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riassunto esame diritto penale sulla parte dedicata alla "colpa" del libro "diritto penale" di ferrando mantovani. da pagina 329 fino a pagina 359.
Tipologia: Sintesi del corso
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La colpa: -Pag. 329-
105. Nozione:
acquisizione, meno grave, legislativamente eccezionale e minoritaria. È sussidiaria perché una responsabilità colposa sarebbe illogica senza la previsione per lo stesso fatto della responsabilità dolosa, in quanto mezzo per una più completa tutela di beni giuridici specie primari. *** 1 Problema:** riguarda la stessa legittimità della punizione dei fatti colposi. Versione psicologica della colpevolezza è stata contestata, anche in tempi non lontani, tale legittimità, dato che nella colpa manca la volontà e d’ordinario, anche la rappresentazione del fatto. E col rischio altresì di far regredire la colpa tra le forme di resp. oggettiva, imputandosi l’evento su basi meramente oggettive. Soluzione: La punizione dei fatti colposi ha trovato piena giustificazione in una visione normativa della colpevolezza, in quanto la colpa, quale non esplicazione di una volontà che doveva esplicarsi, costituisce incontestabilmente una forma, anche se più lieve, di colpevolezza e rientra nel campo della resp. soggettiva. *** 2 Problema:** riguarda la punibilità del comportamento colposo come tale, a prescindere dal verificarsi del danno (morte, lesioni) che dipende soltanto dalla “fortuna” o soltanto o in misura maggiore quando segue l’evento dannoso. Secondo il dir. pen. soggettivistico il valore sintomatico della volontà colpevole o della pericolosità sociale sta nel comportamento colposo. In un dir. pen. oggettivistico non si distingue tra la mera infrazione colposa e quella seguita dall’evento dannoso. *** 3 Problema:** riguarda il trattamento rispetto al quale il dir. pen. è tradizionalmente orientato nel senso di considerare il delitto colposo come meno grave e, perciò sanzionabile più lievemente di quello doloso. -> Si tratta del punto di vista classico, incentrato sulla colpevolezza ma che tiene poco conto della pericolosità, ogg. e sogg. della delinquenza colposa. Nel reato colposo se è minore la colpevolezza di quello doloso non è per forza minore la pericolosità sociale dell’autore. In passato il reato colposo ha vissuto ai margini del dir. penale, ma oggi si sta ponendo al centro non solo della criminologia ma anche della politica criminale, richiamando l’attenzione anche nelle sedi internazionali per diverse ragioni: 1) Sul piano culturale: in seguito alla rivoluzione psicologia freudiana ha dimostrato che anche certe azioni apparentemente senza motivazione risultano in verità ben motivate quando sono sottoposte ad indagine psicoanalitica. 2) Sul piano fattuale: in seguito al preoccupante aumento della criminalità colposa contro la vita e l’incolumità (morti stradali, morti bianche). 3) Sul piano legislativo: in seguito alla continua evoluzione delle fattispecie colpose, nelle due direttrici: -> Delitti colposi di danno: si criminalizzano lesioni ai beni primari della vita (integr. fisica, salute..) e determinati fatti contro la personalità dello stato.
