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Indagini preliminari, Schemi e mappe concettuali di Diritto Processuale Penale

Indagini preliminari, introduzione, indagini della polizia giudiziaria, indagini del PM, investigazioni del difensore, incidente probatorio

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2022/2023

In vendita dal 24/07/2023

olivia0201
olivia0201 🇮🇹

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ATTIVITÀ DI INDAGINE DEL PM
Art. 358 c.p.p.: Il pubblico ministero:
compie ogni attività necessaria ai fini indicati nell’art. 326 c.p. p.
(il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono, nell' ambito
delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le
determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale)
svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della
persona sottoposta alle indagini.
ATTI DIRETTI E ATTI DELEGATI (ART. 370)
• PM compie personalmente gli atti di indagine (atti diretti)
• PM può avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attività di indagine e di atti
specificamente delegati, ivi compresi gli interrogatori e i confronti cui partecipi la persona
sottoposta alle indagini che si trovi in stato di libertà, con l' assistenza necessaria del difensore
(atti delegati)
Riforma Cartabia: Comma 1-bis. = Quando la persona sottoposta alle indagini e il difensore vi
consentono, il pubblico ministero può disporre che l'interrogatorio della persona sottoposta alle
indagini si svolga a distanza. Allo stesso modo, il pubblico ministero provvede nei casi in cui il
compimento dell'interrogatorio è delegato alla polizia giudiziaria ai sensi del comma 1.
CONSULENTI TECNICI DEL PM (ART. 359)
Il PM, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e
ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze,
può nominare e avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la loro opera. Il
consulente può essere autorizzato dal PM ad assistere a singoli atti di indagine.
Nota: a differenza del consulente tecnico della difesa, quello del PM deve essere
scelto, di regola, fra gli iscritti all’albo dei periti, che non possono rifiutare la propria
opera. L’attività della consulenza tecnica può investire tutti gli ambiti oggetto della
perizia.
PRELIEVO COATTIVO BIOLOGICO SU PERSONE VIVENTI (art. 359-bis)
= Particolare accertamento tecnico del PM che comporta il compimento di atti idonei a incidere sulla
libertà personale Si tratta delle operazioni di cui all’art. 224-bis c.p.p.:
prelievo di campioni biologici da persona vivente: capelli, peli o mucosa del cavo orale, ai fini della
determinazione del profilo genetico
o altri accertamenti medici (come prelievo di sangue o altri esami clinici invasivi) in assenza
del consenso dell’interessato (indagato, persona offesa o terzo)
Di regola, il PM deve farne richiesta al GIP, che autorizza le operazioni di cui all’art. 224-bis c.p.p. con
ordinanza, quando ne ricorrono le condizioni ivi previste. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato
motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il PM ne
dispone lo svolgimento con decreto motivato = in questo caso, entro 48 ore, il PM richiede la convalida al
GIP, che provvede con ordinanza al più presto, e comunque entro le successive 48 ore, dandone avviso
immediatamente al PM e al difensore.
Non possono in alcun modo essere disposte operazioni che contrastano con espressi divieti posti dalla
legge o che possono mettere in pericolo la vita, l’integrità fisica o la salute della persona o del nascituro,
ovvero che, secondo la scienza medica, possono provocare sofferenze di non lieve entità (art. 224-bis c. 4).
Le operazioni peritali sono comunque eseguite nel rispetto della dignità e del pudore di chi vi è sottoposto. In
ogni caso, a parità di risultato, sono prescelte le tecniche meno invasive (art. 224-bis c. 5). Inosservanza
delle forme di cui all’art. 224-bis c. 2, 4 e 5 nullità delle operazioni e inutilizzabilità dei risultati (v. art.
359-bis c. 3).
Il silenzio della legge per l’ipotesi in cui l’interessato presti il consenso all’accertamento esclude la
necessità di un provvedimento dell’autorità giudiziaria. Il consenso non può in ogni caso giustificare il
compimento di operazioni pericolose per la vita, l’integrità fisica o la salute della persona o del nascituro, o
destinate a provocare sofferenze di non lieve entità o lesive della dignità e del pudore di chi vi è sottoposto
(operazioni vietate dagli artt. 224-bis, commi 4 e 5, c.p.p., art. 13 c. 4 Cost., art. 3 CEDU, art. 7 PIDCP)
DISCIPLINA DEROGATORIA = nei casi di omicidio e lesioni stradali (v. art.
359-bis c. 3 bis), sul presupposto che il conducente rifiuti di sottoporsi agli
accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica o di alterazione correlata all’uso di
sostanze stupefacenti o psicotrope, se vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo
possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini.
Elementi di specialità della disciplina derogatoria:
autorizzazione anche orale (ma successivamente confermata per iscritto) dal
PM alla p.g.
accompagnamento coattivo dell’interessato da parte degli ufficiali di p.g. presso il
presidio ospedaliero più vicino per il prelievo dei campioni
diritto del difensore di essere avvisato e di assistere all’atto, senza che ciò
possa comportare pregiudizio al compimento delle operazioni
convalida del GIP di tutti gli atti compiuti nel rispetto degli artt. 224- bis c. 4 e 5 c.p.
p.
Il rifiuto del conducente di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico o ai
prelievi atti a verificare l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope costituisce
