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Articolo 474: Titoli esecutivi - Definizione e caratteristiche, Appunti di Diritto Processuale Civile

La definizione di titolo esecutivo secondo l'articolo 474 del codice civile italiano. Vengono discusse le scritture private autenticate come titoli esecutivi, la differenza tra titoli esecutivi giudiziari e stragiudiziali, e la spedizione del titolo in formula esecutiva. Il testo illustra anche i requisiti per la notificazione del titolo esecutivo e del precetto.

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 02/12/2019

carmen97-4
carmen97-4 🇮🇹

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Lezione 1
Attraverso l’esecuzione in forma specifica il creditore verrà ad avere proprio quel bene che era
oggetto del credito rimasto insoddisfatto.
Quindi il titolo esecutivo è condizione necessaria affinchè si possa iniziare il processo esecutivo sia
nella forma dell’espropriazione forzata che dell’esecuzione in forma specifica.
Quand’è che c’è un titolo esecutivo? La legge ci dice in quali casi abbiamo il titolo esecutivo.
L’articolo a cui bisogna far riferimento è l’art. 474 che ci dà la definzione del titolo esecutivo.
Questo articolo è stato modificato dal decreto legge 2005 il numero 35 convertito poi con la legge
n. 80 cui ha fatto poi seguito la legge 51 del 2006 che hanno modificato l’art. 474.
Il primo comma prevede che: “l’esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo
esecutivo per un credito certo, liquido ed esigibile”
Dal primo comma si ricava che per potersi iniziare il processo esecutivo occorre l’esistenza di un
titolo esecutivo che abbia per oggetto un creditocerto cioò significa che il credito oggetto del titolo
non è più in contestazione, liquido vuol dire che il suo ammontare è determinato ed esigibile vuol
dire che il creditore già può pretendere il pagamento atteso che non c’è più il termine per la
esecuzione.
Il secondo comma dell’art. 474 dice: “Sono titoli esecutivi
1. le sentenze e i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente
efficacia esecutiva.
Quindi il numero 1 dell’art. 474 secondo comma fa riferimento a quelli che sono i titoli
esecutivi giudiziari. Le sentenze e gli altri atti emessi dal giudice ai quali la legge attribuisce
espressamente efficacia esecutiva.
Noi sappiamo che dopo la riforma del 90 sono già provvisoriamnete esecutive le sentenze di
primo grado.
Quindi la sentenza di primo grado già può essere portata ad esecuzione.
È un’esecuzione provvisoria. L’abbiamo studiato con il processo di cognizione.
La sentenza di condanna è provvisoriamente esecutiva e Verde si è chiesto se sono
provvisoriamente esecutive anche le sentenze di accertamento e le sentenze costitutive e in
quella sede abbiamo detto che qualora una di queste sentenze dovesse avere delle tranche di
condanna allora può essere già provvisoriamente esecutiva.
Quindi se presenta degli aspetti di condanna può essere provvisoriamente esecutiva, non
bisogna attendere che passi in giudicato la sentenza.
Se la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva abbiamo già detto che proposta
l’impugnazione non c’è l’automatica sospensione dipende se il giudice dell’impugnazione
accoglie l’istanza della parte ricorrente che chiede la sospensione della provvisoria esecutività.
Quando invece la sentenza è passata in giudicato è titolo esecutivo ormai incontrovertibile.
Non può essere più rimossa la funzione del titolo esecutivo a meno che non ci sia poi un
rimedio straordinario che abbiamo studiato qual è la revocazione.
E sono tutte cose che abbiamo visto nel processo di cognizione.
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Lezione 1

Attraverso l’esecuzione in forma specifica il creditore verrà ad avere proprio quel bene che era oggetto del credito rimasto insoddisfatto.

Quindi il titolo esecutivo è condizione necessaria affinchè si possa iniziare il processo esecutivo sia nella forma dell’espropriazione forzata che dell’esecuzione in forma specifica.

Quand’è che c’è un titolo esecutivo? La legge ci dice in quali casi abbiamo il titolo esecutivo.

L’articolo a cui bisogna far riferimento è l’art. 474 che ci dà la definzione del titolo esecutivo.

Questo articolo è stato modificato dal decreto legge 2005 il numero 35 convertito poi con la legge n. 80 cui ha fatto poi seguito la legge 51 del 2006 che hanno modificato l’art. 474.

Il primo comma prevede che: “l’esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un credito certo, liquido ed esigibile”

Dal primo comma si ricava che per potersi iniziare il processo esecutivo occorre l’esistenza di un titolo esecutivo che abbia per oggetto un creditocerto cioò significa che il credito oggetto del titolo non è più in contestazione, liquido vuol dire che il suo ammontare è determinato ed esigibile vuol dire che il creditore già può pretendere il pagamento atteso che non c’è più il termine per la esecuzione.

