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Processo Esecutivo e Titoli Esecutivi: Esecuzione Forzata e Opposizioni, Sbobinature di Diritto Processuale Civile

Il documento illustra il processo esecutivo in diritto, soffermandosi sulla duplicità di diritti in gioco, sugli atti pre-esecutivi necessari prima dell'inizio dell'esecuzione e sul principio del contraddittorio in forma attenuata. Vengono inoltre distinte le forme di esecuzione diretta e indiretta, e i titoli esecutivi sono classificati in giudiziali e stragiudiziali. L'art 474 individua i titoli esecutivi, tra cui le sentenze di condanna di primo grado, provvedimenti e altri atti a cui la legge riconosce espressamente efficacia esecutiva. Vengono inoltre analizzate le opposizioni nell'ambito del processo esecutivo, come l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi.

Tipologia: Sbobinature

2020/2021

Caricato il 25/03/2021

cris.l
cris.l 🇮🇹

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Seminario Rusciano 13-03-2019
Il Processo Esecutivo
Oggi affrontiamo, e per tutta la durata di questi incontri che saranno 8 in tutto e si concluderanno il 15 maggio, il
processo esecutivo. Tengo a precisare che questo corso, questa parte di corso a me affidata non sostituisce lo studio
dei testi, dei manuali che vi sono stati indicati dai rispettivi professori, quindi integra lo studio, è qualcosa in più
rispetto allo studio dei manuali ma non certo vale a sostituire. Se non sono chiara in qualcosa vi prego di
interrompere, questo corso non è una lezione istituzionale ma un dialogo, quindi potete interrompermi e invitare ad
essere più chiara se qualcosa tralascio o ho difficoltà a farmi comprendere.
Innanzitutto, comincerei con un’immagine, l’immagine della Dea della giustizia. Sapete com’è raffigurata? Ragazzi
rispondo: “una bilancia”. Prof: una bilancia, non solo con una bilancia. La Dea della giustizia nei testi tra il XVI e XVIII
secolo è sempre stata raffigurata con una benda innanzitutto, una benda che indica l’imparzialità del giudice, più che
il caso che vinca o meno la causa. La dea della giustizia è bendata perché il giudice deve essere imparziale: in una
mano ha la bilancia, nell’altra ha la spada.
La bilancia rappresenta un po’ l’oggetto del corso dei vostri professori, ovvero la tutela dichiarativa, quella tutela
volta ad accertare chi ha ragione e chi ha torto nell’ambito del giudizio, una tutela volta ad accertare il diritto, a
giudicare; mentre invece la spada interviene forse in un momento successivo, ma non sempre, interviene cioè per
imporre la sanzione.
Oggi e nel corso di questi incontri, noi ci occupiamo della spada in sostanza. Ci occupiamo ovvero di quel metodo
processuale, quello schema preordinato a far valere la pretesa esecutiva, una pretesa che:
-già è stata accertata dal giudice nell’ambito del processo di cognizione,
- e che deve essere semplicemente attuata, nonostante e a prescindere dall’adempimento spontaneo a quel
comando, il comando che cioè si sostanzia nella decisone da parte del giudice.
Infatti, per comprendere la ragione d’essere del processo esecutivo occorre fare l’esempio più banale, quello relativo
alla tutela di cognizione.
Nell’ambito della tutela di cognizione avete studiato già nella prima parte che distinguiamo 3 diversi tipi di azioni:
1) le azioni di mero accertamento
2) le azioni costitutive
3) le azioni di condanna
La sentenza di condanna, quindi, tra le sue utilità, tra i suoi effetti, ha quella di costituire titolo esecutivo: è stata
quindi accertata la pretesa dell’attore, è stato riconosciuto il suo diritto di credito, ma in effetti all’esito del giudizio di
cognizione io riesco ad ottenere semplicemente un provvedimento, non ottengo l’utilità materiale e concreta che
invece ho diritto di ottenere.
In mancanza di una collaborazione da parte del debitore , e quindi di un adempimento spontaneo da parte del
debitore, la tutela diverrebbe non effettiva se mancasse il processo esecutivo, che tende quindi ad attuare quel
comando contenuto all’interno della sentenza, nel nostro esempio nell’ambito della sentenza di condanna.
Detto già in questa prima approssimazione generale, il processo esecutivo non è altro che il momento attuativo della
tutela giurisdizionale; tramite il processo esecutivo, cioè, si attua il tipo di situazione:
-o già accertata in altra sede (già accertata dal giudice),
-oppure volontariamente posta in essere dalle parti.
A che cosa faccio riferimento con quest’ultima espressione, lo vedremo di qui a poco.
Necessario per instaurare il processo esecutivo è il titolo, un documento, il titolo esecutivo. Questo documento può
essere:
1) di formazione giudiziale, per esempio la sentenza di condanna anche di primo grado;
2) oppure può essere un titolo esecutivo stragiudiziale, che si è formato fuori, a prescindere dal processo.
La tutela esecutiva quindi non è funzionale all’accertamento di un diritto , non è funzionale a giudicare in senso
tecnico, ma è funzionale ad attuare: a far sì che la parte che ha ragione effettivamente riesca ad ottenere quell’utilità
pratica per la quale ha chiesto la tutela giurisdizionale.
Da questo punto di vista quindi occorre innanzitutto far riferimento alle fonti del diritto, nel senso che un
riconoscimento della tutela giurisdizionale lo abbiamo:
- sia a livello europeo con l’art 6 della CEDU, l’equo processo: “Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia
esaminata equamente”. Infatti, sono tantissime le pronunce anche della Corte Europea, che prevedono come
momento necessario della tutela giurisdizionale anche il momento esecutivo.
- sia, occorre far riferimento alla fonte primaria interna, alla Costituzione. Nell’ambito della costituzione
ritroviamo infatti un riferimento all’effettività della tutela giurisdizionale, che implica necessariamente il
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Seminario Rusciano 13-03- Il Processo Esecutivo Oggi affrontiamo, e per tutta la durata di questi incontri che saranno 8 in tutto e si concluderanno il 15 maggio, il processo esecutivo. Tengo a precisare che questo corso, questa parte di corso a me affidata non sostituisce lo studio dei testi, dei manuali che vi sono stati indicati dai rispettivi professori, quindi integra lo studio, è qualcosa in più rispetto allo studio dei manuali ma non certo vale a sostituire. Se non sono chiara in qualcosa vi prego di interrompere, questo corso non è una lezione istituzionale ma un dialogo, quindi potete interrompermi e invitare ad essere più chiara se qualcosa tralascio o ho difficoltà a farmi comprendere. Innanzitutto, comincerei con un’immagine, l’immagine della Dea della giustizia. Sapete com’è raffigurata? Ragazzi rispondo: “una bilancia”. Prof: una bilancia, non solo con una bilancia. La Dea della giustizia nei testi tra il XVI e XVIII secolo è sempre stata raffigurata con una benda innanzitutto, una benda che indica l’imparzialità del giudice, più che il caso che vinca o meno la causa. La dea della giustizia è bendata perché il giudice deve essere imparziale: in una mano ha la bilancia, nell’altra ha la spada. La bilancia rappresenta un po’ l’oggetto del corso dei vostri professori, ovvero la tutela dichiarativa , quella tutela volta ad accertare chi ha ragione e chi ha torto nell’ambito del giudizio, una tutela volta ad accertare il diritto, a giudicare; mentre invece la spada interviene forse in un momento successivo, ma non sempre, interviene cioè per imporre la sanzione. Oggi e nel corso di questi incontri, noi ci occupiamo della spada in sostanza. Ci occupiamo ovvero di quel metodo processuale , quello schema preordinato a far valere la pretesa esecutiva, una pretesa che:

  • già è stata accertata dal giudice nell’ambito del processo di cognizione,
  • e che deve essere semplicemente attuata , nonostante e a prescindere dall’adempimento spontaneo a quel comando, il comando che cioè si sostanzia nella decisone da parte del giudice. Infatti, per comprendere la ragione d’essere del processo esecutivo occorre fare l’esempio più banale, quello relativo alla tutela di cognizione. Nell’ambito della tutela di cognizione avete studiato già nella prima parte che distinguiamo 3 diversi tipi di azioni:
    1. le azioni di mero accertamento
    2. le azioni costitutive
    3. le azioni di condanna La sentenza di condanna , quindi, tra le sue utilità, tra i suoi effetti, ha quella di costituire titolo esecutivo : è stata quindi accertata la pretesa dell’attore, è stato riconosciuto il suo diritto di credito, ma in effetti all’esito del giudizio di cognizione io riesco ad ottenere semplicemente un provvedimento , non ottengo l’utilità materiale e concreta che invece ho diritto di ottenere. In mancanza di una collaborazione da parte del debitore , e quindi di un adempimento spontaneo da parte del debitore , la tutela diverrebbe non effettiva se mancasse il processo esecutivo , che tende quindi ad attuare quel comando contenuto all’interno della sentenza , nel nostro esempio nell’ambito della sentenza di condanna. Detto già in questa prima approssimazione generale , il processo esecutivo non è altro che il momento attuativo della tutela giurisdizionale ; tramite il processo esecutivo, cioè, si attua il tipo di situazione: -o già accertata in altra sede (già accertata dal giudice), -oppure volontariamente posta in essere dalle parti. A che cosa faccio riferimento con quest’ultima espressione, lo vedremo di qui a poco. Necessario per instaurare il processo esecutivo è il titolo, un documento, il titolo esecutivo. Questo documento può essere:
    4. di formazione giudiziale , per esempio la sentenza di condanna anche di primo grado;
    5. oppure può essere un titolo esecutivo stragiudiziale , che si è formato fuori, a prescindere dal processo. La tutela esecutiva quindi non è funzionale all’accertamento di un diritto , non è funzionale a giudicare in senso tecnico, ma è funzionale ad attuare : a far sì che la parte che ha ragione effettivamente riesca ad ottenere quell’utilità pratica per la quale ha chiesto la tutela giurisdizionale. Da questo punto di vista quindi occorre innanzitutto far riferimento alle fonti del diritto, nel senso che un riconoscimento della tutela giurisdizionale lo abbiamo:
    • sia a livello europeo con l’art 6 della CEDU , l’equo processo: “Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente”. Infatti, sono tantissime le pronunce anche della Corte Europea, che prevedono come momento necessario della tutela giurisdizionale anche il momento esecutivo.
    • sia, occorre far riferimento alla fonte primaria interna, alla Costituzione. Nell’ambito della costituzione ritroviamo infatti un riferimento all’effettività della tutela giurisdizionale, che implica necessariamente il

momento esecutivo : art 24 , ma anche art 111 della Costituzione sul giusto processo nell’ottica della ragionevole durata. Diciamo che io manterrei, in questa fase, questo parallelismo che può sussistere con la tutela dichiarativa rispetto alla tutela esecutiva. Il processo di esecuzione ha per oggetto in sostanza una lite da pretesa accertata , mentre invece nell’ambito della tutela dichiarativa del processo di cognizione, l’oggetto è una lite da pretesa meramente affermata. Nell’ambito del processo di cognizione c’è un soggetto che afferma di essere titolare di un diritto di cui chiede tutela in via giurisdizionale; nell’ambito del processo esecutivo colui che agisce in giudizio, agisce sulla base di una pretesa già accertata. Questa pretesa già accertata si sintetizza nel documento che legittima il soggetto a procedere a esecuzione forzata, il titolo esecutivo. Libman infatti diceva che: “la condizione necessaria e sufficiente a procedere ad esecuzione forzata è che ci sia questo documento, chiamato titolo esecutivo” che di qui a poco vedremo meglio in cosa consiste. In relazione quindi alla tutela dichiarativa, può indistintamente parlarsi di giudizio o di processo , perché in realtà lì c’è la funzione giurisdizionale vera e proprio in senso tecnico, il giudice accerta, giudica, decide. In riferimento invece alla tutela esecutiva occorre parlare di processo o procedimento , che è un momento di attuazione di quanto già è stato giudicato precedentemente. Esistono però diverse forme di tutela esecutiva : come possiamo astrattamente immaginare di costringere l’obbligato, il soggetto che è stato condannato a svolgere una determinata prestazione ad adempiere? A. Potremmo pensare a forme di esecuzione indiretta , così come nel tempo, sulla base delle legis actiones, avete studiato in istituzione di diritto romano, anche la prigionia del debitore. Ma oggi esiste anche nel nostro sistema nell’ambito del codice un esempio di coercizione indiretta, che ovviamente è ben lontana dalle legis actiones, ma che si sostanzia in una sorta di risarcimento di danno per ogni giorno di ritardo nell’adempimento della prestazione; B. Oppure c’è l’altra forma di tutela che astrattamente possiamo immaginare di esecuzione diretta : non si infliggono in questo caso delle sanzioni al soggetto obbligato ma l’attività, anzi l’inattività, in questo caso, del soggetto obbligato è sostituita dall’organo esecutivo. L’esempio di esecuzione indiretta che ritroviamo nell’ambito del codice è stata recentemente introdotta dal legislatore all’art 614 bis. Per quale ipotesi? Quand’ è che sorge un limite all’esecuzione diretta? Quand’è che vi è l’impossibilità che ci sia la sostituzione all’adempimento di un altro soggetto rispetto all’obbligato? Laddove la prestazione è infungibile , e cioè quando quella determinata attività deve essere necessariamente svolta dal soggetto obbligato perché non si avrebbe un’ uguale soddisfazione del creditore nell’ipotesi in cui quella prestazione fosse svolta da un soggetto diverso rispetto al debitore, al soggetto obbligato. Vediamo cosa dice l’art 614 bis, in che cosa si sostanzia questa sanzione immaginata dal legislatore nell’ipotesi in cui non può funzionare la tutela esecutiva diretta: TITOLO IV-bis - Delle misure di coercizione indiretta art 614 bis - Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare Con il provvedimento di condanna all’adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409. Il giudice determina l'ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile. Da questa norma, quindi, emerge che la sanzione ideata dal legislatore, l’esempio quindi che abbiamo attualmente di esecuzione indiretta è costituito da una somma di denaro , che l’obbligato è tenuto a versare per ogni giorno di