-> Reati colposi di pericolo: attraverso i quali si punisce la produzione colposa di una situazione pericolosa per suddetti beni (incendio, disastro, naufragio) o dei reati ostacolo colposi volti a prevenire lo stesso prodursi della situazione di pericolo (contravvenzioni stradali). 4) Sul piano dommatico: perché il reato colposo cresciuto all’ombra del reato doloso si differenzia per una seconda forma e meno grave di colpevolezza Il cod. italiano offre una definizione del reato colposo (a diff. di altri cod.) estendibile però ex art. 43/2 anche alle contravvenzioni. Art. 43/1 “Delitto è colposo o contro l’intenzione quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.” Nozione da un lato incompleta: esprime l’ipotesi comune di colpa, ma non comprende anche la colpa nei reati di mera condott a e la c.d colpa impropria. Dall’altro bisognosa di evidenziazione dell’essenza normativa della colpa, ormai riconosciuta, contro le tramontate teorie psicologiche, della letteratura internazionale ed insita. In cosa consiste l’essenza della colpa? Perché costituisce forma autonoma di responsabilità, distinta da quella dolosa e da quella oggettiva? Tramontate molte teorie: *** Teorie naturalistico-psicologiche:** colgono al più parzialmente la dimensione soggettiva, ma non la prioritaria dimensione oggettivo-normativa della colpa, quale inosservanza di regole cautelari di condotta. *** Teorie volontaristiche della colpa:** come volontà negativa, incosciente, difettosa, indiretta. Che peccano già di manifesta artificiosità. *** Teorie intellettivistiche della colpa:** come vizio dell’intelletto. *** Teorie oggettivo-normative:** non sono esaustive, perché colgono l’essenza normativa, ma non la dimensione soggettiva della colpa Più esauriente è la moderna concezione della duplice dimensione o misura dell’imputazione colposa: A) Oggettiva: consistendo il 1 elemento essenziale nella condotta violatrice della regola cautelare di condotta, volta a salvaguardare i beni giuridici; B) Soggettiva: consistendo il 2 elemento essenziale nell’esigibilità dell’osservanza di tale regola da parte dell’agente (e quindi, nell’attribuibilità al medesimo dell’inosservanza). L’essenza unitaria della responsabilità colposa può ravvisarsi nel rimprovero al sogg. per aver realizzato involontariamente ma pur sempre attraverso la violazione di regole cautelari di condotta un fatto di reato, che poteva evitare mediante l’osservanza. Tre sono quindi gli elementi costitutivi e qualificanti della suddetta colpa: 1) Elemento negativo della mancanza della volontà del fatto materiale tipico; 2) Elemento oggettivo dell’inosservanza delle regole di condotta dirette a prevenire danni a beni;
Il loro inquadramento dommatico nella colpa è possibile e spiegabile solo sostituendo la tradizionale nozione di colpa (quale non volontà dell’ evento) con quella esaustiva di “non volontà del fatto materiale tipico” -> visto che la colpa è configurabile quando l’evento non è voluto, sia quando è voluto ma l’agente non si è rappresentato un qualsiasi altro elemento positivo o negativo del fatto. In questi casi , ove si vuole l’evento ma non il fatto tipico, poiché il soggetto crede che manchi un elemento positivo oppure uno negativo, essendo convinto di agire in presenza di una scriminante, che non esiste più perché sono stati superati i limiti o non è mai esistita. La nozione unitaria e generale di colpa va riscostruita sulla base non solo dell’art. 43/1 ma anche degli art. 47,55,59. Distinzione tra: 1) Colpa incosciente: che si ha quando l’evento non è voluto e nemmeno previsto dall’agente, rappresenta la forma ordinaria e più frequente di colpa: cacciatore che spara alla selvaggina ma colpisce il contadino. 2) Colpa cosciente o con previsione dell’evento, posta in rilievo dalla dottrina solo in tempi più recenti e costituente ipotesi più rara, che si ha quando l’evento pur non essendo voluto è tuttavia previsto dall’agente come conseguenza concretamente possibili dell’inosservanza della regola cautelare. A differenza del dolo eventuale (dove si ha il dubbio se possa verificarsi) in questo caso si ha il preciso convincimento che non si verificherà. Nel dolo il sogg. avrebbe agito comunque anche se avesse avuto la sicurezza della verificazione dell’evento, nella colpa cosciente se non avesse avuto la sicurezza della non verificazione dell’evento si sarebbe astenuto dall’azione pericolosa. Dolo e colpa possono differenziarsi già rispetto alla condotta che nel dolo deve essere effettivamente voluta, mentre nella colpa occorre distinguere tra: 1) Reati colposi di evento , rispetto ai quali è sufficiente che sia non voluto l’evento, mentre la condotta può essere cosciente e volontaria (chi supera volontariamente i limiti di velocità senza voler l’investimento) o essere anch’essa incosciente e involontaria pur se impedibile (azione automatica dovuta a distrazione). 2) Reati colposi di pura condotta (infrazioni colpose delle norme sulla sicurezza del lavoro) , rispetto ai quali la condotta deve essere incosciente e involontaria, pur se impedibile con uno sforzo della volontà (messa in vendita di medicinali guasti senza avere la conoscenza di tale pericolosità). In caso però di erronea supposizione colposa della esistenza di una scriminante, come nei reati di evento, possono essere voluti sia la condotta sia il risultato dannoso, così nei reati di pura condotta può essere voluta la stessa condotta (infrazione norma stradale per sfuggire ad un sequestro).