Il secondo comma dell’art. 474 dice: “Sono titoli esecutivi

  1. le sentenze e i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva.

Quindi il numero 1 dell’art. 474 secondo comma fa riferimento a quelli che sono i titoli esecutivi giudiziari. Le sentenze e gli altri atti emessi dal giudice ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva.

Noi sappiamo che dopo la riforma del 90 sono già provvisoriamnete esecutive le sentenze di primo grado.

Quindi la sentenza di primo grado già può essere portata ad esecuzione.

È un’esecuzione provvisoria. L’abbiamo studiato con il processo di cognizione.

La sentenza di condanna è provvisoriamente esecutiva e Verde si è chiesto se sono provvisoriamente esecutive anche le sentenze di accertamento e le sentenze costitutive e in quella sede abbiamo detto che qualora una di queste sentenze dovesse avere delle tranche di condanna allora può essere già provvisoriamente esecutiva.

Quindi se presenta degli aspetti di condanna può essere provvisoriamente esecutiva, non bisogna attendere che passi in giudicato la sentenza.

Se la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva abbiamo già detto che proposta l’impugnazione non c’è l’automatica sospensione dipende se il giudice dell’impugnazione accoglie l’istanza della parte ricorrente che chiede la sospensione della provvisoria esecutività.

Quando invece la sentenza è passata in giudicato è titolo esecutivo ormai incontrovertibile.

Non può essere più rimossa la funzione del titolo esecutivo a meno che non ci sia poi un rimedio straordinario che abbiamo studiato qual è la revocazione.

E sono tutte cose che abbiamo visto nel processo di cognizione.

Quindi dall’art. 474 n. 1 si ricava che sono titoli esecutivi in primo luogo le sentenze e abbiamo visto in particolare poi già le sentenze di primo grado.

Ancora poi possono essere titoli esecutivi anche i provvedimenti diversi dalla sentenza cui la legge attribuisce l’efficacia esecutiva. E quali sono questi provvedimenti diversi dalla sentenza?

L’ordinanza che abbiamo già studiato nel processo di cognizione che l’ordinanza è un provvedimento interlocutorio come normalmente è.

Perché l’ordinanza potrebbe avere anche funzione decisoria.

Abbiamo visto dopo la riforma del 90 l’introduzione nel codice di procedura civile l’introduzione di tre tipi diversi di ordinanza decisoria 186 bis ter e quater. E già dicemmo in quella sede che sono titoli esecutivi.

Ancora è titolo esecutivo il decreto ingiuntivo che studieremo più avanti.

Il decreto ingiuntivo è l’atto che viene emesso all’esito del procedimento monitorio.

Quando il creditore ha un credito la cui prova è certa, ad esempio supponiamo un titolo di credito il creditore rimasto insoddisfatto perché il debitore non ha adempiuto non attiva il processo di cognizione piena, quindi non propone l’azione di condanna perché quello sarebbe un procedimento particolarmente lungo. Ma avendo un credito che risulta da una prova certa, una prova forte come quale può essere una cambiale, un assegno un titolo di credito in generale si rivolge al giudice con il procedimento monitorio, attiva il procedimento per decreto ingiuntivo.

Il giudice questo lo abbiamo accennato nel primo libro in audita altera parte cioè senza ascoltare le ragioni del debitore emana il decreto ingiuntivo.

Il decreto ingiuntivo viene poi notificato dal creditore al debitore il quale ha 40 giorni di tempo dalla notifica del decreto ingiuntivo per proporre eventualmente opposizione al decreto ingiuntivo.

Se propone opposizione si apre un processo a cognizione piena se non propone opposizione il decreto ingiuntivo diventa titolo esecutivo.

Quindi un altro provvedimento che è titolo esecutivo è il decreto ingiuntivo.

L’art. 474 al numero 2) ci dice ancora che sono titoli esecutivi: le scritture private autenticate relativamente a obbligazioni di somme di danaro, cambiali e titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva.

Quel numero 2 è stato proprio modificato dalla riforma 2005.

Prima il numero 2 diceva che sono titoli esecutivi: le cambiali nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la medesima efficacia.

Oggi invece possono essere considerati titoli esecutivi non solo le cambiali e gli altri titoli di credito cui la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva ma anche le scritture private autenticate.

Queste però possono fungere da titolo esecutivo solo per quanto riguarda le somme di danaro non pagate.

