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appunti e parti riassunte dal Conso-grevi
Tipologia: Appunti
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Imputato Stante che, il momento in cui si assume la veste di imputato è espressione di un modello processuale composto da fasi autonome, l'articolo 60 indica gli atti tipici con i quali si assume una qualità di imputato ART. 60 “1. Assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio [ 416 c.p.p.], di giudizio immediato [ 453 c.p.p.], di decreto penale di condanna [ 459 c.p.p.], di applicazione della pena a norma dell'articolo 447 comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo [ 449 , 566 c.p.p.]. A queste ipotesi vanno però aggiunte: contestazione del reato connesso del fatto nuovo nell'udienza preliminare o nel dibattimento formulazione coatta dell'imputazione qualora la richiesta di archiviazione non sia stata accolta neppure in seconda battuta dal gip. Richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova avanzata dalla persona indagata e con il consenso del pubblico ministero. La perdita della qualità di imputato può derivare solo da una sentenza o un provvedimento ad essa assimilabile. Il 2 comma dice “2. La qualità di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta a impugnazione la sentenza di non luogo a procedere [ 425 , 129 c.p.p.], sia divenuta irrevocabile [ 648 c.p.p.] la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna [ 463 , 650 c.p.p.].”. Vanno però aggiunte le ipotesi di: ordinanza che dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione (591, comma 2) Le sentenze che dichiarano il difetto di giurisdizione o di competenza (dato che comportano la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente) 3 comma : “ La qualità di imputato si riassume in caso di revoca [ 434 ss. c.p.p.] della sentenza di non luogo a procedere e qualora sia disposta la revisione [ 629 ss. c.p.p.] del processo oppure la riapertura dello stesso a seguito della rescissione del giudicato o di accoglimento della richiesta prevista dall'art. 628 bis ”. (a seguito delle impugnazioni si capiranno sicuramente meglio tali ipotesi). Nel primo caso il soggetto riacquista la qualità di imputato con l'ordinanza che fissa l'udienza preliminare qualora il pubblico ministero abbia richiesto il rinvio a giudizio essendo state già acquisite le nuove fonti di prova (436, comma 2); se invece le nuove fonti devono essere ancora acquisite l'ordinanza di riapertura delle indagini non produce lo stesso effetto. il prosciolto riassumerà la qualità di imputato solamente quando a seguito delle indagini, nei confronti di chi è solamente indagato, il pubblico ministero provveda a formulare l'imputazione. Per la rescissione del giudicato ex 629bis, Mezzo straordinario di impugnazione nel caso in cui sia stata emessa sentenza di condanna applicativa di una misura di sicurezza passata in giudicato è pronunciata all'esito di un processo celebratosi in assenza dell'imputato. Se il soggetto dimostra che l'assenza sia stata causata non per sua colpa, La Corte di appello dispone la revoca della sentenza e la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. In queste ipotesi il condannato riassume la qualità di imputato.
Art. 61 “1. I diritti e le garanzie dell'imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari [ 347 ss., 551 ss. c.p.p.].
