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Il documento illustra il processo esecutivo in diritto, soffermandosi sulla duplicità di diritti in gioco, sugli atti pre-esecutivi necessari prima dell'inizio dell'esecuzione e sul principio del contraddittorio in forma attenuata. Vengono inoltre distinte le forme di esecuzione diretta e indiretta, e i titoli esecutivi sono classificati in giudiziali e stragiudiziali. L'art 474 individua i titoli esecutivi, tra cui le sentenze di condanna di primo grado, provvedimenti e altri atti a cui la legge riconosce espressamente efficacia esecutiva. Vengono inoltre analizzate le opposizioni nell'ambito del processo esecutivo, come l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi.
Tipologia: Sbobinature
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Seminario Rusciano 13-03- Il Processo Esecutivo Oggi affrontiamo, e per tutta la durata di questi incontri che saranno 8 in tutto e si concluderanno il 15 maggio, il processo esecutivo. Tengo a precisare che questo corso, questa parte di corso a me affidata non sostituisce lo studio dei testi, dei manuali che vi sono stati indicati dai rispettivi professori, quindi integra lo studio, è qualcosa in più rispetto allo studio dei manuali ma non certo vale a sostituire. Se non sono chiara in qualcosa vi prego di interrompere, questo corso non è una lezione istituzionale ma un dialogo, quindi potete interrompermi e invitare ad essere più chiara se qualcosa tralascio o ho difficoltà a farmi comprendere. Innanzitutto, comincerei con un’immagine, l’immagine della Dea della giustizia. Sapete com’è raffigurata? Ragazzi rispondo: “una bilancia”. Prof: una bilancia, non solo con una bilancia. La Dea della giustizia nei testi tra il XVI e XVIII secolo è sempre stata raffigurata con una benda innanzitutto, una benda che indica l’imparzialità del giudice, più che il caso che vinca o meno la causa. La dea della giustizia è bendata perché il giudice deve essere imparziale: in una mano ha la bilancia, nell’altra ha la spada. La bilancia rappresenta un po’ l’oggetto del corso dei vostri professori, ovvero la tutela dichiarativa , quella tutela volta ad accertare chi ha ragione e chi ha torto nell’ambito del giudizio, una tutela volta ad accertare il diritto, a giudicare; mentre invece la spada interviene forse in un momento successivo, ma non sempre, interviene cioè per imporre la sanzione. Oggi e nel corso di questi incontri, noi ci occupiamo della spada in sostanza. Ci occupiamo ovvero di quel metodo processuale , quello schema preordinato a far valere la pretesa esecutiva, una pretesa che:
momento esecutivo : art 24 , ma anche art 111 della Costituzione sul giusto processo nell’ottica della ragionevole durata. Diciamo che io manterrei, in questa fase, questo parallelismo che può sussistere con la tutela dichiarativa rispetto alla tutela esecutiva. Il processo di esecuzione ha per oggetto in sostanza una lite da pretesa accertata , mentre invece nell’ambito della tutela dichiarativa del processo di cognizione, l’oggetto è una lite da pretesa meramente affermata. Nell’ambito del processo di cognizione c’è un soggetto che afferma di essere titolare di un diritto di cui chiede tutela in via giurisdizionale; nell’ambito del processo esecutivo colui che agisce in giudizio, agisce sulla base di una pretesa già accertata. Questa pretesa già accertata si sintetizza nel documento che legittima il soggetto a procedere a esecuzione forzata, il titolo esecutivo. Libman infatti diceva che: “la condizione necessaria e sufficiente a procedere ad esecuzione forzata è che ci sia questo documento, chiamato titolo esecutivo” che di qui a poco vedremo meglio in cosa consiste. In relazione quindi alla tutela dichiarativa, può indistintamente parlarsi di giudizio o di processo , perché in realtà lì c’è la funzione giurisdizionale vera e proprio in senso tecnico, il giudice accerta, giudica, decide. In riferimento invece alla tutela esecutiva occorre parlare di