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Riassunto - Riassunto
Tipologia: Appunti
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Il codice non dà una definizione del concetto di obbligazione. Essa si ricava dall’interpretazione delle norme che regolano il rapporto obbligatorio.
E’ la posizione giuridica passiva del rapporto obbligatorio ed ha come suo contenuto il dovere di adempiere ad una determinata prestazione con “diligenza”; tale posizione giuridica si articola nel debito(=dovere di adempiere la prestazione) e nella responsabilità(= assoggettamento del patrimonio del debitore al potere coattivo del creditore).
B) IL CREDITO
E’ il diritto all’adempimento, ossia la pretesa giuridicamente tutelata del creditore ad ottenere la prestazione. Il credito è un diritto soggettivo: suoi caratteri essenziali sono la patrimonialità del contenuto(nel senso che la prestazione che ne costituisce l’oggetto deve essere suscettibile di valutazione economica) e l’assolutezza, cioè la tutelabilità erga omnes.
C) L’OGGETTO
Consiste nella prestazione (art. 1174), ossia nel comportamento cui è tenuto il debitore. Non si deve confondere l’oggetto dell’obbligazione con l’oggetto della prestazione, cui è il bene dedotto nel rapporto.
La prestazione, si definisce come il comportamento al quale è obbligato il debitore, deve presentare i seguenti requisiti:
PATRIMONIALITA’ : la prestazione deve poter essere valutata economicamente, ossia deve essere tale da potersene determinare il valore in danaro, altrimenti mancherebbe la possibilità, in caso di inadempimento, di stabilire la somma per la quale il creditore può rivalersi sui beni(presenti e futuri) del debitore;
POSSIBILITA’ : fare, dare, non fare;
LICEITA’ : la prestazione non deve essere contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume;
DETERMINATEZZA O DETERMINABILITA’: la prestazione, se non determinata sin dall’inizio, deve essere accertabile mediante un processo oggettivo e logico, con esclusione di apprezzamenti individuali. Le parti possono anche stabilire che il contenuto della prestazione, sia rimesso alla determinazione di una persona competente di loro fiducia, chiamata “arbitratore”.
D) INTERESSE (ANCHE NON PATRIMONIALE) DEL CREDITORE
Mentre la prestazione deve avere carattere patrimoniale, l’interesse del creditore a conseguirla può essere anche soltanto scientifico, culturale, ideale o d’affezione, purchè socialmente apprezzabile e degno di tutela giuridica.
Secondo l’art. 1175 “il debitore ed il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza”. F 0 E 0dovere giuridico. Tale norma costituisce espressione del generale principio di buona fede nell’esercizio dei propri diritti e dei propri doveri.
Se il debitore non adempie, il creditore può rivolgersi all’autorità giudiziaria perché gli procuri coattivamente ciò che gli spetta. Questo potere di provocare un provvedimento giudiziario a difesa del proprio diritto si chiama azione.
L’obbligazione ha una duplice rilevanza giuridica: è giusta causa della prestazione(o titolo, che giustifica la prestazione) e dà azione al creditore per conseguire ciò che gli è dovuto. Vi sono però anche delle obbligazioni imperfette…
OBBLIGAZIONI NATURALI
A Volte l’ordinamento riconosce rilevanza giuridica a semplici doveri sociali e morali. Elementi delle obbligazioni naturali sono: l’esistenza di un dovere morale e sociale e un adempimento di contenuto patrimoniale. Requisiti dell’adempimento sono: la capacità e la spontaneità di chi adempie. L e obbligazioni naturali non sono munite di azione per costringere il debitore al pagamento, se però un pagamento è stato fatto, non si può ottenere la restituzione di ciò che spontaneamente prestato, salvo che la prestazione non si stata eseguita da un incapace.
I caratteri delle obbligazioni naturali sono: l’incoercibilità( nessuno può essere costretto giudizialmente ad eseguire l’obbligo) e l’irripetibilità( impossibilità di farsi restituire ciò che si è spontaneamente prestato).
Sono obbligazione naturali:
FONTI DELLE OBBLIGAZIONI
L’art. 1773 c.c. indica, come fonti di obbligazioni, il “contratto, il fatto illecito e ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico”. Tra le altre fonti abbiamo: le promesse unilaterali, la gestione d’affari, la ripetizione dell’indebito e l’arricchimento senza causa.
Le norme sulla gestione d’affari regolano le situazioni nelle quali una persona, senza esservi obbligata, assume scientemente la gestione di un affare di un altro, che non sia in grado di provvedere da se stesso. Quelle sulla ripetizione dell’indebito e l’arricchimento senza causa servono a ristabilire equilibri giuridici turbati da trasferimenti o prestazione senza causa.
Contratto (libro IV) art. 1321 cc: accordo tra due o più persone per costituire, modificare o estinguere un rapporto giuridico. I contratti possono essere tipici o atipici (non previsti dalla norma) F 0 E 0i privati possono dare vita a schemi contrattuali atipici e argomenti appartenenti a tipi di disciplina particolare secondo l’ordinamento giuridico (perseguimento interessi meritevoli di tutela).
Promesse unilaterali: l’art. 1987cc diffidenza dall’ordinamento nei confronti delle promesse unilaterali come fonte di obbligazione F 0 E 0è come se la promessa non desse una responsabilità di serietà come il contratto(perché non vi è accordo, presenza di una sola parte). Promesse tipiche:
Il principale problema che da sempre i debiti di valuta hanno posto è quello dato dalle oscillazioni nel valore del denaro. Il problema è : il debitore, al momento dell’adempimento di un’obbl. pecuniaria deve pagare una somma di denaro esattamente identica a quella inizialmente pattuita oppure consegnare la somma corrispondente in valore attuale?
Secondo il principio nominalistico il debitore è tenuto a pagare la somma di denaro inizialmente stabilita, non importano le eventuali successive variazioni del potere di acquisto della moneta. Per i debiti di valore l’importo viene determinato al momento della liquidazione.