reato, ai sensi degli artt. 186 c. 7 e 187 c. 8 del codice della strada.
ACCERTAMENTI TECNICI NON RIPETIBILI (art. 360)
= avviene quando gli accertamenti tecnici del PM di cui all’art. 359 c.p.p. riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è
soggetto a modificazione. Il PM deve avvisare, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona
offesa dal reato e i difensori del giorno, dell’ora e del luogo fissati per il conferimento dell’incarico al CT e della facoltà di
nominare propri consulenti tecnici.
I difensori e i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dell’incarico, di
partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve (è un atto garantito si applica l’art. 364 c. 2 c.p.p.).
La relativa documentazione è destinata a confluire nel fascicolo per il dibattimento ex art. 431 lett. c) c.p.p. e a essere
impiegata come prova (artt. 511 e 526 c.p.p.).
Riforma Cartabia: Comma 3-bis. = Il pubblico ministero può autorizzare la persona sottoposta alle indagini, la persona
offesa dal reato, i difensori e i consulenti tecnici eventualmente nominati, che ne facciano richiesta, a partecipare a distanza
al conferimento dell'incarico o agli accertamenti
La difesa dell’indagato (non anche quella della persona offesa): - prima del conferimento dell’incarico al consulente da
parte del PM, può formulare riserva di promuovere l’incidente probatorio - a fronte di tale richiesta, il PM dispone di non
procedere all’accertamento, salvo che ritenga che, se differito, non possa più essere utilmente compiuto (accertamento non
ripetibile e non rinviabile)
La riserva della difesa è “a tempo”: perde efficacia e non può più essere formulata se la richiesta di incidente probatorio
non viene presentata entro i successivi 10 giorni si vogliono evitare manovre strumentali della difesa. Fuori di casi di
inefficacia della riserva e di un accertamento indifferibile e urgente, se il PM, malgrado la riserva, dispone ugualmente di
procedere agli accertamenti, i relativi risultati sono inutilizzabili in dibattimentosi vuole rendere effettivo il vincolo generato
dalla riserva.
Art. 116 disp. att. c.p.p.: quando si procede a indagini sulla morte di una persona per la quale sorge il sospetto di reato, il
Procuratore della Repubblica, dopo aver compiuto le indagini occorrenti per l’identificazione del cadavere, al fine
dell’accertamento della causa della morte, ordina, se necessario, l’autopsia secondo le modalità previste dall’art. 360 oppure
fa richiesta di incidente probatorio.
INDIVIDUAZIONE DI PERSONE O COSE (art. 361)
L’individuazione di persone, di cose o di ciò che può essere oggetto di
percezione sensoriale può essere compiuta dal PM quando è necessario per
l’immediata prosecuzione delle indagini. L’oggetto dell’individuazione è
presentato o sottoposto in immagine alla persona che deve eseguirla. Se vi è
fondata ragione di ritenere che il soggetto possa subire intimidazioni o altra
influenza dalla presenza dell’indagato, il PM adotta le cautele previste dall’art.
214 c. 2 c.p.p. (ricognizione di persone).
ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI (art. 362)
Il PM assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini (s.
i.t. = sommarie informazioni testimoniali). Alle persone già sentite dal difensore o dal suo sostituto non
possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date. Si applicano le
disposizioni degli articoli sulla testimonianza.
Nei procedimenti per i delitti di cui all’art. 351, comma 1-ter, il PM, quando deve assumere
informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto di psicologia o psichiatria
infantile. Allo stesso modo provvede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona
offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la
persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non
abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie
informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini.
Quando il procedimento riguarda i delitti tassativamente previsti (commessi prevalentemente
nell’ambito di relazioni familiari o di prossimità), il PM assume informazioni dalla persona offesa e
da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di 3 giorni dall’iscrizione della
notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni 18 o della
segretezza delle indagini, anche nell’interesse della persona offesa Ratio: assicurare la tempestività
della trattazione dei procedimenti relativi a tali delitti anche allo scopo di garantire la protezione della
vittima (c.d. codice rosso).
Riforma Cartabia: Comma 1-quater = Alla persona chiamata a rendere informazioni è sempre dato
avviso che, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, ha
diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante
riproduzione fonografica.
INTERROGATORIO DELL’INDAGATO
Regole generali per l'interrogatorio (v. art. 64 c. 1)
1) La persona sottoposta alle indagini, anche se in stato di custodia cautelare o se detenuta per altra
causa, interviene libera all' interrogatorio, salve le cautele necessarie per prevenire il pericolo di
fuga o di violenze
2) Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interrogata, metodi o
tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di
valutare i fatti
Evitare: ipnosi, narcoanalisi, lie detector
Preliminari dell’interrogatorio
Se è il primo atto a cui partecipa l’indagato:
- l’a.g. lo invita a dichiarare le proprie generalità (art. 66 c.p.p.), ammonendolo circa le
conseguenze del rifiuto di darle o del darle false
- Nomina difensore di fiducia o in difetto assegnazione di un difensore d’ufficio (art. 364)
