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Temi e argomenti riguardanti l'informatica forense con breve sintesi dei diritti in internet
Tipologia: Dispense
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Il GIURISTA nella rete può sentirsi disorientato per la variabilità degli apparati informatici, dei mezzi trasmissivi e dei metodi comunicativi, ma le difficoltà sono solo CULTURALI perché, il giurista (in quanto persona) deve comprendere di entrare nella nuova era digitale con un approccio confidenziale e atecnico. Internet è una realtà virtuale o una second life, ma sul web si può anche giocare, studiare, lavorare, fare affari, subire raggiri, … Esistono BANCHE DATI e SITI PUBBLICI o PRIVATI che hanno gli stessi contenuti e scopi informativi dell’editoria tradizionale: il passaggio dal cartaceo al digitale è avvenuto intorno agli anni ’60 nei paesi di Common law. Accanto a questi ci sono dei sistemi di comunicazione partecipata, cioè i SOCIAL NETWORK (permettono il contatto virtuale di gruppi di persone che condividono legami sociali) e i SITI WIKI (contengono documenti sviluppati e aggiornati da tutti coloro che ne hanno accesso). Grazie ad Intenet sono aumentate le opportunità di comunicazione così come il mondo informativo giuridico/legislativo. Il giurista moderno non deve basarsi solo su fonti interne, ma deve ampliare la propria conoscenza con la PADRONANZA DELLE LINGUE e lo STUDIO DEL DIRITTO STRANIERO. In passato, la selezione della documentazione giuridica digitale era affidata a pochi esperti (Information retrieval), oggi sulla rete si può accedere alla normativa e alla giurisprudenza vigente.
Ci sono molteplici informazioni utili al giurista, considerando che ogni dato ha un proprio valore informativo e una propria utilità. Nell’ambito documentale A NUVOLA, cioè quando si trovano documenti dalla paternità e dal contesto sconosciuti (es: un indirizzo, un link, …), ogni informazione utile va presa in considerazione e valutata in base ai risultati che vogliamo perseguire. Non si deve confondere la fonte informativa (cioè il contenuto del documento es: legge, sentenza, articolo) con l’unità documentale che la rappresenta, perché oggi possiamo trovare tali informazioni collegati tramite dei link segnalati da artefici grafici (colore o carattere diverso, icone,…) navigando dentro lo stesso documento. Per i DOCUMENTI GIURIDICI si deve considerare la loro provenienza, quindi se sono emanati da Enti/Autorità più o meno istituzionali, e si dividono in: 1) Documenti giuridici in senso stretto: LEGISLAZIONE,GIURISPRUDENZA e DOTTRINA SCIENTIFICA: uniti in RACCOLTE DIGITALI che affiancano le preesistenti versioni cartacee; 2) DOCUMENTI DI RILEVANTE INTERESSE GIURIDICO: sono di difficile catalogazione perché sono importanti per la formazione e il lavoro del giurista come i regolamenti interni, circolari, direttive, albi professionali,… 3) INFORMAZIONI UTILI AI FINI DELLA RICERCA: non hanno un valore giuridico proprio ma possiedono un utilità informativa: semplici comunicazioni, cataloghi, programmazioni, piani di sviluppo,… utili ai fini dell’indagine.
Si trovano in tantissimi siti: siti delegati a pubblicare documenti ufficiali, siti ad accesso libero privati (non necessitano di abbonamento o registrazione), banche dati, siti che divulgano documenti giuridici ad altri Enti, siti tematici che contengono ogni tipologia documentale sull’argomento e siti
interdisciplinari. Non sono considerati i siti istituzionali nazionali e locali e le Organizzazioni Internazionali Intergovernative (ONU, NATO, OSCE) che pubblicano solo i loro documenti.
Oggi le principali raccolte sono in RETE e il giurista deve necessariamente conoscere le NORME DI EMANAZIONE INTERNAZIONALE, COMUNITARIA, STATALE, REGIONALE, LOCALE, provenienti da ENTI ISTITUZIONALI e AUTORITA’ PUBBLICHE. Ai fini della ricerca è necessario valutare la struttura di una legge: l’EPIGRAFE (o intitolazione) contiene gli elementi identificativi, la natura e l’oggetto dell’atto, il PREAMBOLO contiene gli organi che hanno contribuito alla formazione e promulgazione dell’atto, l’ARTICOLATO comprende il contenuto del provvedimento diviso in titoli, articoli e commi, il FINALE contiene la data e i soggetti incaricati alla promulgazione ed infine i LAVORI PREPARATORI che rappresenta una scheda riepilogativa della procedura parlamentare della norma. L’istituzione geograficamente più rappresentativa che emana leggi è la COMUNITA’ EUROPEA che possiede una propria GAZZETTA UFFICIALE dove inserisce trattati, accordi internazionali, legislazione in vigore, lavori preparatori, giurisprudenza e interrogazioni parlamentari. E’ stata pubblicata la prima volta nel 1952 ed è articolata in due serie, tutte le Gazzette vengono pubblicate sul sito di EUR-LEX a cui possono accedere tutti, mentre a livello nazionale, ogni Stato ha le proprie raccolte legislative. In Italia, il sito ufficiale è la GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA che contiene una serie generale ed una serie speciale, contiene una documentazione complete e coordinata ed è possibile consultare gli ultimi 60 giorni in modo gratuito.