consegnarlo a chi ha diritto di averlo. Mentre più problematica è l’ipotesi dell’espropriazione forzata laddove si deve attuare, eseguire il diritto del creditore ad ottenere una somma di denaro. Rilascio: Esecuzione per rilascio. Siamo nell’ambito dei procedimenti speciali, e nell’ambito dei procedimenti speciali non cautelari trovate il procedimento per convalida di sfratto , ovvero un procedimento sommario, una cognizione sommaria del giudice, tramite il quale riesco ad ottenere un provvedimento: u n’ordinanza di rilascio che costituisce titolo esecutivo. Relativamente ai rapporti di locazione, ad esempio, se il conduttore è inadempiente rispetto al pagamento dei canoni di locazione, io, oltre ad ottenere eventualmente il pagamento dei canoni non corrisposti, posso comunque agire per ottenere il rilascio immediato dell’immobile seguendo questo particolare procedimento: ottenendo quindi un’ordinanza di rilascio (la bilancia) e in mancanza di adempimento spontaneo da parte del conduttore, posso utilizzare lo strumento esecutivo, la tutela esecutiva, per ottenere effettivamente libero l’immobile da cose e persone. Analizzeremo nel corso di questi incontri queste diverse forme di tutela esecutiva, ma per il momento vediamo come il processo esecutivo sia un momento necessario della tutela giurisdizionale per garantire effettività della tutela giurisdizionale; processo esecutivo che presuppone l’esistenza di qualcosa, per ora ci basta sapere di un documento, di un titolo o giudiziale (quindi di una pretesa già accertata) o negoziale (titoli esecutivi di formazione stragiudiziali.) Per il processo di cognizione siamo abituati a studiare innanzitutto i principi , che costituiscono una parte in generale, ed essi, quindi, riguardano in qualche modo anche il processo esecutivo: primo fra tutti potremmo fare riferimento al principio della domanda. Anche in riferimento al processo esecutivo dobbiamo dire che esso è retto dall’impulso di parte del creditore o comunque dell’avente diritto. Però, mentre nell’ambito del processo di cognizione l’impulso della parte attrice coincide con la proposizione della domanda giurisdizionale, nell’ambito nel processo esecutivo non possiamo far coincidere l’impulso di parte con l’inizio dell’esecuzione, perché prima di ogni tipo di esecuzione (parliamo sempre di esecuzione diretta, quella indiretta è altro è l’art 614 bis) ci sono degli atti pre-esecutivi che vanno in qualche modo portati a conoscenza del soggetto obbligato. Infatti, prima di instaurare, prima di dare inizio ad un processo esecutivo è necessario un impulso del creditore , di notifica del titolo esecutivo e dell’atto di precetto: è come, cioè, se il creditore dicesse: “guarda è l’ultimo momento utile per adempiere spontaneamente e se non adempi nonostante la notificazione del titolo esecutivo e del precetto dò inizio al processo esecutivo”. Con la notificazione:

  • del titolo esecutivo -e dell’atto di precetto , i quali sono atti necessariamente presupposti dal processo esecutivo, si ha in un certo senso la domanda, si propone la domanda , ma non si ha l’inizio del processo esecutivo. Si tratta di atti pre-ordinati all’esecuzione, non siamo ancora entrati nell’ambito del processo esecutivo vero e proprio. Altro principio fondamentale, che voi avete studiato, è il principio del contraddittorio. In cosa consiste? L’art 101 del c.p.c che avete studiato ci dice: “il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa” (in realtà “o” non è comparsa per quello che vi diranno i vostri professori). Quindi si tratta di un principio che può essere derogato anche se non in modo assoluto, salvo le ipotesi previste dalla legge (quindi salvo che il legislatore non disponga altrimenti in ipotesi particolari) ma che prevede che occorre , in sostanza, dare la possibilità alla parte nei cui confronti viene emanato il provvedimento di prendere parte al processo. Il principio del contraddittorio nell’ambito del processo esecutivo va affermato in modo attenuato , perché qui non si tratta di giudicare: già si è giudicato o ci sarà modo di accertare nell’ambito anche del processo esecutivo, ma propriamente il processo esecutivo deve attuare , quindi il principio del contraddittorio lo ritroviamo in una forma attenuata. In più occasioni vedremo che ci sarà l’esigenza di sentire le parti, e quindi vi è l’esigenza per il giudice di fissare un’udienza per sentire le parti. In realtà questa attenuazione è dovuta proprio alla funzione svolta dal giudice nell’ambito del processo esecutivo, che non è quella di giudicare in senso tecnico, ma semplicemente di attuare. Il principio del contraddittorio si sostanzia quindi in una sorta di collaborazione , se così possiamo dire, delle parti con il giudice. Siamo ancora all’inizio, non siamo entrati nel cuore, per ben comprendere quello che verrà dopo, l’essenza delle regole e la disciplina del processo esecutivo, occorre che teniamo ben presente anche la struttura del codice nella disciplina del processo esecutivo.

