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Il regime patrimoniale legale della famiglia in mancanza di convenzioni stipulate a norma dell'art. 162 c.c. e le tre categorie di beni: comunione immediata, comunione de residuo e beni personali. Vengono inoltre descritti la separazione dei beni e il fondo patrimoniale. Sono specificati i principi che limitano l'autonomia privata nella comunione convenzionale e le cause di scioglimento della comunione legale. Infine, viene descritta l'amministrazione del fondo patrimoniale e le restrizioni all'alienazione dei beni.
Tipologia: Dispense
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Art. 159 c.c.: il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione stipulata a norma dell’art. 162 c.c., è costituito dalla comunione legale dei beni. La comunione legale non è una comunione universale ma ha per oggetto gli acquisti compiuti in costanza di matrimonio. Abbiamo tre categorie di beni:
nonostante la presenza di figli minori, al di fuori di qualsiasi controllo giurisdizionale ex art. 169 c.c. Art. 170 c.c.: i beni del fondo e i relativi frutti non possono essere sottoposti ad esecuzione forzata per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Per questo il fondo patrimoniale è definito patrimonio separato o destinato ad uno scopo. Ai fini dell’opponibilità ai terzi, la giurisprudenza dà rilevanza esclusivamente all’annotazione a margine dell’atto di matrimonio; per evitare eventuali abusi dell’utilizzo del fondo patrimoniale come frode ai creditori, la giurisprudenza ha ammesso che il conferimento di tali beni può essere sottoposto ad azione revocatoria con applicazione del regime più severo previsto per gli atti a titolo gratuito. Decorsi i limiti temporali per l’esperimento della cosiddetta azione a tutela dei creditori, i beni costituiti nel fondo patrimonio non possono essere ricompresi nell’attivo del fallimento di uno dei coniugi. Inoltre, la Cassazione ha confermato che la costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia non integra adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non essendoci una controprestazione. L’impresa familiare → art. 230 bis c.c. La norma mira a tutelare i familiari dell’imprenditore che prestano di fatto in modo continuativo la loro attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa del loro congiunto e si applica quando non è espressamente pattuita una diversa disciplina volta a regolare il rapporto di collaborazione del familiare (contratto di società, associazione in partecipazione, lavoro subordinato).
I familiari considerati sono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado dell’imprenditore: ad essi sono riconosciuti il diritto al mantenimento e il diritto di partecipare agli utili dell’impresa ed agli incrementi dell’azienda, cui questi ultimi sono stabiliti in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato. Per quanto riguarda il lavoro prestato nella famiglia, la giurisprudenza ritiene che non sia rilevante l’attività domestica, ma solo quella nella misura in cui si permette agli altri familiari di dedicarsi integralmente all’impresa, offrendo un contributo esterno alla sua conduzione. Inoltre, le decisioni concernenti l’impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell’impresa devono essere adottate a maggioranza dai familiari che partecipano all’impresa: l’atto eventualmente compiuto dall’imprenditore nonostante il volere contrario della maggioranza dei familiari partecipanti all’impresa rimane valido ed efficace nei rapporti con i terzi e fonte di responsabilità interna ai rapporti tra l’imprenditore e i familiari. Il diritto di partecipazione è intrasferibile, a meno che sia ceduto a favore di un altro familiare con il consenso di tutti i partecipanti. In caso di cessazione della prestazione del lavoro e in caso di alienazione dell’azienda il diritto di partecipazione spettante ai familiari dell’imprenditore può essere liquidato in denaro con pagamento anche dilazionato. I partecipanti hanno diritto di prelazione sull’azienda in caso di cessione o di divisione ereditaria ed hanno il diritto di riscattare l’azienda dalle mani del terzo acquirente, qualora il titolare abbia proceduto all’alienazione senza consentire ai familiari l’esercizio del diritto di prelazione.