processo o procedimento , che è un momento di attuazione di quanto già è stato giudicato precedentemente. Esistono però diverse forme di tutela esecutiva : come possiamo astrattamente immaginare di costringere l’obbligato, il soggetto che è stato condannato a svolgere una determinata prestazione ad adempiere? A. Potremmo pensare a forme di esecuzione indiretta , così come nel tempo, sulla base delle legis actiones, avete studiato in istituzione di diritto romano, anche la prigionia del debitore. Ma oggi esiste anche nel nostro sistema nell’ambito del codice un esempio di coercizione indiretta, che ovviamente è ben lontana dalle legis actiones, ma che si sostanzia in una sorta di risarcimento di danno per ogni giorno di ritardo nell’adempimento della prestazione; B. Oppure c’è l’altra forma di tutela che astrattamente possiamo immaginare di esecuzione diretta : non si infliggono in questo caso delle sanzioni al soggetto obbligato ma l’attività, anzi l’inattività, in questo caso, del soggetto obbligato è sostituita dall’organo esecutivo. L’esempio di esecuzione indiretta che ritroviamo nell’ambito del codice è stata recentemente introdotta dal legislatore all’art 614 bis. Per quale ipotesi? Quand’ è che sorge un limite all’esecuzione diretta? Quand’è che vi è l’impossibilità che ci sia la sostituzione all’adempimento di un altro soggetto rispetto all’obbligato? Laddove la prestazione è infungibile , e cioè quando quella determinata attività deve essere necessariamente svolta dal soggetto obbligato perché non si avrebbe un’ uguale soddisfazione del creditore nell’ipotesi in cui quella prestazione fosse svolta da un soggetto diverso rispetto al debitore, al soggetto obbligato. Vediamo cosa dice l’art 614 bis, in che cosa si sostanzia questa sanzione immaginata dal legislatore nell’ipotesi in cui non può funzionare la tutela esecutiva diretta: TITOLO IV-bis - Delle misure di coercizione indiretta art 614 bis - Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare Con il provvedimento di condanna all’adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409. Il giudice determina l'ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile. Da questa norma, quindi, emerge che la sanzione ideata dal legislatore, l’esempio quindi che abbiamo attualmente di esecuzione indiretta è costituito da una somma di denaro , che l’obbligato è tenuto a versare per ogni giorno di
consegnarlo a chi ha diritto di averlo. Mentre più problematica è l’ipotesi dell’espropriazione forzata laddove si deve attuare, eseguire il diritto del creditore ad ottenere una somma di denaro. Rilascio: Esecuzione per rilascio. Siamo nell’ambito dei procedimenti speciali, e nell’ambito dei procedimenti speciali non cautelari trovate il procedimento per convalida di sfratto , ovvero un procedimento sommario, una cognizione sommaria del giudice, tramite il quale riesco ad ottenere un provvedimento: u n’ordinanza di rilascio che costituisce titolo esecutivo. Relativamente ai rapporti di locazione, ad esempio, se il conduttore è inadempiente rispetto al pagamento dei canoni di locazione, io, oltre ad ottenere eventualmente il pagamento dei canoni non corrisposti, posso comunque agire per ottenere il rilascio immediato dell’immobile seguendo questo particolare procedimento: ottenendo quindi un’ordinanza di rilascio (la bilancia) e in mancanza di adempimento spontaneo da parte del conduttore, posso utilizzare lo strumento esecutivo, la tutela esecutiva, per ottenere effettivamente libero l’immobile da cose e persone. Analizzeremo nel corso di questi incontri queste diverse forme di tutela esecutiva, ma per il momento vediamo come il processo esecutivo sia un momento necessario della tutela giurisdizionale per garantire effettività della tutela giurisdizionale; processo esecutivo che presuppone l’esistenza di qualcosa, per ora ci basta sapere di un documento, di un titolo o giudiziale (quindi di una pretesa già accertata) o negoziale (titoli esecutivi di formazione