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schema delle indagini preliminari nel processo penale
Tipologia: Schemi e mappe concettuali
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Art. 326. - Finalità delle indagini preliminari - 1. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono, nellʼambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti allʼesercizio dellʼazione penale. Art. 327. - Direzione delle indagini preliminari - 1. Il pubblico ministero dirige le indagini e dispone direttamente della polizia giudiziaria che, anche dopo la comunicazione della notizia di reato, continua a svolgere attività di propria iniziativa secondo le modalità indicate nei successivi articoli. Art. 327-bis. - Attività investigativa del difensore - 1. Fin dal momento dellʼincarico professionale, risultante da atto scritto, il difen- sore ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, nelle forme e per le finalità stabilite nel titolo VI-bis del presente libro.
pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero.
Art. 330. - Acquisizione delle notizie di reato - 1. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti. Art. 331. - Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio - 1. Salvo quanto stabilito dallʼarticolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nellʼesercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.
[57] CODICE DI PROCEDURA PENALE cio, lʼautorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero. Art. 332. - Contenuto della denuncia - 1. La denuncia contiene la esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno dellʼacquisizione della notizia nonché le fonti di prova già note. Contiene inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. Art. 333. - Denuncia da parte di privati - 1. Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio può farne denuncia. La legge determina i casi in cui la denuncia è obbligatoria.
quale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, si manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato. Art. 337. - Formalità della querela - 1. La dichiarazione di querela è proposta, con le forme previste dallʼarticolo 333 comma 2, alle autorità alle quali può essere presentata denuncia ovvero a un agente consolare allʼestero. Essa, con sottoscrizione autentica, può essere anche recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato.