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Il Rapporto Obbligatorio: Definizione, Elementi e Fonti, Appunti di Diritto Privato

appunti in riferimento alle lezioni di Mirzia Bianca

Tipologia: Appunti

2016/2017

Caricato il 07/03/2017

91valentina91
91valentina91 🇮🇹

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IL RAPPORTO OBBLIGATORIO
Il rapporto obbligatorio può definirsi come il rapporto avente ad oggetto una prestazione patrimoniale che
un soggetto, detto debitore, è tenuto ad eseguire per soddisfare l’interesse di un altro soggetto, detto
creditore. ( il rapporto obbligatorio fa parte dei diritti relativi).
L’obbligazione: E’ lo specifico dovere giuridico in forza del quale un soggetto, detto debitore, è tenuto ad
una determinata prestazione patrimoniale per soddisfare l’interesse di un altro soggetto, detto creditore.
(art.1173 c.c.)
Elementi costitutivi dell’obbligazione:
Posizione attiva del creditore
Posizione passiva del debitore
Interesse del creditore, che può essere anche non patrimoniale(svago, viaggio)
La prestazione-patrimoniale
Il debito: è la situazione giuridica passiva del rapporto obbligatorio, comunemente indicata come
obbligazione.
Il credito: è il diritto all’adempimento, cioè il diritto del creditore all’esecuzione della prestazione dovutagli.
La prestazione: è l’oggetto del rapporto obbligatorio.
L’interesse: è l’elemento funzionale del rapporto obbligatorio.
Art.1174 c.c. Nell’obbligazione civile la prestazione ha carattere patrimoniale.
L’interesse del creditore può essere anche non patrimoniale. Effetto giuridico: irripetibilità.
Obbligazione morale: (art.2034 c.c.)(c.d. soluti retentio) E’ un dovere morale o sociale giuridicamente non
vincolante.(elemosina)
Il soggetto è libero di adempiere o meno all’obbigazione.
Obbligazione immorale: (art. 2035 c.c.) Obbligazione contraria con la morale e il buon costume.
(pagamento di una tangente. Corruzione)
LE FONTI DELL’OBBLIGAZIONE
Le obbligazioni sono in generale le fattispecie idonee a produrre rapporti obbligatori.
Le fonti dell’obbligazione derivano da: contratto-fatto illecito-da ogni altro atto o fatto idoneo a produrre in
conformità dell’ordinamento giuridico.
Due fonti tipiche(nominate dal c.c.):
CONTRATTO: Mentre l’obbligazione richiede la singola prestazione, il contratto è l’insieme di più rapporti
attivi e passivi. Abbiamo detto,infatti, che l’obbligazione rientra tra gli elementi del contratto e quindi può
derivare da esso.
ATTO ILLECITO: E’ fonte dell’obbligazione e comporta il risarcimento del danno. (art. 2043 c.c.)
N.B. : La figura del medico ( categoria di obbligazione senza prestazione)
Ha obbligo di garanzia.(art. 32 cost.)
Contratto qualificato tra un soggetto e un medico. (rapp. Obbligatorio anche se non è patrimoniale).
Fonte atipica:
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IL RAPPORTO OBBLIGATORIO

Il rapporto obbligatorio può definirsi come il rapporto avente ad oggetto una prestazione patrimoniale che un soggetto, detto debitore, è tenuto ad eseguire per soddisfare l’interesse di un altro soggetto, detto creditore. ( il rapporto obbligatorio fa parte dei diritti relativi).

L’obbligazione : E’ lo specifico dovere giuridico in forza del quale un soggetto, detto debitore, è tenuto ad una determinata prestazione patrimoniale per soddisfare l’interesse di un altro soggetto, detto creditore. (art.1173 c.c.)

Elementi costitutivi dell’obbligazione:

  • Posizione attiva del creditore
  • Posizione passiva del debitore
  • Interesse del creditore, che può essere anche non patrimoniale(svago, viaggio)
  • La prestazione-patrimoniale

Il debito: è la situazione giuridica passiva del rapporto obbligatorio, comunemente indicata come obbligazione.

Il credito: è il diritto all’adempimento, cioè il diritto del creditore all’esecuzione della prestazione dovutagli.

La prestazione: è l’oggetto del rapporto obbligatorio.

L’interesse: è l’elemento funzionale del rapporto obbligatorio.

Art.1174 c.c. Nell’obbligazione civile la prestazione ha carattere patrimoniale. L’interesse del creditore può essere anche non patrimoniale. Effetto giuridico: irripetibilità.

Obbligazione morale : (art.2034 c.c.)(c.d. soluti retentio) E’ un dovere morale o sociale giuridicamente non vincolante.(elemosina) Il soggetto è libero di adempiere o meno all’obbigazione.