stragiudiziali.) Per il processo di cognizione siamo abituati a studiare innanzitutto i principi , che costituiscono una parte in generale, ed essi, quindi, riguardano in qualche modo anche il processo esecutivo: primo fra tutti potremmo fare riferimento al principio della domanda. Anche in riferimento al processo esecutivo dobbiamo dire che esso è retto dall’impulso di parte del creditore o comunque dell’avente diritto. Però, mentre nell’ambito del processo di cognizione l’impulso della parte attrice coincide con la proposizione della domanda giurisdizionale, nell’ambito nel processo esecutivo non possiamo far coincidere l’impulso di parte con l’inizio dell’esecuzione, perché prima di ogni tipo di esecuzione (parliamo sempre di esecuzione diretta, quella indiretta è altro è l’art 614 bis) ci sono degli atti pre-esecutivi che vanno in qualche modo portati a conoscenza del soggetto obbligato. Infatti, prima di instaurare, prima di dare inizio ad un processo esecutivo è necessario un impulso del creditore , di notifica del titolo esecutivo e dell’atto di precetto: è come, cioè, se il creditore dicesse: “guarda è l’ultimo momento utile per adempiere spontaneamente e se non adempi nonostante la notificazione del titolo esecutivo e del precetto dò inizio al processo esecutivo”. Con la notificazione:
Il processo esecutivo è disciplinato dal libro III del codice, e si struttura in 6 titoli : il primo titolo (del quale ce ne occuperemo oggi e nel prossimo incontro) è un titolo comune a tutte le forme di esecuzione, si occupa in particolare del titolo esecutivo e del precetto , contiene norme generali che quindi hanno una valenza comune alle diverse forme di esecuzione, e che quindi va esaminato e va sempre tenuto presente. Parti del processo esecutivo: abbiamo detto che dobbiamo far riferimento all’ufficio giudiziario, non composto soltanto dall’idea tradizionale che abbiamo nel momento in cui facciamo riferimento alla tutela dichiarativa, quindi giudice e parti, anche se anche lì c’è un ruolo fondamentale degli ausiliari del giudice, cancellieri, ufficiale giudiziario, ma questo ruolo è da non protagonisti in questo ambito; invece nell’ambito del processo esecutivo un ruolo da protagonisti può essere attribuito proprio anche all’ufficiale giudiziario. Chi è il giudice dell’esecuzione? Questa è una domanda che noi diamo per scontata all’esame, ma certe volte abbiamo difficoltà quasi come se voi pensaste che accanto al giudice di pace, al tribunale, alla corte d’appello, alla corte di cassazione esiste il giudice dell’esecuzione. Il giudice dell’esecuzione in realtà appartiene ad un ufficio giudiziario, appartiene al tribunale in composizione monocratica , quindi quando parliamo del giudice dell’esecuzione stiamo parlando del giudice che appartiene ad un determinato ufficio giudiziario, il tribunale , e che è competente, quindi competenza per materia, in composizione monocratica. Così come per la tutela dichiarativa anche per quella esecutiva dobbiamo porci il problema di capire a livello territoriale qual è il giudice al quale dobbiamo rivolgerci, qual è il tribunale di quale luogo che ha competenza a conoscere a livello territoriale della pretesa esecutiva. In tal caso ci sono 2 disposizioni da esaminare: l’art 26 e 26 bis del codice. Queste norme distinguono a seconda del tipo di esecuzione, e vediamo cosa ci dicono: Art. 26. Foro dell'esecuzione forzata. Per l'esecuzione forzata su cose mobili o immobili è competente il giudice del luogo in cui le cose si trovano. Se le cose immobili soggette all'esecuzione non sono interamente comprese nella circoscrizione di un solo tribunale, si applica l'art. 21. Per l'esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. (1) Per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare è competente il giudice del luogo dove l'obbligo deve essere adempiuto. quindi già dall’art 26, rubricato: “foro dell’esecuzione forzata”, il legislatore distingue a seconda dell ’oggetto del processo esecutivo.
