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Il Risarcimento del Danno: Un'analisi dei Rimedi Giuridici, Appunti di Diritto Civile

Diritto civile. Appunti sul diritto al risarcimento

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 22/05/2020

rapari
rapari 🇮🇹

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IL RISARCIMENTO DEL DANNO
I rimedi sono i mezzi di tutela delle posizioni giuridiche.
I rimedi contro l’inadempimento sono i mezzi di tutela del credito.
I rimedi si distinguono in:
- Rimedi generali: a tutela del credito
- Rimedi specifici: a tutela del contratto
RIMEDIO GENERALE: tutela contro l’inadempimento qualsiasi posizione creditoria a prescindere dalla sua
fonte. Sono:
- Il risarcimento del danno
- L’azione di adempimento
- L’esecuzione coattiva
RIMEDI SPECIFICI: tutelano la parte contrattuale nei contratti a prestazioni corrispettive e sono:
- Risoluzione del contratto: consentono di sciogliersi dal contratto
- Riduzione del prezzo: consente di ridurre la controprestazione
- Eccezione di inadempimento: consente di sospendere l’adempimento della sua obbligazione
RIMEDI GIUDIZIALI: sono i rimedi applicati dal giudice
RIMEDI STRAGIUDIZIALI: sono quelli che il creditore applica direttamente in via di autotutela privata (es.
risoluzione del contratto per diffida) o che hanno effetto automatico a seguito dell’inadempimento.
RIMEDI SANZIONATORI: tutelano il credito e il contratto contro l’inadempimento imputabile.
Principalmente è il risarcimento del danno, l’azione di adempimento, la risoluzione del contratto.
RIMEDI OBIETTIVI: tutelano una posizione giuridica contro il fatto obiettivo della sua pregiudizievole
alterazione a prescindere dalla illeceità della lesione. Sono ad es: risoluzione del contratto per impossibilità
sopravvenuta, la riduzione del prezzo, l’eccezione di inadempimento, la risoluzione del contratto per
eccessiva onerosità sopravvenuta.
Il risarcimento del danno: è il rimedio generale contro l'illecito contrattuale ed extra. Può essere:
a) per equivalente: è la compensazione pecuniaria del danno
b) in forma specifica: è la rimozione diretta del danno
L'obbligo di risarcire il danno incombe sul debitore che non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato
determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (1218) .
L'obbligazione risarcitoria, quindi, scaturisce dall'inadempimento imputabile. Nelle ipotesi di
inadempimento totale e definitivo( consegna vestito) l'obbligazione risarcitoria si sostituisce a quella
originaria e siamo di fronte alla surrogazione oggettiva, che non estingue l'obbligazione, ma ne muta
legalmente l'oggetto (vicenda della perpetuatio obligationis)
IL DANNO: può essere inteso come:
A) evento leviso: cioè lesione di un interesse giuridicamente apprezzabile
B) effetto economico negativo: complessiva sofferenza patrimoniale che l’evento lesivo determina a
carico del creditore
C) liquidazione pecuniaria dell'effetto economico negativo.
Danni riflessi: sono i danni subiti da persone diverse dalla vittima dell'illecito: ad esempio l'uccisione di una
persona causa danni ai congiunti.
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IL RISARCIMENTO DEL DANNO

I rimedi sono i mezzi di tutela delle posizioni giuridiche. I rimedi contro l’inadempimento sono i mezzi di tutela del credito. I rimedi si distinguono in:

  • Rimedi generali: a tutela del credito
  • Rimedi specifici: a tutela del contratto RIMEDIO GENERALE: tutela contro l’inadempimento qualsiasi posizione creditoria a prescindere dalla sua fonte. Sono:
    • Il risarcimento del danno
    • L’azione di adempimento
    • L’esecuzione coattiva RIMEDI SPECIFICI: tutelano la parte contrattuale nei contratti a prestazioni corrispettive e sono:
    • Risoluzione del contratto: consentono di sciogliersi dal contratto
    • Riduzione del prezzo: consente di ridurre la controprestazione
    • Eccezione di inadempimento: consente di sospendere l’adempimento della sua obbligazione RIMEDI GIUDIZIALI: sono i rimedi applicati dal giudice RIMEDI STRAGIUDIZIALI: sono quelli che il creditore applica direttamente in via di autotutela privata (es. risoluzione del contratto per diffida) o che hanno effetto automatico a seguito dell’inadempimento. RIMEDI SANZIONATORI: tutelano il credito e il contratto contro l’inadempimento imputabile. Principalmente è il risarcimento del danno, l’azione di adempimento, la risoluzione del contratto. RIMEDI OBIETTIVI: tutelano una posizione giuridica contro il fatto obiettivo della sua pregiudizievole alterazione a prescindere dalla illeceità della lesione. Sono ad es: risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta, la riduzione del prezzo, l’eccezione di inadempimento, la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta. Il risarcimento del danno: è il rimedio generale contro l'illecito contrattuale ed extra. Può essere: a) per equivalente: è la compensazione pecuniaria del danno b) in forma specifica: è la rimozione diretta del danno L'obbligo di risarcire il danno incombe sul debitore che non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (1218). L'obbligazione risarcitoria, quindi, scaturisce dall'inadempimento imputabile. Nelle ipotesi di inadempimento totale e definitivo( consegna vestito) l'obbligazione risarcitoria si sostituisce a quella originaria e siamo di fronte alla surrogazione oggettiva, che non estingue l'obbligazione, ma ne muta legalmente l'oggetto (vicenda della perpetuatio obligationis) IL DANNO: può essere inteso come: A) evento leviso: cioè lesione di un interesse giuridicamente apprezzabile B) effetto economico negativo: complessiva sofferenza patrimoniale che l’evento lesivo determina a carico del creditore C) liquidazione pecuniaria dell'effetto economico negativo. Danni riflessi: sono i danni subiti da persone diverse dalla vittima dell'illecito: ad esempio l'uccisione di una persona causa danni ai congiunti.

Il danno emergente e il lucro cessante sono i due fondamentali aspetti del danno risarcibile. Il danno emergente è la perdita subita dal creditore (1223 ) quindi è la diminuzione della sfera patrimoniale del creditore conseguente all'inadempimento. Si specifica in: a) mancato conseguimento della prestazione. Tale danno è rappresentato dal valore economico della prestazione. Se il creditore provvede direttamente al rimpiazzo, ci si riferirà al costo effettivo di esso per determinare il danno. b) Difformità o mancanza di qualità della prestazione: tale danno va valutato tenendo conto del costo della riparazione ma anche del minor valore che ha un bene riparato rispetto al bene integro. c) temporaneo impedimento del godimento di un bene: se il creditore è temporaneamente privato del godimento di un bene. d)Prestazioni a terzi : esempi : il ritardo del debitore pecuniario costringe (in conseguenza dell'inadempimento) il creditore a prelevare la somma dagli istituti bancari e a corrispondere gli interessi da questi praticati.e) Danni ai beni del creditore: danni emergenti sono anche le lesioni che il creditore subisce nei propri beni a causa dell'inadempimento. Esempio famoso di Polthier : vendita di una vacca malata che contagia le vacche del compratore provocandone la morte. f)Le spese : a) quelle effettuate dal danneggiato per riparare la cosa lesionata. B) quelle che, in seguito all'inadempimento, il creditore sostiene per la tutela e l'attuazione del suo diritto ( ricorso ad un legale).