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L'imputato nel processo penale, Appunti di Diritto Processuale Penale

L'imputato nel processo penale. Conso Grevi

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 18/03/2020

erica-ericu-pellegri
erica-ericu-pellegri 🇮🇹

9 documenti

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L’imputato
All’inizio del procedimento penale le indagini possono svolgersi contro IGNOTI
oppure contro un INDAGATO.
La P.G. trasmette la denuncia al PM e questi ordina alla segreteria di iscriverla nel
Registro delle Notizie di Reato (art. 335).
Se le indagini consentono di attribuire il reato alla responsabilità di una determinata
persona, allora il PM ordina alla segreteria di iscrivere nel registro anche il nome del
presunto responsabile.
Costui assume la figura di PERSONA SOTTOPOSTA ALLE INDAGINI PRELIMINARI che
la prassi chiama INDAGATO.
Soltanto in relazione al momento conclusivo delle indagini il codice usa il termine
IMPUTATO.
L’imputazione è composta dalla enunciazione in forma chiara e precisa del fatto
storico di reato e dalle indicazioni delle norme di legge violate e della persona alla
quale il reato è addebitato (art. 417).
Art. 60. Assunzione della qualità di imputato.
1. Assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella
richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di
applicazione della pena a norma dell'articolo 447 comma 1, nel decreto di citazione
diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo.
2. La qualità di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo, sino a che
non sia più soggetta a impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia
divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto
esecutivo il decreto penale di condanna.
3. La qualità di imputato si riassume in caso di revoca della sentenza di non luogo a
procedere e qualora sia disposta la revisione del processo.
In conclusione, il codice distingue indagato e imputato a fini prevalentemente
garantistici.
A riprova di ciò, è possibile constatare che, quando si tratta di enunciare i diritti di
difesa, compie un’ampia equiparazione:
Art. 61. Estensione dei diritti e delle garanzie dell'imputato.
1. I diritti e le garanzie dell'imputato si estendono alla persona sottoposta alle
indagini preliminari.
2. Alla stessa persona si estende ogni altra disposizione relativa all'imputato, salvo
che sia diversamente stabilito.
Ovviamente l’equiparazione non è totale perché risente del fatto che la fase delle
indagini preliminari è di regola segreta, mentre le successive fasi dell’udienza
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L’imputato

All’inizio del procedimento penale le indagini possono svolgersi contro IGNOTI oppure contro un INDAGATO. La P.G. trasmette la denuncia al PM e questi ordina alla segreteria di iscriverla nel Registro delle Notizie di Reato (art. 335). Se le indagini consentono di attribuire il reato alla responsabilità di una determinata persona, allora il PM ordina alla segreteria di iscrivere nel registro anche il nome del presunto responsabile. Costui assume la figura di PERSONA SOTTOPOSTA ALLE INDAGINI PRELIMINARI che la prassi chiama INDAGATO. Soltanto in relazione al momento conclusivo delle indagini il codice usa il termine IMPUTATO. L’imputazione è composta dalla enunciazione in forma chiara e precisa del fatto storico di reato e dalle indicazioni delle norme di legge violate e della persona alla quale il reato è addebitato (art. 417). Art. 60. Assunzione della qualità di imputato.

  1. Assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell'articolo 447 comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo.
  2. La qualità di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta a impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna.
  3. La qualità di imputato si riassume in caso di revoca della sentenza di non luogo a procedere e qualora sia disposta la revisione del processo. In conclusione, il codice distingue indagato e imputato a fini prevalentemente garantistici. A riprova di ciò, è possibile constatare che, quando si tratta di enunciare i diritti di difesa, compie un’ampia equiparazione: Art. 61. Estensione dei diritti e delle garanzie dell'imputato.
  4. I diritti e le garanzie dell'imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari.
  5. Alla stessa persona si estende ogni altra disposizione relativa all'imputato, salvo che sia diversamente stabilito. Ovviamente l’equiparazione non è totale perché risente del fatto che la fase delle indagini preliminari è di regola segreta, mentre le successive fasi dell’udienza

preliminare e del giudizio si svolgono in contradditorio. L’equiparazione opera anche negli aspetti pregiudizievoli: pertanto, le misure cautelari, previste per l’imputato, possono essere applicate anche all’indagato. Art. 62. Divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato. 1. Le dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dall'imputato o dalla persona sottoposta alle indagini non possono formare oggetto di testimonianza.

  1. Il divieto si estende alle dichiarazioni, comunque inutilizzabili, rese dall'imputato nel corso di programmi terapeutici diretti a ridurre il rischio che questi commetta delitti sessuali a danno di minori. Art. 63. Dichiarazioni indizianti. 1**. Se davanti all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria una persona non imputata ovvero una persona non sottoposta alle indagini rende dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reità a suo carico, l'autorità procedente ne interrompe l'esame, avvertendola che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e la invita a nominare un difensore. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese.
  2. Se la persona doveva essere sentita sin dall'inizio in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini, le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate.** Le dichiarazioni rilasciate fino a quel momento dal soggetto non potranno essere utilizzate nei suoi confronti (c.d. inutilizzabilità relativa ). La ratio sottesa alla disciplina è quella di salvaguardare la libertà di autodeterminazione di chi, se avesse avuto consapevolezza del proprio status , avrebbe potuto esercitare il diritto al silenzio. Tale norma va, infatti, a dare attuazione ad un principio di carattere generale, espresso dall’art. 198 comma 2 c.p.p.(obblighi del testimone), in base al quale nessuno è obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere la propria responsabilità penale. Vi sono tuttavia delle dichiarazioni che restano comunque utilizzabili, e cioè: quelle favorevoli a terzi o a colui che le ha rese; quelle inerenti soggetti complici di colui che le ha rese in reati diversi, non connessi o collegati con quello per cui esistevano indizi di reità, poichè nei confronti di questi egli assume la veste di testimone. Il codice si preoccupa, inoltre, di assicurare che la disciplina dettata in materia di interrogatorio dell’indagato non venga elusa da un’inquirente che interroghi un indagato senza riconoscergli formalmente tale qualità, e quindi senza muovergli i prescritti avvisi.