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Questa lezione tratta dei termini e delle procedure relative alle indagini preliminari nel diritto processuale penale italiano. Vengono discusse le notizie di reato, la durata delle indagini, la richiesta di proroga, l'archiviazione e l'esercizio dell'azione penale. Il testo include riferimenti a vari articoli del codice di procedura penale.
Tipologia: Prove d'esame
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Lezione 11 PE diritto processuale penale -Notizia di reato: art. 335 c.p.p .: le indagini si aprono con l’iscrizione del nome dell’indagato nel registro delle notizie di reato -Durata (codicistica) delle indagini è di 6 mesi per tutti i reati (tecnicamente è il termine stabilito per eseguire le indagini) e di 1 anno per i delitti di criminalità organizzata (art. 407 comma 2 lett.a c.p.p.); questi termini, stabiliti per legge, non sono assoluti perché, quando ci si avvicina alla scadenza del termine massimo delle indagini preliminari, il P.M. può: chiedere la proroga del termine delle indagini oppure chiedere l’archiviazione (quando non ci sono elementi per sostenere la notizia di reato) o esercitare l’azione penale, formulando l’imputazione. In ogni caso, la proroga è possibile (perché i termini non sono assoluti) da chiedere da parte del P.M.: la richiesta di proroga deve avere una giusta causa, indicando la notizia di reato e i motivi di necessità della proroga del termine delle indagini (le altre successive richieste possibili sono dovute alla complessità delle indagini); il legislatore deve tutelare il soggetto indagato e sono state poste, ai sensi dell’art. 407 c.p.p., dei termini perentori di durata massima delle indagini preliminari, entro i quali dover espletare e completare le indagini preliminari; ai sensi dell’ art. 408 c.p.p. l’avviso della richiesta di archiviazione dev’essere notificato; in ogni caso, ai sensi dell’ art. 407 comma 3bis c.p.p. , il pubblico ministero deve esercitare l’azione penale o richiedere l’archiviazione entro il termine di 3 mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini e dalla scadenza dei termini di cui all’ art. 415 bis c.p.p. Una volta terminate le indagini preliminari, il P.M. in generale, si trova di fronte a un bivio: se non sono stati trovati elementi a sostegno della notizia di reato, il P.M. deve richiedere al G.I.P. l’archiviazione; se invece sono stati trovati elementi, il P.M. deve esercitare l’azione penale e formulare l’imputazione. Ai sensi dell’ art. 408 c.p.p. , il P.M. se la notizia di reato è infondata, presenta al giudice richiesta di archiviazione, con la documentazione relativa alle indagini espletate: questo articolo è legato all’ art. 358 c.p.p. sulle modalità delle attività d’indagine + art. 409 c.p.p. e art. 410 c.p.p. e l’ art. 410 bis c.p.p. sulla nullità dell’archiviazione + art. 414 c.p.p. + art.415 bis c.p.p. (soprattutto il comma 3). Dopo la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, il P.M. esercita l’azione penale, formulando l’imputazione e presentando al G.I.P. la richiesta di rinvio a giudizio, che dovrò contenere: le generalità dell’imputato e della persona offesa, l’enunciazione chiara e precisa del fatto e delle circostanze aggravanti e di tutte le situazioni che comportano misure di sicurezza, di tutte le fonti di prova e la domanda al giudice di emanare il decreto disponibile in giudizio, la data e la sottoscrizione del pubblico ministero (art. 416, 417, 418, 419, 420, 420 ter, 420 quater, 420 quinquies, 421, 421 bis, 422, 423 c.p.p.). Al termine dell’udienza preliminare, il G.U.P. dopo aver dichiarato chiusa la discussione, dopo aver dichiarato integrazioni ecc, deve deliberare, pronunciandosi o in una sentenza di non luogo a procedere (424/426 c.p.p.) o con decreto che dispone il giudizio: la sentenza di non luogo a procedere viene pronunciata quando sussiste una causa che estingue il reato (ad es. la prescrizione) o quando c’è una causa per cui l’azione penale non doveva essere esercitata, iniziata o proseguita (ad es. la mancanza di una querela – condizione di procedibilità) oppure quando esiste una prova che l’imputato è innocente, quindi il fatto non sussiste, l’imputato non l’ha commesso e il fatto non costituisce reato; oppure quando esiste una causa di non punibilità dell’imputato oppure quando gli elementi acquisiti non sono sufficienti a procedere a giudizio (quindi alla fondatezza della notizia di reato o alla ragionevole previsione di condanna) oppure quando questi elementi siano contradditori fra loro o comunque inidonei da portare in giudizio – in quest’ultimo caso, il giudice si pronuncia con la sentenza contenente tutti elementi di cui all’426 c.p.p. – e la sentenza di non luogo a procedere si può impugnare (art. 428 c.p.p.) con ricorso per cassazione (art. 437 c.p.p.), e sono legittimati a proporre ricorso per cassazione il P.M. , il procuratore generale, l’imputato e la persona offesa; se la Corte conferma la sentenza che dichiara il non luogo a procedere, l’impugnazione è stata effettuata dal P.M., e se invece rigetta l’impugnazione, può pronunciare il decreto che dispone il giudizio o una sentenza di non luogo a procedere in una formula meno favorevole all’imputato; mentre in caso di appello dell’imputato, la Corte pronuncia la sentenza di non luogo a procedere con una formula più
favorevole all’imputato, e in caso di conferma della sentenza di non luogo a procedere, l’imputato può ottenere una formula più favorevole. Inoltre, la sentenza di non luogo a procedere non diventa mai irrevocabile né passa in giudicato, perché è emessa allo stato degli atti e il P.M. può richiederne in qualunque momento la revoca (TITOLO X artt. 434/437 c.p.p.). in ogni caso il decreto che dispone il giudizio contiene gli elementi ai sensi dell’art. 429 c.p.p. + artt. 430, 431 c.p.p. (fascicolo del dibattimento).