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Il sequestro conservativo, presupposti, finalità, conversione
Tipologia: Appunti
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Il sequestro conservativo è una misura cautelare diretta alla conservazione della garanzia partimoniale. Al pari delle altre misure cautelari rientra nel genus di quei provvedimenti soggetti al rito cautelare uniforme previsto dall’art. 669 quaterdecies del c.p.c. ; l’art. 671 c.p.c. dispone che < il giudice, su istanza del creditore che abbia fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito può autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore o delle somme o cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento >. Ma cosa significa garanzia del proprio credito? Per rispondere a questa domanda dobbiamo spostarci nell’ambito del c.c. e precisamente agli artt. 2905 e 2906. Entrambe le disposizioni infatti collocano il sequestro conservativo a fianco di due altre azioni importanti cioè l’azione surrogatoria e l’azione revocatoria, definendolo in tal modo mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale. Ecco che per garanzia del proprio credito si intende quella garanzia patrimoniale destinata ad essere preservata dai mezzi di conservazione suddetti ; quel patrimonio destianto secondo la regola generale della responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c, all’adempimento delle sue obbligazioni. Per garanzia del credito ex art. 671 c.p.c. deve quindi intendersi non una garanzia specifica , ma una garanzia generica che assiste tutte le obbligazioni e che trova poi realizzazione tramite quella forma di esecuzione denominata espropriazione forzata. Ma nel concreto come si perviene alla conservazione di questa garanzia? Come cioè, si conserva quel patrimonio del debitore per soddisfare le pretese del creditore. Sappiamo infatti che molti potrebbero essere i rischi di depauperamento non solo materiale ma anche qualitativo del patrimonio del debitore, attraverso atti validi da lui stesso compiuti. Ebbene in questo caso viene in soccorso il disposto dell’art. 2906 del c.c. Quest’ultimo stabilisce infatti che < non hanno effetto in pregiudizio del creditore sequestrante, le alienazioni e gli altri atti che hanno per oggetto la cosa sequestrata, in conformità delle regole stabilite per il pignoramento >. Ciò significa che nel caso in cui il debitore disponesse del bene sequestrato alienandolo a terzi o privandosene in altro modo, l’alienazione o l’atto di disposizione non saranno opponibili al creditore sequestrante e solo a lui (a differenza di quanto avviene per la cosa pignorata , di cui gli atti di disposizione risultano essere inopponibili a tutti i creditori intervenuti nella procedura esecutiva e non solo a quello procedente ). Gli atti se pur validi rispetto al debitore e al terzo, assumeranno un’ inefficacia relativa nei confronti del creditore sequestrante. Importante segnalare l’inesattezza della teoria che definisce il sequestro conservativo come un pignoramento anticipato. Tale propensione tende a svuotare il sequestro conservativo del ruolo suo proprio, in quanto è semplicemente un atto preparatorio dell’esecuzione forzata, e non un mero strumento della stessa. Vi è sicuramente una stretta correlazione in merito alle fuzioni che si manifesta nell’identità strutturale del vincolo sotto il piano oggettivo ; ma la differenza sostanziale sta nel fatto che il
sequestro conservativo al pari delle altre misure cautelari è legato da un rapporto di strumentalità diretta col procedimento di merito, che ha per oggetto il riconoscimento della pretesa sostanziale per approdare poi al suo soddisfacimento.
Fin qui abbiamo esaminato la funzione e gli effetti del sequestro conservativo. Andiamo ora ad analizzarne i presupposti.