Analisi dei titoli esecutivi Con queste parentesi si instaura un giudizio a cognizione piena, vedremo che viene ad essere deciso dal giudice tramite una sentenza, visto che ha la natura di un giudizio a cognizione piena, ma trae spunto da un processo esecutivo. La condizione , il presupposto processuale per poter instaurare il processo esecutivo è quel documento denominato titolo esecutivo. La norma generale che si occupa del titolo esecutivo è l’art 474. Innanzitutto questa disposizione al primo comma prevede l’esecuzione forzata non può aver luogo che in virtù di un titolo esecutivo, per un diritto certo, liquido ed esigibile. Queste sono già nozioni che conoscete, quando ad esempio nella parte generale avete studiato la tutela di condanna, le azioni di condanna perché lì, ad esempio, avete fatto riferimento all’istituto della condanna generica, ovvero quel provvedimento tramite il quale il giudice accerta l’an deabeatur ma non determina il quantum, il processo prosegue con una sentenza non definitiva relativamente alla determinazione del quantum. In questa ipotesi non è titolo esecutivo , perché? Quali caratteristiche mancano alla pronuncia del giudice? La liquidità e l’esigibilità , quindi è un provvedimento relativo ad un diritto certo, il diritto c’è ed è stato accertato, ma non ha quelle caratteristiche necessarie affinché possa costituire titolo esecutivo, non è liquido e non è esigibile. La norma poi, l’art 474 individua quali sono questi titoli esecutivi, e distingue tra:
I titoli esecutivi si distinguono in due grandi categorie: titoli esecutivi giudiziali e titoli esecutivi stragiudiziali. A) Titoli esecutivi giudiziali : di formazione giudiziale. Proprio l’ipotesi classica che abbiamo preso sin da subito in considerazione, del giudice che ha già accertato la pretesa, ha emanato un provvedimento di condanna, espresso una sentenza o un provvedimento che abbia forma diversa della sentenza e che quindi si deve procedere all’esecuzione forzata. La norma nell’individuazione dei titoli esecutivi di formazione giudiziale non si limita alla -sentenza che noi diciamo di condanna anche eventualmente di primo grado , -ma amplia questa categoria ai provvedimenti e soprattutto -agli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva. Abbiamo individuato questa nozione, ad esempio, nelle ipotesi in cui o su impulso del giudice o su impulso di entrambe le parti si debba procedere al tentativo di conciliazione e questo riesca, in tal caso si redige il verbale di conciliazione e la legge all’art ad esempio 185 , ultimo comma, attribuisce espressamente efficacia di titolo esecutivo. Tuttavia questa distinzione tra titoli esecutivi giudiziali e stragiudiziali non è una distinzione solo teorica, astratta ma c’è sempre un risvolto pratico. Quando infatti distinguiamo tra titolo esecutivo giudiziale e stragiudiziale dobbiamo tener presente che il titolo esecutivo di formazione giudiziale è un titolo più forte rispetto a quello stragiudiziale, e ci accorgiamo della rilevanza di tale distinzione soprattutto quando analizziamo le opposizioni nell’ambito del processo esecutivo, ossia quelle parentesi cognitive che possono instaurarsi per sollevare contestazioni nell’ambito del processo esecutivo. Cioè abbiamo fatto un cenno minimo all’ “ opposizione all’esecuzione ”: tramite quest’ultima il debitore esecutato contesta il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata. [Ad esempio: c’è stato l’adempimento, quindi non hai diritto di procedere nelle forme del processo esecutivo, di ottenere coattivamente quel risultato che hai già ottenuto fuori dal processo esecutivo, tramite l’adempimento spontaneo del soggetto obbligato. In questa ipotesi, quindi, occorre distinguere se il titolo esecutivo è di formazione giudiziale o stragiudiziale, perché se è di formazione giudiziale con l’opposizione all’esecuzione non posso dedurre qualsiasi contestazione , ma