




Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Una panoramica dettagliata sulla disciplina del matrimonio civile e concordatario in italia. Vengono approfonditi i requisiti e le condizioni per la celebrazione del matrimonio, le formalità da espletare, gli impedimenti, le pubblicazioni e le opposizioni, nonché gli effetti della trascrizione del matrimonio concordatario e del matrimonio celebrato all'estero. In modo esaustivo la normativa vigente, chiarendo i diversi aspetti giuridici e procedurali relativi alla costituzione del vincolo matrimoniale, sia dal punto di vista civile che religioso. Questa trattazione risulta particolarmente utile per comprendere la disciplina complessiva del matrimonio in italia, le sue peculiarità e le differenze tra le varie tipologie.
Tipologia: Sintesi del corso
1 / 8
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!





CAPITOLO 2 - La celebrazione del matrimonio 2.1 Nozione e caratteri del matrimonio Il matrimonio è l'atto attraverso cui un uomo e una donna si impegnano a creare una comunione di vita e affetti, basata su una convivenza stabile fondata sull'assistenza reciproca, il rispetto e l'unità di intenti. La diversità di sesso è un presupposto essenziale del matrimonio, come confermato da varie norme e dalla Corte Costituzionale, che ha stabilito che tale requisito è fondato sull'art. 29 della Costituzione e non contrasta con il principio di uguaglianza, poiché le unioni civili omosessuali sono considerate diverse dal matrimonio. Il matrimonio è un negozio di diritto privato, bilaterale e non patrimoniale, e può riferirsi sia all'atto che al rapporto coniugale e ai suoi effetti. Esistono diverse forme di matrimonio (civile, concordatario, acattolico), ma gli effetti legali che ne derivano, soprattutto quelli patrimoniali e personali, sono stabiliti inderogabilmente dalla legge. 2.2 La libertà matrimoniale Il diritto al matrimonio rientra tra le libertà fondamentali riconosciute a livello internazionale, come dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Ogni individuo ha il diritto di sposarsi e creare una famiglia, ma l'impegno preso non può essere eseguito in forma specifica e può essere revocato fino alla celebrazione del matrimonio. Tuttavia, l'ordinamento vieta clausole negoziali che influenzano la volontà matrimoniale. L'art. 636 del codice civile considera illecite le condizioni in un testamento che impediscono le nozze, così come qualsiasi clausola che limiti la libertà matrimoniale. Un contratto di prossenetico, dove una parte si impegna a facilitare il matrimonio per profitto, è considerato lesivo della libertà. Non sono invece lesivi la mediazione familiare o l'aiuto nella redazione delle convenzioni matrimoniali. 2.3 La promessa di matrionio La promessa di matrimonio è un impegno a contrarre matrimonio, che può essere ufficiale e formalizzata o risultare da comportamenti concludenti. Tuttavia, non comporta un obbligo legale di sposarsi. Se la promessa viene rotta, ne derivano:
◦ Questi doni non sono considerati donazioni legali e devono essere restituiti, a meno che la restituzione non sia impossibile, nel qual caso si valuta il dono al momento del pagamento. Beni consumabili usurati o periti non devono essere restituiti, eccetto il denaro.
L'opposizione permette di far rilevare l'esistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio attraverso un procedimento giudiziale. 2.6 Celebrazione, pubblicità e prova Celebrazione del matrimonio:
- Luogo e modalità: Il matrimonio civile è celebrato dall'ufficiale di stato civile nella casa comunale, alla presenza di due testimoni. In particolari condizioni, può essere celebrato in un luogo diverso con quattro testimoni. - Rifiuto di celebrazione: L'ufficiale di stato civile può rifiutare di celebrare il matrimonio se accerta l'esistenza di un impedimento. - Presenza degli sposi: Gli sposi devono essere presenti, eccetto in caso di procura, che è ammessa per militari e residenti all'estero. La procura deve essere un atto pubblico, indicare l'altro sposo e la persona che sostituirà il procuratore, e può essere revocata. Il matrimonio deve essere celebrato entro 180 giorni dalla data di rilascio della procura; è invalido se contratto dopo la scadenza o la revoca della procura. - Cerimonia: Durante la cerimonia, l'ufficiale legge gli articoli 143, 144 e 147 del codice civile e riceve il consenso degli sposi. **Pubblicità del matrimonio:
- Trascrizione tardiva: Promossa da almeno uno dei coniugi senza l'opposizione dell'altro. Non è ammessa dopo la morte di uno dei coniugi. Matrimonio segreto Il matrimonio segreto è una forma particolare in cui l'atto è celebrato alla presenza del parroco e dei testimoni e iscritto in un registro segreto del Vescovo. La trascrizione è rinviata e non avviene tempestivamente. Matrimonio dei culti acattolici Il matrimonio celebrato davanti al ministro di un culto acattolico, riconosciuto dallo Stato, produce gli stessi effetti del matrimonio civile. Questo matrimonio è regolato completamente dalla legge civile italiana, sia come atto che come rapporto. Per ottenere effetti civili validi, il ministro del culto deve ricevere approvazione governativa preventiva ed essere cittadino italiano. **Procedura
2. Impedimenti : Non devono sussistere impedimenti inderogabili secondo la legge italiana. Impedimenti relativi a età, parentela, affinità e adozione non si applicano agli stranieri, purché abbiano almeno 16 anni. **Procedure