I giudici con i propri atti giurisprudenziali impongono il rispetto delle regole stabilite dall’Ordinamento giuridico. Anche i provvedimenti giurisprudenziali sono emessi da organi internazionali, comunitari, corti superiori nazionali e tribunali ordinari di ogni ordine e grado. Possono interessare la giustizia ordinaria, amministrativa, tributaria, i tribunali speciali,… Gli Organi Giurisprudenziali geograficamente più rappresentativi sono la CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UE, la CEDU (Convenzione Europea dei diritti umani), la CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA, la CORTE PENALE INTERNAZIONALE (CPI). Le sentenze nazionali di ogni ordine e grado si trovano in raccolte disponibili in rete, mentre quelle delle Corti Minori Straniere è più difficile perché richiede una certa conoscenza dei vari sistemi giudiziari diversi da uno Stato all’altro. La pubblicazione delle sentenze è FRAMMENTARIA e PARZIALE perciò non può soddisfare le esigenze informative del professionista: alcuni enti giudicanti pubblicano le sentenze (Corte Costituzionale), altri a partire da una certa data, altri ancora solo una selezione, la Cassazione solo a pagamento e le Corti Minori non sono ancora in grado di renderli pubblici.
E’ un insieme di teorie e principi che ispirano il legislatore ed il giudice e favorisce l’interpretazione e il coordinamento di LEGGI e SENTENZE. Può assumere due coordinate di riferimento: la prima è l’insieme delle disposizioni normative di un certo ordinamento che contiene discontinuità e fratture nei segmenti che lo compongono, l’altra è la realtà sociale in continua evoluzione che solleva nuove problematiche a cui il legislatore non è in grado di dare risposte tempestive. Per fare ciò, usa dei procedimenti logico-formali che consentono di chiarire la “voluntas legis”,
-BIBLIOGRAFICHE/SECONDARIE: forniscono riferimenti e collegamenti ad unità documentali pubblicate altrove, queste segnalazioni (o reference) vengono riassunte in schede contenenti i dati delle pubblicazioni e gli abstract (riassumono i contenuti del documento). Oggi la distinzione tra banche dati primarie e secondarie sta perdendo di significato a causa dell’ IPERTESTUALITA’. La struttura ipertestuale o ipermediale (non lineare) è nata grazie ai nuovi editor che permettono di navigare all’interno dello stesso documento o nell’intera rete cliccando su parole/simboli/figure (HOTWORDS) evidenziate con artifici grafici. Lo scopo è legato alla frequenza dei richiami a documenti interconnessi, es: c’è un link che permette di navigare dall’articolo di legge alle massime giurisprudenziali, passare alle sentenze, poi alla dottrina pertinente restando sempre nello stesso documento. L’ipertestualità riproduce il RAGIONAMENTO UMANO, comprende una serie di nodi che raccolti insieme formano l’opera completa, sta all’uomo gestirla in base alle proprie esigenze.
La prima ricerca avviene sempre attraverso un MOTORE DI RICERCA che sono distinti in:
La rete internet è composta da molteplici e differenti siti, perciò non rispecchia le caratteristiche strutturali di affinità e omogeneità di una banca dati. Internet è la principale rete di computer mondiale ad accesso pubblico che permette la consultazione di siti e portali web, banche dati e social network grazie al protocollo TCP/IP (Transfer Control Protocol/Internet Protocol). I POLI della rete sono i siti composti da un insieme di pagine web, realizzati con linguaggi di programmazione STATICI (come HTML: usato per descrivere linguaggi ipertestuali presenti sul web) o DINAMICI (come PHP) che appartengono alla stessa struttura ipertestuale e sono presenti su uno più SERVER (computer dotato di programmi e molta memoria, connesso ad una linea di telecomunicazione ed accessibile dai computer che può contenere o trasmettere files, informazioni e pagine web) visibile grazie ad un WEB BROWSER (programma grafico che serve per visualizzare le pagine web e fare altri servizi come l’email). Nel web si possono trovare SITI TEMATICI specializzati in un ambito che permettono l’accesso alle loro banche dati; ma anche i PORTALI WEB che sono concentratori di informazione che
assumono il ruolo di MEDIATORI DELL’INFORMAZIONE e GUIDE PER LA NAVIGAZIONE VERSO DATI e SERVIZI. Entrambi erano STATICI prima, semplici da gestire ma a causa degli alti costi delle risorse umane specializzate, il web si è orientato verso siti DINAMICI, costantemente aggiornati grazie al contributo dell’utenza. Il SITO WEB DINAMICO presenta un costo più alto in fase di realizzazione, ma tali spese possono essere ammortizzate in breve tempo grazie al supporto documentale garantito dagli utenti che partecipano autonomi all’aggiornamento del sito.
