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Cos’è l’informatica giuridica, il diritto all’accesso a internet, privacy e trattamento dei dati personali, GDPR, diritto d’autore, diritto morale d’autore, diritti patrimoniali, diritto di proprietà. Ci sono molte altre cose oltre queste.
Tipologia: Guide, Progetti e Ricerche
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Digitalizzazione? La tecnologia è uno strumento capace di migliorare ed aiutare la vita umana. Grazie ad essa, le informazioni sono facilmente reperibili e possiamo rintracciare qualsiasi cosa senza problemi di geolocalizzazione e barriere temporali. Democraticità? Internet nasce in America negli anni 60’ attraverso i personal computer. Lo stato finanzia e ottiene il dominio ICANN ( internet corporation for assigned names and numbers ). Dal punto di vista soggettivo, internet non è una realtà democratica, piuttosto si presenta come un monopolio/oligopolio, d’altra parte, dal punto di vista del consumatore, è una realtà democratica poiché permette di allargare la conoscenza ed è un bene comune, tutti ne possono godere senza limiti (è suscettibile al potere ex art. 810 c.c.: sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti; art. 42 cost. Diritto di proprietà, può essere pubblica o privata). Riconoscimento costituzionale, la legge non può cacciare il privato (CEDU firmata a Roma nel 1950, tutela multilivello) Tutti possono accedere alla rete, però c’è un fenomeno di disinformazione (non c’è bisogno di un intermediario come TV o radio). Intermediata dai professionisti-» noi siamo quelli che cercano le info dirette. Nei sistemi bancari prima trovavamo un soggetto che ci aiutava, adesso è tutto online. Digitalizzazione è importante, non abbiamo bisogno di un intermediario di natura professionale. Dal punto di vista del consumatore è egli stessi l’artefice delle proprie scelte, ma non riusciamo ad avere la neutralità anzi è solo apparente. Le piattaforme sono di natura logico-economica; internet e le piattaforme erogano servizi e beni, hanno un potere enorme: selezionano per noi i contenuti da darci, prendono le nostre informazioni e hanno controllo su di noi; quindi, non è del tutto democratico (apparente democraticità) (soggetti privati o controllati dal governo e ampliano e stringono gli spazi, negli USA c’è un vero monopolio). I consumatori sono “disinformatici digitalmente”, hanno aspetti positivi e negativi. Esempio telemedicina, tutto fatto online; pacemaker controllati da lontano. Ma fino a che punto di giurisdizione può essere indipendente senza avere conseguenze giuridiche? Noi pensiamo che il soffocamento digitale avvenga solo in Cina (oscuramento) ma esiste anche nei paesi democratici, noi diamo i nostri dati e le rischioso perché vengono profilati, spiati e controllati. La profilazione è un’attività fatta da uno statistico; ad es, cerco borse ed avrò annunci e ricerche solo su quel determinato argomento/oggetto. Attività di spionaggio , ad esempio scandalo di Cambridge analitica , i nostri dati vengono utilizzati per fini politici; Trump fece così per avere più voti: hanno paura degli immigrati, allora vado contro gli immigrati e loro ci credono.» Si coarta la libertà di voto. ALFABETIZZAZIONE DIGITALE-» attività di educazione ed informazione prevista per i cittadini; se abbiamo conoscenza del pericolo sappiamo a cosa stiamo andando incontro, per questo motivo il legislatore è intervenuto anche se è un po’ tardi. 16/ Il diritto è un fenomeno umano, normativo e sociale. (La norma giuridica sta al di fuori del diritto morale) Il diritto è un fenomeno: Sociale , ubi societas ibi ius, ubi ius ibi societas (dove c’è la società c’è il diritto, dove c’è il diritto c’è la società). Umano , nasce in funzione della salvaguardia e interessi dell’uomo. Normativo , la norma giuridica, è l’atomo della cellula, un precetto, una regola di condotta, che va seguita dai consociati per non incorrere in sanzioni di natura civile,penale ed amministrativa. Le norme sono astratte e generali, non si calano nel fatto concreto, hanno carattere astratto e non regolamentano nel caso specifico.
