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Procedimenti Cautelari: Sequestro Giudiziario e Conservativo, Appunti di Diritto Processuale Civile

I procedimenti cautelari, in particolare il sequestro giudiziario e conservativo. Il sequestro giudiziario riguarda la custodia e gestione temporanea di beni mobili o immobili, libri, registri, campioni, documenti e fonti di prova, quando è controversa la proprietà e il possesso. Il sequestro conservativo è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale del creditore. Dei presupposti, effetti, esecuzione e problemi relativi a questi procedimenti.

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 02/12/2021

pppmar
pppmar 🇮🇹

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Procedimenti cautelari.
Il sequestro giudiziario riguarda:
1.Beni mobili o immobili quando ne è controversa la proprietà e il possesso ed è opportuno
provvedere alla loro custodia e gestione temporanea.
2.Libri, registri, campioni, documenti e in generale fonti di prova.
Esso era previsto quando era controversa la proprietà e il possesso di cosa immobile o mobile,
quando vi fosse pericolo di sottrazione, alterazione o deterioramento di cosa mobile o immobile.
Rilevanti sono il fumus boni iuris e il periculum in mora.
Il fumus boni iuris.
La legge richiede che ne sia controversa la proprietà e il possesso, quindi l’esistenza di un diritto
che cade direttamente sul bene ma la giurisprudenza tende sempre a largheggiare considerando
anche un diritto di natura personale e obbligatorio/contrattuale purché ad esso si accompagni la
specifica domanda di restituzione del bene.
Tuttavia, si impone una precisazione della massima importanza. La controversia sulla proprietà o il
possesso può atteggiarsi in due motivi che sono completamente diversi, può darsi che il diritto
mandato da una delle due parti sia attuale basato su un preciso fondamento giuridico come un
atto di compravendita o un testamento, invece può darsi che sussista una controversia tra due
pretese egualmente attuali e fondate.
Nel primo caso manca di norme il presupposto giuridico per la concessione del sequestro perché
non sembra corretto togliere al legittimo proprietario e possessore la materiale disponibilità il
godimento del bene adducendo un diritto compiti in confliggente.
Il secondo caso è quello della misura cautelare.
Il periculum in mora.
Tale presupposto consiste nella sottrazione, alterazione o deteriorazione di cosa mobile o
immobile. Si teme che alla fine della causa la parte vittoriosa non trovi più il diritto reale o che lo
trovi ma danneggiato.
Per assicurare che la sentenza possa trovare piena esecuzione nelle forme della consegna e del
rilascio del bene, esso viene sottoposto a custodia o gestione temporanea allo scopo di
conservarlo nella sua integrità.
Quando si tratta di beni immobili il problema è relativo all'alterazione o deteriorazione del bene da
parte del terzo.
Quando si tratta di beni mobili l’alienazione a terzi può dare corpo al timore della loro sottrazione
quindi legittimare la concessione del sequestro.
Quando si tratta di documenti e fonti di prova prevale il timore della loro soppressione
falsificazione.
Problemi particolari.
Alcune questioni sono insorte relativamente a particolari categorie di diritti. Si disputa se sia
configurabile sequestro giudiziario di crediti, consideriamo i dubbi poco fondati sia perché per
quanto si voglia dilatare tale riferimento nella già citata categoria non possono all'evidenza
rientrare i diritti di credito che non sono mai oggetto di proprietà o di possesso. Il titolare è il
creditore non il proprietario o il possessore di un bene mobile chiamato credito come ad esempio
può esserlo l'orologio. Del tutto inconferente è a tal fine l'articolo 813 del Codice civile, esso si
riferisce ovviamente ai diritti reali.
Altro caso è quello del sequestro giudiziario di cambiali.
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Procedimenti cautelari. Il sequestro giudiziario riguarda: 1.Beni mobili o immobili quando ne è controversa la proprietà e il possesso ed è opportuno provvedere alla loro custodia e gestione temporanea. 2.Libri, registri, campioni, documenti e in generale fonti di prova. Esso era previsto quando era controversa la proprietà e il possesso di cosa immobile o mobile, quando vi fosse pericolo di sottrazione, alterazione o deterioramento di cosa mobile o immobile. Rilevanti sono il fumus boni iuris e il periculum in mora. Il fumus boni iuris. La legge richiede che ne sia controversa la proprietà e il possesso, quindi l’esistenza di un diritto che cade direttamente sul bene ma la giurisprudenza tende sempre a largheggiare considerando anche un diritto di natura personale e obbligatorio/contrattuale purché ad esso si accompagni la specifica domanda di restituzione del bene. Tuttavia, si impone una precisazione della massima importanza. La controversia sulla proprietà o il possesso può atteggiarsi in due motivi che sono completamente diversi, può darsi che il diritto mandato da una delle due parti sia attuale basato su un preciso fondamento giuridico come un atto di compravendita o un testamento, invece può darsi che sussista una controversia tra due pretese egualmente attuali e fondate. Nel primo caso manca di norme il presupposto giuridico per la concessione del sequestro perché non sembra corretto togliere al legittimo proprietario e possessore la materiale disponibilità il godimento del bene adducendo un diritto compiti in confliggente. Il secondo caso è quello della misura cautelare. Il periculum in mora. Tale presupposto consiste nella sottrazione, alterazione o deteriorazione di cosa mobile o immobile. Si teme che alla fine della causa la parte vittoriosa non trovi più il diritto reale o che lo trovi ma danneggiato. Per assicurare che la sentenza possa trovare piena esecuzione nelle forme della consegna e del rilascio del bene, esso viene sottoposto a custodia o gestione temporanea allo scopo di conservarlo nella sua integrità. Quando si tratta di beni immobili il problema è relativo all'alterazione o deteriorazione del bene da parte del terzo. Quando si tratta di beni mobili l’alienazione a terzi può dare corpo al timore della loro sottrazione quindi legittimare la concessione del sequestro. Quando si tratta di documenti e fonti di prova prevale il timore della loro soppressione falsificazione. Problemi particolari. Alcune questioni sono insorte relativamente a particolari categorie di diritti. Si disputa se sia configurabile sequestro giudiziario di crediti, consideriamo i dubbi poco fondati sia perché per quanto si voglia dilatare tale riferimento nella già citata categoria non possono all'evidenza rientrare i diritti di credito che non sono mai oggetto di proprietà o di possesso. Il titolare è il creditore non il proprietario o il possessore di un bene mobile chiamato credito come ad esempio può esserlo l'orologio. Del tutto inconferente è a tal fine l'articolo 813 del Codice civile, esso si riferisce ovviamente ai diritti reali. Altro caso è quello del sequestro giudiziario di cambiali.

