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Il matrimonio civile e concordatario in Italia, Sintesi del corso di Diritto Di Famiglia

Una panoramica dettagliata sulla disciplina del matrimonio civile e concordatario in italia. Vengono approfonditi i requisiti e le condizioni per la celebrazione del matrimonio, le formalità da espletare, gli impedimenti, le pubblicazioni e le opposizioni, nonché gli effetti della trascrizione del matrimonio concordatario e del matrimonio celebrato all'estero. In modo esaustivo la normativa vigente, chiarendo i diversi aspetti giuridici e procedurali relativi alla costituzione del vincolo matrimoniale, sia dal punto di vista civile che religioso. Questa trattazione risulta particolarmente utile per comprendere la disciplina complessiva del matrimonio in italia, le sue peculiarità e le differenze tra le varie tipologie.

Tipologia: Sintesi del corso

2022/2023

Caricato il 16/07/2024

francescaangela.barone
francescaangela.barone 🇮🇹

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CAPITOLO 2 - La celebrazione del matrimonio
2.1 Nozione e caratteri del matrimonio
Il matrimonio è l'atto attraverso cui un uomo e una donna si impegnano a creare
una comunione di vita e affetti, basata su una convivenza stabile fondata
sull'assistenza reciproca, il rispetto e l'unità di intenti. La diversità di sesso è un
presupposto essenziale del matrimonio, come confermato da varie norme e
dalla Corte Costituzionale, che ha stabilito che tale requisito è fondato sull'art.
29 della Costituzione e non contrasta con il principio di uguaglianza, poiché le
unioni civili omosessuali sono considerate diverse dal matrimonio. Il
matrimonio è un negozio di diritto privato, bilaterale e non patrimoniale, e può
riferirsi sia all'atto che al rapporto coniugale e ai suoi effetti. Esistono diverse
forme di matrimonio (civile, concordatario, acattolico), ma gli effetti legali che
ne derivano, soprattutto quelli patrimoniali e personali, sono stabiliti
inderogabilmente dalla legge.
2.2 La libertà matrimoniale
Il diritto al matrimonio rientra tra le libertà fondamentali riconosciute a livello
internazionale, come dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Ogni
individuo ha il diritto di sposarsi e creare una famiglia, ma l'impegno preso non
può essere eseguito in forma specifica e può essere revocato fino alla
celebrazione del matrimonio. Tuttavia, l'ordinamento vieta clausole negoziali
che influenzano la volontà matrimoniale. L'art. 636 del codice civile considera
illecite le condizioni in un testamento che impediscono le nozze, così come
qualsiasi clausola che limiti la libertà matrimoniale. Un contratto di
prossenetico, dove una parte si impegna a facilitare il matrimonio per profitto, è
considerato lesivo della libertà. Non sono invece lesivi la mediazione familiare
o l'aiuto nella redazione delle convenzioni matrimoniali.
2.3 La promessa di matrionio
La promessa di matrimonio è un impegno a contrarre matrimonio, che può
essere ufficiale e formalizzata o risultare da comportamenti concludenti.
Tuttavia, non comporta un obbligo legale di sposarsi. Se la promessa viene
rotta, ne derivano:
1. Obbligo di restituzione dei doni:
Doni ricevuti in vista del matrimonio, che non avrebbero altra
giustificazione se non il fidanzamento.
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CAPITOLO 2 - La celebrazione del matrimonio 2.1 Nozione e caratteri del matrimonio Il matrimonio è l'atto attraverso cui un uomo e una donna si impegnano a creare una comunione di vita e affetti, basata su una convivenza stabile fondata sull'assistenza reciproca, il rispetto e l'unità di intenti. La diversità di sesso è un presupposto essenziale del matrimonio, come confermato da varie norme e dalla Corte Costituzionale, che ha stabilito che tale requisito è fondato sull'art. 29 della Costituzione e non contrasta con il principio di uguaglianza, poiché le unioni civili omosessuali sono considerate diverse dal matrimonio. Il matrimonio è un negozio di diritto privato, bilaterale e non patrimoniale, e può riferirsi sia all'atto che al rapporto coniugale e ai suoi effetti. Esistono diverse forme di matrimonio (civile, concordatario, acattolico), ma gli effetti legali che ne derivano, soprattutto quelli patrimoniali e personali, sono stabiliti inderogabilmente dalla legge. 2.2 La libertà matrimoniale Il diritto al matrimonio rientra tra le libertà fondamentali riconosciute a livello internazionale, come dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Ogni individuo ha il diritto di sposarsi e creare una famiglia, ma l'impegno preso non può essere eseguito in forma specifica e può essere revocato fino alla celebrazione del matrimonio. Tuttavia, l'ordinamento vieta clausole negoziali che influenzano la volontà matrimoniale. L'art. 636 del codice civile considera illecite le condizioni in un testamento che impediscono le nozze, così come qualsiasi clausola che limiti la libertà matrimoniale. Un contratto di prossenetico, dove una parte si impegna a facilitare il matrimonio per profitto, è considerato lesivo della libertà. Non sono invece lesivi la mediazione familiare o l'aiuto nella redazione delle convenzioni matrimoniali. 2.3 La promessa di matrionio La promessa di matrimonio è un impegno a contrarre matrimonio, che può essere ufficiale e formalizzata o risultare da comportamenti concludenti. Tuttavia, non comporta un obbligo legale di sposarsi. Se la promessa viene rotta, ne derivano:

