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Il Giudice istruttore Cap. 6, Appunti di Diritto Civile

Il Giudice Istruttore Cap 6 diritto civile

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 18/07/2019

Steni66
Steni66 🇮🇹

4.5

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Negli intenti del legislatore del 1940, la figura del giudice istruttore doveva rappresentare il vero e proprio
cardine del processo e probabilmente doveva anche costituire una soluzione di compromesso rispetto
all’idea (propugnata da Chiovenda) di assicurare la piena coincidenza tra i giudici che istruivano la causa
assumendone le prove e quelli che poi l’avrebbero decisa.
La logica del codice, insomma, era quella di affidare l’intera direzione e responsabilità della causa ad un
organo monocratico che rimanesse lo stesso per tutta la durata del processo, per fare intervenire poi il
collegio (del quale avrebbe fatto parte il medesimo giudice istruttore) solo quando la causa fosse ormai
pronta per essere decisa.
L’esperienza, però, ha mostrato che si trattava di un’idea del tutto improvvida, giacchè lungi dal rendere il
processo più agile ne ha provocato la separazione in due fasi nettamente distinte (quella istruttoria e quella
decisoria) introducendo un vero e proprio diaframma tra le parti ed il giudice vero (ossia il collegio, unico
titolare del potere di pronunciare la sentenza) ma al contempo riconoscendo al giudice istruttore tutti gli
ampi poteri che dovrebbero logicamente accompagnarsi a quello decisorio, col rischio, oltre tutto, che
l’operato del giudice istruttore venga successivamente sconfessato dallo stesso collegio.
Per la verità, la novella del 1950 aveva puntato ad attenuare questa “signoria” del giudice istruttore nella
fase “preparatoria” del processo, accordando alle parti il potere di provocare l’intervento del collegio già
nel corso dell’istruttoria per un controllo anticipato sui provvedimenti più delicati, ossia su quelli che
stabiliscono quali prove ammettere e su quali fatti. Si era trattato, tuttavia, di una innovazione
complessivamente assai poco incisiva, che non aveva alterato la sostanza della dicotomia tra giudice
istruttore e collegio giudicante.
Più recentemente, con la riforma del 1990, il problema si è in parte risolto in via del tutto indiretta, per la
semplice ragione che il tribunale, da organo collegiale qual era sempre stato per tradizione, è divenuto
quanto meno di regola organo monocratico, con la conseguenza che il giudice istruttore (eccezion fatta per
le ipotesi in cui ancora oggi la pronuncia della sentenza è riservata al collegio) cumula ormai in sé anche i
pieni poteri decisori.
Peraltro, dal momento che per il codice il paradigma è tuttora rappresentato dal processo dinnanzi al
tribunale come giudice collegiale, nelle parti che seguono si farà appunto riferimento alle cause in cui
permane il dualismo istruttore/collegio, con il primo che si limita a preparare la causa per la decisione del
secondo.
Ciò premesso, si rileva che con una formula a dir poco enfatica, dalla quale traspare chiaramente l’idea che
il giudice istruttore dovesse essere il vero propulsore del processo, l’art. 175 c.p.c. attribuisce al giudice
istruttore tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento. In particolare, tenuto
conto che il processo si snoda attraverso le udienze, è al giudice istruttore che spetta fissare di volta in volta
l’udienza successiva (con un intervallo tra un’udienza e l’altra, largamente disatteso dalla prassi, che non
dovrebbe superare i 15 giorni) nonché gli eventuali termini (di regola ordinatori) entro cui le parti devono
compiere determinati atti processuali.
L’art. 174, in considerazione del ruolo di primo piano riconosciuto al giudice istruttore, enuncia il principio
per cui egli, designato immediatamente dopo l’iscrizione a ruolo, resta investito di tutta l’istruzione della
causa e della relazione al collegio, prevedendosi che la sua sostituzione sia possibile soltanto in caso di
“assoluto impedimento o di gravi esigenze di servizio” e comunque sempre in forza di un provvedimento
scritto del presidente. La giurisprudenza, tuttavia, ha svuotato il significato precettivo di tale disposizione,
escludendo che la sostituzione del giudice istruttore compiuta al di fuori delle condizioni previste dalla