Il processo esecutivo è disciplinato dal libro III del codice, e si struttura in 6 titoli : il primo titolo (del quale ce ne occuperemo oggi e nel prossimo incontro) è un titolo comune a tutte le forme di esecuzione, si occupa in particolare del titolo esecutivo e del precetto , contiene norme generali che quindi hanno una valenza comune alle diverse forme di esecuzione, e che quindi va esaminato e va sempre tenuto presente. Parti del processo esecutivo: abbiamo detto che dobbiamo far riferimento all’ufficio giudiziario, non composto soltanto dall’idea tradizionale che abbiamo nel momento in cui facciamo riferimento alla tutela dichiarativa, quindi giudice e parti, anche se anche lì c’è un ruolo fondamentale degli ausiliari del giudice, cancellieri, ufficiale giudiziario, ma questo ruolo è da non protagonisti in questo ambito; invece nell’ambito del processo esecutivo un ruolo da protagonisti può essere attribuito proprio anche all’ufficiale giudiziario. Chi è il giudice dell’esecuzione? Questa è una domanda che noi diamo per scontata all’esame, ma certe volte abbiamo difficoltà quasi come se voi pensaste che accanto al giudice di pace, al tribunale, alla corte d’appello, alla corte di cassazione esiste il giudice dell’esecuzione. Il giudice dell’esecuzione in realtà appartiene ad un ufficio giudiziario, appartiene al tribunale in composizione monocratica , quindi quando parliamo del giudice dell’esecuzione stiamo parlando del giudice che appartiene ad un determinato ufficio giudiziario, il tribunale , e che è competente, quindi competenza per materia, in composizione monocratica. Così come per la tutela dichiarativa anche per quella esecutiva dobbiamo porci il problema di capire a livello territoriale qual è il giudice al quale dobbiamo rivolgerci, qual è il tribunale di quale luogo che ha competenza a conoscere a livello territoriale della pretesa esecutiva. In tal caso ci sono 2 disposizioni da esaminare: l’art 26 e 26 bis del codice. Queste norme distinguono a seconda del tipo di esecuzione, e vediamo cosa ci dicono: Art. 26. Foro dell'esecuzione forzata. Per l'esecuzione forzata su cose mobili o immobili è competente il giudice del luogo in cui le cose si trovano. Se le cose immobili soggette all'esecuzione non sono interamente comprese nella circoscrizione di un solo tribunale, si applica l'art. 21. Per l'esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. (1) Per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare è competente il giudice del luogo dove l'obbligo deve essere adempiuto. quindi già dall’art 26, rubricato: “foro dell’esecuzione forzata”, il legislatore distingue a seconda dell ’oggetto del processo esecutivo.

  • Per l’esecuzione forzata su cose mobili o immobili il criterio di collegamento più adeguato più logico al quale fa riferimento il legislatore è il luogo in cui si trovano i beni ;
  • Per l’esecuzione forzata degli obblighi di fare e non fare facciamo riferimento al giudice del luogo dove deve essere adempiuto. [Esempio: io ho una sentenza di condanna che mi dà la possibilità di iniziare l’esecuzione, quindi mi dà la possibilità di avere un titolo esecutivo nei confronti del prof. Auletta e quindi il prof Auletta deve distruggere il muro. Il prof. Auletta, nonostante io solleciti il suo adempimento tramite la notificazione di quegli atti pre-esecutivi, titolo esecutivo e atto di precetto, non procede alla distruzione all’abbattimento del muro. In questo caso devo utilizzare l’esecuzione in forma specifica per obblighi di fare e non fare: il mio diritto è ad ottenere una prestazione di disfare, in questo caso, un’opera compiuta di sfregio alle regole. In tal caso ci si deve rivolgere al tribunale del luogo dove deve essere adempiuto l’obbligo, quindi dove si trova il muro che il porf. Auletta ha costruito illegittimamente.] Art. 26-bis. Foro relativo all'espropriazione forzata di crediti. (1) Quando il debitore è una delle pubbliche amministrazioni indicate dall'articolo 413, quinto comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. Fuori dei casi di cui al primo comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.
  1. nonostante la notificazione di questi atti, in presenza di inadempimento da parte del soggetto obbligato, posso procedere all’esecuzione e nell’ipotesi di esecuzione per consegna è proprio l’ufficiale giudiziario che si reca nel luogo dove si trova il bene, lo prende e lo consegna all’avente diritto: il giudice non c’è, rimane sullo sfondo. Nell’esecuzione per rilascio:
  2. notifico il titolo esecutivo, l’atto di precetto ad esempio al conduttore moroso,
  3. in mancanza di un adempimento spontaneo nel rilascio dell’immobile, vedremo che è l’ufficiale giudiziario a dover notificare al conduttore un avviso del giorno e del luogo in cui si recherà presso l’immobile per immettere l’avente diritto. In questo momento inizia l’esecuzione e il giudice dell’esecuzione non compare ,rimane sullo sfondo e cioè significa che emerge nel momento in cui sorgono delle difficoltà, ma di regola tutto è affidato all’ufficiale giudiziario. Quindi quando parliamo di esecuzione dobbiamo tener presente che l’ufficio esecutivo è composto da diversi soggetti:
  • l’avente diritto , il creditore (questa è la terminologia giusta),
  • il debitore esecutato ,
  • il giudice (ma non solo il giudice perché in alcuni casi come nell’ambito dell’esecuzione per consegna o rilascio ha un ruolo del tutto secondario e marginale)
  • l’ufficiale giudiziario. Domanda di una ragazza: “ In questo caso chi è il giudice competente? E se c’è differenza tra esecuzione forzata e in forma specifica” Prof: “ dove si trova l’immobile, in quanto il criterio di collegamento attiene al bene, questo non per l’art 26 bis ma per l’art 26 che individua il giudice territorialmente competente laddove l’esecuzione abbia ad oggetto un bene mobile o immobile ” Il giudice dell’esecuzione come parla? Nell’ambito del processo di cognizione siamo abituati a conoscere diverse forme di provvedimenti : il decreto, l’ordinanza, la sentenza. Forse il ruolo fondamentale nel processo di cognizione l’assume proprio la sentenza. Nell’ambito del processo esecutivo il giudice dell’esecuzione, invece, parla con ordinanza , quindi la forma generale dei provvedimenti del giudice di esecuzione è l’ordinanza , e da questo deriva anche il regime del provvedimento , revocabile e irrevocabile, da parte dello stesso giudice che l’ha pronunciato. L’art 487, in particolare segna un limite: è modificabile e revocabile finché non abbia avuto esecuzione, finché quell’ordinanza non sia stata portata ad esecuzione. Però abbiamo detto che nell’ambito del processo esecutivo non ci sono dei momenti per accertare, per giudicare, per decidere, ma potrebbe accadere che c’è necessità anche nell’ambito del processo esecutivo di accertare, giudicare. Qual è questo momento? Proprio perché funzionalmente il processo esecutivo è inteso ad attuare diritti e non all’accertamento di essi, non possiamo però escludere che sorgano delle contestazioni, ad esempio viene iniziata l’esecuzione ma il debitore esecutato ha già adempiuto, quindi quell’esecuzione è illegittima; oppure viene iniziata l’esecuzione senza prima notificare il titolo esecutivo e l’atto di precetto: in questo caso si tratta di contestazioni che devono essere sollevate ed è necessario prevedere che tali contestazioni possano essere sollevate anche nell’ambito del processo esecutivo. Infatti, proprio per la funzione del processo esecutivo che è volto all’attuazione e non alla decisione e non presuppone il giudicare, l’accertare , possono sorgere nell’ambito del processo esecutivo delle parentesi cognitive, che si chiamano opposizioni :
    1. opposizione all’esecuzione qualora il debitore voglia contestare il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata;
    2. opposizione agli atti esecutivi , quando voglio contestare la regolarità formale del processo esecutivo, ho l’opportunità di un provvedimento del giudice dell’esecuzione. Quindi, avverso i provvedimenti del giudice dell’esecuzione possiamo immaginare anche l’instaurazione di una parentesi cognitiva, ad opera delle parti del processo esecutivo e questa parentesi cognitiva, che è bene saperlo find’ora, prende il nome di opposizione e che poi distingueremo in base all’oggetto: -opposizione all’esecuzione (se intendo contestare l ’an dell’esecuzione, il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata), -o opposizione agli atti esecutivi (se intendo contestare il q uomodo dell’esecuzione, la regolarità formale del processo esecutivo)
    3. ancora l’opposizione di terzo all’esecuzione , ma l’analizzeremo con calma.

