Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


il processo extra ordinem, Dispense di Istituzioni di Diritto Romano

Il processo extra ordinem, un procedimento giudiziario utilizzato nell'antica Roma per dirimere controversie di diritto pubblico e privato. Il procedimento si svolgeva davanti allo stesso funzionario statale, che aveva ampi poteri per accertare il fatto e la presenza del convenuto non era più essenziale. La sentenza era impugnabile e la condanna consisteva in un comportamento specifico. informazioni dettagliate sulle caratteristiche del processo extra ordinem e sulla sua evoluzione nel tempo.

Tipologia: Dispense

2021/2022

In vendita dal 14/06/2022

ludovica-polinori
ludovica-polinori 🇮🇹

4.7

(3)

29 documenti

1 / 2

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
Il processo extra ordinem
La cognitio extra ordinem si affermò e si sviluppò sin dalla fine del periodo
repubblicano. In epoca classica essa sostanzialmente affiancò la procedura per
formulas, fino a trionfare in epoca postclassica, quando si arrivò all’ufficiale
abolizione di quest’ultima.
Originariamente questo procedimento era adottato per dirimere controversie di
diritto pubblico. Con Augusto esso venne esteso anche ai rapporti di natura privata.
Il processo extra ordinem aveva i seguenti caratteri:
• unità del procedimento, scomparvero le fasi in iure e apud iudicem, in quanto
tutta l’attività processuale, sia di istruzione della causa sia di giudizio, si svolgeva
davanti allo stesso funzionario statale;
• ampia discrezionalità del giudicante. Il funzionario – giudice aveva ampi poteri per
accertare il fatto;
• procedibilità contumaciale, la presenza del convenuto non era più essenziale allo
svolgimento del giudizio, essendo necessario e sufficiente che egli fosse stato
avvertito dell’inizio del procedimento;
• impugnabilità della sentenza. Il soccombente, ritenendo ingiusta la sentenza,
poteva ricorrere al funzionario di grado superiore e, quindi, al principe;
• specificità della condanna. La condanna non consisteva più nel pagamento di una
somma di denaro, ma anche in un comportamento specifico;
• esecutività manu militari. L’esecuzione delle sentenze veniva demandata ad
appositi organi statali, gli apparitores.
Nella cognitio extra ordinem, la chiamata in giudizio del convenuto non avveniva con
la in ius vocatio, ma con una citazione che aveva rilievo ufficiale. Il convenuto era
invitato a presentarsi a una data udienza in tribunale a mezzo di intimazione
(evocatio) della autorità giudiziaria, sollecitata dall’attore. Chi risultava irreperibile,
era convocato mediante editto.
La costituzione in giudizio concretava la litis contestatio, la quale aveva perso la sua
precedente connotazione e non produceva più l’effetto di consumare l’azione. Nel
processo extra ordinem, infatti, la litis contestatio indicava la trattazione della causa
dinanzi al giudice e si concretizzava in uno scontro tra la narratio dell’attore e la
contradictio del convenuto.
Nell’età giustinianea si utilizzò la diversa forma della citazione per libellos. L’attore
presentava al giudice lo scritto (libellus conventionis) e chiedeva che il convenuto
fosse chiamato in giudizio. Il giudice esaminava la richiesta e se non la riteneva
infondata si pronunciava per l’accoglimento. Il libello, poi, era notificato al
convenuto da un dipendente del giudice. Il convenuto aveva a disposizione un breve
tempo di comparizione entro il quale doveva redigere e notificare il suo libellus
contradictionis. Nel giorno fissato le parti, o i loro procuratori, comparivano davanti
al giudice. Quindi o aveva luogo la confessio in iure del convenuto, che determinava
pf2

Anteprima parziale del testo

Scarica il processo extra ordinem e più Dispense in PDF di Istituzioni di Diritto Romano solo su Docsity!

Il processo extra ordinem La cognitio extra ordinem si affermò e si sviluppò sin dalla fine del periodo repubblicano. In epoca classica essa sostanzialmente affiancò la procedura per formulas, fino a trionfare in epoca postclassica, quando si arrivò all’ufficiale abolizione di quest’ultima. Originariamente questo procedimento era adottato per dirimere controversie di diritto pubblico. Con Augusto esso venne esteso anche ai rapporti di natura privata. Il processo extra ordinem aveva i seguenti caratteri:

  • unità del procedimento, scomparvero le fasi in iure e apud iudicem, in quanto tutta l’attività processuale, sia di istruzione della causa sia di giudizio, si svolgeva davanti allo stesso funzionario statale;
  • ampia discrezionalità del giudicante. Il funzionario – giudice aveva ampi poteri per accertare il fatto;
  • procedibilità contumaciale, la presenza del convenuto non era più essenziale allo svolgimento del giudizio, essendo necessario e sufficiente che egli fosse stato avvertito dell’inizio del procedimento;
  • impugnabilità della sentenza. Il soccombente, ritenendo ingiusta la sentenza, poteva ricorrere al funzionario di grado superiore e, quindi, al principe;
  • specificità della condanna. La condanna non consisteva più nel pagamento di una somma di denaro, ma anche in un comportamento specifico;
  • esecutività manu militari. L’esecuzione delle sentenze veniva demandata ad appositi organi statali, gli apparitores. Nella cognitio extra ordinem, la chiamata in giudizio del convenuto non avveniva con la in ius vocatio, ma con una citazione che aveva rilievo ufficiale. Il convenuto era invitato a presentarsi a una data udienza in tribunale a mezzo di intimazione (evocatio) della autorità giudiziaria, sollecitata dall’attore. Chi risultava irreperibile, era convocato mediante editto. La costituzione in giudizio concretava la litis contestatio, la quale aveva perso la sua precedente connotazione e non produceva più l’effetto di consumare l’azione. Nel processo extra ordinem, infatti, la litis contestatio indicava la trattazione della causa dinanzi al giudice e si concretizzava in uno scontro tra la narratio dell’attore e la contradictio del convenuto. Nell’età giustinianea si utilizzò la diversa forma della citazione per libellos. L’attore presentava al giudice lo scritto (libellus conventionis) e chiedeva che il convenuto fosse chiamato in giudizio. Il giudice esaminava la richiesta e se non la riteneva infondata si pronunciava per l’accoglimento. Il libello, poi, era notificato al convenuto da un dipendente del giudice. Il convenuto aveva a disposizione un breve tempo di comparizione entro il quale doveva redigere e notificare il suo libellus contradictionis. Nel giorno fissato le parti, o i loro procuratori, comparivano davanti al giudice. Quindi o aveva luogo la confessio in iure del convenuto, che determinava

la cessazione della materia del contendere, o iniziava il giudizio vero e proprio, con la narratio delle pretese dell’attore e la contradictio del convenuto.