107. L’inosservanza delle regole cautelari di condotta: -Pag. 337- Il secondo requisito oggettivo della colpa, relativa alle attività rischiose giuridicamente autorizzate è l’inosservanza delle obiettive regole cautelari di condotta, dirette a prevenire gli eventi dannosi involontari.
Perciò a salvaguardare i beni giuridici orientando comportamenti umani in modo non o meno pericoloso: la c.d misura oggettiva della colpa. Ossia l’inosservanza del dovere di diligenza. Essa esprime l’essenza normativa della responsabilità colposa che è contrarietà alle cautele doverose, onde la natura colposa della condotta dipende sempre dal giudizio sulla sua contrarietà al dovere di diligenza. A - Funzioni delle regole cautelari: provvedono innanzitutto a risolvere in base al bilanciamento il conflitto tra gli interessi sottostanti a tali attività e gli interessi da esse posti in pericolo (tra l’interesse della libera circolazione stradale e l’int. Della pubblica incolumità), segnando l’ambito e i limiti dell’autorizzazione. Rispetto alle attività rischiose vietate già di per sé o come causa di eventi lesivi , le regole cautelari sono inconcepibili, non essendo dall’ordinamento giuridico consentita alcuna misura di rischio, e la funzione preventiva è svolta dalle stesse norme incriminatrici che impongono l’astensione da ogni condotta idonea a cagionare l’evento (accensione di fuochi vicino a sostanze esplosive). **B - Circa le fonti occorre distinguere tra:
5) l’idonea scelta dei propri collaboratori o delegati e l’adeguato controllo sul loro operato , avendo le presenti regole cautelari la funzione di contenimento della pericolosità delle condotte non del soggetto gravato dall’obbligo di diligenza ma di detti soggetti, e potendo l’inosservanza delle stesse dare luogo a culpa in eligendo o in vigilando. Le regole cautelari vanno individualizzate in rapporto ai diversi tipi di attività, e nell’ambito dello stesso tipo di attività possono essere ulteriormente specificate in rapporto ai diversi tipi di soggetti (fisicamente normali o menomati). L’individuazione giudiziaria della regola cautelare non scritta resta comunque il punto critico, irrimediabilmente e a scanso di illusioni, della tipicità della colpa, stante fra l’altro l’impossibilità e altresì, la non auspicabilità della positivizzazione di tutte le regole cautelari. E - Quanto ai rapporti tra colpa specifica e colpa generica essi vanno precisati.
1) La rientranza dell’evento nello scopo preventivo della regola cautelare , dovendo esso costituire la concretizzazione del rischio specifico, che essa intende evitare. Pertanto l’inosservanza della regola cautelare comporta l’imputazione non di tutti gli eventi cagionati, ma solo di quelli del tipo che essa mira a prevenire.
- Non quindi, di quelli che sono fuori dalla specifica sfera di prevenzione della regola violata. Così l’automobilista, che marcia a sinistra, risponderà per colpa specifica di un eventuale scontro automobilistico, ma non dell’investimento di un bambino improvvisamente uscito dalla porta, né del ferimento di un passante facendo schizzare la ghiaia dalle ruote dell’auto. Di tali eventi risponderà per colpa generica, solo se nel suo comportamento sia ravvisabile l’inosservanza di altre regole cautelari non scritte.