WEB 1.0, WEB 2.0, WEB 3.0: Il passaggio dal SITO STATICO a quello DINAMICO equivale al passaggio dal WEB 1.0 (riguarda i primi siti composti da un insieme di pagine html realizzate da un'unica centrale informativa) al WEB 2.0 (indica l’insieme di blog, forum, chat, wikipedia, facebook,… che permettono l’interazione tra il sito e l’utente). Il WEB 2.0 (di SECONDA GENERAZIONE) rappresenta un evoluzione di internet, estesa anche al campo dell’informazione giuridica che può generare dubbi sull’ autorevolezza e attendibilità dei loro contenuti. Offre inoltre la possibilità di creare, aggiornare e pubblicare documenti senza installare sul computer programmi per la redazione dei testi e altri contenuti multimediali. Un altro vantaggio è dato dalla PUBBLICAZIONE IMMEDIATA dell’informazione disponibile in tempo reale nei motori di ricerca, la ricerca di documenti e persone nei sociale network avviene nello stesso modo usato per le banche dati e in più ricorrono anche i sistemi RSS (una tecnologia per la distribuzione dei contenuti web che permette di ricevere automaticamente tutte le novità pubblicate sugli argomenti sottoscritti senza fare una ricerca). I professionisti in ambito forense (avvocati, giuristi d’impresa, funzionari,…) usano il Web 2. come strumento di aggiornamento professionale e come mezzo per promuovere la propria attività. Internet si sta organizzando per passare al WEB 3.0 cioè il SEMANTIC WEB: è un organizzazione dei contenuti per CONCETTI anziché per lemmi, impiegando l’XML (un metalinguaggio relazionale usato già nel 2.0) e le ONTOLOGIE (strutture concettuali organizzate per domini di conoscenze). Questo web da importanza al significato reale dei termini considerandoli nel contesto in cui sono inseriti, viene adottata una LOGICA CONCETTUALE: il computer sarà portato a comprendere ciò che cerchiamo in base alle nostre immissioni e suggerirà una serie di percorsi tra cui scegliere.
E-BOOK, AUDIOLIBRI E RIVISTE ELETTRONICHE: Gli E-BOOK sono libri pubblicati in stampato digitale che possono essere letti con programmi specifici. E’ considerato il futuro dell’editoria perché offre vantaggi all’editore (che non deve usare i classici canali di vendita) e al lettore (il costo è più basso rispetto a quello cartaceo). I maggiori vantaggi sono nell’ABBATTIMENTO DEI COSTI DI PRODUZIONE e la FACILITA’ DI DISTRIBUZIONE. Gli AUDIOLIBRI sono registrazioni audio di libri letti ad alta voce da uno speaker, diffusi nei paesi Anglosassoni in formato MP3. Le RIVISTE ELETTRONICHE hanno origine dagli scambi tra gli iscritti dei “gruppi di discussione” delle comunità scientifiche e accademiche, ma ora fanno parte del mercato editoriale elettronico a cui possono accedere sotto abbonamento.
SERVIZI BIBLIOTECARI: Anche le biblioteche si sono adeguate ai nuovi strumenti mediatici come: l’immissione dei dati bibliografici, servizi automatici, cataloghi bibliotecari accessibili in rete gratis grazie agli OPAC (mezzi principali per accedere alle informazioni presenti nelle biblio).
dottrina presentano degli indici diversi tra loro, per questo motivo dovranno adeguarsi alla struttura documentale a cui si riferiscono, assumendo denominazioni e posizioni diverse dentro la maschera. Il DATO-ESCA può essere un numero, data o parola e può ricorrere in diversi canali e deve essere individuato per ogni tipo di dato, es: il 27può riferirsi al giorno o al numero della sentenza, al giorno dello stipendio, così come Palermo può essere inteso come la città dove è avvenuto il fatto o un cognome, durante la ricerca questi dati vanno cercati nei canali utili allo scopo selettivo.
RICERCA PER ESTREMI E PER RIFERIMENTI NORMATIVI: La ricerca per estremi è chiamata anche RICERCA CON DATI NOTI perché si ricorre a essa quando si conoscono dei dati alfanumerici del documento da recuperare. E’ la ricerca più semplice e più utilizzata: basta inserire i dati conosciuti nei giusti campi di ricerca standard per selezionare l’unico documento che possiede i riferimenti usati durante la ricerca. Più indici verranno usati, più la ricerca sarà ristretta; meno dati vengono inseriti, più documenti (anche inutili) saranno selezionati. Per questo tipo di ricerca esistono già i documenti, quindi occorre individuare solo la banca dati che lo contiene. Quando non si conoscono i documenti si fa riferimento alla RICERCA CON RIFERIMENTI NORMATIVI: le norme sono necessariamente richiamate nel testo dei documenti, ed i sistemi informatici, per facilitare la ricerca, estrapolano dal contesto in modo automatico ogni riferimento normativo inserendolo negli indici delle leggi e dei codici presenti nella maschera di ricerca. A questo punto è necessario inserire queste informazioni (estremi di un provvedimento o articolo) nei campi previsti per selezionare tutti i documenti che li contengono nel testo: la ricerca sarà indeterminata perché non si sa quanti documenti potranno risultare selezionati. E’ comunque la ricerca più utilizzata dai pratici del diritto che eseguono una selezione legislativa e giurisprudenziale senza limiti temporali e documentali, quando non conoscono un atto ben determinato.