Prima evidenza che salta all’occhio è il dettato dell’art. 671 c.p.c. precisamente nella parte in cui
del generale rinvio dell’art. 671 c.p.c. alle norme dettate per il pignoramento. Infatti nel processo di esecuzione qualora il valore dei beni pignorati superasse il valore del credito per cui si procede, il debitore può chiedere la riduzione del quantum del pignoramento. Ecco perché pur non essendo richiesta la liquidità del credito, per poter effettivamente consentire l’operatività di tale regola, è necessario che nel provvedimento di autorizazione del sequestro, si definisca approssimativamente la somma oggetto del credito. Il credito deve essere esigibile? A tal proposito bisogna richiamare l’art. 1356 c.c., il quale consente il compimento di atti conservativi in pendenza della condizione sospensiva, e non vi è dubbbio che tra tali atti vada ricompresa anche la misura cautelare de qua. Manca viceversa una corrispondente previsione per il credito soggetto a termine. Si ritiene che per analogia anche questa fattispecie esiga la medesima soluzione. Per cui riassumendo non è richiesto che il credito sia esigibile, a maggior ragione nel caso del termine dove è certo che l’evento si verificherà. Vi è però un dubbio che ha interessato la dottrina e la gurisprudenza in questi anni. Considerando che il sequestro conservativo può essere richiesto dal creditore anche qualora il credito non sia ancora esigibile, problematico sarebbe il caso in cui il creditore ottenesse il sequestro conservativo e la condizione e il termine si verificassero oltre il termine consentito per convertirlo in pignoramento. Come abbiamo già detto il pignoramento richiede l’esigibilità del credito. Sorgerebbe dunque un problema in relazione al principio di strumentalità della misura cautelare con il procedimento di merito. L’art. 669 octies del c.p.c. stabilisce infatti un termine breve, entro il quale poter promuovere il giudizio di merito. Di fronte a questo panorama si sono siegate diverse soluzioni. La prima è quella che si schiera a favore di un’azione di merito diretta alla pronuncia di una sentenza condizionale, che influirebbe sul momento della conversione del sequestro in pignoramento, il quale si verificherebbe solo quando siano venuti ad esistena tutti i requisiti affinchè quella sentenza acquisisca l’efficacia di titolo esecutivo. La seconda è quella che facendo leva sul carattere del tutto eccezionale della fattispecie, ritiene che il creditore sia esonarato dalla proposizione del giudizio di merito. La terza al contrario ritiene che il giudizio di merito debba essere proposto ma che quest’ultimo sia diretto all’accertamento sul diritto alla tutela cautelare conservativa in presenza di una determinata situazione. Lo scrivente ritiene che nessuna delle soluzioni prospettate risponda pienamente all’esigenze che nella prassi si presentano. Pertanto sembra che sia auspicabile il riconoscimento di un’ipotesi di eccezionalità della fattispecie, altrimenti la lettera dell’art. 1356 c.c., rischierebbe di diventare lettera morta.
Istituto discusso a più riprese nel codice previgente, se ne esclude l’ammissibilità per l’oggettiva mancanza di una disciplina dell’esecuzione ad hoc.
Unanimente le opinioni convergono circa l’inammisibilità del sequestro conservativo in una particolare fattispecie ovvero nel caso in cui la parte soccombente in un giudizio di merito chieda il sequestro delle somme che essa è tenuta a pagre in forza della sentenza di condanna esecutiva, non ancora passata in giudicato, sul presupposto dell’impugnazione di tale sentenza e del pericolo di mancato soddisfacimento del credito di restituzione che potrebbe derivare dall’accoglimento del gravame. (quindi in termini spiccioli, la parte soccombente nel giudizio di merito chiede il sequestro conserativo delle somme che è tenuta a pagare in forza della sentenza esecutiva. Le ragioni che la parte soccombente addurrebbe in funzione della sua richiesta sarebbero quindi l’impugnazione della sentenza e il pericolo che in caso di accoglimento del gravame la controparte manchi di soddisfare il credito di restituzione. ) In tal sesno il soccombente già dispone di mezi di tutela, in senso lato, cautelare, e cioè per quanto riguarda il processo ordinario , la sospensione in tutt o in parte dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione della sentenza impugnata ex art. 283 c.p.c. per il caso in cui venga proposto appello, e sospensione dell’esecuzione ex art. 373 c.p.c. per il caso in cui venga proposto ricorso in cassazione. La fattispecie generale, però, alla quale si deve ricondurre il sequestro in mani proprie riguarda il debitore che chieda il sequestro conservativo delle somme o in generale di quanto sia tenuto a corrispondere al proprio creditore asserendo di essere a sua volta creditore di quest’ultimo e di temere il mancato soddisfacimento della propria pretesa. Il codice previgente del 1865 e fino a poco tempo il c.c civile attuale ammettevano in senso positivo il sequestro conservativo in mani proprie. Successivamente si sono fatte strada pronunce negative in tal senso, mentre in dottrina la questione è ancora molto dibattuta. In particolare alcuni autori che si sono occupati del problema l’hanno posto in termini di compatibilità con l’istituto della compensazione. Quest’ultima infatti è prevista dall’art. 1243 c.c. , e ammette la sospensione del giudizio per la condanna al pagamento del credito liquido, sino all’accertamento del credito opposto alla compensazione. Tale previsione secondo gli autori impone un limite legislativo, circa la possibilità di accoglimento della compensazione giudiziale solo prima che sia stata pronunciata una sentenza di condanna la pagamento. Sarebbe un limite non aggirabile con il sequestro conservativo. Secondo l’opinione contraria, che pur approvando le valutazioni fatte in precedenza, ritiene che esistano casi residuali in cui la compensazione non può operare e che quindi per tale motivo si possa ricorrere all’istituto del s. conservativo. Il s. presso se stessi dovrebbe quindi essere ammesso quando il credito non solo non sia liquido ma nemmeno di pronta e facile liquidazione, sempreché sussista il requisito del periculum in mora. Ma pur ammettendo il sequestro conservativo rimane irrisolta la questione dell’esecuzione.
