Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


Indagini Preliminari: Diritto Processuale Penale, Schemi e mappe concettuali di Diritto Processuale Penale

schema delle indagini preliminari nel processo penale

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2019/2020

Caricato il 23/04/2020

giorgio0412
giorgio0412 🇮🇹

4

(2)

7 documenti

1 / 4

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
INDAGINI PRELIMINARI
Art. 326. - Finalità delle indagini preliminari - 1. Il pubblico ministero e la
polizia giudiziaria svolgono, nellʼambito delle rispettive attribuzioni, le indagini
necessarie per le determinazioni inerenti allʼesercizio dellʼazione penale.
Art. 327. - Direzione delle indagini preliminari - 1. Il pubblico ministero dirige
le indagini e dispone direttamente della polizia giudiziaria che, anche dopo la
comunicazione della notizia di reato, continua a svolgere attività di propria
iniziativa secondo le modalità indicate nei successivi articoli.
Art. 327-bis. - Attività investigativa del difensore - 1. Fin dal momento
dellʼincarico professionale, risultante da atto scritto, il difen- sore ha facoltà di
svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore
del proprio assistito, nelle forme e per le finalità stabilite nel titolo VI-bis del
presente libro.
2. La facoltà indicata al comma 1 può essere attribuita per lʼesercizio del diritto
di difesa, in ogni stato e grado del procedimento, nellʼesecuzione penale e per
promuovere il giudizio di revisione.
3. Le attività previste dal comma 1 possono essere svolte, su incarico del
difensore, dal sostituto, da investigatori privati autorizzati e, quando sono
necessarie specifiche competenze, da consulenti tecnici.
Art. 328. - Giudice per le indagini preliminari - 1. Nei casi previsti dalla legge,
sulle richieste del pubblico ministero, delle parti private e della persona offesa
dal reato, provvede il giudice per le indagini preliminari.
1-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nellʼarticolo 51
commi 3-bis e 3-quater, le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono
esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale
del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.
1-ter. Comma abrogato dallʼart. 2, comma 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92
convertito dalla L. 24 luglio 2008, n. 125.
1-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nellʼarticolo 51,
comma 3-quinquies, le funzioni di giudice per le inda- gini preliminari e le
funzioni di giudice per lʼudienza preliminare sono esercitate, salve specifiche
disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto
nel cui ambito ha sede il giudice competente.
Art. 329. - Obbligo del segreto - 1. Gli atti dʼindagine compiuti dal pubblico
ministero e dalla polizia giudiziaria, le richieste del pubblico ministero di
autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti del giudice che
provvedono su tali richieste sono coperti dal segreto fino a quando lʼimputato
non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle
indagini pre- liminari. (1)
2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero
può, in deroga a quanto previsto dallʼarticolo 114, consentire, con decreto
motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti
pf3
pf4

Anteprima parziale del testo

Scarica Indagini Preliminari: Diritto Processuale Penale e più Schemi e mappe concettuali in PDF di Diritto Processuale Penale solo su Docsity!

INDAGINI PRELIMINARI

Art. 326. - Finalità delle indagini preliminari - 1. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono, nellʼambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti allʼesercizio dellʼazione penale. Art. 327. - Direzione delle indagini preliminari - 1. Il pubblico ministero dirige le indagini e dispone direttamente della polizia giudiziaria che, anche dopo la comunicazione della notizia di reato, continua a svolgere attività di propria iniziativa secondo le modalità indicate nei successivi articoli. Art. 327-bis. - Attività investigativa del difensore - 1. Fin dal momento dellʼincarico professionale, risultante da atto scritto, il difen- sore ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, nelle forme e per le finalità stabilite nel titolo VI-bis del presente libro.