AUSILI PER LA RICERCA: CLASSIFICAZIONI Ogni raccolta documentale digitale è organizzata in modo che le informazioni possano essere recuperate con intuito o conoscenza della materia: così i documenti in ingresso vengono classificati o suddivisi per argomenti e inseriti nelle categorie pertinenti. Il primo obiettivo del gestore della banca dati o del motore di ricerca è di RAGGRUPPARE ARTICOLI CON LE STESSE CARATTERISTICHE NELLA STESSA ZONA (AREE CONCETTUALI), CON INDICAZIONI che guidano il cliente nella propria ricerca (come al supermercato). Questa classificazione comprende anche delle grandi CLASSI o VOCI (es: adozione, donazione, condominio, omicidio, furto) ed ognuna è suddivisa in SOTTOCLASSI o SOTTOVOCI contraddistinte con una combinazione numerica (tanto più lunga quanto più specifico è l’argomento), che contengono a loro volta altre sotto-ripartizioni, creando uno SCHEMA (paragonabile ad un albero, con un tronco, da cui sorgono dei rami portanti, periferici e foglie) La classificazione manuale dei documenti richiede una buona conoscenza del diritto e dell’organizzazione documentale, ma oggi la classificazione dei dati viene eseguita maggiormente al computer istruito a svolgere questa mansione. Accanto all’elenco di voci e sottovoci viene creato un indice con i numeri dei documenti.
AUSILI PER LA RICERCA: THESAURI Gli indici, che non hanno bisogno dell’intervento dell’uomo per comporsi, a volte nelle banche dati vengono affiancati dagli SCHEMI DI CLASSIFICAZIONE e anche dai THESAURI: strutture che prevedono liste di PAROLE CONTROLLATE o DESCRITTORI caratteristici della materia giuridica. I descrittori possono essere presentati in una lista alfabetica a cui si possono aggiungere sinonimi sotto i termini corrispondenti: possono essere organizzati in modo da stabilire delle relazioni tra i
descrittori (LISTA STRUTTURATA) o raggruppare in insiemi o sottoinsiemi (LISTA SISTEMATICA), la combinazione di questi strumenti costituisce un THESAURUS. I thesauri mostrano una lista di parole (TOPICS o DESCRITTORI) riguardanti il tema della ricerca, ma vengono evidenziati altri termini semanticamente superiori, dipendenti o correlati.
RICERCA CON LE PAROLE DEL DISCORSO: Quando non si conoscono gli elementi identificativi per selezionare un documento e quando si vuole estendere la selezione, si può ricorrere alla RICERCA TESTUALE/SOSTANZIALE: cioè svolta con le parole presenti nel testo del documento, è una tipologia molto utilizzata perché garantisce ottimi risultati, anche se è la più difficile da fare a causa dell’indeterminatezza dei contenuti multimediali e della varietà delle espressioni linguistiche. Il LINGUAGGIO è personale e dipendente dal bagaglio culturale di ogni individuo, mentre il LINGUAGGIO GIURIDICO è libero e condizionato dalle esigenze documentali: il legislatore usa un linguaggio il più coerente possibile a quello delle leggi e al contempo pragmatico per adeguarsi alle trasformazioni sociali, i giudizi usano un linguaggio appropriato e diverso in ogni fase della sentenza,… Le espressioni linguistiche sono diverse nella loro formulazione in base alla funzione del testo, per questo il ricercatore deve immedesimarsi nel soggetto che ha disposto il documento per usare termini adeguati alla tipologia documentale.
I significati delle frasi dipendono da 3 elementi:
REQUISTI DEL DATO ESCA: Il diritto presente delle espressioni tecniche che possiedono un unico significato giuridico e dialettale come: CAMBIALE, DEMANIO, IPOTECA, PRELAZIONE, RESCISSIONE, TRASCRIZIONE, USUCAPIONE,ARRESTO, DETENZIONE, FLAGRANZA, QUERELA,… Sono chiamati TERMINI INDEFETTIBILI perché non hanno termini alternativi: un documento per essere utile ai fini della ricerca deve contenere il dato considerato indefettibile. Un altro requisito, oltre l’INDEFETTIBILITA’, è quello della SELETTIVITA’: cioè quando con la sua immissione viene selezionata un numero di documenti pertinenti al tema della ricerca.
FRASE ESATTA: La ricerca va pensata a livello di FRASE, così il computer eseguirà il confronto con l’intero periodo e non le singole parole. Nela ricerca per frase esatta, i problemi relativi alla variabilità delle forme espressive aumentano perché se solo un articolo impiegato non è presente nei documenti o è diverso la risposta del computer sarà negativa. Con gli stessi termini ma forme espressive diverse, gli operatori contestuali selezionano tutti i documenti qualunque sia la posizione delle parole dentro la frase, perché importante era individuare le parole giuste e usare gli operatori corretti.
RICERCA PER RADICE (TRONCAMENTO): Riguardano la GRAMMATICA e sostituisce l’uso dell’OR, è l’uso delle RADICI (o ricerca con forme tronche o con metadati): si deve inserire una parola troncata alla radice e il risultato della selezione sarà la parola tronca con le possibili desinenze o coniugazioni. ES: la ricerca “PRESCRIZIONE” in PRESCRI* seleziona tutti i documenti che comprendono la radice comune e le possibili desinenze, come “prescrittibile, prescritto, prescrizione”. Più la radice è lunga e più specifica sarà la ricerca, che potrebbe includere anche documenti che non c’entrano niente con la ricerca.
