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Indagini preliminari, Schemi e mappe concettuali di Diritto Processuale Penale

Indagini preliminari, introduzione, mappa concettuale completa di slide del corso

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2022/2023

In vendita dal 24/07/2023

olivia0201
olivia0201 🇮🇹

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INDAGINI PRELIMINARI LIBRO 5
= fase del procedimento nella quale viene verificato se e quale
fondamento abbia la notizia di reato e se vi siano elementi
sufficienti per procedere nei confronti di chi è indicato.
notizia di reato = informazione
circa la commissione di un fatto
penalmente rilevante data al PM o alla
polizia giudiziaria, o da essi
autonomamente rilevata.
Le indagini preliminari sono la prima fase del procedimento penale, si
tratta di una fase indefettibile e anteriore all’esercizio dell’azione
penale.
È una fase nettamente separata dal dibattimento.
Nella fase delle indagini preliminari possiamo ricondurre anche la
sospensione del procedimento con messa alla prova (causa estinzione
reato) e l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.
DISPOSIZIONI GENERALI (TITOLO 1)
Art.326 c.p.p. = FINALITÀ DELLE I.P.
Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono, nell’ambito delle rispettive
attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione
penale.
Il PM coadiuvato dalla polizia giudiziaria è tenuto a dispiegare con diligenza e tempestività
tutti i mezzi investigativi per verificare la fondatezza della notizia di reato e identificare
l’autore. Le indagini non sono volte ad accertare la colpevolezza dell’autore di reato,
ma a porre il PM nelle condizioni di scegliere tra l’esercizio dell’azione penale e la
richiesta di archiviazione (il discrimine è la fondatezza della notizia di reato).
TITOLARI delle indagini = pubblico ministero + polizia giudiziaria nell’ambito delle
rispettive attribuzioni.
Art.327 c.p.p. = DIREZIONE DELLE I.P.
Il pubblico ministero:
- Dirige le indagini (dominus)
- Dispone direttamente della polizia giudiziaria che, anche dopo la comunicazione della
notizia di reato, continua a svolgere attività di propria iniziativa secondo le modalità
indicate nei successivi articoli.
Art.327-bis c.p.p. = ATTIVITÀ INVESTIGATIVA DEL DIFENSORE
Fin dal momento dell’incarico professionale, risultante da atto scritto, il difensore ha la
facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a
favore del proprio assistito, nelle forme e per le finalità stabilite nel titolo VI bis del libro
sulle investigazioni difensive.
Nota:
- Parità delle parti (art.111.2 Cost; art.6 CEDU; art.14.1 patto internazionale)
- Diritto di difendersi provando (art.24.2 Cost; art.111. 3 Cost.)
Art.328 c.p.p. = GIP
Nei casi previsti dalla legge, sulle richieste del pubblico ministero, delle parti private e della
persona offesa dal reato, provvede il giudice per le indagini preliminari (GIP). NOTA: le
indagini sono un contesto NON giurisdizionale: sono condotte dal PM in assenza (di regola) del
contraddittorio con la difesa (segretezza = art.329 c.p.p.).
Vi è però una serie di atti di indagine regolati dal codice di procedura penale suscettibili di
comprimere diritti fondamentali = intervento del GIP nei casi previsti della legge (competenza
funzionale).
Il GIP è un organo monocratico, non è titolare di poteri investigativi ed è un organo ad acta
con poteri di controllo e di garanzia.
Principio di concentrazione in capo allo stesso giudice (persona fisica) dei provvedimenti relativi
al medesimo procedimento (art.7- ter ord. Giud.) Esempi di interventi del GIP:
- Misure pre-cautelari: GIP convalida (con ordinanza);
- Misure cautelari nella fase delle indagini: GIP adotta la misura cautelare con ordinanza
- Intercettazioni di comunicazioni o conversazioni: GIP autorizza le intercettazioni
- Incidente probatorio: GIP assume le prove nei casi previsti dall’art.392 c.p.p.
PECULIARITA’ GIP = In materia
di procedimenti per criminalità
organizzata, terrorismo,
pedopornografia e reati informatici
(art.328 bis c.p.p.) = funzioni
GIP\GUP sono esercitate dal
magistrato del tribunale del
capoluogo del distretto di Corte
d’Appello nel cui ambito ha sede il
giudice che sarebbe naturalmente
competente, salvo che sia
diversamente stabilito. GIP\GUP
distrettuale = ratio: agevolare
l’attività della Procura distrettuale
antimafia, la quale sarebbe costretta
a frammentare il procedimento per
ottenere provvedimenti dai singoli
giudici territoriali competenti. Per
giudice del dibattimento valgono le
regole generali.
Art. 329 c.p.p. = SEGRETEZZA DELLE INDAGINI
Gli atti di indagine compiuti dal PM e dalla polizia giudiziaria, le richieste del PM di autorizzazione
al compimento di atti di indagine e gli atti del giudice che provvedono su tali richieste sono coperti
dal segreto: - Fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza (es. atti garantiti) - E
comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari Nota: in relazione agli atti d’indagine
coperti dal segreto è previsto il divieto assoluto di pubblicazione.
POTERE DI SECRETAZIONE Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto, il PM,
in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato: a)
L’obbligo del segreto per singoli atti, quando l’imputato lo consente o quando la conoscenza
dell’atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone; b) Il divieto di pubblicare il
contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni.
POTERE DI DESECRETAZIONE Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il
pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall’art.114 c.p.p., consentire, con decreto
motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi (es. diffusione dell’identikit dell’indagato
o delle foto della persona offesa di cui si sospetta il sequestro). In tal caso, gli atti pubblicati sono
depositati presso la segreteria del pubblico ministero.
NOTIZIA DI REATO (TITOLO 2)
Art.330 c.p.p. = ACQUISIZIONE NOTIZIA DI REATO
2 modalità di acquisizione:
1) PM e polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa;
2) PM e polizia giudiziaria ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse loro a
norma degli artt.33 ss c.p.p. = se la notizia viene acquisita dalla polizia giudiziaria vi è
l’obbligo di riferire la notizia di reato al PM (art.347 c.p.p.)
Dalla acquisizione della notizia di reato da parte del PM o della polizia giudiziaria prende
avvio il PROCEDIMENTO penale.
Definizione notizia di reato (della dottrina) = informazione avente ad oggetto l’ipotesi
della commissione di un fatto dotato di rilevanza penale, ancorché non necessariamente
riferito o riferibile a una persona individuata sul piano contenutistico:
a) Descrizione anche sommaria di un fatto di reato (elemento oggettivo- indefettibile)
b) Individuazione o identificazione dell’autore del fatto (elemento soggettivo-eventuale):
notizie di reato nominative o contro persona ignota
Notizie di reato qualificate = contenuta in un atto
formalmente regolato dalla legge (numero chiuso):
1) Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di
pubblico servizio
2) Denuncia da parte dei privati
3) Referto
Nota: la notizia di reato può essere contenuta anche nella
querela, istanza o richiesta di procedimento (che
sono condizioni di procedibilità).
DENUNCIA = notizie di reato qualificate (tipiche). Consiste
nell’esposizione di un fatto (almeno nei suoi elementi essenziali) di cui
il denunciante ipotizza la rilevanza penale, è indirizzata al PM o alla polizia
giudiziaria da parte di un soggetto privato o pubblico.
La denuncia va presentata o trasmessa senza ritardo al pm o alla
polizia giudiziaria. Non è necessario che sia stata individuata la
persona cui il reato è attribuibile, essendo compito dei destinatari e non
del denunciante svolgere gli accertamenti del caso, ma è necessario che
la notizia di reato riguardi un fatto di rilievo penale. Denuncia va
sottoscritta dal denunciante o procuratore speciale in modo da
assumere responsabilità morale e giuridica di quanto segnalato
all’autorità giudiziaria => segnalare reato non commesso e attribuire un
reato a persona innocente costituisce il delitto, rispettivamente, di
simulazione di reato e di calunnia.
1) DENUNCIA DEI PUBBLICI UFFICIALI O INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO (art.331 c.p.p.)
Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio
che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato
perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la
persona alla quale il reato è attribuito. Stesso obbligo per i magistrati: se, nel corso di un
procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato
perseguibile d’ufficio, l’autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico
ministero. Il difensore, il sostituto, il consulente tecnico e investigatore privato autorizzato,
non hanno obbligo di denuncia neppure relativamente ai reati di cui abbiano avuto notizia nel
corso delle investigazioni difensive.
La denuncia deve essere redatta per iscritto e va presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico
ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il
medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.
CONTENUTO DELLA DENUNCIA La denuncia contiene l’esposizione degli elementi essenziali
del fatto e indica il giorno dell’acquisizione della notizia nonché le fonti di prova già note.
Contiene, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione
della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di
riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
2) DENUNCIA DA PARTE DI PRIVATI (Art.333 c.p.p.) Ogni
persona che ha notizia di un reato perseguibile d’ufficio può
farne denuncia (!!!facoltà, non obbligo). La legge determina i
casi in cui la denuncia da parte di privati è obbligatoria: es.
delitto contro la personalità dello Stato punito con l’ergastolo
(Art.364 c.p.p.); denuncia di cose provenienti da delitto (art.709
c.p.); sequestro di persona a scopo di estorsione. La denuncia
da parte dei privati è presentata oralmente o per iscritto,
personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico
ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. Se è presentata
per iscritto, è sottoscritta dal denunciante o da un suo
procuratore.
DENUNCE ANONIME: Delle denunce anonime non può
essere fatto alcun uso, salvo quanto disposto dall’art.240 c.p.p.
(documenti anonimi). Denunce anonime non possono essere
usate ECCETTO CHE COSTITUISCANO CORPO DEL
REATO O PROVENGANO DALL’IMPUTATO = non può essere
usato materiale probatorio non vagliabile in contraddittorio e di
cui il giudice non conosce la fonte. Nota: la denuncia è anonima
quando è impossibile attribuirla a un soggetto identificato o
identificabile (es. firma illeggibile).
3) REFERTO (art.334 c.p.p.)
È un’altra forma tipica di notizia di reato. Chiunque, esercitando una professione sanitaria, si
trova a prestare la propria assistenza od opera in casi che possono rappresentare i caratteri di
delitto perseguibile d’ufficio (es. soccorrere ferito da arma da fuoco), deve segnalarlo
immediatamente o comunque entro 48h al pm o alla polizia giudiziaria. Il sanitario può
omettere di segnalare il fatto di rilievo penale appreso nell’esplicazione della sua professione
qualora il referto esponga la persona assistita a procedimento penale = il delinquente potrà
farsi curare senza temere di essere denunciato dal sanitario.
Il referto è una forma particolare di denuncia degli esercenti la professione sanitaria:
- Principale (es. medici, chirurghi, farmacisti, veterinari);
- Secondaria (es. infermieri), non chi esercita arte medica (es. ottici, odontotecnici).
Obbligo di denuncia penalmente sanzionato (art.365 c.p. omissione di referto) per i fatti
conosciuti nel corso della propria opera o assistenza.
Contenuto = il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se è
possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla
nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze dell’intervento; dà inoltre le notizie che servono a
stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato
o può causare. Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione,
sono tutte obbligate al referto, con facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto. Chi ha
l’obbligo del referto deve farlo pervenire entro 48 ore o, se vi è pericolo nel ritardo,
immediatamente al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui
ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, all’ufficiale di polizia
giudiziaria più vicino. L’obbligo di referto cade quando la comunicazione di un fatto
penalmente rilevante esporrebbe la persona assistita a procedimento penale: prevale il diritto
alla salute.
Notizie di reato non qualificate = informazioni
“deformalizzate” direttamente apprese dalla polizia o dal
PM nell’esercizio (es. informazioni raccolte durante
intercettazioni) o fuori dall’esercizio delle funzioni,
anch’esse idonee a fondare un giudizio ipotetico di
commissione di un reato. Esempi: inchieste giornalistiche,
fatti accaduti sotto la diretta percezione di polizia o PM,
dichiarazioni indizianti, informazioni confidenziali, reato
commesso in udienza, stato di flagranza che giustifica
l’arresto.
Pseudo-notizie di reato = informazioni di un
fatto penalmente lecito (es. denuncia di un
tradimento coniugale) oppure di un fatto
astrattamente riconducibile a una fattispecie di
reato ma inverosimile (es. denuncia di un
rapimento ad opera di alieni)
Art. 335 = ISCRIZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO
Il PM iscrive immediatamente nell’apposito registro custodito presso l’ufficio, ogni notizia di
reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa. L’iscrizione contiene la
rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una
fattispecie incriminatrice. Nell’iscrizione sono indicate, ove risultino, le circostanze di tempo e
di luogo del fatto (comma 1). Il pubblico ministero provvede all’iscrizione del nome della
persona alla quale il reato è attribuito non appena risultino, contestualmente all’iscrizione della
notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico (comma 1-bis). Quando non ha
provveduto tempestivamente ai sensi dei commi 1 e 1-bis, all’atto di disporre l’iscrizione il
pubblico ministero può altresì indicare la data anteriore a partire dalla quale essa deve
intendersi effettuata (comma 1-ter).
REGISTRI DELLE NOTIZIE DI REATO (nella prassi)
Registro modello 21 = notizie di reato contenenti il nominativo della persona a
cui il reato è attribuito (notizie di reato a carico di noti)
Registro modello 44 = notizie di reato a carico di ignoti = PM chiede la proroga
delle indagini o chiede l’archiviazione
Registro modello 45 = pseudo-notizie di reato (notizie che non costituiscono
reato) = potere di cestinazione da parte del PM
Registro modello 46 = denunce anonime = sono destinate alla distruzione
trascorsi 5 anni dall’acquisizione
AGGIORNAMENTO DELLE ISCRIZIONI
Il PM deve aggiornare il contenuto delle iscrizioni in relazione allo svolgimento delle indagini. Deve iscrivere il
nome della persona a cui il reato è attribuito se emerge successivamente all’iscrizione della notizia di reato. Se nel
corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto o questo risulta diversamente
circostanziato, il pubblico ministero cura l’aggiornamento delle iscrizioni senza procedere a nuove iscrizioni.
CONOSCENZA DELLE ISCRIZIONI
Le iscrizioni delle notizie di reato sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori,
ove ne facciano richiesta (richiesta ex art.335 comma 3 c.p.p.). Se sussistono specifiche esigenze attinenti all’attività di indagine, il
pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non
superiore a 3 mesi e non rinnovabile (comma 3-bis).
CONOSCENZA DELLE ISCRIZIONI (nella prassi)
La segreteria della Procura della Repubblica, se la risposta è positiva, e non sussistono gli impedimenti a rispondere, fornisce le
informazioni richieste procedute dalla formula: “Risultano le seguenti iscrizioni suscettibili di comunicazione” In caso contrario, risponde
con la formula “Non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione”.
RIFORMA CARTABIA
LIMITI ALL’EFFICACIA DELL’ISCRIZIONE AI FINI
CIVILI E AMMINISTRATIVI (art.335-bis) La mera
iscrizione nel registro di cui all’art.335 non può, da
sola, determinare effetti pregiudizievoli di natura
civile o amministrativa per la persona alla quale il
reato è attribuito.
ORDINE DI ISCRIZIONE DEL NOME DELLA PERSONA
SOTTOPOSTA AD INDAGINI (art.335-ter) Quando deve
compiere un atto del procedimento, il GIP, se ritiene che il
reato per cui si procede debba essere attribuito a una