2. Alla stessa persona si estende ogni altra disposizione relativa all'imputato, salvo che sia diversamente stabilito”. Per una migliore comprensione è utile evidenziare che un soggetto può aver già assunto la qualità di persona sottoposta ad indagini preliminari ancor prima che la notizia di reato venga inserita nel registro di cui all'art. 335 c.p.p.; ciò, in particolare, può avvenire quando la p.g. svolge indagini in autonomia ossia nel termine entro cui deve darne avviso al pubblico ministero. Dato l'ampio perimetro concettuale, si ritiene che l'estensione dei diritti e delle garanzie si riferisca anche agli atti non documentabili, come le notizie e le indicazioni assunte dagli ufficiali di polizia giudiziaria sul luogo o sull'immediatezza del fatto (v. art. 350 , comma 5). n.b. Va precisato che un soggetto diviene persona sottoposta alle indagini (c.d. indagato) quando la polizia giudiziaria acquisisce una notizia di reato qualificata (denuncia, querela, referto, istanza, richiesta) e quando la polizia giudiziaria, dopo un vaglio di attendibilità, abbia acquisito notizie di reato inqualificate (ovvero voci correnti tra il pubblico, fonti giornalistiche ecc.). Se ritenute attendibili, la polizia dovrà riferire la notizia al pubblico ministero secondo l'articolo 347. Non si utilizza il termine “indiziato”, stante anche il fatto che il termine allude ad un frammento di prova, ma nella fase delle indagini non si acquisiscono prove né frammenti di esse bensì solo fonti di future prove dibattimentali. Pertanto, la figura di indiziato non è consona al sistema accusatorio. Bisogna inoltre distinguere anche tra: Indizio: Risultato conoscitivo indispensabile per adottare alcune misure anche da parte del giudice nel corso delle indagini preliminari o per farne scaturire determinati effetti diversi dalla decisione sul dovere di punire Prova indiziaria: si allude alle prove critiche assoggettati ad un'apposita regola di giudizio al momento della valutazione probatoria Le norme successiva (62 -65) disciplinano le dichiarazioni rese dall’imputato, dalla persona indagata o da soggetti che a seguito di tali dichiarazioni acquistano tale qualità. Obiettivo di questa disciplina è quella di assicurare nei rapporti con l'autorità procedente un livello di realtà e civiltà adeguato ai canoni personalistici tipici nel modello accusatorio. Art. 62 Divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato : “ Le dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento* dall'imputato o persona sottoposta alle indagini non possono formare oggetto di testimonianza [ 195 , 228 c.p.p.]”. Ci si riferisce, cioè, a quelle dichiarazioni rese da persona indagata/imputata relativamente a fatti che concernano la propria responsabilità. La norma persegue la ratio infatti di evitare che il diritto dell'imputato/persona sottoposta ad indagini a non rendere dichiarazioni, o comunque, al suo silenzio ex art. 63 venga eluso tramite le dichiarazioni effettuate con la testimonianza de relato. Sono ricomprese: Le dichiarazioni sollecitate (v. artt. 294 , 299 , 301 , 302 , 364 e 391 ) Le dichiarazioni rese dal soggetto di propria iniziativa (v. artt. 350 , comma 7, 374 , 415 bis, 421 e 422 ). Sono dunque ricomprese anche le dichiarazioni spontanee rese alla PG, senza l’assistenza di difensore , ad eccezione
chiamato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere la propria responsabilità (art. 198 , comma 2 ), sia le d ichiarazioni rese al pubblico ministero per le informazioni da lui assunte , sia, e soprattutto, in riferimento alle sommarie informazioni acquisite dalla polizia giudiziaria ex art. 351. Le ipotesi in cui invece l’art. 63 non opera sono: circostanze indizianti emergenti dalle intercettazioni di una conversazione telefonica ambientale ritualmente disposto ad eseguita le dichiarazioni rese dinanzi al giudice civile e del curatore fallimentare Dalle dichiarazioni devono emergere indizi di reità, anche non gravi ma non meri sospetti , a carico della persona. L’art. 63 riguarda i soggetti che abbiano già commesso il reato e non chi ponga in essere il reato mediante le stesse dichiarazioni che sta rendendo, ad esempio in caso di falsa testimonianza o frase calunniosa proferita durante la testimonianza. Sulla valutazione delle vesti della persona (indagata o testimone), spetta al giudice verificare in termini sostanziali l’attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni furono rese. Interrogatorio (artt. 64-65): L'interrogatorio è uno strumento a cui ricorre generalmente nella fase delle indagini preliminari il pubblico ministero, personalmente o tramite delega alla p.g.; talvolta vi ricorre anche il giudice per le indagini preliminari in fase di convalida dell'arresto o infine, il giudice dell'udienza preliminare. Il legislatore ha distinto nettamente la disciplina dell'esame dell'imputato dall'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini e dell'imputato stesso. L'esame è infatti un mezzo di prova, mentre il secondo enuclea più una disciplina generale cui attenersi nel corso delle indagini. L’interrogatorio può essere svolto dal giudice (art. 294; 421, comma 2), dal P.M. ( 375 comma 3) o dalla PG su delega del PM (370, comma 1). L’interrogatorio può assumere la veste di atto investigativo qualora compiuto dal PM o PG; di atto di controllo e garanzia qualora eseguito dal giudice; ma soprattutto esso è atto di difesa , non solo quando richiesto dalla persona indagata, ma soprattutto perché il soggetto può avvalersi del diritto al silenzio o viceversa di esporre tutto ciò che ritiene utile per difendersi, senza avere l’obbligo di dire la verità , nei limiti della calunnia e dell’autocalunnia. A tutela delle garanzie e dignità dell’imputato, questo va svolto secondo determinate formalità: Art. 64: 1. La persona sottoposta alle indagini, anche se in stato di custodia cautelare [ 284 , 285 , 286 c.p.p.] o se detenuta per altra causa, interviene libera all'interrogatorio [ 294 , 375 , 388 , 391 c.p.p.], salve le cautele necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di violenze [ 188 , 474 c.p.p., 22 disp. att.]. La persona interviene libera, a meno che non ci sia pericolo di fuga o di violenza, che giustificano una temporanea limitazione della libertà come ad es. le manette.
2. Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interrogata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti. Si fa riferimento a strumenti come l’ipnosi, la
narcoanalisi, il lie-detector. Comunque il comma fa riferimento anche all’obbligo affinché l’interrogatorio venga reso in assenza di ogni condizionamento psicologico.
3. Prima che abbia inizio l'interrogatorio, la persona deve essere avvertita che: 1. a) le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti; 2. b) salvo quanto disposto dall'articolo 66 , comma 1, ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguirà il suo corso; 3. c) se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall'articolo 197 e le garanzie di cui all'articolo 197 bis. Fu la riforma del “giusto processo” (l. 63/2001) ad introdurre la distinzione tra le dichiarazioni rese dall’indagato/imputato nell’interrogatorio nelle quali ammetta le proprie responsabilità e/o riferisca anche sulla responsabilità altrui: quando ci si riferisce su fatti attinenti alle accuse che lo riguardano, egli ha la veste di imputato; quando narra fatti che riguardano la responsabilità penale di altri, ha la veste di testimone (salvo le incompatibilità ex 197 e 197bis). SCHEMI. 3-bis. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3, lettere a) e b), rende inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona interrogata. In mancanza dell'avvertimento di cui al comma 3, lettera c), le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona interrogata su fatti che concernono la responsabilità di altri non sono utilizzabili nei loro confronti e la persona interrogata non potrà assumere, in ordine a detti fatti, l'ufficio di testimone.. A prescindere da tutte queste garanzie, è previsto il diritto del difensore di essere, anche in termini brevi, avvisato del compimento dell’atto così da potervi sempre assistere (anzi in alcune ipotesi la presenza è condizione di validità dell’atto). Con il d.lgs. 101/2014, emanato in attuazione di una direttive europea, impone che l’avviso della facoltà di non rispondere deve essere dato subito dopo l’esecuzione delle più severe restrizioni della libertà personale. L’avviso in discorso, riecheggiando le mirande warnings americane, mostra di tener conto delle condizioni di stress in cui versa il soggetto al momento dell’arresto o del fermo tale da spingerlo a rendere dichiarazioni avventate, specie con l’intento di discolparsi subito, ma che potrebbero poi essere usate contro di lui nel prosieguo del processo. Dall’avvalersi dell’esercizio di non rispondere, l’organo procedente non può ricavare alcuna conseguenza in quanto insindacabile espressione del diritto di difesa. Art. 65 Interrogatorio nel merito: 1. L'autorità giudiziaria contesta alla persona sottoposta alle indagini in forma chiara e precisa il fatto che le è attribuito (così da permetterle l’esercizio del diritto al silenzio. Non può tuttavia essere rilevato il titolo del reato addebitato) , le rende noti gli elementi di prova esistenti contro di lei e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini, gliene comunica le fonti. Ovviamente bisogna adeguare le regole in base al momento della fase in cui ci troviamo. Se siamo già in udienza preliminare, il fatto è ormai ben noto all’inputato. Inoltre, se l’interrogatorio è eseguito verso persona arrestata o fermato, qualora proceda il p.m., l’art. 388 comma 2 enuncia regole in parte uguali.