MASCHERAMENTO: La ricerca presenta dei dati con un carattere o un numero intercambiabile. ES: si vuole cercare documenti con le parole “MINORE” o “MINORI”, invece di usare OR, si scrive MINOR? Con il simbolo al posto della lettera dubbia: ?US
CONFRONTO TRA SITI WEB E BANCHE DATI: Le istruzioni fornite valgono per entrambe: la logica grammaticale e sintattica della ricerca, hanno gli stessi operatori di relazione,… Le differenze stanno nei CONTENUTI DOCUMENTALI e nell’UTILIZZO DEI RISULTATI.
Offre molte opportunità di navigazione grazie ai collegamenti tra gli archivi presenti nello stesso documento.
ELABORAZIONE DEI TESTI E GESTIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCA: Ogni banca dati ha un proprio sistema per ottimizzare la ricerca e gestire i risultati, in base alle esigenze del ricercatore, i documenti possono essere: copiati, memorizzati, salvati, inviati per e- mail o stampati.
1) Individuare l’OGGETTO e lo SCOPO della ricerca; 2) Usare lo STRUMENTO DI RICERCA ADATTO (siti, motori, editoria elettronica, raccolte legislative); 3) Non soffermarsi al primo strumento segnalato; 4) Ricorrere sempre al RAFFINA RICERCA/SCALETTAMENTO DELLE STRINGHE: non si deve inserire troppe parole in AND (può causare il silenzio); 5) Consultare gli AIUTI (HELP-?) messi a disposizione dagli strumenti di ricerca; 6) Considerare le probabilità selettive dei DATI ESCA; 7) Evitare l’uso di ARTICOLI, CONGIUNZIONI, PREPOSIZIONI, SIGLE PUNTATE,… 8) Attenzione agli ERRORI ORTOGRAFICI; 9) Identificare il giusto livello di SPECIFICITA’ DELLE PAROLE: i termini devo essere specifici e non generici; 10) Non porre in AND entrambi i poli di una alternativa (caldo/freddo) e termini che possono essere SOTTOINTESI; 11) Digitare prima i TERMINI PIU’ SIGNIFICATIVI nei motori di ricerca.
I processi sono un insieme di atti e documenti raccolti in fascicoli, destinati ad essere comunicati, esaminati e trattati. Il processo telematico tende ad eliminare l’uso della carta, semplificare la comunicazione e lo scambio di documenti in modo telematico, creando così DOCUMENTI INFORMATICI. La prima normativa dedicata al processo telematico è del 2001 con il “Regolamento recante disciplina sull’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, amministrativo e davanti alla giurisdizione della Corte dei Conti”. I documenti informatici devono possedere la FIRMA DIGITALE, cioè una firma elettronica che garantisce responsabilità e validità del documento firmato. Per trasmettere gli atti e i documenti, il regolamento ha previsto l’attribuzione di un INDIRIZZO ELETTRONICO ai soggetti mittenti/destinatari. La struttura che consentiva il funzionamento del processo civile telematico era semplice e si basava su un sistema HARDWARE e SOFTWARE composto da un gestore locale che dialogava con gestori locali all’interno di una struttura pubblica. Dentro questa struttura erano connessi soggetti abilitati interni, personale di cancelleria, magistrati, … mentre, tramite i punti di accesso, i SOGGETTI ABILITATI ESTERNI (pubblici o privati) potevano consultare o depositare gli atti e documenti. I punti di accesso richiedevano una registrazione dei soggetti abilitati esterni, con cui si
I DOCUMENTI sono ammessi con i formati PDF, TXT, JPG,… e non devono comprendere elementi attivi. Possono essere sottoscritti o no.
Si deve CONVERTIRE L’ATTO in formato PDF, COMPILARE LA NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO e la PROCURA, INSERIRE nel programma i DOCUMENTI PROBATORI da depositare attraverso la SCANSIONE dei documenti cartacei in formati previsti dalle specifiche tecniche. Per effettuare il deposito si deve disporre di un SOFTWARE capace di creare una BUSTA DI TRASMISSIONE: crea un FILE XML che contiene i dati strutturanti dell’atto in PDF, ed entrambi vengono inseriti nel file busta che possiede tutte le informazioni utili per la creazione del FASCICOLO. Viene richiesto di FIRMARE DIGITALMENTE atti e documenti, e solo dopo averlo fatto la busta può essere INOLTRATA. La busta telematica viene inviata come allegato alla PEC del soggetto abilitato esterno: quest’ultimo invia al mittente la relativa ricevuta e lo trasmetterà al gestore della posta certificata del Ministero. Ciò attesta l’avvenuto deposito dell’atto presso l’UFFICIO GIUDIZIARIO.