- Dichiarazione o elezione del domicilio per le notificazioni (161.1) con avvertimento di comunicare
ogni mutamento (in caso di mancata elezione del domicilio le notificazioni sono eseguite mediante
consegna al difensore)
Avvertimenti (art. 64 comma 3)
Prima che abbia inizio l'interrogatorio, la persona deve essere avvertita che:
a) le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti;
b) salvo quanto disposto dall’art. 66, comma 1, [obbligo di dichiarare le proprie generalità] ha facoltà
di non rispondere ad alcuna domanda (diritto al silenzio), ma comunque il procedimento seguirà il
suo corso;
c) se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a
tali fatti, l' ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall’art. 197 e le garanzie di cui all’art.
197 bis (testimone assistito).
L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3, lettere a) e b) rende inutilizzabili le
dichiarazioni rese dalla persona interrogata.
In mancanza dell'avvertimento di cui al comma 3, lettera c) le dichiarazioni eventualmente rese dalla
persona interrogata su fatti che concernono la responsabilità di altri non sono utilizzabili nei loro
confronti e la persona interrogata non potrà assumere, in ordine a detti fatti, l'ufficio di testimone.
Contestazione dell’addebito (art. 65 comma 1) L'autorità giudiziaria:
- contesta alla persona sottoposta alle indagini in forma chiara e precisa il fatto che le è attribuito
(addebito provvisorio)
- le rende noti (tutti) gli elementi di prova esistenti a suo carico
- e gliene comunica le fonti, se non può derivarne pregiudizio per le indagini (art. 65.1)
Nota: non comunica elementi a discarico (art. 358) e non contesta il titolo di reato (ma solo il fatto)
Interrogatorio nel merito (art. 65 comma 2)
L’autorità giudiziaria:
invita la persona ad esporre quanto ritiene utile per la sua difesa
le pone direttamente domande (interrogatorio in senso stretto)
Divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell’imputato (art. 62)
Dichiarazioni indizianti (art. 63)
ATTI GARANTITI E ATTI NON GARANTITI
1. Atti garantiti implicano garanzie difensive strumentali a procurare
l’assistenza del difensore al compimento dell’atto. Interferiscono con un diritto
fondamentale e possono essere impiegati come prova in dibattimento.
2. Atti non garantiti il loro compimento non implica garanzie difensive in
favore dell’indagato. Non interferiscono con un diritto fondamentale e la loro
documentazione, di regola, non è utilizzabile come prova in dibattimento.
1. ATTI G ARA NTI TI
A. Atti garantiti con diritto al preavviso (art. 364)
Il PM se deve procedere a interrogatorio, ispezione, individuazione di persone o confronto a cui deve partecipare
l’indagato, invita quest’ultimo a presentarsi ex art. 375 c.p.p. L’indagato è comunque avvisato, a pena di nullità,
del diritto di essere assistito dal difensore, nominato di fiducia o designato d’ufficio. Al difensore di ufficio o di
fiducia è dato avviso almeno 24 ore prima del compimento degli atti sopra indicati e delle ispezioni a cui non
deve partecipare la persona sottoposta alle indagini. Il difensore ha in ogni caso il diritto (non l’obbligo) di
assistere agli atti indicati. Quando assiste al compimento degli atti, il difensore può presentare al pubblico
ministero richieste, osservazioni e riserve delle quali è fatta menzione nel verbale
Deroghe al diritto al preavviso Nei casi di assoluta urgenza, “quando vi è fondato motivo di ritenere che il
ritardo possa pregiudicare la ricerca o l’assicurazione delle fonti di prova”, il PM può procedere agli atti garantiti
con diritto al preavviso “anche prima del termine fissato, dandone avviso al difensore senza ritardo e comunque
tempestivamente” (art. 364 c. 5). L’avviso può essere omesso quando si proceda a ispezione, se “vi è il fondato
motivo di ritenere che le tracce o gli effetti materiali del reato possano essere alterati” (art. 364 c. 5). In questi
casi, il PM deve specificamente indicare i motivi della deroga e le modalità dell’avviso, a pena di nullità. È fatta
salva la facoltà del difensore di intervenire, anche quando il preavviso fosse stato omesso.
Il deposito dei verbali degli atti garantiti
Art. 366 c.p.p.: i verbali degli atti garantiti compiuti dal PM
e dalla p.g., ai quali il difensore ha diritto di assistere (con
preavviso o senza preavviso), sono depositati nella
segreteria del PM entro 3 giorni dal loro compimento, con
facoltà per il difensore di prendere visione ed estrarre
copia della documentazione (o delle cose sequestrate nel
luogo in cui si trovano) nei 5 giorni successivi. Nota: in
questo modo il difensore, se non aveva partecipato
all’atto, può apprenderne il contenuto; se vi aveva
partecipato, può controllare che la documentazione
corrisponda a quanto è accaduto. Quando non è stato
dato avviso del compimento dell’atto (es. atti a sorpresa;
ispezione urgente ex art. 364 c. 5), al difensore è
immediatamente notificato l’avviso di deposito della
documentazione e il termine decorre dal ricevimento
della notificazione. Per gravi motivi, il PM può disporre
con decreto motivato che il deposito degli atti e l’esercizio
delle facoltà connesse siano ritardati, senza pregiudizio
di ogni altra attività del difensore, per non oltre 30 giorni
il provvedimento è suscettibile di opposizione da parte
della difesa davanti al GIP, che decide con procedimento
camerale ex art. 127 c.p.p.
B. Atti garantiti senza diritto al preavviso (atti a sorpresa)
Art. 365 c.p.p.: il compimento di taluni atti di indagine (perquisizioni, sequestri, apertura di corrispondenza) è
incompatibile con il diritto al preavviso = atti a sorpresa Il difensore dell’indagato, che è informato al momento del
