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L'Imposta di Registro in Italia: Guida Completa, Appunti di Diritto Tributario

l ì imposta di registro riassunto del libro di tesauro

Tipologia: Appunti

2015/2016

Caricato il 15/03/2016

Angelo.Brescia
Angelo.Brescia 🇮🇹

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L'imposta di registro è un'imposta prevista dall'ordinamento della Repubblica italiana dovuta per la
registrazione di determinati atti giuridici presso l'Agenzia delle Entrate (prima dell'unificazione
degli uffici fiscali la registrazione era effettuata presso l'Ufficio del Registro).
Si presenta come tributo avente natura di tassa, quando è correlata all'erogazione di un servizio da
parte della pubblica amministrazione, di imposta quando è determinata in proporzione al valore
economico dell'atto o del negozio.
il legislatore pone quale presupposto dell'Imposta di Registro la richiesta della registrazione dell'atto
o del negozio.
In virtù di tale presupposto gli atti rilevanti si articolano in:
Atti soggetti a registrazione in termine fisso;
Atti soggetti a registrazione in caso d'uso;
Atti non soggetti a registrazione.
Atti soggetti a registrazione in termine fisso
Sono quegli atti per i quali alcuni soggetti (contraenti, notai, etc..) devono obbligatoriamente
presentare la richiesta di registrazione entro i seguenti giorni dalla data più vecchia tra quella
dell'atto e quella dell'inizio del contratto:
- 30 per le locazioni e per gli atti telematici stipulati da ufficiali roganti
- 20 per altri atti formati in Italia
- 60 per altri atti formati all'estero.
Tali atti sono:
gli atti scritti indicati nella tariffa, aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale;
i contratti verbali di locazione e affitto di beni immobili esistenti in Italia, di trasferimento,
affitto, nonché di costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento, relativamente ad
aziende esistenti in Italia;
operazioni societarie come: istituzione o trasferimento in Italia della sede legale o
amministrativa di enti o società estere, costituzione, conferimenti, aumenti di capitale
sociale, fusioni, scissioni, ecc.
atti formatisi all'estero e aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà di beni immobili o
la costituzione o trasferimento di altri diritti reali o la locazione o affitto di beni immobili o
aziende situate nel territorio dello Stato.
Atti soggetti a registrazione in caso d'uso
In questa ipotesi la richiesta di registrazione non si configura quale obbligo ma onere, affinché si
possa trarre interesse dal suo "uso". L'atto non può essere usato se non viene prima effettuata la
registrazione e pagata l'imposta. Il "caso d'uso" si ha quando l'atto è depositato presso le cancellerie
giudiziarie e viene applicata l'imposta nel momento in cui l'atto viene prelevato al fine di svolgere
tramite esso un'attività amministrativa.
Non si applica l'imposta in caso d'uso:
- per ottemperare ad obbligo della P.A. nei casi previsti della legge;
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L' imposta di registro è un'imposta prevista dall'ordinamento della Repubblica italiana dovuta per la registrazione di determinati atti giuridici presso l'Agenzia delle Entrate (prima dell'unificazione degli uffici fiscali la registrazione era effettuata presso l'Ufficio del Registro). Si presenta come tributo avente natura di tassa, quando è correlata all'erogazione di un servizio da parte della pubblica amministrazione, di imposta quando è determinata in proporzione al valore economico dell'atto o del negozio. il legislatore pone quale presupposto dell'Imposta di Registro la richiesta della registrazione dell'atto o del negozio. In virtù di tale presupposto gli atti rilevanti si articolano in:

  • Atti soggetti a registrazione in termine fisso;
  • Atti soggetti a registrazione in caso d'uso;
  • Atti non soggetti a registrazione. Atti soggetti a registrazione in termine fisso Sono quegli atti per i quali alcuni soggetti (contraenti, notai, etc..) devono obbligatoriamente presentare la richiesta di registrazione entro i seguenti giorni dalla data più vecchia tra quella dell'atto e quella dell'inizio del contratto:
  • 30 per le locazioni e per gli atti telematici stipulati da ufficiali roganti
  • 20 per altri atti formati in Italia
  • 60 per altri atti formati all'estero. Tali atti sono:
  • gli atti scritti indicati nella tariffa, aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale;
  • i contratti verbali di locazione e affitto di beni immobili esistenti in Italia, di trasferimento, affitto, nonché di costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento, relativamente ad aziende esistenti in Italia;
  • operazioni societarie come: istituzione o trasferimento in Italia della sede legale o amministrativa di enti o società estere, costituzione, conferimenti, aumenti di capitale sociale, fusioni, scissioni, ecc.
  • atti formatisi all'estero e aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà di beni immobili o la costituzione o trasferimento di altri diritti reali o la locazione o affitto di beni immobili o aziende situate nel territorio dello Stato. Atti soggetti a registrazione in caso d'uso In questa ipotesi la richiesta di registrazione non si configura quale obbligo ma onere, affinché si possa trarre interesse dal suo "uso". L'atto non può essere usato se non viene prima effettuata la registrazione e pagata l'imposta. Il "caso d'uso" si ha quando l'atto è depositato presso le cancellerie giudiziarie e viene applicata l'imposta nel momento in cui l'atto viene prelevato al fine di svolgere tramite esso un'attività amministrativa. Non si applica l'imposta in caso d'uso:
  • per ottemperare ad obbligo della P.A. nei casi previsti della legge;
  • in un giudizio civile, penale, amministrativo;
  • per supportare una domanda di insinuazione al passivo fallimentare. Si applica invece nei seguenti casi:
  • atti individuati mediante rinvio ad altre disposizioni, formati mediante corrispondenza (incontro di volontà delle parti);
  • scritture private non autenticate con oggetto di cessione di beni/ prestazione di servizi soggetti a l'IVA. Atti non soggetti a registrazione Atti per i quali la richiesta di registrazione è volontaria ed è eseguita da chiunque abbia interesse a fornire certezza dell'esistenza dell'atto e della sua data. Gli atti rogati da un notaio o da un altro ufficiale rogante devono essere registrati presso l'Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione risiede il pubblico ufficiale. Gli altri atti possono essere registrati presso qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate in Italia. Per le denunce di eventi successivi alla registrazione, si deve far riferimento allo stesso ufficio che ha registrato l'atto al quale gli eventi stessi si riferiscono. La legge, in base alla tipologia dell'atto che deve essere registrato, prevede che l'imposta possa essere: Fissa: Importo fisso a prescindere dal valore dell'atto (vedi sotto per importi). Il presupposto è la prestazione del servizio amministrativo di registrazione. Minima: Importo minimo da versare quando si effettua la prima registrazione. L'importo è uguale alla fissa. Predeterminata: Importo predefinito dalla legge in base alla tipologia del bene oggetto dell'atto (es. autoveicoli, motoveicoli, imbarcazioni); Proporzionale: Importo percentuale sul valore dell'atto da registrare, nel quale vi è una realizzazione di un atto o di una operazione e la base imponibile è sul valore dell'atto La registrazione non è altro che l'annotazione di atti in appositi elenchi, nei quali si certifica:
  • l'avvenuto pagamento dell'imposta;
  • la data certa ai sensi dell'art. 2704 del Codice Civile;
  • l'esistenza dell'atto. Registrazione d'ufficio: avviene quando la registrazione non è stata richiesta dai soggetti obbligati in alcuni casi particolari L'imposta è dovuta da:
  • le parti dell'atto da registrare, che sono obbligate tanto alla registrazione dell'atto che al versamento
  • i notai e gli altri pubblici ufficiali, che sono obbligati alla registrazione e in alcuni casi al pagamento, come responsabili d'imposta.
  • I cancellieri degli organi giudiziari e gli impiegati della Amministrazione Finanziaria sono tenuti