L’importante dunque è l’identificazione fisica del soggetto, presupposto indefettibile per la formulazione di imputazione, che non può avvenire contro ignoti. Infatti in caso in cui si sia esercitata l’azione penale a seguito di un errata individuazione fisica del colpevole, va pronunciata immediatamente sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell’imputato, Qualora si sia esercitata l'azione. Prima invece obbliga il pubblico ministero a richiedere l'archiviazione. Nel caso dell’arresto in flagranza di reato, in caso di errore di persona, questa deve essere immediatamente liberato. Anche nella fase dell'esecuzione di sentenza irrevocabile di condanna, qualora ci sia il mero dubbio sulle generalità e quindi sulla corrispondenza tra persona ora arrestata e condannata, è imposta la liberazione del detenuto non essendo lecita l'incarcerazione di un soggetto in luogo di un altro o quella di un possibile innocente. “… In ogni caso, quando si procede nei confronti di un apolide, di una persona della quale è ignota la cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è attualmente, o è stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea, nei provvedimenti destinati a essere iscritti nel casellario giudiziale è riportato il codice univoco identificativo della persona nei cui confronti il provvedimento è emesso”. __* “3. Le erronee generalità attribuite all'imputato sono rettificate nelle forme previste dall'articolo 130 ”. Art. 130 “1. La correzione delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti inficiati da errori od omissioni che non determinano nullità [ 177 - 186 ], e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto…..”.
2. Il giudice provvede in camera di consiglio a norma dell'articolo 127. Dell'ordinanza che ha disposto la correzione è fatta annotazione sull'originale dell'atto”. Il rinvio del 66 all’art. 130 vuol dire che alla correzione può procedere il giudice per le indagini preliminari, qualora il giudice sia chiamato ad emettere un provvedimento. Diversamente la correzione è fatta de plano dal p.m. Art. 66 bis: introdotto dal d.l. 144/2005, prevede che, qualora l’autorità giudiziaria rileva che l’imputato risulta essere già stato segnalato, anche sotto falso nome, per la commissione di un reato, sia prima che dopo i fatti per cui si procede, lo segnala, in ogni stato e grado del processo, alle altre autorità giudiziarie. Esistenza: in un processo di parti non è concepibile che al pubblico ministero sia contrapposto un soggetto che sia già morto. Inoltre, la morte del soggetto è causa di estinzione del reato ex articolo 150 cp. Qualora la morte dell'indagato avvenga durante la fase delle indagini preliminari, comporta l'archiviazione per estinzione del reato , dato anche che una persona deceduta non può essere convocata davanti ad un giudice. Nel corso del giudizio invece il giudice proscioglie avvalendosi della regola del 531 comma 2. Ciò significa che accertata la morte dell'imputato quale causa di estinzione del reato che il giudice dichiara d'ufficio, se ritiene che il fatto non sussista o l'imputato non l'ha commesso o che il fatto non costituisce reato, adotta una sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere. Ciò ovviamente rileva per gli effetti nel giudizio civile o amministrativo di danno intentabile contro gli eredi.