Analisi dei titoli esecutivi Con queste parentesi si instaura un giudizio a cognizione piena, vedremo che viene ad essere deciso dal giudice tramite una sentenza, visto che ha la natura di un giudizio a cognizione piena, ma trae spunto da un processo esecutivo. La condizione , il presupposto processuale per poter instaurare il processo esecutivo è quel documento denominato titolo esecutivo. La norma generale che si occupa del titolo esecutivo è l’art 474. Innanzitutto questa disposizione al primo comma prevede l’esecuzione forzata non può aver luogo che in virtù di un titolo esecutivo, per un diritto certo, liquido ed esigibile. Queste sono già nozioni che conoscete, quando ad esempio nella parte generale avete studiato la tutela di condanna, le azioni di condanna perché lì, ad esempio, avete fatto riferimento all’istituto della condanna generica, ovvero quel provvedimento tramite il quale il giudice accerta l’an deabeatur ma non determina il quantum, il processo prosegue con una sentenza non definitiva relativamente alla determinazione del quantum. In questa ipotesi non è titolo esecutivo , perché? Quali caratteristiche mancano alla pronuncia del giudice? La liquidità e l’esigibilità , quindi è un provvedimento relativo ad un diritto certo, il diritto c’è ed è stato accertato, ma non ha quelle caratteristiche necessarie affinché possa costituire titolo esecutivo, non è liquido e non è esigibile. La norma poi, l’art 474 individua quali sono questi titoli esecutivi, e distingue tra:

  • titoli esecutivi giudiziali -e titoli esecutivi stragiudiziali; al numero 1 fa riferimento alle sentenze, provvedimenti e altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva : si tratta quindi di titoli esecutivi di formazione giudiziale. La sentenze: quando una sentenza è titolo esecutivo? Ai sensi dell’art 282 le sentenze implicitamente di condanna , sono provvisoriamente esecutive tra le parti: posso procedere nelle forme dell’esecuzione forzata anche sulla base di una sentenza di condanna di primo grado. Però, la sentenza di primo grado può essere oggetto di impugnazione: può darsi che venga proposto appello, ad esempio, e che l’appellante richieda la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di condanna, la cosiddetta inibitoria. Quindi può darsi che io avvio il processo esecutivo sulla base di una sentenza di condanna, ma l’energia del processo esecutivo costituita dal titolo venga meno nel corso del processo esecutivo, e ciò produce una conseguenza anomala del processo esecutivo che pure studieremo, ovvero darà luogo ad una stasi del processo esecutivo. Il processo esecutivo, visto che ha perso quell’energia necessaria costituita dal titolo esecutivo, non può andare avanti. Ma, per ora, ci limitiamo a dire che le sentenze di condanna di primo grado sono provvisoriamente esecutive tra le parti , quindi sulla base di una sentenza di condanna anche di primo grado posso procedere a esecuzione forzata, perché ho quell’energia necessaria per instaurare il processo esecutivo; Provvedimenti e altri atti Ma la norma non individua solo le sentenze come forma di esecuzione giudiziale, ma anche provvedimenti e altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva. Ciò implica che ci sono provvedimenti diversi dalla sentenza che hanno efficacia di titoli esecutivi , ad esempio il decreto ingiuntivo, ovvero quel provvedimento che viene emanato dal giudice a contraddittorio non integro. Il procedimento di ingiunzione è una di quelle ipotesi di deroga temporanea al principio del contraddittorio , in quanto di regola prima si instaura il contraddittorio e poi il giudice emana il provvedimento. Ipotesi eccezionali sono quelle in cui il giudice pronuncia il provvedimento prima che si è instaurato il contradditorio e ciò accade nell’ambito del procedimento monitorio , ove il creditore che ha, ad esempio, diritto al pagamento di una somma di denaro e sia liquida ed esigibile si rivolge al giudice per ottenere un decreto ingiuntivo e il debitore non ne sa nulla: è un procedimento monitorio e il giudice si basa sulle affermazioni e sulla prova scritta del creditore. Dopodiché, ottenuto il decreto ingiuntivo, viene portato a conoscenza del debitore, il quale ha un termine che decorre dalla notificazione del decreto ingiuntivo e del ricorso introduttivo per proporre opposizione al decreto ingiuntivo, per instaurare quel contraddittorio che non era stato instaurato prima dell’emanazione del provvedimento. In questo caso si dice che il contraddittorio è differito , è successivo alla pronuncia del decreto ingiuntivo del provvedimento del giudice, ed è eventuale perché è rimessa al debitore esecutato la scelta di instaurare o meno il giudizio di cognizione piena, e quindi di instaurare il contraddittorio. Il decreto ingiuntivo, salvo ipotesi eccezionali in cui è sin dalla sua emanazione provvisoriamente esecutivo, ex art 642, **acquista questa efficacia particolare di titolo esecutivo nel momento in cui:
  • viene notificato al soggetto ingiunto**
  • decorre il termine per la proposizione dell’opposizione
  • non viene proposta opposizione. In questo caso si riconosce al decreto ingiuntivo non opposto quell’attributo importante costituito dall’avere efficacia esecutiva, perché sulla base di quel provvedimento si può procedere ad esecuzione forzata.