compimento dell’atto, conserva il suo diritto (non l’obbligo) di parteciparvi, purché sia prontamente reperibile
INFORMAZIONE DI GARANZIA (ART. 369)
Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere (c.d. atti garantiti) =
il pubblico ministero notifica alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa una informazione di
garanzia con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del
fatto e con invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia.
Presupposto dell’invio = compimento atto garantito.
Esigenza di contemperare 2 interessi contrapposti:
il diritto dell’indagato di essere informato nel più breve tempo possibile circa l’esistenza del procedimento
l’esigenza di evitare un troppo precoce suo disvelamento a tutela delle indagini.
Il momento dell’invio dell’informazione di garanzia dipende dalla natura dell’atto che deve compiersi e dal
suo regime di conoscenza:
- Se implica l’emissione dell’invito a presentarsi ex art. 375 c.p.p. informazione si accompagna alla
notifica di questo.
- Se si tratta di un atto “a sorpresa” ex art. 365 c.p.p. informazione consegnata appena prima che inizi
l’esecuzione dell’atto.
Riforma Cartabia: Comma 1-ter = Il pubblico ministero avvisa inoltre la persona sottoposta alle indagini
e la persona offesa che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.
INFORMAZIONE SUL DIRITTO DI DIFESA (ART. 369 BIS)
Unitamente all’informazione di garanzia, all’indagato va inviata l’informazione sul
diritto di difesa, a pena di nullità degli atti successivi al compimento del primo atto a
cui il difensore ha diritto di assistere e, comunque, prima dell’invito a presentarsi per
rendere interrogatorio, ovvero, al più tardi, contestualmente all’avviso di conclusione
delle indagini preliminari. Nota: nella prassi, di regola, l’informazione sul diritto di
difesa è incorporata nello stesso documento contente l’informazione di garanzia.
Contenuto:
a) Informazione dell’obbligatorietà della difesa tecnica nel processo penale, con
indicazione delle facoltà e dei diritti attribuiti dalla legge all’indagato
b) Nominativo del difensore d’ufficio, suo indirizzo e recapito telefonico
c) Indicazione della facoltà di nominare un difensore di fiducia con l’avvertimento che,
in mancanza, l’indagato sarà assistito da quello nominato d’ufficio
d) Indicazione dell’obbligo di retribuire il difensore d’ufficio, ove non sussistano le
condizioni di cui alla lettera
e) con l’avvertimento che, in caso di insolvenza, si procederà ad esecuzione forzata
d-bis) Informazione del diritto all’interprete ad alla traduzione di atti fondamentali
e) Indicazione delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
2. ATTI N ON GAR ANT IT I
Ne fanno parte gli atti che non rientrano nelle categorie sopra indicate, per
esempio:
- sommarie informazioni da persone che possono riferire circostanze utili
all’accertamento dei fatti
- individuazione di cose
- intercettazione fino al momento in cui viene depositata = Questi atti sono
coperti dal segreto (art. 329 c. 1) e non possono essere rivelati da chi li ha
compiuti o vi abbia partecipato o assistito (si possono configurare reati di
rivelazione di segreti inerenti a procedimento penale (art. 379-bis c.p.) o
rivelazione di segreto d’ufficio (art. 326 c.p.) Opera anche il divieto di
pubblicazione degli atti ex art. 114 c. 1.
DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI DEL PM (ART. 373)
Atti del pubblico ministerodocumentazione redatta dall’ufficiale di p.g. o dall’ausiliario che lo assiste.
Gli atti sono documentati nel corso del loro compimento ovvero immediatamente dopo quando ricorrono
insuperabili circostanze, da indicarsi specificamente, che impediscono la documentazione contestuale.
- Verbale in forma integrale (forma maggiormente garantita) = atti tassativamente indicati (denunce,
querele, istanze, interrogatori e confronti con l’indagato, ispezioni, perquisizioni e sequestri, s.i.t. assunte ai
sensi dell’art. 362, interrogatorio ex art. 363, accertamenti tecnici non ripetibili)
- Verbale in forma riassuntiva = narrazione delle parti essenziali delle dichiarazioniattività di indagine
preliminare diverse da quelle sopra indicate (es. consulenza tecnica ripetibile).
Annotazioni ritenute necessarieatti a contenuto semplice o di limitata rilevanza (es. per il pedinamento).
Riforma Cartabia
- art. 373 comma 2-bis = Alla documentazione degli interrogatori, si procede
anche con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile a causa
della contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di
personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica.
- art. 373 commi 2-ter e 2-quater = Quando le indagini riguardano taluno dei
delitti di cui all’art. 407, comma 2, lettera a), oppure quando la persona
informata sui fatti ne faccia richiesta, alla documentazione delle informazioni di
cui al comma 1, lettera d), si procede altresì mediante riproduzione fonografica,
salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale
tecnico. Le dichiarazioni della persona minorenne, inferma di mente o in
condizioni di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena
di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che
si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di
personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non
consentano di rinviare l'atto
- art. 373 comma 2-quinquies = La trascrizione della riproduzione
audiovisiva o fonografica di cui ai commi 2-bis e 2-ter è disposta solo se
assolutamente indispensabile e può essere effettuata anche dalla polizia
giudiziaria che assiste il pubblico ministero.
LIBRO 5 - TITOLO 5

