Scarica Il Possesso- Diritto Privato e più Appunti in PDF di Diritto Privato solo su Docsity! Il Possesso • Tra le diverse situazioni possessorie, il legislatore distingue: o Possesso pieno, caratterizzato dall’corpus (il soggetto ha la disponibilità della cosa) e dall’animus possidendi (il soggetto si comporta come proprietario della cosa); o Detenzione, caratterizzata dall’corpus e dall’animus detinendi (il soggetto ha la volontà di godere e disporre del bene); o Possesso mediato, caratterizzato solo dall’animus possidendi mentre la disponibilità materiale della cosa spetta al detentore; • Si parla di compossesso quando il possesso su un determinato bene è esercitato da più soggetti; • Possesso e detenzione sono accumunati dal corpus ma differiscono per l’animus (possidendi e detinendi) [es. Se mi viene rubata la macchina, colui che è alla guida sarà possessore, se la presto sarà detentore]; • Rilevante nella distinzione è lo stato psicologico che il soggetto manifesta all’esterno (l’animus manifestato dipende dal titolo in forza del quale avviene questa acquisizione); • Il mutamento della detenzione in possesso assume rilevanza quando il mutamento del soggetto viene manifestato all’esterno; • Il possesso si distingue in: o Possesso legittimo, il potere di godere e disporre è esercitato dall’effettivo titolare; o Possesso illegittimo, il potere è esercitato da persona diversa dall’effettivo titolare; o Possesso (illegittimo) di buona fede, il possessore ha acquisito un diritto ignorando di ledere il diritto altrui; o Possesso (illegittimo) di mala fede, il possessore conosce il difetto del proprio titolo d’acquisto; 2 o Possesso (illegittimo) vizioso, il possessore ha acquisito la disponibilità del bene in mala fede, con violenza o clandestinità; • La detenzione si distingue in: o Detenzione qualificata, il detentore ha acquisito la disponibilità del bene nel proprio interesse o di quello del possessore; o Detenzione non qualificata, il detentore ha acquisito la disponibilità del bene per ragioni di lavoro, ospitalità, servizio; • L’acquisto del possesso può avvenire: o in modo originario, con l’apprensione della cosa senza la volontà del precedente possessore; o in modo derivativo, con la consegna del bene da parte del precedente possessore al nuovo; • Quando muta solo l’animus e il corpus rimane invariato si distinguono due casi: o quando il detentore acquista il possesso del bene; o quando il possessore perdendo il possesso acquista la detenzione. • La perdita del possesso si verifica quando vengono meno il corpus e/o l’animus; • Per perdere il corpus occorre una sua definitiva irreperibilità; SUCCESSIONE E ACCESSIONE • Il possesso, alla morte del possessore, continua in capo al suo successore a titolo universale, in qualsiasi caso; • Se il defunto era in mala fede, il successore subentra nella stessa posizione; • L’accessione del possesso è applicabile solo a chi acquista il possesso in forza di un titolo idoneo a trasferire a titolo particolare la proprietà; • L’acquirente acquista un possesso nuovo e le condizioni del precedente possessore non interferiscono con quelle del nuovo; si dà rilievo solo alla situazione dell’acquirente; 5 TUTELA DELLE SITUAZIONI POSSESSORIE • Contro l’altrui condotta volta a privarmi del mio possesso, posso oppormi, in via di autodifesa, finché l’altrui azione illecita è in atto; • Se invece l’azione si è esaurita al possessore, ci si rivolge al giudice attraverso le azioni possessorie; • Si distinguono dalle azioni petitorie in quanto queste si possono far valere solo da chi è titolare del diritto di proprietà; • Le azioni possessorie assicurano una tutela provvisoria, in quanto chi soccombe nel giudizio possessorio può, dopo, esperire uno petitorio; • Vi è il divieto del cumulo del giudizio petitorio con quello possessorio; • La lesione di situazioni possessorie obbliga il suo autore a un risarcimento del danno. AZIONE DI REINTEGRAZIONE (O SPOGLIO) • È finalizzata a garantire una tutela giudiziaria ed è volta a reintegrare nel possesso del bene chi sia rimasto vittima di uno spoglio violento; • Lo spoglio è una privazione duratura del possesso, può essere totale o parziale, violento o clandestino (quando è contro la volontà espressa del possessore o detentore); • L’azione è esperibile quando lo spoglio è accompagnato dall’animus spoliandi (la volontà del suo autore, lo spoliator, di compiere quell’atto); • La legittimazione attiva ad esercitare l’azione spetta a qualsiasi possessore, a tutti i detentori (eccetto quello non qualificato); • Il detentore (qualificato) può esperire l’azione di spoglio verso terzi, verso anche il possessore sempre che la sua detenzione sia autonoma; • Il detentore (qualificato) non autonomo non può esperirla verso il possessore; • La legittimazione passiva compete, oltre che allo spoliator, anche a coloro che hanno avuto il possesso del bene; • Il termine di decadenza è di un anno, che decorre dal sofferto spoglio. 6 AZIONE DI MANUTENZIONE • L’azione di manutenzione è volta a reintegrare nel possesso chi è stato vittima di uno spoglio non violento e a far cessare le molestie di cui sia vittima il possessore; • Essa è esperibile solo in presenza dell’animus turbandi, cioè la consapevolezza che il proprio atto arreca pregiudizio al possesso altrui; • La legittimazione attiva spetta solo al possessore di un immobile, di un’universalità di mobili da almeno un anno; • La legittimazione passiva compete all’autore dello spoglio e a chi deve rispondere del fatto di quest’ultimo; AZIONE DI NUOVA OPERA E DI DANNO TEMUTO • L’azione di nuova opera e l’azione di danno temuto possono essere esercitate sia a tutela del possesso sia a tutela della proprietà; • Hanno finalità cautelare, in quanto mirano a prevenire un danno; • La legittimazione passiva compete al titolare del diritto reale del bene da cui si pensa possa derivare la denunciata situazione, ma anche al possessore e chi ha disponibilità del bene; • La denunzia di nuova opera spetta al proprietario, al titolare o al possessore che abbia ragione di temere che da una nuova opera iniziata da meno di un anno e non terminata possa derivare danno alla cosa che forma oggetto del suo diritto o possesso; • La denunzia di danno temuto è data nel caso in cui vi sia pericolo di un danno grave e prossimo derivante da qualsiasi edificio, albero o cosa, senza che ricorra l’ipotesi di nuova opera.