  1. Obbligo di restituzione dei doni: ◦ Doni ricevuti in vista del matrimonio, che non avrebbero altra giustificazione se non il fidanzamento.

◦ Questi doni non sono considerati donazioni legali e devono essere restituiti, a meno che la restituzione non sia impossibile, nel qual caso si valuta il dono al momento del pagamento. Beni consumabili usurati o periti non devono essere restituiti, eccetto il denaro.

  1. Obbligo di restituzione degli effetti personali: ◦ Riguarda beni senza un significativo valore commerciale ma con valore personale. Il giudice può ordinare anche la distruzione della corrispondenza in assenza di specifiche norme.
  2. Obbligo di risarcimento del danno: ◦ Sussiste in presenza di: 1. Bilateralità della promessa. 2. Promessa stipulata per iscritto, con atto pubblico o attraverso la pubblicazione del matrimonio. 3. Promessa fatta da un maggiorenne o un minore emancipato. 4. Rottura della promessa ingiustificata. 5. Richiesta tempestiva da parte del danneggiato. ◦ La promessa documentata in modo certo soddisfa l'onere della forma. Ragioni pretestuose per la rottura sono ingiustificate, mentre ragioni serie e sopravvenute sono giustificate. L'onere della prova della giustificazione spetta al fidanzato che la invoca. La richiesta di risarcimento deve essere fatta entro un anno dal rifiuto di adempiere la promessa. Il risarcimento copre le spese e le obbligazioni contratte a causa della promessa, escluse quelle sproporzionate rispetto alla posizione economica dei nubendi e quelle utili anche senza il matrimonio. 2.4 Il matrimonio civile, condizioni richieste per la celebrazione Il matrimonio civile produce effetti solo per lo Stato ed è disciplinato dall'ordinamento civile. I nubendi devono rispettare determinati requisiti, la cui mancanza costituisce causa impeditiva del matrimonio, suddivisi in impedimenti assoluti o relativi, dispensabili o indispensabili. **A) Età
  • Maggiorenni:** Possono celebrare il matrimonio solo i maggiorenni capaci di agire.
  • La donna deve attendere 300 giorni dalla fine del vincolo matrimoniale precedente per evitare conflitti di presunzione sulla paternità di un eventuale figlio. Questo divieto non sussiste nei casi di: 6. Separazione precedente. 7. Mancata consumazione del matrimonio. 8. Annullamento per errore sull'impotenza del marito.
  • Il divieto può essere rimosso se si esclude con certezza uno stato di gravidanza o se i coniugi non hanno convissuto nei 300 giorni precedenti lo scioglimento o l'annullamento del matrimonio. 2.5 Pubblicazioni e opposizioni al matrimonio Prima della celebrazione del matrimonio, i futuri sposi devono effettuare le pubblicazioni, richiedendole congiuntamente all'ufficiale di stato civile. La richiesta deve includere:
  • Generalità dei nubendi.
  • Dichiarazione della loro libertà di stato.
  • Dichiarazione dell'assenza di impedimenti matrimoniali. L'ufficiale di stato civile ha il compito di verificare la correttezza delle dichiarazioni attraverso documenti ufficiali. Se emerge un impedimento o un errore nei documenti, l'ufficiale rifiuta le pubblicazioni. In caso di rifiuto, i nubendi possono presentare ricorso al tribunale, che decide dopo aver sentito il parere del pubblico ministero. In casi di gravità estrema, i nubendi possono ottenere dal tribunale una dispensa dalle pubblicazioni o una riduzione del termine di pubblicazione. In situazioni di imminente pericolo di vita di uno dei nubendi, l'ufficiale di stato civile può celebrare il matrimonio anche senza pubblicazioni. Opposizioni L'opposizione al matrimonio è un diritto di alcune persone di ottenere la sospensione della celebrazione per via giudiziale. Gli individui legittimati a presentare opposizione sono:
  • Genitori, ascendenti e parenti in linea collaterale fino al terzo grado.
  • Il tutore o il curatore.
  • Il pubblico ministero.
  • Il coniuge.
  • L'ex coniuge.