persona che non è stata ancora iscritta nel registro delle
notizie di reato, sentito il pubblico ministero, gli ordina con
decreto motivato di provvedere all’iscrizione. Il
pubblico ministero provvede all’iscrizione, indicando la data
a partire dalla quale decorrono i termini delle indagini.
Resta salva la facoltà di proporre la richiesta di cui all’art.
335-quater.
ACCERTAMENTO DELLA TEMPESTIVITA’ DELL’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE NOTIZIE DI REATO (art.335-quater)
1. La persona sottoposta alle indagini può chiedere al giudice di accertare la tempestività dell’iscrizione nel registro di cui all’art.
335 della notizia di reato che la riguarda e del suo nome, con richiesta di retrodatazione che indichi, a pena di ammissibilità, le
ragioni che la sorreggono e gli atti del procedimento dai quali è desunto il ritardo.
2. La retrodatazione è disposta dal giudice quando il ritardo è inequivocabile e non è giustificato. La richiesta di retrodatazione
deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro 20 giorni da quello in cui la persona sottoposta alle indagini ha avuto
facoltà di prendere conoscenza dagli atti che dimostrano il ritardo nell’iscrizione.
3. Ulteriori richieste sono ammissibili soltanto se proposte nello stesso termine e fondate su atti diversi, in precedenza non
conoscibili.
4. Salvo quanto disposto dal comma 5, la richiesta è proposta al giudice che procede o, nel corso delle indagini preliminari, al
giudice per le indagini preliminari.
5. Durante le indagini preliminari, quando deve adottare una decisione con l'intervento del pubblico ministero e della persona
sottoposta alle indagini e la retrodatazione è rilevante ai fini della decisione, la richiesta può anche essere presentata nell'ambito del
relativo procedimento e trattata e decisa nelle forme di questo.
6. Salvo che sia proposta in udienza oppure ai sensi del comma 5, la richiesta è depositata presso la cancelleria del giudice, con
la prova dell'avvenuta notificazione al pubblico ministero. Il pubblico ministero, entro sette giorni, può depositare memorie e il
difensore del richiedente può prenderne visione ed estrarne copia. Entrambe le parti hanno facoltà di depositare ulteriori memorie
entro i sette giorni successivi. Decorso tale ultimo termine, il giudice, se ritiene che non sia necessario un contraddittorio orale,
provvede sulla richiesta; altrimenti, fissa la data dell' udienza in camera di consiglio, dandone avviso al pubblico ministero e al
difensore del richiedente. All'udienza, il pubblico ministero e il difensore sono sentiti se compaiono. La decisione è adottata con
ordinanza.
7. Nel corso dell'udienza preliminare o del giudizio, se non è proposta in udienza, la richiesta è depositata nella cancelleria del
giudice e viene trattata e decisa in udienza
8. In caso d'accoglimento della richiesta, il giudice indica la data nella quale deve intendersi iscritta la notizia di reato e il nome
della persona alla quale il reato stesso è attribuito.
9. Fermo quanto disposto nel secondo periodo del comma 3, la parte la cui richiesta di retrodatazione è stata respinta ovvero, in
caso di accoglimento della richiesta, il pubblico ministero e la parte civile possono, a pena di decadenza, chiedere che la
questione sia nuovamente esaminata prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manca, entro il termine previsto
dall'art. 491, comma I. Nel dibattimento preceduto da udienza preliminare, la domanda di nuovo esame della richiesta di
retrodatazione può essere proposta solo se già avanzata nell'udienza preliminare.
10. L'ordinanza del giudice dibattimentale può essere impugnata nei casi e nei modi previsti dai primi due commi dell'art. 586
CONDIZIONI DI PROCEDIBILITÀ (TITOLO 3)
L’obbligo per il pm di svolgere le indagini necessarie per le determinazioni inerenti
all’esercizio dell’azione penale è subordinato alla presenza di condizioni di procedibilità
!: la
querela, la richiesta, l’autorizzazione e la presenza del colpevole nel territorio dello Stato
come requisito condizionante la perseguibilità del delitto comune del cittadino all’estero e
dello straniero all’estero.
Costituiscono una deroga al principio generale per cui la repressione dei reati è
promossa d’ufficio. Ipotesi tassativamente previste (art.50 co.2 c.p.p.).
Condizioni di procedibilità = l’instaurazione o la prosecuzione del procedimento penale è
condizionata dalla manifestazione di volontà di un soggetto privato o pubblico oppure dalla
sussistenza di taluni fatti giuridici.
Non contrastano con l’obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale (art.112 Cost.):
bilanciamento tra interesse dello Stato ad esercitare pretesa punitiva e altri interessi
costituzionalmente protetti (tutela della persona offesa; prerogative istituzionali).
1) QUERELA (Art. 336)
= dichiarazione contenente la manifestazione della volontà che si proceda in ordine a un
fatto previsto dalla legge come reato (art.336 c.p.p.) Può essere proposta personalmente dalla persona offesa o dal suo procuratore speciale. Nota: la
disciplina è divisa tra codice penale (artt.120 ss c.p.) e codice di procedura penale (artt.336 ss c.p.p.)
TITOLARE DEL DIRITTO DI QUERELA (c.p.) = ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d’ufficio o dietro richiesta o
istanza (art.120 c.p.) Per i minori degli atti 14 e per gli interdetti a cagione di infermità di mente, il diritto di querela è esercitato dal genitore o dal
tutore. I minori che hanno compiuto gli anni 14 e gli inabilitati possono esercitare il diritto di querela, e possono altresì, in loro vece, esercitarlo il
genitore ovvero il tutore o il curatore, nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita, del minore o dell’inabilitato. Se la persona offesa è
minore degli anni 14 o inferma di mente, e non v’è chi ne abbia la rappresentanza, o chi l’esercita si trovi con la persona medesima in conflitto di
interessi, il diritto di querela è esercitato da un curatore speciale (art.121 c.p.) nominato dal giudice su richiesta del PM.
Il reato commesso in danno di più persone è punibile anche se la querela è proposta da una soltanto di esse (art.122 c.p.). La querela si estende di diritto a
tutti coloro che hanno commesso il reato (art.123 c.p.)
TERMINE QUERELA (c.p.) = Salvo che la legge disponga altrimenti, il diritto di querela non può essere esercitato, decorsi 3 mesi dal
giorno della notizia del fatto che costituisce il reato (art.124 c.p.) Termini più lunghi (6 mesi) sono previsti per i delitti di natura sessuale e per il delitto
di atti persecutori (ratio: consentire alla persona offesa una migliore ponderazione circa la scelta se presentare la querela) Termini perentori il diritto di
querela si estingue con l’inutile decorso del tempo. In pendenza del termine per presentare la querela (3 mesi dal g della notizia del fatto che costituisce
reato, salvo che legge disponga altrimenti come ad es per atti persecutori e alcuni reati in materia sessuale il termine è 6 mesi), il pm e la polizia possono
compiere gli atti di indagine preliminare necessari per assicurare le fonti di prova. NB! Non si può procedere all’arresto in flagranza per un delitto
perseguibile a querela. È soggetta a forme previste per denuncia (scritta o orale) e ha stessi destinatari. Spetta anche a persone giuridiche, enti o
associazioni.
ESTINZIONE QUERELA (c.p.) = Il diritto di querela si estingue con la morte della persona offesa Se la querela è stata già proposta,
la morte della persona offesa non estingue il reato (art.126 c.p.)
PRESENTAZIONE DELLA QUERELA (art.337 c.p.p.) La dichiarazione di querela è proposta con le forme previste per la denuncia (art.333 co.2 c.p.
p.) alle autorità alle quali può essere presentata denuncia (PM o polizia giudiziaria) ovvero a un agente consolare all’estero. Il contenuto non deve seguire
forme prestabilite, purchè sia chiara la volontà che si proceda penalmente (querelante deve descrivere il fatto, ma non gli si chiede di qualificarlo
giuridicamente o di individuare l’autore o autorità giudiziaria competente). Il querelante viene condannato a pagamento spese processuali e risarcire danni
nel caso di sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso.
La querela può essere presentata in forma orale o per iscritto = quando la dichiarazione di querela è proposta oralmente, il verbale in cui essa è