FORMAZIONE DEL FASCICOLO TELEMATICO: Con il contenuto della busta telematica viene creato un FASCICOLO INFORMATICO contenente atti, documenti e dati formati da chiunque. Il fascicolo viene creato dopo che l’ufficio ha svolto i controlli sugli aspetti giuridici del deposito e integrati con atti e documenti proveniente da soggetti abilitati esterni. La tenuta del fascicolo INFORMATICO equivale alla tenuta del fascicolo d’ufficio CARTACEO: la scelta sta agli avvocati. L’attività di trasformazione dei documenti cartacei in documento informatico è a carico del personale dell’Ufficio Giudiziario: i primi devono essere identificati in una specifica sezione incaricando la cancelleria (segreteria) di provvedere alla copia informatica per inserirli nel fascicolo elettronico. E’ più agevole per il professionista dotarsi di strumenti capace di convertire una quantità di documenti cartacei in elettronici con tempi e costi contenuti. Anche atti e provvedimenti dei soggetti abilitati interni possono essere redatti in formato elettronico e depositati con strumenti di comunicazione predisposti dal Ministero: creano una busta telematica con le stesse caratteristiche di quella degli esterni, in più necessità dell’attestazione del deposito da parte del cancelliere con data e la propria firma digitale.
COMUNICAZIONI NEL PROCESSO TELEMATICO: Avvengono mediante INVIO DI MESSAGGI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA e si basa sul rilascio delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna (che attesta la data e l’ora della emissione) da parte del Gestore del Ministero e dai Gestori Privati scelti dagli utenti. L’indirizzo di posta elettronica certificato inserito nell’albo diventerà il domicilio informatico dell’avvocato. Le comunicazioni avvengono mediante il DEPOSITO IN CANCELLERIA. Per le comunicazioni contenenti DATI SENSIBILI non vengono trasmessi perché viene messo a disposizione del destinatario in un aerea riservata a cui si accede con un indirizzo trasmesso con la comunicazione. L’avvocato riceverà un estratto del provvedimento e può accedere all’integrale attraverso l’indirizzo. Quest’ultima ha una disciplina specifica per la specificità dei dati sensibili rispetto a quelli ordinari.
Disciplinata dall’art.149bis che prevede un processo complesso che potrebbe essere evitato sfruttando le disposizioni di leggi preesistenti: impone all’Ufficiale Giudiziario di redigere la Notificazione allegando le ricevute di invio e consegna, ma se la comunicazione a mezzo PEC equivale a notifica o quando gli uffici non devono fare le comunicazioni, si devono servire obbligatoriamente dell’’Ufficiale Giudiziario per richiedere la NOTIFICA. E’ insensata la norma che rende complesso il processo di notifica, quando si potrebbe fare a meno dell’Ufficiale Giudiziario, lasciando l’incarico agli uffici di notificare ciò che devono già comunicare.
CONSULTAZIONE DELLE INFORMAZIONI: Ai sensi dell’ art.50 CAD, i DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI sono formati, raccolti, conservati, disponibili e accessibili con l’uso delle tecnologie dell’informazione. La consultazione può avvenire tramite un PUNTO DI ACCESSO o dal PORTALE DEI SERVIZI TELEMATICI: il mezzo dedicato alla consultazione è rappresentato dal POLIWEB che consente l’accesso al contenuto dei fascicoli, abbinando il codice fiscale con quello che compare nel fascicolo stesso (per garantire l’esclusività dei dati dei processi interessati al professionista). Per le informazioni relative ai DATI DI ISCRIZIONE A RUOLO DI UN GIUDIZIO di cui si conosce il nome delle parti e la prima data di udienza , si può accedere indipendentemente dall’abbinamento con il codice fiscale accedendo all’ archivio fascicoli. La TEMPESTIVITA’, COMPLETEZZA ed EFFICACIA delle informazioni e del sistema di consultazione è dipendete dalle operazioni di inserimento degli eventi da parte del personale di cancelleria/segreteria: tanto più tali operatori saranno liberati da attività materiali, maggiore sarà l’efficienza del sistema informatico.
RICHIESTA COPIE E PAGAMENTI TELEMATICI: La RICHIESTA è possibile da parte di qualunque soggetto abilitato esterno legittimato all’accesso del fascicolo interessato e può riguardare tutta la varietà di copie (cartacee o digitali). Il PROBLEMA DI PAGAMENTO DEI DIRITTI DI COPIA rende più difficile il meccanismo di richiesta e rilascio, perché l’Ufficio Giudiziario deve accertare che il pagamento sia stato effettuato. Riguarda OGNI VERSAMENTO nell’ambito dei processi: diritti di copia, contributo di iscrizione al ruolo, tassa di registrazione del provvedimento finale. La conferma del pagamento effettuato è assicurata dall’ASSEGNAZIONE DI CODICI UNIVOCI IDENTIFICATIVI. Nelle sedi dove è attivo il processo telematico, il pagamento delle somme relative all’iscrizione a ruolo viene superato consentendo la scansione delle marche adesive acquistate in tabaccheria o della copia del modello F23 e l’imbustamento del file nella busta informatica per depositare l’atto e il fascicolo, con riserva di consegnare la marca o F23 al primo accesso libero in cancelleria.
La vicenda dello sviluppo del processo telematico ha reso l’Italia uno dei paesi all’avanguardia nel settore informatico alla fine degli anni ’90, ma si è arenato a causa dei tempi prolungati e vertiginosi della sua diffusione, e anche per ciò che non è stato fatto per creare dei servizi utili per il processo telematico.