L'opposizione permette di far rilevare l'esistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio attraverso un procedimento giudiziale. 2.6 Celebrazione, pubblicità e prova Celebrazione del matrimonio:

- Luogo e modalità: Il matrimonio civile è celebrato dall'ufficiale di stato civile nella casa comunale, alla presenza di due testimoni. In particolari condizioni, può essere celebrato in un luogo diverso con quattro testimoni. - Rifiuto di celebrazione: L'ufficiale di stato civile può rifiutare di celebrare il matrimonio se accerta l'esistenza di un impedimento. - Presenza degli sposi: Gli sposi devono essere presenti, eccetto in caso di procura, che è ammessa per militari e residenti all'estero. La procura deve essere un atto pubblico, indicare l'altro sposo e la persona che sostituirà il procuratore, e può essere revocata. Il matrimonio deve essere celebrato entro 180 giorni dalla data di rilascio della procura; è invalido se contratto dopo la scadenza o la revoca della procura. - Cerimonia: Durante la cerimonia, l'ufficiale legge gli articoli 143, 144 e 147 del codice civile e riceve il consenso degli sposi. **Pubblicità del matrimonio:

  • Atti necessari:** L'ufficiale redige l'atto di matrimonio che deve essere iscritto nell'archivio informatico del Comune. Questo atto viene poi trasmesso all'ufficiale di stato civile per la trascrizione ufficiale. - Matrimonio all'estero: Se il matrimonio è celebrato all'estero da un cittadino italiano, l'atto deve essere inviato all'ufficiale di stato civile tramite il Consolato. **Prova del matrimonio:
  • Validità e irregolarità:** Un matrimonio celebrato senza testimoni, omettendo le pubblicazioni, senza la lettura degli articoli del codice civile, o con il consenso espresso davanti a un ufficiale di stato civile incompetente è considerato valido ma irregolare. - Documentazione: La prova del matrimonio avviene attraverso la redazione e la registrazione dell'atto di matrimonio, che costituisce documento legale certificante l'unione. Questi elementi garantiscono la legittimità e la riconoscibilità del matrimonio civile sia a livello nazionale che internazionale, assicurando che l'atto