Un fatto ha natura giuridica quando va a incidere su fenomeni di carattere giuridicamente rilevante. Es.un fidanzamento assume carattere giuridico quando si richiede il matrimonio, due ragazzi si lasciano non è giuridicamente rilevante (non si regolamenta in questo caso). È vietato disciplinare il fatto ad hoc ma deve avere carattere generale; esistono anche norme speciali, indirizzate solo ad un piccolo numero di persone o addirittura ad un individuo. L’uomo tende alla massimizzazione dei propri interessi, senza norme si creerebbe caos. Statualità , ogni stato ha un proprio diritto, questo carattere della statualità si sta assottigliando sempre di più, siamo durante un fenomeno di globalizzazione dovuto alla costituzione di organismi sovranazionali e anche grazie alla circolazione virtuale delle persone: cambia lo strumento di veicolazione, ma le norme rimangono le stesse. L’informatica giuridica è lo strumento di regolazione di scambi all’interno della tecnologia. Vantaggi di internet: internet abbatte sia la rete spaziale che quella temporale, che a livello giuridico è rilevante. Il concetto di tempo in internet si è andato perdendo, se volessi cercare in tempo reale qualcosa, basterebbe cercarlo su internet. (Prima si usavano le enciclopedie) La globalizzazione fa si che le norme giuridiche, tendano a diventare molto simili. Il fenomeno della statualità perché si è perso? Perché l’Italia è entrata a far parte di organizzazioni sovranazionali, con trattati che vincolano e limitano la sovranità legislativa. Pensiamo al settore di internet, la differenza tra civil e common law , consente di essere in un unico villaggio globale, dove circolano i modelli giuridici. Importanza del diritto dell’UE. Prima avevamo diritti vari, che facevano parte dell’ambito di civil law , a cui si affiancava l’area di common law. Civil law , è l’area giuridica europea, il diritto dell’area civil law è basata su leggi scritte, astratte e generali. Ha una matrice del diritto romano, è stato tramandato tramite il codice giustinianeo ed a partire dal medioevo questo codice è stato tramandato e ci sono state una serie di codificazioni. Il codice napoleonico, un Codice civile, ha racchiuso alcune norme del codice giustinianeo ed ha regolamentato la sfera dei privati. Nel 1861 quando in Italia ci fu l’unificazione, venne creato un Codice civile italiano simile a quello napoleonico. Nel 1900 abbiamo il codice tedesco, un codice che anch’esso racchiude norme proprie del codice giustinianeo, un codice frutto di lavoro dei PANDENTISTI, i quali catalogavano le norme giuridiche per argomenti, dando vita a un codice che si divide in libri. Il Codice civile italiano vigente risale al 1942, racchiude una serie di norme, con uno schema simile al codice tedesco, dove è stata fatto un opera di ordine delle materie. I sistemi giuridici di common law , di matrice anglosassone, si basano sulla prassi della giurisprudenza. La norma ha carattere generale e astratto, ma per vivere in concreto ed essere applicate devono essere calate nel caso concreto dal giudice. Il giudice estrapola dalla norma la regola da applicare al caso concreto, attraverso l’interpretazione della norma giuridica. Interpretazione giurisprudenziale, dottrinale e autentica. La norma giuridica, è una proposizione del linguaggio, può prestarsi a delle interpretazioni differenti e chiaramente può anche essere scritto in maniera sbagliata. Le differenze sono che l’interpretazione giurisprudenziale proviene da tutti i provvedimenti giuridici del giudice (sentenza e ordinanza), hanno un efficacia limitata alle parti del giudizio. Quando a interpretarlo è il giudice non è erga omnes. Se la decisone è stata fatta dalla corte di cassazione, ultimo grado della giurisdizione, ha un suo rilievo nel caso in cui la decisione è presa dalla corte a sezioni unite, in tal caso detta un principio che deve essere osservato, al di fuori delle decisioni delle sezioni unite, i giudici possono discostarsi. Es. Le Sezioni Unite civili, con la Sent. 38162 del 30 dicembre 2022 hanno ribadito che la maternità surrogata è contraria all’ordine pubblico. In Italia non è consentita e dunque non è riconosciuta. L’unico modo di riconoscere la paternità dell’altro genitore che non ha dato il seme è che adotti il bambino. (N.B. Non è questo il principio vincolante che proviene dalle sezioni unite, bensì l’impossibilità di trascrivere automaticamente la paternità dell’altro genitore) L’interpretazione autentica ha efficacia erga omnes ed è vincolante, è l’interpretazione attuata dal legislatore.