ricevuta è sottoscritto dal querelante o dal procuratore speciale. La dichiarazione di querela proposta dal legale rappresentante di una persona giuridica, di
un ente o di una associazione deve contenere la indicazione specifica della fonte dei poteri di rappresentanza. L’autorità che riceve la querela provvede
all’attestazione della data e del luogo della presentazione, all’identificazione della persona che la propone e alla trasmissione degli atti all’ufficio del
pubblico ministero.
RINUNCIA ALLA QUERELA (art.339 c.p.p.) Il diritto di querela non può essere esercitato se vi è stata rinuncia espressa o tacita da parte di colui al
quale ne spetta l’esercizio. Vi è rinuncia tacita, quando chi ha facoltà di proporre querela ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di querelarsi. L’inutile
decorso del termine previsto per la presentazione della querela (3 o 6 mesi) implica automaticamente la decadenza dall’es del potere di querela.
REMISSIONE DELLA QUERELA Dopo la presentazione della querela gli stessi soggetti legittimati alla proposizione possono rimettere la querela con
un atto di dichiarazione di volontà espressa della persona offesa, destinato a togliervi effetto: remissione della querela (fatta personalmente o a mezzo di
procuratore speciale). È una dichiarazione che viene ricevuta da autorità procedente o da ufficiali di polizia giudiziaria.
La remissione della querela deve intervenire PRIMA della sentenza di condanna (art.152 co.2 c.p.p.) La remissione (perdono penalmente rilevante)
della querela deve essere accettata dal querelato (personalmente o a mezzo di procuratore speciale). La remissione comporta l’immediata liberazione
dell’arrestato. Se non è accettata dal querelato non produce effetti. Sono esclusi i casi in cui la legge prevede l’irrevocabilità della querela (es. delitti di
violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, atti persecutori) (ratio: protezione della persona offesa: evitare manovre volte a costringerla a rimettere la
querela)
2) ISTANZA (Art. 341)
= manifestazione di volontà presentata dalla persona offesa
con le forme della querela, volta a rimuovere un ostacolo allo
svolgimento del procedimento penale per alcuni reati comuni
commessi all’estero tassativamente indicati dalla legge (v. artt. 9
co.2 e 10 co.1 c.p.)
Deve essere effettuata entro 3 mesi dal giorno in cui la persona
offesa ha avuto conoscenza del fatto costituente reato e comunque
non oltre tre anni dal giorno in cui il reo abbia fatto ingresso nel
territorio dello Stato italiano (art.128 e 130 c.p.)
L’istanza è irrevocabile (irretrattabile) (differenza con querela)
3) RICHIESTA (Art. 342)
= condizione di procedibilità riservata al Ministro della giustizia e da
presentare al pm, presuppone un delitto punibile a querela in
danno al PdR o un delitto politico commesso all’estero ma punibile
in Italia, o un delitto comune del cittadino all’estero punito con pena
inferiore ai 3 anni o un delitto comune dello straniero all’estero
punito con pena pari o superiore all’anno di reclusione. È
necessaria la presenza del reo nel territorio dello stato. Va
proposta entro 3 mesi dalla notizia del fatto che costituisce reato.
È irrevocabile.
Esempi: richiesta del Ministro della giustizia per i reati commessi
all’estero (artt.7-11 c.p.) oppure per delitti commessi contro il
Presidente della Repubblica (art.127 c.p.)
4) AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE (Art. 343-344)
= condizione di procedibilità prevista per casi tassativi. La richiesta compete al pm: in
assenza di richiesta e in attesa dell’autorizzazione sono vietati tutti gli atti più significativi
d’indagine (fermo, misure cautelari personali, perquisa personale e domiciliare, ispezione
personale, ecc..) ma sono ammessi gli atti necessari ad evitare la dispersione delle fonti di
prova.
La richiesta di autorizzazione deve essere presentata entro 30g dall’iscrizione nel registro
delle notizie di reato del nome della persona per la quale è necessaria l’autorizzazione.
L’autorizzazione, se concessa, non può essere revocata. Se rifiutata, gli atti di indagine
eventualmente compiuti sono inutilizzabili.
È un atto di natura discrezionale riservato a organi pubblici nei casi tassativamente
indicati da norme costituzionali o ordinarie
Esplica la volontà che prosegua il procedimento \ processo penale già instaurato nei
confronti di un soggetto componente dell’organo pubblico titolare di prerogative di rango
costituzionale.
Postula che la notizia di reato sia già stata raccolta dagli organi inquirenti.
Contenuto: enunciazione del fatto per cui si procede, norme di legge violate, elementi
su cui si fonda la richiesta.
Es: L’autorizzazione ad acta per i parlamentari: art.68 cost: senza autorizzazione della
camera di appartenenza, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione
personale o domiciliare né arrestato o altrimenti privato della libertà personale, etc.
Fin quando non sia stata concessa l’autorizzazione, è fatto divieto di:
- Disporre il fermo o misure cautelari personali nei confronti della persona rispetto alla quale è
prevista l’autorizzazione medesima
- Sottoporla a perquisizione personale o domiciliare, a ispezione personale
- Sottoporla a ricognizione, individuazione, confronto, intercettazione di conversazioni o di
comunicazioni Si può procedere all’interrogatorio solo se l’interessato lo richiede.
Gli atti sopra indicati sono consentiti, anche prima della richiesta di autorizzazione, quando la
persona è colta nella flagranza (v. art. 382 c.p.p.) di uno dei delitti indicati nell’articolo 380
commi 1 e 2 (casi di arresto obbligatorio) Se la persona per la quale è necessaria l’autorizzazione
è stata arrestata in flagranza, il pubblico ministero richiede l’autorizzazione a procedere
immediatamente e comunque prima dell’udienza di convalida. Gli atti compiuti in violazione delle
norme sopra citate non possono essere utilizzati. Il difetto dell’autorizzazione a procedere
accertata dopo l’esercizio dell’azione penale impone al giudice di sospendere il processo e il
pubblico ministero deve richiedere senza ritardo l’autorizzazione. Se vi è pericolo nel ritardo, il
giudice provvede all’assunzione delle prove richieste dalle parti. Quando si procede nei confronti
di più persone per alcune delle quali soltanto è necessaria l’autorizzazione e questa tarda ad
essere concessa, si può procedere separatamente contro gli imputati per i quali
l’autorizzazione non è necessaria.
DIFETTO DELLA CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA’
- Durante le indagini preliminari (art.346 c.p.p.) = in mancanza di una condizione di procedibilità che può ancora
sopravvenire, possono essere compiuti gli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova e,
quando vi è pericolo nel ritardo, possono essere assunte le prove previste dall’art.392 c.p.p. (incidente probatorio)
- Conclusione delle indagini = PM deve chiedere al GIP l’archiviazione (art.411 co.1 c.p.p.)
- In udienza preliminare = sentenza di non luogo a procedere perché l’azione penale non doveva essere iniziata o
non deve essere proseguita (art.425 co.1 c.p.p.)
- In dibattimento = sentenza di non doversi procedere perché l’azione penale non doveva essere iniziata o non
deve essere proseguita (art.529 co.1 c.p.p.)
Nota: nel caso però di remissione della querela con accettazione del querelato = estinzione del reato (art.152 co.1 c.p.).
Il difetto originario o sopravvenuto di una condizione di procedibilità non impedisce l'esercizio dell'azione penale per il
medesimo fatto nei confronti della medesima persona ove sopravvenga o venga meno la condizione personale che la
rendeva necessaria o risulti erroneamente dichiarata (art.345).
RIPROPONIBILITÀ DELL’AZIONE PENALE Il provvedimento di archiviazione e la sentenza di
proscioglimento o di non luogo a procedere, anche se non più soggetta a impugnazione, con i quali è
stata dichiarata la mancanza della querela, della istanza, della richiesta o dell’autorizzazione a
procedere, non impediscono l’esercizio dell’azione penale per il medesimo fatto e contro la
medesima persona se in seguito è proposta la querela, l’istanza, la richiesta o è concessa
l’autorizzazione o se è venuta meno la condizione personale che rendeva necessaria
l’autorizzazione (art.354 c.p.p.)

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INDAGINI PRELIMINARI

LIBRO 5

= fase del procedimento nella quale viene verificato se e quale fondamento abbia la notizia di reato e se vi siano elementi sufficienti per procedere nei confronti di chi è indicato. notizia di reato = informazione circa la commissione di un fatto penalmente rilevante data al PM o alla polizia giudiziaria, o da essi autonomamente rilevata. Le indagini preliminari sono la prima fase del procedimento penale , si tratta di una fase indefettibile e anteriore all’esercizio dell’azione penale. È una fase nettamente separata dal dibattimento. Nella fase delle indagini preliminari possiamo ricondurre anche la sospensione del procedimento con messa alla prova (causa estinzione reato) e l’ esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.

DISPOSIZIONI GENERALI (TITOLO 1)

Art.326 c.p.p. = FINALITÀ DELLE I.P. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale. Il PM coadiuvato dalla polizia giudiziaria è tenuto a dispiegare con diligenza e tempestività tutti i mezzi investigativi per verificare la fondatezza della notizia di reato e identificare l’autore. Le indagini non sono volte ad accertare la colpevolezza dell’autore di reato, ma a porre il PM nelle condizioni di scegliere tra l’esercizio dell’azione penale e la richiesta di archiviazione (il discrimine è la fondatezza della notizia di reato). TITOLARI delle indagini = pubblico ministero + polizia giudiziaria nell’ambito delle rispettive attribuzioni. Art.327 c.p.p. = DIREZIONE DELLE I.P. Il pubblico ministero:

**- Dirige le indagini (dominus)

  • Dispone direttamente della polizia giudiziaria** che, anche dopo la comunicazione della notizia di reato, continua a svolgere attività di propria iniziativa secondo le modalità indicate nei successivi articoli. Art.327-bis c.p.p. = ATTIVITÀ INVESTIGATIVA DEL DIFENSORE Fin dal momento dell’incarico professionale, risultante da atto scritto, il difensore ha la facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito , nelle forme e per le finalità stabilite nel titolo VI bis del libro sulle investigazioni difensive. Nota:
    • Parità delle parti (art.111.2 Cost; art.6 CEDU; art.14.1 patto internazionale)
    • Diritto di difendersi provando (art.24.2 Cost; art.111. 3 Cost.) Art.328 c.p.p. = GIP Nei casi previsti dalla legge, sulle richieste del pubblico ministero, delle parti private e della persona offesa dal reato, provvede il giudice per le indagini preliminari (GIP). NOTA: le indagini sono un contesto NON giurisdizionale: sono condotte dal PM in assenza (di regola) del contraddittorio con la difesa (segretezza = art.329 c.p.p.). Vi è però una serie di atti di indagine regolati dal codice di procedura penale suscettibili di comprimere diritti fondamentali = intervento del GIP nei casi previsti della legge (competenza funzionale). Il GIP è un organo monocratico, non è titolare di poteri investigativi ed è un organo ad acta con poteri di controllo e di garanzia. Principio di concentrazione in capo allo stesso giudice (persona fisica) dei provvedimenti relativi al medesimo procedimento (art.7- ter ord. Giud.) Esempi di interventi del GIP:
  • Misure pre-cautelari: GIP convalida (con ordinanza);
  • Misure cautelari nella fase delle indagini: GIP adotta la misura cautelare con ordinanza
  • Intercettazioni di comunicazioni o conversazioni: GIP autorizza le intercettazioni
  • Incidente probatorio: GIP assume le prove nei casi previsti dall’art.392 c.p.p. PECULIARITA’ GIP = In materia di procedimenti per criminalità organizzata, terrorismo, pedopornografia e reati informatici (art.328 bis c.p.p.) = funzioni GIP\GUP sono esercitate dal magistrato del tribunale del capoluogo del distretto di Corte d’Appello nel cui ambito ha sede il giudice che sarebbe naturalmente competente , salvo che sia diversamente stabilito. GIP\GUP distrettuale = ratio: agevolare l’attività della Procura distrettuale antimafia, la quale sarebbe costretta a frammentare il procedimento per ottenere provvedimenti dai singoli giudici territoriali competenti. Per giudice del dibattimento valgono le regole generali. Art. 329 c.p.p. = SEGRETEZZA DELLE INDAGINI Gli atti di indagine compiuti dal PM e dalla polizia giudiziaria, le richieste del PM di autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti del giudice che provvedono su tali richieste sono coperti dal segreto: - Fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza (es. atti garantiti) - E comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari Nota: in relazione agli atti d’indagine coperti dal segreto è previsto il divieto assoluto di pubblicazione. POTERE DI SECRETAZIONE Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto, il PM , in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato : a) L’obbligo del segreto per singoli atti, quando l’imputato lo consente o quando la conoscenza dell’atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone; b) Il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni. POTERE DI DESECRETAZIONE Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini , il pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall’art.114 c.p.p., consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi (es. diffusione dell’identikit dell’indagato o delle foto della persona offesa di cui si sospetta il sequestro). In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero.

NOTIZIA DI REATO (TITOLO 2)

Art.330 c.p.p. = ACQUISIZIONE NOTIZIA DI REATO 2 modalità di acquisizione:

  1. PM e polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa ;
  2. PM e polizia giudiziaria ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse loro a norma degli artt.33 ss c.p.p. = se la notizia viene acquisita dalla polizia giudiziaria vi è l’obbligo di riferire la notizia di reato al PM (art.347 c.p.p.) Dalla acquisizione della notizia di reato da parte del PM o della polizia giudiziaria prende avvio il PROCEDIMENTO penale. Definizione notizia di reato (della dottrina) = informazione avente ad oggetto l’ipotesi della commissione di un fatto dotato di rilevanza penale, ancorché non necessariamente riferito o riferibile a una persona individuata sul piano contenutistico: a) Descrizione anche sommaria di un fatto di reato (elemento oggettivo- indefettibile) b) Individuazione o identificazione dell’autore del fatto (elemento soggettivo-eventuale): notizie di reato nominative o contro persona ignota Notizie di reato qualificate = contenuta in un atto formalmente regolato dalla legge (numero chiuso): **1) Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio
  3. Denuncia da parte dei privati
  4. Referto** Nota: la notizia di reato può essere contenuta anche nella querela, istanza o richiesta di procedimento (che sono condizioni di procedibilità). DENUNCIA = notizie di reato qualificate (tipiche). Consiste nell’ esposizione di un fatto (almeno nei suoi elementi essenziali) di cui il denunciante ipotizza la rilevanza penale, è indirizzata al PM o alla polizia giudiziaria da parte di un soggetto privato o pubblico. La denuncia va presentata o trasmessa senza ritardo al pm o alla polizia giudiziaria. Non è necessario che sia stata individuata la persona cui il reato è attribuibile , essendo compito dei destinatari e non del denunciante svolgere gli accertamenti del caso, ma è necessario che la notizia di reato riguardi un fatto di rilievo penale. Denuncia va sottoscritta dal denunciante o procuratore speciale in modo da assumere responsabilità morale e giuridica di quanto segnalato all’autorità giudiziaria => segnalare reato non commesso e attribuire un reato a persona innocente costituisce il delitto, rispettivamente, di simulazione di reato e di calunnia. 1) DENUNCIA DEI PUBBLICI UFFICIALI O INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO (art.331 c.p.p.) Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio , hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto , anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. Stesso obbligo per i magistrati : se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo , emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile d’ufficio, l’autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero. Il difensore, il sostituto, il consulente tecnico e investigatore privato autorizzato, non hanno obbligo di denuncia neppure relativamente ai reati di cui abbiano avuto notizia nel corso delle investigazioni difensive. La denuncia deve essere redatta per iscritto e va presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto. CONTENUTO DELLA DENUNCIA La denuncia contiene l’esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno dell’acquisizione della notizia nonché le fonti di prova già note. Contiene, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. 2) DENUNCIA DA PARTE DI PRIVATI (Art.333 c.p.p.) Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile d’ufficio può farne denuncia (!!! facoltà , non obbligo). La legge determina i casi in cui la denuncia da parte di privati è obbligatoria : es. delitto contro la personalità dello Stato punito con l’ergastolo (Art.364 c.p.p.); denuncia di cose provenienti da delitto (art. c.p.); sequestro di persona a scopo di estorsione. La denuncia da parte dei privati è presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. Se è presentata per iscritto, è sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore. DENUNCE ANONIME : Delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso, salvo quanto disposto dall’art.240 c.p.p. (documenti anonimi). Denunce anonime non possono essere usate ECCETTO CHE COSTITUISCANO CORPO DEL REATO O PROVENGANO DALL’IMPUTATO = non può essere usato materiale probatorio non vagliabile in contraddittorio e di cui il giudice non conosce la fonte. Nota: la denuncia è anonima quando è impossibile attribuirla a un soggetto identificato o identificabile (es. firma illeggibile).
  5. REFERTO (art.334 c.p.p.) È un’altra forma tipica di notizia di reato. Chiunque, esercitando una professione sanitaria , si trova a prestare la propria assistenza od opera in casi che possono rappresentare i caratteri di delitto perseguibile d’ufficio (es. soccorrere ferito da arma da fuoco), deve segnalarlo immediatamente o comunque entro 48h al pm o alla polizia giudiziaria. Il sanitario può omettere di segnalare il fatto di rilievo penale appreso nell’esplicazione della sua professione qualora il referto esponga la persona assistita a procedimento penale = il delinquente potrà farsi curare senza temere di essere denunciato dal sanitario. Il referto è una forma particolare di denuncia degli esercenti la professione sanitaria:
  • Principale (es. medici, chirurghi, farmacisti, veterinari);
  • Secondaria (es. infermieri), non chi esercita arte medica (es. ottici, odontotecnici). Obbligo di denuncia penalmente sanzionato (art.365 c.p. omissione di referto) per i fatti conosciuti nel corso della propria opera o assistenza. Contenuto = il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se è possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze dell’intervento; dà inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare. Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione, sono tutte obbligate al referto, con facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto. Chi ha l’obbligo del referto deve farlo pervenire entro 48 ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, all’ufficiale di polizia giudiziaria più vicino. L’obbligo di referto cade quando la comunicazione di un fatto penalmente rilevante esporrebbe la persona assistita a procedimento penale: prevale il diritto alla salute. Notizie di reato non qualificate = informazioni “deformalizzate” direttamente apprese dalla polizia o dal PM nell’esercizio (es. informazioni raccolte durante intercettazioni) o fuori dall’esercizio delle funzioni, anch’esse idonee a fondare un giudizio ipotetico di commissione di un reato. Esempi: inchieste giornalistiche, fatti accaduti sotto la diretta percezione di polizia o PM, dichiarazioni indizianti, informazioni confidenziali, reato commesso in udienza, stato di flagranza che giustifica l’arresto. Pseudo-notizie di reato = informazioni di un fatto penalmente lecito (es. denuncia di un tradimento coniugale) oppure di un fatto astrattamente riconducibile a una fattispecie di reato ma inverosimile (es. denuncia di un rapimento ad opera di alieni) Art. 335 = ISCRIZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO Il PM iscrive immediatamente nell’apposito registro custodito presso l’ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa. L’iscrizione contiene la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice. Nell’iscrizione sono indicate, ove risultino, le circostanze di tempo e di luogo del fatto (comma 1). Il pubblico ministero provvede all’iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito non appena risultino, contestualmente all’iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico (comma 1-bis). Quando non ha provveduto tempestivamente ai sensi dei commi 1 e 1-bis, all’atto di disporre l’iscrizione il pubblico ministero può altresì indicare la data anteriore a partire dalla quale essa deve intendersi effettuata (comma 1-ter). REGISTRI DELLE NOTIZIE DI REATO (nella prassi) Registro modello 21 = notizie di reato contenenti il nominativo della persona a cui il reato è attribuito (notizie di reato a carico di noti) Registro modello 44 = notizie di reato a carico di ignoti = PM chiede la proroga delle indagini o chiede l’archiviazione Registro modello 45 = pseudo-notizie di reato (notizie che non costituiscono reato) = potere di cestinazione da parte del PM Registro modello 46 = denunce anonime = sono destinate alla distruzione trascorsi 5 anni dall’acquisizione AGGIORNAMENTO DELLE ISCRIZIONI Il PM deve aggiornare il contenuto delle iscrizioni in relazione allo svolgimento delle indagini. Deve iscrivere il nome della persona a cui il reato è attribuito se emerge successivamente all’iscrizione della notizia di reato. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto o questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l’aggiornamento delle iscrizioni senza procedere a nuove iscrizioni. CONOSCENZA DELLE ISCRIZIONI Le iscrizioni delle notizie di reato sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta (richiesta ex art.335 comma 3 c.p.p.). Se sussistono specifiche esigenze attinenti all’attività di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a 3 mesi e non rinnovabile (comma 3-bis). CONOSCENZA DELLE ISCRIZIONI (nella prassi) La segreteria della Procura della Repubblica, se la risposta è positiva, e non sussistono gli impedimenti a rispondere, fornisce le informazioni richieste procedute dalla formula: “ Risultano le seguenti iscrizioni suscettibili di comunicazione ” In caso contrario, risponde con la formula “ Non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione ”. RIFORMA CARTABIA

LIMITI ALL’EFFICACIA DELL’ISCRIZIONE AI FINI

CIVILI E AMMINISTRATIVI (art.335-bis) La mera iscrizione nel registro di cui all’art.335 non può, da sola, determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato è attribuito. ORDINE DI ISCRIZIONE DEL NOME DELLA PERSONA SOTTOPOSTA AD INDAGINI (art.335-ter) Quando deve compiere un atto del procedimento, il GIP, se ritiene che il reato per cui si procede debba essere attribuito a una persona che non è stata ancora iscritta nel registro delle notizie di reato, sentito il pubblico ministero, gli ordina con decreto motivato di provvedere all’iscrizione. Il pubblico ministero provvede all’iscrizione, indicando la data a partire dalla quale decorrono i termini delle indagini. Resta salva la facoltà di proporre la richiesta di cui all’art. 335-quater. ACCERTAMENTO DELLA TEMPESTIVITA’ DELL’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE NOTIZIE DI REATO (art.335-quater)

1. La persona sottoposta alle indagini può chiedere al giudice di accertare la tempestività dell’iscrizione nel registro di cui all’art. 335 della notizia di reato che la riguarda e del suo nome, con richiesta di retrodatazione che indichi, a pena di ammissibilità, le ragioni che la sorreggono e gli atti del procedimento dai quali è desunto il ritardo.

