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Il Parlamento e iter legislativo, Appunti di Diritto ed economia politica

Parlamento, composizione, immunità, maggioranza, iter legislativo

Tipologia: Appunti

2022/2023

Caricato il 28/09/2025

claireeb
claireeb 🇮🇹

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PARLAMENTO
Il Parlamento
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organo costituzionale che ha potere legislativo ed
è
composto dalla Camera dei
Deputati e il Senato della Repubblica.
Il Parlamento rappresenta il popolo e infatti i rappresentanti sono eletti dal popolo.
La Composizione
400 membri elettivi nella Camera dei Deputati, 200 al Senato (sancito dalla Legge costituzionale n.
240/2019), prima erano 630 e 315. Le Camere operano separatamente e hanno sede separata e a
Roma: Palazzo Montecitorio (Camera dei deputati), Palazzo Madama (Senato).
Per alcune deliberazioni, Il Parlamento si riunisce e delibera in seduta comune per:
- elezione e giuramento del Presidente della Repubblica
- messa in Stato d
accusa del Presidente della Repubblica
- elezioni
dei membri del Consiglio superiore della magistratura
- elezioni di
dei componenti della Corte costituzionale.
Legislatura
Le Camere elette per 5 anni, ma si possono sciogliere prima (scioglimento anticipato delle Camere),
atto disposto dal Presidente Repubblica, quando i rapporti tra Parlamento e Governo non sono pi
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basati sulla fiducia o
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necessario rinnovare la composizione. L
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deve essere elezioni delle nuove Camere, nel frattempo vi
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la proroga dei poteri delle Camere che
operano solo in caso di urgenza, pk non si pu
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rimanere senza Parlamento.
Differenze Camere
Elettorato attivo
18 anni di et
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(prima per il Senato era 25)
Elettorato passivo
25 anni per Camera deputati, 40 anni Senato
Nel Senato ci sono membri non elettivi, i Senatori a vita, cio
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gli ex Presid. Repubbl. e persone con
altissimi meriti.
Bicameralismo
In passato vi erano 2 Camere per rappresentare sia le ragioni del sovrano che dei borghesi. Dopo la
fine della monarchia e un lungo dibattito, i padri costituenti optano per il bicameralismo perfetto: le
due Camere svolgono le stesse funzioni garantendo maggiore riflessione in ambito legislativo, anche
se la procedura risulta molto rallentata.
Organizzazione Camere
Ognuna ha una propria organizzazione: all
inizio di ogni legislatura le Camere procedono alla nomina
del proprio Presidente (maggioranza dei
dei componenti al primo scrutinio, quella dei
dei votanti
al secondo e infine la met
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+1 dei votanti). Lui
è
un organo imparziale, non vota in assemblea, ma
dirige le sedute e i dibattiti in aula.
Oltre al Presidente vengono eletti i membri dell
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vicepresidenti, 8 segretari e 3 questori). E
un organo collegiale che svolge compiti di natura
amministrativa e di gestione finanziaria. I questori svolgono la funzione di polizia poich
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gli agenti di
polizia non possono entrare nelle aule parlamentari.
Gruppi parlamentari
I deputati e i senatori sono organizzati in gruppi parlamentari, che coincidono con i partiti presenti in
Parlamento. Loro devono dichiarare entro 2-3 gg dalla prima seduta successiva alla loro elezione, a
quale gruppo si iscriveranno: le elezioni di un parlamentare nelle liste di un partito non comporta
l'iscrizione automatica nel gruppo parlamentare corrispondente, quindi la coincidenza non
è
piena.
Ogni gruppo parlamentare ha un Capogruppo/Presidente e la loro unione costituisce la conferenza dei
Capigruppo. Per formare un gruppo parlamentare occorre almeno 10 iscritti per il Senato e 20 per la
Camera dei deputati. Chi non raggiunge questo numero, i Senatori a vita e gli indipendenti (non
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PARLAMENTO

Il Parlamento è l’organo costituzionale che ha potere legislativo ed è composto dalla Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica. Il Parlamento rappresenta il popolo e infatti i rappresentanti sono eletti dal popolo.