fosse realizzabile si potrebbe scalzare il monopolio degli OVER THE TOP (oligopoli digitali). Oggigiorno i soggetti subiscono pubblicità mirata e calibrata in funzione degli interessi dell’utente. Es. in campo civile, molte udienze si svolgono telematicamente, ma soprattutto il deposito degli atti si svolge telematicamente. Se la società dovesse avere un blackout chiaramente creerebbe un danno al cittadino. Pensiamo anche ai servizi di telemedicina, che sono legati ai pacemaker. Oppure ad esempio una operazione bancaria che viene bloccata. Ad esempio, la Russia fa guerre cibernetiche, combattute attraverso virus ( Malware ) che bloccano un software e gli impediscono di svolgere funzioni. Internet non è un esempio di democraticità, ad esempio, se io posso detenere informazioni personali e fondamentali, posso chiaramente utilizzare queste informazioni in maniera diversa. Ad esempio, chi ha preferenze in cucina verrà sommerso da pubblicità di cucina. Quando ad esempio accade un omicidio, subito si confisca il cellulare, il telefono è stato considerato ciò che detiene maggiori informazioni personali, tramite anche archivi. I metadati sono dati non troppo personali, ad esempio, la geolocalizzazione. Oggi anche l’economia è poco affidata all’intuizione, ci sono società di statistica che attraverso l’uso di metadati, utilizzano queste informazioni per mandare avanti l’economia. Se le piccole aziende non riescono a stare su internet, a sopravvivere, perché occorrono degli investimenti piuttosto forti è evidente che allora l’accesso alla rete di internet non è neutrale per chi vuole entrare a far parte di un nuovo social. Questi “ over the top ” captano i dati personale, vendono a società di statistiche e fanno attività di profiling (profilazione), questi over the top hanno acquisito sempre più potere grazie alle informazioni personali e tra le altre cose, l’app è anche il grado di deviare l’erogazione di diversi beni e servizi e anche strumentalizzarli. Ad esempio, noi quando usciamo in giro abbiamo molta più scelta. L’accesso non è più neutrale, su internet siamo bombardati sempre alle informazioni che le piattaforme mi vogliono dare. Non solo i diritti fondamentali previsti dalla costituzione sono inviolabili, ma anche altri, questo è fondamentale sennò dovremmo sempre modificare la costituzione. Es. coppie omosessuali, secondo l’art. 29 la famiglia è tutelata tramite il matrimonio, ma poi ci si appella all’art. 2 della costituzione. La costituzione riesce a adattarsi ai bisogni umani moderni nonostante sia del
Ad esempio, nell’art. 2 si parla del principio di solidarietà, valore cardine del nostro ordinamento; il legislatore attraverso le leggi si deve fare interprete di questo principio, es. il reddito di cittadinanza. 24/ Privacy e trattamento dei dati personali Diritto ad essere lasciati soli Diritto all’identità personale Diritto alla protezione dei dati personali Con “dati personali” si fa subito un sillogismo con diritto alla privacy nonostante siano due cose diverse, questi servono a identificare una persona. Il diritto alla privacy nasce negli Stati Uniti alla fine dell’800 come right to be alone per avere un area di riparo dai curiosi. Nasce da due giuristi che ipotizzarono l’esistenza di questo diritto, Warren e Brandeis. La moglie di uno dei giuristi aveva tradito il marito ed i giornali iniziarono a pubblicare la notizia.-» contesto storico culturale: iniziano a diffondersi i giornali, da un’economia fondiaria si passa ad una industriale e nasce il problema della tutela dei lavoratori. Il professore Rodotà fece tradurre il documento nel “diritto dell’autorità alla privacy”. Due casi fondamentali furono: il caso del tenore Caruso e il caso Soraya. Sent. 4487/1956, “ caso Caruso ”, si riferisce ad un tenore molto famoso del quale vennero fatti due film romanzati sulla sua vita, Caruso chiese il risarcimento del danno e la cassazione con la Sent. 4487/1956 (si tratta di una delle prime sentenze in tema di privacy) fa un ragionamento di tipo formalistico non facendo riferimento alle norme costituzionali sulla poiché «nell’ordinamento giuridico italiano non esiste un diritto alla riservatezza, ma soltanto sono riconosciuti e tutelati, in modi diversi, singoli diritti soggettivi della persona; pertanto non è vietato comunicare, sia privatamente sia pubblicamente, vicende, tanto più se