  1. La facoltà indicata al comma 1 può essere attribuita per lʼesercizio del diritto di difesa, in ogni stato e grado del procedimento, nellʼesecuzione penale e per promuovere il giudizio di revisione.
  2. Le attività previste dal comma 1 possono essere svolte, su incarico del difensore, dal sostituto, da investigatori privati autorizzati e, quando sono necessarie specifiche competenze, da consulenti tecnici. Art. 328. - Giudice per le indagini preliminari - 1. Nei casi previsti dalla legge, sulle richieste del pubblico ministero, delle parti private e della persona offesa dal reato, provvede il giudice per le indagini preliminari. 1-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nellʼarticolo 51 commi 3-bis e 3-quater, le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. 1-ter. Comma abrogato dallʼart. 2, comma 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92 convertito dalla L. 24 luglio 2008, n. 125. 1-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nellʼarticolo 51, comma 3-quinquies, le funzioni di giudice per le inda- gini preliminari e le funzioni di giudice per lʼudienza preliminare sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. Art. 329. - Obbligo del segreto - 1. Gli atti dʼindagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria , le richieste del pubblico ministero di autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti del giudice che provvedono su tali richieste sono coperti dal segreto fino a quando lʼimputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini pre- liminari. (1)
  3. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dallʼarticolo 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti

pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero.

  1. Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessità per la pro- secuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato: a) lʼobbligo del segreto per singoli atti, quando lʼimputato lo consente o quando la conoscenza dellʼatto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone; b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni. (1) Parole in grassetto inserite, con decorrenza 26 gennaio 2018, dallʼart. 2, D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216. Le nuove disposizioni si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 marzo 2019.

NOTIZIA DEL REATO

Art. 330. - Acquisizione delle notizie di reato - 1. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti. Art. 331. - Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio - 1. Salvo quanto stabilito dallʼarticolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nellʼesercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.

  1. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.
  2. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto. 4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di uffi-

AGENDA LEGALE - IL MOMENTO LEGISLATIVO

[57] CODICE DI PROCEDURA PENALE cio, lʼautorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero. Art. 332. - Contenuto della denuncia - 1. La denuncia contiene la esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno dellʼacquisizione della notizia nonché le fonti di prova già note. Contiene inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. Art. 333. - Denuncia da parte di privati - 1. Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio può farne denuncia. La legge determina i casi in cui la denuncia è obbligatoria.

  1. La denuncia è presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo

quale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, si manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato. Art. 337. - Formalità della querela - 1. La dichiarazione di querela è proposta, con le forme previste dallʼarticolo 333 comma 2, alle autorità alle quali può essere presentata denuncia ovvero a un agente consolare allʼestero. Essa, con sottoscrizione autentica, può essere anche recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato.

  1. Quando la dichiarazione di querela è proposta oralmente, il verbale in cui essa è ricevuta è sottoscritto dal querelante o dal procuratore speciale.
  2. La dichiarazione di querela proposta dal legale rappresentante di una persona giuridica, di un ente o di una associazione deve conte- nere la indicazione specifica della fonte dei poteri di rappresentanza.
  3. Lʼautorità che riceve la querela provvede allʼattestazione della data e del luogo della presentazione, allʼidentificazione della persona che la propone e alla trasmissione degli atti allʼufficio del pubblico ministero. Art. 338. - Curatore speciale per la querela - 1. Nel caso previsto dellʼarticolo 121 del codice penale, il termine per la presentazione della querela decorre dal giorno in cui è notificato al curatore speciale il provvedimento di nomina.
  4. Alla nomina provvede, con decreto motivato, il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui si trova la persona offesa, su richiesta del pubblico ministero.
  5. La nomina può essere promossa anche dagli enti che hanno per scopo la cura, lʼeducazione, la custodia o lʼassistenza dei minorenni. 4. Il curatore speciale ha facoltà di costituirsi parte civile nellʼinteresse della persona offesa.
  6. Se la necessità della nomina del curatore speciale sopravviene dopo la presentazione della querela, provvede il giudice per le indagini preliminari o il giudice che procede. Art. 339. - Rinuncia alla querela - 1. La rinuncia espressa alla querela è fatta personalmente o a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione sottoscritta, rilasciata allʼinteressato o a un suo rappresentante. La dichiarazione può anche essere fatta oralmente a un ufficiale di polizia giudiziaria o a un notaio, i quali, accertata lʼidentità del rinunciante, redigono verbale. Questo non produce effetti se non è sottoscritto dal dichiarante.
  7. La rinuncia sottoposta a termini o a condizioni non produce effetti.
  8. Con la stessa dichiarazione può essere fatta rinuncia anche allʼazione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno. Art. 340. - Remissione della querela - 1. La remissione della querela è fatta e accettata personalmente o a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione ricevuta dallʼautorità procedente o da un ufficiale di polizia giudiziaria che deve trasmetterla immediatamente alla predetta autorità.