La scrittura privata autenticata sappiamo è quell’atto che viene redatto dalle parti e poi il notaio si limita soltanto ad autenticare le sottoscrizioni. Per cui i soggetti che appongono la propria

bene immobile o a rilasciare l’immobile oppure quando c’è un atto ricevuto dal notaio, perché il numero 2 fa riferimento a scritture private autenticate relativamente a somme di danaro.

Abbiamo già detto se ci fosse una scrittura privata autenticata da cui è sorta un’obbligazione all’interno della quale si riviene un’obbligazione di consegna o rilascio quella non può essere titolo esecutivo bisogna fare il processo di cognizione piena quindi sarà la sentenza ad essere titolo esecutivo ma non la scrittura privata autenticata.

Invece se l’obbligazione di consegna o rilascio è contenuta in un atto pubblico ricevuta dal notaio quello appunto è titolo esecutivo.

Nel terzo comma poi dell’art. 474 si dice che il precetto deve contenere trascrizione integrale ai sensi dell’art. 480 secondo comma delle scritture private autenticate di cui al numero 2 del secondo comma.

Quindi il titolo esecutivo normalmente precede il precetto come dice l’art. 474:

Il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo comma.

Che significa?

Che il precetto l’atto successivo al titolo esecutivo.

Il precetto è l’ultima ingiunzione che il creditore fa al debitore chiedendogli di pagare.

Se il debitore nonostante il precetto continua a non pagare entro 10 giorni dalla notifica del precetto può attivare il processo esecutivo con il pignoramento.

Se il titolo esecutivo è costituito da una scrittura privata autenticata in seno alla quale è riportata un’obbligazione per il pagamento di una somma di danaro nel precetto è necessario trascrivere per intero il titolo esecutivo altrimenti il precetto non è valido.

Questo lo dice l’art. 474 terzo comma. Dove dice solo per le obbligazioni di cui al numero 2 del 470 cioè quando siamo in presenza di scritture private autenticate aventi per oggetto somme di danaro il titolo esecutivo deve essere trascritto integralmente all’interno del precetto altrimenti il precetto non è valido.

Un particolare titolo esecutivo lo troviamo nel verbale di conciliazione che l’orientamento dominante fa rientrare nei titoli esecutivi giudiziari.

Abbiamo detto più volte che il giudice della cognizione potrebbe esperire il tentativo di conciliazione.

Se il tentativo di conciliazione viene a esito positivo si redige il verbale di conciliazione e in quel caso quello diventa titolo esecutivo e secondo la prevalente giurisprudenza è un titolo giudiziario.

Così come si fa nel processo del lavoro, però questo è cambiato perché abbiamo visto che nel processo del lavoro era stato stabilito come condizione di procedibilità il tentativo di conciliazione poi oggi non è più richiesto questo tentativo di conciliazione come condizione di procedibilità, se viene esperito viene fatto spontaneamente anche lì una volta che si è raggiunto l’accordo è titolo esecutivo.

Il titolo esecutivo lo abbiamo detto più volte è quello che ha per oggetto un credito certo, liquido ed esigibile. La certezza significa che il credito non è contestato, la liquidità significa che l’ammontare è determinato.

E questo già fa capire che non può essere considerato titolo esecutivo e quindi non può essere portato ad esecuzione la sentenza di condanna generica.

Siamo nell’ambito di un esempio di sentenza non definitiva di cui abbiamo parlato più volte.

La sentenza di condanna generica è prevista dall’art. 278 del codice di procedura civile e dovresti già sapere che con la condanna generica il giudice si è soltanto pronunciato sull’an debeatur cioè sull’esistenza del credito ma non sul quantum debeatur perché per determinare il quantum il processo deve proseguire.

Ecco perché la condanna generica è un esempio di sentenza non definitiva da porre accanto a quella prevista dall’art. 279 secondo comma numero 4 di cui abbiamo più volte parlato.

E quando abbiamo parlato della condanna generica abbiamo messo in rilievo la differenza tra la sentenza di condanna e la sentenza di condanna generica dicendo appunto che la sentenza di condanna è titolo esecutivo mentre la sentenza di condanna generica non lo è perché il credito non è certo.

Ancora il terzo elemento del credito contenuto nel titolo di credito è l’esigibilità perché il creditore già può pretendere il pagamento perché non è sottoposto né a condizione né a termine.

Ora affinchè poi si possa attivare quello che è il processo esecutivo occorre come dice l’art. 475 la spedizione del titolo in formula esecutiva.

Di questo se ne occupa l’art. 475 dove è detto che: Le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti.