La Composizione 400 membri elettivi nella Camera dei Deputati, 200 al Senato (sancito dalla Legge costituzionale n. 240/2019), prima erano 630 e 315. Le Camere operano separatamente e hanno sede separata e a Roma: Palazzo Montecitorio (Camera dei deputati), Palazzo Madama (Senato). Per alcune deliberazioni, Il Parlamento si riunisce e delibera in seduta comune per:

  • elezione e giuramento del Presidente della Repubblica
  • messa in Stato d’accusa del Presidente della Repubblica
  • elezioni ⅓ dei membri del Consiglio superiore della magistratura
  • elezioni di ⅓ dei componenti della Corte costituzionale.

Legislatura Le Camere elette per 5 anni, ma si possono sciogliere prima (scioglimento anticipato delle Camere), atto disposto dal Presidente Repubblica, quando i rapporti tra Parlamento e Governo non sono più basati sulla fiducia o è necessario rinnovare la composizione. L’art 61 afferma che entro 60 giorni ci deve essere elezioni delle nuove Camere, nel frattempo vi è la proroga dei poteri delle Camere che operano solo in caso di urgenza, pk non si può rimanere senza Parlamento.

Differenze Camere Elettorato attivo → 18 anni di età (prima per il Senato era 25) Elettorato passivo→ 25 anni per Camera deputati, 40 anni Senato Nel Senato ci sono membri non elettivi, i Senatori a vita, cioè gli ex Presid. Repubbl. e persone con altissimi meriti.

Bicameralismo In passato vi erano 2 Camere per rappresentare sia le ragioni del sovrano che dei borghesi. Dopo la fine della monarchia e un lungo dibattito, i padri costituenti optano per il bicameralismo perfetto: le due Camere svolgono le stesse funzioni garantendo maggiore riflessione in ambito legislativo, anche se la procedura risulta molto rallentata.

Organizzazione Camere Ognuna ha una propria organizzazione: all’inizio di ogni legislatura le Camere procedono alla nomina del proprio Presidente (maggioranza dei ⅔ dei componenti al primo scrutinio, quella dei ⅔ dei votanti al secondo e infine la metà +1 dei votanti). Lui è un organo imparziale, non vota in assemblea, ma dirige le sedute e i dibattiti in aula. Oltre al Presidente vengono eletti i membri dell’ufficio di presidenza (Composto dal Presidente, 4 vicepresidenti, 8 segretari e 3 questori). E’ un organo collegiale che svolge compiti di natura amministrativa e di gestione finanziaria. I questori svolgono la funzione di polizia poiché gli agenti di polizia non possono entrare nelle aule parlamentari.

Gruppi parlamentari I deputati e i senatori sono organizzati in gruppi parlamentari, che coincidono con i partiti presenti in Parlamento. Loro devono dichiarare entro 2-3 gg dalla prima seduta successiva alla loro elezione, a quale gruppo si iscriveranno: le elezioni di un parlamentare nelle liste di un partito non comporta l'iscrizione automatica nel gruppo parlamentare corrispondente, quindi la coincidenza non è piena. Ogni gruppo parlamentare ha un Capogruppo/Presidente e la loro unione costituisce la conferenza dei Capigruppo. Per formare un gruppo parlamentare occorre almeno 10 iscritti per il Senato e 20 per la Camera dei deputati. Chi non raggiunge questo numero, i Senatori a vita e gli indipendenti (non

vogliono iscriversi a niente) formano il gruppo parlamentare misto.

Commissioni parlamentari permanenti → sono in ciascuna Camera e sono gruppi di Deputati e Senatori scelti dai gruppi parlamentari in modo proporzionale ai gruppi all'interno di ogni assemblea e hanno competenza per materia e intervengono nella fase di discussione e approvazione delle leggi. Giunte parlamentari→ Si occupano dell'organizzazione interna e del funzionamento delle attività parlamentari.

Il Funzionamento I membri delle camere si riuniscono quotidianamente per discutere e approvare le proposte di legge. Le sedute sono pubbliche. Per le deliberazioni è necessaria la presenza del numero legale che corrisponde alla metà +1 dei componenti di ciascuna assemblea (comma 3 art. 64) = quorum costitutivo. Le Camere votano anche in mancanza del numero legale se non è esplicitamente chiesto il conteggio delle presenze, e quindi il numero legale si presume. Le votazioni avvengono prevalentemente in modo palese, utilizzando il voto elettronico (si,no,astensione). In passato il voto era segreto, ma vi era il problema dei Franchi tiratori, ovvero parlamentari che, motivati da interessi personali, votavano diversamente dal proprio gruppo politico. Inoltre alcuni parlamentari dell’opposizione adottano tecniche per ritardare i lavori parlamentari senza violare la procedura, si parla di ostruzionismo parlamentare.