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ATTIVITÀ DI INDAGINE DEL PM

Art. 358 c.p.p.: Il pubblico ministero:

➢ compie ogni attività necessaria ai fini indicati nell’art. 326 c.p. p.

(il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono, nell' ambito

delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le

determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale)

➢ svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della

persona sottoposta alle indagini.

ATTI DIRETTI E ATTI DELEGATI (ART. 370)

  • PM compie personalmente gli atti di indagine ( atti diretti)
  • PM può avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attività di indagine e di atti specificamente delegati, ivi compresi gli interrogatori e i confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di libertà, con l' assistenza necessaria del difensore ( atti delegati) Riforma Cartabia : Comma 1-bis. = Quando la persona sottoposta alle indagini e il difensore vi consentono, il pubblico ministero può disporre che l'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini si svolga a distanza. Allo stesso modo, il pubblico ministero provvede nei casi in cui il compimento dell'interrogatorio è delegato alla polizia giudiziaria ai sensi del comma 1. CONSULENTI TECNICI DEL PM (ART. 359) Il PM, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la loro opera. Il consulente può essere autorizzato dal PM ad assistere a singoli atti di indagine. Nota: a differenza del consulente tecnico della difesa, quello del PM deve essere scelto, di regola, fra gli iscritti all’albo dei periti, che non possono rifiutare la propria opera. L’attività della consulenza tecnica può investire tutti gli ambiti oggetto della perizia. PRELIEVO COATTIVO BIOLOGICO SU PERSONE VIVENTI (art. 359-bis) = Particolare accertamento tecnico del PM che comporta il compimento di atti idonei a incidere sulla libertà personale Si tratta delle operazioni di cui all’art. 224-bis c.p.p.: ✓ prelievo di campioni biologici da persona vivente: capelli, peli o mucosa del cavo orale, ai fini della determinazione del profilo genetico ✓ o altri accertamenti medici (come prelievo di sangue o altri esami clinici invasivi) → in assenza del consenso dell’interessato (indagato, persona offesa o terzo) Di regola, il PM deve farne richiesta al GIP , che autorizza le operazioni di cui all’art. 224-bis c.p.p. con ordinanza , quando ne ricorrono le condizioni ivi previste. Nei casi di urgenza , quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il PM ne dispone lo svolgimento con decreto motivato = in questo caso, entro 48 ore, il PM richiede la convalida al GIP, che provvede con ordinanza al più presto, e comunque entro le successive 48 ore, dandone avviso immediatamente al PM e al difensore. Non possono in alcun modo essere disposte operazioni che contrastano con espressi divieti posti dalla legge o che possono mettere in pericolo la vita, l’integrità fisica o la salute della persona o del nascituro, ovvero che, secondo la scienza medica, possono provocare sofferenze di non lieve entità (art. 224-bis c. 4). Le operazioni peritali sono comunque eseguite nel rispetto della dignità e del pudore di chi vi è sottoposto. In ogni caso, a parità di risultato, sono prescelte le tecniche meno invasive (art. 224-bis c. 5). Inosservanza delle forme di cui all’art. 224-bis c. 2, 4 e 5 → nullità delle operazioni e inutilizzabilità dei risultati (v. art. 359-bis c. 3). Il silenzio della legge per l’ipotesi in cui l’interessato presti il consenso all’accertamento esclude la necessità di un provvedimento dell’autorità giudiziaria. Il consenso non può in ogni caso giustificare il compimento di operazioni pericolose per la vita, l’integrità fisica o la salute della persona o del nascituro, o destinate a provocare sofferenze di non lieve entità o lesive della dignità e del pudore di chi vi è sottoposto (operazioni vietate dagli artt. 224-bis, commi 4 e 5, c.p.p., art. 13 c. 4 Cost., art. 3 CEDU, art. 7 PIDCP) DISCIPLINA DEROGATORIA = nei casi di omicidio e lesioni stradali (v. art. 359-bis c. 3 bis), sul presupposto che il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica o di alterazione correlata all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, se vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini. Elementi di specialità della disciplina derogatoria: - autorizzazione anche orale (ma successivamente confermata per iscritto) dal PM alla p.g. - accompagnamento coattivo dell’interessato da parte degli ufficiali di p.g. presso il presidio ospedaliero più vicino per il prelievo dei campioni - diritto del difensore di essere avvisato e di assistere all’atto, senza che ciò possa comportare pregiudizio al compimento delle operazioni - convalida del GIP di tutti gli atti compiuti nel rispetto degli artt. 224- bis c. 4 e 5 c.p. p. Il rifiuto del conducente di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico o ai prelievi atti a verificare l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope costituisce reato , ai sensi degli artt. 186 c. 7 e 187 c. 8 del codice della strada. ACCERTAMENTI TECNICI NON RIPETIBILI (art. 360) = avviene quando gli accertamenti tecnici del PM di cui all’art. 359 c.p.p. riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione. Il PM deve avvisare, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori del giorno, dell’ora e del luogo fissati per il conferimento dell’incarico al CT e della facoltà di nominare propri consulenti tecnici. I difensori e i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dell’incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve (è un atto garantito→ si applica l’art. 364 c. 2 c.p.p.). La relativa documentazione è destinata a confluire nel fascicolo per il dibattimento ex art. 431 lett. c) c.p.p. e a essere impiegata come prova (artt. 511 e 526 c.p.p.). Riforma Cartabia : Comma 3-bis. = Il pubblico ministero può autorizzare la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato, i difensori e i consulenti tecnici eventualmente nominati, che ne facciano richiesta, a partecipare a distanza al conferimento dell'incarico o agli accertamenti La difesa dell’indagato (non anche quella della persona offesa): - prima del conferimento dell’incarico al consulente da parte del PM, può formulare riserva di promuovere l’incidente probatorio - a fronte di tale richiesta, il PM dispone di non procedere all’accertamento, salvo che ritenga che, se differito, non possa più essere utilmente compiuto (accertamento non ripetibile e non rinviabile) La riserva della difesa è “a tempo”: perde efficacia e non può più essere formulata se la richiesta di incidente probatorio non viene presentata entro i successivi 10 giorni → si vogliono evitare manovre strumentali della difesa. Fuori di casi di inefficacia della riserva e di un accertamento indifferibile e urgente, se il PM, malgrado la riserva, dispone ugualmente di procedere agli accertamenti, i relativi risultati sono inutilizzabili in dibattimento→si vuole rendere effettivo il vincolo generato dalla riserva. Art. 116 disp. att. c.p.p.: quando si procede a indagini sulla morte di una persona per la quale sorge il sospetto di reato, il Procuratore della Repubblica, dopo aver compiuto le indagini occorrenti per l’identificazione del cadavere, al fine dell’accertamento della causa della morte, ordina, se necessario, l’autopsia secondo le modalità previste dall’art. 360 oppure fa richiesta di incidente probatorio. INDIVIDUAZIONE DI PERSONE O COSE (art. 361) L’individuazione di persone, di cose o di ciò che può essere oggetto di percezione sensoriale può essere compiuta dal PM quando è necessario per l’immediata prosecuzione delle indagini. L’oggetto dell’individuazione è presentato o sottoposto in immagine alla persona che deve eseguirla. Se vi è fondata ragione di ritenere che il soggetto possa subire intimidazioni o altra influenza dalla presenza dell’indagato, il PM adotta le cautele previste dall’art. 214 c. 2 c.p.p. (ricognizione di persone). ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI (art. 362) Il PM assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini (s. i.t. = sommarie informazioni testimoniali). Alle persone già sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date. Si applicano le disposizioni degli articoli sulla testimonianza. Nei procedimenti per i delitti di cui all’art. 351, comma 1-ter, il PM, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto di psicologia o psichiatria infantile. Allo stesso modo provvede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini. Quando il procedimento riguarda i delitti tassativamente previsti (commessi prevalentemente nell’ambito di relazioni familiari o di prossimità ), il PM assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di 3 giorni dall’iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni 18 o della segretezza delle indagini, anche nell’interesse della persona offesa Ratio: assicurare la tempestività della trattazione dei procedimenti relativi a tali delitti anche allo scopo di garantire la protezione della vittima (c.d. codice rosso). Riforma Cartabia: Comma 1-quater = Alla persona chiamata a rendere informazioni è sempre dato avviso che, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, ha diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica. INTERROGATORIO DELL’INDAGATO Regole generali per l'interrogatorio (v. art. 64 c. 1)
  1. La persona sottoposta alle indagini, anche se in stato di custodia cautelare o se detenuta per altra causa, interviene libera all' interrogatorio, salve le cautele necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di violenze
  2. Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interrogata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti Evitare: ipnosi, narcoanalisi, lie detector Preliminari dell’interrogatorio Se è il primo atto a cui partecipa l’indagato:
  • l’a.g. lo invita a dichiarare le proprie generalità (art. 66 c.p.p.), ammonendolo circa le conseguenze del rifiuto di darle o del darle false
  • Nomina difensore di fiducia o in difetto assegnazione di un difensore d’ufficio (art. 364)
  • Dichiarazione o elezione del domicilio per le notificazioni (161.1) con avvertimento di comunicare ogni mutamento (in caso di mancata elezione del domicilio le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore) Avvertimenti (art. 64 comma 3) Prima che abbia inizio l'interrogatorio, la persona deve essere avvertita che: a) le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti; b) salvo quanto disposto dall’art. 66, comma 1, [obbligo di dichiarare le proprie generalità] ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda (diritto al silenzio), ma comunque il procedimento seguirà il suo corso; c) se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l' ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall’art. 197 e le garanzie di cui all’art. 197 bis (testimone assistito). L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3, lettere a) e b) rende inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona interrogata. In mancanza dell'avvertimento di cui al comma 3, lettera c) le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona interrogata su fatti che concernono la responsabilità di altri non sono utilizzabili nei loro confronti e la persona interrogata non potrà assumere, in ordine a detti fatti, l'ufficio di testimone. Contestazione dell’addebito (art. 65 comma 1) L'autorità giudiziaria:
  • contesta alla persona sottoposta alle indagini in forma chiara e precisa il fatto che le è attribuito (addebito provvisorio)
  • le rende noti (tutti) gli elementi di prova esistenti a suo carico
  • e gliene comunica le fonti, se non può derivarne pregiudizio per le indagini (art. 65.1) Nota: non comunica elementi a discarico (art. 358) e non contesta il titolo di reato (ma solo il fatto) Interrogatorio nel merito (art. 65 comma 2) L’autorità giudiziaria: ➢ invita la persona ad esporre quanto ritiene utile per la sua difesa ➢ le pone direttamente domande (interrogatorio in senso stretto) ❖ Divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell’imputato (art. 62) ❖ Dichiarazioni indizianti (art. 63) ATTI GARANTITI E ATTI NON GARANTITI
  1. Atti garantiti → implicano garanzie difensive strumentali a procurare l’assistenza del difensore al compimento dell’atto. Interferiscono con un diritto fondamentale e possono essere impiegati come prova in dibattimento.
  2. Atti non garantiti → il loro compimento non implica garanzie difensive in favore dell’indagato. Non interferiscono con un diritto fondamentale e la loro documentazione, di regola, non è utilizzabile come prova in dibattimento.

