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L'Imposta di Registro: Guida Completa per Studenti di Diritto Tributario, Appunti di Diritto Tributario

imposta di registro da tesauro

Tipologia: Appunti

2013/2014

Caricato il 11/06/2014

gerard91
gerard91 🇮🇹

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L’IMPOSTA DI REGISTRO
L’imposta di registro rientra nella categoria delle “imposte sugli affari”, comprensive di
- imposte su atti e negozi (come imposta di bollo);
Imposte sugli scambi o su cifra d’affari (come IVA)
Imposte sui trasferimenti e sulla circolazione della ricchezza ( come imposta di registro, sulle
successioni, catastale, ipotecaria)
L’imposta di registro è solitamente definita come imposta sui trasferimenti, tuttavia essa si applica anche agli
atti non traslativi purchè abbiano carattere economico.
Presupposto e natura.
Imposta proporzionale di registro e IVA sono tributi alternativi. Un atto scritto se reca cessioni di beni o
prestazioni di servizi soggetti ad IVA, non è soggetto ad imposta proporzionale, ma alla tassa fissa. Il
principio di alternatività riguarda tutte le operazioni che rientrano nel “campo di applicazione” dell’Iva e
quindi non solo quelle imponibili, ma anche non imponibili o esenti. Ad esempio un decreto ingiuntivo con
cui un imprenditore intima ad un cliente il pagamento di una merce, è soggetto ad imposta fissa perché la
cessione di merci è soggetta ad Iva.
Richiesta di registrazione e registrazione d’ufficio
La registrazione avviene a seguito di richiesta di registrazione o d’ufficio. Distinguiamo:
Atti soggetti a registrazione in termine fisso
Atti soggetti a registrazione in caso d’uso
Atti non soggetti a registrazione.
Per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso, la legge pone a carico di determinati soggetti (contraenti,
notai…) l’obbligo di richiederne la registrazione in un certo termine.
Per gli atti da registrare in caso d’uso, non v’è alcun obbligo di richiedere la registrazione; ma l’atto non può
essere usato se non è chiesta la registrazione (essa è quindi un onere)
Infine per gli atti non soggetti a registrazione è ammessa la registrazione volontaria da parte di chiunque.
La richiesta di registrazione è fatta con denuncia (e non con l’atto) all’Ufficio delle Agenzie delle entrate,
che liquida l’imposta e ne richiede il pagamento. La registrazione degli atti relativi diritti su beni immobili
deve essere richiesta telematicamente e l’imposta è pagata prima della richiesta, attraverso autoliquidazione.
Di regola la registrazione avviene a seguito di richiesta di parte, ma, se non è stato osservato l’obbligo di
richiederla, la registrazione è fatta d’ufficio. Tuttavia non esistono norme che portino l’A.F o la guardia di
finanza a ricercare gli atti non registrati. Procederanno d’ufficio solo qualora vi incorrano.
Atti da registrare in termine fisso e atti da registrare in caso d’uso
Sono atti da registrarsi in termine fisso quelli per i quali vi è l’obbligo di richiederne la registrazione entro
venti giorni (atti scritti indicati nella tariffa, contratti verbali, operazioni societarie, atti formati all’estero). In
generale sono da registrarsi in termine fisso tutti gli atti “aventi per oggetto prestazioni a contenuto
patrimoniale” salvo quelli espressamente esclusi. I contratti verbali da registrarsi sono quelli relativi a
locazione o affitto di immobili o aziende
Per quanto riguarda gli atti da registrarsi in caso d’uso v’è da dire che per “uso” di un atto si intende l’uso
dell’atto ai fini amministrativi, cioè relativi a procedimenti amministrativi. Lo sono anche gli atti da usare nei
procedimenti di volontaria giurisdizione.
Modalità ed effetti di registrazione
La registrazione consiste nell’annotazione in apposito registro dell’atto o della denuncia e , in mancanza,
della richiesta di registrazione. La registrazione ha un doppio effetto di natura probatoria: attesta l’esistenza
degli atti e attribuisce ad essi data certa. La registrazione ha inoltre l’effetto di liberalizzare il rilascio di atti
formati o autenticati da pubblici ufficiali. Infatti i notai, prima della registrazione, non possono rilasciare ne
copie né originali. Il rilascio è subordinato al pagamento dell’imposta di registro.
I soggetti passivi
Dobbiamo distinguere tra soggetti obbligati a richiedere la registrazione e soggetti obbligati al pagamento del
tributo. Vi sono infatti soggetti obbligati a richiedere la registrazione ma non a pagare l’imposta e viceversa.
Ci sono tre gruppi:
Il primo è formato dalle parti dell’atto da registrare, che sono obbligate sia a richiedere la
registrazione che a pagare l’imposta
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L’IMPOSTA DI REGISTRO