Nel campo DIGITALE, la funzione di trasformazione che genera l’HASH agisce sui BIT DI UN QUALSIASI FILE (audio, video, testo,…) o su un INTERO SUPPORTO (hard disk, CD, DVD,…) fornendo una STRINGA DI BIT DI LUNGHEZZA PREDEFINITA. Si tratta di AUTENTICAZIONE : con HASH si può verificare se un testo ha subito modifiche.
ASPETTI PRATICI DELLA FIRMA ELETTRONICA: La firma elettronica “SEMPLICE” possiede molte utilità di impiego quotidiano. ES: per contestare eventuali modifiche ad un documento digitale, è necessario acquisire il realtivo HASH, riportarlo in documento cartaceo e apporre le firme delle parti (si può verificare gli hash in ogni momento, se sono uguali si può affermare che il materiale non è stato alterato). Un hash sicuro non deve permettere di risalire al testo che potrebbe averlo generato: può essere impiegato per la conservazione e la verifica delle PASSWORD di accesso ad un sistema, perché permettere di verificare la correttezza della password e permette di non conservarla in chiaro dentro il sistema (dove un utente potrebbe leggerla), ma conservandone solo l’IMPRONTA. Si può ricostruire la PAROLA CHIAVE partendo dall’impronta ma sono necessari molteplici tentavivi e combinazioni. L’algoritmo di HASH offre una STRINGA FISSA DI NUMERI E LETTERE partendo da qualsiasi flusso di BIT: le combinazioni possibili sono finite, mentre sono infiniti i file che possono essere elaborati.
FIRMA ELETTRONICA AVANZATA e QUALIFICATA: La FIRMA ELETTRONICA AVANZATA è l’insieme di dati in forma elettronica o connessi ad un documento informatico, che permettono:
Il CERTIFICATO ELETTRONICO è l’attestato elettronico che collega all’identità del titolare, i dati usati per verificare le firme elettroniche, mentre il CERTIFICATO QUALIFICATO è sempre elettronico e deve possedere i requisiti di:
FIRMA DIGITALE: E’ una particolare forma di FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA, basata su un sistema di chiavi crittografiche (pubblica e privata collegate tra loro) che consentono:
REGIME PROBATORIO DEL DOCUMENTO INFORMATICO: Il ruolo del DOCUMENTO INFORMATICO nel PROCESSO CIVILE corrisponde a quello di ogni documento, e gli unici problemi riscontrati riguardano l’INDIVIDUAZIONE DELLE NORME DA APPLICARE. L’EFFICACIA PROBATORIA è verificabile tramite l’ESAME CONGIUNTO delle disposizioni contenute nel Codice Civile, nel Codice di Procedura Civile e nel Codice di Amministrazione Digitale, e la validità del documento dipende dal TIPO DI FIRMA ADOTTATO.
DOCUMENTO ELETTRONICO E FORMA SCRITTA: L’IDONEITA’ DEL DOCUMENTO INFORMATICO A SODDISFARE IL REQUISITO DELLA FORMA SCRITTA è disciplinata dall’art.20 comma 1-bis del CAD. E’ LIBERAMENTE VALUTABILE IN GIUDIZIO: considerando le caratteristiche oggettive di QUALITA’, SICUREZZA, INTEGRITA’ ed IMMODIFICABILITA’, la TIPOLOGIA DEL DOCUMENTO e le MODALITA’ CON CUI E’ STATO REALIZZATO (valutando l’ORIGINE, cioè il documento avrà un valore diverso a seconda che provenga da una delle parti in causa o da un terzo). Se è sottoscritto con FIRMA ELETTRONICA AVANZATA, QUALIFICATA O DIGITALE, si presume riconducibile al titolare della firma ed è prevista dall’art.2702 c.c.. Se è sottoscritto con FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA O DIGITALE, soddisfa il requisito della forma scritta nei casi previsti dall’art.1350 c.c. L’efficacia probatoria del documento informatico non sottoscritto deve essere equiparata a quella del documento sottoscritto, però è ovvio che quella del documento sottoscritto sia maggiormente attendibile. Il documento informatico rispetta il PRINCIPIO DI PROVA PER ISCRITTO: richiesta dal C.c. per ammettere la prova per testimoni, e se la controparte non si oppone, il documento sottoscritto o meno con firma elettronica semplice rappresenta una PIENA PROVA. Mentre se la controparte si oppone:
FORMA ELETTRONICA AVANZATA E FORMA SCRITTA: Il documento informatico se sottoscritto con FIRMA DIGITALE O ELETTRONICA AVANZATA ha l’efficacia prevista dall’art. 2703 C.C, mentre la FIRMA ELETTRONICA AUTENTICATA DAL NOTAIO o PUBBLICO UFFICIALE autorizzato dall’art.2702. Per la SCRITTURA PRIVATA: colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se la disconosce, deve negare formalmente la propria scrittura o sottoscrizione. Se non avviene, la scrittura viene riconosciuta.
TRASFERIMENTO ELETTRONICO DI DATI, per esempio: la consultazione a pagamento di una banca dati svolta direttamente ONLINE o l’acquisto di un programma software effettuato tramite Internet. La caratteristica principale è che la conclusione del contratto e l’adempimento avvengono ONLINE.
