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Riassunto del capitolo 17 dal libro di diritto privato " Torrente"(22° edizione). Ho integrato gli articoli per esteso aggiungendo note di chiarimento e approfondimento.
Tipologia: Dispense
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Con il termine obbligazione si intende il rapporto tra due soggetti, il soggetto passivo (debitore)e il soggetto attivo (creditore), in forza del quale il primo è tenuto nei confronti del secondo ad una determinata prestazione. il debitore ed il creditore: il rapporto obbligatorio da luogo a due posizioni correlate: alla posizione passiva di debito fa da contraltare quell'attiva di credito. Al debitore fa capo a una determinata obbligazione, mentre al creditore fa capo il correlativo diritto di credito: in siffatto contesto il termine obbligazione è sinonimo di debito. La cooperazione del debito: il creditore ha bisogno dell'indispensabile cooperazione del debitore. Relatività del rapporto obbligatorio: il diritto del creditore è un diritto nei confronti del debitore: Per questo si dice relativo (o personale) in quanto può essere fatto valere solo nei confronti di quest'ultimo. A capo diritti reali e diritti di credito: la nozione di diritto di credito viene contrapposta a quella di diritto reale: mentre quest'ultimo è un diritto sulla cosa, caratterizzato da i connotati Dell'immediatezza e dell'assolutezza, il primo è un diritto nei confronti di un soggetto obbligato ad una determinata prestazione. La distinzione si fa più sottile allorquando la prestazione dovuta dal debitore consiste nel consentire al creditore di trarre da un bene le utilità che lo stesso e in grado di offrire. Il potere del creditore sul bene è mediato (il godimento del bene gli viene garantito attraverso una condotta imposta al debitore) e relativo (in quanto può esercitarsi nei confronti del solo debitore, e non già erga omnes, come accade invece in ipotesi di diritto reale) La responsabilità patrimoniale: la giuridicità del vincolo del debitore è sanzionata con una responsabilità patrimoniale. Ai sensi dell'articolo 2740 il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge. Ciò significa che il creditore può invocare misure quercitive solo sul patrimonio dell'obbligato. L'esecuzione forzata: se il creditore ha diritto al pagamento di una somma di denaro, tramite l'esecuzione forzata potrà conseguire l'importo di cui era creditore. Esecuzione forzata in forma specifica ed esecuzione forzata per equivalente: guardare articoli 2930,2931,2932 e 2933. Negli altri casi il creditore insoddisfatto può soltanto chiedere il risarcimento dei danni subiti, con la sostituzione, alla prestazione dovuta è rimasta in adempiuta, di un credito pecuniario suscettibile di esecuzione quatti Iva.
Fonti delle obbligazioni Le obbligazioni possono sorgere, mediante l'articolo 1173, da -Contratto -fatto illecito -Ogni altro atto o fatto idoneo a produrre in conformità dell'ordinamento giuridico: promesse unilaterali, titoli di credito, gestione d'affari, pagamento dell'indebito, arricchimento senza causa, imposizione tributaria. La figura generale dell'obbligazione: il codice prevede e disciplina autonomamente la figura generale dell'obbligazione a prescindere dalla fonte da cui nobilitazione discente. Obbligazione a fonte contrattuale non costituisce altro che uno strumento attraverso cui si realizza il programma contrattuale stesso, al suo inadempimento consegue uno non solo le sanzioni previste in caso di
inadempimento dell'obbligazione, bensì anche quelle previste in tema di inadempimento del contratto.
L'obbligazione naturale Ai sensi dell'articolo 2034 duplicazione naturale sia quando una determinata prestazione è dovuta non già in forza di una delle fonti di cui appena detto, bensì in esecuzione di un dovere morale o sociale. Incoercibilità e soluti retentio: Quest'ultimo effetto presuppone il concorso dei seguenti presupposti: -La spontaneità dell'esecuzione, cioè che la prestazione sia eseguita senza colazione articolo 2034. -La capacità del soggetto che esegue la prestazione -La proporzionalità tra la prestazione eseguita e i mezzi di cui l'adempiente dispone e l'interesse da soddisfare, dall'altro lato: non può considerarsi doveroso ciò che va oltre quanto l'adempiente può fare o quanto il beneficiario può ragionevolmente attendere. Il diritto dell'Accipiens di non restituire la prestazione ricevuta in adempimento di un'obbligazione naturale costituisce l'unico effetto dell'obbligazione naturale stessa: Quest'ultima non potrà essere oggetto di novazione oggettiva, di cessione, di trasmissione ereditaria, di compensazione legale giudiziale, venir presi data da garanzie reali e personali, essere resa in colante mediante assunzione, da parte dell'obbligato, dell'impegno giuridico di seguirla. ipotesi legalmente tipizzate: talune ipotesi di obbligazione naturale sono espressamente previste dalla legge che non concede al creditore di chiederne l'adempimento, ma solo di rifiutare la restituzione di quanto eventualmente percepito. Siffatta ipotesi non esauriscono il novero delle obbligazioni naturali che comprendono tutte quelle ipotesi in cui l'esecuzione di una determinata prestazione è giustificata dall'adempimento di un dovere morale o sociale: per tale dovendosi intendere quello, cui inosservanza comporterebbe un giudizio di riprovazione o di sistema, da parte dei consociati, alla luce dell'etica sociale corrente in un dato momento storico. Le attribuzioni effettuate per riconoscenza non costituiscono adempimento di obbligazione naturale.