immaginarie, della vita altrui, quando la conoscenza non ne sia stata ottenuta con mezzi di per sé illeciti o che impongano l’obbligo del segreto» Sent. 2129/1975, “ caso Soraya Esfandiary ” (pubblicazione di foto riprese dentro casa dell’ex imperatrice in atteggiamenti intimi con uomo): riconoscimento del diritto alla riservatezza (sulla base di una solida giurisprudenza di merito nel frattempo consolidata) «Il nostro ordinamento riconosce il diritto alla riservatezza, che consiste nella tutela di quelle situazioni e vicende strettamente familiari e personali le quali, anche se verificatesi fuori del domicilio domestico, non hanno per i terzi un interesse socialmente apprezzabile, contro le ingerenze che, sia pure compiute con mezzi leciti, per scopi non esclusivamente speculativi e senza offesa per l’onore, la reputazione o il decoro, non sono giustificate da interessi pubblici preminenti.» Il diritto alla riservatezza nasce da una sentenza della Corte di Cassazione, ultimo livello del nostro ordinamento giudiziario.-» L’art. 24 Cost. sancisce il diritto di difesa, a garanzia di ciò esistono 3 gradi di giudizio; l’art. 27 Cost. sancisce la presunzione di innocenza finché non si compia il giudicato, cioè la cristallizzazione della verità giudiziale, la ricostruzione definitiva dei fatti che hanno portato a quel caso. I primi due gradi di giurisdizione sono giudici di merito (Tribunale e Corte d’appello) sono quei giudici che acquisiscono i fatti, li analizzano e decidono applicando la legge al caso concreto e decidono sia sulle questioni di fatto che su quelle di diritto; il terzo grado (Corte di Cassazione) è giudice di legittimità, decide sulle sole questioni di diritto, verificando la corretta applicazione delle norme di diritto, sostanziale e processuale, da parte del giudice che ha pronunciato la decisione impugnata. Le sentenze della Cassazione a Sezioni Unite sono le uniche che offrono dei principi vincolanti per tutti i giudici (funzione nomofilattica). Tutela multilivello, a livello nazionale e sovranazionale poiché l’Italia ha aderito a organismi sovranazionali, il diritto alla privacy viene tutelato non soltanto dalle norme interne ma anche da quelle internazionali contenute nei trattati. Ognuno di noi ha diritto alla privacy, diritto soggettivo assoluto, cioè il potere di agire nei confronti di tutti ( erga omnes ), il diritto di proprietà è quello per eccellenza. Anche nell’ambito familiare si può applicare il diritto alla privacy, ad esempio, nel caso della tutela dei minori. Nel c. c. del 1942 non troviamo espressamente sancito il diritto alla riservatezza e nemmeno nella costituzione è esplicitato ma questo appare implicitamente nelle norme costituzionali. Nel caso Soraya il diritto alla riservatezza è ricostruito attraverso l’art. 2, l’art. 14 (in particolare il domicilio è inviolabile tranne in casi legittimi) art. 15 e art. 93. In materia di obblighi lavorativi vige questo diritto; il datore di lavoro tutela la privacy facendo sottoscrivere un patto di riservatezza (segreto e professionale) che pone l’obbligo di risarcire eventuali danni. 30/ La privacy è un diritto della persona; Codice in materia di protezione dei dati personali, D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.-» attua la Dir. 95/46/CE e 2002/58/CE. Alla fine degli anni 40, sono stati avviati degli accordi tra vari stati europei per rafforzare l’economia che era fortemente indebolita dalla fine della 2 guerra mondiale, la guerra comporta un forte indebolimento e per rinforzare l’economia si cominciarono ad avviare accordi tra questi stati, con obbiettivi prettamente economici, nascono 2 accordi: Trattato CECA (trattato per il carbone e lo acciaio); Trattato EURATOM, riguardava lo sfruttamento dell’energia atomica. Questi 2 trattati portano pochi frutti e si decide di ampliare questi accordi. Proprio a Messina, negli anni 50, si ha una conferenza che ha come obbiettivo la creazione della COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA (CEE), aveva obiettivi di natura economica e consentire una libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali. La CEE dopo il trattato di Maastricht diventa COMUNITÀ EUROPEA, che a differenza della precedente perde il carattere prettamente economico e si comincia a dare più spazio alla tutela dei diritti fondamentali della persona, tanto che si pensò nel 2000 di dare vita ad una costituzione europea. Il progetto di costituzione europea è andato tanti anni avanti, è stata scritta e poi è stata sottoposta a dei referendum; i primi 2 paesi
legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.” Art. 11 Cost.-» “L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.” Queste norme tutelano il diritto alla privacy, il diritto ad un’area riservata, quando usiamo strumenti informatici è chiaro che possiamo urtare la privacy di altri soggetti. D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196-» Il diritto alla privacy lo possiamo far valere in diversi ambiti come nella primaria condizione sociale, la famiglia, dove vi sono vari status (coniuge, figlio, ecc.) ma ciò non può comportare un affievolimento della dignità umana. Anche i figli hanno diritto alla loro privacy ed un coniuge deve rispettare la privacy dell’altro. Provvedimento 23 febbraio 2017 del Garante della privacy, impone ai media un obbligo inibitore. L’ordine (o obbligo) inibitorio ha la funzione di inibire un soggetto dal tenere un determinato