Il sequestro conservativo. il sequestro conservativo è ricompreso tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui il creditore dispone nei confronti del debitore. I presupposti del sequestro sono analoghi a quelli dell'espropriazione forzata ma ci sono differenze insite nella natura cautelare del provvedimento. Gli effetti sono esattamente quelli del pignoramento nel quale il sequestro si converte ai sensi dell'articolo 686 e cioè l’inefficacia rispetto al creditore degli atti di disposizione posteriori al sequestro stesso. Il fumus boni iuris. Non si richiede l'esistenza di un credito certo liquido ed esigibile ma la ragionevole parvenza della sua esistenza. Deve escludersi che il creditore munito di titolo esecutivo possa chiedere il sequestro dei beni del debitore e ciò per evidente difetto di interesse ad agire ex articolo 100 codice procedura civile essendo costui in condizione di pignorare immediatamente con identità di effetti e senza necessità di intermediazione quei cespiti di cui teme il debitore possa disporre. Il periculum in mora. Il timore di perdere la garanzia patrimoniale. Si verifica quando vi è un'evidente sproporzione tra l'ammontare del credito e la consistenza patrimoniale del debitore il pericolo è in re ipsa entrare ipotesi esso è a priori escluso. Si sono state già compiuta che nazioni rinunce o altri atti dai quali si può arguire la probabilità che il debitore voglia depauperare il suo patrimonio per vanificare la garanzia in danno dei creditori sussiste il timore che legittima la concessione del sequestro conservativo. Oggetto. Qualunque cespite dell'obbligato può essere sottoposto a sequestro nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento. Non possono essere sequestrati quei beni che non possono essere pignorati. Non può essere sequestrata l’azienda come entità giuridica unitaria e globale possono essere sequestrati i singoli componenti. Effetti. Non hanno effetto in pregiudizio del creditore sequestrante le alienazioni e gli altri atti che hanno per oggetto la cosa sequestrata. Gli effetti del sequestro sono identici a quelli del pignoramento. Dopo la conversione del sequestro conservativo in pignoramento l'inefficacia degli atti dispositivi del bene sequestrato eventualmente medio tempore compiuti si estende ai creditori intervenienti, se così non fosse il sequestro funzionerebbe contra legem come una nuova causa di prelazione poiché impedirebbe ad ogni altro creditore di soddisfarsi sul ricavato. L’esecuzione dei sequestri.

La norma attribuisce al debitore la facoltà di prestare a garanzia del creditore idonea cauzione in ragione del valore delle cose sequestrate. Il giudice provvede con ordinanza non impugnabile e in caso affermativo revoca il sequestro vale a dire ne converte l'oggetto che non è più costituito dai beni ma dalla cauzione. Il sequestro liberatorio trova ingresso quando sussista controversia sul l'obbligo o il modo di pagamento di un debito o circa la consegna di una cosa mobile o la sua idoneità a soddisfare il creditore.