I titoli esecutivi si distinguono in due grandi categorie: titoli esecutivi giudiziali e titoli esecutivi stragiudiziali. A) Titoli esecutivi giudiziali : di formazione giudiziale. Proprio l’ipotesi classica che abbiamo preso sin da subito in considerazione, del giudice che ha già accertato la pretesa, ha emanato un provvedimento di condanna, espresso una sentenza o un provvedimento che abbia forma diversa della sentenza e che quindi si deve procedere all’esecuzione forzata. La norma nell’individuazione dei titoli esecutivi di formazione giudiziale non si limita alla -sentenza che noi diciamo di condanna anche eventualmente di primo grado , -ma amplia questa categoria ai provvedimenti e soprattutto -agli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva. Abbiamo individuato questa nozione, ad esempio, nelle ipotesi in cui o su impulso del giudice o su impulso di entrambe le parti si debba procedere al tentativo di conciliazione e questo riesca, in tal caso si redige il verbale di conciliazione e la legge all’art ad esempio 185 , ultimo comma, attribuisce espressamente efficacia di titolo esecutivo. Tuttavia questa distinzione tra titoli esecutivi giudiziali e stragiudiziali non è una distinzione solo teorica, astratta ma c’è sempre un risvolto pratico. Quando infatti distinguiamo tra titolo esecutivo giudiziale e stragiudiziale dobbiamo tener presente che il titolo esecutivo di formazione giudiziale è un titolo più forte rispetto a quello stragiudiziale, e ci accorgiamo della rilevanza di tale distinzione soprattutto quando analizziamo le opposizioni nell’ambito del processo esecutivo, ossia quelle parentesi cognitive che possono instaurarsi per sollevare contestazioni nell’ambito del processo esecutivo. Cioè abbiamo fatto un cenno minimo all’ “ opposizione all’esecuzione ”: tramite quest’ultima il debitore esecutato contesta il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata. [Ad esempio: c’è stato l’adempimento, quindi non hai diritto di procedere nelle forme del processo esecutivo, di ottenere coattivamente quel risultato che hai già ottenuto fuori dal processo esecutivo, tramite l’adempimento spontaneo del soggetto obbligato. In questa ipotesi, quindi, occorre distinguere se il titolo esecutivo è di formazione giudiziale o stragiudiziale, perché se è di formazione giudiziale con l’opposizione all’esecuzione non posso dedurre qualsiasi contestazione , ma solo quelle contestazioni che non potevo dedurre nell’ambito del processo in cui si è formato il titolo esecutivo giudiziale. Non posso cioè dire: “il tuo diritto si è prescritto”. Avrei dovuto dirlo sollevando un’eccezione nell’ambito del processo di cognizione. C’è l’onere, in sostanza, di dedurre nell’ambito del processo di cognizione tutti quei fatti impeditivi, estintivi, modificativi del diritto fatto valere in via giurisdizionale. Invece , i motivi di opposizione all’esecuzione , laddove l’esecuzione è iniziata sulla base di un titolo esecutivo che si è formato fuori dal processo sono più ampie : posso dedurre qualsiasi tipo di contestazione , perché non c’è stato un punto fermo, com’è rappresentato dal titolo di formazione giudiziale. Questo lo riprenderemo dopo, quando parleremo dell’”opposizione all’esecuzione”. Per ora è sufficiente sapere che quando parliamo di titolo esecutivo occorre distinguere due grandi categorie: giudiziali e stragiudiziali e questa distinzione non è solo teorica ma è una distinzione che ha delle conseguenze sul piano applicativo. A maggior ragione noi sappiamo che sulla base, ad esempio, di un assegno bancario o circolare, oltre a promuovere direttamente la tutela esecutiva , in mancanza sempre dell’adempimento spontaneo dell’obbligato, la parte può richiedere di ottenere un decreto ingiuntivo. Ovvero: l’assegno rientra tra quelle prove scritte che possono supportare la richiesta del creditore che ha diritto di ottenere una somma di denaro liquida ed esigibile ad ottenere anche un provvedimento del giudice , un titolo esecutivo giudiziale. Cioè: io ho un titolo esecutivo stragiudiziale e tramite il processo d’ingiunzione, il decreto ingiuntivo, ottengo un titolo esecutivo di formazione giudiziale. E com’è possibile se ho già un titolo esecutivo di formazione stragiudiziale che il creditore abbia interesse ad ottenere un titolo esecutivo di formazione giudiziale? Evidentemente perché riesce ad ottenere delle utilità in più. Quali sono? Tramite il decreto ingiuntivo il creditore riesce ad ottenere un titolo esecutivo più forte , che resiste a delle contestazioni che se il debitore voleva sollevare, avrebbe dovuto farlo in sede di opposizione al decreto ingiuntivo , non le può sollevare nell’ambito di quelle parentesi cognitive che vengono instaurate nell’ambito del processo esecutivo, tramite quindi l’opposizione all’esecuzione. La prof ripete: per ottenere il decreto ingiuntivo il creditore: a) oltre ad affermare di essere tale b) deve supportare la sua richiesta tramite una prova scritta. Prove scritte che possono supportare questa richiesta del creditore sono tra l’altro anche un assegno bancario o circolare. Se ho un assegno bancario, in sostanza, io creditore già sono in possesso di un titolo esecutivo , ma il titolo è stragiudiziale. Richied o invece al giudice, nelle forme del procedimento di ingiunzione , un titolo esecutivo di formazione giudiziale , perché il titolo esecutivo di formazione giudiziale è un titolo esecutivo più forte. Studentessa chiede: può legittimare anche il titolo per iscrizione di ipoteca?

