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Il regime patrimoniale della famiglia, Dispense di Diritto Privato

Il regime patrimoniale legale della famiglia in mancanza di convenzioni stipulate a norma dell'art. 162 c.c. e le tre categorie di beni: comunione immediata, comunione de residuo e beni personali. Vengono inoltre descritti la separazione dei beni e il fondo patrimoniale. Sono specificati i principi che limitano l'autonomia privata nella comunione convenzionale e le cause di scioglimento della comunione legale. Infine, viene descritta l'amministrazione del fondo patrimoniale e le restrizioni all'alienazione dei beni.

Tipologia: Dispense

2021/2022

In vendita dal 13/09/2022

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IL REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA
Art. 159 c.c.: il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di
diversa convenzione stipulata a norma dell’art. 162 c.c., è costituito dalla
comunione legale dei beni.
La comunione legale non è una comunione universale ma ha per oggetto gli
acquisti compiuti in costanza di matrimonio.
Abbiamo tre categorie di beni:
- Comunione immediata: beni che diventano oggetto di comunione fin dal
loro acquisto (contitolarità);
Cadono in comunione:
1. gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente
durante il matrimonio, ad eccezione dei beni personali ex art. 177, 1
comma, lett. a, c.c.
2. le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio
(art. 177, 1 comma, lett. d, c.c.)
3. gli utili e gli incrementi di aziende gestite da entrambi i coniugi, ma
appartenenti ad uno solo di essi anteriormente al matrimonio (art.
177, 2 comma, c.c.)
- Comunione de residuo: beni che cadono in comunione solo al momento
dello scioglimento della comunione medesima:
1. Redditi personali dei coniugi: si considerano oggetto della comunione
ai soli fini della sua divisione qualora non siano stati consumati al
momento dello scioglimento della comunione stessa; poiché i redditi
personali vengono consumati per l’acquisto di beni di consumo o di
servizi o sono accantonati, ci si riferisce ai risparmi che devono essere
divisi fra entrambi i coniugi nel momento in cui la comunione si
scioglie per qualsiasi causa;
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IL REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA

Art. 159 c.c.: il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione stipulata a norma dell’art. 162 c.c., è costituito dalla comunione legale dei beni. La comunione legale non è una comunione universale ma ha per oggetto gli acquisti compiuti in costanza di matrimonio. Abbiamo tre categorie di beni:

  • Comunione immediata: beni che diventano oggetto di comunione fin dal loro acquisto (contitolarità); Cadono in comunione:
    1. gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad eccezione dei beni personali ex art. 177, 1 comma, lett. a, c.c.
    2. le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio (art. 177, 1 comma, lett. d, c.c.)
    3. gli utili e gli incrementi di aziende gestite da entrambi i coniugi, ma appartenenti ad uno solo di essi anteriormente al matrimonio (art. 177, 2 comma, c.c.)
  • Comunione de residuo: beni che cadono in comunione solo al momento dello scioglimento della comunione medesima:
    1. Redditi personali dei coniugi: si considerano oggetto della comunione ai soli fini della sua divisione qualora non siano stati consumati al momento dello scioglimento della comunione stessa; poiché i redditi personali vengono consumati per l’acquisto di beni di consumo o di servizi o sono accantonati, ci si riferisce ai risparmi che devono essere divisi fra entrambi i coniugi nel momento in cui la comunione si scioglie per qualsiasi causa;
  1. Beni destinati all’esercizio di un’impresa costituita da uno dei coniugi, e da lui esclusivamente gestita, dopo il matrimonio;
  2. Incrementi di un’impresa di uno dei coniugi costituita precedentemente al matrimonio.
  • Beni personali: beni che rimangono in proprietà esclusiva del singolo coniuge:
  1. Beni di cui il coniuge era già titolare prima del matrimonio;
  2. Beni da lui acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione in suo favore, salvo che siano espressamente attribuiti alla comunione;
  3. Beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge;
  4. Beni che servono all’esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un’azienda facente parte della comunione;
  5. Beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno oppure la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
  6. Beni acquisiti con il prezzo del trasferimento di altri beni personali o col loro scambio, purchè ciò sia espressamente dichiarato nell’atto di acquisto. Art. 180 c.c.: l’amministrazione dei beni della comunione e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa relativi spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi. Il compimento degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, nonché la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi. La giurisprudenza ha precisato che fra gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione rientra il contratto preliminare di vendita, con il quale
  • Ogni obbligazione contratta dai coniugi, anche se separatamente, nell’interesse della famiglia;
  • Ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi. I creditori particolari dei coniugi possono soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione ma solo limitatamente al valore della quota del loro debitore (metà) purchè non vengano in conflitto con i creditori della comunione, che sono sempre preferiti ad essi. I creditori della comunione possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi, nella misura della metà del credito, quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti gravanti su di essa. Lo scioglimento della comunioneart. 191 c.c.:
  1. Morte dei coniugi;
  2. Sentenza di divorzio;
  3. Dichiarazione di assenza o di morte;
  4. Annullamento del matrimonio;
  5. Separazione personale legale tra i coniugi: in caso di separazione personale, la comunione si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, oppure alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al tribunale, purché omologato.
  6. Fallimento di uno dei coniugi;
  7. Convenzione tra i coniugi per abbandonare il regime di comunione sostituendo con un altro dei regimi patrimoniali ammessi;
  8. Separazione giudiziale dei beni: può essere pronunciata dal tribunale, a richiesta di uno dei coniugi, quando ricorre una delle cause ex art. 193 c.c.:
  • Interdizione/inabilitazione di uno dei coniugi;
  • Cattiva amministrazione della comunione;
  • Disordine negli affari personali di un coniuge, tale da mettere in pericolo gli interessi dell’altro o della comunione o della famiglia;
  • Condotta tenuta da uno dei coniugi nell’amministrazione della comunione tale da creare la situazione di pericolo di cui al n. precedente;
  • Mancata o insufficiente contribuzione da parte di uno dei coniugi al soddisfacimento dei bisogni familiari, in relazione all’entità delle sue sostanze e alle sue capacità di lavoro. La sentenza di separazione dei beni retroagisce al giorno in cui è stata proposta la domanda e ha l’effetto di instaurare, a partire da quel momento, il regime della separazione dei beni. Per porre fine alla contitolarità dei beni precedentemente acquistati è necessario procedere alla divisione dei beni comuni da effettuare in parti uguali fra marito e moglie o fra gli eredi (art. 194 c.c.). La comunione convenzionaleartt. 210 ss. c.c. L’autonomia privata è limitata al rispetto dei seguenti principi:
  • Le quote spettanti ai coniugi nella comunione devono essere uguali, almeno relativamente ai beni che formerebbero oggetto di comunione legale (3 comma, art. 210 c.c.);
  • L’amministrazione della comunione spetta ad entrambi i coniugi con pari poteri (3 comma, art. 210 c.c.);
  • Non possono essere ricompresi nella comunione i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge, i beni che servono all’esercizio della professione di un coniuge, i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno o la pensione ottenuta per la perdita totale o parziale della capacità lavorativa.