Obbligazione immorale : (art. 2035 c.c.) Obbligazione contraria con la morale e il buon costume. (pagamento di una tangente. Corruzione)

LE FONTI DELL’OBBLIGAZIONE

Le obbligazioni sono in generale le fattispecie idonee a produrre rapporti obbligatori. Le fonti dell’obbligazione derivano da: contratto-fatto illecito-da ogni altro atto o fatto idoneo a produrre in conformità dell’ordinamento giuridico. Due fonti tipiche (nominate dal c.c.):

CONTRATTO: Mentre l’obbligazione richiede la singola prestazione, il contratto è l’insieme di più rapporti attivi e passivi. Abbiamo detto,infatti, che l’obbligazione rientra tra gli elementi del contratto e quindi può derivare da esso.

ATTO ILLECITO: E’ fonte dell’obbligazione e comporta il risarcimento del danno. (art. 2043 c.c.)

  • N.B. : La figura del medico ( categoria di obbligazione senza prestazione) Ha obbligo di garanzia.(art. 32 cost.) Contratto qualificato tra un soggetto e un medico. (rapp. Obbligatorio anche se non è patrimoniale).

Fonte atipica :

DA OGNI ALTRO ATTO O FATTO IDONEO A PRODURRE IN CONFORMITA’ DELL’ORD.

GIURIDICO :

  1. LE PROMESSE UNILATERALI (art. 1987 c.c.) La promessa unilaterale è il negozio unilaterale mediante il quale il soggetto si impegna ad eseguire una determinata prestazione.E’ la manifestazione di volontà da parte di un soggetto. La prestazione unilaterale si contrappone al contratto. L’art 1987 c.c. non prevede una figura generale di promesse unilaterali, come esiste per il contratto.
  • La promessa al pubblico (art. 1989 c.c.)
  • La promessa di pagamento (art. 1988 c.c.) Atto recettizio unilaterale con il quale un soggetto promette di effettuare una prestazione ad un altro soggetto.
  • La ricognizione di debito ( art. 1988 c.c.) Atto recettizio unilaterale con il quale un soggetto riconosce di essere debitore di un altro soggetto.
  • Titoli di credito (dall’art. 1992 c.c. in poi) Le promesse unilaterali sono tipiche, ovvero stabilite dall’ordinamento giuridico.
  1. LA PROMESSA AL PUBBLICO : La promessa al pubblico è il negozio unilaterale mediante il quale un soggetto s’impegna pubblicamente ad eseguire una prestazione a favore di chi si trovi in una determinata situazione o compia una determinata azione. La promessa è vincolante dal momento stesso in cui essa è resa pubblica e può essere revocata solo per giusta causa(evento futuro ed incerto), e comunque non dopo che la situazione si sia verificata o l’azione sia stata compiuta(evento futuro ma certo. Diventa obbligazione). Es: “Daro’ 100 euro allo studente che avrà conseguito la più alta votazione”. DIVERSA E’: L’OFFERTA AL PUBBLICO : E’ una proposta contrattuale che se accettata fa concludere un contratto. Non è fonte dell’obbigazione ma è fonte del contratto. Es: L’uomo del folletto.
  2. LA GESTIONE DI AFFARI ALTRUI : (anche dopo la morte)- (E’ un fatto).[obblig.di contin] Si ha la gestione di affari altrui quando un soggetto assume consapevolmente e senza esservi obbligato la cura dell’interesse di chi non è in grado di provvedervi. Art. 2028 c.c.: deroga che nessuno può intromettersi negli affari altrui senza essere autorizzato. Si fonda sul principio di solidareità socialeE’ richiesta la capacità di agire del gestore(art. 2029 c.c.) I presupposti sono:
  • Impedimento dell’interessato(absentia domini)- non va inteso come impossibilità.
  • Consapevolezza del gestore di curare un interesse altrui
  • Spontaneità dell’intervento(il gestore non deve essere obbligato)
  • Utilità iniziale della gestione- art. 2031 c.c.
  1. PAGAMENTO DELL’INDEBITO : E’ l’esecuzione di una prestazione NON dovuta. L’indebito si distingue in : soggettivo quando l’adempiente esegue un debito altrui nell’erronea credenza di essere egli il debitore (art. 2036 c.c.) oggettivo quando l’adempiente esegue una prestazione in base ad un titolo inesistente o inefficace (art. 2033 c.c.) elementi dell’indebito oggettivo: a)pagamentodazione di danaro o qualsiasi conferimento di beni b)mancanza di titolol’assenza dell’obbligo di eseguire la prestazione, che pertanto non è dovuta. elementi dell’indebito soggettivo: a)esistenza del credito in capo a chi riceve la prestazione b)errore scusabile dell’adempiente di essere tenuto al pagamento.

Sono obbligazioni restitutorie- es: bonifico bancario; ricarica telefonica.

  1. INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO: (uno si impoverisce, l’altro si arricchisce) esprime la regola secondo la quale chi si arricchisce senza una giusta causa a danno di un altro è obbligato,nei limiti dell’arricchimento,a indennizzare chi ha subito la correlativa diminuzione patrimoniale.