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Il ruolo del giudice istruttore nel processo di cognizione, che assume una particolare importanza una volta che sono esauriti i termini di cui all'art. 183. Il giudice istruttore assegna alle parti il termine di cui all'art. 183 e assume un ruolo centrale nella determinazione delle modalità di svolgimento del processo. Esploriamo le forme e le caratteristiche organizzative dei provvedimenti del giudice istruttore, i casi in cui l'ordinanza non è impugnabile e la differenza tra i processi in cui la decisione spetta al giudice monocratico e a quelli in cui spetta al collegio.
Tipologia: Appunti
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Lezione 13.1 IL PROCESSO DI COGNIZIONE (1-5) slide 13.1 (n. 1-5)
Esauriti i termini di cui all'art. 183, entra in scena soprattutto il giudice istruttore, che già era presente, ma a partire da questo momento assume dei provvedimenti importanti. Di regola, il giudice istruttore decide con ordinanza = ordinanza che, di regola, è revocabile e modificabile, tranne che in 3 casi = 1) l'ordinanza, che è emessa su accordo delle parti; 2) l'ordinanza, che è dichiarata espressamente non impugnabile; 3) l'ordinanza, che è soggetta a uno speciale mezzo di reclamo. L'unica ordinanza reclamabile = è oggi l'ordinanza, che dichiara l'estinzione del processo nelle cause, in cui il giudice istruttore decide, ma nella fase istruttoria, perchè c'è un successivo collegio; mentre, invece, nelle cause, in cui il giudice istruttore è giudice unico (= giudice monocratico), la pronuncia di estinzione del processo avviene con sentenza. La regola oggi = è che decisione spetti al giudice istruttore come giudice monocratico (= cioè come organo anche decidente); invece, le ipotesi, in cui la decisione spetta al collegio sono tipiche e sono indicate dall'art. 50 bis, fermo restando, che sul piano concettuale restano distinguibili 1) la fase istruttoria 2) dalla fase decisoria. Con l'esaurimento dei 3 termini di cui all'art. 183 e quindi con il passaggio 1) dalla fase della costituzione in giudizio delle parti 2) alla fase della possibile trattazione (= cioè dell'attività istruttoria in senso ampio), entra in scena uno dei grandi protagonisti del processo = cioè il giudice istruttore. Che cosa si intende con l'espressione giudice istruttore? Nella struttura originaria del codice, il processo di cognizione si poteva dividere in 2 fasi = 1) una prima fase = fase istruttoria e 2) una seconda fase = fase decisoria = cioè 1) dopo la costituzione in giudizio delle parti, 2) la trattazione attraverso l'individuazione del thema decidendum e del thema probandum, si consente al processo di svilupparsi in una duplice fase (= in un duplice modo) = 1) attività istruttoria (ove necessaria) (assunzione e raccolta dei mezzi di prova) e, una volta esauriti i mezzi di prova o ritenuta comunque la causa matura per la decisione, 2) fase decisoria e decisione della lite. Mentre nel disegno originario del codice, 1) la fase istruttoria veniva assegnata a un giudice monocratico = nella figura del giudice istruttore, 2) invece la fase decisoria era di competenza di un
organo collegiale (= cioè il collegio, di cui faceva parte anche il giudice istruttore), che decideva sulla base degli accertamenti e delle risultanze dell'istruttoria più generale. In questa logica faceva eccezione il processo davanti al pretore che, invece, era un giudice monocratico che, quindi, istruiva e decideva la causa. Dopo il 1990, questo modello sul piano teorico si è scontrato con la realtà dei fatti = cioè con due importantissime riforme, che sono intervenute nel tempo. 1) La prima riforma = è quella della sostanziale abolizione del pretore = cioè ormai non esiste più il pretore; ormai c'è il giudice monocratico in primo grado in tribunale e le controversie in primo grado sono divise tra giudice di pace e tribunale stesso; 2) la seconda riforma = riguarda la generale monocraticità del giudizio in primo grado = in linea di massima le controversie davanti al giudice di primo grado sono decise da un giudice monocratico e non sono più decise da un collegio, salvo casi eccezionali, in cui la decisione spetta ancora al collegio. Tuttavia, anche nei casi in cui il giudice istruttore sarà successivamente il giudice della decisione, resta ferma l'importanza della fase istruttoria, nella quale al giudice istruttore è attribuita una particolare importanza (anche se poi il giudice istruttore e il giudice della decisione sarà la stessa persona fisica, sul piano concettuale restano distinte le due fasi = cioè 1) la fase istruttoria e 2) la fase successiva della decisione, perché nella fase dell'attività istruttoria al giudice spettano una serie di poteri di direzione e coordinamento del processo, che sono particolarmente importanti e che, se meglio esercitati, consentono poi di arrivare una decisione meditata e quanto più possibile giusta. Il ruolo del giudice istruttore assume una particolare importanza una volta che sono esauriti i termini di cui all'art. 183. Anche alla prima udienza di trattazione di cui all'art. 183 il giudice ha delle particolari competenze = cioè 1) emette tutti i provvedimenti funzionali alla realizzazione del contraddittorio (artt.102, 164, 291) e 2) indica alle parti le questioni rilevabili d'ufficio, delle quali ritiene opportuna la trattazione; 3) assegna alle parti il termine di cui all'art. 183; tuttavia possiamo dire che, anche se ha un ruolo di vigile urbano (= di direzione del traffico del processo = cioè dell'atto di citazione e della comparsa di risposta), non ancora un ruolo centrale di individuazione e determinazione delle modalità di svolgimento del processo = questo ruolo del giudice istruttore entra in campo soprattutto dopo che sono decorsi i termini di cui all'art. 183. Prima di prendere in considerazione il contenuto dei provvedimenti del giudice istruttore, vediamo 1) sul piano formale, qual'è la forma dei provvedimenti del giudice istruttore e 2) sul piano organizzativo procedimentale, quali sono le caratteristiche del giudice istruttore e i rapporti tra i giudice istruttore e il collegio.