Ragioniere di banca che si improvvisa muratore e fa crollare un muro, sarà giudicato secondo il modello del muratore. 4) La c.d colpa per assunzione, che si ha quando l’inosservanza della regola cautelare sta già nell’essersi il soggetto assunto un compito senza le capacità fisico-intellettuali per assolverlo e sempre che tale incapacità fosse o potesse essere conosciuta dall’agente. 5) La prevedibilità ed evitabilità secondo l’agente-modello specifico , ma in concreto, tenendo cioè conto di tutte le circostanze in cui il sogg. si trova ad operare Così: dell’improvvisa insorgenza di una situazione eccezionale (automobilista non avrebbe potuto evitare l’incidente provocato da un improvviso attacco cardiaco) ma anche dalle conoscenze causali da parte dell’agente di situazioni di pericolo, perché proprio in base all’agente-modello è esigibile da questo sogg. il rispetto di particolari cautele (automobilista che abitando in loco sa della pericolosità di un incrocio particolare). 6) La relatività, nei limiti della suddetta soggettivizzazione, del giudizio di colpa, in quanto l’evento può essere prevedibile ed evitabile per un agente- modello e non per un altro. Crollo di una diga può riscontrarsi per colpa secondo l’agente-modello del progettista o del direttore dei lavoro e non dell’assistente né degli operai esecutori. 7) L’adottabilità delle regole cautelari conosciute o conoscibili dall’agente- modello, perché già scoperte al momento (e non dopo ) la loro inosservanza. 8) La rimproverabilità, pertanto dell’agente, quando l’evento poteva ritenersi prevedibile ed evitabile in concreto dall’agente-modello, cui l’agente appartiene. Questi non ha solo posto in essere una condotta obiettivamente pericolosa (contrastante con le regole ogg. di prudenza, diligenza ecc..). Ma è altresì rimproverabile per essere stato imprudente, negligente, imperito. B) Quanto alla c.d colpa specifica , anzitutto non vi è rispetto alla misura oggettiva, differenza di essenza con la colpa generica: entrambe richiedono l’inosservanza della regola cautelare. Respinta la vecchia tesi per cui interpretandosi la formula dell’art. 43 in senso ampio, qualsiasi violazione di legge darebbe luogo a responsabilità per colpa per gli eventi che ne siano derivati. In questo modo vengono qualificati colposi eventi non dovuti ad imprudenza o negligenza alcuna e che costituiscono pertanto ipotesi di resp. oggettiva occulata. (il che è in contrasto con l’art. 42) Circa la misura soggettiva , mentre per la colpa generica occorre accertare, caso per caso la prevedibilità (a fortiori essa sussiste se è accertata la previsione) ed evitabilità dell’evento da parte del soggetto, per colpa specifica è controverso se occorra analogo accertamento concreto. Oppure se basti accertare la inosservanza della regola cautelare scritta. C) Di maggiore rilevanza pratica è la distinzione, accolta anche dalla più recente giurisprudenza e che possiamo così denominare tra: 1) Colpa comune: che riguarda le attività pericolose non giuridicamente autorizzate ma vietate già in sé (incendio) o in quanto causa di un evento lesivo (maneggio pistola carica in presenza di persone) ed è caratterizzata:
-> a. Inosservanza dovere di astensione da dette attività (da ogni attività idonea ad uccidere) imposto non da norme cautelari qui inconcepibili, ma dalle stesse norme incriminatrici suddette, non essendo dall’ord. giur. consentita alcuna misura di rischio. -> b. dalla prevedibilità , tenendo l’attività pericolosa, e dall’evitabilità, non tenendola dell’evento secondo l’agente-modello. 2) Colpa speciale (o professionale: medica, stradale, sportiva) che riguarda le attività rischiose, ma giuridicamente autorizzate perché socialmente utili, se mantenute nei limiti segnati da regola cautelari, scritte o non scritte che prevedono l’esercizio dell’attività in presenza di presupposti allo scopo di prevenire non il “rischio consentito” ma un ulteriore rischio non più consentito. Circa il problema della misura del rischio consentito , volta a fissare il punto di equilibrio tra le opposte esigenze della tutela dei beni minacciati e lo svolgimento dell’attività utile, esso è risolto nei casi di predeterminazione legislativa delle regole cautelari o, ancora meglio, di autorizzazioni amministrative subordinate al rispetto di precise norme precauzionali. Esso resta invece in tutta la sua rilevanza, ove tali previsioni manchino (drammatica vicenda della diossina di seveso) o siano inadeguate. Ed il giudizio sul rischio consentito resta affidato ai delicati bilanciamenti del giudice (salute, occupazione, esigenze economiche). Circa la colpa medica: stante l’elevato rischio dell’att. medica e le difficoltà dell’accertamento della causalità (specie omissiva) e della colpa, **sono emerse tre prospettate soluzioni:
Il principio di affidamento non ha valore assoluto, poiché sottostà ad un duplice ordine di limiti volti ad evitare anche esasperate parcellizzazioni delle responsabilità. A) Il limite della previsione o prevedibili ed evitabilità in rapporto alla situazione concreta, del comportamento scorretto altrui cioè di una pericolosa inosservanza delle regole cautelari. Tale principio presuppone la fiducia nel corretto comportamento altrui, non è un affidamento cieco ma fondato su circostanze giustificanti. Circolazione stradale, è frequente l’ipotesi nella quale si manifesta l’insufficienza del rispetto delel proprie regole cautelari. B) il limite costituito dall’obbligo del soggetto , per la sua particolare posizione gerarchica di sorvegliare, controllare e coordinare le attività altrui per prevenire o correggere l’altrui scorretto agire. Ciò vale in modo particolare nell’ambito delle attività medico-chirurgiche in equipe, ove tali doveri gravano sul capo chirurgo. C) Infine la colpa può cadere su tutti gli elementi del fatto tipico , commissivo ed omissivo: sui presupposti (medico che procura l’aborto che non si è accorto della gravidanza) , su oggetto materiale (cacciatore che scambia un collega per un cervo) sulla condotta , sulla scelta della condotta idonea ad impedire l’evento (erronea scelta del mezzo per riparare edificio in rovina) e sulla esecuzione di tale condotta (bagnino che getta in salvagente troppo distante dal bagnante).