La formula esecutiva non è altro che un timbro che riporta quello che è scritto nell’ultimo comma dell’art. 475 dove è detto « Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti».

Quindi questo significa che se Tizio ha ottenuto dal giudice una sentenza di condanna a suo favore per cui il giudice ha accolto la domanda di Tizio e ha condannato Caio quella sentenza non è di per sé idonea ad attivare il processo esecutivo è necessario che Tizio si faccia spedire dalla cancelleria il titolo giudiziale quindi la sentenza munita di formula esecutiva.

Quindi deve chiedere una copia di quella sentenza a cui il cancelliere appone questo timbro comandiamo e quella è la spedizione del titolo in formula esecutiva.

Se il creditore ha in possesso questa sentenza munita di formula esecutiva può notificarla al debitore e iniziare poi il processo esecutivo.

Se notifica solo la sentenza senza questo timbro quindi senza la formula esecutiva non può ancora iniziare il processo esecutivo.

Quindi occorre la spedizione del titolo in formula esecutiva di cui se ne occupa proprio il 475.

E a chi notifica questo titolo esecutivo, in formula esecutiva? Agli eredi.

Lo può notificare insieme al precetto? No.

Perché qui la legge, il 477 dice: va prima notificato il titolo e soltanto dopo 10 giorni dalla notificazione del titolo può essere notificato il precetto.

Quindi i due atti notificazione del titolo e notificazione del precetto sono appunto separati.

Se non è passato ancora un anno da che è morto il debitore la notifica del titolo può essere fatta dice il 477 in maniera impersonale a tutti gli eredi del de cuius press l’ultimo domicilio che aveva il soggetto prima di morire.

Tu sai dallo studio del diritto privato che il luogo della morte è importante perché quello identifica il foro competente.

Quindi se un soggetto muore a Napoli il tribunale competente per tutte le controversie è il tribunale di Napoli.

Presso il quale c’è il registro dove vanno riportati tutti gli atti connessi a quell’eredità. E se bisogna fare una notificazione di un atto può essere fatta all’ultimo domicilio che il decuius aveva nel momento in cui è morto.

Quindi viene fatta in questo caso la notifica del titolo in maniera impersonale presso l’ultimo domicilio che il decuius aveva.

Si parla in questo caso di una validità ultra partes del titolo esecutivo.

Però c’è differenza tra quanto prevede l’art. 475 che parla della spedizione in forma esecutiva e quindi parla dei successori in generale e il 477 che ci parla invece degli eredi.

Quindi qui si pone in evidenza quella che è la differenza tra l’efficacia del titolo ex art. 475 e l’efficacia passiva del titolo ex art. 477.

Infatti il 475 secondo comma dice: La spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o ai suoi successori ….

Quindi questa è l’efficacia attiva del titolo.

Quindi la spedizione in formula esecutiva può essere fatta sia a favore del creditore a favore del quale la sentenza è stata pronunciata oppure se dovesse verificarsi la sua morte la spedizione potrà essere fatta a favore dei suoi eredi.

Si parla in questo caso di una successione in senso generale.

Senza distinguere se si tratta di un erede, di un legatario.

Perché ci può essere una successione a titolo universale o a titolo particolare.

Quando invece l’art. 477 ci parla dell’efficacia del titolo esecutivo contro gli eredi fa riferimento agli eredi perché dice: Il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia anche contro gli eredi…

Quindi qui si fa riferimento esclusivamente all’efficacia ultra partes del titolo esecutivo solo per quanto riguarda la successione a titolo universale.

Quindi si fa riferimento alla sola efficacia passiva del titolo esecutivo.

L’art. 476 poi prevede la modalità di spedizione del titolo esecutivo.

L’art. infatti 476 dice: Il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia contro gli eredi,

Quindi la parte non può avere più copie ad esempio di una sentenza munita di formule esecutive.

Perché quale sarebbe il rischio che ci potrebbero essere duplicazioni di pagamenti.

Se il tribunale che ha rilasciato tre copie munite di formula esecutiva della stessa sentenza tu potresti iniziare contro il debitore esecutato tre processi esecutivi differenti con lo stesso titolo e avente per oggetto lo stesso credito.

Con il rischio che questo debitore paghi tre volte.

Ecco che per evitare questo l’art. 476 dice: Non può spedirsi senza giusto motivo più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte.

Quindi normalmente il titolo esecutivo viene spedito in forma esecutiva in un’unica copia a meno che non ci sia un giusto motivo.

Se c’è il giusto motivo ci può essere una spedizione anche di più copie.

Quando viene notificato al successore del debitore il titolo esecutivo questi può opporre al creditore tutte le contestazioni connesse al titolo esecutivo che potevano essere già opposte dal proprio dante causa.