ordinanza, che è oggi reclamabile = è l'ordinanza, con la quale il giudice istruttore dichiara l'estinzione del processo nelle cause nelle quali, però, la decisione spetta al collegio (che sono ipotesi molto limitate). Infatti, in questi casi, il giudice istruttore pronuncia l'estinzione con ordinanza reclamabile al collegio. Sul reclamo, il collegio pronuncia 1) con sentenza, se rigetta il reclamo e quindi dichiara l'estinzione del processo o 2) con ordinanza, se accoglie il reclamo e quindi dispone la prosecuzione del processo di nuovo davanti al giudice istruttore. E' necessario fare 2 precisazioni = 1) la prima precisazione = è che ovviamente, laddove l'estinzione sia dichiarata direttamente dal collegio, perchè es. c'è una rinuncia agli atti in fase decisoria, la relativa pronuncia sarà quella della sentenza (perchè la sentenza chiude il processo); 2) la seconda precisazione = nei casi, in cui il giudice istruttore non decide in funzione di mero giudice istruttore, che poi debba rimettere la causa al collegio, ma decida come giudice monocratico, ovviamente il reclamo al collegio non ha motivo di esistere, perchè non ha senso proporre un reclamo davanti allo stesso giudice che ha già emesso l'ordinanza. Quindi, in questi casi, si ritiene, che il giudice istruttore deve dichiarare l'estinzione con sentenza appellabile. Se per errore il giudice istruttore pronuncia l'estinzione con ordinanza, quell'ordinanza comunque viene considerata come una sentenza e, quindi, come tale verrà appellata, secondo il principio della prevalenza della sostanza sulla forma (vd. forma dei provvedimenti del giudice). Contrariamente a quanto accadeva in passato fino al 1990, oggi la regola = è che la decisione spetti non al giudice collegiale, ma al giudice monocratico. Quindi il giudice istruttore sarà poi anche l'organo, che sarà chiamato a decidere la causa. Invece le ipotesi in cui, all'esito della fase istruttoria, la fase decisoria, sia attribuita al collegio, sono tipiche e sono indicate all'art. 50 bis (es. si pensi alle cause relative alla responsabilità di amministratori e sindaci; alle ipotesi di concordato preventivo; alle cause ereditarie). Che differenza c'è tra i processi, nei quali la decisione spetta al giudice monocratico e i processi, nei quali la decisione spetta al collegio? Sul piano concreto la differenza è relativa e si riconduce a due sole ipotesi = 1) da un lato, nelle cause, in cui la decisione spetta al giudice monocratico, la fase decisoria è un po' più snella (in particolare il giudice monocratico può emettere anche una sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies succintamente motivata all'udienza di discussione all'uopo fissata); mentre, invece, nelle cause, che vengono decise dal collegio, è sempre prevista l'assegnazione di termini alle parti per il deposito di memorie, a cui poi segue il deposito della sentenza; 2) dall'altro, il giudice istruttore, che sia anche giudice monocratico, ha la possibilità di ammettere d'ufficio la prova testimoniale, ai sensi dell'art. 281 ter, quando le parti nei loro scritti difensivi si siano riferite a terzi, che sono a conoscenza dei fatti di causa, senza citarli; mentre, invece, questa possibilità di un'ammissione della prova testimoniale d'ufficio non è concessa nelle cause, nelle quali la decisione è collegiale.