultato, B) La previsione dell’evento come concreta conseguenza della condotta. C) L’accettazione dell’evento inferibile dalle circostanze sintomatiche a tale fine. Tali sono le circostanze che lasciano desumere la previsione da parte dell’agente dell’evento come certo o altamente probabile, presentandosi esso o come conseguenza inevitabile o del tutto verosimile della condotta. Peculiarità presenta l’accertamento del dolo anche per quanto riguarda: A) Reati omissivi impropri rispetto ai quali:
-> b) reati artificiali i quali avendo come presupposto situazioni incapaci di suscitare naturali spinte all’azione doverosa, non consentono di inferire dalla comprovata consapevolezza delle stesse la volontà omissiva.
**103. Le forme del dolo: -Pag. 325-