1. ATTI GARANTITI

A. Atti garantiti con diritto al preavviso (art. 364) Il PM se deve procedere a interrogatorio, ispezione, individuazione di persone o confronto a cui deve partecipare l’indagato, invita quest’ultimo a presentarsi ex art. 375 c.p.p. L’indagato è comunque avvisato, a pena di nullità, del diritto di essere assistito dal difensore, nominato di fiducia o designato d’ufficio. Al difensore di ufficio o di fiducia è dato avviso almeno 24 ore prima del compimento degli atti sopra indicati e delle ispezioni a cui non deve partecipare la persona sottoposta alle indagini. Il difensore ha in ogni caso il diritto (non l’obbligo) di assistere agli atti indicati. Quando assiste al compimento degli atti, il difensore può presentare al pubblico ministero richieste, osservazioni e riserve delle quali è fatta menzione nel verbale Deroghe al diritto al preavviso Nei casi di assoluta urgenza, “quando vi è fondato motivo di ritenere che il ritardo possa pregiudicare la ricerca o l’assicurazione delle fonti di prova”, il PM può procedere agli atti garantiti con diritto al preavviso “anche prima del termine fissato, dandone avviso al difensore senza ritardo e comunque tempestivamente” (art. 364 c. 5). L’avviso può essere omesso quando si proceda a ispezione, se “vi è il fondato motivo di ritenere che le tracce o gli effetti materiali del reato possano essere alterati” (art. 364 c. 5). In questi casi, il PM deve specificamente indicare i motivi della deroga e le modalità dell’avviso, a pena di nullità. È fatta salva la facoltà del difensore di intervenire, anche quando il preavviso fosse stato omesso. Il deposito dei verbali degli atti garantiti Art. 366 c.p.p.: i verbali degli atti garantiti compiuti dal PM e dalla p.g., ai quali il difensore ha diritto di assistere (con preavviso o senza preavviso), sono depositati nella segreteria del PM entro 3 giorni dal loro compimento, con facoltà per il difensore di prendere visione ed estrarre copia della documentazione (o delle cose sequestrate nel luogo in cui si trovano) nei 5 giorni successivi. Nota: in questo modo il difensore, se non aveva partecipato all’atto, può apprenderne il contenuto; se vi aveva partecipato, può controllare che la documentazione corrisponda a quanto è accaduto. Quando non è stato dato avviso del compimento dell’atto (es. atti a sorpresa; ispezione urgente ex art. 364 c. 5), al difensore è immediatamente notificato l’avviso di deposito della documentazione e il termine decorre dal ricevimento della notificazione. Per gravi motivi, il PM può disporre con decreto motivato che il deposito degli atti e l’esercizio delle facoltà connesse siano ritardati, senza pregiudizio di ogni altra attività del difensore, per non oltre 30 giorni → il provvedimento è suscettibile di opposizione da parte della difesa davanti al GIP, che decide con procedimento camerale ex art. 127 c.p.p. B. Atti garantiti senza diritto al preavviso (atti a sorpresa) Art. 365 c.p.p.: il compimento di taluni atti di indagine (perquisizioni, sequestri, apertura di corrispondenza) è incompatibile con il diritto al preavviso = atti a sorpresa Il difensore dell’indagato, che è informato al momento del compimento dell’atto, conserva il suo diritto (non l’obbligo) di parteciparvi, purché sia prontamente reperibile