comportamento (viene ordinato a un soggetto di astenersi da un comportamento antigiuridico). Il fenomeno della disintermediazione digitale emerge con l’avvento delle tecnologie, oggi i social ci hanno dato la possibilità di esprimere pensieri ed immagini con una moltitudine di persone senza l’intervento di un intermediario-» una vola per pubblicare notizie sulla mia sfera personale, dovevo trovare qualcuno che pubblicasse notizie che mi riguardavano. Ad es. banca, posta. La CGUE riguardo il diritto all’oblio riprende la nota frase “su internet si scrive a penna non a matita”, non basta inserire il diritto all’oblio ma bisogna diffondere la consapevolezza, attraverso percorsi di alfabetizzazione mediatica, che ciò che pubblichiamo è indelebile. Es. Tiziana cantone, revenge porn. È stato condannato come reato nell’agosto 2019, art. 612 ter c.p. Le persone rinunciano alla privacy, nel momento in cui caricano contenuti che riguardano la vita privata, non per questo il diritto alla riservatezza può avere degli affievolimenti, il diritto alla privacy è assoluto, ivi compresi i genitori (si può fare in casi straordinari). Sent. Tribunale di Sulmona 10 aprile 2018 , quando i minori pubblicano delle foto di una coetanea, i genitori sono responsabili dei danni ai sensi dell’art. 2048 del Codice civile che sancisce la responsabilità dei genitori per i danni commessi dai figli minori, poichè si ha una culpa in educando o in vigilando a meno che non si dimostri di aver posto in essere tutte le misure volte ad evitare il danno. Ulteriore ambito in cui opera il diritto alla privacy è quello della riservatezza sul luogo di lavoro ove il datore deve garantire la sicurezza del lavoratore e la sua privacy contemperandoli con un alto diritto costituzionalmente sancito, il diritto d’impresa e di iniziativa economica, art. 41 costituzione che richiama esplicitamente la salute, l’ambiente, la sicurezza, la libertà e la dignità umana che vengono garantiti tramite l’utilizzo di programmi e controlli regolati dalla legge (ad es. telecamere). A tutela del lavoratore e dei suoi diritti, negli anni 70, è nato lo statuto dei lavoratori, legge 20 maggio 1970 n. 300 il cui art. 4 sancisce che una volta che viene installato un impianto di sorveglianza che innegabilmente controlla il lavoratore, pur se montati per altri fini legittimi, non è sufficiente che i dipendenti siano a conoscenza dell'installazione dell'impianto di sorveglianza, ma vanno installati previo accordo collettivo stipulato dalla RSU (rappresentanza sindacale unitaria) o dalla RSA (rappresentanza sindacale aziendale). Difatti, la suddetta legge regolamenta ad es. i contratti standard, i contratti in generale ed è stata introdotta la contrattazione collettiva, concordata a monte con le associazioni sindacali. Nel caso in cui ci sia un danno al lavoro, si chiede un istanza al del lavoro, chiedendo ad esempio di porre videocamere, purché l’istanza sia giustificata e venga approvata. 31/ In ambito lavorativo bisogna bilanciare la tutela della privacy del lavoratore, da un lato, poiché è vietato controllare i lavoratori a distanza, dall'altro, la sicurezza del patrimonio aziendale e l'ambiente lavorativo.
Questo avviene attraverso accordi che si stipulano tra il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali; dunque, il presupposto di base è che vi sia un accordo tra lavoratori e datori e in assenza di tale accordo ci si può rivolgere all’ispettorato del lavoro. In prima battuta c’è il datore di lavoro e le RSU (rappresentanza sindacale unitaria) o le RSA (rappresentanza sindacale aziendale) devono sottoscrivere un accordo collettivo concernente la regolamentazione del funzionamento e dell’utilizzo dell’impianto di videosorveglianza. Se l’accordo non viene raggiunto, nel caso in cui in un’azienda non siano presenti le RSU o le RSA, il datore deve rivolgersi l’ispettorato del lavoro per ottenere il consenso a installare l’impianto di sorveglianza, non è quindi sufficiente che i lavoratori siano a conoscenza dell’impianto; l’accordo o l’autorizzazione sono necessari anche qualora l’impianto entri in funzione nelle fasce orarie in cui l’azienda è vuota. La violazione di tali prescrizioni è disciplinata e penalmente sanzionata dagli artt. 4 e 38 della legge 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori); l’applicazione di tali norme passa attraverso il necessario bilanciamento di diritti che rappresentano la forma giuridica delle esigenze dei diversi attori sociali. Un datore di lavoro può utilizzare i video in tribunale in caso di furti e vandalismo (Provvedimento Garante della privacy 22 febbraio 2018): SENTENZA TRIBUNALE VITERBO 2019 -» da un lato abbiamo la tutela della riservatezza (rango costituzionale) dall’altro la tutela di libertà d’impresa, anche essa tutelata all’art. 41 Cost.. L’iniziativa economica non può svolgersi in modo da recare danno ai lavoratori. SENT. 