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diritto penale mantovani - la colpa, Sintesi del corso di Diritto Penale

riassunto esame diritto penale sulla parte dedicata alla "colpa" del libro "diritto penale" di ferrando mantovani. da pagina 329 fino a pagina 359.

Tipologia: Sintesi del corso

2013/2014

In vendita dal 15/04/2014

niko20
niko20 🇮🇹

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La colpa: -Pag. 329-
105. Nozione:
La colpa costituisce la forma di colpevolezza, rispetto al dolo, di più tardiva
acquisizione, meno grave, legislativamente eccezionale e minoritaria.
È sussidiaria perché una responsabilità colposa sarebbe illogica senza la
previsione per lo stesso fatto della responsabilità dolosa, in quanto mezzo per
una più completa tutela di beni giuridici specie primari.
* 1 Problema: riguarda la stessa legittimità della punizione dei fatti colposi.
Versione psicologica della colpevolezza è stata contestata, anche in tempi non
lontani, tale legittimità, dato che nella colpa manca la volontà e d’ordinario,
anche la rappresentazione del fatto.
E col rischio altresì di far regredire la colpa tra le forme di resp. oggettiva,
imputandosi l’evento su basi meramente oggettive.
Soluzione: La punizione dei fatti colposi ha trovato piena giustificazione in una
visione normativa della colpevolezza, in quanto la colpa, quale non
esplicazione di una volontà che doveva esplicarsi, costituisce incontestabilmente
una forma, anche se più lieve, di colpevolezza e rientra nel campo della resp.
soggettiva.
* 2 Problema: riguarda la punibilità del comportamento colposo come tale, a
prescindere dal verificarsi del danno (morte, lesioni) che dipende soltanto dalla
“fortuna” o soltanto o in misura maggiore quando segue l’evento dannoso.
Secondo il dir. pen. soggettivistico il valore sintomatico della volontà colpevole o
della pericolosità sociale sta nel comportamento colposo.
In un dir. pen. oggettivistico non si distingue tra la mera infrazione colposa e
quella seguita dall’evento dannoso.
* 3 Problema: riguarda il trattamento rispetto al quale il dir. pen. è
tradizionalmente orientato nel senso di considerare il delitto colposo come meno
grave e, perciò sanzionabile più lievemente di quello doloso.
-> Si tratta del punto di vista classico, incentrato sulla colpevolezza ma che
tiene poco conto della pericolosità, ogg. e sogg. della delinquenza colposa.
Nel reato colposo se è minore la colpevolezza di quello doloso non è per forza
minore la pericolosità sociale dell’autore.
In passato il reato colposo ha vissuto ai margini del dir. penale, ma oggi si sta
ponendo al centro non solo della criminologia ma anche della politica criminale,
richiamando l’attenzione anche nelle sedi internazionali per diverse ragioni:
1) Sul piano culturale: in seguito alla rivoluzione psicologia freudiana ha
dimostrato che anche certe azioni apparentemente senza motivazione risultano
in verità ben motivate quando sono sottoposte ad indagine psicoanalitica.
2) Sul piano fattuale: in seguito al preoccupante aumento della criminalità
colposa contro la vita e l’incolumità (morti stradali, morti bianche).
3) Sul piano legislativo: in seguito alla continua evoluzione delle fattispecie
colpose, nelle due direttrici:
-> Delitti colposi di danno: si criminalizzano lesioni ai beni primari della vita
(integr. fisica, salute..) e determinati fatti contro la personalità dello stato.
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La colpa: -Pag. 329-