solo quelle contestazioni che non potevo dedurre nell’ambito del processo in cui si è formato il titolo esecutivo giudiziale. Non posso cioè dire: “il tuo diritto si è prescritto”. Avrei dovuto dirlo sollevando un’eccezione nell’ambito del processo di cognizione. C’è l’onere, in sostanza, di dedurre nell’ambito del processo di cognizione tutti quei fatti impeditivi, estintivi, modificativi del diritto fatto valere in via giurisdizionale. Invece , i motivi di opposizione all’esecuzione , laddove l’esecuzione è iniziata sulla base di un titolo esecutivo che si è formato fuori dal processo sono più ampie : posso dedurre qualsiasi tipo di contestazione , perché non c’è stato un punto fermo, com’è rappresentato dal titolo di formazione giudiziale. Questo lo riprenderemo dopo, quando parleremo dell’”opposizione all’esecuzione”. Per ora è sufficiente sapere che quando parliamo di titolo esecutivo occorre distinguere due grandi categorie: giudiziali e stragiudiziali e questa distinzione non è solo teorica ma è una distinzione che ha delle conseguenze sul piano applicativo. A maggior ragione noi sappiamo che sulla base, ad esempio, di un assegno bancario o circolare, oltre a promuovere direttamente la tutela esecutiva , in mancanza sempre dell’adempimento spontaneo dell’obbligato, la parte può richiedere di ottenere un decreto ingiuntivo. Ovvero: l’assegno rientra tra quelle prove scritte che possono supportare la richiesta del creditore che ha diritto di ottenere una somma di denaro liquida ed esigibile ad ottenere anche un provvedimento del giudice , un titolo esecutivo giudiziale. Cioè: io ho un titolo esecutivo stragiudiziale e tramite il processo d’ingiunzione, il decreto ingiuntivo, ottengo un titolo esecutivo di formazione giudiziale. E com’è possibile se ho già un titolo esecutivo di formazione stragiudiziale che il creditore abbia interesse ad ottenere un titolo esecutivo di formazione giudiziale? Evidentemente perché riesce ad ottenere delle utilità in più. Quali sono? Tramite il decreto ingiuntivo il creditore riesce ad ottenere un titolo esecutivo più forte , che resiste a delle contestazioni che se il debitore voleva sollevare, avrebbe dovuto farlo in sede di opposizione al decreto ingiuntivo , non le può sollevare nell’ambito di quelle parentesi cognitive che vengono instaurate nell’ambito del processo esecutivo, tramite quindi l’opposizione all’esecuzione. La prof ripete: per ottenere il decreto ingiuntivo il creditore: a) oltre ad affermare di essere tale b) deve supportare la sua richiesta tramite una prova scritta. Prove scritte che possono supportare questa richiesta del creditore sono tra l’altro anche un assegno bancario o circolare. Se ho un assegno bancario, in sostanza, io creditore già sono in possesso di un titolo esecutivo , ma il titolo è stragiudiziale. Richied o invece al giudice, nelle forme del procedimento di ingiunzione , un titolo esecutivo di formazione giudiziale , perché il titolo esecutivo di formazione giudiziale è un titolo esecutivo più forte. Studentessa chiede: può legittimare anche il titolo per iscrizione di ipoteca?
La prof risponde: questa è un’altra utilità, visto che Il decreto ingiuntivo rappresenta un provvedimento di condanna, tramite il decreto ingiuntivo ottengo anche un titolo per iscrivere ipoteca giudiziale sui beni del debitore esecutato, ulteriore utilità che il creditore ha, ulteriore rispetto al fatto che tramite il procedimento di ingiunzione riesce ad ottenere un titolo esecutivo più forte. Il decreto ingiuntivo rientra nel n.1 dell’art 474, mentre il creditore è in possesso di un titolo esecutivo stragiudiziale. Per ora è sufficiente sapere:
esecutivi di formazione stragiudiziale che possono fondare unicamente l’espropriazione forzata , non possono costituire l’energia del processo esecutivo, anzi di quella specie del processo esecutivo che abbiamo visto essere l’esecuzione in forma specifica.
3. Gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli; Altra ipotesi è quella prevista dal n.3 dell’art 474, in questo caso la norma fa riferimento agli atti ricevuti dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli. Questa norma, quindi, individua dei titoli esecutivi stragiudiziali che non sono limitati a livello oggettivo , cioè possono fondare, in realtà, astrattamente, stando solo all’art 474, qualsiasi tipo di esecuzione forzata: -sia espropriazione forzata, -sia esecuzione in forma specifica. Però dobbiamo stare attenti perché, soprattutto quando studieremo l’esecuzione in forma specifica per obblighi di fare e di non fare, il legislatore limita il titolo esecutivo, quindi non c’è questa limitazione all’art 474 così evidente, ma la ritroviamo nell’ambito dell’esecuzione in forma specifica per gli obblighi di fare e di non fare, l’art 612. Questa disposizione prevede: TITOLO IV - DELL'ESECUZIONE FORZATA DI OBBLIGHI DI FARE O DI NON FARE Art. 612. Provvedimento. Chi intende ottenere l'esecuzione forzata di una sentenza di condanna per violazione di un obbligo di fare o di non fare, dopo la notificazione del precetto, deve chiedere con ricorso al giudice dell'esecuzione che siano determinate le modalità dell'esecuzione. […] Quindi la norma che introduce il processo esecutivo in forma specifica per obblighi di fare e di non fare, l’art 612, sembra far riferimento unicamente alla sentenza di condanna: impone cioè al creditore di premunirsi di un titolo esecutivo di formazione giudiziale, in particolare la sentenza di condanna, ma forse possiamo ampliare questa disposizione fino a ricomprendere il titolo esecutivo di formazione giudiziale, che sono gli unici che possono formare questo tipo di esecuzione. Quindi, anche quando studiamo i titoli esecutivi dobbiamo tener presente che esistono diversi processi esecutivi: -espropriazione forzata -e esecuzione in forma specifica che comprende al suo interno consegna bene immobili, rilascio beni immobili, obblighi di fare e di non fare. Per l’espropriazione forzata, quindi laddove il creditore ha diritto ad ottenere una somma di denaro, (questa è lo scopo cui mira il processo esecutivo), può utilizzare sia titoli esecutivi di formazione giudiziale che titoli esecutivi di formazione stragiudiziale, mentre invece per l’esecuzione in forma specifica di consegna o rilascio possono essere posti a fondamento di tale tipo di esecuzione solo i titoli esecutivi di formazione giudiziale, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, n.2 e 3 dell’art 474. Esclusi sono i titoli esecutivi, ma per loro natura, i titoli di credito, e per volontà del legislatore le scritture private autenticate perché lì c’è una limitazione oggettiva solo alle obbligazioni relative a somme di denaro. Titoli esecutivi relativamente all’esecuzione in forma specifica per gli obblighi di fare e di non fare sono invece i titoli esecutivi di formazione giudiziale, soltanto questi: la sentenza di condanna e anche il verbale di conciliazione, questi sono i titoli esecutivi che possono tranquillamente formare l’esecuzione in forma specifica per gli obblighi di fare o di non fare. Infatti, l’art 474 ultimo comma [rileggiamo articolo= L'esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma] limita espressamente il numero di titoli esecutivi che possono fondare questo tipo di esecuzione in forma specifica.
