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PROCESSO COGNITIONES EXTRA ORDINEM, PROCESSO PRIVATO EXTRA ORDINEM, ORATIO DIVI MARCI
Tipologia: Appunti
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In età di Augusto, nel 17 aC, vengono emesse 2 leggi gemelle, le LEGES IULIE IUDICIORUM PRIVATORUM E PUBLICORUM, le quali separano l’ordine dei giudizi privati da quello dei giudizi pubblici. Nei “giudizi privati” vengono abolite le legis actiones (tranne in 2 casi: per le liti centumvirali e per il danno temuto); il processo ordinario è il Processo Formulare: esso quindi nasce nel 17 aC con effetti di ius civile (fino a quel momento la lex Ebuzia aveva attribuito a tale processo solo valore di ius honorarium, pretorio). Nei “giudizi pubblici” viene abolita la Provocatio ad populum; il processo ordinario è rappresentato dalle Quaestiones publiche. Al di fuori di questi due tipi di processi ordinari (dell’ORDO), nell’età del Principato si sviluppa un nuovo sistema processuale, le Cognitiones extra ordinem (al plurale , perché in effetti i procedimenti adottati erano tanti quanti gli organi decidenti. Si parla anche al singolare di Cognitio extra ordinem perché in questi nuovi tipi di processo si manifestarono molto presto principi comuni, in ragione dei quali le diverse cognitiones si andarono caratterizzando sempre più come processi pubblici). Il PROCESSO PRIVATO EXTRA ORDINEM si affianca al processo formulare fino al 342 dC, poiché in tale anno, con una Costituzione imperiale emessa dai figli di Costantino I il Grande, Costante e Costanzo, viene abolito il processo formulare. Da quel momento, l’unico processo privato in vigore sarà quello per Cognitio extra ordinem. Le diverse esigenze di tutela di istituti giuridici nuovi, determinarono, piuttosto che una integrazione del contenuto dell’editto (nell’età del Principato), l’istituzione di tribunali e organi nuovi che si svilupparono al di fuori del processo formulare. Questo fenomeno si avvertì ancor di più con la codificazione dell’editto: questo divenne un testo immutabile, e il processo formulare poteva esercitarsi solo per le situazioni giuridiche in esso contemplate. Per tutte le questioni giuridiche “nuove” si sviluppò la Cognitio extra ordinem. Furono creati organi nuovi:
sulla materia dei fedecommessi , cioè un istituto giuridico di diritto successorio con cui un testatore lasciava la disposizione testamentaria alla fede, alla fedeltà di un onerato.
conoscere le questioni che potevano crearsi tra lo Stato (Fisco) e il cittadino, nelle forme della cognitio extra ordinem.
impostarsi sia come processo formulare sia come cognitio extra ordinem, in due modalità e con periodi diversi. La Cognitio extra ordinem non fu una forma processuale creata in maniera organica con una legge di riforma! Ma si sviluppò in maniera occasionale, e certi profili delle cognitiones derivavano dalla disciplina del processo formulare. Soltanto nella seconda metà del II secolo dC, l’imperatore Marco Aurelio mise ordine all’interno delle regole che disciplinavano l’attività delle cognitiones extra ordinem, attraverso l’ORATIO DIVI MARCI : si trattò di un provvedimento che conservava una serie di “principi tipici” destinati ad applicarsi alle cognitiones extra ordinem. Per i principi di diritto privato si ha la “statalizzazione del procedimento”, nel senso che lo Stato interviene sulla struttura del procedimento (dalle prime battute fino alla sentenza finale); mentre tutto ciò che era relativo al processo formulare era lasciato alla volontà delle parti. I giudici di questo procedimento erano funzionari imperiali, creati dall’imperatore ad hoc oppure recuperando istituzioni di organi già esistenti. Esempio: il praetor fidei commissarius era un pretore solo di nome, poiché non aveva nulla a che fare con il pretore repubblicano. Lo stesso dicasi per il praetor fiscalis il quale si chiamava pretore perché era competente a svolgere funzioni giurisdizionali, ma non aveva nulla a che fare con il pretore del pr. Formulare. Alcuni magistrati ebbero anche funzioni extra ordinem: infatti i Consoli mantennero la