  1. La retrodatazione è disposta dal giudice quando il ritardo è inequivocabile e non è giustificato. La richiesta di retrodatazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro 20 giorni da quello in cui la persona sottoposta alle indagini ha avuto facoltà di prendere conoscenza dagli atti che dimostrano il ritardo nell’iscrizione.
  2. Ulteriori richieste sono ammissibili soltanto se proposte nello stesso termine e fondate su atti diversi, in precedenza non conoscibili.
  3. Salvo quanto disposto dal comma 5, la richiesta è proposta al giudice che procede o, nel corso delle indagini preliminari, al giudice per le indagini preliminari.
  4. Durante le indagini preliminari, quando deve adottare una decisione con l'intervento del pubblico ministero e della persona sottoposta alle indagini e la retrodatazione è rilevante ai fini della decisione, la richiesta può anche essere presentata nell'ambito del relativo procedimento e trattata e decisa nelle forme di questo.
  5. Salvo che sia proposta in udienza oppure ai sensi del comma 5, la richiesta è depositata presso la cancelleria del giudice, con la prova dell'avvenuta notificazione al pubblico ministero. Il pubblico ministero, entro sette giorni, può depositare memorie e il difensore del richiedente può prenderne visione ed estrarne copia. Entrambe le parti hanno facoltà di depositare ulteriori memorie entro i sette giorni successivi. Decorso tale ultimo termine, il giudice, se ritiene che non sia necessario un contraddittorio orale, provvede sulla richiesta ; altrimenti, fissa la data dell' udienza in camera di consiglio , dandone avviso al pubblico ministero e al difensore del richiedente. All'udienza, il pubblico ministero e il difensore sono sentiti se compaiono. La decisione è adottata con ordinanza.
  6. Nel corso dell'udienza preliminare o del giudizio , se non è proposta in udienza, la richiesta è depositata nella cancelleria del giudice e viene trattata e decisa in udienza
  7. In caso d'accoglimento della richiesta , il giudice indica la data nella quale deve intendersi iscritta la notizia di reato e il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito.
  8. Fermo quanto disposto nel secondo periodo del comma 3, la parte la cui richiesta di retrodatazione è stata respinta ovvero, in caso di accoglimento della richiesta, il pubblico ministero e la parte civile possono, a pena di decadenza, chiedere che la questione sia nuovamente esaminata prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manca, entro il termine previsto dall'art. 491, comma I. Nel dibattimento preceduto da udienza preliminare, la domanda di nuovo esame della richiesta di retrodatazione può essere proposta solo se già avanzata nell'udienza preliminare.
  9. L'ordinanza del giudice dibattimentale può essere impugnata nei casi e nei modi previsti dai primi due commi dell'art. 586

CONDIZIONI DI PROCEDIBILITÀ (TITOLO 3)

L’obbligo per il pm di svolgere le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale è subordinato alla presenza di condizioni di procedibilità̀ : la querela, la richiesta, l’autorizzazione e la presenza del colpevole nel territorio dello Stato come requisito condizionante la perseguibilità del delitto comune del cittadino all’estero e dello straniero all’estero. Costituiscono una deroga al principio generale per cui la repressione dei reati è promossa d’ufficio. Ipotesi tassativamente previste (art.50 co.2 c.p.p.). Condizioni di procedibilità = l’instaurazione o la prosecuzione del procedimento penale è condizionata dalla manifestazione di volontà di un soggetto privato o pubblico oppure dalla sussistenza di taluni fatti giuridici. Non contrastano con l’obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale (art.112 Cost.): bilanciamento tra interesse dello Stato ad esercitare pretesa punitiva e altri interessi costituzionalmente protetti (tutela della persona offesa; prerogative istituzionali).

1) QUERELA (Art. 336)

= dichiarazione contenente la manifestazione della volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato (art.336 c.p.p.) Può essere proposta personalmente dalla persona offesa o dal suo procuratore speciale. Nota: la disciplina è divisa tra codice penale (artt.120 ss c.p.) e codice di procedura penale (artt.336 ss c.p.p.) TITOLARE DEL DIRITTO DI QUERELA (c.p.) = ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d’ufficio o dietro richiesta o istanza (art.120 c.p.) Per i minori degli atti 14 e per gli interdetti a cagione di infermità di mente, il diritto di querela è esercitato dal genitore o dal tutore. I minori che hanno compiuto gli anni 14 e gli inabilitati possono esercitare il diritto di querela, e possono altresì, in loro vece, esercitarlo il genitore ovvero il tutore o il curatore, nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita, del minore o dell’inabilitato. Se la persona offesa è minore degli anni 14 o inferma di mente, e non v’è chi ne abbia la rappresentanza, o chi l’esercita si trovi con la persona medesima in conflitto di interessi, il diritto di querela è esercitato da un curatore speciale (art.121 c.p.) nominato dal giudice su richiesta del PM. Il reato commesso in danno di più persone è punibile anche se la querela è proposta da una soltanto di esse (art.122 c.p.). La querela si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato (art.123 c.p.) TERMINE QUERELA (c.p.) = Salvo che la legge disponga altrimenti, il diritto di querela non può essere esercitato, decorsi 3 mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato (art.124 c.p.) Termini più lunghi ( 6 mesi ) sono previsti per i delitti di natura sessuale e per il delitto di atti persecutori (ratio: consentire alla persona offesa una migliore ponderazione circa la scelta se presentare la querela) Termini perentori il diritto di querela si estingue con l’inutile decorso del tempo. In pendenza del termine per presentare la querela ( 3 mesi dal g della notizia del fatto che costituisce reato, salvo che legge disponga altrimenti come ad es per atti persecutori e alcuni reati in materia sessuale il termine è 6 mesi) , il pm e la polizia possono compiere gli atti di indagine preliminare necessari per assicurare le fonti di prova. NB! Non si può procedere all’arresto in flagranza per un delitto perseguibile a querela. È soggetta a forme previste per denuncia (scritta o orale) e ha stessi destinatari. Spetta anche a persone giuridiche, enti o associazioni. ESTINZIONE QUERELA (c.p.) = Il diritto di querela si estingue con la morte della persona offesa Se la querela è stata già proposta, la morte della persona offesa non estingue il reato (art.126 c.p.) PRESENTAZIONE DELLA QUERELA (art.337 c.p.p.) La dichiarazione di querela è proposta con le forme previste per la denuncia (art.333 co.2 c.p. p.) alle autorità alle quali può essere presentata denuncia (PM o polizia giudiziaria) ovvero a un agente consolare all’estero. Il contenuto non deve seguire forme prestabilite, purchè sia chiara la volontà che si proceda penalmente (querelante deve descrivere il fatto, ma non gli si chiede di qualificarlo giuridicamente o di individuare l’autore o autorità giudiziaria competente). Il querelante viene condannato a pagamento spese processuali e risarcire danni nel caso di sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso. La querela può essere presentata in forma orale o per iscritto = quando la dichiarazione di querela è proposta oralmente, il verbale in cui essa è ricevuta è sottoscritto dal querelante o dal procuratore speciale. La dichiarazione di querela proposta dal legale rappresentante di una persona giuridica, di un ente o di una associazione deve contenere la indicazione specifica della fonte dei poteri di rappresentanza. L’autorità che riceve la querela provvede all’attestazione della data e del luogo della presentazione, all’identificazione della persona che la propone e alla trasmissione degli atti all’ufficio del pubblico ministero. RINUNCIA ALLA QUERELA (art.339 c.p.p.) Il diritto di querela non può essere esercitato se vi è stata rinuncia espressa o tacita da parte di colui al quale ne spetta l’esercizio. Vi è rinuncia tacita , quando chi ha facoltà di proporre querela ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di querelarsi. L’inutile decorso del termine previsto per la presentazione della querela (3 o 6 mesi) implica automaticamente la decadenza dall’es del potere di querela. REMISSIONE DELLA QUERELA Dopo la presentazione della querela gli stessi soggetti legittimati alla proposizione possono rimettere la querela con un atto di dichiarazione di volontà espressa della persona offesa, destinato a togliervi effetto: remissione della querela (fatta personalmente o a mezzo di procuratore speciale). È una dichiarazione che viene ricevuta da autorità procedente o da ufficiali di polizia giudiziaria. La remissione della querela deve intervenire PRIMA della sentenza di condanna (art.152 co.2 c.p.p.) La remissione ( perdono penalmente rilevante) della querela deve essere accettata dal querelato (personalmente o a mezzo di procuratore speciale). La remissione comporta l’immediata liberazione dell’arrestato. Se non è accettata dal querelato non produce effetti. Sono esclusi i casi in cui la legge prevede l’irrevocabilità della querela (es. delitti di violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, atti persecutori) (ratio: protezione della persona offesa: evitare manovre volte a costringerla a rimettere la querela)