3255/2021 -» La Corte di Cassazione, sez. III Penale, con la sentenza del 14 dicembre 2020, n. 3255 (depositata il 27 gennaio 2021), ha stabilito che il datore di lavoro non commette reato se si avvale dello strumento della videosorveglianza, per reprimere comportamenti illegittimi da parte dei lavoratori. INTERCETTAZIONI TRA PRIVATI Art. 167 Codice della Privacy-» Tutti i diritti fondamentali della persona in genere rientrano nelle possibilità del titolare. L’intercettazione in ambito lavorativo avviene tramite riproduzioni meccaniche nel rispetto dell’articolo 2712 c.c. -» dispone che la registrazione fonografica di un colloquio tra presenti rientri nel genus delle riproduzioni meccaniche quindi di prove, in linea di principio ammissibili nel processo civile Diritto alla privacy e diritto all’immagine spesso si contrappongono, ma in caso di effettive motivazioni è consentito l’utilizzo di video e audio senza autorizzazione dell’altro soggetto come chiarito dalle seguenti fonti: Direttiva copyright 2019 e 2021 Legge 22 aprile 1941 n. 633 (diritto d’autore): Art. 93, c. 1.-» l’utilizzo del termine “epistola” comprende ogni forma di messaggio rendendolo dunque applicabile ai tempi attuali. “Le corrispondenze epistolari, gli epistolari, le memorie familiari e personali e gli altri scritti della medesima natura, allorché abbiano carattere confidenziale o si riferiscano alla intimità della vita privata, non possono essere pubblicati, riprodotti od in qualunque modo portati alla conoscenza del pubblico senza il consenso dell'autore, e, trattandosi di corrispondenze epistolari e di epistolari, anche del destinatario.”; in tal senso anche inoltrare uno screenshot è un atto vietato. Art. 94 una deroga alla necessità del suddetto consenso ai fini di un giudizio civile o penale e quindi al fine di costituire una prova Art. 615 bis c.p. punisce la condotta di “chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’art. 614 Codice penale” (e cioè luoghi non pubblici) a condizione che queste non fungano da fonti di prova. Oggi grazie alle nuove tecnologie siamo costantemente sorvegliati, viviamo nell’era denominata web 4. ( Internet of things ) dove le cose cessano di essere inanimate e acquistano intelligenza calibrata su quella dell’uomo (IA, intelligenza artificiale). Tutti gli strumenti che si connettono al Wi-Fi consentono la videosorveglianza, si parla di capitalismo della sorveglianza, nel quale spicca la profilazione dei dati (caso Cambridge Analitica ) da ciò ne deriva l’essere soggetti ad una bolla di filtraggio ( filter bubble ) nella quale i dati vengono filtrati per vari scopi. Per questa ragion bisogna conoscere e fare attenzione alle clausole vessatorie dei contratti e conoscerne i rimedi: sono considerate vessatorie le clausole che attribuiscono la facoltà di recesso al solo predisponente,
considerazione l’evoluzione della rete internet, in ordine cronologico bisogna partire dal codice in materia dei dati personali. La direttiva 95/46/CE costituisce un primo intervento normativo a tutela dei dati personali. Cos’è un dato personale? (Consultare slide) Il dato personale è qualunque informazione relativa ad una persona fisica, identificata o non identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale. “Dati identificativi, i dati personali che permettono l’identificazione del diretto interessato.” Primo elemento identificativo della persona umana è il nome e la costituzione protegge il diritto alla tutela del nome per legge-» Art. 6 c.c., Diritto al nome, la norma tutela l'identità personale dell'individuo come singolo e nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (di cui all' art. 2 Cost.), segnando così il superamento della concezione pubblicistica del nome come semplice strumento di identificazione della persona nell'esclusivo interesse della collettività. Il diritto al nome è pertanto uno dei diritti della personalità costituzionalmente riconosciuti e garantiti, precisando la stessa Carta, tra l'altro, che nessuno può essere privato, per motivi politici, del nome (art. 22 Cost.). Art. 7, tutela inibitoria, si chiede giudizialmente di astenersi ad una lesione, la cessazione di un qualcosa che ha provocato un danno al nostro nome; non va confusa con la tutela risarcitoria che si ha quando la lesione è già avvenuta e si chiede un risarcimento dei danni. Ad es. si crea un profilo online con il nome ed il cognome di un’altra persona, questo account verrà disabilitato grazie alla tutela inibitoria. Come diritto della personalità, il diritto al nome è assoluto, indisponibile e non patrimoniale. Dato identificativo è anche l’immagine, tutelata all’art. 10 c.c., se si utilizza senza autorizzazione si passa alla sfera della protezione dei dati personali. Normativa sui dati personali è importante perché per usufruire di beni e servizi bisogna cedere i propri dati personali-» ad es. iscrizione a scuola, all’università, servizi bancari. Direttiva 95/46/CE, dalla quale nasce successivamente il GDPR, si pone il problema dei dati personali, la forma della direttiva europea costringe gli stati membri a recepire le norme. Il consenso all’invio era la base giuridica del trattamento dei dati personali, a tutela di questi vengono creati degli archivi. La natura giuridica del consenso al trattamento dei dati costituirebbe un’autorizzazione che ha la funzione di rimuovere un limite posto dal legislatore, cioè l’interesse del titolare dei dati. La vecchia disciplina del codice della privacy in materia di banche dati prevedeva che se non fosse destinata ad uso personale bisognava ottenere il consenso del garante della privacy.