La prof risponde: questa è un’altra utilità, visto che Il decreto ingiuntivo rappresenta un provvedimento di condanna, tramite il decreto ingiuntivo ottengo anche un titolo per iscrivere ipoteca giudiziale sui beni del debitore esecutato, ulteriore utilità che il creditore ha, ulteriore rispetto al fatto che tramite il procedimento di ingiunzione riesce ad ottenere un titolo esecutivo più forte. Il decreto ingiuntivo rientra nel n.1 dell’art 474, mentre il creditore è in possesso di un titolo esecutivo stragiudiziale. Per ora è sufficiente sapere:

  1. che il titolo esecutivo è l’energia del processo esecutivo e deve esserci per tutta la durata del processo esecutivo ;
  2. che il titolo esecutivo riguarda un diritto che deve avere le tre caratteristiche : concreto, liquido, esigibile ;
  3. e che già dall’art 474 emerge una prima distinzione tra titoli esecutivi, di formazione giudiziale e stragiudiziale , distinzione non solo teorica, in quanto essa ha anche risvolti pratici che capiremo di qui a poco. Titoli esecutivi di formazione giudiziale sono:
  4. le sentenze,
  5. provvedimenti diversi dalle sentenze,
  6. altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva. Nel corso dello studio del diritto processuale civile troverete in diversi ambiti provvedimenti diversi dalla sentenza che hanno efficacia esecutiva, anche nell’ambito del processo del lavoro , ad esempio. In quest’ultimo ambito, infatti, innanzitutto potrebbe accadere che il lavoratore nei cui confronti il legislatore esprime in più occasioni un netto favor perché parte debole, anche nel rapporto sostanziale, troviamo che il lavoratore può procedere all’esecuzione forzata sulla base della sola copia del dispositivo della sentenza. Cosa vuol dire? Che per le peculiarità della fase decisoria nell’ambito del rito del lavoro può accadere che ci sia una scissione nella pronuncia della sentenza. La sentenza innanzitutto possiede un’epigrafe dove viene indicato: “in nome del popolo italiano”, le indicazione relative alle parti oltre che all’ufficio giudiziario, c’è poi una parte relativa al fatto processuale, (cosa è accaduto nell’ambito del processo), una motivazione, poi trovate il PQM: per questi motivi. Es: per questi motivi condanna il prof Auletta al pagamento di 300000 € in favore della dottoressa Rusciano. Questo comando rappresenta il dispositivo della sentenza. Nell’ambito del processo del lavoro oggi il giudice pronuncia l’intera sentenza, le norme del codice di rito sono formulate in genere sulla base di una regola e di un’eccezione. La regola è che il giudice all’esito della discussione della causa pronuncia la sentenza. Eccezionalmente se vi è una particolare complessità della controversia e della decisione il giudice si limita a dare lettura del dispositivo, di queste due righe, in udienza, poi ci sarà un momento successivo in cui il giudice deposita la sentenza completa di motivazione. Il lavoratore, in tale caso eccezionale, può procedere all’esecuzione forzata direttamente sulla base della copia del solo dispositivo. **Quindi, il dispositivo nell’ambito del processo del lavoro può rappresentare un titolo esecutivo quando
  • è a favore del lavoratore -e quando riguarda crediti di lavoro; in tal caso si può procedere ad esecuzione sulla base del solo dispositivo.** Questo per dirvi che in più parti del programma troverete provvedimenti che hanno efficacia esecutiva. Anche nel processo del lavoro, infatti il dispositivo è parte di sentenza, quindi forse rientra nell’ambito della prima categoria di cui al numero 1 dell’art 474, ma ancora, nel processo del lavoro trovate delle ordinanze anticipatorie di condanna (non ci sono sul consolo). L’art 423 prevede le ordinanze anticipatorie di condanna nell’ambito del rito del lavoro , 1)una comune rispetto al rito ordinario: l’ordinanza per il pagamento di somme non contestate, 2)un’altra che può essere emanata solo a favore del lavoratore: l’ordinanza provvisionale, che somiglia alla sentenza provvisionale che avete già studiato, nel limite in cui il giudice ritiene già raggiunta la prova, però ha la forma di ordinanza. Si tratta di titoli esecutivi, quindi si può procedere all’esecuzione sulla base di tali titoli esecutivi. B) Titoli esecutivi stragiudiziali : di formazione stragiudiziale Invece quali sono i titoli esecutivi stragiudiziali? Lettura Art 474 n. 2 e 3

esecutivi di formazione stragiudiziale che possono fondare unicamente l’espropriazione forzata , non possono costituire l’energia del processo esecutivo, anzi di quella specie del processo esecutivo che abbiamo visto essere l’esecuzione in forma specifica.

3. Gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli; Altra ipotesi è quella prevista dal n.3 dell’art 474, in questo caso la norma fa riferimento agli atti ricevuti dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli. Questa norma, quindi, individua dei titoli esecutivi stragiudiziali che non sono limitati a livello oggettivo , cioè possono fondare, in realtà, astrattamente, stando solo all’art 474, qualsiasi tipo di esecuzione forzata: -sia espropriazione forzata, -sia esecuzione in forma specifica. Però dobbiamo stare attenti perché, soprattutto quando studieremo l’esecuzione in forma specifica per obblighi di fare e di non fare, il legislatore limita il titolo esecutivo, quindi non c’è questa limitazione all’art 474 così evidente, ma la ritroviamo nell’ambito dell’esecuzione in forma specifica per gli obblighi di fare e di non fare, l’art 612. Questa disposizione prevede: TITOLO IV - DELL'ESECUZIONE FORZATA DI OBBLIGHI DI FARE O DI NON FARE Art. 612. Provvedimento. Chi intende ottenere l'esecuzione forzata di una sentenza di condanna per violazione di un obbligo di fare o di non fare, dopo la notificazione del precetto, deve chiedere con ricorso al giudice dell'esecuzione che siano determinate le modalità dell'esecuzione. […] Quindi la norma che introduce il processo esecutivo in forma specifica per obblighi di fare e di non fare, l’art 612, sembra far riferimento unicamente alla sentenza di condanna: impone cioè al creditore di premunirsi di un titolo esecutivo di formazione giudiziale, in particolare la sentenza di condanna, ma forse possiamo ampliare questa disposizione fino a ricomprendere il titolo esecutivo di formazione giudiziale, che sono gli unici che possono formare questo tipo di esecuzione. Quindi, anche quando studiamo i titoli esecutivi dobbiamo tener presente che esistono diversi processi esecutivi: -espropriazione forzata -e esecuzione in forma specifica che comprende al suo interno consegna bene immobili, rilascio beni immobili, obblighi di fare e di non fare. Per l’espropriazione forzata, quindi laddove il creditore ha diritto ad ottenere una somma di denaro, (questa è lo scopo cui mira il processo esecutivo), può utilizzare sia titoli esecutivi di formazione giudiziale che titoli esecutivi di formazione stragiudiziale, mentre invece per l’esecuzione in forma specifica di consegna o rilascio possono essere posti a fondamento di tale tipo di esecuzione solo i titoli esecutivi di formazione giudiziale, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, n.2 e 3 dell’art 474. Esclusi sono i titoli esecutivi, ma per loro natura, i titoli di credito, e per volontà del legislatore le scritture private autenticate perché lì c’è una limitazione oggettiva solo alle obbligazioni relative a somme di denaro. Titoli esecutivi relativamente all’esecuzione in forma specifica per gli obblighi di fare e di non fare sono invece i titoli esecutivi di formazione giudiziale, soltanto questi: la sentenza di condanna e anche il verbale di conciliazione, questi sono i titoli esecutivi che possono tranquillamente formare l’esecuzione in forma specifica per gli obblighi di fare o di non fare. Infatti, l’art 474 ultimo comma [rileggiamo articolo= L'esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma] limita espressamente il numero di titoli esecutivi che possono fondare questo tipo di esecuzione in forma specifica.

Titolo esecutivo europeo Detto questo, ci sono alcuni manuali che si occupano di un ulteriore titolo esecutivo non contemplato all’art 474: il titolo esecutivo europeo. Infatti, il regolamento comunitario 205/2005 istituisce un principio di riconoscimento interno nell’ambito della comunità europea di un documento a determinate condizioni ; se ottengo un titolo esecutivo europeo in Italia che deve essere eseguito all’estero ma comunque nell’ambito della comunità europea, non è necessario che io ottenga l’exequatur, ossia che mi rivolga al giudice del paese interno perché direttamente quel titolo può circolare all’interno della comunità europea. Quali sono queste decisioni che rappresentano un titolo esecutivo europeo? Si tratta innanzitutto di decisioni giudiziarie , di transazioni giudiziarie , di atti pubblici relativi a crediti pecuniari esigibili e non contestati. Le condizioni affinché si possa parlare di titolo esecutivo europeo è che siano stati garantiti quei minimi principi che ormai sono comuni all’interno della comunità europea, proprio per far sì che si sia avuto un equo processo. In presenza di quei determinati requisiti previsti già dallo stesso regolamento è possibile ottenere un titolo esecutivo che non ha un limite territoriale nazionale, il limite è comunitario, può circolare nell’ambito dell’interno territorio europeo. Ma è sufficiente avere questo titolo esecutivo? [ad esempio, è sufficiente avere un sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro?] In realtà il legislatore richiede un’ulteriore formalità: spedizione in forma esecutiva. La sentenza e gli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo esecutivo per l’esecuzione forzata devono essere , in sostanza, muniti della formula esecutiva , salvo che la legge disponga altrimenti. Infatti l’art 475, rubricato proprio: “spedizione in forma esecutiva”, prevede al secondo comma che: “la spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o fu stipulata l’obbligazione, o ai suoi successori con indicazione in calce della persona alla quale è spedita”. Ma il terzo comma è rilevante per quanto oggi ci interessa, cioè: cos’è questa spedizione in forma esecutiva? Consiste nell’intestazione Repubblica Italiana, in nome della legge e nella posizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale sull’atto originale o sulla copia della seguente formula: “comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il seguente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.” In sostanza sembra un qualcosa di importante questa “spedizione in forma esecutiva”. In realtà si tratta semplicemente di un timbro. Non è sufficiente avere il titolo esecutivo, è necessario anche che ci sia questa operazione materiale compiuta o dal cancelliere o dal notaio perché questa spedizione vuol dire in sostanza che c’è stato un controllo seppure informale da parte di questi organi, innanzitutto del soggetto a favore del quale si rilascia il titolo esecutivo, perché capirete bene che il titolo esecutivo, visto che è essenziale, che rappresenta l’energia del processo esecutivo, non può essere concesso più volte al creditore, altrimenti egli potrebbe procedere a diversi processi esecutivi, invece è qualcosa di così importante per cui questi soggetti tenuti alla spedizione in forma esecutiva del titolo effettuano un controllo innanzitutto della parte che richiede il titolo alla quale quindi può essere effettivamente e materialmente consegnato. Ottenuto: -il titolo esecutivo -e la spedizione in forma esecutiva posso finalmente procedere alla notificazione di quegli atti che necessariamente sono presupposti dal processo esecutivo. Devo quindi: 1)notificare il titolo al soggetto obbligato, 2) devo procedere alla notificazione di un ulteriore atto, ritenuto essenziale, prodromico all’esecuzione da parte del legislatore, questo ulteriore atto è rappresentato dal precetto. In realtà dobbiamo limitarci a pochi cenni relativamente all’efficacia soggettiva del titolo esecutivo. Sicuramente non sorgono problemi laddove siano le parti stesse indicate all’interno del titolo esecutivo a fare richiesta di spedizione della formula esecutiva; però dobbiamo chiederci se questa efficacia soggettiva possa essere in qualche modo estesa ad altri soggetti, a favore per esempio dei successori. L’art 475, almeno dal lato attivo e cioè del creditore concede la possibilità in un certo senso di operare questo ampliamento. Art 475 co. 2 (legge articolo) Art. 475. Spedizione in forma esecutiva Comma 2: La spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o ai suoi successori, con indicazione in calce della persona alla quale è spedita. Quindi ci può essere ampliamento a livello soggettivo almeno dal lato attivo, però possiamo immaginare che questo ampliamento possa essere necessario anche al lato passivo; es: se muore il debitore occorre comunque non limitare la