L’imposta di registro rientra nella categoria delle “imposte sugli affari”, comprensive di

  • imposte su atti e negozi (come imposta di bollo);
    • Imposte sugli scambi o su cifra d’affari (come IVA)
    • Imposte sui trasferimenti e sulla circolazione della ricchezza ( come imposta di registro, sulle successioni, catastale, ipotecaria) L’imposta di registro è solitamente definita come imposta sui trasferimenti, tuttavia essa si applica anche agli atti non traslativi purchè abbiano carattere economico.

Presupposto e natura. Imposta proporzionale di registro e IVA sono tributi alternativi. Un atto scritto se reca cessioni di beni o prestazioni di servizi soggetti ad IVA, non è soggetto ad imposta proporzionale, ma alla tassa fissa. Il principio di alternatività riguarda tutte le operazioni che rientrano nel “campo di applicazione” dell’Iva e quindi non solo quelle imponibili, ma anche non imponibili o esenti. Ad esempio un decreto ingiuntivo con cui un imprenditore intima ad un cliente il pagamento di una merce, è soggetto ad imposta fissa perché la cessione di merci è soggetta ad Iva.

Richiesta di registrazione e registrazione d’ufficio La registrazione avviene a seguito di richiesta di registrazione o d’ufficio. Distinguiamo:

  • Atti soggetti a registrazione in termine fisso
  • Atti soggetti a registrazione in caso d’uso
  • Atti non soggetti a registrazione. Per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso, la legge pone a carico di determinati soggetti (contraenti, notai…) l’obbligo di richiederne la registrazione in un certo termine. Per gli atti da registrare in caso d’uso, non v’è alcun obbligo di richiedere la registrazione; ma l’atto non può essere usato se non è chiesta la registrazione (essa è quindi un onere) Infine per gli atti non soggetti a registrazione è ammessa la registrazione volontaria da parte di chiunque.

La richiesta di registrazione è fatta con denuncia (e non con l’atto) all’Ufficio delle Agenzie delle entrate, che liquida l’imposta e ne richiede il pagamento. La registrazione degli atti relativi diritti su beni immobili deve essere richiesta telematicamente e l’imposta è pagata prima della richiesta, attraverso autoliquidazione. Di regola la registrazione avviene a seguito di richiesta di parte, ma, se non è stato osservato l’obbligo di richiederla, la registrazione è fatta d’ufficio. Tuttavia non esistono norme che portino l’A.F o la guardia di finanza a ricercare gli atti non registrati. Procederanno d’ufficio solo qualora vi incorrano.

Atti da registrare in termine fisso e atti da registrare in caso d’uso Sono atti da registrarsi in termine fisso quelli per i quali vi è l’obbligo di richiederne la registrazione entro venti giorni (atti scritti indicati nella tariffa, contratti verbali, operazioni societarie, atti formati all’estero). In generale sono da registrarsi in termine fisso tutti gli atti “aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale” salvo quelli espressamente esclusi. I contratti verbali da registrarsi sono quelli relativi a locazione o affitto di immobili o aziende Per quanto riguarda gli atti da registrarsi in caso d’uso v’è da dire che per “uso” di un atto si intende l’uso dell’atto ai fini amministrativi, cioè relativi a procedimenti amministrativi. Lo sono anche gli atti da usare nei procedimenti di volontaria giurisdizione.