In caso di erroneo presupposto della morte dell'indagato e poi dell'imputato, la fase delle indagini preliminari e il processo riprendono il loro corso non appena si accerta che il soggetto sia ancora in vita. Inoltre, l'articolo 69 comma 2 precisa che la sentenza che dichiara l'estinzione del reato per morte dell'imputato non impedisce un nuovo esercizio dell'azione penale per lo stesso fatto a carico della stessa persona. Ciò in relazione all'articolo 649, quale espressa deroga al principio del ne bis idem. Capacità: distinguiamo tra:
1. capacità di essere parte: ogni persona fisica legittimata ad assumere la qualità di imputato, ad eccezione dei bambini e degli “immuni”. Quest'ultimi si distinguono in assoluti o relativi a seconda che l'esenzione dalla giurisdizione valga per tutte le imputazioni o solo per alcune. Tuttavia, per l'immunità relativa , il processo va comunque instaurato solo per verificare se il fatto è coperto dal privilegio. 2. capacità processuale: capacità a partecipare in maniera consapevole al procedimento. Il principio di parità tra le parti impone fino alla fase delle indagini, che il soggetto indagato abbia capacità di intendere e di volere. Capacità necessaria per avvalersi consapevolmente delle garanzie ed esercitare i diritti di difesa sin dall'inizio. Va tenuta distinta, nel nostro modello accusatorio, dalla capacità di intendere e di volere, ovvero dal concetto di imputabilità ex articolo 85 CP che attiene al fatto-reato, oggetto del processo ed inerente alla responsabilità penale. Solitamente la capacità di essere parte coincide con la capacità processuale in quanto i requisiti della prima coincidono con quelli della seconda. Esistono però delle ipotesi di frattura: ad esempio l'imputato nel giudizio di Cassazione priva della capacità processuale, dovendo stare in giudizio a mezzo del difensore, che assume le vesti di suo rappresentante. L’ipotesi sicuramente più importante è quella dell’infermità mentale. L’art. 70 “accertamenti sulla capacità dell’imputato”: 1. Quando non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere [129, 425, 529 ss.] e vi è ragione di ritenere che, per infermità mentale _[sopravvenuta al fatto]_* l'imputato non è in grado di partecipare coscientemente al processo, il giudice, se occorre, dispone, anche di ufficio, perizia”. (n.b. la perizia non va disposta necessariamente dal giudice: questo può persuadersi dell’infermità mentale del soggetto anche in altri modi: perizie che siano state appena espletate oppure manifestazioni conclamate). * precedentemente era ammessa solo l’infermità mentale sopravvenuta al fatto. A seguito della sent. 340/1992 tale parte è stata dichiarata incostituzionale, ricomprendendo quindi un’incapacità sia antecedente che sopravvenuta al fatto-reato. 2. Durante il tempo occorrente per l'espletamento della perizia il giudice assume, a richiesta del difensore [ 96 - 97 ], le prove che possono condurre al proscioglimento dell'imputato [ 60 - 61 c.p.p.], e, quando vi è pericolo nel ritardo [ 392 , 467 , 551 c.p.p.], ogni altra prova richiesta dalle parti.
L’intervento della Riforma Orlando giunge alla fine di una complicata storia. Precedentemente, l’art. 72bis non esisteva ed in caso di infermità mentale irreversibile il processo restava sospeso a tempo indeterminato. A questo andava però aggiunto che l'art. 159 1 comma CP disponeva che la prescrizione fosse sospesa qualora il procedimento o il processo penale fosse a sua volta sospeso “per impedimento delle parti, facendo salve però le facoltà dell'articolo 71 comma uno e 5”. Succedeva quindi che, dato che prescrizione e sospensione erano entrambe sospese, se il termine per la prescrizione era abbastanza lungo, anche la sospensione del processo era molto lungo. Nel frattempo, però l'imputato restava strettamente giudicabile. Nonché per i reati imprescrittibili, ovvero puniti con l'ergastolo, si aveva la figura dell’ “eterno giudicabile”. Ad eccezione di una sentenza di proscioglimento , neanche una declaratoria di estinzione del reato per prescrizione a causa della sospensione poteva risolvere questa situazione di stasi. L'unica via di fuga era la morte dell'incapace. Sollevata la questione più volte, la corte intervenne prima con una sentenza monito nei confronti del legislatore, invitandolo ad intervenire in materia, ma nella sua inerzia, la corte intervenne infine con una sentenza d’incostituzionalità relativa al 159, 1 comma dichiarandola illegittima per irragionevolezza. Nell’idea della Corte, la prescrizione non doveva venir meno, e dunque decorsa