2) ISTANZA (Art. 341)

= manifestazione di volontà presentata dalla persona offesa con le forme della querela, volta a rimuovere un ostacolo allo svolgimento del procedimento penale per alcuni reati comuni commessi all’estero tassativamente indicati dalla legge (v. artt. 9 co.2 e 10 co.1 c.p.) Deve essere effettuata entro 3 mesi dal giorno in cui la persona offesa ha avuto conoscenza del fatto costituente reato e comunque non oltre tre anni dal giorno in cui il reo abbia fatto ingresso nel territorio dello Stato italiano (art.128 e 130 c.p.) L’istanza è irrevocabile (irretrattabile) (differenza con querela)

3) RICHIESTA (Art. 342)

= condizione di procedibilità riservata al Ministro della giustizia e da presentare al pm, presuppone un delitto punibile a querela in danno al PdR o un delitto politico commesso all’estero ma punibile in Italia, o un delitto comune del cittadino all’estero punito con pena inferiore ai 3 anni o un delitto comune dello straniero all’estero punito con pena pari o superiore all’anno di reclusione. È necessaria la presenza del reo nel territorio dello stato. Va proposta entro 3 mesi dalla notizia del fatto che costituisce reato. È irrevocabile. Esempi: richiesta del Ministro della giustizia per i reati commessi all’estero (artt.7-11 c.p.) oppure per delitti commessi contro il Presidente della Repubblica (art.127 c.p.)

4) AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE (Art. 343-344)

= condizione di procedibilità prevista per casi tassativi. La richiesta compete al pm: in assenza di richiesta e in attesa dell’autorizzazione sono vietati tutti gli atti più significativi d’indagine (fermo, misure cautelari personali, perquisa personale e domiciliare, ispezione personale, ecc..) ma sono ammessi gli atti necessari ad evitare la dispersione delle fonti di prova. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata entro 30g dall’iscrizione nel registro delle notizie di reato del nome della persona per la quale è necessaria l’autorizzazione. L’autorizzazione, se concessa, non può essere revocata. Se rifiutata, gli atti di indagine eventualmente compiuti sono inutilizzabili. È un atto di natura discrezionale riservato a organi pubblici nei casi tassativamente indicati da norme costituzionali o ordinarie Esplica la volontà che prosegua il procedimento \ processo penale già instaurato nei confronti di un soggetto componente dell’organo pubblico titolare di prerogative di rango costituzionale. Postula che la notizia di reato sia già stata raccolta dagli organi inquirenti. Contenuto : enunciazione del fatto per cui si procede, norme di legge violate, elementi su cui si fonda la richiesta. Es: L’autorizzazione ad acta per i parlamentari: art.68 cost : senza autorizzazione della camera di appartenenza, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare né arrestato o altrimenti privato della libertà personale, etc. Fin quando non sia stata concessa l’autorizzazione, è fatto divieto di :

  • Disporre il fermo o misure cautelari personali nei confronti della persona rispetto alla quale è prevista l’autorizzazione medesima
  • Sottoporla a perquisizione personale o domiciliare, a ispezione personale
  • Sottoporla a ricognizione, individuazione, confronto, intercettazione di conversazioni o di comunicazioni Si può procedere all’ interrogatorio solo se l’interessato lo richiede. Gli atti sopra indicati sono consentiti, anche prima della richiesta di autorizzazione, quando la persona è colta nella flagranza (v. art. 382 c.p.p.) di uno dei delitti indicati nell’articolo 380 commi 1 e 2 (casi di arresto obbligatorio) Se la persona per la quale è necessaria l’autorizzazione è stata arrestata in flagranza, il pubblico ministero richiede l’autorizzazione a procedere immediatamente e comunque prima dell’udienza di convalida. Gli atti compiuti in violazione delle norme sopra citate non possono essere utilizzati. Il difetto dell’autorizzazione a procedere accertata dopo l’esercizio dell’azione penale impone al giudice di sospendere il processo e il pubblico ministero deve richiedere senza ritardo l’autorizzazione. Se vi è pericolo nel ritardo, il giudice provvede all’assunzione delle prove richieste dalle parti. Quando si procede nei confronti di più persone per alcune delle quali soltanto è necessaria l’autorizzazione e questa tarda ad essere concessa, si può procedere separatamente contro gli imputati per i quali l’autorizzazione non è necessaria. DIFETTO DELLA CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA’
  • Durante le indagini preliminari (art.346 c.p.p.) = in mancanza di una condizione di procedibilità che può ancora sopravvenire, possono essere compiuti gli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova e, quando vi è pericolo nel ritardo, possono essere assunte le prove previste dall’art.392 c.p.p. (incidente probatorio)
  • Conclusione delle indagini = PM deve chiedere al GIP l’archiviazione (art.411 co.1 c.p.p.)
  • In udienza preliminare = sentenza di non luogo a procedere perché l’azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita (art.425 co.1 c.p.p.)
  • In dibattimento = sentenza di non doversi procedere perché l’azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita (art.529 co.1 c.p.p.) Nota: nel caso però di remissione della querela con accettazione del querelato = estinzione del reato (art.152 co.1 c.p.). Il difetto originario o sopravvenuto di una condizione di procedibilità non impedisce l'esercizio dell'azione penale per il medesimo fatto nei confronti della medesima persona ove sopravvenga o venga meno la condizione personale che la rendeva necessaria o risulti erroneamente dichiarata (art.345). RIPROPONIBILITÀ DELL’AZIONE PENALE Il provvedimento di archiviazione e la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, anche se non più soggetta a impugnazione, con i quali è stata dichiarata la mancanza della querela, della istanza, della richiesta o dell’autorizzazione a procedere, non impediscono l’esercizio dell’azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima persona se in seguito è proposta la querela, l’istanza, la richiesta o è concessa l’autorizzazione o se è venuta meno la condizione personale che rendeva necessaria l’autorizzazione (art.354 c.p.p.)