105. Nozione:

La colpa costituisce la forma di colpevolezza, rispetto al dolo, di più tardiva

acquisizione, meno grave, legislativamente eccezionale e minoritaria. È sussidiaria perché una responsabilità colposa sarebbe illogica senza la previsione per lo stesso fatto della responsabilità dolosa, in quanto mezzo per una più completa tutela di beni giuridici specie primari. *** 1 Problema:** riguarda la stessa legittimità della punizione dei fatti colposi. Versione psicologica della colpevolezza è stata contestata, anche in tempi non lontani, tale legittimità, dato che nella colpa manca la volontà e d’ordinario, anche la rappresentazione del fatto. E col rischio altresì di far regredire la colpa tra le forme di resp. oggettiva, imputandosi l’evento su basi meramente oggettive. Soluzione: La punizione dei fatti colposi ha trovato piena giustificazione in una visione normativa della colpevolezza, in quanto la colpa, quale non esplicazione di una volontà che doveva esplicarsi, costituisce incontestabilmente una forma, anche se più lieve, di colpevolezza e rientra nel campo della resp. soggettiva. *** 2 Problema:** riguarda la punibilità del comportamento colposo come tale, a prescindere dal verificarsi del danno (morte, lesioni) che dipende soltanto dalla “fortuna” o soltanto o in misura maggiore quando segue l’evento dannoso. Secondo il dir. pen. soggettivistico il valore sintomatico della volontà colpevole o della pericolosità sociale sta nel comportamento colposo. In un dir. pen. oggettivistico non si distingue tra la mera infrazione colposa e quella seguita dall’evento dannoso. *** 3 Problema:** riguarda il trattamento rispetto al quale il dir. pen. è tradizionalmente orientato nel senso di considerare il delitto colposo come meno grave e, perciò sanzionabile più lievemente di quello doloso. -> Si tratta del punto di vista classico, incentrato sulla colpevolezza ma che tiene poco conto della pericolosità, ogg. e sogg. della delinquenza colposa. Nel reato colposo se è minore la colpevolezza di quello doloso non è per forza minore la pericolosità sociale dell’autore. In passato il reato colposo ha vissuto ai margini del dir. penale, ma oggi si sta ponendo al centro non solo della criminologia ma anche della politica criminale, richiamando l’attenzione anche nelle sedi internazionali per diverse ragioni: 1) Sul piano culturale: in seguito alla rivoluzione psicologia freudiana ha dimostrato che anche certe azioni apparentemente senza motivazione risultano in verità ben motivate quando sono sottoposte ad indagine psicoanalitica. 2) Sul piano fattuale: in seguito al preoccupante aumento della criminalità colposa contro la vita e l’incolumità (morti stradali, morti bianche). 3) Sul piano legislativo: in seguito alla continua evoluzione delle fattispecie colpose, nelle due direttrici: -> Delitti colposi di danno: si criminalizzano lesioni ai beni primari della vita (integr. fisica, salute..) e determinati fatti contro la personalità dello stato.

-> Reati colposi di pericolo: attraverso i quali si punisce la produzione colposa di una situazione pericolosa per suddetti beni (incendio, disastro, naufragio) o dei reati ostacolo colposi volti a prevenire lo stesso prodursi della situazione di pericolo (contravvenzioni stradali). 4) Sul piano dommatico: perché il reato colposo cresciuto all’ombra del reato doloso si differenzia per una seconda forma e meno grave di colpevolezza Il cod. italiano offre una definizione del reato colposo (a diff. di altri cod.) estendibile però ex art. 43/2 anche alle contravvenzioni. Art. 43/1 “Delitto è colposo o contro l’intenzione quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.” Nozione da un lato incompleta: esprime l’ipotesi comune di colpa, ma non comprende anche la colpa nei reati di mera condott a e la c.d colpa impropria. Dall’altro bisognosa di evidenziazione dell’essenza normativa della colpa, ormai riconosciuta, contro le tramontate teorie psicologiche, della letteratura internazionale ed insita. In cosa consiste l’essenza della colpa? Perché costituisce forma autonoma di responsabilità, distinta da quella dolosa e da quella oggettiva? Tramontate molte teorie: *** Teorie naturalistico-psicologiche:** colgono al più parzialmente la dimensione soggettiva, ma non la prioritaria dimensione oggettivo-normativa della colpa, quale inosservanza di regole cautelari di condotta. *** Teorie volontaristiche della colpa:** come volontà negativa, incosciente, difettosa, indiretta. Che peccano già di manifesta artificiosità. *** Teorie intellettivistiche della colpa:** come vizio dell’intelletto. *** Teorie oggettivo-normative:** non sono esaustive, perché colgono l’essenza normativa, ma non la dimensione soggettiva della colpa Più esauriente è la moderna concezione della duplice dimensione o misura dell’imputazione colposa: A) Oggettiva: consistendo il 1 elemento essenziale nella condotta violatrice della regola cautelare di condotta, volta a salvaguardare i beni giuridici; B) Soggettiva: consistendo il 2 elemento essenziale nell’esigibilità dell’osservanza di tale regola da parte dell’agente (e quindi, nell’attribuibilità al medesimo dell’inosservanza). L’essenza unitaria della responsabilità colposa può ravvisarsi nel rimprovero al sogg. per aver realizzato involontariamente ma pur sempre attraverso la violazione di regole cautelari di condotta un fatto di reato, che poteva evitare mediante l’osservanza. Tre sono quindi gli elementi costitutivi e qualificanti della suddetta colpa: 1) Elemento negativo della mancanza della volontà del fatto materiale tipico; 2) Elemento oggettivo dell’inosservanza delle regole di condotta dirette a prevenire danni a beni;