inutilmente, sarebbe intervenuta una causa di estinzione del reato che avrebbe portato alla pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi a procedere. La riforma Orlando, riprendendo dunque l’orientamento della Corte, ha introdotto il 72bis , nell’ottica di voler concludere il processo in tempi ragionevoli: in caso di infermità mentale irreversibile va pronunciata sentenza di non doversi procedere o di non luogo a procedere per l’esistenza di una condizione di improcedibilità (che prevale dunque su ogni altra formula di proscioglimento compresa l’estinzione del reato, imponendo l’immediato arresto dell’iter processuale- dunque non dovendo attendere la prescrizione). Nulla toglie che lo stato di mente dell’indagato possa essere accertato fin dall’inizio, concludendo quindi il processo in questo caso con una sentenza di archiviazione per mancanza di una condizione di procedibilità! Ci sono due punti critici della disciplina fin qui detto: l’art. 72bis fa salvo l’applicabilità di misure di sicurezza diversa dalla confisca per le quali il giudice non può pronunciare una sentenza di non doversi procedere/luogo a procedere… e quindi? Le misure di sicurezza sono misure provvisorie emanate sulla base della pericolosità sociale del soggetto. Sono svolti accertamenti periodici sulla permanenza della pericolosità sociale. Sono pertanto misure senza un termine (per evitare infatti gli ergastoli bianchi l. 81/2014 ha introdotto un termine di durata massima per le misure di sicurezza detentive, siano esse provvisorie che definitive, pur escludendo i reati puniti con l’ergastolo). Nel caso di imputato inferme di mente in modo irreversibile per delitto punito con l’ergastolo, sicuramente risulterà applicabile misura di sicurezza, che, per quanto detto prima non ha un limite temporale… e dunque? Sarebbero una figura residuale di eterni giudicabili! Qualora il soggetto abbia fraudolentemente simulato l’infermità mentale o questa è stata erroneamente dichiarata, ex 345, comma 2 è possibile procedere nuovamente (anche se precedentemente già era possibile ricorrendo al 1 comma), anche dopo una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi a procedere a norme del 72bis.
Tale situazione appare tuttavia poco probabile, sia perché spesso è molto difficile soprattutto perché, dopo la sentenza, cessa ogni forma di sorveglianza sul soggetto. La riapertura di quello stesso procedimento darà vita ad un procedimento incidentale inteso ad accertare l’esistenza delle condizioni per procedere a una seconda volta a carico del soggetto già prosciolto. misure di sicurezza: presuppongo la pericolosità sociale del soggetto , ed esse sono solo provvisorie, non potendo esserci alcuna condanna per il soggetto incapace per infermità mentale. L’applicazione di tali misure implica lo svolgimento di accertamenti periodici sulla permanenza della pericolosità sociale ai sensi del 313, comma 2. Per evitare gli ergastoli bianchi , la l. 81/2014* ha introdotto un termine di durata massima per le misure di sicurezza detentive, siano esse provvisorie che definitive, pur escludendo i reati puniti con l’ergastolo. Prima della riforma Orlando, l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza detentive si riteneva potesse scattare solo qualora la persona fosse afflitta da un vizio di mente al momento del fatto e non in caso di infermità sopravvenuta nel corso del processo. L'articolo 72 bis sembra invece ora ammettere l'applicazione di misure di sicurezza anche nelle ipotesi di infermità sopravvenuta nel corso del processo. Quanto al trattamento terapeutico, è stato sottratto al giudice il potere di disporre ricovero dell'imputato in un'idonea struttura ospedaliera. A riguardo provvede invece l'autorità competente (il sindaco), nel disporre i TSO, sulla scorta di un’informativa del giudice comunicata col mezzo più rapido. Solo se vi è pericolo nel ritardo al giudice è consentito ordinare, anche d’ufficio, il ricovero provvisorio. Se è disposta o debba essere disposta la custodia cautelare, il ricovero provvisorio è ordinato dal giudice adottando i provvedimenti necessari per prevenire il pericolo di fuga, ai sensi del 286. Qui il ricovero è autonomo, ovvero è una misura alternativa alla custodia in carcere. Autodifesa: comprende sia la possibilità dell’indagato/imputato di interloquire nel processo per discolparsi (ogni qual volta è previsto la possibilità di rendere dichiarazioni spontanee per esemlio), ma anche ricomprendendo la facoltà di difendersi tacendo, o comunque la facoltà di difendersi non fornendo elementi in proprio danno.