Quindi può opporre ad esempio l’eccezione relativa all’esistenza della sua successione. Potrebbe contestare la successione.

Oppure potrebbe opporre come eccezione la mancanza della qualità di erede oppure l’erede può dire di avere accettato l’eredità con beneficio di inventario per cui il creditore potrà soltanto rivalersi sulla parte del patrimonio avuto in eredità e non anche sul suo patrimonio personale.

Verde si sofferma su quella che è la riforma introdotta nel 2005 e terminata nel 2006 laddove è stato introdotto il secondo comma dell’art. 474 che inserisce come abbiamo visto tra i titoli esecutivi anche le scritture private autenticate che insieme con l’atto pubblico servono a portare ad esecuzione le obbligazioni di somme di danaro.

Però Verde a questo punto dice che la riforma ha creato dei problemi infatti secondo Verde questa riforma ha svalutato il carattere della certezza.

Perché? Perché la scrittura privata si caratterizza per una complessità di pattuizioni intercorrenti tra le parti per cui inevitabilmente queste pattuizioni faranno aumentare il rischio di opposizione all’esecuzione.

Per cui ci troveremmo di fronte a una svalutazione del requisito della certezza del titolo esecutivo.

Altro poi problema riguarda la spedizione del titolo in forma esecutiva.

Perché quando viene redatto l’atto pubblico che anch’esso è un titolo esecutivo, questo viene depositato presso lo studio del notaio.

Quindi il soggetto che ha interesse a portare a esecuzione l’atto pubblico deve richiedere questa volta il rilascio di una copia del documento a chi? Al notaio presso cui l’atto risulta essere depositato.

Quindi normalmente il titolo e il precetto abbiamo detto si notificano insieme.

Non sempre perché ci sono casi in cui il titolo va notificato prima del precetto.

Che cos’è il precetto?

Il precetto è l’ultima ingiunzione che si rivolge al debitore mediante la quale il creditore invita il debitore a pagare.

La notifica del titolo esecutivo abbiamo detto va sempre fatta personalmente al debitore e non più al domicilio che il soggetto aveva eletto ad esempio presso il difensore.

Se venisse notificato presso lo studio dell’avvocato quella notifica del titolo non sarebbe valida.

Pag. 3 appunti

  1. Quindi qui c’è il precetto che viene notificato senza che sia stato preventivamente o contestualmente notificato il titolo in forma esecutiva.

Quindi normalmente prima c’è la notifica del titolo in formula esecutiva che però non necessariamente precede la notifica del precetto perché titolo con formula esecutiva e precetto possono essere notificati insieme.

C’è un caso quale il decreto ingiuntivo in cui va notificato direttamente il precetto senza che questo sia stato appunto preceduto dalla notifica del titolo spedita in forma esecutiva.

Questo è il caso del decreto ingiuntivo che abbiamo detto diventa efficace dopo che sono passati 40 giorni e il debitore non ha fatto opposizione.

In questo caso quindi il titolo non viene notificato in formula esecutiva perché viene notificato direttamente il precetto senza notificare di nuovo il decreto spedito in formula esecutiva perché la formula esecutiva già l’assume nel momento in cui sono passati 40 giorni e il debitore a cui era stato già notificato il decreto ingiuntivo non ha fatto opposizione.

Un’altra ipotesi in cui non è necessario notificare prima il titolo esecutivo prima del precetto questo avviene quando c’è stata la trascrizione del titolo esecutivo prima del precetto.

Se il titolo è stato trascritto prima del precetto non c’è bisogno che venga notificato prima il titolo e poi il precetto.

Titolo esecutivo e precetto abbiamo detto che di regola sono notificati contestualmente.

A meno che non si tratti dell’ipotesi descritta all’art. 477 che abbiamo già detto.

Dove il titolo esecutivo ha efficacia contro gli eredi del defunto.

In questo caso non si può notificare il precetto insieme con il titolo ma va prima notificato il titolo e dopo 10 giorni da che è stato notificato il titolo si può notificare il precetto.

E in questo caso l’esecuzione deve iniziare entro 90 giorni da che è stato notificato il titolo altrimenti il precetto perde d’efficacia.

Poi particolare regola riguarda la pubblica amministrazione debitrice.

Quando il debitore è la pubblica amministrazione qui il creditore procedente prima notifica il titolo in formula esecutiva alla pubblica amministrazione e poi deve attendere 120 giorni da che ha notificato il titolo in formula esecutiva per notificare il precetto.