La maggioranza semplice → metà +1 dei votanti La maggioranza assoluta→ metà +1 dei componenti (x es leggi costituzionali) La maggioranza qualificata→ ⅔ dei componenti (x es leggi costituzionali)

La posizione giuridica dei Parlamentari Per poter essere eletti non devono sussistere cause di ineleggibilità (impedimento giuridico alle elezioni)o di incompatibilità (essere parlamentare e avere altre cariche). Sono ineleggibili sindaci, consiglieri regionali e diplomatici, per rispetto della parità dei candidati, infatti chi ricopre determinati ruoli potrebbe fare pressione sugli elettori. Ciascuna Camera si accerta delle situazioni di ineleggibilità o di incompatibilità (art. 66).

Il principio di autonomia I Parlamentari sono i rappresentanti politici dei cittadini e rimangono in carica per tutta la legislatura, senza possibilità di togliergli l'incarico. L’art. 67 “Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato”. “Rappresenta la Nazione" = principio di rappresentanza politica e “senza vincolo di mandato” = principio di autonomia di ogni parlamentare. Quest'ultimo principio spiega che l’elettore non può revocare l’incarico del Parlamentare, quindi i Parlamentari non hanno vincoli formali verso gli elettori, ma sono vincolati ai partiti e votano secondo le indicazioni del gruppo di appartenenza.

Le immunità 1 comma art. 68 afferma che i parlamentari possono essere liberi di manifestare il proprio pensiero senza essere puniti per reati di opinione, si parla di insindacabilità, ma questa prerogativa non protegge i parlamentari quando agiscono in veste di privati cittadini. 2 e 3 comma art. 68 immunità dagli arresti, Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato, privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che non venga colto nell’atto di commettere un delitto.

L’indennità→ L’art 69 stabilisce un compenso (indennità parlamentare) per chi fa il parlamentare. In passato potevano accedere a tale carica solo i nobili, la retribuzione è diventata necessaria x permettere anche ai cittadini di accedere.

La Commissione di Inchiesta L’art 82 afferma che le Camere possono istituire delle commissioni di inchiesta, quando si verificano fenomeni di pubblico interesse, la cui dinamica rimane oscura, nonostante le indagini effettuate dalla Magistratura. Le commissioni possono essere monocamerali o bicamerali, cioè possono essere costituite da parlamentari appartenenti a una sola Camera o a entrambe. Le commissioni di inchiesta hanno la facoltà di convocare e interrogare come testimoni tutti i cittadini e anche le autorità dello Stato, possono disporre perquisizioni e intercettazioni.

Il Controllo Politico le Camere possono esercitare un potere di controllo politico e economico sul Governo, dato che l’Italia è una Repubblica parlamentare. Il controllo politico viene esercitato tramite:

  • Le interrogazioni → domande scritte che uno o più parlamentari possono presentare al Governo per avere determinate info. Il Ministro competente in materia deve rispondere obbligatoriamente in maniera scritta (entro 20 gg) o oralmente, tramite una seduta parlamentare. Dato l’elevato numero di interrogazioni, è stata introdotta la procedura del question time ( la prima ora di seduta del mercoledì è destinata alle domande)
  • Le interpellanze → domande scritte rivolte da singoli parlamentari, per ottenere spiegazioni sull’operato del Governo/ la sua condotta in determinate situa.
  • Le mozioni → atti attraverso cui si provoca un dibattito parlamentare, che può concludersi con effetti nei confronti del Governo. Devono essere sottoscritte da uno o più Presidenti dei gruppi parlamentari oppure da almeno 10 deputati o 8 senatori. Viene promosso dibattito parlamentare tra Governo e Camere. Il Parlamento può concedere o togliere la fiducia al Governo in carica (mozione di fiducia o di sfiducia)

Controllo economico Riguarda l’approvazione del bilancio dello Stato, il disegno di legge di bilancio deve essere approvato entro 31 dic.