Il loro inquadramento dommatico nella colpa è possibile e spiegabile solo sostituendo la tradizionale nozione di colpa (quale non volontà dell’ evento) con quella esaustiva di “non volontà del fatto materiale tipico” -> visto che la colpa è configurabile quando l’evento non è voluto, sia quando è voluto ma l’agente non si è rappresentato un qualsiasi altro elemento positivo o negativo del fatto. In questi casi , ove si vuole l’evento ma non il fatto tipico, poiché il soggetto crede che manchi un elemento positivo oppure uno negativo, essendo convinto di agire in presenza di una scriminante, che non esiste più perché sono stati superati i limiti o non è mai esistita. La nozione unitaria e generale di colpa va riscostruita sulla base non solo dell’art. 43/1 ma anche degli art. 47,55,59. Distinzione tra: 1) Colpa incosciente: che si ha quando l’evento non è voluto e nemmeno previsto dall’agente, rappresenta la forma ordinaria e più frequente di colpa: cacciatore che spara alla selvaggina ma colpisce il contadino. 2) Colpa cosciente o con previsione dell’evento, posta in rilievo dalla dottrina solo in tempi più recenti e costituente ipotesi più rara, che si ha quando l’evento pur non essendo voluto è tuttavia previsto dall’agente come conseguenza concretamente possibili dell’inosservanza della regola cautelare. A differenza del dolo eventuale (dove si ha il dubbio se possa verificarsi) in questo caso si ha il preciso convincimento che non si verificherà. Nel dolo il sogg. avrebbe agito comunque anche se avesse avuto la sicurezza della verificazione dell’evento, nella colpa cosciente se non avesse avuto la sicurezza della non verificazione dell’evento si sarebbe astenuto dall’azione pericolosa. Dolo e colpa possono differenziarsi già rispetto alla condotta che nel dolo deve essere effettivamente voluta, mentre nella colpa occorre distinguere tra: 1) Reati colposi di evento , rispetto ai quali è sufficiente che sia non voluto l’evento, mentre la condotta può essere cosciente e volontaria (chi supera volontariamente i limiti di velocità senza voler l’investimento) o essere anch’essa incosciente e involontaria pur se impedibile (azione automatica dovuta a distrazione). 2) Reati colposi di pura condotta (infrazioni colpose delle norme sulla sicurezza del lavoro) , rispetto ai quali la condotta deve essere incosciente e involontaria, pur se impedibile con uno sforzo della volontà (messa in vendita di medicinali guasti senza avere la conoscenza di tale pericolosità). In caso però di erronea supposizione colposa della esistenza di una scriminante, come nei reati di evento, possono essere voluti sia la condotta sia il risultato dannoso, così nei reati di pura condotta può essere voluta la stessa condotta (infrazione norma stradale per sfuggire ad un sequestro).