INFORMAZIONE DI GARANZIA (ART. 369)

Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere (c.d. atti garantiti ) = il pubblico ministero notifica alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa una informazione di garanzia con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto e con invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia. Presupposto dell’invio = compimento atto garantito. Esigenza di contemperare 2 interessi contrapposti: ➢il diritto dell’indagato di essere informato nel più breve tempo possibile circa l’esistenza del procedimento ➢l’esigenza di evitare un troppo precoce suo disvelamento a tutela delle indagini. Il momento dell’invio dell’informazione di garanzia dipende dalla natura dell’atto che deve compiersi e dal suo regime di conoscenza:

  • Se implica l’emissione dell’invito a presentarsi ex art. 375 c.p.p.→ informazione si accompagna alla notifica di questo.
  • Se si tratta di un atto “a sorpresa” ex art. 365 c.p.p. → informazione consegnata appena prima che inizi l’esecuzione dell’atto. Riforma Cartabia : Comma 1-ter = Il pubblico ministero avvisa inoltre la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

INFORMAZIONE SUL DIRITTO DI DIFESA (ART. 369 BIS)

Unitamente all’informazione di garanzia, all’indagato va inviata l’informazione sul diritto di difesa, a pena di nullità degli atti successivi al compimento del primo atto a cui il difensore ha diritto di assistere e, comunque, prima dell’invito a presentarsi per rendere interrogatorio, ovvero, al più tardi, contestualmente all’avviso di conclusione delle indagini preliminari. Nota: nella prassi, di regola, l’informazione sul diritto di difesa è incorporata nello stesso documento contente l’informazione di garanzia. Contenuto : a) Informazione dell’obbligatorietà della difesa tecnica nel processo penale, con indicazione delle facoltà e dei diritti attribuiti dalla legge all’indagato b) Nominativo del difensore d’ufficio, suo indirizzo e recapito telefonico c) Indicazione della facoltà di nominare un difensore di fiducia con l’avvertimento che, in mancanza, l’indagato sarà assistito da quello nominato d’ufficio d) Indicazione dell’obbligo di retribuire il difensore d’ufficio, ove non sussistano le condizioni di cui alla lettera e) con l’avvertimento che, in caso di insolvenza, si procederà ad esecuzione forzata d-bis) Informazione del diritto all’interprete ad alla traduzione di atti fondamentali e) Indicazione delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

2. ATTI NON GARANTITI Ne fanno parte gli atti che non rientrano nelle categorie sopra indicate, per esempio:

  • sommarie informazioni da persone che possono riferire circostanze utili all’accertamento dei fatti
  • individuazione di cose
  • intercettazione fino al momento in cui viene depositata = Questi atti sono coperti dal segreto (art. 329 c. 1) e non possono essere rivelati da chi li ha compiuti o vi abbia partecipato o assistito (si possono configurare reati di rivelazione di segreti inerenti a procedimento penale (art. 379-bis c.p.) o rivelazione di segreto d’ufficio (art. 326 c.p.) Opera anche il divieto di pubblicazione degli atti ex art. 114 c. 1.

DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI DEL PM (ART. 373)

Atti del pubblico ministero→ documentazione redatta dall’ufficiale di p.g. o dall’ausiliario che lo assiste. Gli atti sono documentati nel corso del loro compimento ovvero immediatamente dopo quando ricorrono insuperabili circostanze, da indicarsi specificamente, che impediscono la documentazione contestuale.

  • Verbale in forma integrale (forma maggiormente garantita) = atti tassativamente indicati (denunce, querele, istanze, interrogatori e confronti con l’indagato, ispezioni, perquisizioni e sequestri, s.i.t. assunte ai sensi dell’art. 362, interrogatorio ex art. 363, accertamenti tecnici non ripetibili)
  • Verbale in forma riassuntiva = narrazione delle parti essenziali delle dichiarazioni→attività di indagine preliminare diverse da quelle sopra indicate (es. consulenza tecnica ripetibile). Annotazioni ritenute necessarie→atti a contenuto semplice o di limitata rilevanza (es. per il pedinamento). Riforma Cartabia
  • art. 373 comma 2-bis = Alla documentazione degli interrogatori, si procede anche con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile a causa della contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica.
  • art. 373 commi 2-ter e 2-quater = Quando le indagini riguardano taluno dei delitti di cui all’art. 407, comma 2, lettera a), oppure quando la persona informata sui fatti ne faccia richiesta, alla documentazione delle informazioni di cui al comma 1, lettera d), si procede altresì mediante riproduzione fonografica, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico. Le dichiarazioni della persona minorenne, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto
  • art. 373 comma 2-quinquies = La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica di cui ai commi 2-bis e 2-ter è disposta solo se assolutamente indispensabile e può essere effettuata anche dalla polizia giudiziaria che assiste il pubblico ministero.

LIBRO 5 - TITOLO 5