legge sia comunque motivo di nullità per vizio di costituzione del giudice.
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Negli intenti del legislatore del 1940, la figura del giudice istruttore doveva rappresentare il vero e proprio cardine del processo e probabilmente doveva anche costituire una soluzione di compromesso rispetto all’idea (propugnata da Chiovenda) di assicurare la piena coincidenza tra i giudici che istruivano la causa assumendone le prove e quelli che poi l’avrebbero decisa. La logica del codice, insomma, era quella di affidare l’intera direzione e responsabilità della causa ad un organo monocratico che rimanesse lo stesso per tutta la durata del processo, per fare intervenire poi il collegio (del quale avrebbe fatto parte il medesimo giudice istruttore) solo quando la causa fosse ormai pronta per essere decisa. L’esperienza, però, ha mostrato che si trattava di un’idea del tutto improvvida, giacchè lungi dal rendere il processo più agile ne ha provocato la separazione in due fasi nettamente distinte (quella istruttoria e quella decisoria) introducendo un vero e proprio diaframma tra le parti ed il giudice vero (ossia il collegio, unico titolare del potere di pronunciare la sentenza) ma al contempo riconoscendo al giudice istruttore tutti gli ampi poteri che dovrebbero logicamente accompagnarsi a quello decisorio, col rischio, oltre tutto, che l’operato del giudice istruttore venga successivamente sconfessato dallo stesso collegio. Per la verità, la novella del 1950 aveva puntato ad attenuare questa “signoria” del giudice istruttore nella fase “preparatoria” del processo, accordando alle parti il potere di provocare l’intervento del collegio già nel corso dell’istruttoria per un controllo anticipato sui provvedimenti più delicati, ossia su quelli che stabiliscono quali prove ammettere e su quali fatti. Si era trattato, tuttavia, di una innovazione complessivamente assai poco incisiva, che non aveva alterato la sostanza della dicotomia tra giudice istruttore e collegio giudicante. Più recentemente, con la riforma del 1990, il problema si è in parte risolto in via del tutto indiretta, per la semplice ragione che il tribunale, da organo collegiale qual era sempre stato per tradizione, è divenuto quanto meno di regola organo monocratico, con la conseguenza che il giudice istruttore (eccezion fatta per le ipotesi in cui ancora oggi la pronuncia della sentenza è riservata al collegio) cumula ormai in sé anche i pieni poteri decisori. Peraltro, dal momento che per il codice il paradigma è tuttora rappresentato dal processo dinnanzi al tribunale come giudice collegiale, nelle parti che seguono si farà appunto riferimento alle cause in cui permane il dualismo istruttore/collegio, con il primo che si limita a preparare la causa per la decisione del secondo. Ciò premesso, si rileva che con una formula a dir poco enfatica, dalla quale traspare chiaramente l’idea che il giudice istruttore dovesse essere il vero propulsore del processo, l’art. 175 c.p.c. attribuisce al giudice istruttore tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento. In particolare, tenuto conto che il processo si snoda attraverso le udienze, è al giudice istruttore che spetta fissare di volta in volta l’udienza successiva (con un intervallo tra un’udienza e l’altra, largamente disatteso dalla prassi, che non dovrebbe superare i 15 giorni) nonché gli eventuali termini (di regola ordinatori) entro cui le parti devono compiere determinati atti processuali. L’art. 174, in considerazione del ruolo di primo piano riconosciuto al giudice istruttore, enuncia il principio per cui egli, designato immediatamente dopo l’iscrizione a ruolo, resta investito di tutta l’istruzione della causa e della relazione al collegio, prevedendosi che la sua sostituzione sia possibile soltanto in caso di “assoluto impedimento o di gravi esigenze di servizio” e comunque sempre in forza di un provvedimento scritto del presidente. La giurisprudenza, tuttavia, ha svuotato il significato precettivo di tale disposizione, escludendo che la sostituzione del giudice istruttore compiuta al di fuori delle condizioni previste dalla legge sia comunque motivo di nullità per vizio di costituzione del giudice.