Non può notificare il precetto prima di 120 giorni dalla notifica del titolo perché in quest’arco temporale la pubblica amministrazione ha il potere di pagare.

Se venisse notificato il precetto prima che siano decorsi 120 giorni dalla notifica del titolo, la notifica del precetto non sarebbe valida.

Dopo che sono passati 120 giorni da che è stato notificato il titolo e la pubblica amministrazione continua a non pagare il creditore può notificare il precetto e poi successivamente iniziare l’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.

Abbiamo nominato più volte il precetto, è necessario a questo punto soffermarsi sul precetto.

Di questo se ne occupa l’art. 480 del codice di procedura civile.

Il 480 prevede il precetto. Il primo comma dice che: Il precetto consiste nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, salva l'autorizzazione di cui all'articolo 482, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata.

Quindi il precetto è l’ultimo invito che il creditore fa al debitore ad adempiere.

Rappresentandogli che qualora siano passati dieci giorni dalla notifica del precetto e il debitore continua ad essere inadempiente potrà essere dall’ undicesimo giorno successivo iniziato il processo esecutivo, cioè si potrà avere il pignoramento che dovrà essere fatto necessariamente entro 90 giorni da che è stato appunto notificato il precetto.

Se non viene fatto il pignoramento nei 90 giorni successivi alla notifica del precetto, il precetto stesso perde d’efficacia per cui il creditore deve nuovamente rinotificare il precetto.

Il secondo comma dell’art. 480 indica quali sono i requisiti formali che deve avere il precetto la cui mancanza viene sanzionata con la nullità del precetto stesso.

Questi elementi essenziali sono indicati dal 480 secondo comma.

Dove appunto è detto che il precetto deve contenere a pena di nullità: Il precetto deve contenere a pena di nullità l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo, se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge.

Quindi gli elementi che necessariamente deve contenere il precetto sono le indicazioni delle parti, l’indicazione della data della notifica del titolo esecutivo quando però la legge impone che il titolo esecutivo sia notificato prima del precetto.

Oppure impone la trascrizione integrale del precetto.

Anche in questo caso deve esserci questa trascrizione nel precetto pena la sua nullità.

In questo caso se è imposta la trascrizione integrale del titolo nell’ambito del precetto l’ufficiale giudiziario prima della relazione di notifica deve certificare di aver riscontrato che la trascrizione del titolo riportato nel precetto corrisponda all’originale.

Il precetto deve altresì contenere l’avvertimento per il debitore che può con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.

L’ultimo periodo dell’art. 480 è stato introdotto dalla riforma del 2015.

Però tu potresti prima che scada il termine per cui io pretendo il pagamento di quanto ti ho prestato vendere questa casa a Tizio per cui c’è una compravendita tra te debitore e Tizio acquirente laddove però questa compravendita viene fatta con il consilium fraudis cioè con l’intento di te debitore alienante e del terzo acquirente di frodare me. àIn questo caso io posso proporre azione revocatoria o pauliana che rende inopponibile gli effetti di quella compravendita. Per cui la casa rimane in proprietà di Tizio che ha acquistato il bene ma non può opporre a me quell’effetto perché sono io che posso attaccare la casa nonostante che rientri nel suo patrimonio.

In questo caso c’è un’espropriazione presso il terzo proprietario questa è un’ipotesi.

Per cui andrò a pignorare il bene nonostante che questo faccia parte del patrimonio ormai di un terzo, perché il terzo è diventato proprietario di quel bene.

Quindi quando siamo nella espropriazione contro il terzo proprietario deve essere espressamente menzionato nel precetto il bene che si intende espropriare, perché questo terzo mica ha solo quella casa potrebbe averne 10.

Io non posso pignorare anche le altre case, perché il terzo non è mio debitore è coinvolto nella procedura esecutiva solo perché d’accordo con il debitore vuole frodarmi.

Per cui io posso con l’espropriazione presso il terzo proprietari attaccare solo quel bene che era oggetto della garanzia generica e quindi debbo indicare nel precetto l’atto che va appunto espropriato.

E questo è un altro elemento non essenziale.

e) Poi l’intimidazione ad adempiere si comunica al debitore che ha dieci giorni di tempo da che ha avuto la notifica del precetto per adempiere altrimenti dopo passati i 10 giorni inizierà il processo esecutivo.

L’avvertimento che se non c’è l’adempimento spontaneo si procederà all’esecuzione forzata.

L’avvertimento introdotto dalla riforma del 2015 circa la possibilità di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento mediante ricorso agli strumenti previsti dalla legge del 27 gennaio 2012 numero 3. Cioè ci deve essere questo avvertimento che è stato introdotto dalla riforma del 2015 secondo cui nel caso di sovraindebitamento il debitore può avvalersi dei rimedi previsti dalla legge.

Cioè si può avvalere di un professionista nominato dal giudice per porre fine a questa situazione di sovraindebitamento.

Visto che c’è la crisi economica il legislatore ha introdotto questo avvertimento che ci deve essere nell’ambito del processo. Questa è la novità rispetto agli appunti ma anche questo è un elemento non essenziale.

Ora l’art. 480 quindi al comma 2 prevede i requisiti formali che necessariamente debbono esservi e la cui mancanza genera la nullità.

Invece il 480 terzo comma prevede quelli che sono i requisiti formali la cui mancanza non determina la nullità del precetto sono:

  1. la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione.

Quindi se non ci sono questi elementi non c’è la nullità.

L’art. poi 480 richiama l’art. 156 valevole per tutti gli atti processuali che stabilisce che le ipotesi di nullità sono disciplinate dalla legge e quindi sono tipiche.

Quindi la dichiarazione di residenza e di domicilio se la parte del precetto omette di indicare la residenza o il domicilio la notifica del precetto…..

Quindi l’art. 480 dice che se non viene indicata la residenza o l’elezione di domicilio le opposizioni al precetto verranno fatte dinanzi al giudice del luogo in cui è stato notificato il precetto.

Perché poi vedremo che l’opposizione al precetto è uno dei rimedi che ha disposizione il debitore per impugnare il precetto qualora fosse a sua volta viziato.

Ora un problema che pone l’atto di precetto è la sua natura.

Cioè ci si chiede che natura abbia il precetto.

L’atto di precetto è un atto a natura ibrida.

Perché è sia un atto sostanziale che è un atto processuale.

È un atto sostanziale quindi in questo caso è stragiudiziale.

Infatti con la notifica del precetto non inizia già il processo esecutivo perché abbiamo detto che il processo esecutivo inizia con un atto successivo al precetto che è il pignoramento.

Quindi allora il precetto in questo caso è un atto sostanziale, è un atto stragiudiziale.

Però il precetto ha anche funzione processuale.

Perchè dopo la notifica del precetto se il debitore vuole contestare il diritto del creditore a procedere nei suoi confronti lo può fare solo con l’opposizione all’esecuzione prevista dall’art.

L’opposizione all’esecuzione è uno dei rimedi che ha a disposizione il debitore esecutato per aprire nel processo esecutivo delle parentesi cognitive.

Quindi lo studieremo più avanti, è ovvio che con il 615 il debitore esecutato non può far valere quelle ragioni che avrebbe potuto far valere prima che si formasse il titolo esecutivo.

Perché quando è intervenuta la sentenza che è passata in giudicato abbiamo detto che il giudicato copre il dedotto e il deducibile.

Quindi non può essere fatto valere con l’opposizione all’esecuzione quello che avrebbe dovuto essere dedotto nel processo di cognizione.

Allora che si fa valere con l’opposizione all’esecuzione?

Quelle che sono le circostanze che si sono verificate dopo la formazione del titolo.

Quindi supponiamo che Tizio citi in giudizio Caio. Caio avrebbe potuto eccepire la prescrizione del credito ma non l’ha fatto. E tu dovresti già sapere che le eccezioni debbono essere fatte valere nell’atto introduttivo cioè nella comparsa di risposta, se non viene fatta l’eccezione chiaramente il debitore non la può più far valere.

Se dopo che si è formato il titolo esecutivo il debitore volesse contestare il diritto del creditore a procedere facendo valere sotto forma di opposizione all’esecuzione l’eccezione non lo potrebbe più fare.

Qui c’è stata solo la notifica del precetto quindi il pignoramento non c’è ancora, ciò nonostante se il debitore vuole contestare il diritto del creditore a procedere nei suoi confronti può fare opposizione al precetto da qui la natura ibrida del precetto.

EFFETTI PROCESSUALI PAG. 4 APPUNTI

Nota 6: Quindi la notifica del precetto produce un effetto interruttivo della prescrizione.

Ma non un effetto sospensivo della prescrizione.

Quando abbiamo studiato la domanda abbiamo visto gli effetti sostanziali e processuali della domanda.

E abbiamo in quella sede detto che se il creditore propone azione di condanna contro il debitore sul piano del diritto sostanziale si produce l’effetto interruttivo della prescrizione ma anche l’effetto sospensivo.

Per cui per tutto il periodo in cui si svolgerà il processo fino alla sentenza passata in giudicato non decorre più il termine prescrizionale.