107. L’inosservanza delle regole cautelari di condotta: -Pag. 337- Il secondo requisito oggettivo della colpa, relativa alle attività rischiose giuridicamente autorizzate è l’inosservanza delle obiettive regole cautelari di condotta, dirette a prevenire gli eventi dannosi involontari.

Perciò a salvaguardare i beni giuridici orientando comportamenti umani in modo non o meno pericoloso: la c.d misura oggettiva della colpa. Ossia l’inosservanza del dovere di diligenza. Essa esprime l’essenza normativa della responsabilità colposa che è contrarietà alle cautele doverose, onde la natura colposa della condotta dipende sempre dal giudizio sulla sua contrarietà al dovere di diligenza. A - Funzioni delle regole cautelari: provvedono innanzitutto a risolvere in base al bilanciamento il conflitto tra gli interessi sottostanti a tali attività e gli interessi da esse posti in pericolo (tra l’interesse della libera circolazione stradale e l’int. Della pubblica incolumità), segnando l’ambito e i limiti dell’autorizzazione. Rispetto alle attività rischiose vietate già di per sé o come causa di eventi lesivi , le regole cautelari sono inconcepibili, non essendo dall’ordinamento giuridico consentita alcuna misura di rischio, e la funzione preventiva è svolta dalle stesse norme incriminatrici che impongono l’astensione da ogni condotta idonea a cagionare l’evento (accensione di fuochi vicino a sostanze esplosive). **B - Circa le fonti occorre distinguere tra:

  1. Regole di condotta non scritte** , quali sono le regole sociali, di diligenza, di prudenza, di perizia. E si ha qui la c.d. colpa generica. 2) Regole di condotta scritte , cioè cristallizzate in leggi extrapenali o anche penali ma con specifica funzione cautelare (cod. strada) , in regolamenti, cioè atti amministrativi generali (reg. di esecuzione del cod. strada) , in discipline (atti normativi diversi dai suddetti emanati dalla autorità pubbl. o privata ad es: reg. di fabbrica) , in ordini (contenenti regole individuali poste dall’autorità pubblica o privata). E si ha qui la c.d. colpa specifica. Ne sono destinatarie specifiche categorie di soggetti in ragione dei tipi di attività svolte (automobilisti, datori di lavoro). Il positivizzare le regole di condotta è tendenza sempre più marcata dell’era tecnologica, per contenere le situazioni di pericolo più tipiche e quantitativamente più rilevanti. C - Quando all’identificazione, le regole cautelari di condotta scritte o non scritte non possono non avere un carattere obiettivo, stante la loro funzione preventiva. Vanno individuate sulla base dei giudizi ex ante: 1) Della prevedibilità dell’evento , con cui si individuano anzitutto le condotte pericolose, essendo tali le condotte tenendo le quali è prevedibili come probabile la verificazione di eventi lesivi. 2) Dell’evitabilità dell’evento con cui si individuano le regole cautelari, cioè prescrittive di modi comportamenti osservando i quali la pericolosità della condotta è esclusa o contenuta.

5) l’idonea scelta dei propri collaboratori o delegati e l’adeguato controllo sul loro operato , avendo le presenti regole cautelari la funzione di contenimento della pericolosità delle condotte non del soggetto gravato dall’obbligo di diligenza ma di detti soggetti, e potendo l’inosservanza delle stesse dare luogo a culpa in eligendo o in vigilando. Le regole cautelari vanno individualizzate in rapporto ai diversi tipi di attività, e nell’ambito dello stesso tipo di attività possono essere ulteriormente specificate in rapporto ai diversi tipi di soggetti (fisicamente normali o menomati). L’individuazione giudiziaria della regola cautelare non scritta resta comunque il punto critico, irrimediabilmente e a scanso di illusioni, della tipicità della colpa, stante fra l’altro l’impossibilità e altresì, la non auspicabilità della positivizzazione di tutte le regole cautelari. E - Quanto ai rapporti tra colpa specifica e colpa generica essi vanno precisati.