-CONTRATTO DIGITALE IN SENSO AMPIO: Sono contratti che sono stati conclusi ELETTRONICAMENTE e hanno per oggetto la CONSEGNA DI UN BENE MATERIALE o che non sono state adempiute in modo esclusivamente digitale, es: l’acquisto online di un componente hardware. La parte dovrà aspettare la consegna materiale del bene oggetto del contratto: avviene immediatamente nel caso in cui le parti si trovino fisicamente nello stesso posto, o in un secondo momento. Non interessa sapere come paga l’acquirente ma si deve considerare la PRESTAZIONE.
CONTRATTI TELEMATICI: Non esiste un solo tipo di contratto telematico, quindi l’approccio varia in base alla situazione. Ci sono 3 modalità di utilizzo del computer nella stipulazione di un contratto: a) come MEZZO DI COMUNICAZIONE DELLA VOLONTA’; b) come un AUTOMATICO: un meccanismo con cui si svolge l’esecuzione di una prestazione tramite un atto costituito da colui che desidera la prestazione, sono caratterizzati dalla PREVDEBILITA’ DEL COMPORTAMENTO del computer, salvo un malfunzionamento; c) come MEZZO INTEGRATIVO DELLA VOLONTA’ UMANA: il procedimento della macchina è talmente elaborato e sofisticato da non poter essere paragonato ai tradizionali negozi automatici.
INTELLIGENZA ARTIFICIALE: Si deve distinguere tra NEGOZI AUTOMATICI SEMPLICI ed AVANZATI (o CIBERNETICI): il computer INTEGRA o SOSTITUISCE L’OPERATORE UMANO che si limita a stabilire a priori, usando un programma capace di dotare la macchina di un’INTELLIGENZA ARTIFICIALE. Questo termine (indicato anche con A.I.) viene usato per indicare la capacità di un programma di ricreare dentro un computer alcuni processi mentali tipici dell’uomo. Questi programmi sono stati applicati in molti ambiti, ma soprattutto nel SETTORE VIDEOLUDICO: perché capita di confrontare le capacità di ragionamento dell’uomo con quelle della macchina e si avverte la necessità di programmi capaci di comportarsi in modo non prevedibile. Questa esigenza ha portato alla nascita della LOGICA FUZZY o LOGICA SFUMATA: la sua caratteristica è di rendere sfumata il comportamento della macchina non prevedibile, prendendo in esame le varie opportunità offerte. La procedura che permette di studiare il comportamento del computer per trovare le sequenze logiche predefinite è definita REVERSE ENGINEERING: una volta scoperte delle costanti di comportamento, è più facile usarle per trarne vantaggi, avremo risposte predefinite ma non fisse perché il computer sarà capace di accettare diverse offerte scegliendo quella più vantaggiosa.
COMPUTER COME MEZZO DI COMUNICAZIONE: Gli utenti usano il computer per comunicare tra loro SCAMBIANDOSI INFORMAZIONI, DECIDENDO LA PRESTAZIONE e CONCLUDENDO IL CONTRATTO ONLINE. Gli strumenti di contrattazione a distanza non possono essere considerati identici dal punto di vista dell’efficacia probatoria e delle conseguenze pratiche. Le parti possono comunicare tra loro ricorrendo ad EMAIL, VIDEOCONFERENZE (la sua efficacia probatoria è minore rispetto all’email), SISTEMI VOIP o SITEMI DI CHAT.
Devono essere distinti in:
DISCIPLINA DEI CONTRATTI DIGITALI: Parte della dottrina sostiene che le decisioni del computer devono essere sempre imputate all’uomo che lo ha programmato, visto che nel programma si ha la proiezione nel futuro del pensiero e della volontà dell’uomo. Può capitare che le decisioni del computer possono non essere previste dal programmatore ed essere estranee o contrarie alla sua volontà, la parte non sarà vincolata dal negozio solo nel caso in cui dimostri che è stato indotto a concludere il contratto da un malfunzionamento o da un errore. Si auspica che il legislatore attui una normativa specifica con cui disciplinare i contratti digitali come se fossero a sé stanti, perché è necessaria una disciplina che tratti di fenomeni tipici dei contratti digitali (come errori durante la trasmissione, memorizzazione o la visualizzazione dei dati). Queste possono essere assimilate ai vizi della volontà già presenti nell’ordinamento, ma la dottrina la ritiene inutile perché l’operatore del giudice deve avvenire in modo oggettivo. Il giudice esaminando il comportamento del computer deve confrontarlo con quello previsto dal programmatore per poi verificare se e perché la macchina abbia agito in modo opposto.
LUOGO DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO: Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha la conoscenza dell’accettazione dell’altra parte: la PRESUNZIONE DI CONOSCENZA è regolata dall’art. 1335 c.c., mentre il 1327 afferma che sul richiesta del proponente o per la natura del contratto la prestazione deve eseguirsi senza una preventiva risposta, quindi in contratto si conclude nel luogo e nel tempo dove è stato eseguito. Per i contratti conclusi telefonicamente, il luogo della conclusione è quello in cui l’accettazione giunge a conoscenza del proponente, che attraverso il filo telefonico, ha immediata e diretta conoscenza dell’accettazione. Per i contratti cibernetici, come un commesso digitale mostra al cliente una serie di prodotti, comunica la disponibilità in magazzino, il prezzo e lo sconto, dando immediata esecuzione all’ordine da parte dell’acquirente.