109. Le forme e il grado della colpa: -Pag. 357- Abbiamo già esaminato le differenze tra colpa propria e impropria, cosciente e incosciente, generica e specifica, comune e speciale. Circa la graduabilità, la materia è scarsamente trattata, anche per un vecchio e diffuso scetticismo sulla possibilità di graduare la colpa, e comunque di individuare dei criteri logici e costanti di graduazione, per cui si ritiene che il giudizio sia largamente condizionato da intuizioni emotive. Ed è un dato invece che la colpa è graduabile: ontologicamente e per il nostro dir. positivo. E nella pratica, è talora più agevole graduare la colpa che il dolo, date le componenti oggettivistico-normative della stessa. Superata la vecchia contrapposizione tra colpa civile e colpa penale, che si differenzierebbero per la tipica graduabilità della prima e l’asserita impossibilità di graduazione della seconda. Poiché la colpa è inosservanza delle regole cautelari obiettive, attribuibile all’agente, occorre accertare in primo luogo la gravità della misura oggettiva della colpa, e poi, la gravità della misura soggettiva, ossia la maggiore o minore attribuibilità della gravità oggettiva dell’agente. B) Sono criteri di graduazione della misura oggettiva: -> 1. Il quantum di evitabilità, variando il grado della colpa a seconda che l’evento fosse altamente, mediamente o scarsamente prevenibile, astenendosi dalla condotta tenuta. -> 2. Il quantum di divergenza tra la condotta doverosa e quella tenuta, essendo la colpa tanto maggiore quanto più il soggetto si è discostato dalla regola di condotta che doveva osservare.
C) Sono criteri di graduazione della misura soggettiva: -> 1. La consapevolezza o meno di tenere una condotta pericolosa, di creare un concreta situazione di pericolo e, quindi, la previsione o meno dell’evento danno come risultato verosimile della condotta, essendo ben maggiore la riprovevolezza nel primo caso. Sottostanti criteri conseguenti sono: a) nella colpa cosciente, il quantum di previsione, variando il grado della colpa a seconda che l’evento sia previsto come scarsamente, mediamente o altamente probabile, tantè che se l’agente lo prevede come certo, si passa al dolo eventuale. b) nella colpa incosciente, il quantum di prevedibilità dell’evento. Ciò vale per la colpa non solo generica, ma anche specifica rispetto alla quale la prevedibilità rileva ai fini se non dell’an (per certuni) almeno del quantum di essa. -> 2. Il quantum di esigibilità della osservanza delle regole cautelari , essendo la colpa più o meno grave a seconda che si possa pretendere, in misura maggiore o minore, il rispetto di tali regole da parte del soggetto agente. Al suddetto fine viene in considerazione anche il tipo di motivazione, specie quando trattasi di conflitti di dovere (un incidente per guida spericolata, che in circostanze normali darebbe luogo ad un altro grado di colpa, è meno riprovevole se cagionato dal conducente di un autoambulanza chiamata d’urgenza). E devono essere valutate anche le situazioni che pur non escludendo la suitas della condotta, comportano particolari difficoltà ad osservare le regole di condotta. Nel caso di concorso di più indici, di eguale (molteplicità delle regole cautelari violate) od opposto significato, si ritiene che si debba procedere ad un giudizio di cumulo, di equivalenza o di prevalenza, analogo a quello in materia di concorso di circostanze.