  1. Anzitutto la reale distinzione tra i due tipi di colpa e la stessa maggiore certezza della regola cautelare scritta dipende dal grado di determinatezza della medesima e del parallelo slittamento della colpa specifica verso la colpa generica. Dovendosi a questo proposito distinguere tra: a) Regole scritte rigide: che prescrivono la condotta doverosa in termini netti (Arresto al semaforo rosso) e delle quali, pertanto l’agente è tenuto all’automatica osservanza. Salvo i casi in cui la loro osservanza comporterebbe il rischio degli eventi che la regola mira a scongiurare. L’agente è tenuto a discostarsene e ad osservare altre regole cautelari non scritte. b) Regole scritte elastiche: che prescrivono una condotta determinabili in rapporto a circostanze concrete e, quindi anche a regole cautelari non scritte (velocità non superiore a 50kh nei centri abitati). c) Regole apparentemente scritte: perché lasciano del tutto indeterminata sia la condotta doverosa, sia le condizioni fattuali della sua operatività, rinviando genericamente a regole cautelari non scritte (art. 140/1 c.s che impone a tutti gli utenti della strada il generico dovere di un comportamento non costituente pericolo o intralcio alla circolazione). 2) In caso di osservanza della regola cautelare scritta, la possibilità di una residua colpa generica: a) Va esclusa quando trattasi di regole scritte esaustive delle cautele esigibili rispetto a quella specifica attività pericolosa (segnali di pericolo di morte). b) Resta ammissibile quando trattati di norme scritte non esaustive delle cautele esigibili, onde l’agente è tenuto all’osservanza anche di regole non scritte (autista proveniente da strada a destra con dir. di precedenza non è esonerato dal rispetto delle norme di comune prudenza). F - E stante la funzione preventiva della regola cautelare, per l’imputazione oggettiva all’agente dell’evento, cagionato dall’inosservanza della stessa, debbano concorrere due requisiti:

1) La rientranza dell’evento nello scopo preventivo della regola cautelare , dovendo esso costituire la concretizzazione del rischio specifico, che essa intende evitare. Pertanto l’inosservanza della regola cautelare comporta l’imputazione non di tutti gli eventi cagionati, ma solo di quelli del tipo che essa mira a prevenire.

- Non quindi, di quelli che sono fuori dalla specifica sfera di prevenzione della regola violata. Così l’automobilista, che marcia a sinistra, risponderà per colpa specifica di un eventuale scontro automobilistico, ma non dell’investimento di un bambino improvvisamente uscito dalla porta, né del ferimento di un passante facendo schizzare la ghiaia dalle ruote dell’auto. Di tali eventi risponderà per colpa generica, solo se nel suo comportamento sia ravvisabile l’inosservanza di altre regole cautelari non scritte.

  • L’individuazione dell’evento, rientrante nello scopo preventivo della regola cautelare è più agevole, quando, trattandosi di regola scritta, esso costituisce la concretizzazione del pericolo indicato dalla stessa (nelle norme infortunistiche, il pericolo di caduta). O è comunque facilmente desumibile dal contenuto prescrittivo della stessa norma cautelare scritta (obbligo del risp. Delle distanze di sicurezza). 2) L’effettiva evitabilità dell’evento cagionato, se l’agente avesse osservato le regole cautelari: onde esso non è a lui imputabile in caso di inevitabilità cerca o pressochè certa dello stesso, anche con l’inosservanza della regola cautelare, quindi di inutilità della condotta alternativa corretta. (Infermiere che propinando per errore cocaina anziché novocaina in un intervento sotto narcosi provoca la morte del paziente, che sarebbe quasi certamente deceduto a causa della sua ipersensibilità a qualsiasi narcotico, anche con l’uso di novocaina). 108. L’attribuibilità dell’inosservanza all’agente: -Pag. 344- Il presente requisito ha la fondamentale funzione di collegare l’inosservanza della regola cautelare al sogg. inosservante, ossia di riportare la condotta obiettivamente incauta alla “responsabilità personale” e così, delimitarla rispetto alla responsabilità oggettiva. La colpa è invero, permanentemente esposta ai rischi di regressioni verso forme di resp. ogg. occulta, costituendo il punto vulnerabile della responsabilità personale. Trattasi di rischi dogmatici: di quelle dottrine volte a imputare nei reati colposi l’evento in termini meramente causali e a degradarlo a mera condizione di punibilità. Trattasi anche di rischi pratici: di quella giurisprudenza incline a prescindere dall’accertamento dell’elemento sogg. della colpa, adagiandosi, anche nella colpa generica su una colpa in re ipsa, fondata sulla mera inosservanza della regola di condotta e identificando sostanzialmente l’accertamento della colpa con l’accertamento della pericolosità della condotta, della casualità. Ciò in netto contrasto con l’art. 43 che esige che l’evento si verifichi a causa di negligenza, imperizia ecc. Per salvaguardare l’autonomia della colpa quale reale forma di colpevolezza non basta la ogg. inosservanza della regola cautelare di condotta.