Modalità ed effetti di registrazione La registrazione consiste nell’annotazione in apposito registro dell’atto o della denuncia e , in mancanza, della richiesta di registrazione. La registrazione ha un doppio effetto di natura probatoria: attesta l’esistenza degli atti e attribuisce ad essi data certa. La registrazione ha inoltre l’effetto di liberalizzare il rilascio di atti formati o autenticati da pubblici ufficiali. Infatti i notai, prima della registrazione, non possono rilasciare ne copie né originali. Il rilascio è subordinato al pagamento dell’imposta di registro. I soggetti passivi Dobbiamo distinguere tra soggetti obbligati a richiedere la registrazione e soggetti obbligati al pagamento del tributo. Vi sono infatti soggetti obbligati a richiedere la registrazione ma non a pagare l’imposta e viceversa. Ci sono tre gruppi:

  • Il primo è formato dalle parti dell’atto da registrare, che sono obbligate sia a richiedere la registrazione che a pagare l’imposta
  • Un secondo è formato da notai e altri pubblici ufficiali, che sono obbligati con le parti degli atti. I notai sono tenuti solo al pagamento dell’imposta principale (come “responsabili d’imposta”) e non delle imposte complementari e suppletive.
  • Vi sono poi soggetti obbligati a richiedere la registrazione ma non a pagare l’imposta (cancellieri, segretari di giudici, impiegati A.F.)

L’interpretazione degli atti. Il collegamento negoziale L’imposta di registro è qualificata “imposta d’atto”, per indicare che si tratta di un tributo che colpisce l’atto sottoposto a registrazione, quale risulta dallo scritto. Vi sono varie regole interpretative. “L’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponde il titolo o la forma apparente”. La sostanza dell’atto prevale sulla forma. Inoltre non valgono i criteri “extratestuali”, ossia la comune intenzione delle parti non ha rilievo nell’interpretazione del contratto a fini fiscali. Insita nell’interpretazione degli atti secondo la natura intrinseca e gli effetti giuridici è stata ravvisata anche la possibilità di dare un rilievo al collegamento negoziale, quando costitutivo di un unico disegno e di un’unica causa. “Se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per loro natura, le une dalle altre, ciascuna è soggetta ad imposta come se fosse atto distinto” (atti complessi). Tale principio si applica anche nell’eventualità contraria con un’unica imposta.

Misure antiabuso. Presunzione di liberalità Vi sono norme specifiche tese ad evitare l’elusione. La presunzione di liberalità opera nei trasferimenti di beni immobili o partecipazione tra familiari, tra parenti. Essi si presumono donazioni se l’imposta è inferiore a quella necessaria in caso di trasferimento a titolo oneroso Presunzione di trasferimento delle accessioni e pertinenze. Si considerano trasferite insieme ai beni immobili se non escluse Sono nulli i patti che derogano alla legge del registro o che pongono l’imposta solo a carico di una parte o di quella inadempiente.

Atti invalidi e atti dichiarativi della nullità E’ una regola tradizionale dell’imposta di registro quella per cui l’invalidità di un atto non rileva agli effetti dell’imposta, che è dovuta anche se l’atto è invalido. L’imposta è imposta d’atto: rileva l’atto nello scritto a prescindere da validità ed efficacia. La restituzione dell’imposta pagata è dunque eccezionale, limitata solo se la nullità o l’annullamento siano sanciti da sentenza passata in giudicato e l’atto non sia suscettibile di ratifica, conferma o convalida.

La tassazione delle sentenze. Quando si conclude un procedimento giudiziario, il fascicolo è trasmesso dalla cancelleria all’Agenzia delle entrate, la quale liquida il tributo dovuto sulla sentenza e sugli altri atti del fascicolo. Il tributo non cessa di esistere sulla sentenza di primo grado anche quando è sostituita da sentenza d’appello.

Base imponibile e giudizio di congruità La base imponibile è data dal valore dell’atto registrato, ossia il valore dell’atto, della prestazione o delle prestazioni oggetto dell’atto. Per i contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali la base imponibile è data dal valore del bene, dichiarato dalle parti. Vi sono delle prestazioni per le quali, se il valore indicato non è congruo per l’agenzia dell’entrate, si rende necessario un giudizio di congruità.

Il giudizio di congruità non si applica per le cessioni di immobili ad uso abitativo se l’acquirente richiede che l’imposta sia applicata sul valore catastale. La base imponibile sarà in tal caso il valore catastale dell’immobile. Ancora : per i contratti sostitutivi di obbligazioni di fare il valore è dato dal corrispettivo per le cessioni di contratto, dal corrispettivo per le garanzie, dalla somma garantita per i contratti di assoc. In partecipazione dal valore dei beni apportati per i contratti diversi, dal corrispettivo in denaro.

Imposta principale, suppletiva e complementare