Titolo esecutivo europeo Detto questo, ci sono alcuni manuali che si occupano di un ulteriore titolo esecutivo non contemplato all’art 474: il titolo esecutivo europeo. Infatti, il regolamento comunitario 205/2005 istituisce un principio di riconoscimento interno nell’ambito della comunità europea di un documento a determinate condizioni ; se ottengo un titolo esecutivo europeo in Italia che deve essere eseguito all’estero ma comunque nell’ambito della comunità europea, non è necessario che io ottenga l’exequatur, ossia che mi rivolga al giudice del paese interno perché direttamente quel titolo può circolare all’interno della comunità europea. Quali sono queste decisioni che rappresentano un titolo esecutivo europeo? Si tratta innanzitutto di decisioni giudiziarie , di transazioni giudiziarie , di atti pubblici relativi a crediti pecuniari esigibili e non contestati. Le condizioni affinché si possa parlare di titolo esecutivo europeo è che siano stati garantiti quei minimi principi che ormai sono comuni all’interno della comunità europea, proprio per far sì che si sia avuto un equo processo. In presenza di quei determinati requisiti previsti già dallo stesso regolamento è possibile ottenere un titolo esecutivo che non ha un limite territoriale nazionale, il limite è comunitario, può circolare nell’ambito dell’interno territorio europeo. Ma è sufficiente avere questo titolo esecutivo? [ad esempio, è sufficiente avere un sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro?] In realtà il legislatore richiede un’ulteriore formalità: spedizione in forma esecutiva. La sentenza e gli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo esecutivo per l’esecuzione forzata devono essere , in sostanza, muniti della formula esecutiva , salvo che la legge disponga altrimenti. Infatti l’art 475, rubricato proprio: “spedizione in forma esecutiva”, prevede al secondo comma che: “la spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o fu stipulata l’obbligazione, o ai suoi successori con indicazione in calce della persona alla quale è spedita”. Ma il terzo comma è rilevante per quanto oggi ci interessa, cioè: cos’è questa spedizione in forma esecutiva? Consiste nell’intestazione Repubblica Italiana, in nome della legge e nella posizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale sull’atto originale o sulla copia della seguente formula: “comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il seguente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.” In sostanza sembra un qualcosa di importante questa “spedizione in forma esecutiva”. In realtà si tratta semplicemente di un timbro. Non è sufficiente avere il titolo esecutivo, è necessario anche che ci sia questa operazione materiale compiuta o dal cancelliere o dal notaio perché questa spedizione vuol dire in sostanza che c’è stato un controllo seppure informale da parte di questi organi, innanzitutto del soggetto a favore del quale si rilascia il titolo esecutivo, perché capirete bene che il titolo esecutivo, visto che è essenziale, che rappresenta l’energia del processo esecutivo, non può essere concesso più volte al creditore, altrimenti egli potrebbe procedere a diversi processi esecutivi, invece è qualcosa di così importante per cui questi soggetti tenuti alla spedizione in forma esecutiva del titolo effettuano un controllo innanzitutto della parte che richiede il titolo alla quale quindi può essere effettivamente e materialmente consegnato. Ottenuto: -il titolo esecutivo -e la spedizione in forma esecutiva posso finalmente procedere alla notificazione di quegli atti che necessariamente sono presupposti dal processo esecutivo. Devo quindi: 1)notificare il titolo al soggetto obbligato, 2) devo procedere alla notificazione di un ulteriore atto, ritenuto essenziale, prodromico all’esecuzione da parte del legislatore, questo ulteriore atto è rappresentato dal precetto. In realtà dobbiamo limitarci a pochi cenni relativamente all’efficacia soggettiva del titolo esecutivo. Sicuramente non sorgono problemi laddove siano le parti stesse indicate all’interno del titolo esecutivo a fare richiesta di spedizione della formula esecutiva; però dobbiamo chiederci se questa efficacia soggettiva possa essere in qualche modo estesa ad altri soggetti, a favore per esempio dei successori. L’art 475, almeno dal lato attivo e cioè del creditore concede la possibilità in un certo senso di operare questo ampliamento. Art 475 co. 2 (legge articolo) Art. 475. Spedizione in forma esecutiva Comma 2: La spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o ai suoi successori, con indicazione in calce della persona alla quale è spedita. Quindi ci può essere ampliamento a livello soggettivo almeno dal lato attivo, però possiamo immaginare che questo ampliamento possa essere necessario anche al lato passivo; es: se muore il debitore occorre comunque non limitare la