funzione giurisdizionale anche nelle liti di libertà, concorrendo con il praetor de liberalibus causis e con il giudice del vecchio processo formulare. Prese avvio la prassi per cui il Princeps , su istanza degli interessati, interveniva nei giudizi privati: dava pareri vincolanti ed emanava rescritti; e quando il giudizio si svolgeva e si concludeva dinanzi all’imperatore o a un suo delegato, il rito adottato era quello extra ordinem. Il principe decideva sia in prima istanza sia in grado di appello. Prese corpo così la possibilità dell’ appello avverso le sentenze extra ordinem, e persino contro quelle emesse da giudici privati del processo formulare. Altri giudici di appello in età classica furono il Senato , il praefectus praetorio e, per delega imperiale il praefectus urbi. Nella chiamata in giudizio interveniva anzitutto, un organo pubblico (a differenza che nella in ius vocatio ). Il convenuto che non si presentava in udienza dopo esservi stato chiamato era considerato contumace , non
obbediente cioè all’invito dell’organo investito di pubblica autorità. Il giudizio si sarebbe svolto nonostante l’assenza del convenuto, ma il giudice avrebbe dovuto cmq valutare per quanto possibile le ragioni dell’assente. Nella Cognitio il processo non era diviso nelle 2 fasi in iure e apud iudicem ; e la decisione della lite non era affidata a un giudice privato: il giudizio si svolgeva tutto dinanzi a un organo pubblico (magistrato o funzionario imperiale) il quale era investito anche del potere di emanare la sentenza. Poteva farlo sia direttamente sia tramite delegato. Il delegato sarebbe stato un iudex pedaneus e la sua decisione avrebbe avuto lo stesso valore della pronunzia del magistrato o funzionario delegante. Pertanto nella Cognitio extra ordinem non vi era alcuna litis contestatio con struttura, natura ed effetti di quella formulare. Gli effetti della litis contestatio formulare furono collegati a momenti diversi del processo: tendenzialmente, gli effetti conservativi a momenti iniziali (più che altro alla chiamata in giudizio); gli effetti preclusivi alla sentenza. Alla sentenza extra ordinem, purchè definitiva (non più soggetta ad appello), si attribuirono soprattutto effetti pregiudiziali o positivi , per cui se la questione già decisa veniva riproposta dinanzi ad altro giudice, questi avrebbe dovuto conformarsi al precedente giudicato. La nuova materia fu regolata, nel corso del principato, per effetto di diversi interventi legislativi (constitutiones principum) e giurisprudenziali, e sistemata dalla giurisprudenza: il principio generale risultò essere quello espresso con le parole “res inter alios iudicata aliis non praeiudicat”- la cosa giudicata tra alcuni non pregiudica altri: cioè, la cosa giudicata vincola le parti e non si estende ai terzi estranei al giudizio. Le cognitiones extra ordinem erano caratterizzate dalla massima libertà di apprezzamento del giudice sia per quanto riguarda il merito della lite, sia per quanto riguarda la conduzione del procedimento, la scelta, l’ammissione e la valutazione dei mezzi di prova. Come nel processo formulare, era assente ogni formalismo: l’attore illustrava le proprie ragioni, il convenuto opponeva le sue difese. La difesa del convenuto era detta praescriptio (non si riferiva alla praescriptio formulare). La condanna del convenuto, diversamente che nel processo formulare, avrebbe potuto non essere espressa in denaro, in modo che il convenuto, se del caso, potesse essere condannato a dare quanto era stato oggetto della domanda di parte attrice ( in ipsam rem ); e che lo stesso giudice che aveva emesso la sentenza potesse imporne l’esecuzione forzosa ( manu militari ), evitando così all’attore vittorioso l’onere di una separata procedura esecutiva. Se la sentenza era invece, di condanna pecuniaria si dava luogo, previa actio iudicati, alla procedura esecutiva. Solo che il giudice extra ordinem poteva evitare esecuzione personale e bonorum venditio disponendo il pignoramento e poi la vendita di singoli beni del soccombente in misura sufficiente a soddisfare le ragioni dell’altra parte.