Ragioniere di banca che si improvvisa muratore e fa crollare un muro, sarà giudicato secondo il modello del muratore. 4) La c.d colpa per assunzione, che si ha quando l’inosservanza della regola cautelare sta già nell’essersi il soggetto assunto un compito senza le capacità fisico-intellettuali per assolverlo e sempre che tale incapacità fosse o potesse essere conosciuta dall’agente. 5) La prevedibilità ed evitabilità secondo l’agente-modello specifico , ma in concreto, tenendo cioè conto di tutte le circostanze in cui il sogg. si trova ad operare Così: dell’improvvisa insorgenza di una situazione eccezionale (automobilista non avrebbe potuto evitare l’incidente provocato da un improvviso attacco cardiaco) ma anche dalle conoscenze causali da parte dell’agente di situazioni di pericolo, perché proprio in base all’agente-modello è esigibile da questo sogg. il rispetto di particolari cautele (automobilista che abitando in loco sa della pericolosità di un incrocio particolare). 6) La relatività, nei limiti della suddetta soggettivizzazione, del giudizio di colpa, in quanto l’evento può essere prevedibile ed evitabile per un agente- modello e non per un altro. Crollo di una diga può riscontrarsi per colpa secondo l’agente-modello del progettista o del direttore dei lavoro e non dell’assistente né degli operai esecutori. 7) L’adottabilità delle regole cautelari conosciute o conoscibili dall’agente- modello, perché già scoperte al momento (e non dopo ) la loro inosservanza. 8) La rimproverabilità, pertanto dell’agente, quando l’evento poteva ritenersi prevedibile ed evitabile in concreto dall’agente-modello, cui l’agente appartiene. Questi non ha solo posto in essere una condotta obiettivamente pericolosa (contrastante con le regole ogg. di prudenza, diligenza ecc..). Ma è altresì rimproverabile per essere stato imprudente, negligente, imperito. B) Quanto alla c.d colpa specifica , anzitutto non vi è rispetto alla misura oggettiva, differenza di essenza con la colpa generica: entrambe richiedono l’inosservanza della regola cautelare. Respinta la vecchia tesi per cui interpretandosi la formula dell’art. 43 in senso ampio, qualsiasi violazione di legge darebbe luogo a responsabilità per colpa per gli eventi che ne siano derivati. In questo modo vengono qualificati colposi eventi non dovuti ad imprudenza o negligenza alcuna e che costituiscono pertanto ipotesi di resp. oggettiva occulata. (il che è in contrasto con l’art. 42) Circa la misura soggettiva , mentre per la colpa generica occorre accertare, caso per caso la prevedibilità (a fortiori essa sussiste se è accertata la previsione) ed evitabilità dell’evento da parte del soggetto, per colpa specifica è controverso se occorra analogo accertamento concreto. Oppure se basti accertare la inosservanza della regola cautelare scritta. C) Di maggiore rilevanza pratica è la distinzione, accolta anche dalla più recente giurisprudenza e che possiamo così denominare tra: 1) Colpa comune: che riguarda le attività pericolose non giuridicamente autorizzate ma vietate già in sé (incendio) o in quanto causa di un evento lesivo (maneggio pistola carica in presenza di persone) ed è caratterizzata:

-> a. Inosservanza dovere di astensione da dette attività (da ogni attività idonea ad uccidere) imposto non da norme cautelari qui inconcepibili, ma dalle stesse norme incriminatrici suddette, non essendo dall’ord. giur. consentita alcuna misura di rischio. -> b. dalla prevedibilità , tenendo l’attività pericolosa, e dall’evitabilità, non tenendola dell’evento secondo l’agente-modello. 2) Colpa speciale (o professionale: medica, stradale, sportiva) che riguarda le attività rischiose, ma giuridicamente autorizzate perché socialmente utili, se mantenute nei limiti segnati da regola cautelari, scritte o non scritte che prevedono l’esercizio dell’attività in presenza di presupposti allo scopo di prevenire non il “rischio consentito” ma un ulteriore rischio non più consentito. Circa il problema della misura del rischio consentito , volta a fissare il punto di equilibrio tra le opposte esigenze della tutela dei beni minacciati e lo svolgimento dell’attività utile, esso è risolto nei casi di predeterminazione legislativa delle regole cautelari o, ancora meglio, di autorizzazioni amministrative subordinate al rispetto di precise norme precauzionali. Esso resta invece in tutta la sua rilevanza, ove tali previsioni manchino (drammatica vicenda della diossina di seveso) o siano inadeguate. Ed il giudizio sul rischio consentito resta affidato ai delicati bilanciamenti del giudice (salute, occupazione, esigenze economiche). Circa la colpa medica: stante l’elevato rischio dell’att. medica e le difficoltà dell’accertamento della causalità (specie omissiva) e della colpa, **sono emerse tre prospettate soluzioni:

  1. Drastica ritirata del dir. pen.** dal campo medico con la sostituzione ad esso di un sistema civilistico del risarcimento del danno, stante l’incompatibilità delle incertezze dei criteri di imputazione, oggettivi e soggettivi degli eventi infausti con il principio garantista della certezza dei presupposti della resp. penale. Soluzione inadeguata, poiché l’esigenza della tutela dei beni primari della vita e salute non può essere soddisfatta dal mero risarcimento del danno. 2) L’incentrare la resp. penale su fattispecie incriminatrici delle condotte violatrici delle leges artis. Rimedio peggiore del male, perché dilata la responsabilità senza eliminare le incertezze circa le condotte penalmente rilevanti per le difficoltà di individuare leges artis standardizzate. 3) La limitazione della responsabilità medica per l’evento infausto alla colpa grave, la sottoposizione a sanzioni punitive disciplinari irrogate da organi tecnici, sufficientemente indipendenti, per gli eventi infausti dovuti ad errore terapeutico da colpa non grave, e la introduzione di un sistema generalizzato di risarcimento del danno in funzione sociale-solidaristica per gli eventi infausti derivati da rischio terapeutico (con il problema del finanziamento di tale sist). D) Nei casi di situazioni di rischio implicanti il concorso di att. rischiose giuridicamente autorizzate di più sogg. con obblighi divisi di diligenza (equipe medica) , il problema dell’individuazione della colpa speciale per l’evento dannoso va risolto in base al duplice principio: 1) Dell’autoresponsabilità: per cui ciascun sogg. è tenuto all’osservanza delle norme cautelari delle rispettive attività, tutelando solo parzialmente il bene

Il principio di affidamento non ha valore assoluto, poiché sottostà ad un duplice ordine di limiti volti ad evitare anche esasperate parcellizzazioni delle responsabilità. A) Il limite della previsione o prevedibili ed evitabilità in rapporto alla situazione concreta, del comportamento scorretto altrui cioè di una pericolosa inosservanza delle regole cautelari. Tale principio presuppone la fiducia nel corretto comportamento altrui, non è un affidamento cieco ma fondato su circostanze giustificanti. Circolazione stradale, è frequente l’ipotesi nella quale si manifesta l’insufficienza del rispetto delel proprie regole cautelari. B) il limite costituito dall’obbligo del soggetto , per la sua particolare posizione gerarchica di sorvegliare, controllare e coordinare le attività altrui per prevenire o correggere l’altrui scorretto agire. Ciò vale in modo particolare nell’ambito delle attività medico-chirurgiche in equipe, ove tali doveri gravano sul capo chirurgo. C) Infine la colpa può cadere su tutti gli elementi del fatto tipico , commissivo ed omissivo: sui presupposti (medico che procura l’aborto che non si è accorto della gravidanza) , su oggetto materiale (cacciatore che scambia un collega per un cervo) sulla condotta , sulla scelta della condotta idonea ad impedire l’evento (erronea scelta del mezzo per riparare edificio in rovina) e sulla esecuzione di tale condotta (bagnino che getta in salvagente troppo distante dal bagnante).