- Trascrizione tardiva: Promossa da almeno uno dei coniugi senza l'opposizione dell'altro. Non è ammessa dopo la morte di uno dei coniugi. Matrimonio segreto Il matrimonio segreto è una forma particolare in cui l'atto è celebrato alla presenza del parroco e dei testimoni e iscritto in un registro segreto del Vescovo. La trascrizione è rinviata e non avviene tempestivamente. Matrimonio dei culti acattolici Il matrimonio celebrato davanti al ministro di un culto acattolico, riconosciuto dallo Stato, produce gli stessi effetti del matrimonio civile. Questo matrimonio è regolato completamente dalla legge civile italiana, sia come atto che come rapporto. Per ottenere effetti civili validi, il ministro del culto deve ricevere approvazione governativa preventiva ed essere cittadino italiano. **Procedura

  1. Autorizzazione e celebrazione** : L'ufficiale di stato civile rilascia l'autorizzazione al ministro del culto, dopo aver verificato l'assenza di impedimenti. 2. Cerimonia : Durante la cerimonia, il celebrante legge gli articoli 143, 144 e 147 del codice civile, riceve il consenso degli sposi e redige l'atto di matrimonio, che sarà poi trasmesso per la trascrizione. 3. Effetti civili : Il matrimonio non produce effetti civili se non viene trascritto. In tal caso, gli sposi possono ottenere una rettificazione dei registri dello stato civile tramite sentenza. 4. Intese con confessioni acattoliche : Per le confessioni acattoliche con cui lo Stato italiano ha intese, il ministro del culto non necessita di approvazione preventiva. L'ufficiale di stato civile rilascia il nulla-osta e la celebrazione si conclude solo con il rito religioso, mentre la lettura degli articoli del codice civile avviene al momento delle pubblicazioni. Matrimonio dello straniero in Italia Gli stranieri possono sposarsi in Italia seguendo la propria legge nazionale o optando per una delle forme previste dall'ordinamento italiano. **Requisiti
  2. Nulla-osta** : Lo straniero deve ottenere un nulla-osta dall'autorità competente del proprio Paese, attestante l'assenza di impedimenti matrimoniali.

2. Impedimenti : Non devono sussistere impedimenti inderogabili secondo la legge italiana. Impedimenti relativi a età, parentela, affinità e adozione non si applicano agli stranieri, purché abbiano almeno 16 anni. **Procedure

  1. Pubblicazioni** : Se lo straniero ha domicilio o residenza in Italia, deve adempiere all'onere delle pubblicazioni. 2. Scelta del rito : Lo straniero può scegliere di celebrare il matrimonio concordatario o civile. 3. Effetti : Gli effetti del matrimonio sono determinati dalle norme del diritto internazionale privato italiano. Nei rapporti personali tra i coniugi si applica la legge nazionale comune, mentre nei rapporti patrimoniali possono scegliere la legge dello Stato di cui uno dei due è cittadino o residente. I rapporti tra genitori e figli sono disciplinati dalla legge nazionale del figlio, mentre i rapporti tra adottante e adottato seguono la legge nazionale dell'adottante o dello Stato di residenza. Matrimonio celebrato all'estero Il matrimonio celebrato all'estero da cittadini italiani è valido se conforme alla legge del Paese in cui avviene la celebrazione, o alla legge dello Stato di cui uno dei coniugi è cittadino o residente. **Procedura
  2. Esenzione dalle pubblicazioni** : Non è richiesto fare le pubblicazioni in Italia, a meno che sia necessario per verifiche o se il matrimonio è celebrato da un'autorità diplomatica o consolare italiana. 2. Scelta delle forme : Se il Paese straniero ammette varie forme di matrimonio, il cittadino italiano può scegliere liberamente, purché non siano contrarie ai principi fondamentali italiani. 3. Trascrizione : L'atto di matrimonio viene trasmesso all'autorità diplomatica o consolare italiana, che lo invia poi all'ufficiale di stato civile in Italia per la trascrizione. Il matrimonio civile celebrato all'estero produce effetti indipendentemente dalla trascrizione in Italia. In caso di matrimonio cattolico riconosciuto dallo Stato straniero, questo sarà considerato come civile in Italia.