-» un’autorità amministrativa indipendenti presente nel nostro sistema, cioè un’autorità che si pone in una posizione intermedia tra lo stato come istituzione e i cittadini, queste figure sono rappresentate da un ombudsman (funzionario che opera in vari Stati nordici con compiti di difensore civico), una figura a cui i cittadini potevano rivolgere lamentele dirette contro lo stato. Accanto ai dati identificativi di una persona ci sono anche quelli di identificazione indiretta; nel testo unico originario del codice 196, codice della privacy, utilizzato fino al 2018, si faceva riferimento ai soprannomi e si identificavano i dati sensibili in diverse categorie. Nel caso dei dati sensibili vi è un costante controllo da parte del garante della privacy. Il dato sensibile è un dato personale idoneo a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convenzioni religiose, filosofiche e di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti ,sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelar lo stato di salute e la vita sessuale. (questi ultimi sono dati sensibilissimi) I dati personali si possono trattare solo con il consenso dell’interessato ex art. 23, che deve essere documentato per iscritto, mentre per i dati sensibili ex art. 26 occorre non solo il consenso dell’interessato ma anche l’autorizzazione del garante, se non nel caso in cui vi sia un’autorità o ente nazionale o straniero (Procura della repubblica, ospedale, scuola) che li possa utilizzare in forza di una legge che lo autorizza al trattamento dei dati sensibili ed a raccogliere i dati personali.
Era possibile trattare i dati sensibilissimi anche senza l’autorizzazione del garante in casi estremi (ricovero urgente in ospedale o in ambito investigativo) Art. 13 informativa, bisognava dare poi qualche informazione, il consenso doveva essere preceduto da un tipo di informativa. Nel frattempo, è stato emanato il Regolamento UE 679/2016 relativo alle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione degli stessi, che ha abrogato la direttiva 95/46/CE. Il codice della privacy era pensato per sistemi cartacei e non per il trattamento attraverso strumenti digitali, quando si sviluppò internet è emersa la vulnerabilità dei dati poiché i dati online circolano senza barriere, da qui nasce la necessità di riscrivere il codice. Gli istituti che sono stati confermati, ritoccati o previsti ex novo, sono tanti e la loro attuazione potrebbe generare problemi specifici per i professionisti, le imprese e i consulenti interessati all’applicazione delle nuove norme. Il regolamento entra in vigore solamente due anni dopo, il 25/05/2018, perché l’impronta del regolamento si orienta verso un maggior rigore che si manifesta nella previsione di sanzioni più pesanti, adempimenti più articolati; il fine è la maggiore tutela dei dati. La finalità è garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, della riservatezza, dell’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Tutti i suddetti diritti sono bilanciati, tranne il diritto alla dignità che è il punto archimedeo dei diritti fondamentali: il diritto alla riservatezza è bilanciato col diritto all’informazione; diritto all’immagine con il diritto delle autorità ad indagare. Vi sono dei limiti al trattamento dei dati: obbligo di rispettare i diritti e le libertà fondamentali; dignità; essenzialità nell’utilizzo dei dati (principio minimizzazione dei dati). Il regolamento 679/2016 viene anche chiamato GENERAL DATA PROTECTION REGULATION , GDPR. I dati devono essere trattati (principio di minimizzazione) lo stretto necessario-» Un ente pubblico non può utilizzare o spacciare dati personali. Art. 6 GDPR, il consenso, che è stata la base fondamentale del codice della privacy, diventa adesso uno dei tasselli, non sempre necessari, per procedere al trattamento dei dati. Si registra una perdita di centralità del consenso rispetto al sistema previgente.