Ciò detto, si rileva che tutti i provvedimenti del giudice istruttore, eccezion fatta per alcune ipotesi in cui la legge stessa prevede la pronuncia di un decreto, rivestono la forma dell’ ordinanza e qualora siano pronunciati direttamente in udienza si ritengono conosciuti sia dalle parti presenti sia da quelle che avrebbero dovuto comparirvi (mentre se sono pronunciati fuori dall’udienza il cancelliere né da comunicazione entro i 3 giorni successivi, di regola alle sole parti costituite). Attraverso le ordinanze, il giudice istruttore ha in realtà il potere di conoscere e risolvere un po’ tutte le questioni, di rito o di merito, che potrebbero poi sorgere o riproporsi dinanzi al collegio, sebbene la sua decisione rispetto ad esse sia virtualmente provvisoria e strettamente funzionale alla pronuncia di provvedimenti tipicamente istruttori. Si consideri, in particolare, che al giudice istruttore compete ai sensi dell’art. 183 c.p.c. l’ ammissione e assunzione dei mezzi di prova (non soltanto di quelli che le parti gli abbiano richiesto, ma anche di quelli che lui stesso può disporre): ebbene, nell’esercizio di tale potere, dovendo tra l’altro verificare se un determinato mezzo di prova è rilevante, egli si trova inevitabilmente a dover affrontare in anticipo svariate questioni di merito controverse che saranno poi decise dal collegio. Può accadere ad es. che tra le parti sia controversa la qualificazione giuridica del contratto dedotto in giudizio, discutendosi se si tratti di appalto ovvero di compravendita di cosa futura, e che taluna delle parti, sul presupposto che si tratti di un appalto, chieda di provare che in corso d’opera si sono manifestate “difficoltà di esecuzione” che le danno diritto ad un equo compenso: ebbene, è chiaro che la questione concernente la qualificazione del rapporto attiene al merito della causa e deve essere decisa dal collegio con sentenza, ma è altrettanto evidente che il giudice istruttore non può esimersi dal valutare la questione e dal risolverla (sia pur in modo provvisorio e con il rischio di essere smentito successivamente dal collegio) per stabilire se ammettere o meno la prova richiesta, che evidentemente sarebbe irrilevante qualora il giudice istruttore qualificasse il contratto dedotto in giudizio come compravendita di cosa futura. Alla luce di tale premessa, si può ora comprendere la disposizione contenuta nell’art. 177 co. 1 c.p.c. a norma del quale “ le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa ” e dunque non possono in nessun caso costituire giudicato sulle questioni di rito o di merito in esse affrontate (nel nostro esempio la qualificazione giuridica del contratto dedotto in giudizio), né tanto meno possono vincolare il collegio dinnanzi al quale le medesime questioni potranno essere di regola liberamente riproposte allorchè la causa gli verrà rimessa. Si precisa, poi, che le ordinanze (del giudice istruttore o del collegio) sono liberamente revocabili o modificabili dallo stesso giudice che le ha pronunciate (il collegio può anche revocare o modificare le ordinanze rese dal giudice istruttore), precisandosi che fanno eccezione a tale principio, non essendo revocabili né modificabili: 1- Le ordinanze pronunciate su accordo tra le parti relativo a materia della quale esse possono disporre: in questo caso, difatti, l’eventuale revoca o modifica dell’ordinanza richiede anch’essa l’accordo d tutte le parti; 2- Le ordinanze che la legge dichiari espressamente “non impugnabili”. Si badi che le ordinanze non sono mai, salvo i casi in cui la legge preveda un rimedio ad hoc, autonomamente impugnabili, sicchè l’espressa menzione da parte della legge della non impugnabilità sta ad indicare in realtà che quell’ordinanza non può essere né modificata né revocata; 3- Le ordinanze per le quali la legge predisponga uno speciale mezzo di reclamo, giacchè tale reclamo rappresenta l’unico mezzo per ottenere la modifica dell’ordinanza stessa. Si pensi ad es. all’ordinanza con cui si dichiara estinto il processo o all’ordinanza con la quale il giudice decida, in senso affermativo o negativo sulla sola competenza e che è impugnabile esclusivamente tramite il regolamento di competenza.