109. Le forme e il grado della colpa: -Pag. 357- Abbiamo già esaminato le differenze tra colpa propria e impropria, cosciente e incosciente, generica e specifica, comune e speciale. Circa la graduabilità, la materia è scarsamente trattata, anche per un vecchio e diffuso scetticismo sulla possibilità di graduare la colpa, e comunque di individuare dei criteri logici e costanti di graduazione, per cui si ritiene che il giudizio sia largamente condizionato da intuizioni emotive. Ed è un dato invece che la colpa è graduabile: ontologicamente e per il nostro dir. positivo. E nella pratica, è talora più agevole graduare la colpa che il dolo, date le componenti oggettivistico-normative della stessa. Superata la vecchia contrapposizione tra colpa civile e colpa penale, che si differenzierebbero per la tipica graduabilità della prima e l’asserita impossibilità di graduazione della seconda. Poiché la colpa è inosservanza delle regole cautelari obiettive, attribuibile all’agente, occorre accertare in primo luogo la gravità della misura oggettiva della colpa, e poi, la gravità della misura soggettiva, ossia la maggiore o minore attribuibilità della gravità oggettiva dell’agente. B) Sono criteri di graduazione della misura oggettiva: -> 1. Il quantum di evitabilità, variando il grado della colpa a seconda che l’evento fosse altamente, mediamente o scarsamente prevenibile, astenendosi dalla condotta tenuta. -> 2. Il quantum di divergenza tra la condotta doverosa e quella tenuta, essendo la colpa tanto maggiore quanto più il soggetto si è discostato dalla regola di condotta che doveva osservare.

C) Sono criteri di graduazione della misura soggettiva: -> 1. La consapevolezza o meno di tenere una condotta pericolosa, di creare un concreta situazione di pericolo e, quindi, la previsione o meno dell’evento danno come risultato verosimile della condotta, essendo ben maggiore la riprovevolezza nel primo caso. Sottostanti criteri conseguenti sono: a) nella colpa cosciente, il quantum di previsione, variando il grado della colpa a seconda che l’evento sia previsto come scarsamente, mediamente o altamente probabile, tantè che se l’agente lo prevede come certo, si passa al dolo eventuale. b) nella colpa incosciente, il quantum di prevedibilità dell’evento. Ciò vale per la colpa non solo generica, ma anche specifica rispetto alla quale la prevedibilità rileva ai fini se non dell’an (per certuni) almeno del quantum di essa. -> 2. Il quantum di esigibilità della osservanza delle regole cautelari , essendo la colpa più o meno grave a seconda che si possa pretendere, in misura maggiore o minore, il rispetto di tali regole da parte del soggetto agente. Al suddetto fine viene in considerazione anche il tipo di motivazione, specie quando trattasi di conflitti di dovere (un incidente per guida spericolata, che in circostanze normali darebbe luogo ad un altro grado di colpa, è meno riprovevole se cagionato dal conducente di un autoambulanza chiamata d’urgenza). E devono essere valutate anche le situazioni che pur non escludendo la suitas della condotta, comportano particolari difficoltà ad osservare le regole di condotta. Nel caso di concorso di più indici, di eguale (molteplicità delle regole cautelari violate) od opposto significato, si ritiene che si debba procedere ad un giudizio di cumulo, di equivalenza o di prevalenza, analogo a quello in materia di concorso di circostanze.