-» Liceità del trattamento, prima era lecito se c’erano eccezioni o c’era il consenso. Il GDPR ha un approccio di ACCOUNTABILITY (funzione di prevenzione contro i Data Breach , violazione dei dati personali), cioè di responsabilizzazione ex ante ai fini di un sicuro ed efficiente trattamento dei dati: da un punto di vista normativo carica di doveri il titolare del trattamento e aumenta di diritti il titolare del dato poiché vuole responsabilizzare il titolare del trattamento dei dati al rispetto di una serie di obblighi e procedure. Prevenire è meglio che curare, i dati non devono essere tutelati solo quando lesi, ma prima; l’obbiettivo non è statuire un risarcimento, ma il rispetto e la responsabilità della serie di obblighi e procedure per un sicuro trattamento dei dati. Parole chiave: o TRATTAMENTO , Art. 4, par. 1, punto 2, GDPR-» qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione; o TITOLARE DEL TRATTAMENTO , Art. 4, par. 1, punto 7, GDPR-» la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
Gli atti dell’Unione europea (regolamenti, direttive) sono tutti preceduti dai considerando , le ragioni dell’emanazione del testo. Qui il consenso ha natura AUTORIZZATORIA ; negli atti di natura autorizzatoria il consenso al trattamento dei dati personali costituirebbe un’autorizzazione che ha la funzione di rimuovere un limite posto al legislatore, nell’interesse del titolare dei dati (in tal senso D. Messinetti e A. Fici-E. Pellecchia) Se il Codice civile ruotava intorno al diritto di proprietà, considerato il diritto per eccellenza, la ricchezza fondata su beni di natura materiale(terreni, immobili), nella attuale digitalizzazione la ricchezza ha natura immateriale (beni immateriali); durante l’industrializzazione la proprietà si è spostata sulle macchine. I dati personali costituiscono un bene in senso economico e giuridico. Art. 810 c.c. “Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti.” I nuovi beni della 4ª rivoluzione industriale, sono fonti di informazione ed oggi non è tanto l’aspetto della riservatezza, ma l’informazione ricavabile, i dati sono ciò che è il petrolio per l’energia; per usufruire di una serie di beni e servizi dobbiamo erogare dati, se non li eroghiamo quei beni non possono essere forniti. Sembra quindi che si sia data piene affermazione alla categoria delle new properties che ha un sicuro riferimento negli studi di Reich; un’idea di proprietà come sintesi di situazioni giuridiche di natura soggettiva sia patrimoniale che personale che fanno capo al soggetto e che sono in grado di attribuire al titolare poteri di tipo dominicale (i poteri sulla proprietà) su questi beni. IL DIRITTO D’AUTORE Il diritto d’autore ha valore immateriale ed è un diritto di natura personale. La proprietà intellettuale dimostra che ci sono beni materiali (del diritto di proprietà) che sono veramente immateriali (qualcuno l’ha creato, l’ha ideato); viene tutelata l’opera d’ingegno, ha valore il disegno in sé non il quadro come oggetto. Ad es. anche una canzone viene tutela attraverso il diritto d’autore ed è un tipo di proprietà come un bene di natura immateriale. Attraverso il diritto d’autore noi abbiamo conosciuto la tutela di beni immateriali, il diritto attribuisce al proprietario anche diritti di natura personale, il titolare può scegliere di pubblicare o meno un’opera, se distruggerla, modificarla. Perché va tutelata la proprietà intellettuale? In fondo c’è un lavoro di base, ci hanno lavorato ed è giusto che quel lavoro sia retribuito. A livello europeo solo con la carta di Nizza, art. 17, si ha il riconoscimento del diritto di proprietà intellettuale. La nostra costituzione pone il diritto di proprietà nell’ambito dei rapporti economici, non nell’ambito dei diritti della persona, ma fa un passo in avanti rispetto allo Statuto Albertino che considerava la proprietà sacra e inviolabile: vi era un’ottica di homo economicus , ove valeva più ciò che aveva l’uomo piuttosto che ciò che era, la proprietà era il diritto più importante. Direttiva 2019/770, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali. Ad es. WhatsApp ci profila, oggi i dati vengono utilizzati per controllare come mezzi di scambio, anche a fini politici. I siti in malafede vendevano i dati a terze parti, per scopi di natura politica, sia Donald Trump che Boris Johnson lo fecero, ciò mette a rischio la democraticità di un paese. Vi son delle critiche contro il diritto d’autore che sostengono che la conoscenza in rete dovrebbe essere condivise, tali critiche considerano il diritto d’autore quasi un disvalore. Secondo i sostenitori di questa teoria, le conoscenze condivisi in rete sono chiamati Commons , beni comuni, e non sono oggetto di proprietà individuale; sono beni di cui ciascun membro della collettività può usufruire. Proprio perché i dati sono necessari, devono essere circolari; quindi, c’è un problema nel rispetto dei dati, ad es. accettiamo i cookie, cediamo i dati personali in cambio di beni e servizi. Dunque, c’è un accordo, un contratto che di solito è pecuniario, ma nel caso dei beni digitali il corrispettivo sono i nostri dati. DIRITTO MORALE D'AUTORE , Artt. 20-24 L.d.A.