Una volta che è intervenuta la sentenza di condanna passata in giudicato il termine prescrizionale comincia a decorrere nuovamente.

È venuta meno la causa di sospensione.

Per cui non è che il creditore può portare a esecuzione il titolo all’infinito. Perché correrebbe il rischio che dopo la formazione del titolo c’è il maturarsi della prescrizione.

Se vuole interrompere la prescrizione che deve fare?

Notificare il precetto.

Quindi la notifica del precetto produce sul piano del diritto sostanziale l’interruzione della prescrizione che ha cominciato nuovamente a decorrere dopo che si è formato il titolo con la notifica del precetto si interrompe il termine prescrizionale.

Ma notificato il precetto si sospende il termine prescrizionale? No, perché quello è un atto stragiudiziale perché si possa sospendere il decorso del termine prescrizionale che cosa occorre? Iniziare il processo esecutivo come? Con il pignoramento.

Se non c’è stato il pignoramento ma solo il precetto si è interrotta ma non si è sospesa la prescrizione.

Con il pignoramento conseguente al precetto si sospende il termine prescrizionale.

Nota 7 pag. 4 appunti: A che serve questo precetto? A raccordare il diritto sostanziale a quello processuale tiene ancora 10 giorni di tempo se vuoi evitare l’esecuzione per pagare.

Se il debitore paga spontaneamente dopo la notifica del precetto finisce tutto.

Ma se il debitore non paga il creditore deve iniziare il processo esecutivo ma lo deve fare entro quanto tempo? Entro 90 giorni da che è stato notificato il precetto.

Se non inizia la procedura esecutiva entro 90 giorni da che è stato notificato il precetto il precetto perde di efficacia.

Non può rimanere una minaccia ad eterno, all’infinito.

Quindi se io ti ho notificato il precetto posso iniziare il processo esecutivo il giorno stesso in cui ti hi notificato il precetto? Assolutamente no.

Se io facessi un atto di pignoramento subito dopo la notifica del precetto avrei compiuto un atto illegittimo.

E come ti difendi? Con opposizione agli atti esecutivi, il 617.

Perché è iniziato un pignoramento prima che siano passati i 10 giorni.

Quindi il pignoramento può essere iniziato solo dopo dall’undicesimo giorno susseguente alla notifica del precetto.

Perché nei primi dieci giorni dalla notifica del precetto è inibito al creditore procedente il pignoramento perché in quei dieci giorni il debitore esecutato potrebbe ancora pagare.

Qual è il termine ultimo che ha a disposizione il creditore per procedere al pignoramento che è il primo atto dell’esecuzione forzata è quello di 90 giorni dalla notifica del precetto.

Se entro questo termine il debitore non ha pagato spontaneamente nei primi 10 giorni dall’undicesimo fino al 90esimo il creditore ha possibilità di fare pignoramento.

Se non fa l’atto di pignoramento entro questo termine il precetto perde di efficacia.

Contro il precetto abbiamo detto se fosse appunto viziato il debitore può fare opposizione agli atti esecutivi o opposizione al precetto.

L’art. poi 494 primo comma prevede che il debitore può evitare il pignoramento versando nelle mani dell’ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l’importo delle spese con l’incarico di consegnarle………. Pag. 5 appunti

Nota 8: quando studieremo poi più avanti il pignoramento l’art. 494 prevede che dopo che sono passati 10 giorni e il debitore non ha pagato dall’undicesimo giorno in poi può essere iniziato il pignoramento.

L’ufficiale giudiziario bussa alla porta. Il debitore si trova l’ufficiale giudiziario il debitore potrebbe ancora evitare il pignoramento. Come? Versando nelle mani dell’ufficiale giudiziario la somma per cui si sta procedendo all’esecuzione.

Ma non basta più versare la somma. Deve versare anche le spese, perché ormai ha fatto attivare il processo esecutivo visto che c’è stato il pignoramento e deve consegnare queste somme comprese le spese della procedura esecutiva nelle mani dell’ufficiale giudiziario con l’incarico di darle al creditore così evita il pignoramento.

Oppure potrebbe evitare non il pignoramento ma il pignoramento di cose.

Hanno trovato gli orecchini della nonna, tu non te li vuoi far pignorare.

E allora dici ti do il valore corrispondente a questo bene (perché il pignoramento a che serve? A prendere i beni e a farli vendere).

Se tu gli dai i soldi corrispondenti al valore aumentato però dei due decimi in questo caso gli orecchini te li salvi perché ormai hai già dato la somma.

Ma qui non eviti il pignoramento perché gli altri beni verranno pignorati impedirà solo il pignoramento di quel determinato bene.