Uguale effetto, in merito al momento della conversione, produrranno ordinanze di pagamento di somme non contetstate, sempre esecutive, e di ingiunzione e consegna a seconda dei dettami previsti, qualora oggetto dell’ordinazna corrisponda al diritto di credito cautelato con il sequestro conservativo. Se oggetto del sequestro conservativo sono stati beni immobili, il creditore procedente oltre a ottemperare agli obblighi di deposito previsti dall’art. 156 disp. att. dovrà richiedere l’annotazione della sentenza di condanna esecutiva in margine alla trascrizione del provvedimento di sequestro. Come già rilevato la conversione segna l’apertura del procedimento all’intervento degli altri creditori secondo le regole dell’espropriazione forzata. Questo non esclude che l’interferenza di concorrenti posizioni creditorie possa manifestarsi precedentemente, non attraverso l’intervento nel giudizio di merito tra sequestrante e sequestrato, ritenuto inammisibile, ma attraverso un’autonoma azione esecutiva promossa su quegli stessi beni oggetto del sequestro conservativo ex art 499 c.p.c. Quest’ultimo regolando la procedura di intervento nel procedimento esecutivo, stabilisce al primo comma i soggett legittimati ad intervenire, e fra questi vengono ricompresi quei " creditori che al momento del pignoramento avevano ottenuto un sequestro sui beni pignorati. " Chiaramente per poter intervenire e dunque essere a connoscenza della pendenza di un procediemto di esecuzione sullo stesso bene oggetto del sequestro, occorre un avviso. A tal proposito soccorrono in aiuto due disposizioni, la prima ex art. 547 3c. c.p.c. che in relazione all’espropiazione presso terzi stabilisce l’obbligo per il terzo chiamato a rendere la dichiarazione circa il proprio debito di specificare anche i sequestri precedentemente eseguiti nei suoi confronti, e l’obbligo del creditore procedente a chiamare nel procedimento il sequestrante in un termine perentorio fissato dal giudice. L’art. 158 disp. att. c.p.c. più in generale stabilisce che qualora dai pubblici registri o dall’atto di pignoramento risultasse l’esistenza di un sequestro conservativo sui beni pignorati il creditore procedente ha l’onere di notificare al sequestrante quello stesso preavviso previsto dall’art. 498 c.p.c. per i creditori che vantino un diritto di prelazione sui beni pignorati risultante dai pubblici registri. Il sequestrante dunque viene messo nella stessa posizione di quei creditori che vantino un diritto di prelazione e per tal motivo legittimato ad intervenire nel procedimento di esecuzione. A questo punto il creditore sequestrante, non ancora munito di titolo esecutivo, dovrà depositare ricorso prima che sia tenuta l’udienza che dipone la vendita o l’assegnazione. Il giudice dell’esecuzione con l’ordinanza che dispone la vendita o l’assegnazione fissa un’udienza di comparizione nella quale il debitore prende posizione riconoscendo in tutto o in parte o disconoscendo completamente il diritto di credito vantato dal creditore intervenuto. Se il debitore riconosce il diritto di credito vantato, il creditore intervenuto potrà partecipare alla distribuzione della somma ricavata nei limiti in cui il credito è stato riconosciuto. Nel caso opposto, ovvero, qualora il debitore non riconosce il diritto di credito vantato dal sequestrante, quest’ultimo può richiedere un accantonamento della somma che gli sarebbe spettata in caso di riconoscimento, a condizione che entro 30
giorni dalla dati di comparizione, dimostri di aver proposto l’azione necessaria per munirisi del titolo esecutivo, che dovrà essere poi conseguito entro tre anni.