

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
L'imputato nel processo penale. Conso Grevi
Tipologia: Appunti
1 / 3
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!


All’inizio del procedimento penale le indagini possono svolgersi contro IGNOTI oppure contro un INDAGATO. La P.G. trasmette la denuncia al PM e questi ordina alla segreteria di iscriverla nel Registro delle Notizie di Reato (art. 335). Se le indagini consentono di attribuire il reato alla responsabilità di una determinata persona, allora il PM ordina alla segreteria di iscrivere nel registro anche il nome del presunto responsabile. Costui assume la figura di PERSONA SOTTOPOSTA ALLE INDAGINI PRELIMINARI che la prassi chiama INDAGATO. Soltanto in relazione al momento conclusivo delle indagini il codice usa il termine IMPUTATO. L’imputazione è composta dalla enunciazione in forma chiara e precisa del fatto storico di reato e dalle indicazioni delle norme di legge violate e della persona alla quale il reato è addebitato (art. 417). Art. 60. Assunzione della qualità di imputato.
preliminare e del giudizio si svolgono in contradditorio. L’equiparazione opera anche negli aspetti pregiudizievoli: pertanto, le misure cautelari, previste per l’imputato, possono essere applicate anche all’indagato. Art. 62. Divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato. 1. Le dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dall'imputato o dalla persona sottoposta alle indagini non possono formare oggetto di testimonianza.