nonostante la presenza di figli minori, al di fuori di qualsiasi controllo giurisdizionale ex art. 169 c.c. Art. 170 c.c.: i beni del fondo e i relativi frutti non possono essere sottoposti ad esecuzione forzata per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Per questo il fondo patrimoniale è definito patrimonio separato o destinato ad uno scopo. Ai fini dell’opponibilità ai terzi, la giurisprudenza dà rilevanza esclusivamente all’annotazione a margine dell’atto di matrimonio; per evitare eventuali abusi dell’utilizzo del fondo patrimoniale come frode ai creditori, la giurisprudenza ha ammesso che il conferimento di tali beni può essere sottoposto ad azione revocatoria con applicazione del regime più severo previsto per gli atti a titolo gratuito. Decorsi i limiti temporali per l’esperimento della cosiddetta azione a tutela dei creditori, i beni costituiti nel fondo patrimonio non possono essere ricompresi nell’attivo del fallimento di uno dei coniugi. Inoltre, la Cassazione ha confermato che la costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia non integra adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non essendoci una controprestazione. L’impresa familiareart. 230 bis c.c. La norma mira a tutelare i familiari dell’imprenditore che prestano di fatto in modo continuativo la loro attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa del loro congiunto e si applica quando non è espressamente pattuita una diversa disciplina volta a regolare il rapporto di collaborazione del familiare (contratto di società, associazione in partecipazione, lavoro subordinato).

I familiari considerati sono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado dell’imprenditore: ad essi sono riconosciuti il diritto al mantenimento e il diritto di partecipare agli utili dell’impresa ed agli incrementi dell’azienda, cui questi ultimi sono stabiliti in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato. Per quanto riguarda il lavoro prestato nella famiglia, la giurisprudenza ritiene che non sia rilevante l’attività domestica, ma solo quella nella misura in cui si permette agli altri familiari di dedicarsi integralmente all’impresa, offrendo un contributo esterno alla sua conduzione. Inoltre, le decisioni concernenti l’impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell’impresa devono essere adottate a maggioranza dai familiari che partecipano all’impresa: l’atto eventualmente compiuto dall’imprenditore nonostante il volere contrario della maggioranza dei familiari partecipanti all’impresa rimane valido ed efficace nei rapporti con i terzi e fonte di responsabilità interna ai rapporti tra l’imprenditore e i familiari. Il diritto di partecipazione è intrasferibile, a meno che sia ceduto a favore di un altro familiare con il consenso di tutti i partecipanti. In caso di cessazione della prestazione del lavoro e in caso di alienazione dell’azienda il diritto di partecipazione spettante ai familiari dell’imprenditore può essere liquidato in denaro con pagamento anche dilazionato. I partecipanti hanno diritto di prelazione sull’azienda in caso di cessione o di divisione ereditaria ed hanno il diritto di riscattare l’azienda dalle mani del terzo acquirente, qualora il titolare abbia proceduto all’alienazione senza consentire ai familiari l’esercizio del diritto di prelazione.